Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/01/1979 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Artt. 1. - 2. |
Art. 2 bis. Garanzia dello Stato |
Artt. 3. - 7. |
§ 98.1.27553- D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 [1].
Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
(G.U. 6 febbraio 1979, n. 36)
(Omissis)
Art. 2 bis. Garanzia dello Stato [2]
1. Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. [3]
2. L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni di euro [4] .
3. Le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.
4. Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.
(Omissis)
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico,
[2] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dall'art. 100 del
[4] Comma sostituito dall'art. 3 della