§ 95.18.75 - D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.
Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:29/03/2010
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa
Art. 2.  Disposizioni transitorie
Art. 3.  Disposizioni varie
Art. 4.  Abrogazioni
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 95.18.75 - D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

(G.U. 31 marzo 2010, n. 75)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva n. 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

     Ritenuta la necessità di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni della medesima direttiva;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva n. 2008/118/CE, compresa nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa

     1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1 (Ambito applicativo e definizioni). - 1. Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

     2. Ai fini del presente testo unico si intende per:

     a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;

     b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III, esclusa quella di cui agli articoli 62-bis e 62-ter, o gli organi, centrali o periferici, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato preposti alla gestione dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

     c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;

     d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto;

     e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;

     f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

     g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

     h) procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo: una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonchè uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1), lettera a), di detto regolamento;

     i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'entrata nel territorio della Comunità di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonchè lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;

     l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;

     m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

     n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

     3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:

     a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

     b) si intende per Comunità o territorio della Comunità: il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a):

     1) per la Repubblica francese: i Dipartimenti d'oltremare;

     2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;

     3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

     4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;

     5) le isole Anglo-normanne;

     c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

     1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;

     2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;

     3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;

     4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni;

     5) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.»;

     b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2 (Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa). - 1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione.

     2. L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:

     a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;

     b) l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4;

     c) la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;

     d) l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo;

     e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico.

     3. L'accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

     4. E' obbligato al pagamento dell'accisa:

     a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;

     b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'articolo 8;

     c) relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.»;

     c) all'articolo 3:

     1) nel comma 1, le parole: «dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «della Comunità»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste per le controversie doganali dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 39-bis e 39-ter.»;

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalità di cui all'articolo 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.»;

     d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4 (Abbuoni per perdite, distruzione e cali). - 1. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

     2. Per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

     4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche ai trasporti di prodotti in regime sospensivo provenienti dagli Stati membri della Comunità.

     5. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.

     6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2, 3 e 4.»;

     e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.

     2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 63. Per i tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

     3. Il depositario è obbligato:

     a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca;

     b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

     c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

     d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilità di cui alla lettera c), al momento della presa in consegna di cui all'articolo 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;

     e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

     4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.

     5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonchè del divieto di estrazione di cui all'articolo 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.

     6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.»;

     f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa). - 1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio della Comunità, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, può avvenire:

     a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità secondo le modalità di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1;

     b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).

     2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica.

     4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando è data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunità, con le modalità rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e 12. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse.

     5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.

     6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata.

     7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità. Tale circostanza è attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale di esportazione compila sulla base del visto dell'Ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale è conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilità.

     9. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo.

     10. Il documento cartaceo di cui al comma 9 è presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al comma 9.

     11. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorità competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.

     12. In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'Ufficio doganale di uscita.

     13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14.

     14. Con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.

     15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.»;

     g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 (Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa). - 1. In caso di irregolarità o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4, verificatasi nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

     a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo;

     b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione si è verificata nel territorio dello Stato;

     c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio dello Stato e non è possibile determinare il luogo in cui si è effettivamente verificata, si presume che l'irregolarità o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui è stata accertata;

     d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, si presume che l'irregolarità o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, entro quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 6, comma 3, venga fornita la prova, ritenuta soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, della regolarità dell'operazione ovvero che l'irregolarità o l'infrazione si siano effettivamente verificate fuori dal territorio dello Stato;

     e) se entro tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 6, comma 3, viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è effettivamente verificata, e la riscossione compete ad un altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui è comunicato al medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è effettivamente verificata, la prova che l'accisa è stata pagata nell'altro Stato membro.

     2. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), prima di procedere alla riscossione dei diritti di accisa, l'Amministrazione finanziaria comunica il mancato arrivo a destinazione dei prodotti soggetti ad accisa ai soggetti che si sono resi garanti per il trasporto e che potrebbero non esserne a conoscenza. Ai medesimi soggetti è concesso un termine di un mese a decorrere dalla predetta comunicazione per fornire la prova di cui al medesimo comma 1, lettera d).

     3. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorità del Paese di provenienza.

     4. Lo scambio e l'utilizzazione di informazioni necessarie per l'attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonchè le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i competenti servizi della Comunità europea, avvengono in conformità delle disposizioni comunitarie e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari.»;

     h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8 (Destinatario registrato). - 1. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato è preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a revoca, è rilasciata in considerazione dell'attività svolta dal soggetto. Al destinatario registrato è attribuito un codice di accisa.

     2. Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 è valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5.

     3. Il destinatario registrato non può detenere nè spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di:

     a) fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;

     b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato di cui al comma 2, ad iscrivere nella propria contabilità i prodotti di cui alla lettera a) non appena ricevuti;

     c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) ed il pagamento dell'accisa.

     4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

     5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma 1 per i tabacchi lavorati è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

     6. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

     7. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilità indicata nel comma 3, lettera b), nonchè gli obblighi che il destinatario registrato è tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei tabacchi lavorati.

     8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.»;

     i) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9 (Speditore registrato). - 1. Il soggetto che intende operare come speditore registrato è preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attività, dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, individuato in relazione alla sede legale del medesimo soggetto. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Allo speditore registrato è attribuito, prima dell'inizio della sua attività, un codice di accisa.

     2. Lo speditore registrato non può detenere prodotti in regime sospensivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, in materia di garanzia, il medesimo speditore ha l'obbligo di:

     a) iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con l'indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;

     b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento di accompagnamento elettronico emesso dal sistema informatizzato o qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5;

     c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni effettuate.»;

     l) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «Art. 10 (Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro). - 1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato.

     2. Ai fini del presente articolo si intende per detenzione per scopi commerciali:

     a) la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato;

     b) la detenzione da parte di un privato di prodotti sottoposti ad accisa, dal medesimo acquistati, non per uso proprio, in quantitativi superiori a quelli indicati dall'articolo 11, dallo stesso trasportati e non destinati ad essere forniti a titolo oneroso.

     3. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera a), l'accisa è dovuta dal soggetto ivi indicato, il quale in tutti i casi in cui non abbia la qualità di esercente di deposito fiscale, deve avere la qualifica di destinatario registrato e garantire il pagamento dell'accisa. Il medesimo soggetto, prima della spedizione delle merci o dell'acquisto delle medesime, qualora dallo stesso trasportate, presenta una apposita dichiarazione al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria.

     4. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), l'accisa è dovuta da un rappresentante del soggetto comunitario che effettua la fornitura. Tale rappresentante deve avere sede nello Stato, essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria e garantire il pagamento dell'accisa dovuta.

     5. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, acquistati dai soggetti di cui al comma 2, deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità stabilite dai competenti organi comunitari.

     6. Il pagamento dell'accisa, fatta eccezione per il caso in cui il soggetto di cui al comma 2, lettera a), abbia la qualifica di depositario autorizzato, deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo delle merci; il soggetto che riceve le merci deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo delle merci stesse e l'avvenuto pagamento dell'accisa.

     7. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, lettera a), sono commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, devono risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco, stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies.

     8. Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, relativamente alla fattispecie di cui al comma 2, lettera b), ed alle rispettive competenze, sono stabilite, sentito il Comandante generale della Guardia di finanza, con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane. Con il predetto decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono altresì stabiliti i quantitativi al di sopra dei quali i tabacchi lavorati detenuti da un soggetto di cui al comma 2, lettera b), si presumono detenuti ai sensi del comma 2, lettera a); i predetti quantitativi non possono comunque essere inferiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2.

     9. Non sono considerati come detenuti per scopi commerciali i prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio nazionale ed un altro Stato membro e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio nazionale.»;

     m) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 10-bis (Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro). - 1. I prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, e siano stati spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato.

     2. Per i prodotti di cui al comma 1, il debitore dell'accisa è il rappresentante fiscale designato dal venditore, avente sede nel territorio dello Stato e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.

     3. Prima della spedizione dei prodotti di cui al comma 1, il rappresentante fiscale di cui al comma 2 fornisce una garanzia per il pagamento dell'accisa sui medesimi prodotti presso l'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria. Il medesimo rappresentante fiscale è tenuto altresì a pagare l'accisa dovuta secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti al destinatario e tenere una contabilità delle forniture effettuate. Il rappresentante fiscale deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare il corretto pagamento dell'accisa.

     4. Per gli acquisti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, il rappresentante fiscale, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 3, è tenuto a dare comunicazione delle spedizioni, prima dell'arrivo della merce, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il contenuto e le modalità di tali comunicazioni sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

     5. Le procedure per l'autorizzazione di cui al comma 2 e le modalità per la prestazione della garanzia e per la tenuta della contabilità di cui al comma 3 sono stabilite, in relazione alle rispettive competenze, con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.

     6. I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del comma 1 devono essere iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti, relativamente agli acquisiti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, i requisiti soggettivi richiesti ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonchè le modalità per l'acquisto e le modalità per la consegna in conformità a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, al fine di garantire l'osservanza della specifica normativa nazionale di distribuzione.

     7. Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, spediti o trasportati, direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo Stato membro, l'accisa pagata nel territorio dello Stato è rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, su richiesta del venditore, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, nello Stato membro di destinazione dei prodotti, alle procedure di cui al comma 3.

Art. 10-ter (Irregolarità nella circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro). - 1. In caso di irregolarità o di infrazione verificatasi nel corso della circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

     a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente agli articoli 10, commi 3 e 4, ovvero 10-bis, comma 3, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarità o all'infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarità o dell'infrazione;

     b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione si è verificata nel territorio dello Stato;

     c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio dello Stato e non è possibile determinare il luogo in cui essa si è effettivamente verificata, si presume che l'irregolarità o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui è stata accertata;

     d) se entro tre anni dalla data di acquisto dei prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è effettivamente verificata, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui è comunicato al medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è effettivamente verificata, la prova che l'accisa è stata pagata nell'altro Stato membro.

     2. Nei casi in cui l'accisa sia stata riscossa in Italia ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorità dello Stato membro in cui i prodotti sono stati inizialmente immessi in consumo.

     3. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale, come definite all'articolo 4, comma 5, dei prodotti di cui al comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore; per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti di cui al comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2.

     4. Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera a), dimostri di avere pagato l'accisa, o abbia diritto all'abbuono d'imposta ai sensi del comma 3, l'Amministrazione finanziaria procede allo svincolo della garanzia dal medesimo prestata.»;

     n) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11 (Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati). - 1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

     2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:

     a) bevande spiritose, 10 litri;

     b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;

     c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;

     d) birra, 110 litri;

     e) sigarette, 800 pezzi;

     f) sigaretti, 400 pezzi;

     g) sigari, 200 pezzi;

     h) tabacco da fumo, 1 chilogrammo.

     3. Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.

     4. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Le medesime disposizioni si applicano ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonchè il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.

     5. Ai fini del comma 4 sono considerati 'serbatoi normalì di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati 'serbatoi normalì i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonchè i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. Ai fini del comma 4 è considerato 'contenitore per usi specialì qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.»;

     o) nell'articolo 12:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto dall'articolo 10, comma 5. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato il documento di cui all'articolo 10, comma 5, ed è presentata, da parte del mittente e prima della spedizione dei prodotti, apposita dichiarazione all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio in relazione al luogo di spedizione.»;

     p) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

     «Art. 13 (Contrassegni fiscali). - 1. I prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.

     2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni fiscali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito.

     3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalità previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.

     4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 6.

     5. Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

     6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata.

     7. Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni fiscali da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo è determinato in relazione all'ammontare dell'accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni fiscali, i prodotti non vengono presentati in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni fiscali non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

     8. Per i prodotti contrassegnati per i quali l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei contrassegni fiscali ad essi applicati è rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione di cui al comma 5 è svincolata, subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio delle dogane, che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti.

     9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies.»;

     q) nell'articolo 14:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di quindici giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di ricevimento del predetto avviso.»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.»;

     3) nel comma 5 le parole: «a lire 20.000», sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10,32»;

     r) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

     «Art. 15 (Prescrizione del diritto all'imposta). - 1. Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni e, limitatamente ai tabacchi, in dieci anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

     2. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 1 decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

     3. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.»;

     s) nell'articolo 17:

     1) nel comma 2, le parole: «fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario», sono soppresse;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, e con un certificato di esenzione conforme a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996.»;

     3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni relative all'articolo 6, commi 5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.»;

     4) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. I tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento dell'accisa quando sono:

     a) denaturati e usati a fini industriali od orticoli;

     b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

     c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;

     d) riutilizzati dal produttore.»;

     t) nell'articolo 18:

     1) nel comma 1, le parole: «relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente testo unico»; dopo le parole: «deposito fiscale,» sono inserite le seguenti: «e presso i destinatari registrati,»; dopo le parole: «del depositario autorizzato» sono inserite le seguenti: «o del destinatario registrato» e, nel secondo periodo le parole: «suddetti impianti» sono sostituite dalle seguenti: «depositi fiscali»;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1 è effettuata permanentemente da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria che si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.»;

     3) nel comma 2, le parole: «delle imposte sulla produzione e sui consumi», sono sostituite dalle seguenti: «dei tributi di cui al presente testo unico»;

     4) nel comma 4, dopo le parole: «del Ministro», sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;

     5) nel comma 5, nel primo periodo, le parole: «Gli uffici tecnici di finanza possono» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione finanziaria può» e, nel secondo periodo, le parole: «tecnici di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Amministrazione finanziaria»;

     u) nell'articolo 19:

     1) nel comma 1, le parole: «direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette è competente», sono sostituite dalle seguenti: «Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane e l'Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono competenti»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I processi verbali di accertamento dei reati sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti in originale all'autorità chiamata a giudicare ed in copia al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine della liquidazione dell'imposta e delle penalità.»;

     3) nel comma 3, le parole: «all'ufficio tecnico di finanza od alla dogana competenti», sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane o dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti per territorio.»;

     v) l'articolo 20 è abrogato;

     z) nell'articolo 21:

     1) nel comma 6, le parole: «dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «della Comunità»;

     2) nel comma 10, le parole: «dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «della Comunità»;

     aa) nell'articolo 23:

     1) nel comma 3, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

     2) nel comma 4, le parole: «comma 6», sono sostituite dalle seguenti: «comma 13»;

     bb) nell'articolo 25:

     1) nel comma 1, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

     2) nel comma 3, la parola: «esentati», è sostituita dalla seguente: «esentate»;

     3) nel comma 4, le parole: «ufficio tecnico di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

     4) nel comma 9, le parole: «dallo speditore», sono sostituite dalle seguenti: «dal mittente» e le parole: «uffici tecnici di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «Uffici dell'Agenzia delle dogane»;

     cc) nell'articolo 26, comma 7, lettera d), le parole: «in territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio dello Stato»;

     dd) nell'articolo 28, comma 4, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

     ee) nell'articolo 29:

     1) nel comma 1, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

     2) nel comma 3, alla lettera a), le parole: «di Stato» sono sostituite dalla seguente: «fiscale»;

     3) nel comma 4, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;

     ff) nell'articolo 30:

     1) nel comma 2, alla lettera a), le parole: «di Stato», sono sostituite dalla seguente: «fiscale»;

     2) nel comma 3, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;

     gg) nell'articolo 35:

     1) nel comma 2, le parole: «ufficio tecnico di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

     2) nel comma 5, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;

     hh) nell'articolo 36, comma 4, le parole: «(CEE) n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 200 del 10 agosto 1993» sono sostituite dalle seguenti: «(CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009»;

     ii) nell'articolo 37, nel comma 1, le parole «uffici tecnici di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Uffici dell'Agenzia delle dogane» e le parole «(CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 200 del 10 agosto 1993» sono sostituite dalle seguenti: «(CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009»;

     ll) nell'articolo 38, comma 4, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio»;

     mm) nell'articolo 39, comma 3, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio»;

     nn) dopo il Capo III è inserito il seguente:

 

«CAPO III-bis

Tabacchi lavorati

 

Art. 39-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico sono considerati tabacchi lavorati:

     a) i sigari e sigaretti;

     b) le sigarette;

     c) il tabacco da fumo:

     1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

     2) gli altri tabacchi da fumo;

     d) il tabacco da fiuto;

     e) il tabacco da masticare.

     2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono così definiti:

     a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali. Essi comprendono:

     1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;

     2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;

     3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

     4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;

     b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a);

     c) sono considerati tabacchi da fumo:

     1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

     2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b) e che possono essere fumati;

     d) è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;

     e) è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.

     3. E' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.

     4. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3.

     5. Sono considerati naturali i sigari e i sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari.

Art. 39-ter (Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati). - 1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, lettera a), a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:

     a) di una fascia di tabacco naturale;

     b) di una fascia e di una sottofascia di tabacco, entrambe di tabacco ricostituito;

     c) di una fascia di tabacco ricostituito.

     2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere b) e c).

     3. In deroga al comma 2, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

     4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere d) ede).

Art. 39-quater (Tariffe di vendita). - 1. L'inserimento di ciascun prodotto di cui agli articoli 39-bis e 39-ter, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall'articolo 39-quinquies è stabilito con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

     2. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.

     3. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.

     4. Il termine per la conclusione del procedimento di cui ai commi 1 e 2 è di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore.

     5. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

     - Art. 39-quinquies (Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico). - 1. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati con riferimento al chilogrammo convenzionale, pari, rispettivamente, a:

     a) 200 sigari;

     b) 400 sigaretti;

     c) 1000 sigarette.

     2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.

Art. 39-sexies (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e 39-ter l'imposta sul valore aggiunto è dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato di cui all'articolo 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 10-bis, comma 2, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta.

     2. Ai fini del comma 1, non si considerano immissioni al consumo gli svincoli irregolari dal regime sospensivo.

Art. 39-septies (Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori). - 1. L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n, 1293, è stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.

     2. Per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

     3. Sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinata ai sensi dell'articolo 39-quinquies, comma 2, l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. Tale importo costituisce l'importo di base.

     4. L'importo di base di cui al comma 3, costituisce l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-quinquies.

     5. Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

     a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento della somma dell'importo di base di cui al comma 3 e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

     b) un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base di cui al comma 3, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera a), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

     6. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-bis, comma 2, lettera b), è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i diciotto e i ventisette centimetri, e così via.

     7. L'importo di base di cui al comma 3 non può essere inferiore a 64 euro per 1000 sigarette.

Art. 39-novies (Esenzioni). - 1. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa sui tabacchi lavorati nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4-bis.

Art. 39-decies (Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa). - 1. I tabacchi lavorati sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. La liquidazione dell'accisa sui tabacchi lavorati si effettua applicando alla quantità di prodotto immesse al consumo l'ammontare dell'accisa risultante dalle tabelle di cui all'articolo 39-quinquies vigenti alla data dell'immissione in consumo, ovvero all'atto del ricevimento o arrivo dei prodotti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10-bis, comma 3. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti alla data in cui essi si sono verificati ovvero, se tale data non può essere determinata, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

     3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dalla legge 18 febbraio 1963, n. 303, le cui disposizioni trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, anche nei confronti dei depositari autorizzati.

Art. 39-undecies (Vigilanza). - 1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.

     2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1.

Art. 39-duodecies (Contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati). - 1. La circolazione dei tabacchi lavorati è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di Stato.

     2. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono determinate le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi, le modalità di distribuzione, nonchè il prezzo di fornitura ai produttori.

     3. I contrassegni di cui al comma 1 sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalità previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

     4. Per i tabacchi lavorati muniti dei contrassegni di cui al comma 1, per i quali l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei medesimi contrassegni è rimborsato al netto delle spese di emissione subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che i contrassegni stessi siano stati rimossi o distrutti.»;

     oo) nell'articolo 40:

     1) nel comma 1 le parole: «lire 15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «7746 euro»;

     2) nel comma 5, le parole: «lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «516 euro»;

     pp) nell'articolo 41:

     1) nel comma 1, le parole: «lire 15 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «7746 euro»;

     2) nel comma 3, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio»;

     3) nel comma 4, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;

     qq) nell'articolo 43, nel comma 1, le parole: «lire 15 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «7746 euro»;

     rr) nell'articolo 46, nel comma 3, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;

     ss) nell'articolo 47:

     1) nel comma 1, le parole: «lire 5 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «2582 euro»;

     2) dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.»;

     tt) nell'articolo 48:

     1) nel comma 1, le parole: «lire 2 milioni a lire 10 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «1032 euro a 5164 euro»;

     2) nel comma 2, le parole: «lire un milione a lire 6 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «516 euro a 3098 euro» e le parole: «lire 300 mila a lire 1 milione e 800 mila», sono sostituite dalle seguenti: «154 euro a 929 euro»;

     3) nel comma 4, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;

     4) nel comma 5, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

     uu) nell'articolo 49:

     1) nel comma 1, dopo la parola: «esclusione» sono inserite le seguenti: «dei tabacchi lavorati,»;

     2) nel comma 2, le parole: « lire un milione a lire 6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «516 euro a 3098 euro»;

     3) nel comma 3, le parole: «dai relativi documenti di accompagnamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti,»;

     4) nel comma 4, le parole: «compilazione del documento di accompagnamento» sono sostituite dalle seguenti: «predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione»;

     5) nel comma 7, le parole: «ai documenti di accompagnamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla documentazione prescritta ai fini della circolazione»;

     vv) nell'articolo 50, nel comma 1, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;

     zz) nell'articolo 59:

     1) nel comma 1, le parole: «lire 500 mila» sono sostituite dalle seguenti: «258 euro»;

     2) nel comma 4, le parole: «lire 24 mila»sono sostituite dalle seguenti: «12 euro»;

     3) nel comma 5, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni»sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;

     aaa) nell'articolo 61:

     1) nel comma 1:

     1.1) al primo periodo, dopo le parole: «titoli I e II» sono inserite le seguenti: «e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi,»;

     1.2) nella lettera b), numero 1), la parola: «nazionale» è sostituita dalle seguenti: «dello Stato»;

     1.3) nella lettera d), le parole: «ufficio tecnico di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

     1.4) nella lettera e), le parole: «delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro», sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;

     1.5) nella lettera f), la parola: «dalle», è sostituita dalle seguenti: «dall'Agenzia delle»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dell'articolo 4, dell'articolo 5, commi 3 e 4, dell'articolo 6, commi 5 e 13, dell'articolo 14, dell'articolo 15, dell'articolo 16, dell'articolo 17, dell'articolo 18 e dell'articolo 19.»;

     3) nel comma 4 le parole: « lire 1 milione», sono sostituite dalle seguenti: «516 euro» e le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;

     4) nel comma 6, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;

     bbb) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

     «Art. 62 (Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti). - 1 . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo:

     a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione [1];

     b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) [1];

     c) con la medesima aliquota prevista per i prodotti di cui alla lettera a), gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

     2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.

     3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.

     4. Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione. Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.

     5. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonchè di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

     6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, lettera c), si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purchè non superiori al 5 per cento in volume.

     7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

     NOTA [1] ALL'ARTICOLO 62 Per le aliquote vedasi allegato I.»;

     ccc) dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 62-bis (Imposta di fabbricazione sui fiammiferi). - 1. I fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, di ordinario consumo e pubblicitari omaggio o nominativi sono sottoposti ad imposta di fabbricazione calcolata applicando al prezzo di vendita al pubblico le aliquote percentuali indicate nell'allegato I.

     2. Per i fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi di nuova iscrizione nella tariffa si prende a riferimento la misura dell'aliquota di imposta di fabbricazione per il prodotto funzionalmente similare.

     3. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

     a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);

     b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

     1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

     2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

     c) l'immissione al consumo si verifica:

     1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

     2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

     3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

     d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

     e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

     4. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

     5. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

     6. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

     7. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

     8. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

     9. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 62-ter (Tariffe di vendita dei fiammiferi). - 1. La vendita al pubblico dei fiammiferi è ammessa per tipi e condizionamenti iscritti nella tariffa di vendita.

     2. L'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.»;

     ddd) nell'articolo 63:

     «1) nel comma 1 le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

     2) nel comma 2:

     2.1) nella lettera a), le parole: «lire 500 mila», sono sostituite dalle seguenti: «258,23 euro»;

     2.2) nella lettera b), le parole: «lire 200 mila», sono sostituite dalle seguenti: «103,29 euro»;

     2.3) nella lettera c), le parole: «lire 100 mila», sono sostituite dalle seguenti: «51,64 euro»;

     2.4) nella lettera d), le parole: «lire 100 mila», sono sostituite dalle seguenti: «51,64 euro»;

     2.5) nella lettera e), le parole: «lire 65 mila», sono sostituite dalle seguenti: «33,57 euro»;

     3) nel comma 3:

     3.1) nella lettera a), le parole: «lire 45 mila», sono sostituite dalle seguenti: «23,24 euro»;

     3.2) nella lettera b), le parole: «lire 150.000», sono sostituite dalle seguenti: «77,47 euro»;

     eee) all'articolo 65, nel comma 1, la parola: «economica», è soppressa e, dopo la parola: «Ministro», sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;

     fff) all'articolo 67:

     1) nel comma 1, dopo la parola: «Ministro», sono inserite le seguenti: «dell'economia e» e, le parole: «operatore professionale, di rappresentante fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «destinatario registrato, speditore registrato»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     ggg) nell'allegato I, dopo la voce: «Alcole etilico», sono inserite le seguenti:

 

     «TABACCHI LAVORATI

 

     Sigari e sigaretti: 23,0%;

     Sigarette: 58,5%;

     Tabacco da fumo: 56,0%;

     Tabacco da fiuto: 24,78%;

     Tabacco da masticare: 24,78%.

     Fiammiferi di ordinario consumo:

     a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino a 0,258 euro la scatola;

     b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la scatola;

     c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la scatola;

     d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la scatola;

     e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.

     Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:

 

Prodotto

Euro per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10

Cerini

0,0103

Bossoli

0,0103

Familiari

0,0083

Cucina

0,0114

Maxi-box

0,0083

Svedesi

0,0170

Minerva

0,0165

Controvento

0,0341

Fiammiferone

0,0501

Caminetto

0,090

KM Carezza

0,0083

KM Casa

0,0083

KM Superlungo

0,0114

KM Jolly

0,0062

KM Europa

0,0165

KM Super Mini

0,0170

KM Carezza Mini

0,0170

KM Camino

0,0501

KM Camino Maxi

0,090

KM Jumbo

0,090

Cuoco

0,0083

Lampo

0,0170

Flip

0,0165

Fiammata

0,0501

 

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie

     1. Al fine di garantire la continuità delle iniziative economiche, i soggetti qualificati, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione in vigore alla data del 31 dicembre 2009, quali operatori professionali registrati, continuano ad operare in qualità di destinatari registrati ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 come modificato dal presente decreto legislativo, nel rispetto degli obblighi per i medesimi previsti.

     2. Fino al 31 dicembre 2010, relativamente alle fattispecie da stabilire con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, possono continuare ad essere applicate le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente fino alla data del 31 dicembre 2009.

     3. In tutte le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «operatore registrato», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «destinatario registrato».

 

     Art. 3. Disposizioni varie

     1. Con determinazioni del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa in regime sospensivo.

     2. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza sono stabilite le modalità e gli adempimenti per l'attuazione dei commi 5 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche a modifica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210.

     3. Il contenuto dei documenti cartacei previsti dall'articolo 6, commi 5 e seguenti, del testo unico n. 504 del 1995 per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo è stabilito con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza.

     4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite procedure semplificate per la circolazione, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, destinati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

     5. I registri, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e relative norme di attuazione, fatta eccezione per quelli relativi ai tabacchi lavorati, possono essere formati, gestiti e conservati con strumenti informatici. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da adottarsi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma.

 

     Art. 4. Abrogazioni

     1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi:

     a) la legge 13 luglio 1965, n. 825;

     b) la legge 10 dicembre 1975, n. 724;

     c) la legge 7 marzo 1985, n. 76.

     2. Nel decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34 e la tabella A sono abrogati. Al medesimo decreto sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

     1) nell'articolo 12 i commi 1 e 2 sono abrogati;

     2) nell'articolo 20 i commi 1 e 2 sono abrogati;

     3) nell'articolo 27 i commi 1, 2, 3 e 7 sono abrogati;

     4) nell'articolo 29 i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

     5) nell'articolo 32 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono abrogati;

     6) nell'articolo 33 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 7-bis sono abrogati;

     7) nell'articolo 35 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

     3. Nella legge 25 maggio 1989, n. 190, l'articolo 11 è abrogato.

     4. Nel decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, l'articolo 4 è abrogato.

     5. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'articolo 1, i commi 486 e 487 sono abrogati.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.