Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/07/1989 |
Numero: | 263 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto–legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone [...] |
§ 98.1.26579 - Legge 28 luglio 1989, n. 263.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile
(G.U. 29 luglio 1989, n. 176)
1. Il decreto–
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreto–
3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal comma 2-bis dell'art. 38 del
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3-ter. A partire dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1990 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è determinata nella misura del 9 per cento.
3-quater. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-ter, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
All'art. 2:
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Ove non siano state dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali è stato disposto il differimento, le suddette somme potranno essere dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel quale ne sarà stato eseguito il versamento";
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1989, in lire 35 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 25 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal