§ 17.2.82 – D.L. 5 dicembre 1980, n. 799.
Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:05/12/1980
Numero:799


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di [...]
Art. 3.      Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, D.L. 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalle legge di conversione, [...]
Art. 4.      Il pagamento dei premi, con scadenze comprese tra il 23 novembre 1980 ed il 15 giugno 1981, della assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, [...]
Art. 5.      Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli [...]
Art. 6.      I soggetti di cui all'articolo precedente che abbiano assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi indicati [...]
Art. 7.      I contribuenti che, nella dichiarazione relativa all'anno 1979 presentata agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto nelle cui circoscrizioni territoriali sono [...]
Art. 8.      Gli atti pubblici stipulati dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981, da prodursi al pubblico registro automobilistico, sono esenti dall'imposta proporzionale e fissa di [...]
Art. 9.      I termini di trenta e novanta giorni stabiliti dal secondo comma dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati rispettivamente a centoventi e a [...]
Art. 10. 
Art. 10 bis. 
Art. 11.      Le erogazioni in danaro effettuate entro il 30 giugno 1981 in favore delle popolazioni dei comuni delle regioni Basilicata e Campania indicati nel decreto del Presidente [...]
Art. 12. 
Art. 12 bis. 
Art. 13.      Agli abbonati telefonici ed utenti telex danneggiati dal terremoto, indicati dalle autorità locali e residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del [...]
Art. 14.      Per la ricostituzione ed il ripristino di mezzi e scorte di materiali impiegati nei servizi di soccorso dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno (servizi [...]
Art. 15.      Al personale comandato in missione in località delle regioni Basilicata e Campania, per le speciali esigenze di servizio connesse con gli interventi di soccorso e di [...]
Art. 16.      All'onere di lire 100.000 milioni, derivante dall'applicazione del precedente art. 14 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente [...]
Art. 17.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 17.2.82 – D.L. 5 dicembre 1980, n. 799. [1]

Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

(G.U. 6 dicembre 1980, n. 335).

 

     Art. 1. [2]

     Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, D.L. 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, la vendita o la assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta e, se disposta, sarà sospesa di diritto fino al 30 giugno 1981.

 

          Art. 2.

     Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, D.L. 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui all'art. 4 del decreto-legge citato [3].

     Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

 

          Art. 3.

     Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, D.L. 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalle legge di conversione, può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto del sisma senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso un anno dal 23 novembre 1980 [4].

     La procedura di cui agli articoli 727 e 728 del codice di procedura civile può essere omessa qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, previa assunzione delle opportune informazioni.

     Si osservano, in quanto applicabili, le norme della L. 3 giugno 1949, n. 320, concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

     Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta è sufficiente, al limitato fine di conseguire i benefici previsti dal presente decreto e dal D.L. 26 novembre 1980, n. 776, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilità prevista dal precedente secondo comma.

     Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta venga respinta, il giudice dispone la restituzione delle norme ricevute in base ai benefici eventualmente ottenuti ai sensi del precedente comma o ordina la comunicazione del provvedimento alla competente autorità amministrativa.

     Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio anche per le inserzioni nei giornali previste dall'art. 729 del codice di procedura civile. A tal fine il presidente del tribunale, su richiesta dell'interessato, nomina il difensore.

 

          Art. 4.

     Il pagamento dei premi, con scadenze comprese tra il 23 novembre 1980 ed il 15 giugno 1981, della assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, relativa ad autoveicoli, motoveicoli e natanti non adibiti ad uso di diporto, di proprietà di residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, del decreto-legge26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, è differito al 30 giugno 1981, fermo restando, trascorso detto termine, il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1901 del codice civile e quello dell'art. 7, secondo comma, della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990 [5].

     La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui alla data del 23 novembre 1980, fosse in corso il termine indicato nell'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

 

          Art. 5.

     Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:

     a) le cessioni di prefabbricati anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa in opera, da installare nelle regioni Basilicata e Campania, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi [6];

     b) le cessioni di veicoli a motore per uso abitazione e di rimorchi per lo stesso uso destinati ad essere utilizzati, anche per attività imprenditoriali, nelle regioni indicate nella precedente lettera a). Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai veicoli ed ai rimorchi stessi;

     c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati, per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio [7];

     d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle aziende agricole per il ripristino e la ricostruzione delle scorte vive o morte, distrutte o danneggiate per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trova l'azienda agricola nonché dal competente organo regionale [8];

     e) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, siti nelle regioni indicate nella precedente lettera a), nonché le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi [9];

     f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione alla attività di demolizione e sgombero delle macerie [10];

     g) le cessioni di apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili (ex v.d. 85.12), di caldaie e radiatori di ghisa, di ferro o di acciaio azionati a legna, carbone, gas, prodotti di petrolio (ex v.d. 73.37), di stufe, caloriferi, cucine economiche e fornelli di ghisa, di ferro e di acciaio (ex. v.d. 73.36) destinati ad essere utilizzati nelle regioni indicate nella precedente lettera a) da soggetti danneggiati dagli eventi sismici [11];

     h) prestazioni di servizi relativi ai trasporti di beni indicati nelle precedenti lettere effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'art. 5, L. 8 dicembre 1970, n. 996 [12].

     Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici risultanti tali da attestazioni rilasciate dal comune competente, nonché nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'art. 5, L. 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici, di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, nonché di organi di stampa che destinano gratuitamente, conformemente all'apposita certificazione del comune, i beni e i servizi medesimi ai danneggiati [13].

     Fino alla data del 31 dicembre 1981 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del primo comma effettuate per conto del commissario nominato ai sensi dell'art. 5, L. 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici, per essere destinati gratuitamente ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

     Le domande, gli atti, i contratti ed i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma dei precedenti commi sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito [14].

 

          Art. 6.

     I soggetti di cui all'articolo precedente che abbiano assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi indicati nello stesso articolo, importati, acquistati o ricevuti dal 24 novembre 1980 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto al rimborso dell'imposta da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, semprechè non si tratti di beni o servizi importati, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per i quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     I contribuenti che, nella dichiarazione relativa all'anno 1979 presentata agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto nelle cui circoscrizioni territoriali sono compresi i comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, D.L. 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, non hanno chiesto il rimborso ai sensi del secondo comma dell'art. 38 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono farne richiesta con istanza da presentare all'ufficio competente entro il 28 febbraio 1981 [15].

     Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni non soggette all'imposta ai sensi del precedente art. 5, sono assimilate a quelle indicate nel terzo comma, n. 1) dello stesso articolo 38 bis.

 

          Art. 8.

     Gli atti pubblici stipulati dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981, da prodursi al pubblico registro automobilistico, sono esenti dall'imposta proporzionale e fissa di registro e dall'imposta di bollo nonché da ogni compenso, emolumento o diritto dovuto ai pubblici uffici, qualora siano posti in essere dal commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e da enti pubblici per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980.

     Le formalità relative agli atti di cui al primo comma e alle scritture private poste in essere dai soggetti sopraindicati, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981 sono esenti dall'imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dall'imposta di bollo nonché da ogni compenso, emolumento o diritto. Le predette scritture sono redatte in carta semplice.

     I benefici di cui ai precedenti commi si applicano anche agli atti posti in essere fino al 31 dicembre 1981 per la sostituzione di veicoli a motore e loro rimorchi, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, risultanti tali da attestazioni rilasciate dal comune competente.

     Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono altresì esenti dall'imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dall'imposta di bollo nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalità da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per effetto degli stessi eventi.

 

          Art. 9.

     I termini di trenta e novanta giorni stabiliti dal secondo comma dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati rispettivamente a centoventi e a centottanta giorni per le formalità relative ad atti a cui hanno partecipato soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, in uno dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione [16].

     La disposizione del comma precedente si applica alle formalità relative ad atti con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dal 24 ottobre 1980 al 23 ottobre 1981.

 

          Art. 10. [17]

     I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari prodotti nei comuni disastrati, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, nonché i medesimi redditi prodotti nei comuni danneggiati, indicati nel citato decreto e percepiti da soggetti danneggiati dagli eventi sismici, sono esclusi, per l'anno 1980, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

 

          Art. 10 bis. [18]

     Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili urbani, destinati ad abitazione di soggetti danneggiati dagli eventi sismici, sono esenti, fino al 31 dicembre 1982, dall'imposta di registro se l'acquisto è effettuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni.

 

          Art. 11.

     Le erogazioni in danaro effettuate entro il 30 giugno 1981 in favore delle popolazioni dei comuni delle regioni Basilicata e Campania indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, agli effetti delle imposte sul reddito non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto beneficiario e sono deducibili, se di ammontare non inferiore a lire cinquantamila, ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante [19].

     La deduzione di cui al comma precedente è consentita, per il periodo di imposta nel quale le erogazioni sono state effettuate, a condizione che sia allegata idonea documentazione alla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo e semprechè le erogazioni medesime siano state fatte affluire:

     a) al fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

     b) ai comuni, province, regioni e ad altri enti pubblici;

     c) ai fondi di solidarietà appositamente promossi da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive nonché da organi di stampa.

     L'utilizzo delle somme, affluite ai fondi di solidarietà previsti dalla lettera c) del precedente comma, per fini diversi da quelli della destinazione di beni e di servizi in favore dei soggetti indicati nel primo comma è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 314 del codice penale.

     Alle erogazioni di qualsiasi importo effettuate dai titolari di reddito di lavoro dipendente, per il tramite del sostituto d'imposta, mediante prelievo sul reddito stesso, si applica il secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

     Le disposizioni del primo comma si applicano anche alle erogazioni da chiunque effettuate di beni mobili iscritti in pubblici registri ed alle erogazioni, effettuate da imprese, di prefabbricati e dei beni indicati alla lettera g) dell'art. 5 alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della impresa erogante. La deduzione prevista nel primo comma è consentita a condizione che la quantità e la qualità dei beni e la loro consegna e destinazione in favore delle popolazioni dei comuni delle regioni Basilicata e Campania indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, risultino da certificazioni di uffici delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali. Le certificazioni devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le erogazioni sono state effettuate [20].

 

          Art. 12. [21]

     In deroga al disposto dell'art. 55, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i contributi in conto capitale erogati in base a legge dello Stato o delle regioni alle imprese danneggiate nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del progetto percipiente.

 

          Art. 12 bis. [22]

     Sono esenti dall'imposta di soggiorno coloro che, a causa del terremoto, dimorano in comuni diversi da quello di loro residenza, dichiarati stazione di soggiorno, di cura o turismo, ovvero inclusi nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, per tutto il periodo in cui perduri lo stato di necessità riconosciuto dalle autorità competenti.

 

          Art. 13.

     Agli abbonati telefonici ed utenti telex danneggiati dal terremoto, indicati dalle autorità locali e residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, non saranno addebitati gli importi relativi al traffico telefonico e telex effettuato dal 23 novembre al 31 dicembre 1980 [23].

     Agli abbonati telefonici di cui al primo comma non saranno, altresì, addebitati i canoni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, concernenti il primo trimestre 1981, ivi compresi gli importi integrativi per i canoni del quarto trimestre 1980 dovuti dal 16 novembre 1980 per effetto della variazione intervenuta a seguito del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, mentre agli utenti telex di cui al primo comma saranno addebitati i 9 dodicesimi del canone annuo relativo al 1981, secondo le misure previste dal decreto ministeriale 22 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 30 dicembre 1977.

     Gli importi dovuti dai predetti abbonati telefonici per la bolletta telefonica del primo trimestre 1981 e gli importi dovuti dai predetti utenti telex per le fatturazioni telex relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 1980 possono essere versati, senza alcuna maggiorazione, sino al 30 giugno 1981.

     Le comunicazioni telefoniche e telex urbane, interurbane, internazionali ed intercontinentali, effettuate dalle persone danneggiate dal terremoto ed indicate dalle autorità locali, nel periodo dal 23 novembre al 31 dicembre 1980, in partenza dai posti telefonici e telex pubblici dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, nonché le comunicazioni dello stesso tipo e per la stessa durata, in partenza dai posti telefonici e telex pubblici dei centri di raccolta dei profughi delle zone terremotate, richieste dai profughi stessi, sono gratuite [24].

     Gli oneri derivanti alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni per effetto delle suddette agevolazioni, a titolo di canoni e di traffico di loro competenza, valutati complessivamente in lire 8.000 milioni, sono rimborsati alle società concessionarie stesse dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980; alla nuova spesa si farà fronte con i maggiori proventi nell'esercizio medesimo per il traffico telefonico internazionale.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     I telegrammi accettati nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, in partenza per l'interno e per l'estero, sono inoltrati in esenzione di tassa dal 23 novembre 1980 al 31 dicembre 1980 [25].

     Vengono altresì inoltrati in esenzione di tassa dal 23 novembre 1980 al 31 dicembre 1980 i telegrammi, per l'interno e per l'estero, presentati da radioamatori in qualsiasi ufficio telegrafico della Repubblica, contenenti notizie ricevute via radio dai comuni di cui al comma precedente.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata per il periodo dal 23 novembre 1980 al 31 dicembre 1980 a non riscuotere la tassa e la soprattassa per la corrispondenza epistolare spedita in via ordinaria senza affrancatura dai comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 [26].

     Fino al 30 aprile 1981, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad effettuare in esenzione delle relative tasse, nell'intero territorio nazionale, la rinnovazione degli assegni di conto corrente postale e la duplicazione dei vaglia postali, dei buoni postali fruttiferi e dei libretti postali, a favore dei cittadini residenti nelle zone terremotate o da queste provenienti. Anche la corrispondenza telegrafica scambiata tra gli uffici postali periferici e centrali, per una più celere definizione delle relative procedure, è inoltrata in esenzione di tassa.

 

          Art. 14.

     Per la ricostituzione ed il ripristino di mezzi e scorte di materiali impiegati nei servizi di soccorso dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno (servizi della protezione civile e di pubblica sicurezza) e per il reintegro delle attrezzature, dei macchinari e del materiale di vestiario per i vigili del fuoco, nonché dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per analoghe esigenze del Corpo forestale dello Stato, è autorizzata per l'anno 1980 la spesa complessiva di lire 100.000 milioni da iscrivere per lire 50.000 milioni nello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 47.000 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 3.000 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'anno 1980.

     I Ministeri della difesa, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste provvedono agli acquisti di cui al precedente comma anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

     A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al precedente primo comma i relativi impegni di spesa possono essere assunti anche nell'anno finanziario 1981.

 

          Art. 15.

     Al personale comandato in missione in località delle regioni Basilicata e Campania, per le speciali esigenze di servizio connesse con gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, compete la indennità di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento.

     Allo stesso personale non si applicano le riduzioni di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 [27].

 

          Art. 16.

     All'onere di lire 100.000 milioni, derivante dall'applicazione del precedente art. 14 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 17.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 22 dicembre 1980, n. 875.

[2] Articolo così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.

[6] Le agevolazioni di cui alla presente lettera sono state prorogate al 31 dicembre 1982 dall'art. 3 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57 e al 31 dicembre 1983 dall'art. 3 duodecies del D.L. 1 ottobre 1982, n. 696, nel testo risultante dall'art. 2 del D.L. 7 novembre 1983, n. 623.

[7] Le agevolazioni di cui alla presente lettera sono state prorogate al 31 dicembre 1982 dall'art. 3 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57 e al 31 dicembre 1983 dall'art. 3 duodecies del D.L. 1 ottobre 1982, n. 696, nel testo risultante dall'art. 2 del D.L. 7 novembre 1983, n. 623. Per un’ulteriore proroga delle agevolazioni di cui al presente comma, vedi l'art. 13 della L. 10 febbraio 1989, n. 48 e l'art. 3 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

[8] Le agevolazioni di cui alla presente lettera sono state prorogate al 31 dicembre 1982 dall'art. 3 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57 e al 31 dicembre 1983 dall'art. 3 duodecies del D.L. 1 ottobre 1982, n. 696, nel testo risultante dall'art. 2 del D.L. 7 novembre 1983, n. 623.

[9] Le agevolazioni di cui alla presente lettera sono state prorogate al 31 dicembre 1982 dall'art. 3 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57 e al 31 dicembre 1983 dall'art. 3 duodecies del D.L. 1 ottobre 1982, n. 696, nel testo risultante dall'art. 2 del D.L. 7 novembre 1983, n. 623.

[10] Le agevolazioni di cui alla presente lettera sono state prorogate al 31 dicembre 1982 dall'art. 3 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57 e al 31 dicembre 1983 dall'art. 3 duodecies del D.L. 1 ottobre 1982, n. 696, nel testo risultante dall'art. 2 del D.L. 7 novembre 1983, n. 623. Per un’ulteriore proroga delle agevolazioni di cui al presente comma, vedi l'art. 13 della L. 10 febbraio 1989, n. 48 e l'art. 3 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 31 gennaio 1981, n. 11.

[13] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 31 gennaio 1981, n. 11.

[14] Per una proroga delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 3 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57 e l'art. 2 del D.L. 7 novembre 1983, n. 623.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.

[17] Articolo sostituito dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875 e ora così modificato dall'art. 1 del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19.

[18] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.

[21] Articolo così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.

[22] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.

[26] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.

[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione 22 dicembre 1980, n. 875.