Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/11/1992 |
Numero: | 461 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, è convertito in legge con [...] |
§ 98.1.26770 - Legge 26 novembre 1992, n. 461.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
(G.U. 28 novembre 1992, n. 281)
1. Il
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per le società cooperative e loro consorzi il patrimonio netto è diminuito delle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Si comprendono nel patrimonio netto anche i fondi in sospensione d'imposta, che si computano nella misura del cinquanta per cento.
3-ter. Per gli enti creditizi, l'imposta è contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'art. 2 del
al comma 4, le parole: "Per i soggetti che possiedono" sono sostituite dalle seguenti: "Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi".
All'art. 2:
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. L'imposta di cui all'art. 1 non si applica agli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Dopo l'art. 4, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. -1. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 19-ter del