Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 27/05/2022 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto |
Art. 2. Modificazioni in materia di accisa |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 95.15.321 - D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 72.
Attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione.
(G.U. 20 giugno 2022, n. 142)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto
1. All'articolo 72, comma 1, del
«b-bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell'Unione europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
b-ter) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell'Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;» .
2. All'articolo 38, comma 3, del
«d-bis) l'introduzione da parte delle forze armate dello Stato, che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non hanno acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista dall'articolo 68, lettera c),del
Art. 2. Modificazioni in materia di accisa
1. All'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
«b-bis) alle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea, per gli usi consentiti, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, con esclusione delle Forze armate nazionali;».
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.