§ 95.4.1 - D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.
Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.4 centri di assistenza fiscale
Data:04/09/1992
Numero:395


Sommario
Art. 1.  (Soggetti interessati).
Art. 2.  (Termini e modalità di presentazione della dichiarazione).
Art. 3.  (Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale).
Art. 4.  (Ulteriori adempimenti).
Art. 5.  (Casi particolari).
Art. 6.  (Compensi spettanti al sostituto di imposta).
Art. 7.  (Soggetti interessati).
Art. 8.  (Costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati).
Art. 9.  (Autorizzazione all'esercizio dell'attività ed iscrizione all'albo).
Art. 10.  (Direttore tecnico responsabile).
Art. 11.  (Revoca dell'autorizzazione - Sospensione cautelare).
Art. 12.  (Poteri di vigilanza).
Art. 13.  (Garanzie assicurative).
Art. 14.  (Termini e modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi).
Art. 15.  (Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale).
Art. 16.  (Dichiarazione del sostituto d'imposta e conguaglio in sede di ritenute).
Art. 17.  (Casi particolari).
Art. 18.  (Compensi spettanti ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati).
Art. 19.  (Entrata in vigore).


§ 95.4.1 - D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

(G.U. 1 ottobre 1992, n. 231).

 

Titolo I

ADEMPIMENTO DELL' OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON L'ASSISTENZA DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

 

Capo I

Presentazione della dichiarazione ai sostituti d'imposta da parte dei soggetti assistiti

 

     Art. 1. (Soggetti interessati).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d) e g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, anche presentando apposita dichiarazione al sostituto d'imposta che ha erogato i redditi stessi, secondo le disposizioni del presente titolo. I predetti soggetti possono avvalersi dell'assistenza fiscale anche se possiedono redditi fondiari di cui all'art. 22, redditi di capitale di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), gli altri redditi indicati nell'art. 47, comma 1, redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 2, lettere a) e b), e redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni [1].

     2. Possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 anche i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e che possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 dello stesso testo unico, qualora presentino la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 2. (Termini e modalità di presentazione della dichiarazione).

     1. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale possono, entro il 15 gennaio di ogni anno, richiedere ai soggetti interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi della detta assistenza. Tale comunicazione deve pervenire entro i successivi trenta giorni [2].

     2. I soggetti indicati nel comma 1, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, una apposita dichiarazione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Tale dichiarazione, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, che ne assume la responsabilità [3].

     3. Gli stampati sono ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e gli uffici delle entrate; possono essere anche distribuiti secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate. Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2, fissa il prezzo di vendita degli stampati ed il compenso spettante ai rivenditori.

     4. L'apposita dichiarazione, il cui modello è approvato con il decreto previsto dal comma 2, deve contenere gli elementi necessari per la determinazione dei redditi, esclusi quelli che sono stati erogati dal sostituto al quale la dichiarazione viene presentata [4].

     5. La dichiarazione deve contenere, altresì, tutti gli elementi necessari per la liquidazione delle imposte e del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Alla dichiarazione non devono essere allegati i certificati dei sostituti di imposta, le attestazioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia, i documenti probatori degli oneri deducibili nè altra documentazione. Tale documentazione dovrà essere conservata presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione dell'originale o di copia autenticata di detta documentazione, unitamente a copia della dichiarazione contenente il prospetto di liquidazione delle imposte di cui all'art. 3, comma 3.

     7. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, operano la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione mediante la sottoscrizione di apposite schede, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le schede devono essere consegnate in ogni caso al sostituto di imposta in busta chiusa e contrassegnata dall'interessato sui lembi di chiusura. Sulla busta vanno indicate le generalità ed il codice fiscale del contribuente [5].

     8. La dichiarazione di cui al comma 2 può comunque essere integrata dal contribuente, per i redditi non erogati dal sostituto d'imposta, mediante successiva dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini di cui all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità di cui all'art. 12 dello stesso decreto.

     9. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle disposizioni ivi richiamate, ne danno comunicazione al sostituto d'imposta indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo delle somme che, per effetto delle predette disposizioni, ritengono dovute. Tale comunicazione va effettuata in sede di dichiarazione di cui al comma 2 per la prima rata d'acconto, e mediante apposita comunicazione, da presentare entro il mese di settembre, per la seconda rata d'acconto.

 

Capo II

Adempimenti del sostituto di imposta

 

          Art. 3. (Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale).

     1. Il sostituto di imposta rilascia ricevuta dell'apposita dichiarazione e della scheda di cui all'art. 2, commi 2 e 7. Le ricevute devono essere conformi ai modelli approvati con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2.

     2. Il sostituto di imposta controlla, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri dal reddito complessivo, alle detrazioni ed ai crediti di imposta. Successivamente, il sostituto di imposta, tenendo conto anche dei redditi direttamente erogati e delle relative ritenute d'acconto operate, effettua, ai sensi delle disposizioni vigenti, la liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale.

     3. Entro il 15 maggio, il sostituto consegna al dichiarante copia della dichiarazione, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del sostituto stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti [6].

     4. Il prospetto di liquidazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2, deve essere sottoscritto dal sostituto di imposta o da chi ne ha la rappresentanza legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

     5. L'imposta, che dal prospetto di cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di acconto, è trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. L'importo dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nello stesso mese di giugno e versato con le modalità per lo stesso previste. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborserà gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi. In tal caso, in presenza di una pluralità di aventi diritto, il sostituto d'imposta procede ai rimborsi, con cadenza mensile, sulla base di una percentuale, eguale per tutti i dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare; l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese è calcolato al netto dei compensi di cui agli articoli 6 e 18 [7].

     6. [8].

     7. In tali casi gli importi dovranno essere versati direttamente dagli interessati nei termini e con le modalità previste per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, per i versamenti del contributo al Servizio sanitario nazionale e per i versamenti degli acconti [9].

     8. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua è trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che è versata nei termini e con le modalità previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento [10].

     9. L'importo della seconda rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce [11].

 

          Art. 4. (Ulteriori adempimenti).

     1. I dati contenuti nel prospetto di liquidazione rilasciato al lavoratore dipendente e gli altri elementi rilevati dalle apposite dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere indicati nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità stabilite nel decreto da emanare ai sensi dell'art. 8, primo comma, del citato decreto n. 600 del 1973. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno definite le modalità di versamento degli importi risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, e degli importi dovuti per il contributo al Servizio sanitario nazionale ed a titolo di acconto.

     2. I sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, non inferiore alle venti unità, devono presentare la dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto n. 600 del 1973, introdotto dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

     3. I sostituti d'imposta che hanno corrisposto i compensi o emolumenti di cui al comma precedente del presente articolo ad un numero di percettori inferiore alle venti unità, hanno la facoltà di presentare la dichiarazione di cui allo stesso comma con le modalità ivi previste.

     4. Con il decreto di cui all'art. 2, comma 7, sono stabiliti il termine e le modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

     5. Le apposite dichiarazioni dei redditi ricevute con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, ed i relativi prospetti di liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale devono essere conservati, da parte del sostituto d'imposta, per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione.

 

          Art. 5. (Casi particolari).

     1. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2, per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto con il sostituto di imposta prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, le operazioni stesse non sono effettuate e il sostituto di imposta deve comunicare agli interessati che la dichiarazione risulta, a tutti gli effetti, validamente presentata e che gli importi dovuti, risultanti dal prospetto di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento, devono essere dagli stessi direttamente versati nel mese di giugno e con le modalità previste per i versamenti delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e per i versamenti dei relativi acconti. Il sostituto d'imposta è comunque tenuto ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 4. Se dal prospetto di liquidazione risultano somme a credito, il contribuente ne può chiedere il rimborso anche avvalendosi della procedura di cui all'art. 2, comma 8 [12].

     2. Se le operazioni di cui all'art. 3, comma 5, sono state già effettuate, il sostituto di imposta ne dà comunicazione ai soggetti citati nel comma 1, precisando che gli stessi dovranno effettuare autonomamente il versamento delle successive rate di acconto ovvero, in caso di somme rimaste ancora a credito dopo le predette operazioni, che il corrispondente importo potrà essere portato in diminuzione nella successiva dichiarazione.

     3. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2, e che sono deceduti prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, il sostituto di imposta si astiene dall'effettuazione delle suddette operazioni e comunica agli eredi che le somme dovute, risultanti dal prospetto di cui all'art. 3, comma 3, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Nel caso di soggetti deceduti in data posteriore all'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 5, il sostituto ne dà comunicazione agli eredi.

 

          Art. 6. (Compensi spettanti al sostituto di imposta).

     1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, commi da 10 a 15, spetta ai sostituti di imposta di cui all'art. 4, comma 2, un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione.

     2. Ai sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, ad un numero di lavoratori inferiore alle venti unità, spetta, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, un compenso nella misura unitaria di lire 40.000 per ciascuna dichiarazione. Qualora tali sostituti si avvalgano della facoltà di cui all'art. 4, comma 3, hanno diritto ad un ulteriore compenso nella misura unitaria di L. 5.000 per ciascun lavoratore dipendente o percettore dei predetti redditi, che si sia avvalso del servizio del sostituto d'imposta.

     3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti anche nei casi previsti dall'art. 3, commi 6 e 8, e dall'art. 5.

     4. I compensi, di cui al presente articolo, sono erogati mediante una corrispondente riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, riferite al mese di maggio ovvero al primo mese utile successivo, ed il relativo ammontare è sottoposto al controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Titolo II

ADEMPIMENTO DELL' OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

DEI REDDITI DA PARTE DEI POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

E ASSIMILATI CON L' ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA

FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.)

 

Capo I

Centri autorizzati di assistenza fiscaleper lavoratori dipendenti e pensionati

 

          Art. 7. (Soggetti interessati).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i possessori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i dipendenti pubblici ed i pensionati, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi anche presentando apposita dichiarazione ad uno dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, previsti dall'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le disposizioni del presente titolo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2.

 

          Art. 8. (Costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati).

     1. I Centri di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere costituiti:

     a) da una o più organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

     b) da uno o più sostituti d'imposta, di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti.

     2. I Centri di assistenza hanno natura privata e devono essere costituiti nella forma di società a responsabilità limitata, con capitale minimo di 100 milioni di lire, o di società per azioni, con capitale minimo di 200 milioni di lire.

 

          Art. 9. (Autorizzazione all'esercizio dell'attività ed iscrizione all'albo).

     1. L'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza fiscale, prevista dall'art. 78, comma 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è concessa con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a seguito di presentazione di apposita istanza, previa verifica:

     a) della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dallo stesso art. 78, comma 20, per la costituzione dei Centri di assistenza per lavoratori dipendenti e pensionati;

     b) dell'avvenuto deposito, presso l'ufficio della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

     2. Prima dell'emanazione del decreto di autorizzazione, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, invita gli interessati a dimostrare:

     a) l'esistenza delle garanzie assicurative di cui all'art. 13;

     b) il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile, dei requisiti previsti dall'art. 78, commi 5 e 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 10 e l'insussistenza, nei suoi confronti, di provvedimenti di sospensione, attestata da apposita dichiarazione dell'ordine a cui il direttore tecnico appartiene.

     3. Il decreto di autorizzazione può stabilire i limiti territoriali nell'ambito dei quali il Centro di assistenza svolge l'attività.

     4. Nella istanza sono indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. del Centro di assistenza nonché i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del direttore tecnico responsabile.

     5. I Centri di assistenza che ottengono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono iscritti nell'apposito «Albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati», istituito presso la direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

     6. Eventuali variazioni delle condizioni e degli elementi di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comunicate alla direzione centrale di cui al comma 5 entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. Copia autentica delle delibere modificative dell'atto costitutivo e dello statuto è inviata alla stessa direzione entro trenta giorni dal deposito presso la cancelleria del tribunale. Il direttore tecnico del Centro di assistenza presenta annualmente la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), attestante il permanere del requisito ivi richiesto.

     7. Il trasferimento delle quote o delle azioni delle società di cui all'art. 8 può essere posto in essere solo tra soggetti autorizzati alla istituzione dei Centri di assistenza. Del trasferimento deve essere data comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio incaricato della tenuta dell'albo.

 

          Art. 10. (Direttore tecnico responsabile).

     1. Alla direzione del Centro di assistenza è preposto, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, un direttore tecnico responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale, il quale provvede agli adempimenti di cui al successivo art. 15, commi 3 e 4.

 

          Art. 11. (Revoca dell'autorizzazione - Sospensione cautelare).

     1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, può revocare l'autorizzazione di cui all'art. 9 nei seguenti casi:

     a) quando, nello svolgimento dell'attività disciplinata dal titolo II vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria;

     b) quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza;

     c) quando venga accertato il venir meno di uno dei requisiti o delle condizioni di cui all'art. 9, commi 1, lettera a), 2 e 7, primo periodo, ovvero venga accertata la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 6 e 7, secondo periodo, dello stesso articolo.

     2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta le violazioni o le inosservanze ed assegna al legale rappresentante del Centro di assistenza il termine di trenta giorni dalla contestazione per eventuali osservazioni o memorie. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle predette osservazioni o memorie, il Ministro delle finanze, qualora non ritenga fondate le giustificazioni addotte, emana il decreto di revoca di cui al comma 1.

     3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta gli inadempimenti o le irregolarità al legale rappresentante del Centro di assistenza e fissa un termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale gli adempimenti omessi devono essere effettuati e le irregolarità rimosse. Qualora il Centro di assistenza non provveda entro il termine assegnato, il Ministro delle finanze emana il decreto di cui al comma 1.

     4. Nel caso in cui le violazioni o le inosservanze di cui al comma 2 presentino aspetti di particolare gravità, nelle more del procedimento di cui allo stesso comma, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, può disporre immediatamente, sentito il legale rappresentante del Centro di assistenza, la sospensione cautelare dell'attività di assistenza.

     5. Nei decreti di cui ai commi 1 e 4 il Ministro delle finanze stabilisce le modalità e le garanzie per assicurare, nei confronti degli utenti dei Centri di assistenza, il regolare svolgimento dell'attività relativa al periodo di imposta in corso.

 

          Art. 12. (Poteri di vigilanza).

     1. Il Ministro delle finanze ha facoltà di disporre ispezioni, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, presso la sede e gli uffici periferici dei Centri di assistenza, per controllare l'osservanza delle disposizioni indicate nell'art. 11, comma 1. I risultati di ogni ispezione sono riportati in un processo verbale sottoscritto dai funzionari che hanno eseguito l'ispezione, dal rappresentante legale del Centro di assistenza e dal direttore tecnico, ciascuno dei quali può farvi inserire le proprie osservazioni.

     2. Copia del processo verbale è inviata all'Ordine cui appartiene il direttore tecnico, nel caso in cui emergano violazioni o irregolarità, allo stesso ascrivibili, nell'esercizio dell'attività del Centro di assistenza.

 

          Art. 13. (Garanzie assicurative).

     1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti [13].

     2. Gli istituti e le imprese di assicurazione, preso i quali i Centri di assistenza hanno stipulato la polizza assicurativa di cui al comma 1 del presente articolo portano a conoscenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze gli inadempimenti agli obblighi contrattuali che danno luogo al venir meno delle garanzie assicurative.

 

Capo II

Adempimenti dei lavoratori dipendenti e pensionatiassistiti dai Centri autorizzati

 

          Art. 14. (Termini e modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi).

     1. [14].

     2. [15].

     3. [16].

     4. I soggetti di cui all'articolo 7, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando, al centro di assistenza dagli stessi prescelto, una apposita dichiarazione, nonché la busta contenente la scheda di cui all'articolo 2, comma 7, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, semprechè sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovrà provvedere alle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 16, comma 2 [17].

     5. L'apposita dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere anche i dati identificativi del sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui all'articolo 16. Nel caso di contribuenti che, all'atto della presentazione della dichiarazione hanno in corso più rapporti di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni di cui all'articolo 16 sono effettuate dal sostituto che eroga la retribuzione o la pensione di importo più elevato [18].

     6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 2, commi da 2 a 9.

 

Capo III

Adempimenti dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati

 

          Art. 15. (Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale).

     1. Il Centro autorizzato di assistenza fiscale, con le modalità previste nell'art. 3, commi 1 e 2, riceve le apposite dichiarazioni e le buste contenenti le schede di cui rispettivamente all'art. 14, comma 4, e all'art. 2, comma 7, controlla la regolarità formale delle dichiarazioni, liquida le relative imposte compreso l'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e determina le rate di acconto.

     2. Il Centro di assistenza comunica al sostituto indicato all'art. 14, comma 5, il risultato contabile finale della dichiarazione di cui al comma 1, ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto. Tale comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2, è consegnata, entro il 5 maggio, agli enti che erogano pensioni, ed entro il 15 maggio, agli altri sostituti di imposta. Per i soggetti amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro e dalle altre amministrazioni dello Stato la consegna avviene mediante supporti magnetici. I sostituti di imposta rilasciano al Centro di assistenza ricevuta dell'avvenuta comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con lo stesso decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2 [19].

     3. Entro il 15 maggio, il Centro di assistenza consegna al dichiarante copia della dichiarazione dei redditi, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del Centro di assistenza stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti [20].

     4. Il prospetto di liquidazione, di cui all'art. 3, comma 3, deve essere convalidato, mediante sottoscrizione, dal direttore tecnico responsabile di cui all'art. 10.

     5. Entro il mese di luglio, il centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette in via telematica all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi, comprensive delle scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni [21].

     6. Le apposite dichiarazioni dei redditi, i relativi prospetti di liquidazione delle somme dovute in base alle stesse e le schede per l'effettuazione delle scelte di cui al comma 2 sono conservati, da parte del centro di assistenza, per la durata prevista dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni, delle schede e dei prospetti di liquidazione [22].

 

Capo IV

Adempimenti dei sostituti di imposta

 

          Art. 16. (Dichiarazione del sostituto d'imposta e conguaglio in sede di ritenute).

     1. Nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, i sostituti di imposta devono indicare, distintamente per ciascun dipendente, i dati e gli altri elementi comunicati dai Centri autorizzati di assistenza fiscale, nonché gli estremi identificativi dei Centri di assistenza stessi. Nella medesima dichiarazione devono inoltre essere indicati i soggetti per i quali non si procede ad effettuare il conguaglio in sede di ritenute di acconto, in base alle disposizioni di cui all'art. 17, commi 3, 5 e 6 [23].

     2. I sostituti d'imposta aggiungono o detraggono a carico delle ritenute d'acconto le imposte riferite a ciascun dipendente, sulla base di quanto comunicato dal centro di assistenza e secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3, commi 5 e 8. I centri di assistenza comunicano, entro il 31 maggio agli enti che erogano pensioni ed entro il 15 giugno agli altri sostituti di imposta, gli ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente comunicati entro il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 15. In tal caso si applica, nei riguardi del lavoratore dipendente o del pensionato, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse di cui al comma 8 dell'articolo 3. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa. Alle ritenute è aggiunto l'importo relativo all'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e quello relativo alle prime rate d'acconto. L'importo delle seconde rate d'acconto è aggiunto alle ritenute relative al mese di novembre [24].

     3. Gli enti che erogano pensioni con rate bimestrali, nel caso di rata corrisposta nel corso del mese di luglio, effettuano su tale rata le operazioni di cui al comma 2 e versano le imposte, l'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e le prime rate d'acconto, entro il giorno 15 di detto mese. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 5 [25].

     4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, e all'art. 4, comma 1, ultimo periodo.

 

          Art. 17. (Casi particolari).

     1. [26].

     2. [27].

     3. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 14, per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto con il sostituto di imposta prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, le operazioni stesse non sono effettuate e il sostituto di imposta comunica agli interessati che la dichiarazione risulta a tutti gli effetti validamente presentata e che gli importi dovuti, risultanti dalla comunicazione di cui all'art. 15, comma 2, e dalla copia della dichiarazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, devono essere dagli stessi direttamente versati nei termini e con le modalità previste nel comma 2. Se dal prospetto di liquidazione risultano somme a credito, il contribuente ne può chiedere il rimborso anche avvalendosi della procedura di cui all'art. 2, comma 8.

     4. Se le operazioni di cui all'art. 16, comma 2, sono state già effettuate, il sostituto di imposta ne dà comunicazione ai soggetti indicati nel comma 3, avvertendo che gli stessi dovranno effettuare direttamente il versamento delle successive rate di acconto ovvero, in caso di somme rimaste ancora a credito dopo le predette operazioni, che il corrispondente importo potrà essere portato in diminuzione nella successiva dichiarazione.

     5. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 14 e che sono deceduti prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, il sostituto di imposta si astiene dall'effettuazione delle suddette operazioni e comunica agli eredi che le somme dovute, risultanti dalla copia della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 3, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Nel caso di soggetti deceduti in data posteriore all'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 16, comma 2, il sostituto ne dà comunicazione agli eredi.

 

          Art. 18. (Compensi spettanti ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati).

     1. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza prevista dal comma 21 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso viene corrisposto anche nei casi previsti dall'art. 17.

     2. Il compenso viene corrisposto direttamente dal sostituto di imposta sulla base della comunicazione prevista dall'art. 78, comma 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a fronte di corrispondenti minori versamenti delle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. I tempi e le modalità per il versamento, da parte dei sostituti di imposta, dei compensi dovuti ai Centri di assistenza, sono disciplinati dai regolamenti interministeriali previsti dall'art. 78, comma 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

 

          Art. 19. (Entrata in vigore).

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

[2] Comma modificato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e così sostituito dall'art. 7 dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[5] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[6] Comma modificato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[7] Comma modificato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[8] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[9] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[10] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[11] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[12] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[13] Comma così sostituito dall'art. 62 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

[14] Comma modificato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

[15] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[16] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[17] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[18] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[19] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

[20] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[21] Comma modificato dall'art. 4 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 e così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

[22] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

[23] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[24] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[25] Comma modificato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[26] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[27] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.