§ 2.3.157 - L. 10 luglio 1991, n. 201.
Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura).


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:10/07/1991
Numero:201


Sommario
Art. 1.      1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, è differita sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di [...]


§ 2.3.157 - L. 10 luglio 1991, n. 201. [1]

Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura).

(G.U. 12 luglio 1991, n. 162).

 

Art. 1.

     1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, è differita sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

     2. Per gli anni 1991 e 1992 è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.675 miliardi e di lire 3.085 miliardi. La ripartizione delle suddette somme per le azioni e finalità previste dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, ha luogo con delibera del CIPE da adottarsi, per l'anno 1991, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per l'anno 1992, entro il 31 marzo dello stesso anno.

     3. Gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al regolamento CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano a partire dal periodo 1991-1992 su tutto il territorio nazionale.

     4. La disposizione di cui al comma 3 non costituisce titolo per la restituzione delle somme già versate dai soggetti obbligati in applicazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258.

     5. [A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli acquirenti di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, ove acquistino latte od equivalente latte prodotto da aziende da considerarsi non aderenti ad alcuna associazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del citato decreto n. 258 del 1989, e prive di un quantitativo di riferimento, o da aziende aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (Unalat) e alle associazioni che non siano in possesso di indicazione produttiva provvisoria, sono tenuti a trattenere immediatamente sul prezzo corrisposto, a titolo di anticipo, l'ammontare del prelievo supplementare in vigore nella precedente campagna lattiera. Le somme trattenute devono essere versate entro trenta giorni presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nella contabilità speciale, istituita ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali del servizio del tesoro, intestata al "Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca"] [1].

     6. Qualora l'Unalat non fornisca, entro i termini prescritti dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, gli elementi necessari a calcolare l'eventuale ammontare del prelievo supplementare da essa dovuto, è tenuta a versare il prelievo supplementare richiesto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) che ne calcola l'ammontare detraendo alle quantità nazionali indicate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) i quantitativi commercializzati da produttori non associati ad associazioni aderenti all'Unalat.

     7. [2].

     8. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo e dal comma 3 dell'articolo 6 bis del decreto- legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, con le modalità ivi indicate.

     9. I saldi contabili con la Comunità Economica Europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria e concernenti il prelievo supplementare sul latte di vacca dovuto per i periodi dal 1987-1988 al 1990-1991 sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA spese connesse ad interventi comunitari.

     10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, determinato in lire 2.675 miliardi per l'anno 1991 e in lire 3.085 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione".

     11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[1] Comma abrogato dall'art. 13 della L. 26 novembre 1992, n. 468, con decorrenza dalla data indicata nello stesso art. 13 della L. 468/1992.

[2] Comma abrogato dall'art. 13 della L. 26 novembre 1992.