§ 98.1.18601 - Legge 27 febbraio 1984, n. 17.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/02/1984
Numero:17


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con le seguenti modificazioni


§ 98.1.18601 - Legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

(G.U. 29 febbraio 1984, n. 59)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     nel comma 1, lettera a), le parole "dello stesso articolo effettuate e registrate nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente,";

     nel comma 3, le parole "all'inizio del mese", "fatte nello stesso mese" e "entro il mese di luglio" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "all'inizio del secondo mese", "fatte nel medesimo mese" e "entro il 5 settembre".

     All'art. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'art. 1, comma 1, lettere b) e c), devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1984. Il decreto ministeriale di approvazione del modello relativo al prospetto previsto nel comma 3 dello stesso articolo deve essere pubblicato entro il 15 marzo 1984. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 è differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al 5 marzo 1984. Fino a quest'ultima data non opera l'obbligo di redigere, in conformità al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso art. 1, ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera c). Le annotazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, relative alle dichiarazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo, emesse o ricevute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 1984, possono essere eseguite entro il 5 marzo 1984".

     All'art. 6:

     nel comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi: "Tuttavia l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto afferente i beni immobili relativi all'impresa o i beni strumentali ammortizzabili in periodo superiore a tre anni può essere, per la parte non compensata forfettariamente, riportata nell'anno successivo ovvero rimborsata su richiesta fatta in dichiarazione annuale. Le relative fatture e bollette doganali devono essere allegate alla dichiarazione stessa";

     nel comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 1984 tale opzione, esercitata nel mese di gennaio 1984, può essere revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo".

     Dopo l'art. 7 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 7-bis. - Alla tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente:

     "Art. 21-bis. - Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia".

     Art. 7-ter. - Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'IVA".