Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.22 imposta sui contratti di borsa |
Data: | 17/09/1992 |
Numero: | 378 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 95.22.8 - D.L. 17 settembre 1992, n. 378. [1]
Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni.
(G.U. 18 settembre 1992, n. 220)
1. L'art. 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con
"Art. 1.
I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.
Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:
a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;
b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;
c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.
La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'art. 23, comma 5, della
2. Il comma 1 dell'art. 10 del
"1. La tabella allegata alla
Tabella delle tasse peri contratti di trasferimento di titoli o valori (*)
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Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000 |
a) |
Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c): |
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azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo |
140 |
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valori in moneta o verghe (**) |
100 |
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titoli di Stato o garantiti, obbligazioni |
16 |
b) |
Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio |
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azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo |
50 |
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valori in moneta o verghe (**) |
90 |
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titoli di Stato o garantiti, obbligazioni |
9 (***) |
c) |
Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare: |
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azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo |
12 |
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valori in moneta o verghe (**) |
40 |
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titoli di Stato o garantiti, obbligazioni |
9 (***) |
(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.
(**) Sono esenti i contratti per contanti.
(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 del
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Articolo abrogato dall'art. 16 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 16 del
[5] Articolo modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 16 del