§ 38.7.4 - L. 2 luglio 1949, n. 408.
Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:02/07/1949
Numero:408


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Le case popolari costruite dagli enti e società indicate ai nn. 2, 3, 6, 10, 11 e 12 dell'art. 1 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, possono essere assegnate in locazione con patto di futura [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per costruzione di case per le quali sia stato concesso il contributo dello Stato a norma della presente legge, anche all'Istituto [...]
Art. 8.      Per i mutui che la Cassa depositi e prestiti concederà in esecuzione della presente legge gli interessati potranno prestare garanzia alla Cassa mutuante mediante ipoteca di 1° grado e col [...]
Art. 9.      Le disposizioni dell'art. 111 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono dei concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi [...]
Art. 10.      Le attribuzioni e i poteri spettanti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi degli artt. 131 e seguenti del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, sulle controversie [...]
Art. 11.      Le disposizioni del D.Lgs. 8 maggio 1947, n. 399, del D.Lgs. 22 dicembre 1947, n. 1600, potranno continuare ad essere applicate soltanto per le costruzioni di edifici per i quali sono stati o [...]
Art. 12.      Le case per alloggio di senzatetto costruite in concessione, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del T.U. 10 aprile 1947, n. 261, e quelle costruite direttamente e a cura del Ministero dei lavori [...]
Art. 13.      Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1959
Art. 14.      Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando [...]
Art. 15.      E' concessa l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali [...]
Art. 16.      E' concessa l'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata [...]
Art. 17.      Ai trasferimenti di case, costruite ai sensi dell'art. 13, che abbiano luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilità o dell'effettiva abitazione, è accordata la riduzione alla metà [...]
Art. 18.      I contratti di mutuo stipulati per le costruzioni indicate nell'articolo precedente o per la prima compravendita delle costruzioni stesse, se avvenga entro il quadriennio dal giorno in cui sono [...]
Art. 19.      Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all'ampliamento delle case di cui all'art. 13, nonché alla ricostruzione di quelle comunque distrutte, quando l'ampliamento o la [...]
Art. 20.      Salvo il caso di forza maggiore, si decade dai benefici previsti nei precedenti articoli, qualora le nuove costruzioni, le ricostruzioni o gli ampliamenti non siano stati compiuti ai sensi ed [...]
Art. 21.      Le disposizioni previste dagli artt. 46 e 47 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, in materia di espropriazione e di occupazione di aree fabbricabili e terreni per la costruzione di case popolari, [...]
Art. 22.      Fino al 31 dicembre 1953 si può procedere, ai sensi e per gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, alle espropriazioni occorrenti per la costruzione di case di [...]
Art. 23. 
Art. 24.      Sono fatte salve le più favorevoli agevolazioni fiscali e tributarie consentite dalle leggi vigenti.
Art. 25.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 38.7.4 - L. 2 luglio 1949, n. 408.

Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

(G.U. 18 luglio 1949, n. 162).

 

TITOLO I

Costruzione di case popolari

 

Art. 1. [1]

     Per la concessione di contributi in annualità da parte dello Stato agli enti e società che ai sensi del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica costruiscano case popolari il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere i seguenti impegni:

     lire due miliardi nell'esercizio 1949-1950;

     lire tre miliardi nell'esercizio 1950-1951.

     Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.

     I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le società di cui all'art. 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili.

     I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre 1969 [2].

     La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sarà stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1950-51 al 1983- 84, e per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-1985.

     Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi, sino al 1984-85 compreso.

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3.

     Le case popolari costruite dagli enti e società indicate ai nn. 2, 3, 6, 10, 11 e 12 dell'art. 1 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, possono essere assegnate in locazione con patto di futura vendita previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con l'osservanza delle cautele e condizioni che dallo stesso Ministero saranno prescritte ai sensi degli artt. 34 e 42 dello stesso testo unico.

     Per le locazioni con patto di futura vendita saranno osservate le disposizioni del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, e quelle degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 1029.

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. [6]

 

     Art. 7.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per costruzione di case per le quali sia stato concesso il contributo dello Stato a norma della presente legge, anche all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e alle società cooperative composte da giornalisti professionisti, mediante cessione alla Cassa stessa di non oltre la metà del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto suindicato a termini dell'art. 4 della L. 7 aprile 1930, n. 456, e successive modificazioni.

     Il Ministro per le finanze, con suo decreto, assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del comma precedente [7].

     La Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata a concedere mutui per costruzioni di case per le quali sia stato concesso il contributo a norma della presente legge anche a società cooperative costituite fra dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Queste cooperative sono parificate anche ad ogni altro effetto a quelle costituite fra impiegati civili di ruolo dello Stato.

 

     Art. 8.

     Per i mutui che la Cassa depositi e prestiti concederà in esecuzione della presente legge gli interessati potranno prestare garanzia alla Cassa mutuante mediante ipoteca di 1° grado e col contributo dello Stato di cui all'art. 1 della presente legge, oppure nei modi e nelle forme previsti all'art. 4 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165.

     Le Casse di risparmio potranno concedere mutui agli Istituti per le case popolari ad ammortamento trentacinquennale anche in deroga ai loro particolari statuti.

     Il tasso di ammortamento sarà determinato in misura uniforme e ridotta con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per l'interno e per le finanze sentita l'associazione delle Casse di risparmio.

     E' abrogato il n. 7) dell'art. 1 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1344, e riprendendo vigore gli articoli 151, 153, 186, 190, 198, 284, 375 e 389 del T.U. aprile 1938, n. 1165.

 

     Art. 9.

     Le disposizioni dell'art. 111 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono dei concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto concerne il consenso alla cessazione nei casi in cui il mutuo per la costruzione sia concesso da altro ente [8].

     Gli alloggi di cui al precedente comma non possono essere ceduti o comunque alienati se non siano

trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 10.

     Le attribuzioni e i poteri spettanti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi degli artt. 131 e seguenti del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, sulle controversie ed eventuali abusi ed irregolarità relative alle assegnazioni di alloggi costruiti da cooperative edilizie a contributo dello Stato, sono estese alle controversie attinenti alle assegnazioni con patto di futura vendita degli alloggi costruiti da tutti gli altri enti e società che usufruiscano di concorsi o contributi dello Stato.

     La disposizione del comma precedente non si estende alle controversie indicate nell'ultimo comma dell'art. 131, del citato T.U.

 

     Art. 11.

     Le disposizioni del D.Lgs. 8 maggio 1947, n. 399, del D.Lgs. 22 dicembre 1947, n. 1600, potranno continuare ad essere applicate soltanto per le costruzioni di edifici per i quali sono stati o siano concessi contributi, concorsi e premi di incoraggiamento, a carico delle spese autorizzate con i decreti legislativi succitati nonché con il D.Lgs. 24 marzo 1948, n. 212, ed il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 1029.

 

     Art. 12.

     Le case per alloggio di senzatetto costruite in concessione, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del T.U. 10 aprile 1947, n. 261, e quelle costruite direttamente e a cura del Ministero dei lavori pubblici e date in gestione agli Istituti di case popolari od ai Comuni, ai sensi dell'art. 55 dello stesso testo unico, possono essere cedute in proprietà agli Istituti e Comuni che ne hanno la gestione, a condizione che detti enti eseguano nuove costruzioni per un importo equivalente alla spesa sostenuta per la costruzione delle case cedute quale risulta accertato dal Ministero dei lavori pubblici.

     Sulle nuove costruzioni il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento della spesa occorrente.

     Il passaggio di proprietà è effettuato in base a decreto del Ministro per i lavori pubblici dopo l'ultimazione ed il collaudo delle nuove costruzioni.

     Avvenuta la cessione, tanto le case cedute che quelle di nuova costruzione, possono essere assegnate in locazione semplice o con patto di futura vendita e riscatto a norma del D.Lgs. 8 maggio 1947, n. 399, integrato con i decreti legislativi 22 dicembre 1947, n. 1600 e 17 aprile 1948, n. 1029.

 

TITOLO II

Agevolazioni fiscali e tributarie per la costruzione di case di abitazione

 

     Art. 13.

     Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1959 [10] ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilità.

     Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso.

 

     Art. 14.

     Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente art. 13, purché la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso art. 13.

     Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale eccede il doppio dell'area coperta, è dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria.

 

     Art. 15.

     E' concessa l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte.

 

     Art. 16.

     E' concessa l'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal precedente art. 13.

     La stessa esenzione è concessa per i materiali impiegati dalla data di entrata in vigore della presente legge in case, non aventi carattere di lusso, già in corso di costruzione, a condizione che le case stesse siano ultimate entro il biennio successivo alla detta data.

     Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.

Tale esenzione non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175.

 

     Art. 17.

     Ai trasferimenti di case, costruite ai sensi dell'art. 13, che abbiano luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilità o dell'effettiva abitazione, è accordata la riduzione alla metà dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria.

     E' esclusa dalle agevolazioni la vendita di negozi, che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato.

     La stessa esclusione si applica alla vendita isolata di negozi, che costituiscono unità economiche a se stanti.

 

     Art. 18.

     I contratti di mutuo stipulati per le costruzioni indicate nell'articolo precedente o per la prima compravendita delle costruzioni stesse, se avvenga entro il quadriennio dal giorno in cui sono state dichiarate abitabili o siano state effettivamente abitate, sono assoggettati al pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie ridotte ad un quarto.

     Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

     E' concesso il beneficio della registrazione a tassa fissa per gli atti di cessione dei contributi di cui all'art. 1.

 

     Art. 19.

     Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all'ampliamento delle case di cui all'art. 13, nonché alla ricostruzione di quelle comunque distrutte, quando l'ampliamento o la ricostruzione siano ultimati entro il 31 dicembre 1955.

 

     Art. 20.

     Salvo il caso di forza maggiore, si decade dai benefici previsti nei precedenti articoli, qualora le nuove costruzioni, le ricostruzioni o gli ampliamenti non siano stati compiuti ai sensi ed entro i termini fissati dall'art. 13 e dall'art. 19.

     Nella stessa decadenza si incorre, salvo sempre il caso di forza maggiore, se i mutui preveduti nell'art. 18 non siano stati effettivamente adibiti alla costruzione delle case di cui all'articolo 13 od al pagamento del prezzo di trasferimento.

     Nelle ipotesi previste nei precedenti commi è dovuta, oltre le normali imposte, una sopratassa pari ad un decimo dell'ammontare delle imposte stesse.

 

TITOLO III

Espropriazioni

 

     Art. 21.

     Le disposizioni previste dagli artt. 46 e 47 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, in materia di espropriazione e di occupazione di aree fabbricabili e terreni per la costruzione di case popolari, sono estese a tutti gli enti e società di cui all'art. 16 dello stesso T.U., e sono applicabili in qualsiasi Comune siano situati l'area e i terreni da espropriare e da occupare.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 22.

     Fino al 31 dicembre 1953 si può procedere, ai sensi e per gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, alle espropriazioni occorrenti per la costruzione di case di abitazione a carattere popolare, su iniziativa e per conto di privati o di enti non previsti dall'art. 16 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, qualora la costruzione di case sia ritenuta utile all'interesse generale.

     La sussistenza dell'interesse generale è riconosciuta con decreto del Prefetto, su richiesta dell'interessato, sentiti il proprietario ed il parere del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'Amministrazione comunale.

     Con lo stesso decreto sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione delle costruzioni che non potranno eccedere rispettivamente i quattro mesi ed i due anni dalla data della notifica del decreto stesso.

     Il decreto del Prefetto è notificato di ufficio sia al richiedente sia al proprietario. Contro di esso è dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede in via definitiva. Qualora il Ministro non provveda entro i sessanta giorni, il ricorso s'intende respinto. In tali casi i termini di cui al precedente comma decorrono dalla data della comunicazione del provvedimento ministeriale ovvero da quella in cui il decreto del Prefetto diventa esecutivo.

     Il decreto che riconosce l'interesse generale equivale alla dichiarazione di pubblica utilità.

     Il proprietario ha facoltà di sostituirsi al richiedente nell'esecuzione dell'opera, nel qual caso deve impegnarsi ad iniziare la costruzione entro sei mesi dalla data di notifica del decreto prefettizio e ad ultimarla entro due anni dall'inizio. A garanzia dell'impegno assunto il proprietario deve versare una cauzione pari alla metà dell'indennità indicata nel decreto del Prefetto, la quale sarà incamerata a beneficio dello Stato con successivo decreto del Prefetto stesso, qualora i lavori non siano iniziati od ultimati nei suddetti termini, per causa non dipendente da forza maggiore. Può essere accettata una cauzione costituita da fideiussione prestata da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale e da Casse di risparmio.

     Qualora la costruzione non sia dal richiedente iniziata od ultimata nei termini fissati dal Prefetto, per causa non dipendente da forza maggiore, l'espropriato potrà domandare all'autorità giudiziaria competente la decadenza della ottenuta dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati, mediante il rimborso della metà dell'indennità ricevuta per l'espropriazione.

     Se il proprietario o l'espropriante non abbiano ultimati i lavori di costruzione nel termine fissato dal Prefetto, per cause ad essi non imputabili fatte accertare a loro cura e tempestivamente dall'ufficio del Genio civile, il Prefetto può concedere una proroga non superiore a mesi sei.

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 23. [12]

     Il beneficio di cui al precedente art. 13 è esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 350.

 

     Art. 24.

     Sono fatte salve le più favorevoli agevolazioni fiscali e tributarie consentite dalle leggi vigenti.

     L'esenzione preveduta dall'art. 159, quarto comma del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, è estesa anche ai contadini o lavoratori agricoli che siano proprietari di terreni, alla cui coltivazione attendono prevalentemente con il lavoro proprio o dei loro familiari.

 

     Art. 25.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 22 giugno 1950, n. 471.

[2] Termine così prorogato dall'art. 2 della L. 2 febbraio 1960, n. 35.

[3] Modifica l'art. 16 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

[4] Modifica l'art. 31 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

[5] Modifica l'art. 48 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

[6] Modifica il primo comma, art. 90, R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

[7] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 1° marzo 1952, n. 113.

[8] Comma così sostituito dall'art. 18 della L. 1° marzo 1952, n. 113.

[9] Abroga il primo comma, art. 113, del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

[10] Termine così prorogato, da ultimo, dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218.

[11] Comma abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 59 dello stesso D.P.R. 327/2001.

[12] Articolo così modificato dall'art. unico della L. 29 ottobre 1954, n. 1082.