§ 98.1.26579 - Legge 28 luglio 1989, n. 263.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/07/1989
Numero:263


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto–legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone [...]


§ 98.1.26579 - Legge 28 luglio 1989, n. 263.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile

(G.U. 29 luglio 1989, n. 176)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto–legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreto–legge 30 luglio 1988, n. 303, 27 settembre 1988, n. 417, 28 novembre 1988, n. 512, 27 gennaio 1989, n. 21 e 30 marzo 1989, n. 114.

     3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202

     All'art. 1:

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal comma 2-bis dell'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è differito al 1° gennaio 1990. Dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 5, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, valutato in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "3-bis. Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97.

     3-ter. A partire dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1990 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è determinata nella misura del 9 per cento.

     3-quater. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-ter, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200".

     All'art. 2:

     al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "Ove non siano state dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali è stato disposto il differimento, le suddette somme potranno essere dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel quale ne sarà stato eseguito il versamento";

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1989, in lire 35 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 25 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200".