§ 67.1.38 - D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:29/03/1973
Numero:156


Sommario
Art. 1.  Esclusività dei servizi postali
Art. 2.  Competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 3.  Attribuzioni esercitate dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 4.  Concessione dei servizi.
Art. 5.  Sospensione o limitazione dei servizi. Assunzione di quelli dati in concessione.
Art. 6.  Esclusione o limitazione di responsabilità
Art. 7.  Tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno
Art. 8.  Tariffe per i servizi postali, di bancoposta internazionali
Art. 9.  Accordi internazionali.
Art. 10.  Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale
Art. 11.  Comunicazioni postali vietate
Art. 12.  Persone addette ai servizi postali, di bancoposta
Art. 13.  Contravvenzioni in materia postale
Art. 14.  Diritto del mittente nei confronti dell'Amministrazione.
Art. 15.  Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie.
Art. 16.  Franchigia postale e telegrafica.
Art. 17.  Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali.
Art. 18.  Criteri e modalità di pagamento delle tasse postali e telegrafiche delle corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato.
Art. 19.  Divieto di prestazioni gratuite.
Art. 20.  Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria
Art. 21.  Azione civile contro l'Amministrazione.
Art. 22.  Accertamento delle contravvenzioni.
Art. 23.  Danneggiamento.
Art. 24.  Sequestro, pignoramento ed opposizione.
Art. 25.  Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio.
Art. 26.  Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali
Art. 27.  Servizi espletati dall'Amministrazione postale.
Art. 28.  Determinazione dell'indennità per le corrispondenze ed i pacchi affidati alla posta
Art. 29.  Concessione di servizi postali.
Art. 30.  Concessioni postali – Inadempienza.
Art. 31.  Oblazione amministrativa delle contravvenzioni.
Art. 32.  Esclusività dello Stato per la fabbricazione delle carte valori.
Art. 33.  Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di francobolli di altri Stati.
Art. 34.  Limitazioni legali.
Art. 35.  Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto.
Art. 36.  Verifica doganale e di polizia.
Art. 37.  Avviso di ricevimento.
Art. 38.  Tessere postali di riconoscimento.
Art. 39.  Contravvenzioni all'esclusività postale.
Art. 40.  Tutela dell'appellativo di "postale".
Art. 41.  Eccezioni all'esclusività
Art. 42.  Corrispondenze ordinarie inesitate.
Art. 43.  Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle raccomandate od assicurate.
Art. 44.  Francatura delle corrispondenze
Art. 45.  Tasse speciali.
Art. 46.  Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare.
Art. 47.  Spedizione di raccomandate. Pagamento anticipato delle tasse postali.
Art. 48.  Perdita di raccomandate - Indennità
Art. 49.  Indennità.
Art. 50.  Contrassegno ufficiale.
Art. 51.  Tassazione della corrispondenza ufficiale delle amministrazioni dello Stato - Reclami – Esenzione.
Art. 52.  Servizi accessori.
Art. 53.  Contenuto dei pieghi.
Art. 54.  Tassa a carico del destinatario
Art. 55.  Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite dai militari alle rispettive famiglie.
Art. 56.  Spedizione di stampe periodiche
Art. 57.  Sanzioni
Art. 58.  Trasporto dei pacchi non soggetti all'esclusività postale.
Art. 59.  Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai concessionari all'Amministrazione.
Art. 60.  Pagamento del diritto postale per il trasporto di pacchi eseguito da successivi vettori
Art. 61.  Trasporto di pacchi e colli senza concessione.
Art. 62.  Categorie di pacchi postali.
Art. 63.  Francatura dei pacchi postali.
Art. 64.  Tariffe speciali per alcune categorie di pacchi.
Art. 65.  Dichiarazione del contenuto del pacco.
Art. 66.  Facoltà di aprire i pacchi postali - Applicazione delle imposte.
Art. 67.  Tassa di custodia.
Art. 68.  Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine.
Art. 69.  Vendita o distruzione di pacchi.
Art. 70.  Perdita, manomissione od avaria di pacco postale – Indennità.
Art. 71.  Trasporto obbligatorio di effetti postali.
Art. 72.  Responsabilità degli obbligati al trasporto degli effetti postali. Limiti.
Art. 73.  Sanzioni contro gli obblighi al trasporto degli effetti postali.
Art. 74.  Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private - Canone postale - Cartella d'oneri.
Art. 75.  Trasporto gratuito dei dispacci postali – Limiti.
Art. 76.  Trasporto e scambio degli effetti postali sulle autolinee in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri.
Art. 77.  Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici.
Art. 78.  Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali. Obbligo delle imprese dei servizi pubblici automobilistici.
Art. 79.  Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici. Sanzioni.
Art. 80.  Altre disposizioni.
Art. 81.  Divieto di spedizione di oggetti postati – Sanzioni.
Art. 82.  Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto. Uso indebito di contrassegno.
Art. 83.  Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate
Art. 84.  Assicurazione obbligatoria.
Art. 85.  Oggetti gravati di assegno.
Art. 86.  Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente.
Art. 87.  Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso.
Art. 88.  Oggetti diretti ad omonimi.
Art. 89.  Pagamento delle somme gravanti i pacchi.
Art. 90.  Tassazione e pagamento delle tasse.
Art. 91.  Termine per la presentazione del reclamo.
Art. 92.  Indennità.
Art. 93.  Indennità - Limiti
Art. 94.  Diritto di surrogazione dell'Amministrazione.
Art. 95.  Consegna o restituzione di oggetti - Cessazione di responsabilità.
Art. 96.  Dirimenti di responsabilità nei servizi di corrispondenze e pacchi.
Art. 97.  Facoltà di ritirare gli oggetti rinvenuti.
Art. 98.  Tariffa speciale per i libri spediti da editori e librai.
Art. 99.  Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di pieghi voluminosi.
Art. 100.  Servizi di bancoposta
Art. 101.  Capacità del minore di eseguire operazioni nei servizi di bancoposta
Art. 102.  Esclusione e dirimenti di responsabilità nei servizi di bancoposta
Art. 103.  Risarcimento in dipendenza di danni nei servizi di bancoposta
Art. 104.  Emissione e pagamento di vaglia postali
Art. 105.  Comunicazioni al destinatario dei vaglia
Art. 106.  Emissione dei vaglia telegrafici - Soprattassa
Art. 107.  Girata - Cessione dei vaglia postali
Art. 108.  Vaglia postali con la clausola "non trasferibile"
Art. 109.  Vaglia di servizio
Art. 110.  Ricevuta del vaglia - Efficacia
Art. 111.  Validità dei vaglia interni
Art. 112.  Prescrizione dei vaglia postali
Art. 113.  Titoli da riscuotere per conto di terzi
Art. 114.  Titoli non riscossi - Protesto
Art. 115.  Corrispondenza inclusa nei pieghi
Art. 116.  Accettazione di acconti
Art. 117.  Facoltà dei committenti
Art. 118.  Responsabilità dell'Amministrazione
Art. 119.  Reclamo - Termine di decadenza
Art. 120.  Apertura di conto corrente postale
Art. 121.  Divieto di apertura dei conti correnti postali
Art. 122.  Elenco dei correntisti postali
Art. 123.  Attivo del conto corrente postale
Art. 124.  Disposizione del credito: Assegni postali - Postagiro
Art. 125.  Pagamento delle tasse sulle concessioni governative e scolastiche
Art. 126.  Tasse sulle operazioni a mezzo del servizio dei conti correnti postali
Art. 127.  Calcolo degli interessi
Art. 128.  Trattamento delle corrispondenze scambiate fra gli utenti e l'Amministrazione
Art. 129.  Cessazione di responsabilità. Discordanza di somma fra ricevuta e bollettino
Art. 130.  Estratto conto - Copia del conto
Art. 131.  Casi di opposizione
Art. 132.  Visto dell'ufficio dei conti sugli assegni
Art. 133.  Assegni fiduciari
Art. 134.  Validità degli assegni postali - Prelevamenti urgenti
Art. 135.  Mancato rimborso degli assegni - Prescrizione
Art. 136.  Inattività del conto corrente - Prescrizione dei crediti
Art. 137.  Reclamo nel servizio dei conti correnti postali
Art. 138.  Credito dell'Amministrazione verso il correntista postale. Rivalsa - Procedura coattiva
Art. 139.  Assegni messi in circolazione senza disponibilità di credito sul conto corrente
Art. 140.  Ordini di riaccreditamento degli assegni e di revoca. Esclusione di responsabilità
Art. 141.  Chiusura dei conti correnti - Rimborso del credito agli eredi
Art. 142.  Risoluzione del rapporto di conto corrente postale
Art. 143.  Conto corrente fruttifero - Entrate di bilancio
Art. 144.  Pagamento agli eredi dei vaglia interni ed internazionali degli e assegni postali
Art. 145.  Pagamento di vaglia e di assegni di conto corrente postale scaduti di validità
Artt. 146. – 170.  [104]
Artt. 171. – 182.  [106]
Art. 183.  Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni. Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze
Art. 184.  Impianti di telecomunicazioni delle Amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose
Art. 185.  Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni
Art. 186.  Cittadinanza italiana
Art. 187.  Divieto di cessione
Art. 188.  Canoni di concessione
Art. 189.  Cauzione
Art. 190.  Estinzione della concessione
Art. 191.  Decadenza
Art. 192.  Incameramento delle cauzioni
Art. 193.  Controlli
Art. 194.  Condizioni, limiti, diritti ed obblighi del concessionario
Art. 195.  Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione Sanzioni
Art. 196.  Organo competente al rilascio delle concessioni ad uso pubblico
Art. 197.  Concessioni rilasciate da altri organi
Art. 198.  Scelta del concessionario
Art. 199.  Parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni
Art. 200.  Collaudo degli impianti di telecomunicazioni
Art. 201.  Cessioni di immobili e di impianti patrimoniali dell'Amministrazione
Art. 202.  Riscatto
Art. 203.  Rinuncia alla facoltà di riscatto
Art. 204.  Effetti del riscatto
Art. 205.  Determinazione del prezzo
Art. 206.  Diminuzione del prezzo di riscatto
Art. 207.  Sostituzione del concessionario a seguito di riscatto
Art. 208.  Obblighi del concessionario subentrante
Art. 209.  Effetti dell'estinzione della concessione per altre cause
Art. 210.  Controllo amministrativo
Art. 211.  Obblighi fiscali
Art. 212.  Violazione agli obblighi delle concessioni ad uso pubblico
Art. 213.  Organi competenti al rilascio delle concessioni ad uso privato
Art. 214.  Limiti al rilascio di concessioni ad uso privato
Art. 215.  Esonero dalla cauzione
Art. 216.  Rinuncia alla concessione ad uso privato
Art. 217.  Traffico ammesso - Trasgressioni - Sanzioni
Art. 218.  Violazione degli obblighi
Art. 219.  Danneggiamenti ai cavi telegrafici e telefonici sottomarini. Sanzioni
Art. 220.  Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino - Sanzioni
Art. 221.  Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di telecomunicazioni - Sanzioni
Art. 222.  Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni telegrafiche o telefoniche - Sanzioni
Art. 223.  Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini. Casi particolari
Art. 224.  Inosservanza della disciplina sui segnali - Sanzioni
Art. 225.  Ancoraggio delle navi - Reti da pesca. Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini - Sanzioni
Art. 226.  Competenza territoriale
Art. 227.  Reati commessi in alto mare
Art. 228.  Rifiuto di esibire i documenti - Sanzioni
Art. 229.  Pubblico ufficiale
Art. 230.  Sanzioni civili
Art. 231.  Pubblica utilità - Espropriazione
Art. 232.  Limitazioni legali
Art. 233.  Servitù
Art. 234.  Procedura di imposizione della servitù - Indennità
Art. 235.  Ricorso gerarchico
Art. 236.  Indennità richiesta dopo la costituzione della servitù
Art. 237.  Innovazioni sul fondo
Art. 238.  Divieto di imporre altri oneri
Art. 239.  Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari
Art. 240.  Turbative ai servizi di telecomunicazioni.
Art. 241.  Prescrizioni per gli impianti di energia elettrica
Art. 242.  Interferenze
Art. 243.  Disturbi arrecati da elettrodotti - Provvedimenti per eliminarli
Art. 244.  Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale
Art. 245.  Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico
Art. 246.  Apertura e soppressione degli uffici telegrafici - Competenza
Art. 247.  Elenchi degli abbonati dei servizi telegrafici - Sanzioni
Art. 248.  Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto
Art. 249.  Esclusione di responsabilità
Art. 250.  Disciplina dei servizi telegrafici
Art. 251.  Ammissione al servizio
Art. 252.  Organi competenti
Art. 253.  Contributi - Canoni - Deposito cauzionale
Art. 254.  Traffico minimo
Art. 255.  Tasse terminali e di transito italiane per le comunicazioni internazionali
Art. 256.  Servizi speciali
Art. 257.  Scambio della corrispondenza - Divieti - Sanzioni.
Art. 258.  Appoggio dei sostegni - Passaggio di condutture
Art. 259.  Istituzioni di posti pubblici telex 
Art. 260.  Controlli 
Art. 261.  Concessione ad uso privato per ciascuna sede operativa. Organo competente a rilasciarlo
Art. 262.  Cittadinanza italiana - Requisito non obbligatorio
Art. 263.  Canoni
Art. 264.  Deposito cauzionale
Art. 265.  Traffico consentito - Inosservanza degli obblighi - Sanzioni
Art. 266.  Apparecchiature e dispositivi utilizzati dagli utenti. Approvazione preventiva
Art. 267.  Esonero dal canone di concessione
Art. 268.  Riduzione dei canoni per l'uso dei collegamenti diretti. Canoni di reciprocità
Art. 269.  Collegamenti diretti messi a disposizione dell'utenza dai concessionari
Art. 270.  Durata minima per l'uso di collegamenti diretti
Art. 271.  Rinvio alla disciplina delle concessioni ad uso privato
Art. 272.  Canoni dovuti per la manutenzione di palificazioni, linee ed apparati di terzi
Art. 273.  Criteri per la determinazione ed applicazione dei canoni di manutenzione
Art. 274.  Manutenzione a carattere temporaneo
Art. 275.  Canoni di concessione
Art. 276.  Concessioni ad uso privato - Definizione
Art. 277.  Misura del canone
Art. 278.  Canone per linee ad uso comune di due utenti
Art. 279.  Collegamento alla rete pubblica
Art. 280.  Impianti telefonici ad onde guidate
Art. 281.  Definizione e limiti della rete urbana
Art. 282.  Obbligo dell'abbonato di assunzione di nuova utenza
Art. 283.  Abbonamento al servizio
Art. 284.  Impianti supplementari ed accessori da eseguire dall'esercente
Art. 285.  Impianti interni, supplementari ed accessori
Art. 286.  Sanzioni per illecito uso dell'apparecchio telefonico di abbonato
Art. 287.  Pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane di determinate zone
Art. 288.  Pubblicazione, vendita e distribuzione dell'elenco generale degli abbonati alle reti telefoniche urbane
Art. 289.  Inserimento in guide ed annuari di numeri telefonici degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane
Art. 290.  Divieto di pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane - Sanzioni
Art. 291.  Pagamento delle tasse - Conversazioni a credito
Art. 292.  Pagamento anticipato del servizio
Art. 293.  Riscossione degli importi per i servizi resi all'utenza
Art. 294.  Servizi notturni in abbonamento. Prenotazioni ad ora fissa per la stampa
Art. 295.  Utilizzazione di circuiti telefonici diretti
Art. 296.  Interconnessione
Art. 297.  Tariffe per l'uso di collegamenti diretti
Art. 298.  Modalità di esecuzione
Art. 299.  Fonodettatura dei telegrammi dal domicilio dell'abbonato
Art. 300.  Svolgimento del servizio telegrafico da uffici telefonici
Art. 301.  Riscossione dei proventi telegrafici
Art. 302.  Servizio commissioni telefoniche
Art. 303.  Apertura di posti telefonici pubblici a richiesta di enti o privati
Art. 304.  Tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane
Art. 305.  Tipi di tariffa urbana
Art. 306.  Tariffe interurbane - Riduzioni
Art. 307.  Agevolazioni per la stampa
Art. 308.  Modalità di ripartizione delle tariffe
Art. 309.  Soprattassa per dettatura dei telegrammi per telefono
Art. 310.  Ripartizione della soprattassa fra gli esercenti interessati
Art. 311.  Tariffe per il servizio commissioni
Art. 312.  Impianti di reti urbane con il concorso dei comuni o altri enti
Art. 313.  Manutenzione degli impianti
Art. 314.  Servizi radioelettrici
Art. 315.  Stazione radioelettrica
Art. 316.  Stazioni ad uso delle amministrazioni dello Stato
Art. 317.  Organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri per la sicurezza della navigazione marittima - Stazioni radioelettriche ad uso militare
Art. 318.  Licenza di esercizio
Art. 319.  Norme tecniche per gli impianti
Art. 320.  Importazione definitiva di materiali radioelettrici
Art. 321.  Elenchi dei concessionari
Art. 322.  Condizioni per il rilascio della concessione
Art. 323.  Canoni per le concessioni in ponte radio ad uso privato
Art. 324.  Interconnessione
Art. 325.  Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri
Art. 326.  Condizioni per il rilascio della concessione - Reciprocità.
Art. 327.  Condizioni per il rilascio della concessione
Art. 328.  Istanza per il rilascio della concessione
Art. 329.  Revoca delle concessioni
Art. 330.  Stazioni di radioamatore
Art. 331.  Cittadinanza
Art. 332.  Validità delle concessioni - Canoni
Art. 333.  Autorizzazioni di ascolto
Art. 334.  Riserva di frequenze - Impieghi consentiti
Art. 335.  Condizioni per il rilascio della concessione
Art. 336.  Canone per apparecchi radioelettrici portatili
Art. 337.  Pareri di altri organi dello Stato
Art. 338.  Uso di apparecchi non soggetti a concessione
Art. 339.  Obblighi dei rivenditori
Art. 340.  Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzione
Art. 341.  Classi e tipi dei titoli di abilitazione
Art. 342.  Abilitazione degli operatori delle stazioni costiere
Art. 343.  Esami
Art. 344.  Ammissione agli esami
Art. 345.  Prove di esame
Art. 346.  Richiami - Sospensione e decadenza dei titoli di abilitazione
Art. 347.  Commissioni esaminatrici dei candidati al certificato di radiotelegrafista per navi ed aeromobili, al certificato generale di radiotelefonista per navi e aeromobili e al certificato di [...]
Art. 348.  Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili e per soli aeromobili
Art. 349.  Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi
Art. 350.  Commissione esaminatrice dei candidati alla patente di operatore di radioamatore
Art. 351.  Nomina delle commissioni
Art. 352.  Servizio radioelettrico mobile marittimo
Art. 353.  Definizione di nave - Altre definizioni
Art. 354.  Norme tecniche radionavali
Art. 355.  Stazioni radioelettriche e radiotelefoniche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi
Art. 356.  Obbligatorietà del ricevitore radiotelefonico
Art. 357.  Esenzioni
Art. 358.  Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo
Art. 359.  Installazioni d'ufficio
Art. 360.  Dichiarazione di tipo approvato e di equivalenza degli apparati radioelettrici impiegati a bordo
Art. 361.  Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali
Art. 362.  Giornale radiotelegrafico e radiotelefonico - Obblighi
Art. 363.  Autorità del comandante di bordo
Art. 364.  Vigilanza sul servizio radioelettrico di bordo
Art. 365.  Collaudi e ispezioni
Art. 366.  Verbali di collaudo e di ispezione
Art. 367.  Spese per i collaudi e le ispezioni
Art. 368.  Categoria delle stazioni radiotelegrafiche di nave
Art. 369.  Categoria delle stazioni radiotelefoniche di navi
Art. 370.  Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo
Art. 371.  Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radiotelegrafiche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica
Art. 372.  Sanzioni disciplinari
Art. 373.  Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
Art. 374.  Contratti tipo regolanti i rapporti tra le ditte armatrici dette navi mercantili italiane e le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo
Art. 375.  Canoni di concessione
Art. 376.  Impianto radiotelegrafico sulle navi da pesca
Art. 377.  Impianto di un apparecchio radiotelefonico su navi da pesca
Art. 378.  Licenza di esercizio di impianti radioelettrici
Art. 379.  Contratti tipo per il servizio radioelettrico
Art. 380.  Revisione annuale dei canoni
Art. 381.  Composizione della commissione
Art. 382.  Impianto radiotelefonico su navi da pesca inferiori a 30 tonnellate
Art. 383.  Disposizioni applicabili
Art. 384.  Servizio radioelettrico mobile aeronautico
Art. 385.  Definizione di aeromobile
Art. 386.  Norme tecniche
Art. 387.  Licenza di esercizio
Art. 388.  Sospensione o revoca della licenza di esercizio
Art. 389.  Aeromobili privi di licenza di esercizio
Art. 390.  Installazioni d'ufficio
Art. 391.  Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
Art. 392.  Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale
Art. 393.  Abilitazione al traffico
Art. 394.  Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili
Art. 395.  Concessione per il disimpegno del servizio di corrispondenza pubblica
Art. 396.  Limitazioni legali
Art. 397.  Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione
Art. 398.  Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni
Art. 399.  Sanzioni
Art. 400.  Vigilanza
Art. 401.  Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati.
Art. 402.  Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici. Norme applicabili.
Art. 403.  Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti.
Art. 404.  Uso di nominativi falsi o alterati – Sanzioni.
Art. 405.  Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme – Sanzioni.
Art. 406.  Uso indebito di segnale di soccorso
Art. 407.  Termine di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio
Art. 408.  Disposizioni riguardanti l'abilitazione degli operatori all'esercizio di stazioni radioelettriche
Art. 409.  Utilizzazione provvisoria di apparati radioelettrici di debole potenza
Art. 410.  Concessioni ed autorizzazioni in vigore
Art. 411.  Legislazione sulle radiodiffusioni
Art. 412.  Soppressione del servizio dei vaglia a taglio fisso
Art. 413.  Esenzione da imposte e tasse - Agevolazioni fiscali


§ 67.1.38 - D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

(G.U. 3 maggio 1973, n. 113, S.O.)

 

Art. 1.

     E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, relativo alle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

 

Art. 2.

     Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con uno o più provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di tali norme si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in quanto compatibili.

 

Art. 3.

     Le norme del testo unico entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle dell'allegato testo unico.

 

CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

 

LIBRO PRIMO

 

Norme generali

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

     Art. 1. Esclusività dei servizi postali [1]

     Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

     i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

     i servizi di trasporto di pacchi e colli.

 

          Art. 2. Competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. [2]

     Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale, di bancoposta nella Repubblica rientrano nella competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 3. Attribuzioni esercitate dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. [3]

[     Le attribuzioni spettanti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i servizi postali, di bancoposta, telegrafici, radioelettrici e telefonici sono esercitate dalle aziende dipendenti secondo l'ordinamento in vigore.

     Il Ministro presiede a tutti i servizi, assistito da un consiglio di amministrazione. Il parere del consiglio di amministrazione è obbligatorio sia nei casi espressamente indicati nel presente decreto, sia anche negli altri previsti nel regio decreto-legge istitutivo del 23 aprile 1925, n. 520, e successive modificazioni, riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e nel regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, concernente l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed integrazioni.]

 

          Art. 4. Concessione dei servizi.

     Ai servizi previsti dal presente decreto l'Amministrazione può provvedere anche mediante concessioni.

 

          Art. 5. Sospensione o limitazione dei servizi. Assunzione di quelli dati in concessione.

     Il Governo della Repubblica, per grave necessità pubblica, può disporre la sospensione dei servizi o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere temporaneamente i servizi dati in concessione.

     Nessuna indennità speciale è dovuta in tali casi al concessionario, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione.

     Il provvedimento è emanato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 6. Esclusione o limitazione di responsabilità [4].

     [L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge.

     La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi.]

 

          Art. 7. Tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno [5].

 

          Art. 8. Tariffe per i servizi postali, di bancoposta internazionali [6].

     Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionale sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate.

     [Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe per i servizi internazionali di telecomunicazioni per la quota-parte terminale o di transito] [7].

 

          Art. 9. Accordi internazionali.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, indipendentemente dalle norme della convenzione postale universale, e degli accordi internazionali, ha la facoltà di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni estere o gestori esteri riconosciuti, per regolare, nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto [8].

     [Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di costituire diritti irrevocabili di uso, secondo le consuetudini vigenti, su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato] [9].

     [Detta costituzione può avvenire soltanto:

     a) a favore di amministrazioni estere o di enti pubblici o privati stranieri esercenti un pubblico servizio di telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico di transito attraverso il territorio italiano;

     b) a favore di società italiane concessionarie di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, per l'espletamento del traffico di loro competenza] [10].

     [I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al secondo comma possono avere per oggetto soltanto circuiti eccedenti il fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici] [11].

     [Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si provvede con convenzioni soggette all'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro] [12].

     [In dette convenzioni devono essere indicate la quota parte del costo capitale del circuito e la quota degli oneri di manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni caso, le predette quote devono essere proporzionali al rapporto fra i circuiti oggetto del diritto irrevocabile di uso e il totale dei circuiti realizzati sul cavo] [13].

     [Il diritto irrevocabile d'uso sui cavi telefonici di proprietà statale non potrà essere ceduto a terzi da parte del titolare se non previo consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministero del tesoro] [14].

 

          Art. 10. Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale [15].

     La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria.

     I funzionari e gli agenti dell'Amministrazione ne sono responsabili e vigilano nell'ambito della propria competenza perché siano rigorosamente osservate.

     E' vietato alle persone addette ai servizi postali, di bancoposta, gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a terzi informazioni scritte o verbali sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenze, di comunicazioni o di messaggi nonché sulle operazioni richieste od eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge [16].

     Nessuno può prendere visione od ottenere copia della corrispondenza in genere, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro rappresentanti legali, nonché delle altre persone indicate dalla legge.

 

          Art. 11. Comunicazioni postali vietate [17].

     Non sono ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e messaggi che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio.

     Non sono altresì ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi commi del presente articolo, le corrispondenze di cui al precedente comma, che siano contrarie al buon costume o contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi, scurrili o denigratori a chiunque riferiti.

     L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o sull'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui al primo comma deve inviare immediatamente la corrispondenza stessa al pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilità della corrispondenza medesima.

     Il pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro 24 ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.

     Il decreto del pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.

     Avverso il decreto del pretore il mittente può proporre ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente per territorio o di un funzionario da essa delegato.

     Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma, l'ufficio postale invita il mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi previo accertamento dell'identità personale del mittente stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo.

 

          Art. 12. Persone addette ai servizi postali, di bancoposta [18].

     Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale [19].

 

          Art. 13. Contravvenzioni in materia postale [20].

     Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda è ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda.

     La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta [21].

 

Titolo II

 

NORME COMUNI AI SERVIZI POSTALI, DI BANCOPOSTA [22]

Sezione 1 ª

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 14. Diritto del mittente nei confronti dell'Amministrazione.

     Nei confronti dell'Amministrazione e a tutti gli effetti del presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia si considerano di proprietà del mittente fino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

 

Sezione 2 ª

 

ESENZIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - DIVIETO

 

          Art. 15. Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie.

     E' vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali e telegrafiche, nonché riduzioni delle medesime ed agevolazioni tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente decreto.

 

          Art. 16. Franchigia postale e telegrafica.

     Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.

     Spetta, altresì, la franchigia, sul percorso interno, per i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.

 

          Art. 17. Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali.

     Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali nonché le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali [23].

 

          Art. 18. Criteri e modalità di pagamento delle tasse postali e telegrafiche delle corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato.

     Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere stabiliti nei confronti delle amministrazioni dello Stato particolari criteri e modalità per il pagamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle tasse relative alle corrispondenze.

 

          Art. 19. Divieto di prestazioni gratuite.

     Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti.

     La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonché la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad enti ed istituti, il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sarà regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.

     Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, è sentito il parere di una commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

Sezione 3 ª

 

DELLE AZIONI

 

          Art. 20. Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria [24].

     Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o per ottenere le indennità o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.

     Salvo quanto previsto dal successivo art. 21, l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta regolati con il presente decreto non può essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto [25].

     L'azione stessa si prescrive in tre anni.

 

          Art. 21. Azione civile contro l'Amministrazione.

     Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta, se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione, l'azione non può essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 103 [26].

 

          Art. 22. Accertamento delle contravvenzioni.

     L'accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme e modalità relative ai servizi postali, gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni [27].

 

Sezione 4 ª

 

TURBATIVE - TUTELA

 

          Art. 23. Danneggiamento.

     Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale [28].

 

          Art. 24. Sequestro, pignoramento ed opposizione.

     Gli oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, né a pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

     Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorità giudiziaria.

     Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili.

 

          Art. 25. Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio.

     Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale [29].

     Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale, è punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale, ma si procede d'ufficio [30].

 

          Art. 26. Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali [31].

     Non possono essere pignorati, né sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali [32].

     La nomina si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

LIBRO SECONDO

 

Dei servizi postali

 

Titolo I

 

PARTE GENERALE

 

          Art. 27. Servizi espletati dall'Amministrazione postale.

     L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:

     a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;

     b) trasporto e distribuzione dei pacchi.

     L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 28. Determinazione dell'indennità per le corrispondenze ed i pacchi affidati alla posta [33].

     L'ammontare dell'indennità per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa è dovuta a norma del presente decreto, è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 29. Concessione di servizi postali.

     Il direttore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:

     1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza[34];

     2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono;

     3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;

     4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze[35];

     5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;

     6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi.

     La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) è accordata con ordinanza del direttore provinciale delle poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

     La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato rilasciato dal direttore provinciale delle poste.

     Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso dell'Amministrazione.

 

          Art. 30. Concessioni postali – Inadempienza.

     Il direttore provinciale delle poste, nell'ambito della sua competenza territoriale, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facoltà di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia.

     Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo.

     La concessione è revocata quando nei confronti del concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stata disposta la cancellazione dal registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

 

          Art. 31. Oblazione amministrativa delle contravvenzioni.

     Per i reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti con la sola pena dell'ammenda, i contravventori possono chiedere di essere ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il termine di dieci giorni da quello in cui il reato è stato contestato ovvero dalla notificazione dell'accertamento del reato stesso.

     La domanda di oblazione deve essere diretta al direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione è stata commessa la contravvenzione.

     Il direttore provinciale ammette il contravventore all'oblazione, intimando a quest'ultimo il pagamento, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione, di una somma non inferiore alla misura minima dell'ammenda preveduta per reato, oltre alle spese di notificazione ed altre eventualmente occorse.

 

          Art. 32. Esclusività dello Stato per la fabbricazione delle carte valori.

     E' riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.

     Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 33. Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di francobolli di altri Stati.

     Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative.

     Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.

     Se i fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo [36].

 

          Art. 34. Limitazioni legali.

     Per l'appoggio o l'impianto su proprietà private di cassette d'impostazione, distributori automatici, apparecchiature, antenne, sostegni, cavi ed altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso del proprietario.

     L'indennizzo è dovuto solo quando risulti impedito o limitato l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.

     Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le autorità competenti, ma nessun compenso è dovuto.

 

          Art. 35. Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto.

     Se il proprietario nega il consenso, il prefetto, sentite le parti e l'amministrazione comunale, autorizza il passaggio, l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalità e, quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.

     Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, salva l'azione giudiziaria per quanto riguarda la misura dell'indennità.

     Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché questa importi la rimozione o il diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, né per questo è tenuto ad alcuna indennità, salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servitù.

 

          Art. 36. Verifica doganale e di polizia.

     Agli impiegati delle dogane ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza è consentito di intesa con gli impiegati postali, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che possa contenere merci.

 

          Art. 37. Avviso di ricevimento.

     I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia, i traenti di assegni postali, i mittenti di telegrammi, radiotelegrammi e simili possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il pagamento della relativa tassa.

 

          Art. 38. Tessere postali di riconoscimento.

     Le tessere di riconoscimento in uso nel servizio internazionale, secondo le vigenti norme della Convenzione postale universale, sono valide nel servizio interno.

     Il regolamento determina le modalità del rilascio e dell'uso delle tessere di riconoscimento.

 

Titolo II

 

CORRISPONDENZE E PACCHI

 

Capo I

 

CORRISPONDENZE

 

          Art. 39. Contravvenzioni all'esclusività postale.

     Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire 10.000 [37].

     Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.

     Quando la contravvenzione è commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda è aumentata di un terzo.

     Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.

 

          Art. 40. Tutela dell'appellativo di "postale".

     Nessuna impresa di trasporti può assumere l'appellativo di "postale" od altro equivalente. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 16.000 a L. 400.000 [38].

 

          Art. 41. Eccezioni all'esclusività [39].

 

          Art. 42. Corrispondenze ordinarie inesitate.

     Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalità indicati nel regolamento.

 

          Art. 43. Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle raccomandate od assicurate.

     Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall'interno della Repubblica, che non si siano potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificare possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi.

     Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno dell'impostazione.

 

          Art. 44. Francatura delle corrispondenze [40].

 

          Art. 45. Tasse speciali.

     Le tasse speciali di recapito per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.

 

          Art. 46. Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare.

     Salvo le eccezioni previste dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto è stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere.

     L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso è punita con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 16.000 [41].

 

          Art. 47. Spedizione di raccomandate. Pagamento anticipato delle tasse postali.

     Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento di un diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.

     Salvo la disposizione dell'art. 54, la francatura ed il diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente dai mittenti.

 

          Art. 48. Perdita di raccomandate - Indennità [42].

     In caso di perdita totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le previste eccezioni dall'art. 96, all'indennità stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'art. 28.

     Non compete indennità per lo smarrimento di corrispondenze ufficiali raccomandate, il cui pagamento della tassa è effettuato secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 18 del presente decreto e di invii con tassa a carico del destinatario.

 

          Art. 49. Indennità.

     Nel caso di perdita, manomissione ed avaria di una lettera assicurata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art. 96, ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione e dell'avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati.

     Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo, salvo le eccezioni previste dall'art. 96, viene corrisposto nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun indennizzo.

     Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione.

     Non compete indennità per lo smarrimento, manomissione od avaria di corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato spedite in assicurazione, il cui pagamento della tassa postale è effettuato secondo i criteri e le modalità previste nell'art. 18 del presente decreto o di invii con tassa a carico del destinatario.

 

          Art. 50. Contrassegno ufficiale.

     Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso mediante il pagamento della tassa secondo i criteri e le modalità sanciti nell'art. 18 del presente decreto, purché portino un contrassegno che ne indichi la provenienza.

 

          Art. 51. Tassazione della corrispondenza ufficiale delle amministrazioni dello Stato - Reclami – Esenzione.

     Hanno pure corso mediante il pagamento delle tasse postali determinate secondo i criteri e le modalità sanciti nell'art. 18 purché debitamente contrassegnate:

     a) le corrispondenze ufficiali spedite in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai sindaci e viceversa dagli uffici indicati nell'articolo precedente, purché trattisi di atti riguardanti i sindaci nella loro esclusiva qualità di ufficiali di Governo;

     b) gli avvisi aperti, compilati su speciali stampati riempiti a mano, che gli uffici di cui all'art. 50 spediscono in via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o debitori verso lo Stato;

     c) gli avvisi aperti, che gli uffici del registro e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto spediscono in via ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di denunzie, dichiarazioni di valore e simili;

     d) le corrispondenze ufficiali che le prefetture, le intendenze di finanza, gli uffici statali del genio civile e gli uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in raccomandazione o in assicurazione;

     e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato, che le procure della Repubblica spediscono in assicurazione, per la custodia, all'amministrazione centrale della Banca d'Italia;

     f) le denunzie dei casi di aborto, fatte in assicurazione per il valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali;

     g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti da medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli regionali, provinciali e comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia;

     h) le corrispondenze ufficiali che l'Accademia dei Lincei indirizza agli istituti indicati nel regolamento, in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;

     i) i vaglia cambiari della Banca d'Italia, spediti dalle tesorerie dello Stato all'indirizzo dei creditori verso lo Stato, ai sensi della legge 23 ottobre 1962, n. 1575;

     l) i servizi di scorta riguardanti le spedizioni di valori bollati e di pieghi valori del tesoro rispettivamente effettuate dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro;

     m) le corrispondenze spedite ai sensi del successivo art. 54 non potute recapitare e restituite ai mittenti.

     Hanno corso in esenzione di tassa i reclami concernenti il servizio postale e telegrafico, indirizzati dagli utenti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in via ordinaria o in raccomandazione, e le corrispondenze concernenti il servizio, inviate dall'amministrazione agli utenti.

 

          Art. 52. Servizi accessori.

     Il pagamento della tassa da parte delle amministrazioni dello Stato, secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 18 del presente decreto, è esteso a tutti i servizi accessori, tranne a quelli di espresso, avvisi di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.

 

          Art. 53. Contenuto dei pieghi.

     La corrispondenza ufficiale, per la quale il pagamento delle tasse è effettuato secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 18 del presente decreto, non può comprendere oggetti materiali non cartacei, né provviste di stampe ed oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate nel regolamento.

 

          Art. 54. Tassa a carico del destinatario [43].

 

          Art. 55. Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite dai militari alle rispettive famiglie.

     La tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenze epistolari, spedite in via ordinaria all'indirizzo di soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate dello Stato in servizio effettivo, è ridotta alla metà di quella ordinaria.

     Le lettere non affrancate, spedite dai militari indicati nel comma precedente, alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.

 

          Art. 56. Spedizione di stampe periodiche [44].

     1. Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata, indipendentemente dalla periodicità, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

     2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al cinquanta per cento di quella dell'intero stampato. Tali sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantità di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie, alle quali sarà comunque applicato lo sconto nella misura massima. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero, come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.

     3. Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.

     4. Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza dovranno essere previste singole voci di tariffa.

 

          Art. 57. Sanzioni [45].

     1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantità, ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'art. 82.

 

Capo II

 

PACCHI

 

          Art. 58. Trasporto dei pacchi non soggetti all'esclusività postale.

     Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 del presente decreto:

     1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi;

     2) il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'ambito del territorio di uno stesso comune o dalla località di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo;

     3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:

     a) direttamente alle ferrovie dello Stato;

     b) alle società od imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa;

     c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purché non siano vettori di professione, né siano addetti ad imprese di trasporto.

 

          Art. 59. Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai concessionari all'Amministrazione.

     Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'Amministrazione abbia la esclusività, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, è punito con l'ammenda variabile da cinque a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.

     L'Amministrazione può inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità.

 

          Art. 60. Pagamento del diritto postale per il trasporto di pacchi eseguito da successivi vettori [46].

 

          Art. 61. Trasporto di pacchi e colli senza concessione.

     Salvo le eccezioni previste dall'art. 58, chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione è punito con l'ammenda pari al triplo di quella prevista dall'art. 59 anche se siano stati corrisposti i diritti in favore dell'Amministrazione.

 

          Art. 62. Categorie di pacchi postali.

     I pacchi accettati, trasportati e distribuiti a cura dell'Amministrazione, soggetti alle formalità stabilite dal regolamento, assumono il nome di "pacchi postali".

     Essi possono essere con o senza valore dichiarato: nel primo caso vengono qualificati "assicurati", nel secondo "ordinari".

     In ambedue i casi possono essere gravati di "assegno".

     I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta dei mittenti, essere trasportati con i più rapidi mezzi adottati per la corrispondenza o a mezzo di linee aeree ed assumono in tali casi, rispettivamente, le denominazioni di "pacchi urgenti" e di "pacchi aerei".

     Per ciascuna delle categorie di pacchi sopra indicati (ordinari, assicurati, urgenti, aerei) è stabilita una speciale tassa.

 

          Art. 63. Francatura dei pacchi postali.

     La francatura dei pacchi postali è obbligatoria.

 

          Art. 64. Tariffe speciali per alcune categorie di pacchi.

     Sono stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza assegno contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute e dai richiamati alle armi alle loro famiglie.

 

          Art. 65. Dichiarazione del contenuto del pacco.

     Il contenuto dei pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualità e quantità.

     E' consentito di includere nei pacchi una fattura od un semplice elenco degli oggetti contenuti in essi.

     E' consentito, altresì, includere una lettera nei pacchi postali diretti all'interno indirizzata allo stesso destinatario del pacco a condizione che questo sia interamente affrancato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sul pacco e sull'etichetta di spedizione sia scritta l'indicazione "pacco con lettera di accompagnamento".

     I contravventori a tale divieto sono puniti con la sanzione amministrativa eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo di lire 10.000 [47].

 

          Art. 66. Facoltà di aprire i pacchi postali - Applicazione delle imposte.

     L'Amministrazione ha facoltà di aprire i pacchi postali, con le modalità stabilite dal regolamento per accertare l'esattezza della dichiarazione del contenuto o le deficienze od avarie e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta.

     L'Amministrazione postale, d'intesa con quella doganale, può pr7ocedere, altresì, all'apertura dei pacchi postali di estera provenienza per verificarne il contenuto al fine dell'applicazione dei diritti doganali e dell'osservanza di norme e condizioni richieste per l'importazione di particolari merci.

 

          Art. 67. Tassa di custodia.

     I pacchi postali non ritirati nel termine di tre giorni, esclusi i giorni festivi, dalla data del recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari, od ai mittenti quando si tratti di pacchi rinviati, sono sottoposti ad una tassa di custodia.

 

          Art. 68. Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine.

     I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra località della Repubblica, sono soggetti ad una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione, da pagarsi all'atto della richiesta.

     Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.

     A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario.

     I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come ordinari, salvo contrarie disposizioni del mittente o del destinatario.

 

          Art. 69. Vendita o distruzione di pacchi.

     Possono essere venduti senza preavviso e formalità giudiziarie i pacchi postali contenenti merci che presentino segni di deterioramento.

     Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non si siano potuti recapitare, né restituire al mittente.

     Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi, previste nei commi precedenti, rientrano nella competenza della Direzione provinciale delle poste presso i cui dipendenti uffici è giacente il pacco.

     Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita.

     Trascorso il suddetto termine l'importo è devoluto all'Amministrazione.

     I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possano essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.

     In ogni caso spetta all'Amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.

     Per la vendita o la distruzione di merci contenute in pacchi postali di estera provenienza saranno osservate le norme previste dalla legge doganale per le merci abbandonate.

 

          Art. 70. Perdita, manomissione od avaria di pacco postale – Indennità.

     Nel caso di perdita, manomissione od avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennità stabilita dal decreto previsto dall'art. 28 per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.

     Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennità viene corrisposta nella misura del valore dichiarato nel caso di smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto.

     Nel caso di perdita od avaria parziale, compete l'indennità stabilita per i pacchi ordinari.

     Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita od avaria totale del loro contenuto, i mittenti, oltre all'indennità, hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie, escluse quelle di assicurazione.

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CORRISPONDENZE E PACCHI

 

Sezione 1 ª

 

TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI

 

          Art. 71. Trasporto obbligatorio di effetti postali.

     I concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri, acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali.

     Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni stabilite dal regolamento.

     L'Amministrazione ha facoltà di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.

     L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti.

 

          Art. 72. Responsabilità degli obbligati al trasporto degli effetti postali. Limiti.

     Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo art. 73, assumono verso l'Amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilità che l'Amministrazione assume verso i suoi utenti.

     Non cessa la responsabilità verso l'Amministrazione nel caso di abbandono della nave previsto nel codice della navigazione.

 

          Art. 73. Sanzioni contro gli obblighi al trasporto degli effetti postali.

     Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o consegnarli o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti con la sanzione amministrativa estensibile a L. 240.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave [48].

 

Sezione 2 ª

 

TRASPORTI POSTALI AUTOMOBILISTICI

 

          Art. 74. Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private - Canone postale - Cartella d'oneri.

     L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato.

     I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di L. 63.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso [49].

     Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a L. 126.000[50].

     La misura dei canoni di cui ai commi precedenti può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro[51].

 

          Art. 75. Trasporto gratuito dei dispacci postali – Limiti.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il trasporto di dispacci ordinari entro il limite di kg. 40 per ogni viaggio di andata e ritorno da e per i luoghi di destinazione e da e per le località lungo la linea.

 

          Art. 76. Trasporto e scambio degli effetti postali sulle autolinee in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri.

     Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati nei limiti di peso e di numero stabiliti nella cartella d'oneri qualunque ne sia l'origine o la destinazione e con tutte le corse, autorizzate dalla competente amministrazione, che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riterrà opportuno di utilizzare.

 

          Art. 77. Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici.

     Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facoltà all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di disponibilità di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.

 

          Art. 78. Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali. Obbligo delle imprese dei servizi pubblici automobilistici.

     Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali, sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli effetti postali.

     Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e con proprio personale.

     Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità, da riconoscersi con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale[52].

     Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente la linea automobilistica non è in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei servizi citati[53].

 

          Art. 79. Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici. Sanzioni.

     Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 600.000[54].

 

          Art. 80. Altre disposizioni.

     Oltre alle disposizioni di cui alla presente sezione, restano ferme tutte le altre disposizioni inerenti al servizio postale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822.

 

Sezione 3 ª

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 81. Divieto di spedizione di oggetti postati – Sanzioni.

     E' proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume.

     Il mittente è punito con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 160.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave [55].

 

          Art. 82. Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto. Uso indebito di contrassegno.

     La falsa dichiarazione del contenuto e l'uso indebito di contrassegni o di indicazione comprovanti il diritto all'esenzione od alla riduzione delle tasse postali o l'avvenuta corresponsione di esse sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 160.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave [56].

 

          Art. 83. Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate

     E' vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.

     Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattisi di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di assicurazione se trattisi di corrispondenze raccomandate e di pacchi.

     I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare l'inesistenza di valori.

     Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennità nei casi di smarrimento, avaria o manomissione.

 

          Art. 84. Assicurazione obbligatoria.

     Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore debbono essere assicurati.

     La dichiarazione di valore non può essere superiore al valore reale del contenuto, ma è consentito di dichiarare un valore inferiore.

     E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.

     E' ammessa, altresì, l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore.

     Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo il disposto dell'art. 54, è tenuto a pagare anticipatamente la relativa tassa.

 

          Art. 85. Oggetti gravati di assegno.

     Le corrispondenze raccomandate od assicurate ed i pacchi postali ordinari od assicurati possono essere gravati di assegno, mediante il pagamento di un supplemento di tassa, alle condizioni indicate nel regolamento.

     L'Amministrazione è responsabile dell'ammontare dell'assegno soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo.

     In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o manomissione di una assicurata o di un pacco, gravati di assegno, il mittente ha diritto ad una indennità nei limiti stabiliti per un oggetto della stessa specie non gravato di assegno.

 

          Art. 86. Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente.

     Il destinatario di un oggetto gravato di assegno può, ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purché la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

 

          Art. 87. Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso.

     E' ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una soprattassa.

 

          Art. 88. Oggetti diretti ad omonimi.

     Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo che all'ufficio risulti comune a più persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a stabilire che sono di sua spettanza.

     Quando taluna delle persone invitate non si presenti, l'apertura può essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.

 

          Art. 89. Pagamento delle somme gravanti i pacchi.

     All'atto del ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali e tutte le altre imposte nonché le tasse e soprattasse di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati.

     I mittenti hanno facoltà di assumere a loro carico il pagamento di tutte le somme gravanti gli oggetti da loro spediti. Il regolamento determina le modalità e le condizioni per l'esercizio di tale facoltà.

 

          Art. 90. Tassazione e pagamento delle tasse.

     Qualora dopo la consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari o i mittenti sono tenuti a pagare quanto abbiano versato in meno ed hanno diritto al rimborso di quanto abbiano versato in più.

 

          Art. 91. Termine per la presentazione del reclamo.

     I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate e per i pacchi devono essere presentati entro sei mesi dalla data d'impostazione.

     Per il rimborso delle somme riscosse dall'Amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo è di sei mesi dalla data d'impostazione, salva l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.

 

          Art. 92. Indennità.

     Le indennità previste dagli articoli 48, 49, 70 e 85 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito a consenso scritto del mittente.

 

          Art. 93. Indennità - Limiti [57].

     Oltre all'indennità prevista dagli articoli 48, 49, 70 e 85, l'Amministrazione, nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non è tenuta ad altro risarcimento.

     I casi di perdita, manomissione od avaria di merci allo stato estero saranno sottoposti all'esame della commissione mista poste-dogane, ai sensi dell'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43.

 

          Art. 94. Diritto di surrogazione dell'Amministrazione.

     Col pagamento dell'indennità, e sino a concorrenza del suo importo, l'Amministrazione subentrerà in tutti i diritti ed azioni alla persona che l'ha ricevuta.

     Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione è subentrata.

 

          Art. 95. Consegna o restituzione di oggetti - Cessazione di responsabilità.

     La responsabilità dell'Amministrazione cessa con la consegna ai destinatari o, quando questa non sia possibile, con la restituzione ai mittenti degli oggetti assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrità esterna.

 

          Art. 96. Dirimenti di responsabilità nei servizi di corrispondenze e pacchi.

     L'Amministrazione è liberata da ogni responsabilità per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi:

     a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;

     b) quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio da attribuirsi ad un caso di forza maggiore;

     c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente;

     d) quando trattisi di invii non consentiti ai sensi dell'art. 81;

     e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell'art. 84;

     f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91;

     g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalità stabilite dal regolamento.

 

          Art. 97. Facoltà di ritirare gli oggetti rinvenuti.

     Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali sia stata già corrisposta l'indennità dovuta agli aventi diritto, costoro hanno facoltà di ritirare gli oggetti restituendo l'indennità stessa.

     Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui contenuto si riconosca di valore inferiore a quello dichiarato, l'Amministrazione ha il diritto di riavere l'indennità corrisposta, consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene in cui si può incorrere secondo le leggi penali per le dichiarazioni fraudolente di valore.

 

          Art. 98. Tariffa speciale per i libri spediti da editori e librai.

     E' data facoltà al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, di accordare una riduzione non superiore al 50 per cento sulle tariffe normali per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle case editrici o librarie.

 

          Art. 99. Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di pieghi voluminosi.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione e di concerto con il Ministro per il tesoro, può accordare riduzioni, nel limite massimo del 30 per cento, sulle tariffe normali per la spedizione nel servizio interno da parte di singoli utenti di notevoli quantitativi di pacchi postali e di pieghi voluminosi. Sono escluse da tale riduzione le tasse relative ai servizi accessori.

     Il regolamento stabilisce i limiti e le condizioni per la concessione delle facilitazioni tariffarie di cui al precedente comma, in modo che all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ne derivi una riduzione dei costi di esercizio.

     Tale agevolazione tariffaria non è cumulabile con altre riduzioni tariffarie.

 

LIBRO TERZO

 

Dei servizi di bancoposta

 

Titolo I

 

PARTE GENERALE

 

          Art. 100. Servizi di bancoposta [58].

 

          Art. 101. Capacità del minore di eseguire operazioni nei servizi di bancoposta [59].

 

          Art. 102. Esclusione e dirimenti di responsabilità nei servizi di bancoposta [60].

 

          Art. 103. Risarcimento in dipendenza di danni nei servizi di bancoposta [61].

 

Capo I

 

VAGLIA POSTALI

 

          Art. 104. Emissione e pagamento di vaglia postali [62].

 

          Art. 105. Comunicazioni al destinatario dei vaglia [63].

 

          Art. 106. Emissione dei vaglia telegrafici - Soprattassa [64].

 

          Art. 107. Girata - Cessione dei vaglia postali [65].

 

          Art. 108. Vaglia postali con la clausola "non trasferibile" [66].

 

          Art. 109. Vaglia di servizio [67].

 

          Art. 110. Ricevuta del vaglia - Efficacia [68].

 

          Art. 111. Validità dei vaglia interni [69].

 

          Art. 112. Prescrizione dei vaglia postali [70].

 

Capo II

 

RISCOSSIONI DI CREDITI

 

          Art. 113. Titoli da riscuotere per conto di terzi [71].

 

          Art. 114. Titoli non riscossi - Protesto [72].

 

          Art. 115. Corrispondenza inclusa nei pieghi [73].

 

          Art. 116. Accettazione di acconti [74].

 

          Art. 117. Facoltà dei committenti [75].

 

          Art. 118. Responsabilità dell'Amministrazione [76].

 

          Art. 119. Reclamo - Termine di decadenza [77].

 

Capo III

 

CONTI CORRENTI POSTALI

 

          Art. 120. Apertura di conto corrente postale [78]

 

          Art. 121. Divieto di apertura dei conti correnti postali [79]

 

          Art. 122. Elenco dei correntisti postali [80]

 

          Art. 123. Attivo del conto corrente postale [81]

 

          Art. 124. Disposizione del credito: Assegni postali - Postagiro [82]

 

          Art. 125. Pagamento delle tasse sulle concessioni governative e scolastiche [83]

 

          Art. 126. Tasse sulle operazioni a mezzo del servizio dei conti correnti postali [84]

 

          Art. 127. Calcolo degli interessi [85]

 

          Art. 128. Trattamento delle corrispondenze scambiate fra gli utenti e l'Amministrazione [86]

 

          Art. 129. Cessazione di responsabilità. Discordanza di somma fra ricevuta e bollettino [87]

 

          Art. 130. Estratto conto - Copia del conto [88]

 

          Art. 131. Casi di opposizione [89]

 

          Art. 132. Visto dell'ufficio dei conti sugli assegni [90]

 

          Art. 133. Assegni fiduciari [91]

 

          Art. 134. Validità degli assegni postali - Prelevamenti urgenti [92]

 

          Art. 135. Mancato rimborso degli assegni - Prescrizione [93]

 

          Art. 136. Inattività del conto corrente - Prescrizione dei crediti [94]

 

          Art. 137. Reclamo nel servizio dei conti correnti postali [95]

 

          Art. 138. Credito dell'Amministrazione verso il correntista postale. Rivalsa - Procedura coattiva

     L'Amministrazione può rivalersi sulle somme iscritte in conto corrente per qualsiasi credito che essa possa vantare verso il correntista in dipendenza del servizio dei conti correnti.

     (Omissis) [96]

 

          Art. 139. Assegni messi in circolazione senza disponibilità di credito sul conto corrente [97]

 

          Art. 140. Ordini di riaccreditamento degli assegni e di revoca. Esclusione di responsabilità [98]

 

          Art. 141. Chiusura dei conti correnti - Rimborso del credito agli eredi [99]

 

          Art. 142. Risoluzione del rapporto di conto corrente postale [100]

 

          Art. 143. Conto corrente fruttifero - Entrate di bilancio

     I fondi eccedenti i normali bisogni di cassa sono dall'Amministrazione versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti.

     Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di ogni altro genere, relativi al servizio dei conti correnti postali, sono versati in entrata al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

Capo IV

 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VAGLIA E CONTI CORRENTI POSTALI

 

          Art. 144. Pagamento agli eredi dei vaglia interni ed internazionali degli e assegni postali [101]

 

          Art. 145. Pagamento di vaglia e di assegni di conto corrente postale scaduti di validità [102]

 

Capo V

 

LIBRETTI DI RISPARMIO [103]

 

          Artt. 146. – 170. [104]

 

Capo VI

 

BUONI POSTALI FRUTTIFERI [105]

 

          Artt. 171. – 182. [106]

 

LIBRO QUARTO

 

Dei servizi di telecomunicazioni

 

Titolo I

 

PARTE GENERALE

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

          Art. 183. Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni. Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze [107]

[     Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma secondo dell'art. 1, la relativa autorizzazione[108].

     Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.

     Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.

     Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'art. 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione.]

 

          Art. 184. Impianti di telecomunicazioni delle Amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose [109]

[     Le amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazioni, previo consenso dell'Amministrazione, alla quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali impianti alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento.

     Gli esercenti di ferrovie, tranvie, funivie ed altri analoghi mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose, possono essere autorizzati dall'Amministrazione nella forma, con i limiti ed alle modalità stabiliti dall'Amministrazione stessa, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazioni necessari alla sicurezza, regolarità e funzionalità del servizio da essi gestito.

     Per l'interconnessione alle reti urbane ed interurbane delle linee di proprietà degli esercenti di cui al comma precedente, si applicano le norme stabilite nel regolamento per le concessioni ad uso privato.

     Il consenso dell'Amministrazione non è richiesto per le necessità di ordine militare, salvo nei casi di interconnessione con altre reti. E' necessario, comunque, il coordinamento tecnico con la stessa Amministrazione.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di telecomunicazioni.]

 

          Art. 185. Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni [110]

 

Capo II

 

NORME COMUNI ALLE CONCESSIONI AD USO PUBBLICO E AD USO PRIVATO

 

          Art. 186. Cittadinanza italiana [111]

[     Il titolare di una concessione deve essere cittadino italiano, ovvero, se è persona giuridica, deve avere la nazionalità italiana.

     Si può prescindere dal predetto requisito per le concessioni ad uso privato.]

 

          Art. 187. Divieto di cessione [112]

[     Le concessioni non possono formare oggetto di cessione, anche parziale, sotto qualsiasi forma, senza l'assenso dell'Amministrazione.

     Tale assenso è dato dallo stesso organo competente al rilascio della concessione.]

 

          Art. 188. Canoni di concessione [113]

[     Il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nel presente decreto, o nel regolamento, o nell'atto di concessione.]

 

          Art. 189. Cauzione [114]

 

          Art. 190. Estinzione della concessione [115]

[     La durata della concessione è stabilita nel provvedimento che l'accorda.

     La concessione si estingue, oltre che per scadenza del termine:

     1) per decadenza, per revoca o per riscatto;

     2) per morte o per sopravvenuta incapacità legale del concessionario, o, nei casi di persona giuridica, quando essa perda la personalità giuridica;

     3) per perdita della cittadinanza italiana o, nei casi di persona giuridica, per perdita della nazionalità italiana, nei casi in cui sono richiesti tali requisiti;

     4) per fallimento.]

 

          Art. 191. Decadenza [116]

[     La decadenza della concessione è pronunciata nel caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi imposti al concessionario.

     Essa non può essere pronunciata se il concessionario non sia stato invitato, almeno 30 giorni prima, a fornire giustificazioni.

     Nessun risarcimento o indennizzo di sorta è in ogni caso dovuto al concessionario.

     Il provvedimento di decadenza è adottato dalla stessa Autorità che ha emanato l'atto di concessione, ed ha effetto dal giorno in cui sia stato notificato al concessionario.]

 

          Art. 192. Incameramento delle cauzioni [117]

 

          Art. 193. Controlli [118]

[     Allo scopo di accertare la regolare osservanza degli obblighi assunti dal concessionario, l'Amministrazione ha la facoltà di effettuare controlli e verifiche sull'esercizio della concessione.

     L'Amministrazione ha altresì la facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi del concessionario; a tal fine il concessionario è obbligato a dare, in qualsiasi momento, libero accesso ai funzionari dell'Amministrazione, muniti di apposita autorizzazione.]

 

          Art. 194. Condizioni, limiti, diritti ed obblighi del concessionario [119]

[     Le condizioni, amministrative e tecniche, i limiti, i diritti e gli obblighi del concessionario, ove non previsti dal presente decreto sono stabiliti nel regolamento o negli atti di concessione.

     Per le concessioni ad uso pubblico rilasciate nella forma di cui al successivo art. 196, le relative convenzioni precisano gli obblighi del concessionario, anche in rapporto allo sviluppo e perfezionamento tecnico degli impianti.]

 

          Art. 195. Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione Sanzioni [120].

     1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.

     2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.

     3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.

     4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

     5. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

     6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.

 

Capo III

 

CONCESSIONI AD USO PUBBLICO

 

          Art. 196. Organo competente al rilascio delle concessioni ad uso pubblico [121]

[     Si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, alle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, salvo quanto diversamente stabilito dal successivo art. 197 del presente decreto.]

 

          Art. 197. Concessioni rilasciate da altri organi [122]

[     Si provvede, con determinazione del direttore compartimentale competente per territorio, o dell'organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione:

     a) alle concessioni aventi per oggetto l'accettazione ed il recapito di telegrammi, salvo che il servizio stesso non sia svolto da titolari di concessioni rilasciate nella forma di cui al precedente art. 196;

     b) alle concessioni aventi per oggetto l'impianto e l'esercizio di posti pubblici per trasmissioni telegrafiche.

     In entrambi i casi è necessario il parere del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.]

 

          Art. 198. Scelta del concessionario [123]

[     L'Amministrazione, qualora intenda dare in concessione servizi di telecomunicazioni, invita enti, società e ditte specializzate, che abbiano i requisiti per poter ottenere la concessione, ad indicare le condizioni alle quali sarebbero disposti ad assumere il servizio, tenendo presente il capitolato predisposto dall'Amministrazione stessa.

     L'Amministrazione procederà all'esame delle domande pervenute, facendo al Ministro per le poste e le telecomunicazioni le relative proposte.

     Il Ministro stesso, sulla base di tali proposte, e sentito il consiglio di amministrazione, giudica definitivamente.

     Le concessioni di servizi di telecomunicazioni possono essere accordate a società per azioni, il cui capitale sia direttamente o indirettamente posseduto in maggioranza dallo Stato, senza l'osservanza del procedimento di cui ai precedenti commi.

     Analogamente si può prescindere dal predetto procedimento per le concessioni di cui al precedente art. 197.]

 

          Art. 199. Parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni [124]

[     Deve essere sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nei casi previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 433 del 6 marzo 1948, ratificato con la legge 15 febbraio 1953, n. 83, salvo che il valore degli impianti o delle opere da eseguire sia inferiore ai limiti richiamati nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica sulle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.]

 

          Art. 200. Collaudo degli impianti di telecomunicazioni [125]

[     E' in facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese del concessionario, al collaudo degli impianti inerenti i servizi di telecomunicazioni.

     Il collaudo non esonera il concessionario da eventuali responsabilità.]

 

          Art. 201. Cessioni di immobili e di impianti patrimoniali dell'Amministrazione [126]

[     Ai concessionari dei servizi di telecomunicazioni, l'Amministrazione può cedere in proprietà o in locazione gli stabili e gli impianti necessari per l'espletamento dei servizi stessi, alle condizioni e con le modalità stabilite dal regolamento.]

 

          Art. 202. Riscatto [127]

[     Salvo quanto previsto dal successivo art. 203, l'autorità che ha accordato la concessione può, in qualunque tempo, procedere all'esecuzione del riscatto totale o parziale della stessa, con preavviso di almeno un anno.

     Entro sei mesi dal preavviso deve essere emessa la dichiarazione di riscatto, con l'indicazione della data di esecuzione del medesimo.

     Tra la dichiarazione di riscatto e quella di esecuzione deve intercorrere un periodo di tempo non superiore ad un anno.

     Qualora al preavviso non segua, nel termine di cui al secondo comma, la dichiarazione di riscatto, il preavviso cessa di produrre ogni effetto.]

 

          Art. 203. Rinuncia alla facoltà di riscatto [128]

[     Gli atti di concessione possono stabilire un termine entro il quale il riscatto non è consentito.

     L'Amministrazione può rinunciare all'esercizio della facoltà di riscatto per un periodo non superiore ai trent'anni dalla data di inizio della concessione, o dalla data di stipulazione dei nuovi patti.]

 

          Art. 204. Effetti del riscatto [129]

[     Alla data di esecuzione del riscatto, l'Amministrazione subentra nella proprietà degli impianti e dei materiali relativi all'esercizio della concessione, nonché degli immobili di proprietà del concessionario pertinenti al servizio concesso.

     La presa di possesso è effettuata mediante compilazione di un verbale di consegna e può avvenire anche prima che sia stato determinato il prezzo dei beni oggetto del riscatto.

     Alla data di esecuzione del riscatto l'Amministrazione subentra nei diritti del concessionario, nonché in tutti gli impegni dal medesimo assunti per forniture ed appalti, rivolti a realizzare piani tecnici già approvati dall'Amministrazione stessa.

     L'Amministrazione subentra anche negli obblighi che derivano da leggi particolari, o che siano stati assunti con gli atti di concessione, per i casi in cui i concessionari abbiano emesso delle obbligazioni.]

 

          Art. 205. Determinazione del prezzo [130]

[     Il prezzo spettante al concessionario deve essere stabilito entro un anno dalla data di esecuzione del riscatto; a tal fine il concessionario, nel termine di due mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, deve presentare all'Amministrazione l'inventario dei beni di cui al precedente art. 204.

     Detto inventario viene controllato ed aggiornato dall'Amministrazione, d'intesa con il concessionario, tenendo presenti le modificazioni intervenute fino alla data di presa di possesso e risultanti dal verbale di consegna.

     Il prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti, in base al valore reale dei beni riferito alla data della presa di possesso dell'Amministrazione.

     Qualora nel termine di un anno, di cui al primo comma, non sia stato raggiunto l'accordo sul valore da attribuire ai beni oggetto del riscatto, lo stesso sarà stabilito da un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Amministrazione, uno dal concessionario ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto dal presidente del Consiglio di Stato, tra i consiglieri di Stato.

     Il collegio dovrà procedere all'accertamento di cui al precedente comma nel termine di un anno dalla sua costituzione.]

 

          Art. 206. Diminuzione del prezzo di riscatto [131]

[     Nel caso di impianti eseguiti col concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, si tiene conto, al momento del riscatto, dei concorsi stessi, diminuendo la somma da pagare.

     La diminuzione del valore di riscatto, per effetto dei contributi di cui al comma precedente, viene effettuata d'intesa fra le parti, ed in caso di disaccordo, dal collegio di cui al precedente art. 205.]

 

          Art. 207. Sostituzione del concessionario a seguito di riscatto [132]

[     Qualora l'Amministrazione riscatti la concessione per trasferirla ad un altro soggetto, questi è obbligato a rilevare i beni riscattati ed a subentrare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi contratti dal concessionario uscente, relativamente all'esercizio della concessione, fino alla data del riscatto, nonché a corrispondere all'Amministrazione il prezzo del riscatto e le somme impiegate per determinarlo.

     Ai fini di cui al precedente comma, il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla contemporanea iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione concedente di quanto dovuto all'Amministrazione dal concessionario subentrante, e da essa al concessionario uscente.

     Nei confronti del concessionario subentrante, non si opera la diminuzione del prezzo del riscatto prevista dal precedente art. 206.]

 

          Art. 208. Obblighi del concessionario subentrante [133]

[     Il nuovo concessionario ha l'obbligo di subentrare nei rapporti di lavoro esistenti alla data del riscatto, purché trattisi di personale di servizio alla data del preavviso, alle condizioni in atto alla data stessa e risultanti da atto scritto.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il concessionario uscente deve tempestivamente inviare all'Amministrazione l'ultimo inventario di cui alle norme del codice civile, relative alle scritture contabili delle imprese commerciali ed all'art. 7 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

     Il concessionario uscente è altresì obbligato a trasferire al concessionario subentrante, nell'importo corrispondente a quello effettivamente dovuto al personale dipendente, i fondi relativi alle indennità di anzianità, secondo le norme vigenti, ai fini delle liquidazioni spettanti al personale stesso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.]

 

          Art. 209. Effetti dell'estinzione della concessione per altre cause [134]

[     In caso dell'estinzione della concessione per scadenza del termine, l'Amministrazione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, subentra nella proprietà degli impianti costituenti la concessione, pagando al concessionario un compenso corrispondente al valore degli impianti stessi, da determinarsi con i criteri di cui al precedente art. 205.

     Salvo quanto previsto per il riscatto, nei rimanenti casi di estinzione è in facoltà dell'Amministrazione di acquistare, in tutto o in parte, i beni di cui all'art. 204, risultanti da apposito inventario, fermi restando sempre gli obblighi che derivino da leggi particolari, o che siano stati assunti con gli atti di concessione per i casi in cui i concessionari abbiano emesso delle obbligazioni.

     Il prezzo degli impianti che l'Amministrazione ritenesse di acquistare a norma del precedente comma, viene determinato in base ai criteri stabiliti nel precitato art. 205 ed in misura proporzionale alla parte dei materiali acquistati; degli altri impianti può essere ordinata la rimozione a spese del concessionario.

     L'acquisto totale o parziale degli impianti non importa responsabilità da parte dell'Amministrazione, sia nei riguardi di terzi, sia nei confronti del personale dipendente dal concessionario, salvo quanto disposto dall'articolo 2112 del codice civile.]

 

          Art. 210. Controllo amministrativo [135]

[     Il titolare di concessione rilasciata nella forma di cui al precedente articolo 196 deve trasmettere all'autorità competente il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione di esso.

     L'Amministrazione può fare eseguire verifiche sulla contabilità dell'ente concessionario, al fine dell'accertamento dei canoni che l'ente stesso deve corrispondere a norma del precedente art. 188.

     Facoltà di verifica sul funzionamento contabile del concessionario sono attribuite anche al Ministero del tesoro.]

 

          Art. 211. Obblighi fiscali [136]

[     Le convenzioni che fissano le condizioni per l'esercizio della concessione, ed i relativi atti aggiuntivi, sono regolati in materia di bollo ed ipotecaria dalle norme vigenti, e sono registrate con tassa fissa, a cura e spese del concessionario, salvo che non sia diversamente stabilito da leggi speciali nei riguardi di determinati concessionari.]

 

          Art. 212. Violazione agli obblighi delle concessioni ad uso pubblico [137]

[     Quanto si verifichino violazioni agli obblighi della concessione o irregolarità nel servizio, l'Amministrazione in difetto di particolari sanzioni, può imporre al concessionario il pagamento di una penale nei limiti da fissarsi nell'atto di concessione.]

 

Capo IV

 

CONCESSIONI AD USO PRIVATO

 

          Art. 213. Organi competenti al rilascio delle concessioni ad uso privato [138]

[     Chiunque intende stabilire ed esercitare impianti di telecomunicazioni ad uso privato deve, a norma del precedente art. 183, essere munito di concessione rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, o dagli organi designati con decreto del Ministro stesso, sentito il consiglio di amministrazione.]

 

          Art. 214. Limiti al rilascio di concessioni ad uso privato [139]

[     Le concessioni ad uso privato non possono essere accordate se fra i punti estremi da collegare esiste servizio ad uso pubblico.

     Fanno eccezione alla norma del precedente comma i collegamenti a sussidio di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti e acquedotti, semprechè sia stato accertato che i collegamenti diretti della rete pubblica non sono in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze relative.

     Le concessioni ad uso privato su mezzo radioelettrico possono essere accordate solo quando il collegamento non può essere realizzato con altro mezzo trasmissivo messo a disposizione dall'Amministrazione o dai concessionari di servizi di telecomunicazioni, fatta eccezione per eventuali obblighi di legge ovvero per i casi in cui l'Amministrazione riconosca l'opportunità della coesistenza dei due mezzi per ragioni di sicurezza delle persone o dei beni.

     Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle concessioni di cui agli articoli 326, 330, 334 del presente decreto.]

 

          Art. 215. Esonero dalla cauzione [140]

 

          Art. 216. Rinuncia alla concessione ad uso privato [141]

[     E' in facoltà del titolare di concessione ad uso privato rinunciare in qualsiasi momento alla stessa, dandone preavviso con le modalità e nei termini indicati nel regolamento o negli atti di concessione.]

 

          Art. 217. Traffico ammesso - Trasgressioni - Sanzioni [142]

[     Il titolare di concessione ad uso privato può utilizzare i mezzi di telecomunicazioni cui si riferisce la concessione stessa, soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.

     Nei casi di calamità naturali od in analoghe situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni telegrafiche o telefoniche, l'Amministrazione può affidare, per la durata dell'emergenza, ai concessionari di telecomunicazioni ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio dell'Amministrazione stessa, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.

     Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma precedente, saranno emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.]

 

          Art. 218. Violazione degli obblighi [143]

[     Salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave, chiunque stabilisce od esercita impianti di telecomunicazioni per finalità o con modalità diverse da quelle indicate negli atti di concessione, è punito con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 400.000[144].

     I contravventori che, per effetto della infrazione commessa, si sono sottratti al pagamento di un maggior canone, sono tenuti a corrispondere una somma pari al doppio del corrispettivo a cui si sono sottratti; tale somma non potrà essere inferiore a L. 20.000.

     Per ogni altra violazione di obblighi della concessione, l'Amministrazione può imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento o nell'atto di concessione.

     E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di disporre la sospensione in via cautelare e di pronunciare la decadenza della concessione.]

 

Capo V

 

TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI TELECOMUNICAZIONI

 

          Art. 219. Danneggiamenti ai cavi telegrafici e telefonici sottomarini. Sanzioni [145]

[     Chiunque rompe o guasta entro o fuori delle acque territoriali un cavo od altro ordigno di un impianto sottomarino di telecomunicazioni, legalmente posto e che tocca il territorio, una colonia o un possedimento di uno o più degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 80.000 a L. 800.000[146].

     La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.]

 

          Art. 220. Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino - Sanzioni [147]

[     Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di telecomunicazioni è tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia all'autorità marittima più vicina.

     Chi non osserva tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000[148].]

 

          Art. 221. Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di telecomunicazioni - Sanzioni [149]

[     Chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere impianti sottomarini di telecomunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da Lire 80.000 a L. 800.000[150].

     E' punito con la stessa pena chiunque imbarca strumenti atti anche a spezzare o distruggere impianti sottomarini di telecomunicazioni salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l'impiego di tali strumenti.

     Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma precedente, rompe o guasta volontariamente un cavo od altro ordigno di un impianto sottomarino di telecomunicazioni è punito ai sensi dell'art. 219 ma le pene sono aumentate.]

 

          Art. 222. Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni telegrafiche o telefoniche - Sanzioni [151]

[     E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 80.000 a L. 800.000[152]:

     1) chiunque per colpa rompe il cavo di un impianto sottomarino di telecomunicazioni, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

     2) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di telecomunicazioni da parte di altra nave.

     La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

     Nel caso indicato nel n. 1) la pena è aumentata, se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.]

 

          Art. 223. Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini. Casi particolari [153]

[     Le disposizioni degli articoli 219 e 222 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di telecomunicazioni od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.

     Le persone indicate nel comma precedente sono punite con la sanzione amministrativa da L. 80.000 a L. 800.000se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo [154].]

 

          Art. 224. Inosservanza della disciplina sui segnali - Sanzioni [155]

[     E' punito con la sanzione amministrativa da L. 80.000 a L. 800.000 [156]:

     1) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino di telecomunicazioni, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;

     2) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di telecomunicazioni;

     3) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea dei segnali almeno un quarto di miglio nautico.]

 

          Art. 225. Ancoraggio delle navi - Reti da pesca. Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini - Sanzioni [157]

[     E' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 80.000 a L. 800.000[158]:

     1) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali o in altro modo, ovvero urta in un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;

     2) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino.

     Tuttavia i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non può eccedere le quattro ore;

     3) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.]

 

          Art. 226. Competenza territoriale [159]

[     Se i reati di cui al presente Capo sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell'art. 1240 del codice della navigazione.

     Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del codice di procedura penale.]

 

          Art. 227. Reati commessi in alto mare [160]

[     Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884, o aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.

     Gli ufficiali indicati nel comma precedente possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.

     I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere, fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.]

 

          Art. 228. Rifiuto di esibire i documenti - Sanzioni [161]

[     Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo precedente, è punito con la multa da L. 80.000 a L. 800.000[162].

     Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad ufficiali della marina da guerra.]

 

          Art. 229. Pubblico ufficiale [163]

[     Gli ufficiali che, ai sensi dell'art. 227, hanno facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati, e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Capo, sono considerati, nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.]

 

          Art. 230. Sanzioni civili [164]

[     Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Capo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale.

     Per le indennità previste nella prima parte dell'art. 7 della convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.]

 

Capo VI

 

LIMITAZIONI LEGALI - SERVITU' - ESPROPRIAZIONI

 

          Art. 231. Pubblica utilità - Espropriazione [165]

[     Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, semprechè siano esercitati dallo Stato o dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità.

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni può essere dichiarata, ove occorra, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere.

     Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

     Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere, di cui al primo comma, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte.

     Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.

     Per le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per i concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, l'indennità di esproprio è determinata ai sensi dell'art. 33 della legge 12 marzo 1968, n. 325.]

 

          Art. 232. Limitazioni legali [166]

[     Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

     Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

     I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

     Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

     Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

     L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture. [167]]

 

          Art. 233. Servitù [168]

[     Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

     Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.]

 

          Art. 234. Procedura di imposizione della servitù - Indennità [169]

[     La domanda, corredata del progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta al prefetto.

     Il prefetto invia gli atti al genio civile che, sentite le parti esprime il suo parere in merito e stabilisce l'indennità da pagarsi, quando sia dovuta, al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

     Il prefetto emana il decreto di imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità.]

 

          Art. 235. Ricorso gerarchico [170]

[     Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.]

 

[          Art. 236. Indennità richiesta dopo la costituzione della servitù [171]

     Qualora l'indennità per servitù sia richiesta dal proprietario successivamente alla costituzione della servitù stessa, nulla è dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore alla richiesta.]

 

          Art. 237. Innovazioni sul fondo [172]

[     La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

     Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitù e salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

     Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilità degli impianti di telecomunicazioni statali, sulle strade ed autostrade di proprietà dell'azienda nazionale autonoma della strada, e l'utilizzazione dei circuiti di telecomunicazioni statali per il servizio delle strade ed autostrade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le amministrazioni interessate.

     Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta detratto l'equo compenso per l'onere già subito.

     Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà.]

 

          Art. 238. Divieto di imporre altri oneri [173]

[     Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono imporre per l'impianto o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.]

 

          Art. 239. Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari [174]

[     Per la realizzazione e la manutenzione di impianti di telecomunicazioni ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.

     Per l'imposizione della servitù avente come contenuto detta occupazione, non occorre il decreto che ne dichiari l'urgenza ed indifferibilità previsto al secondo comma dell'art. 231.

     La servitù è imposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS.

     Prima dell'emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette all'ufficio tecnico erariale competente un piano di massima dei lavori da eseguire.

     L'ufficio tecnico erariale, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce l'indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità.

     Il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni viene notificato alle parti interessate.

     L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra l'esercente del pubblico servizio di telecomunicazioni ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio tecnico erariale competente sull'ammontare della indennità da corrispondere per la servitù stessa.

     Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di telecomunicazioni, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire.

     In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per causa di forza maggiore (frane, bonifiche, drenaggi, ecc.).

     Il proprietario dei cavi di telecomunicazioni provvede a proprie spese e cura alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il proprietario concessionario dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione.

     Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le altre norme sulla servitù in materia di telecomunicazioni.]

 

Capo VII

 

POLIZIA E PROTEZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI

 

          Art. 240. Turbative ai servizi di telecomunicazioni. [175]

[     Fermo restando quando previsto dall'art. 23 del presente decreto, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti.

     Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, i direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, ed i capi degli ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, competenti per territorio.]

 

          Art. 241. Prescrizioni per gli impianti di energia elettrica [176]

[     Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla-osta dell'Amministrazione ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

     Il predetto nulla-osta è rilasciato dal direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio, per le linee elettriche:

     a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;

     b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni;

     c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

     In questo ultimo caso per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di telecomunicazioni, i competenti organi dell'amministrazione ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.

     Per l'esecuzione, invece, di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso dell'Amministrazione che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sull'esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.

     Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla-osta dell'Amministrazione.

     Le determinazioni su quanto previsto nei precedenti commi terzo, quarto e quinto possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.]

 

          Art. 242. Interferenze [177]

[     Il nulla-osta è rilasciato dal direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio, per le tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di telecomunicazioni.

     Nelle interferenze tra cavi di telecomunicazioni sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche.

     Le stesse norme di cui sopra, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di telecomunicazioni sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.

     In caso di inosservanza, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salva ed impregiudicata l'azione penale per il reato eventualmente più grave, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da L. 8.000 a L. 400.000[178].]

 

          Art. 243. Disturbi arrecati da elettrodotti - Provvedimenti per eliminarli [179]

[     Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio delle telecomunicazioni, l'Amministrazione promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art. 127 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.

     Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.]

 

Titolo II

 

DEI SERVIZI TELEGRAFICI

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

          Art. 244. Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale

     Le tariffe dei telegrammi e radiotelegrammi speciali, nonché le tariffe dei servizi speciali, relative ai telegrammi e radiotelegrammi ordinari, sono stabilite e modificate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 245. Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico

     Gli uffici locali e le agenzie, istituiti per i soli servizi postali, possono essere abilitati, sulla base delle direttive generali impartite dal competente organo centrale, al servizio telegrafico, con determinazione del direttore compartimentale competente per territorio o dell'organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

     E' necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.

     Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione.

 

          Art. 246. Apertura e soppressione degli uffici telegrafici - Competenza

     L'apertura e la soppressione di uffici telegrafici permanenti o temporanei, sia in sede fissa che in sede mobile, è disposta dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni o dall'organo da questo delegato.

     Le spese relative sono a carico dell'Amministrazione qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.

     Rientra nella competenza del direttore provinciale l'apertura di uffici telegrafici temporanei in sede fissa, su richiesta di enti o privati che ne assumano interamente le spese a proprio carico.

 

          Art. 247. Elenchi degli abbonati dei servizi telegrafici - Sanzioni

     La pubblicazione sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione, anche gratuita, di elenchi o guide generali degli abbonati ai servizi telegrafici ed i supplementi a detti elenchi o guide, sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione o dei suoi concessionari. La loro stampa può essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria privata specializzata.

     Gli utenti hanno diritto di chiedere che siano inserite gratuitamente le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione.

     Elenchi parziali, notiziari, bollettini o estratti, possono essere pubblicati, venduti e distribuiti, anche a titolo gratuito, a cura di enti o privati soltanto con il consenso dell'Amministrazione.

     Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo, è punito con la pena della sanzione amministrativa sino a lire 800.000[180].

 

          Art. 248. Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può posare, sulle palificazioni di proprietà degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti per i servizi telegrafici nel numero e con le modalità stabilite con apposita convenzione.

     Può, altresì, utilizzare con le stesse modalità e per gli stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di proprietà degli stessi esercenti.

     Gli esercenti di linee di pubblico trasporto sono tenuti, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a svolgere nei propri uffici, muniti di telegrafo, il servizio telegrafico per il pubblico, con le modalità indicate da apposita convenzione.

 

          Art. 249. Esclusione di responsabilità

     Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 6, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i danni arrecati a persone od a cose, che possano derivare o incidentalmente essere causati da contatti di conduttori con apparecchiature terminali installate presso gli utenti dei servizi telegrafici.

 

          Art. 250. Disciplina dei servizi telegrafici

     Le condizioni e le modalità per l'ammissione ai servizi telegrafici e per lo svolgimento degli stessi, ove non previsti dal presente decreto o dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

 

Capo II

 

SERVIZIO TELEX [181]

 

          Art. 251. Ammissione al servizio [182]

[     Chiunque può chiedere di collegarsi alla rete telegrafica a commutazione automatica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lo scambio diretto e temporaneo di comunicazioni telegrafiche.]

 

          Art. 252. Organi competenti [183]

[     Gli allacciamenti alla rete telex sono disposti, sulla base di direttive generali impartite dall'organo centrale competente, dal direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio.

     E' in facoltà dell'organo medesimo di disporre allacciamenti telex per periodi inferiori ad un anno.]

 

          Art. 253. Contributi - Canoni - Deposito cauzionale [184]

[     L'utente del servizio telex deve costituire i depositi cauzionali e corrispondere i contributi ed i canoni stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.]

 

          Art. 254. Traffico minimo [185]

[     Le tariffe da applicare per il servizio telex nazionale, da determinarsi ai sensi dell'art. 7 del presente decreto, possono prevedere la misura dell'importo che l'utente dovrà annualmente corrispondere per garantire un traffico minimo.]

 

          Art. 255. Tasse terminali e di transito italiane per le comunicazioni internazionali [186]

     Le tasse generali italiane terminali e di transito per le comunicazioni internazionali sono stabilite, a norma del precedente art. 8, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, in base alle convenzioni internazionali o ad accordi con le amministrazioni interessate.

 

          Art. 256. Servizi speciali [187]

[     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ha facoltà di autorizzare gli utenti del servizio telex ad effettuare la trasmissione dei propri telegrammi all'ufficio telegrafico centrale per il successivo inoltro a destinazione ed a ricevere, per lo stesso mezzo, telegrammi indirizzati agli utenti medesimi.

     I telegrammi trasmessi dagli utenti telex agli uffici telegrafici centrali sono soggetti alla stessa tassazione dei telegrammi accettati agli sportelli dell'Amministrazione con le soprattasse stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.]

 

          Art. 257. Scambio della corrispondenza - Divieti - Sanzioni. [188]

[     Il traffico scambiato dall'utente del servizio telex deve riguardare esclusivamente l'attività di sua pertinenza ed è quindi vietato qualsiasi traffico per conto di terzi.

     L'impianto non può essere messo a disposizione di terzi.

     In caso di infrazione accertata e regolarmente contestata, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potrà applicare una penale in misura non superiore all'importo della cauzione. In caso di recidiva sarà applicata una penale in misura pari all'importo della cauzione e l'Amministrazione stessa potrà anche procedere alla risoluzione anticipata del rapporto di utenza, salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal primo, secondo ed ultimo comma dell'art. 218 del presente decreto, senza essere tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta.

     Per ogni altra violazione degli obblighi da parte dell'utente, l'Amministrazione può imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento.]

 

          Art. 258. Appoggio dei sostegni - Passaggio di condutture [189]

[     Il richiedente che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi il posto telex, ha l'obbligo di concedere gratuitamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'appoggio dei sostegni ed il passaggio delle condutture, fili e qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà.

     In ogni altro caso, sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 233 del presente decreto.]

 

          Art. 259. Istituzioni di posti pubblici telex  [190]

[     I posti pubblici telex sono istituiti con provvedimento del direttore compartimentale competente per territorio o dell'organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

     E' necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.]

 

          Art. 260. Controlli  [191]

[     L'esercizio del servizio telex è soggetto a verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. L'utente è obbligato a dare libero accesso nei propri uffici agli incaricati dell'Amministrazione stessa, muniti di apposita autorizzazione, allo scopo di vigilare sulla esatta osservanza degli obblighi assunti dall'utente medesimo.]

 

Capo III

 

COLLEGAMENTI DIRETTI DELLA RETE PUBBLICA PER TRASMISSIONI DI TIPO TELEGRAFICO

 

          Art. 261. Concessione ad uso privato per ciascuna sede operativa. Organo competente a rilasciarlo [192]

[     Chiunque intende connettere apparecchiature in suo possesso a circuiti diretti della rete pubblica per trasmissioni di tipo telegrafico, deve essere munito, per ciascuna sede operativa cui sono attestati i collegamenti, di atto di concessione ad uso privato.

     Detta concessione è rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni o dagli organi designati con decreto del Ministro stesso, sentito il consiglio di amministrazione.]

 

          Art. 262. Cittadinanza italiana - Requisito non obbligatorio [193]

[     Per il rilascio della concessione di cui al precedente art. 261, può prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.]

 

          Art. 263. Canoni [194]

[     Gli utenti, di cui al precedente art. 261, debbono corrispondere un canone annuo di concessione per ogni collegamento attestato a ciascuna sede operativa cui si riferisce la concessione stessa, oltre ad un canone annuo per l'uso dei collegamenti messi a loro disposizione.

     Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, i criteri per la determinazione e l'applicazione di tali canoni e la loro misura sono determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

     E' necessario il concerto con il Ministro per il tesoro per i canoni dovuti per l'uso di collegamenti.

     Nei confronti degli abbonati al servizio telefonico, che intendono effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica a commutazione, può essere stabilito l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo nella misura e con le modalità previste al secondo comma.]

 

          Art. 264. Deposito cauzionale

[     Gli utenti di cui al precedente art. 261 devono costituire, per ogni sede operativa cui si riferisce la concessione, un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti.

     Per utilizzazioni di durata inferiore a 90 giorni può essere accordato l'esonero dall'obbligo di costituire il deposito stesso.

     Sono in ogni caso esonerati dal predetto obbligo le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132.]

 

          Art. 265. Traffico consentito - Inosservanza degli obblighi - Sanzioni [195]

[     Sui collegamenti diretti della rete pubblica messi a disposizione degli utenti per trasmissioni di tipo telegrafico, può essere scambiato soltanto traffico di pertinenza degli utenti stessi, con assoluto divieto di svolgere traffico per conto di terzi.

     In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal primo, secondo ed ultimo comma del precedente art. 218.

     Per ogni altra violazione degli obblighi, l'Amministrazione può imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento, salva in ogni caso la facoltà di disporre l'interruzione di tutti o parte dei collegamenti, senza essere tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta.]

 

          Art. 266. Apparecchiature e dispositivi utilizzati dagli utenti. Approvazione preventiva [196]

[     Sui collegamenti diretti messi a disposizione degli utenti possono essere applicati esclusivamente apparecchiature e dispositivi approvati in via preventiva dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     L'utilizzazione di tali apparecchiature e dispositivi è subordinata all'osservanza delle prescrizioni amministrative e tecniche fissate dall'Amministrazione stessa.]

 

          Art. 267. Esonero dal canone di concessione [197]

[     I giornali quotidiani e le agenzie di stampa, nonché le regioni, le province, i comuni, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli Enti ospedalieri autonomi, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dalla corresponsione del canone di concessione di cui al precedente art. 263.]

 

          Art. 268. Riduzione dei canoni per l'uso dei collegamenti diretti. Canoni di reciprocità [198]

[     I canoni per l'uso dei collegamenti diretti realizzati su circuiti interurbani di tipo telegrafico dell'Amministrazione e relativi raccordi urbani possono essere ridotti fino ad un massimo del 50% per i Ministeri dell'interno, dei trasporti e della difesa, nonché per gli enti ed organizzazioni che hanno diritto ad un trattamento analogo a quello delle forze armate italiane in base ad accordi internazionali.

     Tali riduzioni sono subordinate alla condizione che i Ministeri, enti ed organizzazioni interessati accordino, per le prestazioni rese all'Amministrazione, agevolazioni sui corrispettivi e canoni ad essi dovuti e semprechè, trattandosi di prestazioni identiche, tali agevolazioni consistano nell'applicazione di aliquote base non superiori e riduzioni della stessa entità.

     Ai giornali quotidiani, alle agenzie di stampa ed alle società concessionarie di servizi telegrafici di stampa è accordata la riduzione del 75% sui canoni stabiliti per l'uso di circuiti telegrafici interurbani e relativi raccordi urbani.

     Nei confronti degli stessi organi di cui al precedente comma si applica, per quanto concerne l'uso di circuiti telefonici interurbani utilizzati per trasmissioni di tipo telegrafico, il disposto dell'art. 307 del presente decreto.

     Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle società concessionarie dei servizi telegrafici e delle società concessionarie dei servizi telefonici, i canoni stessi vengono stabiliti in apposite convenzioni tenuto conto, in via di reciprocità, dell'entità e del costo delle prestazioni rese all'Amministrazione. Tali convenzioni sono approvate per le società concessionarie dallo stesso organo competente al rilascio delle concessioni e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.]

 

          Art. 269. Collegamenti diretti messi a disposizione dell'utenza dai concessionari [199]

[     Fermo restando il disposto degli articoli 261 e seguenti del presente decreto, i collegamenti diretti di cui agli articoli stessi, possono essere messi a disposizione dell'utenza dai concessionari dei pubblici servizi di telecomunicazioni.

     Le norme, modalità e condizioni da osservare nei rapporti fra Amministrazione e concessionari sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.]

 

          Art. 270. Durata minima per l'uso di collegamenti diretti [200]

[     L'uso dei collegamenti diretti per trasmissioni di tipo telegrafico è ammesso, di norma, per un periodo non inferiore ad un anno e con caratteristiche di continuità per tutte le 24 ore.

     Tuttavia, subordinatamente alle esigenze del traffico della rete pubblica a commutazione, può essere consentito l'uso a tempo parziale dei suddetti collegamenti per talune ore della giornata con un minimo di un'ora.

     Per periodi di utilizzazione da 8 a 24 ore giornaliere, il canone è dovuto per intero; per periodi minori di 8 ore giornaliere, si applica 1/8 del canone base previsto per 24 ore, moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione ed aumentato di 1/4 d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.

     Per utilizzazioni di durata inferiore ai 90 giorni, il canone previsto in base ai commi precedenti è maggiorato del 50%; tale maggiorazione non si applica alle amministrazioni militari.

     Per l'uso invece di mezzi trasmissivi urbani, di durata sempre inferiore ai 90 giorni, il relativo canone viene stabilito in maniera forfettaria. Si considerano urbani i mezzi trasmissivi compresi nell'ambito di una stessa rete telefonica urbana.

     Le utilizzazioni temporanee di cui ai precedenti commi hanno di norma carattere di continuità per tutte le 24 ore: solo in casi eccezionali esse possono essere consentite per talune ore della giornata, con un minimo di un'ora continuativa e sempre subordinatamente alle esigenze di traffico della rete pubblica a commutazione.]

 

          Art. 271. Rinvio alla disciplina delle concessioni ad uso privato [201]

[     Per quanto non espressamente previsto nel presente capo e nel regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai capi II e IV del precedente titolo I, relativi alle concessioni aventi ad oggetto la costruzione e l'esercizio di impianti di telecomunicazioni ad uso privato.]

 

Capo IV

MANUTENZIONE

 

          Art. 272. Canoni dovuti per la manutenzione di palificazioni, linee ed apparati di terzi [202]

[     Le amministrazioni statali, gli enti ed i privati nei confronti dei quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua la manutenzione di palificazioni e linee telegrafiche e telefoniche, nonché di apparati telegrafici di proprietà dei medesimi, sono tenuti a corrispondere i relativi canoni di manutenzione.

     Tali canoni sono stabiliti con la procedura fissata dall'art. 263 del presente decreto.

     Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di accordare riduzioni sui canoni di manutenzione nei confronti degli enti di cui al primo ed ultimo comma del precedente art. 268 ed alle condizioni indicate nell'articolo medesimo.]

 

          Art. 273. Criteri per la determinazione ed applicazione dei canoni di manutenzione [203]

[     I canoni di manutenzione di cui al precedente art. 272 sono comprensivi delle spese occorrenti per la rimozione dei guasti e per la ordinaria manutenzione, ivi inclusi il taglio delle piante ingombranti, la regolazione dei fili, il ricambio dei sostegni e degli isolatori.

     Non sono invece comprese nei predetti canoni, o vanno liquidate a parte:

     a) le spese per eventuali spostamenti, modificazioni o riparazioni delle linee che si rendano necessarie per esigenze proprie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o che derivino dall'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, o dall'applicazione degli articoli 231 e seguenti del presente decreto;

     b) le spese di riparazioni che si rendano necessarie in conseguenza di danneggiamenti dovuti a caso fortuito od a fatto non imputabile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     c) le spese occorrenti per il cambio dei conduttori, porta-isolatori e traverse che non diano affidamento di sicuro e regolare esercizio;

     d) le maggiori spese occorrenti per la manutenzione di tronchi di linee speciali, intesi come tali quelli sui quali non risultino posati conduttori di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     Nella determinazione della quota di spese di cui alla lettera d), si tiene conto dei maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione nei casi in cui i tronchi speciali siano notevolmente distanti dalle linee di proprietà dell'Amministrazione stessa o risultino, per ragioni topografiche o di altro genere, difficilmente accessibili al personale di manutenzione.

     Per i lavori e per le prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono inoltre a carico degli interessati le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali.

     Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, i criteri per la determinazione e l'applicazione dei canoni di manutenzione, sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.]

 

          Art. 274. Manutenzione a carattere temporaneo [204]

[     I canoni di manutenzione di cui al precedente art. 272 sono applicabili solo quando la manutenzione è affidata all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con carattere di continuità e comunque per un periodo non inferiore a 120 giorni; per periodi minori sono rimborsate le spese a piè di lista, al cui importo vanno aggiunte le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali.

     Per la manutenzione di palificazioni sulle quali sono posati conduttori di proprietà di più enti o privati, l'intero canone di manutenzione della palificazione è corrisposto all'Amministrazione dal proprietario della palificazione, salvo rivalsa nei confronti di terzi che utilizzano la palificazione.

     I proprietari dei singoli conduttori corrispondono direttamente all'Amministrazione il canone di manutenzione relativo ai conduttori stessi.]

 

Titolo III

 

DEI SERVIZI TELEFONICI

 

Capo I

 

CONCESSIONI AD USO PUBBLICO

 

          Art. 275. Canoni di concessione [205]

[     Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari dei servizi telefonici a norma dell'art. 188 non potrà essere stabilito in misura inferiore al 3 per cento degli introiti lordi delle rispettive società concessionarie, risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione.]

 

Capo II

 

CONCESSIONI AD USO PRIVATO

 

          Art. 276. Concessioni ad uso privato - Definizione [206]

[     La concessione di linee telefoniche private è limitata alla corrispondenza tra i fondi del medesimo concessionario o tra fondi di uno o di altro concessionario, ed è data ad uso esclusivo di determinate persone o enti per le comunicazioni che interessino le persone e gli enti stessi, secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 214.

     Le linee suddette non possono venire poste in comunicazione con altre linee telefoniche private, salvo il caso in cui il collegamento avvenga per il servizio di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti, fra loro interconnessi, anche se appartenenti a concessionari diversi.

     Le linee telefoniche private, adibite ad un determinato servizio, non possono essere collegate con quelle adibite ad un servizio diverso.]

 

          Art. 277. Misura del canone [207]

[     La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato è stabilita in L. 20.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due telefoni ed in L. 2.000 per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni telefono in più dei primi due.

     Detto canone è raddoppiato per le linee telefoniche a servizio di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti e teleferiche e per tutte le linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi.

     Le linee telefoniche private a servizio di elettrodotti, oleodotti, acquedotti e gasdotti, appartenenti a concessionari diversi e tra loro interconnesse, sono soggette ad un canone annuo pari a L. 65.000 per ogni punto di interconnessione e per ciascun concessionario, oltre al canone di cui al comma precedente.

     Per la futura revisione dei canoni di cui al presente articolo, si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.]

 

          Art. 278. Canone per linee ad uso comune di due utenti [208]

[     Se le linee telefoniche sono ad uso comune di due utenti, ciascuno di questi è tenuto a pagare il canone relativo.

     Se le linee telefoniche sono ad uso comune di due utenti, di cui uno situato in territorio italiano e l'altro situato in territorio straniero, l'utente situato in territorio italiano è responsabile del canone dovuto dall'utente situato in territorio straniero, per il tratto di linea telefonica posto in territorio italiano.]

 

          Art. 279. Collegamento alla rete pubblica [209]

[     I concessionari e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento delle dette linee alle reti telefoniche pubbliche di rispettiva pertinenza, alle condizioni stabilite nel regolamento.]

 

          Art. 280. Impianti telefonici ad onde guidate [210]

[     L'obbligo di chiedere la concessione e di pagare il canone a norma degli articoli precedenti sussiste anche per gli impianti telefonici ad onde guidate per uso privato. Quando gli impianti anzidetti sono a servizio di linee adibite al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica, o sono situati su territori di comuni diversi, il canone da corrispondersi è raddoppiato.]

 

Capo III

 

SERVIZIO TELEFONICO URBANO

 

          Art. 281. Definizione e limiti della rete urbana [211]

[     La rete urbana comprende di regola il territorio di un solo comune e può estendersi entro un raggio massimo di 10 km. dal centro.

     Per comprendere nella rete urbana territori di comuni diversi, ovvero per estenderla oltre il raggio di 10 km., occorre che il concessionario ottenga l'autorizzazione dell'Amministrazione.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha la facoltà di imporre al concessionario di servizi telefonici ad uso pubblico l'obbligo della istituzione di reti urbane quando ricorrano speciali condizioni da determinarsi negli atti di concessione.]

 

          Art. 282. Obbligo dell'abbonato di assunzione di nuova utenza [212]

[     L'esercente il servizio ha diritto di chiedere all'abbonato l'assunzione in abbonamento di altre linee qualora accerti che il numero delle chiamate non seguite da comunicazione, per l'occupazione delle linee di cui già dispone, risulti così elevato da compromettere il regolare svolgimento del servizio.

     In caso di contestazione decide l'ispettorato di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici territorialmente competente.]

 

          Art. 283. Abbonamento al servizio [213]

[     La richiesta di abbonamento telefonico implica accettazione di tutte le norme e condizioni contenute nel regolamento di servizio.

     Il regolamento di servizio deve essere approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e la polizza di abbonamento non deve contenere condizioni in contrasto con il regolamento stesso e con le leggi vigenti.

     La durata dell'abbonamento è disciplinata dal regolamento di servizio.

     Le polizze di abbonamento alle reti urbane o alle linee interurbane esercitate direttamente dallo Stato, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.]

 

          Art. 284. Impianti supplementari ed accessori da eseguire dall'esercente [214]

 

          Art. 285. Impianti interni, supplementari ed accessori [215]

 

          Art. 286. Sanzioni per illecito uso dell'apparecchio telefonico di abbonato [216]

[     L'abbonato alla rete telefonica urbana, che si serve o dà modo ad altri di servirsi del suo apparecchio per comunicazioni contro la morale o l'ordine pubblico, o per recare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dall'abbonamento senza diritto alla restituzione del canone e senza abbuono di quello che dovesse ancora pagare a termine del contratto, salva ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti.]

 

          Art. 287. Pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane di determinate zone [217]

[     La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovrà pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati.]

 

          Art. 288. Pubblicazione, vendita e distribuzione dell'elenco generale degli abbonati alle reti telefoniche urbane [218]

[     La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente all'Amministrazione che provvede direttamente, oppure per concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.

     I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessari nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione.]

 

          Art. 289. Inserimento in guide ed annuari di numeri telefonici degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane [219]

[     E' consentito l'inserimento in guide turistiche o commerciali, annuari ed albi professionali di numeri telefonici corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati, semprechè gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 287 e 288.]

 

          Art. 290. Divieto di pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane - Sanzioni [220]

[     Chiunque pubblichi, venda o distribuisca comunque, a pagamento o gratuitamente, elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 287 e 288, è punito con la sanzione amministrativa fino a L. 800.000[221].

     Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione.]

 

Capo IV

 

SERVIZIO TELEFONICO INTERURBANO

 

          Art. 291. Pagamento delle tasse - Conversazioni a credito [222]

[     Nessuno può essere ammesso a corrispondere sulle linee interurbane se prima non abbia pagato la tassa relativa.

     Le conversazioni interurbane possono essere effettuate a credito dalle cabine pubbliche, esclusivamente se richieste per gravi motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico o per altra grave necessità pubblica.

     In tal caso il funzionario od agente, che richiede la conversazione, deve documentare la propria qualità e dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la conversazione è di servizio e urgente.]

 

          Art. 292. Pagamento anticipato del servizio [223]

[     Quando le conversazioni interurbane hanno luogo dal domicilio degli abbonati alla rete urbana o dai posti telefonici pubblici, l'esercente la rete potrà esigere direttamente dai richiedenti una soprattassa nella misura stabilita con decreto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     L'abbonato che intende effettuare comunicazioni interurbane dal domicilio è tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma riferita alle comunicazioni che presumibilmente domanderà in un periodo corrispondente a quello di fatturazione, con l'obbligo di reintegrarla quando risulti superata per le comunicazioni effettuate. Il periodo di fatturazione è determinato nel regolamento di servizio di cui al precedente art. 238[224].

     Gli uffici dipendenti dalle amministrazioni statali non sono tenuti a tale versamento: essi sono però tenuti al pagamento delle tasse per conversazioni interurbane nello stesso limite di tempo accordato agli utenti privati.]

 

          Art. 293. Riscossione degli importi per i servizi resi all'utenza [225]

[     L'esercente la rete telefonica urbana risponde verso l'esercente la rete interurbana, delle tasse per le conversazioni effettuate dai propri abbonati dal loro domicilio o dagli utenti presso i posti telefonici pubblici dello stesso esercente la rete urbana.]

 

          Art. 294. Servizi notturni in abbonamento. Prenotazioni ad ora fissa per la stampa [226]

[     Nelle ore notturne, subordinatamente all'orario degli uffici telefonici, sono ammessi abbonamenti per comunicazioni interurbane da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni consecutivi, fra due posti telefonici determinati.

     Gli abbonamenti per comunicazioni internazionali ed intercontinentali sono, invece, soggetti alle condizioni previste dalle convenzioni e dagli accordi internazionali.

     L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere l'esercizio di tali abbonamenti per ragioni tecniche di servizio.

     E' data facoltà all'Amministrazione di emanare le norme per la concessione alla stampa, durante l'orario diurno, di prenotazioni telefoniche ad ora fissa con ribasso sulle tariffe ordinarie.]

 

Capo V

 

CIRCUITI TELEFONICI DIRETTI

 

          Art. 295. Utilizzazione di circuiti telefonici diretti [227]

[     Chiunque può chiedere l'uso di un collegamento telefonico diretto punto a punto per effettuare conversazioni telefoniche fra due sedi di sua pertinenza ubicate nella stessa rete urbana o in reti urbane diverse.

     Il collegamento telefonico diretto punto a punto può essere richiesto anche fra due sedi di pertinenza di due soggetti diversi.

     Il collegamento telefonico diretto punto a punto può essere dato in uso compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio sulla rete a commutazione.]

 

          Art. 296. Interconnessione [228]

[     L'esercente può consentire l'interconnessione di più collegamenti punto a punto in uso ad uno stesso utente; in tal caso l'esercente provvede a tutto quanto necessario per la predisposizione ed il funzionamento della interconnessione .

     L'utente è tenuto a corrispondere per l'interconnessione un canone supplementare.

     Il collegamento non può essere messo a disposizione di terzi e deve venir utilizzato esclusivamente per la corrispondenza di pertinenza dell'utente.]

 

          Art. 297. Tariffe per l'uso di collegamenti diretti [229]

[     Le tariffe per l'uso, per il contributo impianto, per il trasloco e per l'interconnessione dei collegamenti oggetto del presente Capo sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.]

 

          Art. 298. Modalità di esecuzione [230]

[     Le modalità di esecuzione di quanto disposto dai precedenti articoli sono stabilite nel regolamento.]

 

Capo VI

 

SERVIZI SPECIALI

 

          Art. 299. Fonodettatura dei telegrammi dal domicilio dell'abbonato [231]

[     Gli abbonati al servizio telefonico possono utilizzare gli apparecchi in loro utenza per inoltrare e ricevere telegrammi, tramite gli appositi uffici di fonodettatura, secondo le norme stabilite nel regolamento.

     Essi non sono tenuti a costituire uno speciale deposito, quando risultino già aderenti al servizio interurbano, ai sensi dell'art. 292.

     L'istituzione di uffici di fonodettatura e le modalità del servizio sono stabilite dalla stessa Amministrazione, previa intesa con l'esercente telefonico.]

 

          Art. 300. Svolgimento del servizio telegrafico da uffici telefonici [232]

[     Nelle località dotate di ufficio telefonico, ma sprovviste di servizio telegrafico, ed in quelle con servizio telegrafico ad orario ridotto, è in facoltà dell'Amministrazione, d'intesa con il gestore del servizio telefonico, di disporre che il servizio telegrafico venga svolto dall'ufficio telefonico con le modalità, i limiti ed alle condizioni stabilite in apposita convenzione.]

 

          Art. 301. Riscossione dei proventi telegrafici [233]

[     Il concessionario del servizio telefonico risponde direttamente verso l'Amministrazione delle somme a questa dovute per i telegrammi in partenza dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici.]

 

          Art. 302. Servizio commissioni telefoniche [234]

[     Sulle linee telefoniche interurbane è ammesso, compatibilmente con le esigenze del traffico ordinario, il servizio delle commissioni per telefono.

     La commissione deve essere formulata in linguaggio chiaro ed in lingua italiana od in altra lingua espressamente consentita.

     Sono ammesse soltanto le commissioni di interesse privato.]

 

          Art. 303. Apertura di posti telefonici pubblici a richiesta di enti o privati [235]

[     L'apertura di posti telefonici pubblici permanenti o temporanei, su richiesta di enti o privati è consentita purché i richiedenti ne assumano interamente le spese.]

 

Capo VII

 

TARIFFE TELEFONICHE

 

Sezione 1 ª

 

TARIFFE PER IL SERVIZIO URBANO

 

          Art. 304. Tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane [236]

 

          Art. 305. Tipi di tariffa urbana [237]

[     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad introdurre il sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane, quando le condizioni tecniche dei rispettivi impianti consentano l'applicazione di tale sistema.]

 

Sezione 2 ª

 

TARIFFE PER IL SERVIZIO INTERURBANO

 

          Art. 306. Tariffe interurbane - Riduzioni [238]

[     (Omissis) [239].

     E' data facoltà al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di accordare, di concerto con il Ministro per il tesoro, subordinatamente alle esigenze del servizio, speciali riduzioni sulle tariffe telefoniche interurbane, nei limiti stabiliti dal regolamento, in determinati giorni nelle ore notturne e per i servizi in abbonamento di cui al primo comma dell'art. 294.]

 

          Art. 307. Agevolazioni per la stampa [240]

[     Con la procedura prevista dall'art. 306 possono essere accordate particolari agevolazioni alla stampa, sia tariffarie, sia nelle modalità di utilizzazione dei circuiti.]

 

          Art. 308. Modalità di ripartizione delle tariffe [241]

[     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, sono stabiliti i criteri di ripartizione degli introiti relativi a servizi resi da più di un esercente.]

 

Sezione 3 ª

 

TARIFFE PER I SERVIZI SPECIALI

 

          Art. 309. Soprattassa per dettatura dei telegrammi per telefono [242]

[     L'inoltro dei telegrammi per telefono può essere assoggettato, oltreché alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una soprattassa che tenga conto della relativa prestazione.

     E' in facoltà dell'Amministrazione stabilire analoga soprattassa di ricezione fonica dei telegrammi da parte degli abbonati.

     L'ammontare della soprattassa è determinato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.]

 

          Art. 310. Ripartizione della soprattassa fra gli esercenti interessati [243]

[     La ripartizione della soprattassa di cui al precedente art. 309 fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'esercente il servizio telefonico è stabilita mediante convenzione fra gli esercenti dei due servizi interessati, secondo criteri che tengano conto della effettiva entità della rispettiva prestazione.

     Quando il servizio non comporta l'applicazione di una soprattassa, la partecipazione al prodotto da parte dell'esercente il servizio telefonico è regolata dalla convenzione di cui al comma precedente.]

 

          Art. 311. Tariffe per il servizio commissioni [244]

[     La tariffa da corrispondersi per le commissioni per telefono è stabilita con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Quando la commissione impegni contemporaneamente tratti di linee interurbane statali e dei concessionari, nulla sarà a questi ultimi dovuto per l'impiego delle loro linee.

     Spetta, invece, al concessionario una percentuale per il servizio di accettazione nella misura da stabilirsi nei modi sopra indicati.]

 

Capo VIII

 

DISPOSIZIONI SPECIALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

 

          Art. 312. Impianti di reti urbane con il concorso dei comuni o altri enti [245]

[     Nelle zone accordate in concessione, i comuni o gli altri enti interessati possono esigere dal concessionario, fuori dei casi previsti dall'art. 281, l'impianto di reti telefoniche urbane col concorso della metà nella spesa relativa, quando vi siano almeno 25 abbonati da collegare fra loro.

     Possono anche richiedere, con lo stesso concorso, l'estensione di reti urbane, già esistenti, a comuni il cui capoluogo sia compreso nell'ambito prescritto nell'art. 281, mediante istituzione di posti telefonici pubblici.

     Il concessionario può, peraltro, subordinare la esecuzione dell'impianto alla condizione che i comuni interessati forniscano gratuitamente i locali idonei per gli uffici.]

 

          Art. 313. Manutenzione degli impianti [246]

[     L'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti urbani ed interurbani, eseguiti col concorso, a fondo perduto, totale o parziale, delle regioni, delle province o dei comuni o di altri enti sono interamente a carico del concessionario, al quale appartengono tutti i prodotti della gestione. Su detti prodotti resta fermo l'obbligo del pagamento del canone previsto dall'art. 275.]

 

Titolo IV

 

DEI SERVIZI RADIOELETTRICI

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI Dl CARATTERE GENERALE

 

          Art. 314. Servizi radioelettrici [247]

[     Ricadono sotto il presente titolo le radiodiffusioni, nonché le trasmissioni, emissioni e ricezioni effettuate a mezzo di onde radioelettriche, escluse quelle destinate ad integrare le reti telefoniche e telegrafiche ad uso pubblico.]

 

          Art. 315. Stazione radioelettrica [248]

[     Si intende per stazione radioelettrica uno o più trasmettitori o ricevitori od un complesso di trasmettitori e ricevitori, nonché gli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazione in un determinato punto.]

 

          Art. 316. Stazioni ad uso delle amministrazioni dello Stato [249]

[     Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'art. 184 è subordinato all'accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico.]

 

          Art. 317. Organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri per la sicurezza della navigazione marittima - Stazioni radioelettriche ad uso militare [250]

[     Fermo restando il disposto della legge 30 gennaio 1963, n. 141, in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta al Ministero della marina mercantile, il quale, per lo svolgimento di tale servizio, si avvale della esistente organizzazione delle stazioni radio costiere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, cui devono essere rimborsate le spese, a norma del precedente articolo 19.

     Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni ad uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa.]

 

          Art. 318. Licenza di esercizio [251]

[     Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.]

 

          Art. 319. Norme tecniche per gli impianti [252]

[     Tutti gli impianti in concessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature omologate o autorizzate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.]

 

          Art. 320. Importazione definitiva di materiali radioelettrici [253]

[     L'importazione, da tutti o da determinati Stati esteri di apparecchi e materiali radioelettrici può essere assoggettata a speciali autorizzazioni da rilasciarsi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     I tipi di apparecchi e le categorie di materiali, nonché i paesi per i quali sia necessaria l'autorizzazione di cui trattasi, saranno determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per le finanze.]

 

          Art. 321. Elenchi dei concessionari [254]

[     La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione anche gratuita di elenchi o guide generali dei concessionari dei servizi radioelettrici ed i supplementi di elenchi o guide sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione. La loro stampa può essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria privata specializzata.

     Si applicano le norme di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 247.]

 

Capo II

 

CONCESSIONI DI STAZIONI RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO

 

Sezione 1 ª

 

CONCESSIONE DI COLLEGAMENTI IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO

 

          Art. 322. Condizioni per il rilascio della concessione [255]

[     L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato possono essere concessi nella forma e nei limiti di cui agli articoli 213 e 214.

     Possono essere rilasciate nella forma di cui all'art. 213, indipendentemente dai limiti di cui all'art. 214, concessioni per la ricezione, anche dall'estero, di radiotrasmissioni di informazioni, notizie e fotografie giornalistiche, commerciali e di borsa.

     Titolari della concessione possono essere esclusivamente organi di stampa quotidiana o periodica, agenzie o uffici di informazione, rappresentanze diplomatiche, organizzazioni di radiodiffusione o di televisione.]

 

          Art. 323. Canoni per le concessioni in ponte radio ad uso privato [256]

[     I canoni per le concessioni a privati di stazioni radioelettriche di cui alla presente sezione sono determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

     Nel caso in cui coesista con il collegamento concesso il corrispondente mezzo trasmissivo dell'Amministrazione o dei concessionari dei servizi di telecomunicazioni, il canone deve essere pari a quello che sarebbe dovuto se la prestazione fosse fornita dal gestore, dedotta una equa quota per rimborso di spese di impianto e di manutenzione.

     I canoni predetti debbono essere ridotti almeno del 25% per i collegamenti radio a sussidio di attività che siano attinenti in modo particolare alla sicurezza delle persone.]

 

          Art. 324. Interconnessione [257]

[     Spetta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni autorizzare l'eventuale collegamento delle stazioni radioelettriche a linee telegrafiche e telefoniche per uso privato, alle condizioni stabilite nel regolamento.

     E' in ogni caso vietata la possibilità di interconnessione in qualsiasi modo con le reti di telecomunicazioni ad uso pubblico.]

 

          Art. 325. Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri [258]

[     La concessione per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui all'art. 322 del presente decreto può essere accordata dall'Amministrazione, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, ad aziende o istituzioni o enti non in possesso del requisito della nazionalità italiana previsto dall'art. 186 del presente decreto a condizione di reciprocità da parte degli Stati esteri di appartenenza.

     La concessione è accordata per un periodo non superiore ad un anno, salvo rinnovo.]

 

Sezione 2 ª

 

CONCESSIONI ALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE

 

          Art. 326. Condizioni per il rilascio della concessione - Reciprocità. [259]

[     La concessione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi può essere accordata, a condizioni di reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui trovasi la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli.

     Analoga concessione può essere accordata agli enti internazionali, cui, in virtù di accordi internazionali, siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.

     Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolino anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si fa luogo all'emissione dell'atto di concessione, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.]

 

          Art. 327. Condizioni per il rilascio della concessione [260]

[     La concessione di cui al precedente articolo, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, può essere accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:

     a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri paesi;

     b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;

     c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;

     d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di telecomunicazioni in Italia;

     e) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per l'eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere la concessione o revocarla;

     f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte a ispezione e a controlli da parte delle autorità di quel paese, analoga potestà di ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.]

 

          Art. 328. Istanza per il rilascio della concessione [261]

[     Per il rilascio della concessione di cui all'art. 326, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.

     La concessione è rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.

     L'atto di concessione deve specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.]

 

          Art. 329. Revoca delle concessioni [262]

[     Le concessioni di cui all'art. 326 possono essere revocate in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione.

     Esse possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.]

 

Sezione 3 ª

 

CONCESSIONI DI IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI DI RADIOAMATORE

 

          Art. 330. Stazioni di radioamatore [263]

[     L'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore possono essere concessi in conformità delle norme sulle concessioni contenute nel presente decreto e nel relativo regolamento.

     L'attività del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, con altri radioamatori autorizzati, di messaggi di carattere tecnico, riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale e osservazioni di indole puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustifichino l'uso dei servizi pubblici di telecomunicazioni.]

 

          Art. 331. Cittadinanza [264]

[     Oltre che agli altri requisiti indicati nel regolamento, per i titolari delle concessioni di cui all'articolo precedente è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

     Si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana:

     a) per i richiedenti che siano cittadini di Stati membri della Comunità economica europea e di Stati membri del Consiglio di Europa, che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica della convenzione europea di stabilimento, firmato a Parigi il 13 dicembre 1955;

     b) nei confronti dei richiedenti che siano cittadini di Stati con i quali l'Italia abbia stipulato specifici accordi.]

 

          Art. 332. Validità delle concessioni - Canoni [265]

[     La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è valida cinque anni, salva la facoltà di rinnovo, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

     Il titolare della concessione è tenuto al versamento di un canone annuo nella misura stabilita dal regolamento.]

 

          Art. 333. Autorizzazioni di ascolto [266]

[     Con le modalità stabilite nel regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni aventi per oggetto il solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate ai radioamatori.

     Il rilascio di tali autorizzazioni può anche essere delegato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di apposita convenzione, ad associazioni di radiodilettanti ufficialmente riconosciute.]

 

Sezione 4 ª

 

CONCESSIONI DI STAZIONI RADIOELETTRICHE DI DEBOLE POTENZA

 

          Art. 334. Riserva di frequenze - Impieghi consentiti [267]

[     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito degli accordi internazionali e delle vigenti disposizioni, può, con proprio decreto, riservare sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, determinate frequenze o bande di frequenza all'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, omologati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, per i seguenti scopi:

     1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna;

     2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie;

     3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;

     4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche;

     5) per telecomandi dilettantistici;

     6) per ricerca persone con segnali acustici;

     7) in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;

     8) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), semprechè risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le conversazioni scambiate e con il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e la trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori.

     Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati:

     a) le prescrizioni tecniche alle quali gli apparecchi da impiegare debbono corrispondere, relative anche alle antenne esterne, alle quali gli apparecchi possono collegarsi. Non è ammesso l'uso di antenne direttive;

     b) i limiti massimi di potenza;

     c) le caratteristiche del contrassegno da applicare sui singoli apparecchi per attestarne l'avvenuta omologazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del presente decreto.

     I requisiti che devono essere posseduti dai concessionari saranno determinati dal regolamento. Non è richiesto, comunque, il possesso della cittadinanza italiana per i cittadini di Stati membri della C.E.E. ammessi ad esercitare in Italia, anche per una singola prestazione, attività professionali o economiche per il cui svolgimento è consentito, a condizione di reciprocità, l'uso di apparecchi ricetrasmittenti. Per le attestazioni concernenti i requisiti personali, ai detti cittadini si applicano le norme comunitarie vigenti[268].

     Nell'atto di concessione potrà essere prevista l'utilizzazione di più apparecchi, nonché l'uso dei medesimi da parte dei dipendenti e, nel caso previsto dal n. 8), familiari del concessionario[269].

     La concessione ad enti potrà anche estendersi all'impianto ed all'uso di una stazione di base[270].

     La concessione di cui al presente articolo non comporta esclusività nell'uso delle frequenze riservate, né diritto a protezione da eventuali disturbi o interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati[271].]

 

          Art. 335. Condizioni per il rilascio della concessione [272]

[     La concessione di cui all'articolo precedente può essere rilasciata soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

     1) che il tipo di apparecchio di cui il richiedente dichiara il possesso sia stato omologato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     2) che il richiedente dichiari per iscritto che lo scopo per il quale chiede la concessione rientra fra quelli indicati nello stesso articolo;

     3) che, trattandosi di organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnino ad installare, a richiesta dell'Amministrazione, presso le stazioni, anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.]

 

          Art. 336. Canone per apparecchi radioelettrici portatili [273]

[     Il titolare della concessione di cui all'art. 334 deve versare, per ciascun apparecchio portatile autorizzato, il canone annuo stabilito dal regolamento.

     Nel caso di apparecchi destinati alla ricerca di persone con soli segnali acustici il canone sarà fissato in proporzione al numero degli apparecchi impiegati.]

 

Sezione 5 ª

 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI PRECEDENTI

 

          Art. 337. Pareri di altri organi dello Stato [274]

 

          Art. 338. Uso di apparecchi non soggetti a concessione [275]

[     L'uso di apparecchi destinati al gioco, denominati "radio-giocattoli", e di quelli destinati ad "apriporte" non è soggetto a concessione, né al pagamento dei canoni, purché detti apparecchi rechino il contrassegno dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, attestante che essi rispondono alle caratteristiche di impiego e tecniche stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.]

 

          Art. 339. Obblighi dei rivenditori [276]

[     I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura l'indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza la concessione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tranne che non si tratti degli apparecchi di cui al precedente art. 338.]

 

Capo III

 

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITA' DI OPERATORE

 

          Art. 340. Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzione [277]

[     Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo o aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Il titolo di cui al comma precedente non è prescritto quando trattasi:

     a) di stazioni destinate ad uso militare delle forze armate e di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero dell'interno e di quello della difesa;

     b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della metereologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.

     Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al precedente comma ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.]

 

          Art. 341. Classi e tipi dei titoli di abilitazione [278]

[     I titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche rilasciati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono i seguenti:

     a) certificato di radiotelegrafista di 1 ª classe per navi[279];

     a1) certificato di radiotelegrafista di 1 ª classe per aeromobili[280];

     b) certificato di radiotelegrafista di 2 ª classe per navi[281];

     b1) certificato di radiotelegrafista di 2 ª classe per aeromobili[282];

     c) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

     c1) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;

     d) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili;

     d1) certificato generale di radiotelefonista per navi;

     e) certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili;

     e1) certificato limitato di radiotelefonista per navi;

     e2) certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili;

     f) certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri;

     f1) certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri;

     g) patente di operatore di stazione di radioamatore.

     Ciascuno dei certificati di cui alle lettere a), b) e c) abilita il titolare anche all'esercizio dei servizi per i quali è prescritto uno qualsiasi dei certificati che lo seguono nell'elenco e conferisce titolo all'ottenimento della patente di operatore di stazione di radioamatore di cui alla lettera g), senza sostenere esami.

     Il titolare di uno dei certificati di cui alle lettere da c1) a e1), è abilitato anche all'esercizio degli altri servizi, come segue:

     1) il titolare del certificato di cui alla lettera c1) è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e1), f), f1) e può ottenere la patente di cui alla lettera g) senza sostenere gli esami;

     2) il titolare del certificato di cui alla lettera d) è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e), e1), e2) ed f1);

     3) il titolare del certificato di cui alla lettera d1) è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere c1) ed f1);

     4) il titolare del certificato di cui alla lettera e), è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1), e2), f1);

     5) il titolare del certificato di cui alla lettera e1) è abilitato anche ai servizi di cui alla lettera f1).

     Il conseguimento dei certificati di cui al presente articolo non costituisce titolo per ottenere l'iscrizione fra la gente di mare oltre il limite di età previsto dall'art. 119 del codice della navigazione.

     Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per l'adeguamento della legislazione italiana al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e ad altri accordi internazionali, sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.]

 

          Art. 342. Abilitazione degli operatori delle stazioni costiere [283]

[     Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni costiere radiotelegrafiche, è necessario il possesso del certificato di radiotelegrafista d i1 ª o 2 ª classe o speciale.

     Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni costiere radiotelefoniche, è necessario il possesso del certificato di radiotelefonista, generale o limitato, a seconda della potenza della stazione.]

 

          Art. 343. Esami [284]

[     I certificati e le patenti di cui all'art. 341 si conseguono mediante esami, salvo le eccezioni previste dal presente decreto e i casi che verranno stabiliti dal relativo regolamento, in cui il possesso di altro titolo dimostri l'acquisizione di cognizioni equivalenti a quelle richieste dal programma di esami.

     Gli esami saranno tenuti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nell'epoca e nelle sedi che esso designerà.

     Per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista di 1 ª e 2 ª classe e speciale e del certificato generale di radiotelefonista, le sessioni di esame saranno indette, di norma, una volta l'anno.

     Gli esami per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili, di cui alla lettera e) del precedente art. 341, nei casi in cui sono prescritti, saranno tenuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero della marina mercantile e con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; quelli per il conseguimento del certificato di radiotelefonista per navi, di cui alla lettera e1) del precedente art. 341, nei casi in cui sono prescritti, saranno tenuti, sempre dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, presso le capitanerie di porto e presso gli uffici circondariali e locali marittimi.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rilascerà i certificati di cui alle lettere c1), d1), f), f1) e la patente di cui alla lettera g) del precedente art. 341 a coloro che dimostrino di essere in possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un Istituto professionale di Stato, o legalmente riconosciuto, i cui esami di diploma sono a tal fine dichiarati equipollenti a quelli stabiliti per il conseguimento dei certificati stessi.

     I certificati limitati, di cui al precedente quarto comma, possono essere conseguiti anche senza gli esami di cui al precedente primo comma, purché sia accertato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che gli aspiranti possiedono le conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni stabilirà con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, oppure con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, a seconda della rispettiva competenza, la procedura per gli accertamenti di idoneità relativi al rilascio senza esami dei certificati limitati, nonché i limiti massimi di potenza dell'impianto radiotelefonico operabile dal titolare del certificato, la eventuale equipollenza di esami superati presso altre amministrazioni dello Stato e, se del caso, i limiti di impiego del mezzo navale o aereo su cui può operare il titolare del certificato stesso.]

 

          Art. 344. Ammissione agli esami [285]

[     Per l'ammissione agli esami per il conseguimento dei certificati di 1 ª e 2 ª classe, di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 341, gli aspiranti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un Istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, ovvero del diploma di Istituto secondario di 2° grado.

     Le altre condizioni per l'ammissione agli esami di cui all'art. 343, compresa l'eventuale inclusione di altri titoli di studio, sono stabilite dal regolamento.

     Per l'ammissione agli esami di cui al presente Capo ed anche per il rilascio di titoli di abilitazione senza esami, è dovuta, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la tassa di cui all'art. 2 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, la cui misura viene fissata in L. 1000. Sono fatte salve le norme fiscali in vigore per il rilascio e la duplicazione dei titoli stessi.]

 

          Art. 345. Prove di esame [286]

[     Le prove di esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione sono costituite da:

     1) per i certificati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 341, prove scritte, pratiche ed orali;

     2) per i certificati di cui alle lettere c), c1), d), d1), e), e1), e2), f), f1), prove pratiche ed orali;

     3) per la patente di cui alla lettera g) prove scritte e pratiche.

     Nel regolamento sono specificati i programmi di esame, le modalità delle prove, le condizioni per il conseguimento dei titoli di abilitazione.

     Possono essere esonerati dagli esami per il conseguimento del certificato di cui all'art. 341, lettera c2), ricorrendo le condizioni stabilite nel regolamento, coloro che, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato gli esami per il conseguimento del brevetto di pilota civile, l'esito favorevole dei quali deve risultare da attestazione formale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.]

 

          Art. 346. Richiami - Sospensione e decadenza dei titoli di abilitazione [287]

[     Per infrazioni alle norme sul servizio radioelettrico o per accertata negligenza tecnica, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di infliggere richiami scritti al titolare di un certificato o di una patente di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche.

     In caso di infrazioni o negligenze relative al servizio radioelettrico di bordo, commesse da appartenenti alla gente di mare o dell'aria, si applicheranno le norme degli articoli 1251, 1252, 1253 e 1254 del codice della navigazione, secondo la procedura stabilita dall'art. 418.

     Qualora non trattisi di gente di mare o dell'aria, per infrazioni o negligenze gravi o per recidiva, è facoltà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di sospendere la validità dei titoli di abilitazione per un periodo da uno a sei mesi, ovvero, nei casi più gravi, di dichiararne la decadenza.

     Quando sia intervenuta la decadenza di uno dei certificati di abilitazione di cui alle lettere da a) ad f1) dell'art. 341, non è ammesso il conseguimento di un altro qualsiasi dei titoli di cui allo stesso articolo.

     In caso di dichiarata decadenza di certificati limitati conseguiti senza esami, è in facoltà dell'Amministrazione di ammettere l'interessato, che ne faccia domanda, agli esami per il conseguimento dello stesso titolo, per una sola volta.]

 

          Art. 347. Commissioni esaminatrici dei candidati al certificato di radiotelegrafista per navi ed aeromobili, al certificato generale di radiotelefonista per navi e aeromobili e al certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri e certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri [288]

[     La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati di cui alle lettere a), b), c), c1), d), d1), dell'art. 341 è costituita da:

     a) due impiegati della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui uno con qualifica non inferiore a direttore di divisione con funzioni di presidente;

     b) un impiegato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, esperto di radiotelegrafia;

     c) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;

     d) un impiegato appartenente alla carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

     e) un tecnico operatore designato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     f) un impiegato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni della carriera di concetto o di quella direttiva con qualifica di consigliere, con funzioni di segretario.

     Alla commissione possono essere aggregati uno o più esaminatori per le lingue straniere, previste dal programma di esame, scelti tra gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti ai sensi dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

     Dinanzi alla stessa commissione, in occasione delle riunioni per l'espletamento delle prove pratiche ed orali, degli esami relativi al conseguimento dei certificati di cui al primo comma, saranno sostenuti gli esami per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista e di radiotelefonista per stazioni fisse terrestri.]

 

          Art. 348. Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili e per soli aeromobili [289]

[     La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati di cui alle lettere e) ed e2) dell'art. 341 è costituita da:

     a) un impiegato della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a direttore di divisione, con funzioni di presidente;

     b) tre impiegati della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale dell'aviazione civile, dei quali uno del ruolo degli esperti della circolazione aerea ed assistenza al volo;

     c) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

     d) un tecnico operatore designato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale dell'aviazione civile;

     e) un impiegato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale e dell'aviazione civile, con funzioni di segretario.]

 

          Art. 349. Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi [290]

[     La commissione esaminatrice per il conferimento dei certificati di cui alla lettera e1) dell'art. 341 è costituita da:

     a) il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio o un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) un impiegato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, designato dal direttore del circolo;

     c) un ufficiale della capitaneria di porto competente per territorio.]

 

          Art. 350. Commissione esaminatrice dei candidati alla patente di operatore di radioamatore [291]

[     La commissione esaminatrice per il conferimento della patente di operatore di cui alla lettera g) dell'art. 341 è costituita da:

     a) il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio o un suo delegato con funzioni di presidente;

     b) un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni esperto radiotecnico;

     c) un rappresentante del Ministero della difesa;

     d) un esperto designato dall'Associazione dei radioamatori legalmente riconosciuta.]

 

          Art. 351. Nomina delle commissioni [292]

[     La commissione di cui all'art. 347 è nominata annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

     La commissione di cui all'art. 348 è, invece, nominata annualmente con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

     Le commissioni di cui agli articoli 349 e 350 sono nominate, pure annualmente, con ordinanza del direttore centrale competente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     Gli atti di nomina delle commissioni esaminatrici, di cui al presente Capo, potranno designare sostituti per ciascuno dei componenti, inclusi il presidente ed il segretario.]

 

Capo IV

 

SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO

 

Sezione 1 ª

 

GENERALITÀ

 

          Art. 352. Servizio radioelettrico mobile marittimo [293]

[     Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio.

 

          Art. 353. Definizione di nave - Altre definizioni [294]

[     Ai fini del presente decreto, per navi si intendono quelle definite dal codice della navigazione, escluse quelle da guerra.

     Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.]

 

Sezione 2 ª

 

PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI PER LE STAZIONI E PER APPARATI RADIOELETTRICI A BORDO DELLE NAVI

 

          Art. 354. Norme tecniche radionavali [295]

[     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con proprio decreto, di concerto con quello della marina mercantile, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.]

 

          Art. 355. Stazioni radioelettriche e radiotelefoniche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi [296]

[     Le navi che non sono adibite a servizi di navigazione interna devono essere munite delle stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche o degli apparati radioelettrici, resi obbligatori, a seconda del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e dagli altri regolamenti internazionali o nazionali vigenti in materia.]

 

          Art. 356. Obbligatorietà del ricevitore radiotelefonico [297]

[     Tutte le navi da carico che, per le norme vigenti, non abbiano l'obbligo di essere munite di una stazione radiotelegrafica o radiotelefonica, e che non ne siano in effetti provviste, dovranno essere dotate di un ricevitore radiotelefonico rispondente alla prescrizione di cui all'art. 354.]

 

          Art. 357. Esenzioni [298]

[     Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma, è l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'esenzione ai fini della sicurezza non potrà essere concessa se, a giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, analoga esenzione non potrà essere accordata ai fini della corrispondenza pubblica.]

 

          Art. 358. Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo [299]

[     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentita quella della marina mercantile, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.]

 

     Art. 359. Installazioni d'ufficio [300]

[     Il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.]

 

          Art. 360. Dichiarazione di tipo approvato e di equivalenza degli apparati radioelettrici impiegati a bordo [301]

[     Tutti gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, dovranno essere, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dichiarati di tipo approvato o equivalente in base alle norme tecniche.

     Per l'installazione di ogni apparato o dispositivo radioelettrico non considerato nelle norme tecniche di cui all'art. 354, dovrà essere richiesto il preventivo esame dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, affinché sia controllato se le sue caratteristiche tecniche rientrino in quelle stabilite dalle convenzioni o norme internazionali, ai fini del rilascio, da parte della stessa Amministrazione, di apposito certificato di autorizzazione.

     La dichiarazione di equivalenza può essere emessa per apparati o tipi di apparati omologati in un paese straniero aderente all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, purché l'Amministrazione competente di tale paese abbia dichiarato di ammettere la stessa possibilità per gli apparecchi approvati in Italia.]

 

          Art. 361. Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali [302]

[     E' vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.

     Tale divieto non si applica alle stazioni radiotelefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane.

     Il divieto previsto dal precedente primo comma non si applica, altresì, a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito dalla organizzazione internazionale INMARSAT. L'uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle Forze armate[303].

     L'autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.

     Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode dell'integrità dei sigilli.

     Il dissuggellamento o la riapertura delle porte o il ripristino della funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e semprechè manchi la possibilità di comunicare comunque con la terraferma.

     Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, della marina mercantile e della difesa-marina, all'uopo incaricati.

     I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000 e con l'arresto fino ad un anno, separatamente o cumulativamente.]

 

          Art. 362. Giornale radiotelegrafico e radiotelefonico - Obblighi [304]

[     Fermo restando l'obbligo del giornale radiotelegrafico e radiotelefonico di bordo, prescritto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle registrazioni relative alle chiamate, nonché alla corrispondenza effettuata, deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dall'operatore unico alla concessionaria che gestisce il servizio radioelettrico di bordo.]

 

Sezione 3 ª

 

SORVEGLIANZA SUL SERVIZIO RADIOELETTRICO DI BORDO

 

          Art. 363. Autorità del comandante di bordo [305]

[     Il servizio radioelettrico di corrispondenza pubblica a bordo delle navi è posto sotto l'autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le telecomunicazioni.]

 

          Art. 364. Vigilanza sul servizio radioelettrico di bordo [306]

[     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche e degli apparati radioelettrici di bordo, nonché sulla qualificazione del personale addettovi.]

 

          Art. 365. Collaudi e ispezioni [307]

[     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza tecnica sulle stazioni radiotelegrafiche, radiotelefoniche e sugli apparati radioelettrici di bordo mediante;

     a) collaudi;

     b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;

     c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.

     I casi in cui è necessario il collaudo sono stabiliti dal regolamento.

     Se il collaudo coincide con la visita della commissione di cui all'articolo 25 della legge 12 giugno 1962, n. 616, il funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che partecipa alla commissione, lo effettua in quelle occasioni, anche ai fini del servizio di corrispondenza pubblica.

     In caso di mancata coincidenza o nel caso in cui per l'impianto radioelettrico della nave non si applichi il capo IV della legge 12 giugno 1962, n. 616, il collaudo è effettuato da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai fini dei servizi di sicurezza e corrispondenza pubblica.

     Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.

     Quando l'ispezione ordinaria coincide con la visita di cui all'art. 26 della legge 12 giugno 1962, n. 616, il funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che fa parte della commissione di visita, effettua l'ispezione anche ai fini del servizio di corrispondenza pubblica.

     I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società concessionaria, dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e dell'ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo dell'installazione radioelettrica da norme internazionali.

     Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addettovi.]

 

          Art. 366. Verbali di collaudo e di ispezione [308]

[     L'esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale.]

 

          Art. 367. Spese per i collaudi e le ispezioni [309]

[     Per i collaudi e le ispezioni ordinarie di cui al precedente art. 365 del presente decreto, sono dovuti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a carico della Società concessionaria o dell'armatore, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione di cui all'art. 19.

     Per ciascun collaudo o di ispezione ordinaria degli impianti radiotelegrafici o radiotelefonici a bordo delle navi mercantili spetta all'Amministrazione una quota per rimborso spese fissata, in via forfettaria nella misura di L. 5000 per ciascuna operazione. Nel caso di più operazioni effettuate nella stessa giornata, la seconda quota è ridotta alla metà.

     L'importo delle quote predette è a carico della Società concessionaria o dell'armatore e deve essere versato su apposito conto intestato all'Amministrazione per la corresponsione di una indennità di uguale misura al personale della stessa Amministrazione che ha effettuato il collaudo o l'ispezione degli impianti.]

 

Sezione 4 ª

 

CATEGORIE DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE DI NAVE

 

          Art. 368. Categoria delle stazioni radiotelegrafiche di nave [310]

[     Le stazioni radiotelegrafiche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite in quattro categorie:

     1 ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi da passeggeri autorizzate a trasportare più di 1000 persone, che compiono viaggi internazionali della durata, tra due porti consecutivi, superiore a 24 ore.

     Dette stazioni debbono effettuare un servizio permanente;

     2 ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi da passeggeri autorizzate a trasportare da 250 a non più di 1000 persone, che compiono viaggi internazionali della durata, fra due porti consecutivi, superiore a 16 ore.

     Dette stazioni debbono effettuare il servizio di 16 ore previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni;

     3 ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi:

     a) da passeggeri non classificabili nella 1 ª e nella 2 ª categoria;

     b) da carico uguali o superiori a 1.600 tonnellate;

     c) da pesca uguali o superiori a 1.600 tonnellate, che compiono viaggi oltre gli stretti di Gibilterra o dei Dardanelli o il canale di Suez;

     d) da salvataggio abilitate a svolgere servizio ad oltre 50 miglia dalla costa.

     Dette stazioni debbono effettuare il servizio di 8 ore previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni;

     4 ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi da carico, da pesca o da salvataggio non classificabili nella 3 ª categoria e quelle delle navi lusorie.

     Dette stazioni debbono effettuare un servizio la cui durata è stabilita dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, durata comunque non inferiore a quella prevista per il servizio di sicurezza.]

 

          Art. 369. Categoria delle stazioni radiotelefoniche di navi [311]

[     Le stazioni di nave attrezzate esclusivamente per l'uso della radiotelefonia, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, formano un'unica categoria.

     Esse effettuano un servizio la cui durata è stabilita dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, durata comunque non inferiore a quella prevista per la sicurezza.]

 

Sezione 5 ª

 

PERSONALE DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE DI BORDO

 

          Art. 370. Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo [312]

[     Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti.

     Tuttavia, nelle stazioni radiotelegrafiche dotate di apparecchi automatici che non richiedano nell'operatore la conoscenza del sistema Morse e nelle stazioni radiotelefoniche, a tutti gli apparecchi possono essere applicate anche persone diverse dal titolare del certificato, purché sotto la responsabilità di questo ultimo.

     Nelle stazioni radiotelefoniche l'operatore radiotelefonista può essere anche il comandante, un ufficiale od un altro membro dell'equipaggio.

     Gli altri requisiti per prendere imbarco sulle navi in qualità di operatore radiotelegrafista, sono quelli stabiliti dai successivi articoli, nonché dalle leggi e regolamenti riguardanti la navigazione.]

 

          Art. 371. Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radiotelegrafiche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica [313]

[     Il servizio delle stazioni radiotelegrafiche di nave di 1 ª categoria deve essere disimpegnato da un minimo di tre operatori, che provvedono anche al servizio di sicurezza, e di questi almeno il capoposto dovrà essere munito di certificato di radiotelegrafista di 1 ª classe.

     Il capoposto di tali stazioni deve aver prestato servizio in qualità di radiotelegrafista per non meno di un anno a bordo di una nave, oppure per almeno sei mesi a bordo di una nave e per il restante periodo presso una stazione costiera in qualità di radiotelegrafista.

     Il servizio delle stazioni radiotelegrafiche di nave di 2 ª categoria deve essere disimpegnato da almeno due operatori, che provvedono anche al servizio di sicurezza.

     Il servizio delle stazioni radiotelegrafiche di 3 ª e 4 ª categoria deve essere disimpegnato da almeno un operatore che provvede anche al servizio di sicurezza.

     Il capoposto delle stazioni di 2 ª e 3 ª categoria deve aver prestato servizio in qualità di radiotelegrafista per non meno di sei mesi a bordo di una nave, oppure per almeno tre mesi a bordo di una nave e per il restante periodo presso una stazione costiera in qualità di radiotelegrafista.]

 

          Art. 372. Sanzioni disciplinari [314]

[     Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che sono comminate dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonché le sanzioni contemplate dalle disposizioni in materia di telecomunicazioni.

     Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche su proposta di quello della marina mercantile, applica direttamente le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di telecomunicazioni.]

 

Sezione 6 ª

 

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI IMPIANTO E DI ESERCIZIO DI STAZIONI PER IL SERVIZIO RADIOMARITTIMO

 

          Art. 373. Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi [315]

[     Per determinate classi di navi l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo possono essere riservati a società mediante apposita concessione.

     Tali società dovranno avere per iscopo l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi, essere costituite nella Repubblica con capitale prevalentemente italiano ed avere la loro sede in Italia.

     La concessione è accordata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile.

     Per le navi che non rientrano nei casi di cui al primo comma del presente articolo, la concessione è accordata all'armatore mediante rilascio della licenza di esercizio alla stazione.]

 

          Art. 374. Contratti tipo regolanti i rapporti tra le ditte armatrici dette navi mercantili italiane e le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo [316]

[     I rapporti tra le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo e gli armatori sono regolati sulla base di contratti tipo.

     I contratti tipo sono concordati tra le società e le organizzazioni nazionali degli armatori ed approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per la marina mercantile.

     Detti contratti tipo dovranno essere identici per tutte le Società concessionarie per ciascuna classe di navi.

     In caso di disaccordo, le clausole di contratti tipo saranno stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.]

 

          Art. 375. Canoni di concessione [317]

[     Il canone che le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo debbono corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nell'atto di concessione.

     Nel caso di gestione diretta da parte dei singoli armatori, i canoni di impianto e di esercizio sono stabiliti, in via generale, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.]

 

Capo V

 

SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA

 

          Art. 376. Impianto radiotelegrafico sulle navi da pesca [318]

[     Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 1600 tonnellate e che compiono viaggi oltre gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli ed il canale di Suez devono essere munite di impianto radiotelegrafico rispondente alle norme tecniche stabilite per gli impianti la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.]

 

          Art. 377. Impianto di un apparecchio radiotelefonico su navi da pesca [319]

[     Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 30 tonnellate devono essere munite, salvo che non siano già dotate di impianto radiotelegrafico, di un impianto radiotelefonico rispondente alle norme tecniche vigenti.]

 

          Art. 378. Licenza di esercizio di impianti radioelettrici [320]

[     In materia di rilascio di licenze di esercizio di impianti radioelettrici di cui ai precedenti articoli 376 e 377, di collaudi e di ispezioni agli impianti stessi, si applicano le norme di cui agli articoli 317, 364 e 372 del presente decreto, se trattasi di navi di stazza lorda non inferiore a 300 tonnellate, e le norme particolari emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per la marina mercantile, se trattasi di navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate.]

 

          Art. 379. Contratti tipo per il servizio radioelettrico [321]

[     I rapporti fra le società concessionarie, di cui all'art. 374 del presente decreto, e gli armatori, e le modalità per il disimpegno del servizio a bordo delle navi da pesca sono regolati in base a contratti tipo approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione di cui agli articoli 380 e 381 del presente decreto.

     Gli armatori delle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate devono provvedere direttamente all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati di loro proprietà, osservando le norme tecniche di cui al precedente art. 377.]

 

          Art. 380. Revisione annuale dei canoni [322]

[     E' istituita presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni una commissione consultiva avente il compito di esprimere il parere sulla formulazione e sull'eventuale revisione dei contratti tipo e dei relativi canoni.

     I criteri per la revisione annuale dei canoni sono proposti dalla commissione ed approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per la marina mercantile.]

 

          Art. 381. Composizione della commissione [323]

[     La commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile, ed è composta da:

     a) il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che assume le funzioni di presidente;

     b) due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

     c) due funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

     d) un rappresentante per ogni Società concessionaria dei servizi radioelettrici di bordo;

     e) tre rappresentanti delle organizzazioni degli armatori della pesca, designati dalle organizzazioni stesse.

     Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     I membri durano in carica due anni e possono essere confermati.

     Per la validità delle adunanze della suddetta commissione è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

     I pareri sono emessi a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.]

 

          Art. 382. Impianto radiotelefonico su navi da pesca inferiori a 30 tonnellate [324]

[     Le navi da pesca inferiori a 30 tonnellate, che intendano munirsi di impianto radiotelefonico, devono installare apparati rispondenti alle norme tecniche stabilite per gli impianti, la cui installazione non è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti e sono soggette alle norme di cui all'art. 378 del presente Capo.

     Nel caso che l'armatore non provveda direttamente all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati di sua proprietà, l'armatore stesso è tenuto anche all'osservanza delle norme di cui al primo comma dell'art. 379.]

 

          Art. 383. Disposizioni applicabili [325]

[     In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima, si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al precedente capo IV.]

 

Capo VI

 

SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO

 

          Art. 384. Servizio radioelettrico mobile aeronautico [326]

[     Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile, al quale possono partecipare anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio.]

 

          Art. 385. Definizione di aeromobile [327]

[     Ai fini del presente titolo, per aeromobili si intendono quelli definiti dall'art. 743 del codice della navigazione, esclusi quelli militari.

     Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.]

 

          Art. 386. Norme tecniche [328]

[     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali, che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la facoltà di installarli.]

 

          Art. 387. Licenza di esercizio [329]

[     Ogni stazione radiotelefonica o radiotelegrafica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

     Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilità.]

 

          Art. 388. Sospensione o revoca della licenza di esercizio [330]

[     La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.]

 

          Art. 389. Aeromobili privi di licenza di esercizio [331]

[     In armonia con quanto dispone l'art. 802 del codice della navigazione, nessun aeromobile nazionale, avente a bordo una stazione radiotelegrafica o radiotelefonica, può essere autorizzato all'involo se sia sprovvisto della licenza di esercizio.

     Se si tratta di aeromobile straniero, valgono le disposizioni dell'art. 21 del regolamento delle radiocomunicazioni - Ginevra - 1959, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525.]

 

          Art. 390. Installazioni d'ufficio [332]

[     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, dispone d'ufficio, ed a spese del proprietario, l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 386.]

 

          Art. 391. Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili [333]

[     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di far ispezionare gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all'art. 386, e di constatarne l'efficienza.]

 

          Art. 392. Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale [334]

[     E' vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radioelettriche diverse da quelle elencate nel regolamento.

     Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dall'art. 218 del presente decreto.]

 

          Art. 393. Abilitazione al traffico [335]

[     La licenza di esercizio di cui all'art. 387 abilita le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolarità del volo.]

 

          Art. 394. Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili [336]

[     Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite nel regolamento.]

 

          Art. 395. Concessione per il disimpegno del servizio di corrispondenza pubblica [337]

[     Le stazioni radioelettriche installate a bordo di aeromobili civili non possono effettuare traffico di corrispondenza pubblica, senza aver ottenuto apposita concessione.]

 

Capo VII

 

PROTEZIONE DAI DISTURBI ALLE RADIOCOMUNICAZIONI DISPOSIZIONI PENALI

 

          Art. 396. Limitazioni legali [338]

[     Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tranvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché l'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.

     Tali limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni. Per le stazioni in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di cui al comma precedente dovrà essere emanato entro due anni dalla data stessa, facendo salve le situazioni di fatto già costituite.

     Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.]

 

          Art. 397. Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione [339]

[     I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi all'installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.

     Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.

     Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232, nonché il secondo comma dell'art. 237.

     Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

     Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.]

 

          Art. 398. Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni [340]

[     E' vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

     All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive delle Comunità europee.

     L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.

     Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma.]

 

          Art. 399. Sanzioni [341]

     Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 è punito con sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 300.000.

     Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente art. 398.

 

          Art. 400. Vigilanza [342]

[     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'art. 396.]

 

          Art. 401. Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati. [343]

[     Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di concessione quando questa sia richiesta ai sensi del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 400.000[344].]

 

          Art. 402. Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici. Norme applicabili. [345]

[     Le norme di cui ai precedenti articoli 398, 399 e 400 si applicano anche nel caso di costruzione, uso ed esercizio di apparati, impianti ed apparecchi radioelettrici che producano, o siano predisposti per produrre, emissioni su frequenze o con potenze diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono destinati, dai regolamenti internazionali e dalle disposizioni nazionali o dagli atti di concessione.]

 

          Art. 403. Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti. [346]

[     Chiunque detenga apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è punito con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 200.000[347].

     L'obbligo della denuncia non incombe sui titolari di concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto.]

 

          Art. 404. Uso di nominativi falsi o alterati – Sanzioni. [348]

[     Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 400.000 [349] se il fatto non costituisca reato più grave.

     Alla stessa pena è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.]

 

          Art. 405. Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme – Sanzioni. [350]

[     Le sanzioni previste dai precedenti articoli 403 e 404 si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi o aerei nazionali.

     Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.]

 

          Art. 406. Uso indebito di segnale di soccorso [351]

[     Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a L. 400.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave [352].]

 

Disposizioni varie

 

          Art. 407. Termine di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio

     I termini di prescrizione stabiliti nell'art. 168 si applicano con effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 408. Disposizioni riguardanti l'abilitazione degli operatori all'esercizio di stazioni radioelettriche [353]

[     Per coloro che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto disimpegnino o abbiano disimpegnato, con qualsiasi qualifica, il servizio di operatore presso stazioni costiere, si prescinde dal possesso dei certificati di cui all'art. 342.

     Per quanto riguarda i certificati di cui alle lettere a), b), c), c1), d), d1), g) dell'art. 341, le disposizioni del presente decreto avranno applicazione a partire dalla sessione di esami successiva a quella in corso al momento della pubblicazione del decreto stesso, ad eccezione della disposizione di cui al primo comma dell'art. 344, che andrà in vigore a partire dalla terza sessione successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.]

 

          Art. 409. Utilizzazione provvisoria di apparati radioelettrici di debole potenza [354]

 

          Art. 410. Concessioni ed autorizzazioni in vigore [355]

[     Le concessioni ad uso pubblico in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dai relativi atti.]

 

          Art. 411. Legislazione sulle radiodiffusioni

     Nulla è innovato nella legislazione vigente sulle radiodiffusioni.

 

          Art. 412. Soppressione del servizio dei vaglia a taglio fisso

     E' soppresso il servizio dei vaglia a taglio fisso istituito con la legge 5 dicembre 1955, n. 1288.

 

          Art. 413. Esenzione da imposte e tasse - Agevolazioni fiscali [356]

[     Le disposizioni agevolative di cui agli articoli 174, 211 e 283 sono applicabili fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell'art. 9 e del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1974.]

 


[1]  Articolo sostituito dall'art. 45 della L. 14 aprile 1975, n. 103 e così modificato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259. La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1974, n. 225, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche. con sentenza 9 luglio 1974, n. 226, nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo. La Corte costituzionale, con sentenza 15 novembre 1988, n. 1030, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui ricomprende nella previsione del suo primo comma gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile indicati nell'art. 334, primo comma, anziché includerli tra le ipotesi di assoggettamento ad autorizzazione contemplate dal secondo comma del medesimo art. 1.

[2] Articolo così modificato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[3] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[4] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259. La Corte costituzionale con sentenza 17 marzo 1988, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato. La Corte Costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1988, n. 1104, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui dispone che il concessionario del servizio telefonico non à tenuto al risarcimento dei danni per le interruzioni del servizio dovute a sua colpa, al di fuori dei limiti fissati nell'art. 89, secondo comma, del R.D. 19 luglio 1941, n. 1198, La Corte costituzionale con sentenza 28 febbraio 1992, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non eccettua dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione medesima. La Corte Costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1994, n. 456, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui esclude la responsabilità della Società concessionaria del servizio telefonico per le erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema di polizza a tipo unico per abbonamento al telefono). La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1997, n. 463, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione non è tenuta al risarcimento dei danni in caso di colpevole ritardo nella rinnovazione di assegno postale localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione all'ufficio di pagamento designato dal traente. La Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno 2002, n. 254, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma. La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2011, n. 46, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 26 aprile 1983, n. 130, a decorrere dal 30 aprile 1983.

[6] Rubrica così modificata dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[7] Comma soppresso dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[8] Comma così modificato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[9] Comma soppresso dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[10] Comma soppresso dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[11] Comma soppresso dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[12] Comma soppresso dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[13] Comma soppresso dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[14] Comma soppresso dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[15] Rubrica così modificata dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[16] Comma così modificato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[17] Rubrica così modificata dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[18] Rubrica così modificata dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[19] Comma così modificato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[20] Rubrica così modificata dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[21] Comma così modificato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[22] Rubrica così modificata dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[23] Comma così modificato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[24]  La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 1991, n. 15, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa.

[25] Comma così modificato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[26] Comma così modificato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[27] Comma così modificato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[28] Comma così modificato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[29] Comma così modificato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[30] Comma così modificato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[31] Rubrica così modificata dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[32] Comma così modificato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[33]  La Corte costituzionale  con sentenza 17 marzo 1988, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 28 febbraio 1992, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non eccettua dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione medesima.

[34]  Le concessioni postali rilasciate ai sensi del presente numero, in scadenza nell'anno 1997, vengono prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2000, dall'art. 23 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.

[35]  Le concessioni postali relative all'esercizio di casellari privati, in scadenza nell'anno 1997 e nel corso dell'anno 1998, sono prorogate al 31 dicembre 1998 dall'art. 1 del D.M. 31 dicembre 1997.

[36] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 4 ottobre 2004, n. 254.

[37]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[38]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[39]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.

[40]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.

[41]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[42]  La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 1988, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 28 febbraio 1992, n. 74 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non eccettua dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione medesima.

[43]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.

[44]  Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

[45]  Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

[46]  Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 4 agosto 1984, n. 467.

[47]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[48]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[49]  Importo così modificato dall'art. 30 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[50]  Importo così modificato dall'art. 30 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[51]  Comma aggiunto dall'art. 30 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[52]  Comma così sostituito dall'art. 30 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[53]  Comma aggiunto dall'art. 30 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[54]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[55]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[56]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[57]  La Corte costituzionale con sentenza 17 marzo 1988, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 28 febbraio 1992, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non eccettua dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione medesima.

[58]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[59]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[60]  Articolo modificato dall'art. 32 della L. 25 ottobre 1989, n. 355 e abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[61]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[62]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[63]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[64]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[65]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[66]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[67]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[68]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[69]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[70]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[71]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[72]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[73]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[74]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[75]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[76]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[77]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[78]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[79]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[80]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[81]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[82]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[83]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[84]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[85]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[86]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[87]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[88]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[89]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[90]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[91]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[92]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[93]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[94]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[95]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[96]  Comma abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[97]  Articolo modificato dall'art. 12 della L. 15 dicembre 1990, n. 386 e abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[98]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[99]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[100]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[101]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[102]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[103]  Il Capo V, artt.146-170, è stato abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

[104]  Il Capo V, artt.146-170, è stato abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

[105]  Il Capo VI, artt.171-182, è stato abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

[106]  Il Capo VI, artt.171-182, è stato abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

[107]  Articolo così sostituito dall'art. 45 della L. 14 aprile 1975, n. 103 e abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[108]  La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1974, n. 225, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche, con sentenza 9 luglio 1974, n. 226, nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo. La Corte costituzionale, con sentenza 15 novembre 1988, n. 1030, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede l'assoggettamento a concessione, anziché ad autorizzazione, degli apparecchi contemplati dall'art. 334, primo comma.

[109] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[110]  Articolo abrogato dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122 a decorrere dal 30 giugno 2003.

[111] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[112] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[113] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[114]  Articolo abrogato dall'art. 46 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 447, a decorrere dal 1° gennaio 2002, salvo per ciò che concerne il servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito o per quanto diversamente previsto dal medesimo D.P.R. 447/2001.

[115] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[116] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[117]  Articolo abrogato dall'art. 46 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 447, a decorrere dal 1° gennaio 2002, salvo per ciò che concerne il servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito o per quanto diversamente previsto dal medesimo D.P.R. 447/2001.

[118] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[119] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[120]  Articolo già sostituito dall'art. 45 della L. 14 aprile 1975, n. 103 e così ulteriormente sostituito dall'art. 30 della L. 6 agosto 1990, n. 223. La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1974, n. 225, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche. La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1974, n. 226, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo. La Corte costituzionale, con sentenza 15 novembre 1988, n. 1030, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui comprende gli apparecchi contemplati dall'art. 334 tra gli impianti radioelettrici soggetti a concessione, anziché tra quelli sottoposti ad autorizzazione.

[121] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[122] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[123] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[124] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[125] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[126] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[127] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[128] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[129] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[130] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[131] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[132] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[133] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[134] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[135] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[136] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[137] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[138] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[139] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[140]  Articolo abrogato dall'art. 46 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 447, a decorrere dal 1° gennaio 2002, salvo per ciò che concerne il servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito o per quanto diversamente previsto dal medesimo D.P.R. 447/2001.

[141] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[142] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[143] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[144]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[145] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[146]  Importi così modificati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[147] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[148]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[149] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[150]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[151] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[152]  Importi così modificati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[153] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[154]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[155] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[156]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[157] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[158]  Importi così modificati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[159] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[160] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[161] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[162]  Importi così modificati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[163] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[164] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[165] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[166] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[167]  Comma aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 198, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[168] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[169] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[170] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[171] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[172] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[173] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[174] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[175] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[176] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[177] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[178]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[179] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[180]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[181]  Il servizio telex ed il connesso servizio di diffusione per le agenzie di stampa, svolto dalle Poste Italiane, è dismesso entro il 31 dicembre 2001 per effetto della circolare 30 novembre 2001, n. 1249.

[182] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[183] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[184] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[185] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[186] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[187] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[188] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[189]  Il servizio telex ed il connesso servizio di diffusione per le agenzie di stampa, svolto dalle Poste Italiane, è dismesso entro il 31 dicembre 2001 per effetto della circolare 30 novembre 2001, n. 1249.

[190] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[191] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[192] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[193] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[194] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[195] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[196] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[197] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[198] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[199] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[200] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[201] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[202] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[203] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[204] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[205]  Articolo sostituito dall'art. unico della L. 22 dicembre 1984, n. 870 e abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[206] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[207] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[208] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[209] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[210] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[211] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[212] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[213] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[214]  Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 28 marzo 1991, n. 109.

[215]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 6 marzo 1987, n. 75 e abrogato dall'art. 4 della L. 28 marzo 1991, n. 109.

[216] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[217] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[218] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[219] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[220] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[221]  Importo modificato dall'art. 113, comma 4, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per l'importo minimo della sanzione, vedi l'art. 10, comma 4, L. 24 novembre 1981, n. 689.

[222] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[223] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[224]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[225] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[226] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[227] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[228] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[229] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[230] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[231] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[232] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[233] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[234] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[235] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[236]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 29 gennaio 1992, n. 58.

[237] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[238] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[239]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 29 gennaio 1992, n. 58.

[240] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[241] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[242] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[243] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[244] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[245] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[246] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[247] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[248] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[249] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[250] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[251] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[252] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[253] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[254] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[255] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[256] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[257] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[258] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[259] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[260] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[261] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[262] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[263] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[264] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[265] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[266] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[267] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[268]  La Corte costituzionale, con sentenza 15 novembre 1988, n. 1030, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui assoggetta gli apparecchi contemplati dal primo comma del medesimo articolo alla concessione anziché all'autorizzazione.

[269]  La Corte costituzionale, con sentenza 15 novembre 1988, n. 1030, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui assoggetta gli apparecchi contemplati dal primo comma del medesimo articolo alla concessione anziché all'autorizzazione.

[270]  La Corte costituzionale, con sentenza 15 novembre 1988, n. 1030, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui assoggetta gli apparecchi contemplati dal primo comma del medesimo articolo alla concessione anziché all'autorizzazione.

[271]  La Corte costituzionale, con sentenza 15 novembre 1988, n. 1030, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui assoggetta gli apparecchi contemplati dal primo comma del medesimo articolo alla concessione anziché all'autorizzazione.

[272] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[273] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[274] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[275] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[276] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[277] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[278] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, con la decorrenza stabilita dal comma 2, art. 218, dello stesso D.Lgs. 259/2004.

[279]  Lettera così modificata dall'art. unico del D.M. 10 settembre 1976.

[280]  Lettera inserita dall'art. unico del D.M. 10 settembre 1976.

[281]  Lettera così modificata dall'art. unico del D.M. 10 settembre 1976.

[282]  Lettera inserita dall'art. unico del D.M. 10 settembre 1976.

[283] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, con la decorrenza stabilita dal comma 2, art. 218, dello stesso D.Lgs. 259/2004.

[284] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, con la decorrenza stabilita dal comma 2, art. 218, dello stesso D.Lgs. 259/2004.

[285] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, con la decorrenza stabilita dal comma 2, art. 218, dello stesso D.Lgs. 259/2004.

[286] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, con la decorrenza stabilita dal comma 2, art. 218, dello stesso D.Lgs. 259/2004.

[287] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, con la decorrenza stabilita dal comma 2, art. 218, dello stesso D.Lgs. 259/2004.

[288] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, con la decorrenza stabilita dal comma 2, art. 218, dello stesso D.Lgs. 259/2004.

[289] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, con la decorrenza stabilita dal comma 2, art. 218, dello stesso D.Lgs. 259/2004.

[290] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, con la decorrenza stabilita dal comma 2, art. 218, dello stesso D.Lgs. 259/2004.

[291] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[292] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, con la decorrenza stabilita dal comma 2, art. 218, dello stesso D.Lgs. 259/2004.

[293] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[294] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[295] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[296] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[297] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[298] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[299] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[300] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[301] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[302] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[303]  Comma inserito dall'art. 1 della L. 11 novembre 1986, n. 775.

[304] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[305] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[306] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[307] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[308] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[309] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[310] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[311] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[312] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[313] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[314] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[315] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[316] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[317] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[318] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[319] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[320] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[321] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[322] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[323] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[324] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[325] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[326] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[327] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[328] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[329] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[330] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[331] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[332] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[333] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[334] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[335] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[336] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[337] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[338] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[339] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[340]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 22 maggio 1980, n. 209 e abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[341]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 22 maggio 1980, n. 209 e abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[342] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[343] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[344]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[345] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[346] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[347]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[348] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[349]  Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[350] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[351] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[352]  Importo così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[353] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[354] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[355] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[356] Articolo abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.