§ 64.1.36 - L. 3 febbraio 1989, n. 41.
Interventi per la politica mineraria per il 1988.


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:03/02/1989
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Contributi per attività sostitutive.
Art. 2.  Rifinanziamento delle iniziative in corso.


§ 64.1.36 - L. 3 febbraio 1989, n. 41.

Interventi per la politica mineraria per il 1988.

(G.U. 10 febbraio 1989, n. 34).

 

Art. 1. Contributi per attività sostitutive.

     1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attività si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attività sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attività, da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore [1].

     2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole [2].

     3. Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere concessi fino al 50 per cento dell'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali [3].

     4. Il contributo è liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la liquidazione del contributo si applica l'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fideiussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo deliberato.

 

     Art. 2. Rifinanziamento delle iniziative in corso.

     1. Al fine di non interrompere, in attesa dell'aggiornamento degli indirizzi generali di politica mineraria, le iniziative in corso in favore del settore minerario, nonché di promuovere le attività sostitutive di cui all'art. 1, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa complessiva di lire 200 miliardi da destinare:

     a) quanto a lire 105 miliardi alla prosecuzione degli interventi indicati all'art. 20, primo comma, lettere a), b) e d), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, con la seguente ripartizione: lire 15 miliardi per gli interventi indicati alla lettera a), lire 30 miliardi per gli interventi indicati alla lettera b) e lire 60 miliardi per gli interventi indicati alla lettera d);

     b) quanto a lire 25 miliardi per gli interventi di cui al precedente art. 1;

     c) quanto a lire 70 miliardi per gli interventi di cui al successivo comma 2, da attuare mediante conferimento di detto importo al fondo costituito ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246.

     2. Per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità o di piani di riconversione in attività sostitutive, alle unità minerarie che hanno usufruito degli interventi di cui all'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, mantenute in fase produttiva nel 1988, possono essere concessi, per il predetto anno, contributi in conto capitale rapportati al costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, in misura comunque non eccedente le perdite di gestione calcolate ai sensi del citato art. 15. Il contributo è concesso, sentita la regione interessata, nei limiti fissati dal CIPI per ciascuna unità mineraria.

     3. Il contributo di cui al comma 2 deve essere richiesto dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Per l'erogazione del contributo si applica l'art. 6, sesto e settimo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione del contributo.

     4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Politica mineraria".

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Comma sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 1990, n. 221 e così modificato dall'art. 1 del D.L. 24 aprile 1993, n. 121.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 1990, n. 221.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 1990, n. 221.