§ 95.15.317 - D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83.
Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:25/05/2021
Numero:83


Sommario
Art. 1.  Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 2.  Modificazioni al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
Art. 3.  Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85
Art. 4.  Modificazioni al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Art. 5.  Modificazioni al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
Art. 6.  Modificazioni al decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489
Art. 7.  Disposizioni di attuazione
Art. 8.  Modificazioni al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
Art. 9.  Disposizioni finanziarie
Art. 10.  Applicazione


§ 95.15.317 - D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83.

Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

(G.U. 15 giugno 2021, n. 141)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2018), e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, n. 12;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

     Vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, che ha sostituito la direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983;

     Vista la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni, e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

     Vista la direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni;

     Vista la decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19;

     Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19;

     Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;

     Visto il regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;

     Visto il regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19;

     Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e, in particolare, l'articolo 111;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489, concernente regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2016, n. 96;

     Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, e, in particolare, l'articolo 11-quater;

     Visto il decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 45, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni, e, in particolare, il recepimento dell'articolo 1 della predetta direttiva (UE) 2017/2455;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

     «Art. 2 bis. (Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche). - 1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:

     a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;

     b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

     2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.»;

     b) all'articolo 6, dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente: «In deroga al primo e al quarto comma, le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis, nonchè le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.»;

     c) all'articolo 7-octies, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 2, lettera b), dopo le parole «stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore» sono inserite le seguenti: «e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea, di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427»;

     2) al comma 3, lettera b), dopo le parole «stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia» sono inserite le seguenti: «e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427»;

     d) all'articolo 10, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).»;

     e) all'articolo 19, comma 3, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) le cessioni di beni di cui all'articolo 10, terzo comma;»;

     f) all'articolo 36-bis, primo comma, le parole «indicate ai numeri 11), 18) e 19)» sono sostituite dalle seguenti: «indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma»;

     g) all'articolo 38-bis2, comma 1, secondo periodo, le parole «di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese» sono sostituite dalla seguente: «effettuate»;

     h) all'articolo 38-bis3 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla rubrica, le parole «per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti»;

     2) al comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 74-quinquies o 74-sexies» sono inserite le seguenti: «o 74-sexies.1» e le parole «dalla dichiarazione trimestrale di cui all'articolo 74-quinquies, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «dalle dichiarazioni presentate ai sensi di detti articoli»;

     i) all'articolo 38-ter, al comma 1-bis, le parole «al regime speciale» sono sostituite dalle seguenti: «ai regimi speciali» e le parole «prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni nell'ambito di detti regimi speciali»;

     l) all'articolo 39, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all'articolo 54-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativa a tali cessioni o prestazioni. La documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.»;

     m) all'articolo 54-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 74-quinquies, commi 6 e 9,» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 74-sexies.1, commi 10 e 14,» e le parole «di cui al predetto comma 6» sono soppresse;

     2) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 6 dell'articolo 74-quinquies» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma 10 dell'articolo 74-sexies.1»;

     3) al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 74-quinquies, comma 5,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 74-sexies, comma 3-bis, e all'articolo 74-sexies.1, commi 8 e 9,»;

     n) all'articolo 54-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla rubrica le parole «a servizi di telecomunicazione teleradiodiffusione ed elettronici resi» sono sostituite dalle seguenti: «alle operazioni effettuate nell'ambito dei regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti»;

     2) al comma 1, le parole «di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies relativamente ai servizi resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nel territorio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di committenti o cessionari non soggetti passivi d'imposta»;

     3) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nel riporto e nella determinazione delle eccedenze di imposta derivanti dalle rettifiche relative a precedenti dichiarazioni;»;

     4) al comma 3, primo periodo, le parole «l'esito del controllo è comunicato per via elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «l'esito del controllo è comunicato per via elettronica o ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;

     o) all'articolo 54-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla rubrica, le parole «74-quinquies e 74-septies» sono sostituite dalle seguenti: «da 74-quinquies a 74-septies»;

     2) al comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 51» sono inserite le seguenti: «o desunte sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti», la parola «trimestrale» è soppressa, le parole «2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4,» e le parole «ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «alle operazioni effettuate»;

     3) al comma 2, le parole «2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4,» e le parole «ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «alle operazioni effettuate»;

     p) all'articolo 68, primo comma, alla lettera g-bis), le parole «di raffreddamento.» sono sostituite dalle seguenti: «di raffreddamento;», e, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente: «g-ter) le importazioni di beni per le quali l'imposta è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.1, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.»;

     q) dopo l'articolo 70, è inserito il seguente:

     «Art. 70.1 (Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione). - 1. I soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell'imposta, possono assolvere gli obblighi in materia d'imposta sul valore aggiunto con le modalità previste dal presente articolo per le importazioni di beni, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non è applicato il regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.1.

     2. Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La dichiarazione è presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell'imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresì conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell'adempimento dichiarativo.

     3. L'imposta riscossa nell'ambito del presente regime speciale è versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.

     4. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni a norma dell'articolo 39. La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell'imposta dichiarata e, su richiesta, è fornita in formato elettronico alle autorità di controllo fiscale e doganale.

     5. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell'importazione è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono indicate le misure operative che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire ai fini del pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona alla quale i beni sono destinati.

     7. I beni importati nell'ambito del presente regime speciale sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria di cui all'articolo 16, primo comma. La persona alla quale i beni sono destinati può optare per la procedura di importazione di cui all'articolo 67 per avvalersi dell'aliquota IVA ridotta, se prevista.»;

     r) all'articolo 74-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE»;

     2) al comma 1, le parole «ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta» e le parole «all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, il quale» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle entrate, la quale»;

     3) al comma 2, le parole da «al titolo II.» a «dall'articolo 22.» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti.»;

     4) al comma 4, le parole «di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

     5) al comma 5, lettere a) e b), le parole «di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

     6) al comma 6, alinea, le parole «il giorno venti» sono sostituite dalle seguenti: «la fine», alla lettera b), le parole «di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti» sono sostituite dalle seguenti: «di servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata» e alle lettere c) e d), le parole «di domicilio o residenza dei committenti» sono sostituite dalle seguenti: «in cui la prestazione di servizi si considera effettuata»;

     7) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.»;

     8) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.»;

     s) all'articolo 74-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche»;

     2) al comma 1, le parole «per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea,» sono sostituite dalle seguenti: «per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e per tutte le cessioni di beni per le quali un soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a),»;

     3) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «, nonchè dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato», e, al secondo periodo, dopo le parole «una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea», sono inserite le seguenti: «o spedisca o trasporti beni anche a partire da altri Stati membri dell'Unione europea,»;

     4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:

     a) comunicano di non effettuare più le attività di cui al comma 1;

     b) si può altrimenti presumere che le loro attività di cui al comma 1 siano cessate;

     c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;

     d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.»;

     5) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale, nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 74-quinquies, comma 6, indicano:

     a) il numero di identificazione IVA;

     b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

     c) l'ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui al comma 1 distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

     d) l'ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'articolo 2-bis, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

     e) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l'IVA è dovuta;

     f) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta.»;

     6) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Nella dichiarazione di cui al comma 4 sono, inoltre, indicati i seguenti dati:

     a) se i soggetti optanti dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell'Unione europea, in relazione ai servizi resi dalla stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, l'ammontare totale al netto dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente diviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro in cui i servizi si considerano effettuati, nonchè il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa;

     b) se i beni sono spediti o trasportati a partire da altri Stati membri, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni diverse da quelle di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle cessioni di beni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), l'ammontare totale di tali operazioni al netto dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente suddiviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro dell'Unione europea di arrivo della spedizione o del trasporto, nonchè il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati. In caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni e di cessioni di beni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato dallo Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati è indicato se disponibile.»;

     t) dopo l'articolo 74-sexies, è inserito il seguente:

     «Art. 74 sexies.1 (Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi). - 1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui all'articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo. I soggetti passivi stabiliti in paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l'opzione tramite un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale, nella forma prevista dall'articolo 17, terzo comma, tranne che siano stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 ed effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo. I soggetti diversi da quelli di cui al periodo precedente possono esercitare l'opzione direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale appositamente nominato nella forma prevista dall'articolo 17, terzo comma.

     2. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato.

     3. I soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti."

     4. L'opzione è esercitata mediante richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito per l'applicazione del presente regime speciale. Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.

     5. La richiesta di cui al comma 4 è presentata prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale e contiene almeno le seguenti indicazioni:

     a) per le persone fisiche, il cognome e il nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;

     b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

     c) numero di identificazione IVA o di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto.

     6. Il rappresentante fiscale comunica le informazioni di cui al comma 5 per se stesso e per ogni soggetto rappresentato; per il soggetto rappresentato, comunica, inoltre, il numero individuale di identificazione allo stesso attribuito per l'applicazione del presente regime speciale.

     7. Le variazioni dei dati di cui ai commi 5 e 6 sono comunicate all'Agenzia delle entrate.

     8. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:

     a) comunicano, direttamente o tramite rappresentante fiscale, di non effettuare più vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;

     b) si può altrimenti presumere che la loro l'attività di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi sia cessata;

     c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;

     d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale;

     e) il rappresentante fiscale comunica di non agire più in loro nome e per loro conto.

     9. Il rappresentante fiscale è escluso dal presente regime speciale se:

     a) per due trimestri civili consecutivi non ha agito come rappresentante fiscale di un soggetto che si avvale del presente regime speciale;

     b) non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in qualità di rappresentante fiscale ai fini del presente regime speciale;

     c) persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

     10. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

     a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del presente regime;

     b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

     c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;

     d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

     11. La dichiarazione può essere modificata con una successiva dichiarazione presentata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale, che indichi il pertinente Stato membro in cui l'imposta è dovuta, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

     12. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall'euro, in sede di redazione della dichiarazione è utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

     13. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente articolo sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni, e inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.

     14. Il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al comma 10 è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima.

     15. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e la forniscono in formato elettronico, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

     16. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bis. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.

     17. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell'importazione è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.»;

     u) all'articolo 74-septies sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, le parole «di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici» sono soppresse e, dopo le parole «effettuate nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «, sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonchè sulle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi»; le parole «sezione 2,» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni 2, 3 e 4,» e le parole «sezione 3,» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni 3 e 4,»;

     2) al comma 2, le parole «domiciliati e residenti in altro Stato membro dell'Unione europea e ivi identificati, che hanno chiesto in detto Stato membro» sono sostituire dalle seguenti: «di cui al comma 1, che hanno chiesto nell'altro Stato membro dell'Unione europea», le parole «sezione 3» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni 2, 3 e 4» e, dopo le parole «dello stesso articolo» sono inserite, in fine, le seguenti: «, se domiciliati o residenti in altro Stato membro, e ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bis, se domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea»;

     3) al comma 4, le parole «prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui al comma 1» e le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;

     v) all'articolo 74-octies, comma 1, le parole «e 74-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «, 74-sexies e 74-sexies.1, comma 14».

 

     Art. 2. Modificazioni al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427

     1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

     «Art. 38 bis. (Definizione di vendite a distanza). - 1. Per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

     2. Per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano:

     a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;

     b) alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.

     4. Per le cessioni di cui all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.»;

     b) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) i commi 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti: «3. In deroga all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato.

     4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di un altro Stato membro e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) il cedente è stabilito in un solo Stato membro dell'Unione europea;

     b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all'articolo 7-octies, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

     c) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.»;

     2) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: «4-ter. Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in un altro Stato membro si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato. Le vendite a distanza di beni importati nello Stato, con arrivo della spedizione o del trasporto nello Stato medesimo, si considerano ivi effettuate se dichiarate nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

     c) all'articolo 41, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea. La disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea; 2) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato; 3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro; in tal caso l'opzione è comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni;»;

     2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro;»;

     d) all'articolo 46, comma 3, le parole «cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili» sono sostituite dalle seguenti: «vendite a distanza intracomunitarie».

 

     Art. 3. Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

     1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole «40, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «38-bis».

 

     Art. 4. Modificazioni al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

     1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5:

     1) al comma 1, terzo periodo, le parole «o tardiva» sono soppresse, le parole «di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies» e le parole «la sanzione è commisurata» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione di cui al primo periodo è commisurata»;

     2) al comma 1, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al periodo precedente è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione dal trenta al sessanta per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 100.».

     3) al comma 6, le parole «di cui all'articolo 74-quinquies, commi 1 e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies.1, commi 4 e 7,»;

     b) all'articolo 8, comma 1, le parole «dall'articolo 74-quinquies, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10,».

 

     Art. 5. Modificazioni al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

     1. L'articolo 11-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è abrogato.

 

     Art. 6. Modificazioni al decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489

     1. L'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489, è abrogato.

 

     Art. 7. Disposizioni di attuazione

     1. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ove necessario, d'intesa tra loro, sono individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui al presente decreto e sono definite le modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'applicazione dei regimi speciali disciplinati dal presente decreto.

 

     Art. 8. Modificazioni al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

     1. Sono abrogati i commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

 

     Art. 9. Disposizioni finanziarie

     1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato di 55,14 milioni di euro per l'anno 2021 e 110,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).

     2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione del comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 10. Applicazione

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021.