Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.4 centri di assistenza fiscale |
Data: | 04/09/1992 |
Numero: | 395 |
Sommario |
Art. 1. (Soggetti interessati). |
Art. 2. (Termini e modalità di presentazione della dichiarazione). |
Art. 3. (Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale). |
Art. 4. (Ulteriori adempimenti). |
Art. 5. (Casi particolari). |
Art. 6. (Compensi spettanti al sostituto di imposta). |
Art. 7. (Soggetti interessati). |
Art. 8. (Costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati). |
Art. 9. (Autorizzazione all'esercizio dell'attività ed iscrizione all'albo). |
Art. 10. (Direttore tecnico responsabile). |
Art. 11. (Revoca dell'autorizzazione - Sospensione cautelare). |
Art. 12. (Poteri di vigilanza). |
Art. 13. (Garanzie assicurative). |
Art. 14. (Termini e modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi). |
Art. 15. (Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale). |
Art. 16. (Dichiarazione del sostituto d'imposta e conguaglio in sede di ritenute). |
Art. 17. (Casi particolari). |
Art. 18. (Compensi spettanti ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati). |
Art. 19. (Entrata in vigore). |
§ 95.4.1 - D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.
Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
(G.U. 1 ottobre 1992, n. 231).
Titolo I
ADEMPIMENTO DELL' OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON L'ASSISTENZA DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
Capo I
Presentazione della dichiarazione ai sostituti d'imposta da parte dei soggetti assistiti
Art. 1. (Soggetti interessati).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d) e g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 anche i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
Art. 2. (Termini e modalità di presentazione della dichiarazione).
1. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale possono, entro il 15 gennaio di ogni anno, richiedere ai soggetti interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi della detta assistenza. Tale comunicazione deve pervenire entro i successivi trenta giorni [2].
2. I soggetti indicati nel comma 1, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del
3. Gli stampati sono ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e gli uffici delle entrate; possono essere anche distribuiti secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate. Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2, fissa il prezzo di vendita degli stampati ed il compenso spettante ai rivenditori.
4. L'apposita dichiarazione, il cui modello è approvato con il decreto previsto dal comma 2, deve contenere gli elementi necessari per la determinazione dei redditi, esclusi quelli che sono stati erogati dal sostituto al quale la dichiarazione viene presentata [4].
5. La dichiarazione deve contenere, altresì, tutti gli elementi necessari per la liquidazione delle imposte e del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della
6. Alla dichiarazione non devono essere allegati i certificati dei sostituti di imposta, le attestazioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia, i documenti probatori degli oneri deducibili nè altra documentazione. Tale documentazione dovrà essere conservata presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 del
7. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, operano la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della
8. La dichiarazione di cui al comma 2 può comunque essere integrata dal contribuente, per i redditi non erogati dal sostituto d'imposta, mediante successiva dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini di cui all'art. 9, primo comma, del
9. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e c), del
Capo II
Adempimenti del sostituto di imposta
Art. 3. (Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale).
1. Il sostituto di imposta rilascia ricevuta dell'apposita dichiarazione e della scheda di cui all'art. 2, commi 2 e 7. Le ricevute devono essere conformi ai modelli approvati con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2.
2. Il sostituto di imposta controlla, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri dal reddito complessivo, alle detrazioni ed ai crediti di imposta. Successivamente, il sostituto di imposta, tenendo conto anche dei redditi direttamente erogati e delle relative ritenute d'acconto operate, effettua, ai sensi delle disposizioni vigenti, la liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale.
3. Entro il 15 maggio, il sostituto consegna al dichiarante copia della dichiarazione, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del sostituto stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti [6].
4. Il prospetto di liquidazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2, deve essere sottoscritto dal sostituto di imposta o da chi ne ha la rappresentanza legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.
5. L'imposta, che dal prospetto di cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di acconto, è trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. L'importo dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nello stesso mese di giugno e versato con le modalità per lo stesso previste. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborserà gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi. In tal caso, in presenza di una pluralità di aventi diritto, il sostituto d'imposta procede ai rimborsi, con cadenza mensile, sulla base di una percentuale, eguale per tutti i dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare; l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese è calcolato al netto dei compensi di cui agli articoli 6 e 18 [7].
6. [8].
7. In tali casi gli importi dovranno essere versati direttamente dagli interessati nei termini e con le modalità previste per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, per i versamenti del contributo al Servizio sanitario nazionale e per i versamenti degli acconti [9].
8. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua è trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che è versata nei termini e con le modalità previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento [10].
9. L'importo della seconda rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce [11].
Art. 4. (Ulteriori adempimenti).
1. I dati contenuti nel prospetto di liquidazione rilasciato al lavoratore dipendente e gli altri elementi rilevati dalle apposite dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere indicati nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del
2. I sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. I sostituti d'imposta che hanno corrisposto i compensi o emolumenti di cui al comma precedente del presente articolo ad un numero di percettori inferiore alle venti unità, hanno la facoltà di presentare la dichiarazione di cui allo stesso comma con le modalità ivi previste.
4. Con il decreto di cui all'art. 2, comma 7, sono stabiliti il termine e le modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. Le apposite dichiarazioni dei redditi ricevute con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, ed i relativi prospetti di liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale devono essere conservati, da parte del sostituto d'imposta, per la durata prevista dall'art. 43 del
Art. 5. (Casi particolari).
1. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2, per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto con il sostituto di imposta prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, le operazioni stesse non sono effettuate e il sostituto di imposta deve comunicare agli interessati che la dichiarazione risulta, a tutti gli effetti, validamente presentata e che gli importi dovuti, risultanti dal prospetto di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento, devono essere dagli stessi direttamente versati nel mese di giugno e con le modalità previste per i versamenti delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e per i versamenti dei relativi acconti. Il sostituto d'imposta è comunque tenuto ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 4. Se dal prospetto di liquidazione risultano somme a credito, il contribuente ne può chiedere il rimborso anche avvalendosi della procedura di cui all'art. 2, comma 8 [12].
2. Se le operazioni di cui all'art. 3, comma 5, sono state già effettuate, il sostituto di imposta ne dà comunicazione ai soggetti citati nel comma 1, precisando che gli stessi dovranno effettuare autonomamente il versamento delle successive rate di acconto ovvero, in caso di somme rimaste ancora a credito dopo le predette operazioni, che il corrispondente importo potrà essere portato in diminuzione nella successiva dichiarazione.
3. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2, e che sono deceduti prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, il sostituto di imposta si astiene dall'effettuazione delle suddette operazioni e comunica agli eredi che le somme dovute, risultanti dal prospetto di cui all'art. 3, comma 3, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'art. 65 del
4. Nel caso di soggetti deceduti in data posteriore all'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 5, il sostituto ne dà comunicazione agli eredi.
Art. 6. (Compensi spettanti al sostituto di imposta).
1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 78 della
2. Ai sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti anche nei casi previsti dall'art. 3, commi 6 e 8, e dall'art. 5.
4. I compensi, di cui al presente articolo, sono erogati mediante una corrispondente riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, riferite al mese di maggio ovvero al primo mese utile successivo, ed il relativo ammontare è sottoposto al controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del
Titolo II
ADEMPIMENTO DELL' OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
DEI REDDITI DA PARTE DEI POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
E ASSIMILATI CON L' ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.)
Capo I
Centri autorizzati di assistenza fiscaleper lavoratori dipendenti e pensionati
Art. 7. (Soggetti interessati).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i possessori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Art. 8. (Costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati).
1. I Centri di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 20, della
a) da una o più organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
b) da uno o più sostituti d'imposta, di cui all'art. 23 del
2. I Centri di assistenza hanno natura privata e devono essere costituiti nella forma di società a responsabilità limitata, con capitale minimo di 100 milioni di lire, o di società per azioni, con capitale minimo di 200 milioni di lire.
Art. 9. (Autorizzazione all'esercizio dell'attività ed iscrizione all'albo).
1. L'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza fiscale, prevista dall'art. 78, comma 21, della
a) della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dallo stesso art. 78, comma 20, per la costituzione dei Centri di assistenza per lavoratori dipendenti e pensionati;
b) dell'avvenuto deposito, presso l'ufficio della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.
2. Prima dell'emanazione del decreto di autorizzazione, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, invita gli interessati a dimostrare:
a) l'esistenza delle garanzie assicurative di cui all'art. 13;
b) il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile, dei requisiti previsti dall'art. 78, commi 5 e 24, della
3. Il decreto di autorizzazione può stabilire i limiti territoriali nell'ambito dei quali il Centro di assistenza svolge l'attività.
4. Nella istanza sono indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. del Centro di assistenza nonché i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del direttore tecnico responsabile.
5. I Centri di assistenza che ottengono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono iscritti nell'apposito «Albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati», istituito presso la direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
6. Eventuali variazioni delle condizioni e degli elementi di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comunicate alla direzione centrale di cui al comma 5 entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. Copia autentica delle delibere modificative dell'atto costitutivo e dello statuto è inviata alla stessa direzione entro trenta giorni dal deposito presso la cancelleria del tribunale. Il direttore tecnico del Centro di assistenza presenta annualmente la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), attestante il permanere del requisito ivi richiesto.
7. Il trasferimento delle quote o delle azioni delle società di cui all'art. 8 può essere posto in essere solo tra soggetti autorizzati alla istituzione dei Centri di assistenza. Del trasferimento deve essere data comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio incaricato della tenuta dell'albo.
Art. 10. (Direttore tecnico responsabile).
1. Alla direzione del Centro di assistenza è preposto, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, un direttore tecnico responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale, il quale provvede agli adempimenti di cui al successivo art. 15, commi 3 e 4.
Art. 11. (Revoca dell'autorizzazione - Sospensione cautelare).
1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, può revocare l'autorizzazione di cui all'art. 9 nei seguenti casi:
a) quando, nello svolgimento dell'attività disciplinata dal titolo II vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria;
b) quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza;
c) quando venga accertato il venir meno di uno dei requisiti o delle condizioni di cui all'art. 9, commi 1, lettera a), 2 e 7, primo periodo, ovvero venga accertata la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 6 e 7, secondo periodo, dello stesso articolo.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta le violazioni o le inosservanze ed assegna al legale rappresentante del Centro di assistenza il termine di trenta giorni dalla contestazione per eventuali osservazioni o memorie. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle predette osservazioni o memorie, il Ministro delle finanze, qualora non ritenga fondate le giustificazioni addotte, emana il decreto di revoca di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta gli inadempimenti o le irregolarità al legale rappresentante del Centro di assistenza e fissa un termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale gli adempimenti omessi devono essere effettuati e le irregolarità rimosse. Qualora il Centro di assistenza non provveda entro il termine assegnato, il Ministro delle finanze emana il decreto di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui le violazioni o le inosservanze di cui al comma 2 presentino aspetti di particolare gravità, nelle more del procedimento di cui allo stesso comma, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, può disporre immediatamente, sentito il legale rappresentante del Centro di assistenza, la sospensione cautelare dell'attività di assistenza.
5. Nei decreti di cui ai commi 1 e 4 il Ministro delle finanze stabilisce le modalità e le garanzie per assicurare, nei confronti degli utenti dei Centri di assistenza, il regolare svolgimento dell'attività relativa al periodo di imposta in corso.
Art. 12. (Poteri di vigilanza).
1. Il Ministro delle finanze ha facoltà di disporre ispezioni, ai sensi dell'art. 33 del
2. Copia del processo verbale è inviata all'Ordine cui appartiene il direttore tecnico, nel caso in cui emergano violazioni o irregolarità, allo stesso ascrivibili, nell'esercizio dell'attività del Centro di assistenza.
Art. 13. (Garanzie assicurative).
1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'articolo 78 della
2. Gli istituti e le imprese di assicurazione, preso i quali i Centri di assistenza hanno stipulato la polizza assicurativa di cui al comma 1 del presente articolo portano a conoscenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze gli inadempimenti agli obblighi contrattuali che danno luogo al venir meno delle garanzie assicurative.
Capo II
Adempimenti dei lavoratori dipendenti e pensionatiassistiti dai Centri autorizzati
Art. 14. (Termini e modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi).
1. [14].
2. [15].
3. [16].
4. I soggetti di cui all'articolo 7, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del
5. L'apposita dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere anche i dati identificativi del sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui all'articolo 16. Nel caso di contribuenti che, all'atto della presentazione della dichiarazione hanno in corso più rapporti di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni di cui all'articolo 16 sono effettuate dal sostituto che eroga la retribuzione o la pensione di importo più elevato [18].
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 2, commi da 2 a 9.
Capo III
Adempimenti dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati
Art. 15. (Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale).
1. Il Centro autorizzato di assistenza fiscale, con le modalità previste nell'art. 3, commi 1 e 2, riceve le apposite dichiarazioni e le buste contenenti le schede di cui rispettivamente all'art. 14, comma 4, e all'art. 2, comma 7, controlla la regolarità formale delle dichiarazioni, liquida le relative imposte compreso l'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e determina le rate di acconto.
2. Il Centro di assistenza comunica al sostituto indicato all'art. 14, comma 5, il risultato contabile finale della dichiarazione di cui al comma 1, ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto. Tale comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2, è consegnata, entro il 5 maggio, agli enti che erogano pensioni, ed entro il 15 maggio, agli altri sostituti di imposta. Per i soggetti amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro e dalle altre amministrazioni dello Stato la consegna avviene mediante supporti magnetici. I sostituti di imposta rilasciano al Centro di assistenza ricevuta dell'avvenuta comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con lo stesso decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2 [19].
3. Entro il 15 maggio, il Centro di assistenza consegna al dichiarante copia della dichiarazione dei redditi, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del Centro di assistenza stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti [20].
4. Il prospetto di liquidazione, di cui all'art. 3, comma 3, deve essere convalidato, mediante sottoscrizione, dal direttore tecnico responsabile di cui all'art. 10.
5. Entro il mese di luglio, il centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette in via telematica all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi, comprensive delle scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
6. Le apposite dichiarazioni dei redditi, i relativi prospetti di liquidazione delle somme dovute in base alle stesse e le schede per l'effettuazione delle scelte di cui al comma 2 sono conservati, da parte del centro di assistenza, per la durata prevista dall'articolo 43 del
Capo IV
Adempimenti dei sostituti di imposta
Art. 16. (Dichiarazione del sostituto d'imposta e conguaglio in sede di ritenute).
1. Nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del
2. I sostituti d'imposta aggiungono o detraggono a carico delle ritenute d'acconto le imposte riferite a ciascun dipendente, sulla base di quanto comunicato dal centro di assistenza e secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3, commi 5 e 8. I centri di assistenza comunicano, entro il 31 maggio agli enti che erogano pensioni ed entro il 15 giugno agli altri sostituti di imposta, gli ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente comunicati entro il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 15. In tal caso si applica, nei riguardi del lavoratore dipendente o del pensionato, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse di cui al comma 8 dell'articolo 3. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 dell'articolo 78 della
3. Gli enti che erogano pensioni con rate bimestrali, nel caso di rata corrisposta nel corso del mese di luglio, effettuano su tale rata le operazioni di cui al comma 2 e versano le imposte, l'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e le prime rate d'acconto, entro il giorno 15 di detto mese. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 5 [25].
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, e all'art. 4, comma 1, ultimo periodo.
Art. 17. (Casi particolari).
1. [26].
2. [27].
3. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 14, per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto con il sostituto di imposta prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, le operazioni stesse non sono effettuate e il sostituto di imposta comunica agli interessati che la dichiarazione risulta a tutti gli effetti validamente presentata e che gli importi dovuti, risultanti dalla comunicazione di cui all'art. 15, comma 2, e dalla copia della dichiarazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, devono essere dagli stessi direttamente versati nei termini e con le modalità previste nel comma 2. Se dal prospetto di liquidazione risultano somme a credito, il contribuente ne può chiedere il rimborso anche avvalendosi della procedura di cui all'art. 2, comma 8.
4. Se le operazioni di cui all'art. 16, comma 2, sono state già effettuate, il sostituto di imposta ne dà comunicazione ai soggetti indicati nel comma 3, avvertendo che gli stessi dovranno effettuare direttamente il versamento delle successive rate di acconto ovvero, in caso di somme rimaste ancora a credito dopo le predette operazioni, che il corrispondente importo potrà essere portato in diminuzione nella successiva dichiarazione.
5. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 14 e che sono deceduti prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, il sostituto di imposta si astiene dall'effettuazione delle suddette operazioni e comunica agli eredi che le somme dovute, risultanti dalla copia della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 3, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'art. 65 del
6. Nel caso di soggetti deceduti in data posteriore all'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 16, comma 2, il sostituto ne dà comunicazione agli eredi.
Art. 18. (Compensi spettanti ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati).
1. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza prevista dal comma 21 dell'art. 78 della
2. Il compenso viene corrisposto direttamente dal sostituto di imposta sulla base della comunicazione prevista dall'art. 78, comma 21, della
3. I tempi e le modalità per il versamento, da parte dei sostituti di imposta, dei compensi dovuti ai Centri di assistenza, sono disciplinati dai regolamenti interministeriali previsti dall'art. 78, comma 38, della
Art. 19. (Entrata in vigore).
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 7 del
[2] Comma modificato dall'art. 5 del
[3] Comma così modificato dall'art. 5 del
[4] Comma così modificato dall'art. 5 del
[5] Comma così modificato dall'art. 5 del
[6] Comma modificato dall'art. 5 del
[7] Comma modificato dall'art. 5 del
[8] Comma abrogato dall'art. 5 del
[9] Comma abrogato dall'art. 5 del
[10] Comma così sostituito dall'art. 5 del
[11] Comma così sostituito dall'art. 5 del
[12] Comma così modificato dall'art. 5 del
[13] Comma così sostituito dall'art. 62 del
[14] Comma modificato dall'art. 5 del
[15] Comma abrogato dall'art. 5 del
[16] Comma abrogato dall'art. 5 del
[17] Comma così sostituito dall'art. 5 del
[18] Comma così sostituito dall'art. 5 del
[19] Comma così modificato dall'art. 4 del
[20] Comma così modificato dall'art. 5 del
[21] Comma modificato dall'art. 4 del
[22] Comma così sostituito dall'art. 7 del
[23] Comma così modificato dall'art. 5 del
[24] Comma così modificato dall'art. 5 del
[25] Comma modificato dall'art. 5 del
[26] Comma abrogato dall'art. 5 del
[27] Comma abrogato dall'art. 5 del