§ 27.6.3 - R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.
Testo unico per la finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:14/09/1931
Numero:1175


Sommario
Art. 1.  (Soppressione di tributi e compartecipazioni).
Art. 2.  (Trasferimento di servizi ed oneri dai comuni allo Stato).
Art. 3.  (Trasferimento di servizi ed oneri dalle provincie allo Stato).
Art. 4.  (Classificazione delle spese).
Art. 5.  (Spese comunali obbligatorie).
Art. 6.  (Domicilio di soccorso).
Art. 7.  (Spese provinciali obbligatorie).
Art. 8.  (Imposizione di nuove o maggiori spese ai comuni e alle provincie).
Art. 9.  (Spese facoltative).
Art. 10.  (Comuni: tributi, contributi e compartecipazioni).
Art. 11.  (Classificazione dei comuni).
Art. 12.  (Provincie: tributi, contributi e compartecipazioni).
Art. 13.  (Inventario dei beni di uso pubblico e patrimoniali).
Art. 14.  (Affitto o godimento dei beni patrimoniali comunali e provinciali).
Art. 15.  (Terreni soggetti agli usi civici).
Art. 16.  (Impiego di somme).
Art. 17.  (Capitolato generale).
Art. 18.  (Responsabilità per la conservazione e gestione del patrimonio).
Art. 19.  (Revisione generale degl'inventari).
Art. 20.  (Generi soggetti alle imposte di consumo).
Art. 21.  (Tariffe e regolamenti).
Art. 22.  (Tariffa massima).
Art. 23.  (Aumento di aliquote per i comuni ex chiusi).
Art. 24.  (Aumento di aliquote per gli altri comuni).
Art. 25.  (Diritti speciali).
Art. 26.  (Cambiamenti di classificazione dei comuni. Tariffe applicabili).
Art. 27.  (I comuni capoluoghi di provincia. Tariffa superiore).
Art. 28.  (Comuni dichiarati luoghi di cura, soggiorno o turismo. Tariffa superiore).
Art. 29.  (Esenzioni soggettive).
Art. 30.  (Esenzioni oggettive).
Art. 31.  (Esenzioni in tempo di guerra).
Art. 32.  (Bevande).
Art. 33.  (Commerciante all'ingrosso).
Art. 34.  (Passaggi delle bevande nello stesso comune tra produttori e commercianti all'ingrosso).
Art. 35.  (Bevande provenienti da altri comuni o dall'estero).
Art. 36.  (Estrazione dai locali di deposito).
Art. 37.  (Carni).
Art. 38.  (Gas-luce ed energia elettrica).
Art. 39.  (Materiali per costruzioni edilizie).
Art. 40.  (Altri generi tassati).
Art. 41.  (Transito, deposito e passaggio di generi da uno ad altro esercizio).
Art. 42.  (Riscossione a tariffa e per abbonamento).
Art. 43.  (Speciale metodo di riscossione per i mobili e le pelliccerie).
Art. 44.  (Abbonamento obbligatorio).
Art. 45.  (Pagamento dell'imposta. Indennità di mora).
Art. 46.  (Generi contenuti nei pacchi postali).
Art. 47.  (Merci rifiutate o abbandonate. Vendita nelle stazioni ferroviarie).
Art. 48.  (Procedimento coattivo. Prescrizioni).
Art. 48 bis.  (Interessi).
Art. 49.  (Privilegi).
Art. 50.  (Rimborsi).
Art. 51.  (Generi esportati all'estero).
Art. 52.  (Carni trasportate in altri comuni).
Art. 53.  (Generi trasportati da uno ad altro esercizio di altri comuni). quando i generi, per i quali sia stata pagata l'imposta a tenore di tariffa, siano trasportati da uno ad altro esercizio al minuto di [...]
Art. 54.  (Locali di fabbrica, di vendita e di deposito. Facoltà degli agenti).
Art. 55.  (Casi di frode).
Art. 56.  (Abitualità nella frode).
Art. 57.  (Casi di raddoppiamento di pena).
Art. 58.  (Vendita o cessione fraudolenta in locali privati).
Art. 59.  (Conversione della multa in ammenda).
Art. 60.  (Falsa o incompleta dichiarazione in pacchi postali).
Art. 61.  (Contravvenzioni generiche).
Art. 62.  (Accertamento delle trasgressioni).
Art. 63.  (Processo verbale).
Art. 64.  (Custodia delle merci sequestrate).
Art. 65.  (Arresto dei trasgressori).
Art. 66.  (Definizione amministrativa delle trasgressioni).
Art. 67.  (Esazione delle oblazioni).
Art. 68.  (Conversione delle pene pecuniarie nella reclusione).
Art. 69.  (Prescrizione per i reati).
Art. 70.  (Devoluzione delle somme riscosse per pene pecuniarie).
Art. 71.  (Consorzi di comuni).
Art. 72.  (Regolamento per il personale).
Art. 73.  (Regolamento di gestione).
Art. 74.  (Comuni contermini).
Art. 75.  (Statistiche).
Art. 76.  (Appalti a canone fisso e ad aggio).
Art. 77.  (Incompatibilità).
Art. 78.  (Diritti ed obblighi degli appaltatori).
Art. 79.  (Personale nominato direttamente dall'appaltatore).
Art. 80.  (Nuove e maggiori imposte nel corso dell'appalto).
Art. 81.  (Cauzione dell'appaltatore).
Art. 82.  (Versamento del canone).
Art. 83.  (Cambiamento di gestione).
Art. 84.  (Irregolarità nella gestione).
Art. 85.  (Decadenza dell'appaltatore).
Art. 86.  (Conferimento dell'appalto ad aggio).
Art. 87.  (Obblighi dell'appaltatore ad aggio).
Art. 88.  (Conferma dell'appaltatore).
Art. 89.  (Consorzio degli esercenti).
Art. 90.  (Ricorsi dei contribuenti in sede amministrativa).
Art. 91.  (Vigilanza sulle gestioni delle imposte di consumo).
Art. 92.  (Sorvegliante).
Art. 93.  (Sostituzione dell'appalto alla gestione diretta).
Art. 94.  (Delegazioni sulle imposte di consumo).
Art. 95.  (Tariffa massima).
Art. 96.  (Norme particolari di tassazione per le bevande).
Art. 97.  (Norme particolari di tassazione per le carni).
Art. 98.  (Limite di tassazione dei materiali per costruzioni edilizie).
Art. 99.  (Limite della speciale tassazione per i mobili e le pelliccerie).
Art. 100.  (Diritti accessori).
Art. 101.  (Oggetto dell'imposta; tariffa).
Art. 102.  (Soggetto dell'imposta; denunzie).
Art. 103.  (Dipendenze delle abitazioni).
Art. 104.  (Determinazione del valore locativo).
Art. 105.  (Denunzie all'ufficio distrettuale delle imposte).
Art. 106.  (Limiti di esenzione; aliquote dell'imposta).
Art. 107.  (Riduzioni per figli a carico).
Art. 108.  (Esenzioni).
Art. 109.  (Obbligo dell'imposta).
Art. 110.  (Applicazione dell'imposta sul valore locativo in luogo dell'imposta di famiglia).
Art. 111.  (Comuni che possono istituire l'imposta).
Art. 112.  (Soggetto dell'imposta).
Art. 113.  (Persone considerate come famiglia).
Art. 114.  (Aggregazioni di individui; stranieri).
Art. 115.  (Comune nel quale è dovuta l'imposta).
Art. 116.  (Sgravio in caso di cambiamento di residenza).
Art. 117.  (Oggetto dell'imposta; determinazione dell'imponibile).
Art. 118.  (Minimi redditi imponibili ed aliquote).
Art. 119.  (Contribuenti assoggettati all'imposta complementare di Stato).
Art. 120.  (Riduzione proporzionale dell'imposta).
Art. 121.  (Esenzioni).
Art. 122.  (Oggetto dell'imposta).
Art. 123.  (Esenzioni).
Art. 124.  (Soggetto dell'imposta; sgravi).
Art. 125.  (Riparto dell'imposta fra due o più comuni).
Art. 126.  (Aliquota).
Art. 127.  (Obbligatorietà dell'imposta; oggetto, misura).
Art. 128.  (Compartecipazione dello Stato e del comune).
Art. 129.  (Licenza per l'immissione al pascolo).
Art. 130.  (Obbligatorietà dell'imposta).
Art. 131.  (Classificazione dei cani).
Art. 132.  (Misura dell'imposta).
Art. 133.  (Esenzioni).
Art. 134.  (Soggetto dell'imposta; denunzia).
Art. 135.  (Decorrenza dell'imposta; sgravi).
Art. 136.  (Piastrina metallica).
Art. 137.  (Soggetto dell'imposta; veicoli esclusi).
Art. 138.  (Decorrenza dell'imposta; sgravi).
Art. 139.  (Vetture pubbliche).
Art. 140.  (Classificazione).
Art. 141.  (Misura massima dell'imposta).
Art. 142.  (Soggetto dell'imposta).
Art. 143.  (Vetture private).
Art. 144.  (Misura massima dell'imposta).
Art. 145.  (Comune nel quale è dovuta l'imposta).
Art. 146.  (Raddoppiamento dell'imposta).
Art. 147.  (Esercenti alberghi).
Art. 148.  (Gondole e barche).
Art. 149.  (Soggetto ed oggetto dell'imposta).
Art. 150.  (Persone non comprese tra i domestici).
Art. 151.  (Misura massima dell'imposta).
Art. 152.  (Comune nel quale è dovuta l'imposta).
Art. 153.  (Iscrizione delle imposte).
Art. 154.  (Esenzioni).
Art. 155.  (Soggetto ed oggetto dell'imposta).
Art. 156.  (Strumenti oggetto dell'imposta).
Art. 157.  (Misura massima dell'imposta).
Art. 158.  (Decorrenza dell'imposta; sgravi).
Art. 159.  (Esenzioni).
Art. 160.  (Esenzione limitata e riduzione dell'imposta).
Art. 161.  (Soggetto ed oggetto dell'imposta; ripartizione del reddito).
Art. 162.  (Aliquote; esenzioni).
Art. 163.  (Sgravio dell'imposta).
Art. 164.  (Autonomia del tributo; aliquote).
Art. 165.  (Soggetto dell'imposta).
Art. 166.  (Misura dell'imposta).
Art. 167.  (Graduazione dell'imposta).
Art. 168.  (Esenzioni).
Art. 169.  (Soggetto dell'imposta).
Art. 170.  (Misura dell'imposta).
Art. 171.  (Stazioni climatiche e balneari).
Art. 172.  (Comuni che hanno facoltà d'istituire l'imposta).
Art. 173.  (Misura massima dell'imposta; soggetto).
Art. 174.  (Graduazione dell'imposta).
Art. 175.  (Contributo speciale di cura; misura massima).
Art. 176.  (Comuni dei territori annessi).
Art. 177.  (Contribuzioni speciali).
Art. 178.  (Riscossione delle imposte).
Art. 179.  (Quote per l'assistenza della maternità e infanzia).
Art. 180.  (Applicazione dell'imposta di cura a parte del territorio).
Art. 181.  (Tariffe).
Art. 182.  (Esenzioni).
Art. 183.  (Soggetto e oggetto dell'imposta).
Art. 184.  (Esercizi di vendita di bevande vinose ed alcooliche).
Art. 185.  (Aliquote dell'imposta).
Art. 186.  (Alberghi, ristoranti, circoli e simili).
Art. 187.  (Stabilimenti sanitari, bagni pubblici, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e locali di stallaggio).
Art. 188.  (Rinnovazione della licenza).
Art. 189.  (Sale pubbliche per balli, bigliardi ed altri giuochi leciti).
Art. 190.  (Macchine per caffè tipo espresso).
Art. 191.  (Esercizi di vendita di bevande ultra alcooliche).
Art. 192.  (Oggetto della tassa).
Art. 193.  (Concessioni di occupazione).
Art. 194.  (Le occupazioni sono permanenti o temporanee).
Art. 195. 
Art. 195 bis. 
Art. 195 ter. 
Art. 196.  (Autovetture e vetture a trazione animale da piazza).
Art. 197.  (Occupazione del sottosuolo stradale).
Art. 198.  (Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo e contributi).
Art. 199.  (Distributori di carburanti; tassa; tariffa).
Art. 200.  (Esenzioni).
Art. 209.  (Limiti delle facoltà dei comuni).
Art. 210.  (Soggetto del corrispettivo).
Art. 211.  (Tariffe).
Art. 212.  (Tariffe; modalità).
Art. 213.  (Affitto di pesi e misure).
Art. 214.  (Obbligatorietà della tassa; tariffa).
Art. 215.  (Riscossione e riparto della tassa; modalità).
Art. 216.  (Esattori comunali; contrassegni metallici).
Art. 217.  (Obbligatorietà del contrassegno; cambio dei contrassegni deteriorati).
Art. 218.  (Versamenti degli esattori; rendiconto).
Art. 219.  (Provincia cui è dovuta la tassa; riduzione; sostituzione dei veicoli).
Art. 220.  (Esenzioni).
Art. 221.  (Sopratassa).
Art. 222.  (Contravvenzioni).
Art. 223.  (Vendita abusiva e contraffazioni dei contrassegni).
Art. 224.  (Tipi e fornitura dei contrassegni).
Art. 225.  (Obbligatorietà; soggetto ed oggetto del contributo).
Art. 226.  (Base di applicazione).
Art. 227.  (Esenzioni).
Art. 228.  (Misura del contributo).
Art. 229.  (Commissione provinciale per l'utenza stradale).
Art. 230.  (Denunzia).
Art. 231.  (Esame e rettifica delle dichiarazioni).
Art. 232.  (Procedura).
Art. 233.  (Riscossione).
Art. 234.  (Riparto del contributo).
Art. 235.  (Coefficienti di logorio).
Art. 236.  (Specie ed oggetto del contributo).
Art. 237.  (Esenzioni).
Art. 238.  (Incremento di valore; limiti del contributo; aliquote).
Art. 239.  (Procedura: ricorsi).
Art. 240.  (Contributo di miglioria specifica).
Art. 241.  (Contributo di miglioria generica).
Art. 242.  (Soggetto del contributo; iscrizione a ruolo).
Art. 243.  (Riscossione).
Art. 244.  (Imposte dirette; detrazione del contributo).
Art. 245.  (Delegazioni di pagamento).
Art. 246.  (Contributo di miglioria dello Stato).
Art. 247.  (Autorizzazione ad imporre il contributo; soggetto ed oggetto).
Art. 248.  (Misura del contributo; esenzione temporanea).
Art. 249.  (Riduzione del contributo).
Art. 250.  (Affrancazione e aumento del contributo).
Art. 251.  (Riscossione).
Art. 252.  (Esenzioni).
Art. 253.  (Abolizione del contributo di costruzione; disposizioni transitorie e speciali).
Art. 254.  (Limiti delle sovrimposte fondiarie).
Art. 255. 
Art. 256. 
Art. 257.  (Ripartizione delle sovrimposte fondiarie).
Art. 258.  (Procedura).
Art. 259.  (Estensione delle sovrimposte).
Art. 260.  (Sgravio delle sovrimposte).
Art. 261.  (Tariffe).
Art. 262.  (Ripartizione degli utili).
Art. 263.  (Esame e approvazione dei conti).
Art. 264.  (Accertamento delle responsabilità).
Art. 268.  (Tassa).
Art. 269.  (Contribuenti).
Art. 270.  (Tariffa).
Art. 271.  (Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni).
Art. 272.  (Delegazioni).
Art. 273.  - (Tariffe).
Art. 274.  (Denunzie; termini).
Art. 275.  (Denunzie; contenuto).
Art. 275 bis.  (Trasferimenti di residenza).
Art. 276.  (Ruoli).
Art. 277.  (Notificazioni; ricorsi).
Art. 278.  (Commissione comunale).
Art. 279.  (Sottocommissioni).
Art. 280.  (Poteri della commissione).
Art. 281.  (Decisioni).
Art. 282.  (Appello alla giunta provinciale amministrativa).
Art. 283.  (Composizione della giunta provinciale amministrativa; decisioni).
Art. 284.  (Tributi provinciali).
Art. 284 bis. 
Art. 285.  (Ricorso all'autorità giudiziaria).
Art. 286.  (Ruoli principali).
Art. 287.  (Ruoli suppletivi).
Art. 288.  (Errori materiali).
Art. 289.  (Controversie circa la spettanza dei tributi).
Art. 290.  (Ruoli suppletivi: limiti).
Art. 291.  (Scioglimento delle commissioni).
Art. 292.  (Sanzioni amministrative).
Art. 293.  (Sanzioni civili; ricorsi).
Art. 294.  (Condono per legge).
Art. 295.  (Sanatoria per la presentazione delle denunzie).
Art. 296.  (Ammende).
Art. 297.  (Riscossione).
Art. 297 bis.  (Maggiorazione a favore detto Ente locale).
Art. 297 ter.  (Decorrenza della maggiorazione per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni).
Art. 297 quater.  (Indennità a carico dell'ente locale).
Art. 297 quinquies.  (Tributi ai quali non si applicano la maggiorazione e d'indennità).
Art. 297 sexies.  (Maggiorazione ed indennità dei tributi di Enti diversi dai Comuni e dalle Provincie).
Art. 297 septies.  (Prolungamento della rateazione).
Art. 297 octies.  (Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione).
Art. 297 novies.  (Contenzioso).
Art. 298.  (Privilegi).
Art. 298 bis.  (Privilegi).
Art. 299.  (Esercizio finanziario).
Art. 300.  (Operazioni comprese nell'esercizio).
Art. 301.  (Entrate e spese; conto del bilancio e del patrimonio).
Art. 302.  (Bilanci).
Art. 303.  (Avanzo o disavanzo).
Art. 304.  (Riduzione e rinvio di spese).
Art. 305.  (Spese facoltative).
Art. 306.  (Sussidi a linee di comunicazione).
Art. 307.  (Nuove o maggiori spese facoltative).
Art. 308.  (Fondi di riserva e per le spese impreviste).
Art. 309.  (Storni di fondi).
Art. 310.  (Entrate non comprese in bilancio).
Art. 311.  (Autorizzazione di nuove o maggiori spese).
Art. 312.  (Riscossione entrate).
Art. 313.  (Allocazioni d'ufficio in bilancio).
Art. 314.  (Contrattazioni di mutui).
Art. 315.  (Condizioni richieste per la contrattazione di mutui).
Art. 316.  (Responsabilità degli amministratori e dei funzionari).
Art. 317.  (Attribuzioni di vigilanza degli uffici di ragioneria).
Art. 318.  (Impegno delle spese).
Art. 319.  (Quadro di classificazione delle entrate e spese).
Art. 320.  (Statistica delle entrate e delle spese).
Art. 321.  (Comuni che non raggiungono il pareggio; poteri della commissione centrale).
Art. 322.  (Divieto di contrarre nuovi mutui; eccezioni).
Art. 323.  (Attribuzioni deferite alla commissione centrale).
Art. 324.  (Divieto di spese facoltative).
Art. 325.  (Fondo d'integrazione).
Art. 326.  (Conto corrente presso la Cassa Depositi e Prestiti).
Art. 327.  (Ripartizione del fondo d'integrazione).
Art. 328.  (Consolidamento delle quote di concorso).
Art. 329.  (Commissione centrale per la finanza locale; composizione).
Art. 330.  (Commissione per i comuni danneggiati da terremoti).
Art. 331.  (Passaggio di servizi allo Stato).
Art. 332.  (Trattamento economico del personale insegnante dei comuni autonomi).
Art. 333.  (Trattamento di quiescenza del personale insegnante dei comuni autonomi).
Art. 334.  (Personale degli archivi provinciali di Stato delle provincie napoletane e siciliane).
Art. 335.  (Tassa sugli esercizi e rivendite).
Art. 336.  (Imposta di cura).
Art. 337.  (Sovrimposte fondiarie).
Art. 338.  (Sovrimposte fondiarie vincolate).
Art. 339.  (Spese facoltative).
Art. 340.  (Contributi all'I.N.I.E.L.).
Art. 341.  (Risoluzione di contratti di affitto in corso).
Art. 342.  (Disposizioni mantenute in vigore).
Art. 343.  (Abrogazione delle disposizioni contrarie al testo unico).
Art. 344.  (Norme integrative e transitorie; regolamenti e istruzioni).


§ 27.6.3 - R.D. 14 settembre 1931, n. 1175. [1]

Testo unico per la finanza locale.

(G.U. 16 settembre 1931, n. 214 - S.O.).

 

TITOLO I

SOPPRESSIONE DI TRIBUTI E

TRASFERIMENTI DI SERVIZI E DI SPESE

 

Art. 1. (Soppressione di tributi e compartecipazioni).

     Fermo quanto è stato disposto dal r. decreto-legge 11 luglio 1931 n. 891, nei riguardi dell'abolizione dell'addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, a decorrere dall'1 gennaio 1932 sono abolite la tassa di famiglia nei comuni aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, l'addizionale all'imposta complementare di Stato, la tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma, quella sulle fotografie, nonchè le imposte di consumo sulla birra e sulle acque minerali da tavola ed acque gassose.

     Con la stessa decorrenza sono altresì abolite le compartecipazioni dei comuni e delle province ai proventi della vendita dei tabacchi lavorati e prodotti secondari e della tassa di bollo sugli scambi, autorizzate con gli articoli 1 e 19 del r. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, cessa il contributo, a carico dello Stato, per la manutenzione delle strade di cui all'art. 3 del r. decreto 15 novembre 1923, n. 2506.

     Sono infine aboliti i contributi per la costruzione delle fognature e la tassa sugli esercizi e sulle rivendite, salvo quanto dispongono, in via transitoria, gli articoli 253 e 335.

 

     Art. 2. (Trasferimento di servizi ed oneri dai comuni allo Stato).

     Con la stessa decorrenza indicata nell'art. 1 sono trasferiti dai comuni allo Stato gli oneri concernenti gli oggetti e servizi appresso indicati:

     1. funzionamento dei seggi per le elezioni politiche;

     2. [2];

     3. [3];

     4. stipendi, assegni ed indennità corrisposti al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari dei comuni autonomi, contributi principali e suppletivi per gl'insegnanti delle scuole classificate e non classificate, legalmente istituite ed amministrate dai rr. provveditorati agli studi;

     5. contributi pei licei, ginnasi e istituti magistrali;

     6. contributi per le rr. scuole medie commerciali e i rr. istituti commerciali, per i rr. istituti superiori di scienze economiche e commerciali, per i rr. istituti d'istruzione artistica, per le scuole popolari operaie o di avviamento, per le rr. scuole industriali e di tirocinio e i rr. istituti industriali, per le rr. scuole minerarie, per le rr. scuole agrarie medie e i rr. istituti superiori di agraria, per le rr. scuole e rr. corsi secondari di avviamento al lavoro e per i consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica;

     7. contributi per le opere idrauliche di terza e quarta categoria e per le opere di bonifica che, all'1 gennaio 1932, siano ancora da liquidare, o la parte di essi che, essendo stata già liquidata, diventi esigibile successivamente a quella data. Il trasferimento allo Stato avviene anche se i contributi abbiano formato oggetto di cessione o di altro contratto analogo per il finanziamento delle opere;

     8. contributi per i locali dei depositi dei cavalli stalloni.

     Con la stessa decorrenza, i mobili e gli oggetti di casermaggio delle carceri mandamentali e i mobili degli uffici giudiziari passano in proprietà dello Stato. Questo, inoltre, subentra nei contratti che i comuni capoluoghi di mandamento e quelli capoluoghi delle circoscrizioni giudiziarie abbiano regolarmente stipulato per l'affitto dei locali ad uso delle carceri e degli uffici giudiziari, anteriormente alla pubblicazione del testo unico.

     Sono, in conformità, modificati: il testo unico 2 settembre 1928, n. 1993; il r. decreto 12 febbraio 1911, n. 297; i rr. decreti 3 maggio 1923, n. 1042 e 24 gennaio 1924, n. 37; il testo unico 5 febbraio 1928, n. 577; i rr. decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408, la legge 2 luglio 1929, n. 1272, e il r. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069; il r. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749; il testo unico 28 agosto 1924, n. 1618; il r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e il r. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214; il r. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; il r. decreto 15 dicembre 1927, n. 2800; il r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214; il r. decreto 30 novembre 1924, n. 2172; la legge 7 gennaio 1929, n. 8 e il r. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379; la legge 7 gennaio 1929, n. 7; il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, la legge 13 luglio 1911, n. 774, e il r. decreto 19 novembre 1921, n. 1688; il testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, modificato con r. decreto-legge 5 febbraio 1925, n. 166; nonchè la legge 26 luglio 1887, n. 4644.

 

     Art. 3. (Trasferimento di servizi ed oneri dalle provincie allo Stato).

     Con la stessa decorrenza indicata nell'art. 1 sono trasferiti dalle provincie allo Stato gli oneri concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

     1. somministrazione e manutenzione dei mobili per gli uffici di prefettura, per gli alloggi dei prefetti e per gli uffici provinciali e distaccati di pubblica sicurezza;

     2. concorso per gli stipendi ai veterinari provinciali, secondo il riparto, tra le diverse province del regno, della spesa consolidata di L. 127.750;

     3. concorso per il servizio dei depositi dei cavalli stalloni;

     4. contributi all'azienda autonoma statale della strada;

     5. contributi per gl'istituti tecnici e nautici e per i licei scientifici;

     6. contributi per le rr. scuole medie commerciali e i rr. istituti commerciali e per i rr. istituti superiori di scienze economiche e commerciali, per i rr. istituti d'istruzione artistica, per le scuole popolari operaie o di avviamento, per le rr. scuole industriali e di tirocinio e i rr. istituti industriali, per le rr. scuole minerarie, per le rr. scuole agrarie medie e i rr. istituti superiori di agraria, per le rr. scuole e i rr. corsi secondari di avviamento al lavoro, e per i consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica;

     7. contributi per i servizi di sorveglianza per l'applicazione delle disposizioni concernenti la tutela dei boschi e terreni montani;

     8. contributi per le opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria e per le opere di bonifica, che all'1 gennaio 1932 siano ancora da liquidare o la parte di essi che, essendo stata già liquidata di venti esigibile successivamente a quella data. Il trasferimento allo Stato avviene anche se i contributi abbiano formato oggetto di cessione o di altro contratto analogo per il funzionamento delle opere;

     9. impianto dei campi di fortuna per le lotte aeree dei velivoli anche se già istituiti, e funzionamento di essi. Ai contratti di affitto degli immobili adibiti ad uso dei detti campi si applicano le disposizioni del penultimo comma (seconda parte) dell'art. 2;

     10. personale e spese d'ufficio degli archivi provinciali di Stato nelle provincie napoletane e siciliane, istituiti con la legge 12 novembre 1818 nonchè dell'archivio provinciale di caserta, trasformato in archivio di Stato con r. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2074.

     Con la stessa decorrenza cessa il contributo a carico dello Stato per l'arredamento e la manutenzione del mobilio delle prefetture e il detto mobilio, nonchè quello degli alloggi dei prefetti e degli uffici provinciali e distaccati di pubblica sicurezza, passano in proprietà dello Stato.

     Sono, in conformità, modificati i rr. decreti-legge 19 aprile 1925, n. 722 e 20 gennaio 1927, n. 96; il r. decreto 9 agosto 1912, n. 885; il r. decreto 6 settembre 1923, n. 2125; la legge 17 maggio 1928, n. 1094; i rr. decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408, la legge 2 luglio 1929, n. 1272, e il r. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, la legge 27 dicembre 1928, n. 3248; il r. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749; il testo unico 28 agosto 1924, n. 1618; il r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123; il r. decreto- legge 7 gennaio 1926, n. 214; il r. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; il r. decreto 15 dicembre 1927, n. 2800; il r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214; il r. decreto 30 novembre 1924, n. 2172; la legge 7 gennaio 1929, n. 8, e il r. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379; la legge 7 gennaio 1929, n. 7; la legge 3 marzo 1912, n. 134, e il r. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267; il testo unico 25 luglio 1904, n. 523; la legge 13 luglio 1911, n. 774 e il r. decreto 19 novembre 1921, n. 1688; il testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, modificato col r. decreto-legge 5 febbraio 1925, n. 166; la legge 23 giugno 1927, n. 1630, e il r. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1010; i rr. decreti 21 gennaio 1866, n. 2781, 28 luglio 1866, n. 3160 e 12 agosto 1927, n. 1637, ed il r. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2074.

 

TITOLO II

SPESE COMUNALI E PROVINCIALI

 

     Art. 4. (Classificazione delle spese). [4]

     Le spese comunali e provinciali sono obbligatorie e facoltative.

 

     Art. 5. (Spese comunali obbligatorie). [5]

     Sono obbligatorie per i comuni le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

     a) oneri patrimoniali:

     1. imposte sovrimposte e tasse;

     2. conservazione del patrimonio comunale e adempimento degli obblighi relativi;

     3. pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziate nel bilancio le somme relative da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.

     b) Spese generali:

     1. ufficio ed archivio comunale;

     2. istituti e stabilimenti municipali;

     3. feste nazionali e solennità civili (legge 27 dicembre 1930, n. 1726);

     4. manutenzione dei parchi di rimembranza (legge 21 marzo 1926, n. 559);

     5. manutenzione e custodia dei sepolcreti di guerra e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili, salvo rispettivamente i rimborsi e i contributi a carico dello Stato (legge 12 giugno 1931, n. 877);

     6. stipendi, assegni ed indennità spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati;

     7. quota spettante al segretario sui proventi dei diritti di segreteria (r. decreto 21 marzo 1929, n. 371);

     8. indennità di trasferimento al segretario (r. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953);

     9. contributi alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali (r. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679) e contributi ai fondi di pensione già istituiti dal comune;

     10. pensioni ed indennità al personale avente titolo al trattamento di quiescenza a carico del comune;

     11. i contributi per l'assicurazione obbligatoria sulla invalidità e vecchiaia per gli impiegati e salariati che non si siano avvalsi della facoltà dell'iscrizione alle casse di previdenza (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184); per la assicurazione contro la disoccupazione involontaria (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158), e contro la tubercolosi (r. decreto- legge 27 ottobre 1927, n. 2055);

     12. assicurazione per i casi di malattia a favore del personale degli enti locali dei territori annessi al regno in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, numero 1322, all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e all'art. 2 del r. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che non goda stabilità d'impiego (r. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146);

     13. premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni (r. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 867);

     14. associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno e alla gazzetta ufficiale;

     15. servizi dello stato civile, salvo la riscossione dei relativi diritti; indennità ai pretori per la verifica dei relativi registri; tasse di bollo ed altre spese varie attinenti ai servizi stessi (r. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, e r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2777);

     16. servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione di ruoli speciali di sovrimposta (legge 23 giugno 1873 n. 1445);

     17. locali per le sedute dei consigli di leva e delle commissioni d'arruolamento (r. decreto 5 agosto 1927, n. 1437;

     18. locali al personale assistente al verificatore per la verifica periodica dei pesi e delle misure (r. decreto 23 agosto 1890, n. 7088);

     19. alloggio ai rr. cc. (r. decreto 10 novembre 1910, n. 845), agli ufficiali ed alle truppe di transito, al personale della r. aeronautica, della r. guardia di finanza e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, salvo rimborso a norma dei decreti- legge 26 luglio 1917, n. 1513 e 4 maggio 1925, n. 775;

     20. locali e mobili per gli uffici dei delegati esattoriali incaricati della gestione delle esattorie, e spese per le aste, andate deserte, per l'appalto delle esattorie (testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401);

     21. formazione del nuovo catasto (legge 1 marzo 1886, n. 3682);

     22. concorso dei comuni capoluoghi di mandamento nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento (legge 17 aprile 1930, n. 479);

     23. sgravi e rimborsi di quote inesigibili di imposte, sovraimposte e tasse;

     24. rimborso di spese forzose agli amministratori;

     25. indennità di carica al podestà e vice podestà, quando siano accordate dal Ministro dell'interno;

     26. spese di liti e di atti a difesa delle ragioni del comune;

     27. registro di popolazione, spese per censimenti;

     28. spese a carico del comune per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorità superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio;

     29. stipendio all'archivista e spese d'ufficio dell'archivio notarile mandamentale istituito a richiesta dei comuni (legge 16 febbraio 1913, n. 89);

     30. contributi allo istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degli impiegati degli enti locali, per i posti non coperti (legge 2 giugno 1930, n. 733);

     31. canoni di manutenzione delle linee telegrafiche (r. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367);

     32. canoni per gli uffici telegrafici nei capoluoghi di mandamento ed in quelli di frontiera (legge 28 giugno 1885, n. 3200);

     33. servizi di requisizione dei quadrupedi e veicoli per il r. esercito (testo unico 31 gennaio 1926, n. 452; legge 12 gennaio 1928, n. 93, e r. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327);

     34. quote di concorso nelle spese consorziali.

     c) Polizia locale, sanità ed igiene:

     1. servizi di polizia locale e personale relativo;

     2. spesa per la nettezza delle vie e piazze pubbliche e sgombro delle nevi (r. decreto 27 dicembre 1923, n. 2962);

     3. stipendi, assegni ed indennità spettanti agli ufficiali sanitari e funzionamento degli uffici e servizi di igiene (testo unico 1 agosto 1907, n. 636);

     4. stipendi, assegni ed indennità spettanti ai veterinari addetti ai servizi di vigilanza ed assistenza zooiatrica ed alla direzione dei pubblici macelli (testo unico 1 agosto 1907, n. 636);

     5. contributi alla cassa di previdenza dei sanitari (testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, modificato col r. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000 e con la legge 14 aprile 1927, n. 604) ed alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (r. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679);

     6. illuminazione nei comuni dove sia già stabilita e, in ogni caso, nei comuni, frazioni o borgate, con popolazione agglomerata superiore ai 1000 abitanti;

     7. contributi pel funzionamento dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e relative sezioni distaccate; funzionamento dei laboratori d'igiene e profilassi conservati nei comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889);

     8. vaccinazione e tenuta dei registri relativi (testo unico 1 agosto 1907, numero 636);

     9. distribuzione del chinino di Stato (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889);

     10. farmacie la cui istituzione, per le condizioni locali, per la speciale posizione topografica, per le difficoltà delle comunicazioni e per la lontananza delle farmacie dei comuni contermini, sia stata resa obbligatoria dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa (legge 22 maggio 1913, n. 468);

     11. trasporto dei cadaveri al cimitero, provvista di casse funebri (testo unico 1 agosto 1907, n. 636 e regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448).

     12. istituzione e funzionamento di dispensari per la profilassi e la cura gratuita della sifilide nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli non capoluoghi aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonchè in quelli nei quali sia stata ravvisata, per speciali circostanze locali e per notevole diffusione della malattia, la necessità di tale istituzione (r. decreto 25 marzo 1923, n. 846);

     13. contributi ai consorzi provinciali antitubercolari (legge 23 giugno 1927, numero 1276);

     14. costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile, delle fognature e dei cimiteri (testo unico 1 agosto 1907, n. 636);

     15. prevenzione delle malattie infettive; impianto e funzionamento dei locali d'isolamento (testo unico 1 agosto 1907, n. 636);

     16. costruzione, manutenzione ed esercizio dei macelli pubblici nei comuni con popolazione superiore ai 6000 abitanti (regolamento sanitario 3 febbraio 1901, n. 45);

     17. impianto, manutenzione ed esercizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti della pesca e di quelli per la vendita al dettaglio dei prodotti stessi, nei comuni per quali sussiste tale obbligo (r. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927);

     18. prevenzione e cura della pellagra (testo unico 1 agosto 1907, n. 636);

     19. vigilanza sui cani randagi (testo unico 1 agosto 1907, n. 636);

     20. spese per le fiere ed i mercati (legge 17 maggio 1866, n. 2933).

     d) Sicurezza pubblica e giustizia:

     1. ufficio del conciliatore (r. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626);

     2. compilazione degli elenchi dei cittadini aventi i requisiti per essere nominati assessori r. decreto 23 marzo 1931, n. 249);

     3. trasporto degli alienati al manicomio (legge 14 febbraio 1904, n. 36);

     4. servizi di estinzione degli incendi nei comuni capoluoghi di provincia ed in tutti gli altri comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.

     e) Opere pubbliche:

     1. sistemazione e manutenzione delle strade e piazze pubbliche; dei giardini, delle ville e passeggiate pubbliche; contributi nelle spese di sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito (decreto lt. 1 settembre 1918, n. 1446);

     2. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia (r. decreto-legge 31 gennaio 1904, n. 51 e r. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051 e regolamento 13 marzo 1904, n. 141);

     3. contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria (testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato con la legge 13 luglio 1911, n. 774, e r. decreto 19 novembre 1921, n. 1688);

     4. contributi nelle opere di ristabilimento e di manutenzione attinenti alle vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe (testo unico 11 luglio 1913, n. 959);

     5. contributi nelle opere di miglioramento e di manutenzione dei porti di prima, seconda e terza classe della seconda categoria e dei porti di quarta classe e relativi fari e fanali (testo unico 2 aprile 1885, n. 3095);

     6. contributi per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti e delle strade di allacciamento delle frazioni e dei comuni isolati (leggi 8 luglio 1903, n. 312 e 15 luglio 1906, n. 383).

     f) Educazione nazionale:

     1. costruzione, manutenzione ed arredamento degli edifici per le scuole elementari; riscaldamento ed illuminazione degli stessi edifici (testo unico 5 febbraio 1928, n. 577);

     2. personale inserviente addetto alle scuole medesime (testo unico 5 febbraio 1928, n. 577);

     3. locali per gli uffici degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi (testo unico 5 febbraio 1928, n. 577);

     4. alloggio ai maestri delle scuole di confine (legge 2 luglio 1929, n. 1152);

     5. fornitura di mobili e contributi per le biblioteche scolastiche popolari (decreto lt. 2 settembre 1917, n. 1521);

     6. stipendi al personale di segreteria e di servizio delle rr. scuole di avviamento al lavoro (r. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, articoli 97 e 100, con le esenzioni ivi previste e r. decreto- legge 6 ottobre 1930, n. 1379);

     7. somministrazione, manutenzione ed arredamento di locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie d'ufficio per le rr. scuole secondarie di avviamento al lavoro, per i licei, ginnasi e gli istituti magistrali, e spese per il personale di servizio degli istituti magistrali meno quelli della Sardegna e della Basilicata (r. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, articoli 100 e 103, legge 7 gennaio 1929, n. 8, e r. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379);

     8. somministrazione, adattamento e manutenzione dei locali per gli istituti nautici e relativa illuminazione e riscaldamento, mobili, materiale non scientifico, ed oggetti di segreteria (r. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2539);

     9. somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per le rr. scuole industriali e commerciali (r. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e r. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 149);

     10. custodia, illuminazione e riscaldamento delle palestre e degli stadi di proprietà dell'opera nazionale balilla (r. decreto 6 maggio 1923, n. 1054);

     11. somministrazione dei locali ai comitati comunali dell'opera nazionale balilla (legge 3 aprile 1926, n. 2247);

     12. contributi a favore delle rr. università e dei rr. istituti d'istruzione superiore (rr. decreti 30 settembre 1923, n. 2102 e 6 aprile 1924, n. 674);

     13. contributi ai patronati scolastici (testo unico 5 febbraio 1928, n. 577); e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica (r. decreto 26 aprile 1928, n. 1297);

     14. contributo a favore dell'ente italiano per le audizioni radiofoniche pei comuni la cui popolazione superi i mille abitanti (r. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207).

     g) Agricoltura:

     1. festa degli alberi (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267);

     2. giudizi di rivendicazione ed affrancazione degli usi civici e operazioni di sistemazione dei demani comunali e terre comuni (r. decreto- legge 22 maggio 1924, n. 751 e r. decreto 16 giugno 1927, n. 1255; legge 16 giugno 1927, n. 1766);

     3. contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura (r. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433);

     4. costruzione e manutenzione dei depositi comunali di concime (r. decreto- legge 1 dicembre 1930, n. 1682, convertito nella legge 25 giugno 1931, n. 925);

     5. lotta contro le cavallette e contro la formica argentina (legge 18 giugno 1931, n. 987 e r. decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1266);

     6. somministrazione dei locali e dei mobili per le stazioni di monta ippica, provvista di acqua ed illuminazione dei detti locali (r. decreto 4 maggio 1924, numero 966).

     h) Assistenza e beneficenza:

     1. servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica a beneficio esclusivo dei poveri in quanto non sia provveduto da particolari istituzioni (testo unico 1 agosto 1907, n. 636);

     2. contributi alla cassa di previdenza dei sanitari (testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, modificato con r. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000 e legge 14 aprile 1927, n. 604) ed alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (r. decreto- legge 15 aprile 1926, n. 679);

     3. somministrazione gratuita di medicinali ai poveri, se ed in quanto a tale somministrazione non si provveda da locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (testo unico 1 agosto 1907, n. 636);

     4. rimborso delle spese di spedalità degli ammalati poveri appartenenti al comune per domicilio di soccorso, a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificata col r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

     5. contributi nelle spese di assistenza degli infanti illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (r. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798);

     6. mantenimento degli inabili al lavoro (testo unico 18 giugno 1931, n. 773);

     7. somministrazione dei locali ai comitati di patronato per la protezione della maternità ed infanzia (legge 10 dicembre 1925, n. 2277).

     i) Culto:

     conservazione degli edifici serventi al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi (legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, art. 329).

     l) E in generale tutte le altre spese che siano poste a carico dei comuni da disposizioni legislative.

 

     Art. 6. (Domicilio di soccorso).

     Agli effetti della competenza della spesa di cui all'articolo 5, lettera h, n. 4, e in tutti gli altri casi nei quali l'acquisto del domicilio di soccorso sia necessario per dare titolo all'assistenza ed alla beneficenza, il termine per tale acquisto è ridotto da cinque a tre anni di dimora in un medesimo comune senza notevoli interruzioni. Nulla è innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma per quanto riguarda il termine richiesto per l'acquisto del domicilio di soccorso nella città di Roma [6].

 

     Art. 7. (Spese provinciali obbligatorie). [7]

     Sono obbligatorie per le provincie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

     a) oneri patrimoniali:

     1. imposte, sovrimposte e tasse;

     2. conservazione del patrimonio provinciale e adempimento degli obblighi relativi;

     3. pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziate nel bilancio le somme relative da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.

     b) Spese generali:

     1. ufficio ed archivio provinciale;

     2. locali, mobili, illuminazione e riscaldamento per gli archivi provinciali di Stato nelle provincie napoletane e siciliane (legge 12 novembre 1818);

     3. istituti e stabilimenti provinciali;

     4. stipendi, assegni ed indennità spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati;

     5. compartecipazione ai diritti di segreteria dei segretari delle amministrazioni provinciali (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148);

     6. contributi alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali (r. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679) e contributi ai fondi di pensione già istituiti dalla provincia;

     7. pensioni ed indennità al personale avente titolo al trattamento di quiescenza a carico della provincia;

     8. contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, per gl'impiegati e salariati che non si siano avvalsi della facoltà della iscrizione alle casse predette (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184), per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158) e contro la tubercolosi (r. decreto- legge 27 ottobre 1927, n. 2055);

     9. locali per gli uffici di prefettura e per l'alloggio dei prefetti; locali per gli uffici provinciali, pei commissariati e per le delegazioni suburbane di p.s. (r. decreto 20 agosto 1909, n. 666) e per gli uffici distaccati di p.s. istituiti nei comuni già sedi di sottoprefettura (r. decretolegge 20 gennaio 1927, n. 96.;

     10. contributi nelle spese inerenti alla formazione del nuovo catasto e funzionamento delle commissioni censuarie provinciali (legge 1 marzo 1886, n. 3682 e r. decreto 7 gennaio 1923, n. 17);

     11. servizio di accasermamento dei corpi armati di polizia (rr. decretilegge 2 aprile 1925, n. 383 e 9 dicembre 1930, n. 1850);

     12. servizio delle riscossioni e dei pagamenti: compilazione di ruoli speciali di sovrimposta;

     13. quote di concorso nelle spese consortili;

     14. medaglie di presenza ai componenti della giunta provinciale amministrativa designati dal segretario del partito nazionale fascista legge 27 dicembre 1928, n. 3123 e r. decreto 26 luglio 1929);

     15. locali per la sede e per l'archivio degli uffici di leva (r. decreto 5 agosto 1927, n. 1437);

     16. associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno e alla gazzetta ufficiale;

     17. spese di liti e di atti a difesa delle ragioni della provincia;

     18. premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni (r. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 867);

     19. spese a carico della provincia per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorità superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio;

     20. sgravi e rimborsi di quote inesigibili d'imposte, sovrimposte e tasse;

     21. rimborso di spese forzose agli amministratori;

     22. indennità di carica al preside e al vice preside, quando siano accordate dal Ministero dell'interno;

     23. contributi nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento (legge 17 aprile 1930, n. 479);

     24. contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degli impiegati degli enti locali, per i posti non coperti (legge 2 giugno 1930, n. 733).

     c. Sanità ed igiene:

     1. disinfezione contro le malattie infettive; visite sanitarie in caso di epidemie e di epizoozie (testo unico 1 agosto 1907, n. 636);

     2. funzionamento dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e relative sezioni distaccate, stipendi e salari al personale addettovi (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889);

     3. acquisto del chinino di Stato da distribuire per mezzo dei comuni, ai coloni ed agli operai impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro, con rimunerazione fissa od a cottimo, salvo il rimborso da parte dei proprietari di terreni (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889);

     4. somministrazione e spedizione ai comuni del vaccino antivaioloso (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889);

     5. prevenzione e cura della pellagra (testo unico 1 agosto 1907, n. 636);

     6. servizi attinenti alla cura antirabbica, se ed in quanto non vi provvedano i comuni o altre pubbliche istituzioni (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889);

     7. contributi per consorzi provinciali antitubercolari, per le sedi e per gli uffici di detti consorzi e per il personale necessario (legge 23 giugno 1927, n. 1276);

     8. indennità di abbattimento di animali colpiti da malattia infettiva (testo unico 1 agosto 1907, n. 636).

     d) Opere pubbliche:

     1. sistemazione e manutenzione delle strade provinciali;

     2. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia (r. decreto 31 gennaio 1904, n. 51 e r. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051 e regolamento 13 marzo 1904, n. 141);

     3. concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti (testo unico 25 luglio 1904, n. 523);

     4. contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria, dichiarate obbligatorie (testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato con la legge 13 luglio 1911, n. 774 e r. decreto 19 novembre 1921, n. 1688);

     5. contributi nelle nuove opere per le vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe ed in quelle di ristabilimento e di manutenzione delle vie navigabili di terza e quarta classe (testo unico 11 luglio 1913, n. 959);

     6. contributi nelle opere di miglioramento e nelle spese di manutenzione dei porti di prima, seconda, terza e quarta classe, della seconda categoria e dei relativi fari e fanali (testo unico 2 aprile 1885, n. 3095);

     7. costruzione delle strade di allacciamento dei comuni isolati (legge 15 luglio 1906, n. 383), e delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie e porti (legge 8 luglio 1903, n. 312).

     e) Educazione nazionale:

     1. personale di segreteria, assistenti, macchinisti e personale di servizio, locali, illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e spese varie d'ufficio per gl'istituti tecnici e i licei scientifici (r. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, articoli 97, 100 e 103, salvo per il personale le esenzioni previste nei due primi articoli);

     2. stipendi agli assistenti ed al personale di segreteria e di servizio addetto agli istituti nautici, acquisto e manutenzione delle suppellettili scientifiche e tecniche, biblioteche, ed altre spese attinenti agli istituti stessi (r. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539);

     3. somministrazione dei locali e dell'azienda agraria alle rr. scuole agrarie medie di cui agli articoli 49 e 60 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

     4. somministrazione dei locali e arredamento degli uffici regionali scolastici (testo unico 5 febbraio 1928, n. 577);

     5. somministrazione dei locali per i comitati provinciali della Opera Nazionale Balilla (legge 3 aprile 1926, n. 2247);

     6. contributi ai patronati scolastici (testo unico 5 febbraio 1928, n. 577), e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica (r. decreto 26 aprile 1928, n. 1297);

     7. contributi a favore delle rr. università e dei rr. istituti d'istruzione superiore (rr. decreti 30 settembre 1923, n. 2102 e 6 aprile 1924, n. 674).

     f) Assistenza e beneficenza:

     1. assistenza degli infermi di mente e spese di trasferimento dei detti infermi da un manicomio ad un altro, ovvero da un manicomio giudiziario ad un istituto comune (legge 14 febbraio 1904, n. 36 e regolamento 16 agosto 1909, n. 615);

     2. assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono (regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798);

     3. assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri rieducabili, in quanto non vi provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889);

     4. somministrazione dei locali per le federazioni provinciali per la protezione della maternità e della infanzia (legge 10 dicembre 1925, n. 2277).

     g) Agricoltura:

     1. contributi per la lotta contro le cavallette (legge 18 giugno 1931, n. 987) e contro la formica argentina (r. decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1266);

     2. contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura (r. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3433).

     h) e in generale tutte le altre spese che siano poste a carico delle provincie da disposizioni legislative.

 

     Art. 8. (Imposizione di nuove o maggiori spese ai comuni e alle provincie). [8]

     Dall'entrata in vigore del presente testo unico qualsiasi disposizione legislativa, tendente a porre a carico dei comuni e delle provincie nuove o maggiori spese, deve essere concretata di concerto, oltre che col Ministro delle finanze, anche col Ministro dell'interno, il cui consenso deve risultare dal relativo disegno di legge, e, qualora la spesa sia inerente a servizi di carattere statale, devono essere, in pari tempo, assegnati agli enti predetti i corrispondenti mezzi di entrata.

 

     Art. 9. (Spese facoltative). [9]

     Le spese non contemplate negli articoli 5 e 7 sono facoltative.

     Le spese facoltative dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

 

TITOLO III

ENTRATE COMUNALI E PROVINCIALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 10. (Comuni: tributi, contributi e compartecipazioni).

     I comuni possono, nei limiti ed in conformità delle leggi vigenti:

     1. istituire le imposte di consumo sui generi indicati nell'art. 20 del presente testo unico;

     2. istituire l'imposta sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, l'imposta di famiglia (quando la popolazione del comune non supera i 30.000 abitanti), quella sul bestiame, le imposte sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, l'imposta di patente e l'imposta di soggiorno, oltre quelle obbligatorie di licenza e sulle macchine per caffè tipo espresso, sugli animali caprini e sui cani;

     3. imporre la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche di pertinenza comunale e delle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonchè la tassa sulle insegne;

     4. esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti di peso pubblico e della misura pubblica e la privativa di concedere in fitto banchi pubblici, purchè tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo. La facoltà di cui al presente numero non si estende alle zone demaniali marittime;

     5. imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale, contributi di miglioria e per la manutenzione delle fognature;

     6. imporre la tassa per la raccolta ed il trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni) [10];

     7. istituire prestazioni d'opera:

     a) per la costruzione e manutenzione delle strade obbligatorie (leggi 30 agosto 1868, n. 4613 e 4 luglio 1895, n. 390);

     b) per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti (legge 8 luglio 1903, n. 312);

     c) per la lotta contro le cavallette (legge 18 giugno 1931, n. 987);

     8. sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati. I comuni partecipano inoltre:

     a) al provento dei diritti erariali sugli spettacoli (r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 e r. decreto-legge 2 ottobre 1924, n. 1589);

     b) al provento della tassa di macellazione dei bovini (legge 6 luglio 1912, n. 832 e r. decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577);

     c) ai proventi della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi e del contributo integrativo di utenza stradale, che vengono riscossi con le norme stabilite nel capo XIV di questo titolo.

 

     Art. 11. (Classificazione dei comuni).

     Agli effetti della applicazione delle imposte e delle tasse i comuni sono ripartiti in nove classi in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Regno, secondo la seguente tabella:

 

Classi di Comuni

Popolazione legale

A

con oltre 500.000 abit.

B

da oltre 200.000 a 500.000 abit.

C

da oltre 100.000 a 200.000 abit.

D

da oltre 60.000 a 100.000 abit.

E

da oltre 30.000 a  60.000 abit.

F

da oltre 15.000 a  30.000 abit.

G

da oltre 10.000 a  15.000 abit.

H

da oltre 5.000 a 10.000 abit.

I

fino a 5.000 abit.

 

     Art. 12. (Provincie: tributi, contributi e compartecipazioni).

     Le provincie possono, nei limiti ed in conformità delle leggi vigenti:

     1. istituire addizionali alle imposte comunali sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

     2. imporre tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad esse pertinenti;

     3. imporre contributi per la costruzione e la occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale e contributo di miglioria;

     4. sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

     Le provincie devono inoltre imporre la tassa e il contributo di cui alla lettera c) dell'ultimo comma dell'art. 10.

 

CAPO II

PATRIMONIO

 

     Art. 13. (Inventario dei beni di uso pubblico e patrimoniali). [11]

     Agli articoli 177 e 257 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed all'art. 50 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito il seguente:

     "Le amministrazioni comunali e provinciali devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniale, mobili ed immobili, nonchè un elenco diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione. L'inventario dei beni di uso pubblico è costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.

     Quando il comune o la provincia amMinistri istituzioni o stabilimenti speciali ai sensi degli articoli 132, 203, 231 e 241, l'inventario dei beni di ciascun istituto o stabilimento dev'essere distinto da quello degli altri e da quelli del comune o della provincia. Devono tenersi distinti

 

inventari per ciascuno dei comuni riuniti in virtù degli articoli 118 e 119

e per le frazioni che, pel successivo art. 121, abbiano patrimonio e spese

separate.

     Sono altresì separati gl'inventari dei beni di spettanza delle frazioni ai sensi dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Gl'inventari sono firmati dal segretario e dal ragioniere, dove esista, e sono vidimati dal podestà o dal preside. Essi sono riveduti di regola ogni dieci anni; il podestà o il preside può sempre disporne la revisione.

     Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio, sono personalmente responsabili il podestà o il preside, il segretario del comune o della provincia, nonchè il ragioniere, dove esista.

     Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

     Col provvedimento di approvazione del conto consuntivo, il consiglio di prefettura pone in rilievo il risultato economico dell'esercizio e le variazioni che la gestione del bilancio ha determinato rispetto ai beni di uso pubblico ed a quelli patrimoniali del comune o della provincia."

 

     Art. 14. (Affitto o godimento dei beni patrimoniali comunali e provinciali). [12]

     All'art. 178 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è sostituito il seguente:

     "I beni patrimoniali comunali e provinciali devono, di regola, essere dati in affitto.

     In sede di esame dei bilanci di previsione la G.P.A. accerta che i fitti dei fondi rustici ed urbani siano adeguati all'importanza di questi, tenuto conto anche dei carichi tributari e delle spese di manutenzione, e, qualora riconosca che i cespiti in parola siano suscettibili d'incremento, invita l'amministrazione a provvedere alla revisione in un termine perentorio, decorso il quale inutilmente, promuove i provvedimenti di ufficio da parte del prefetto.

     Qualora lo richieda la speciale condizione dei luoghi, il comune può ammettere la generalità degli abitanti a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma deve formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso e subordinarlo al pagamento di un corrispettivo.

     Il corrispettivo non può, in alcun caso, essere inferiore al carico delle imposte e sovrimposte e delle spese di custodia e manutenzione sostenute dal comune per i detti beni.

     A tale effetto i corrispettivi per il godimento in natura dei beni comunali, comunque dovuti, devono essere sottoposti a revisione nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente testo unico e successivamente alla fine di ciascun triennio."

 

     Art. 15. (Terreni soggetti agli usi civici). [13]

     Nulla è innovato, per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, alle disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nel caso previsto dall'art. 12 della legge stessa come in quelli contemplati negli articoli 179 e 180 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, testo unico, alle norme del capo II, titolo IV, del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

     L'amministrazione separata dei terreni assegnati a una frazione, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 16 giugno 1927, n. 1766, è affidata dal prefetto ad un commissario scelto, di regola, tra i frazionisti.

 

     Art. 16. (Impiego di somme). [14]

     All'art. 181 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è sostituito il seguente:

     "Le somme eccedenti i bisogni ordinari dei comuni e delle provincie devono essere depositate a interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero, con l'approvazione della G.P.A., presso casse di risparmio ordinarie di notoria solidità.

     Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.

     Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della G.P.A., essere impiegate nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

     Dell'osservanza delle disposizioni dei primi due comma del presente articolo sono personalmente responsabili il podestà o il preside e il segretario del comune o della provincia, nonchè il ragioniere, ove esista.

 

     Art. 17. (Capitolato generale). [15]

     Le amministrazioni dei comuni, delle prime cinque classi e le amministrazioni delle provincie devono compilare un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti e gli appalti di cose ed opere, uniformandolo, in quanto possibile, alle norme del capitolato generale per l'amministrazione dello Stato.

     Tale capitolato deve essere approvato dalla G.P.A., sentito il consiglio di prefettura.

     Pei comuni delle altre quattro classi, il capitolato generale può essere predisposto e reso obbligatorio dalla G.P.A., sentito il consiglio di prefettura.

 

     Art. 18. (Responsabilità per la conservazione e gestione del patrimonio). [16]

     Agli effetti delle responsabilità previste nei precedenti articoli e di ogni altra dipendente dalla conservazione e gestione del patrimonio comunale e provinciale, vengono applicate, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 100 e 101 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sostituiti dagli articoli 2, 3 e 4 del r. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289, e quelle degli articoli 107 e 112 del primo dei citati decreti.

 

     Art. 19. (Revisione generale degl'inventari). [17]

     Entro l'anno successivo all'entrata in vigore del presente testo unico i comuni e le provincie devono procedere alla revisione generale degl'inventari dei rispettivi beni, dei residui attivi e passivi, e delle imposte di cui l'ente sia gravato, allo scopo di promuovere gli eventuali sgravi e rimborsi.

     Devono altresì provvedere, nel biennio successivo alla domanda anzidetta, alla revisione dei canoni, censi e livelli e altre prestazioni attive e passive, secondo le norme che saranno stabilite con r. decreto da emanarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri della giustizia e delle finanze, udito il consiglio di Stato.

     Decorsi inutilmente tali termini, provvede il prefetto mediante apposito commissario a spese dei responsabili dell'inadempimento.

 

CAPO III

IMPOSTE DI CONSUMO

 

SEZIONE I

ISTITUZIONE DELLE IMPOSTE

 

     Art. 20. (Generi soggetti alle imposte di consumo).

     I comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose ed alcooliche, carni, pesce comunque conservato, dolciumi e cioccolato, formaggi e latticini, profumerie e saponi fini, gas- luce, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pelliccerie.

     I comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte suindicate, secondo le norme del presente testo unico e del relativo regolamento, nonchè di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali.

 

     Art. 21. (Tariffe e regolamenti).

     Le tariffe ed i regolamenti delle imposte sono deliberati dal podestà e diventano esecutori dopo l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

     Non di meno i podestà possono ordinare, in base al disposto dell'art. 214 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), sostituito dall'art. 62 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, che la deliberazione concernente la tariffa delle imposte abbia immediata applicazione, in pendenza dell'approvazione dell'autorità di tutela, purchè le somme riscosse in questo intervallo rimangano a disposizione, per essere restituite agli aventi diritto, qualora venga a mancare l'accennata approvazione.

     Nei casi di variazione di tariffa il podestà può, con la deliberazione di cui al precedente comma, ordinare l'applicazione delle nuove o maggiori imposte ai generi tassati che già si trovino negli esercizi di vendita al minuto e all'ingrosso nel giorno in cui le predette variazioni diventano esecutorie.

     Le tariffe ed i regolamenti, dopo l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, sono trasmessi al Ministero delle finanze per l'omologazione.

     Il Ministro, sentito il Consiglio di Stato, può annullarli, in tutto o in parte, in quanto siano contrari al testo unico ed al relativo regolamento.

 

          Art. 22. (Tariffa massima).

     Salvo il disposto degli articoli 23 e 24, l'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'art. 95 e stabiliti per ciascuna classe dei comuni secondo la classificazione di cui all'art. 11 del testo unico: per le imposte stabilite sul valore, questo si determina sulla media dei prezzi dell'anno precedente accertata dal consiglio provinciale dell'economia corporativa.

     L'imposta può essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate, secondo le qualità od il pregio di esse.

     Per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalità stabilita dalla tariffa anzidetta.

     Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo e non possono essere modificate che mediante deliberazione podestarile debitamente approvata.

     Tuttavia, per le imposte stabilite sul valore, le tariffe devono essere rivedute, per l'1 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media dei prezzi dell'anno precedente.

 

     Art. 23. (Aumento di aliquote per i comuni ex chiusi).

     I comuni rimasti chiusi sino all'1 aprile 1930 possono, per riconosciute necessità, e con l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, aumentare le aliquote delle imposte di consumo: sulle carni, fino al 50 per cento, se appartengono alle classi da A a D e al 30 per cento, se alle altre classi; sul gas-luce, fino al limite massimo di L. 0,05 per metro cubo, se appartengono alle classi da A ad E, fino a L. 0,042 se alle classi F e G e fino a L. 0,03, se alle classi H ed I e sull'energia elettrica, fino al limite massimo di L. 0,045 per EWO, se appartengono alle classi da A ad E, fino a L. 0,03, se alle classi F e G e fino a L. 0,02, se alle classi H ed I.

 

     Art. 24. (Aumento di aliquote per gli altri comuni).

     La facoltà di cui al precedente articolo è estesa a tutti gli altri comuni che, per riconosciute necessità, ne facciano domanda al Ministero delle finanze. Su tali domande, dopo l'approvazione delle autorità di tutela, il Ministro provvede sentita la commissione centrale per la finanza locale.

 

     Art. 25. (Diritti speciali).

     Oltre i diritti accessori previsti all'art. 100 i comuni possono imporre altri diritti speciali in corrispettivo di particolari prestazioni o servizi resi dall'amministrazione a richiesta dei contribuenti.

     Le relative tariffe devono essere approvate dalla giunta provinciale amministrativa e dal Ministro delle finanze.

 

     Art. 26. (Cambiamenti di classificazione dei comuni. Tariffe applicabili).

     I comuni che, per effetto della classificazione di cui all'art. 11 o anche in dipendenza di nuovo censimento generale della popolazione del regno, ovvero di mutamenti della circoscrizione territoriale, siano assegnati a classi inferiori, possono essere autorizzati con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze, sentita la commissione centrale per la finanza locale, ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i comuni della classe alla quale appartenevano.

     I comuni che, per le cause sopra indicate, sono assegnati a classi portanti aliquote più elevate non possono, per un biennio, applicare le imposte di consumo che entro i limiti della tariffa immediatamente superiore a quella che ad essi competeva in precedenza.

 

     Art. 27. (I comuni capoluoghi di provincia. Tariffa superiore).

     Per necessità di bilancio, accertate e riconosciute dall'autorità di tutela e dalla commissione centrale per la finanza locale, i comuni capoluoghi di provincia possono essere autorizzati a riscuotere le imposte di consumo in base alla tariffa immediatamente superiore. L'autorizzazione è data con decreto reale, su proposta del Ministro delle finanze.

 

     Art. 28. (Comuni dichiarati luoghi di cura, soggiorno o turismo. Tariffa superiore).

     I comuni dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo possono essere autorizzati, mediante decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'interno, previo parere della commissione centrale per la finanza locale, ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa immediatamente superiore.

     Il maggior provento di cui sopra, al netto delle spese di riscossione, può essere, col decreto stesso, devoluto, in tutto od in parte, all'azienda autonoma di cura.

 

SEZIONE II

ESENZIONI

 

     Art. 29. (Esenzioni soggettive).

     Sono esenti dalle imposte di consumo:

     1. i generi destinati ai sovrani, ai capi di governo esteri e principi del sangue delle famiglie regnanti, ai capi di ambasciate e di legazioni estere;

     2. i generi destinati ai capi di missione e ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici e commerciali) accreditati in Italia e regolarmente notificati al Ministero degli affari esteri, a condizione che uguale franchigia sia stabilita nei rispettivi Stati a favore di capi di missione e del personale diplomatico italiano accreditato presso di quelli, in rapporto alle imposte di consumo o ad altri analoghi tributi locali, nonchè gli effetti ed i mobili di primo impianto spettanti ai consoli stranieri in Italia, subordinatamente alla condizione di reciprocità;

     3. i materiali, il gas-luce, l'energia elettrica ed in generale tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate;

     4. i materiali, il gas-luce, l'energia elettrica e gli oggetti occorrenti pel servizio postale, telegrafico e telefonico;

     5. tutti i generi ad uso delle amministrazioni dello Stato e della Croce Rossa, eccettuati i viveri;

     6. le bevande acquistate in economia dagli enti ed istituti di carità e beneficenza per la distribuzione gratuita ai ricoverati;

     7. il gas-luce e l'energia elettrica per illuminazione governativa, provinciale e comunale di aree pubbliche, come pure il gas-luce consumato nei processi di fabbricazione in stabilimenti industriali;

     8. i mobili usati appartenenti alle famiglie già residenti o che vengano a risiedere nel comune.

 

     Art. 30. (Esenzioni oggettive).

     Sono inoltre esenti dalle imposte di consumo:

     1. il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate ai braccianti e coloni per i lavori agricoli in soprappiù di mercede giornaliera, secondo la consuetudine locale, anche se questa sia richiamata in convenzioni individuali o collettive, e sempre quando la somministrazione e il consumo delle bevande stesse avvengano nel luogo dove si eseguiscono i lavori;

     2. il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia e ricavato dalle uve dei fondi propri o da esso coltivati, quando il consumo si verifichi nel luogo di vinificazione, o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni da stabilirsi nel regolamento;

     3. il vino che dai produttori e dai commercianti all'ingrosso sia esportato all'estero e nelle colonie italiane od inviato alle fabbriche per la distillazione o per la preparazione dell'aceto;

     4. l'alcool destinato ad uso diverso da bevanda quando siano adempiute le condizioni da fissarsi nel regolamento;

     5. le carni preparate negli stabilimenti all'uopo attrezzati e destinate all'esportazione all'estero, oppure al rifornimento di esercizi del luogo e di altri comuni del regno, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento;

     6. i materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali, di edifici colonici, di opere di bonifiche e di miglioramenti agrari;

     7. i materiali da costruzione adoperati nelle riparazioni previste dall'art. 1604 del codice civile.

 

     Art. 31. (Esenzioni in tempo di guerra).

     In caso di guerra è data facoltà al governo di provvedere, con decreto reale, alla esenzione temporanea dalle imposte di consumo pei viveri destinati alle truppe mobilizzate, ed al modo di indennizzare i comuni e gli appaltatori in confronto degli introiti medi dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni di tariffa.

 

SEZIONE III

RISCOSSIONE

 

     Art. 32. (Bevande).

     L'imposta sul consumo delle bevande si applica:

     1. alla vendita o cessione a qualsiasi titolo delle bevande vinose fatte dal produttore ai consumatori o ai commercianti al minuto dello stesso comune. Nel primo caso l'imposta è dovuta dal produttore, nel secondo dai commercianti al minuto.

     S'intende per produttore, ai fini dell'applicazione delle imposte di consumo, soltanto il produttore delle bevande vinose ricavate dalle uve dei fondi propri o da esso coltivati in qualità di affittuario, oppure di mezzadro, colono od altro compartecipante al prodotto dei fondi medesimi;

     2. alla vendita o cessione, a qualsiasi titolo, delle bevande vinose ed alcooliche, fatta dal commerciante all'ingrosso, sia o non fabbricante, ai consumatori o ai commercianti al minuto dello stesso comune. Nel primo caso l'imposta è dovuta dal commerciante all'ingrosso, nel secondo dai commercianti al minuto;

     3. al consumo del commerciante all'ingrosso e della propria famiglia.

 

     Art. 33. (Commerciante all'ingrosso).

     S'intende per commerciante all'ingrosso chi vende abitualmente le bevande vinose in quantità non inferiori a 50 litri e le bevande alcooliche in quantità non inferiori a 10 litri.

     Il commerciante all'ingrosso è soggetto a denunzia ed a licenza di esercizio ed è obbligato alla tenuta di apposito registro di carico e scarico.

     Il pagamento dell'imposta a suo carico, a norma dell'articolo precedente, numeri 2 e 3, ha luogo alla estrazione delle bevande tassate dai locali di deposito: il commerciante può ottenere di soddisfare l'imposta mensilmente in base alle risultanze del detto registro, ed in tal caso è tenuto a prestare cauzione.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai produttori delle bevande vinose che esercitano il commercio all'ingrosso.

 

     Art. 34. (Passaggi delle bevande nello stesso comune tra produttori e commercianti all'ingrosso).

     I passaggi nello stesso comune dal produttore ad altro produttore od a commerciante all'ingrosso, delle bevande vinose, e fra commercianti all'ingrosso, delle dette bevande vinose e di quelle alcooliche, sono soggetti a speciali norme e cautele da determinarsi nel regolamento.

 

     Art. 35. (Bevande provenienti da altri comuni o dall'estero).

     Per le bevande medesime, trasportate a qualsiasi titolo in altro comune, oppure provenienti dall'estero, fatta eccezione per le piccole quantità portate a mano, nei limiti da stabilirsi col regolamento, l'imposta si applica nel comune di consumo, tanto se la merce è ritirata e trasportata direttamente dal possessore o da un suo incaricato, quanto se il trasporto e la consegna siano fatti a mezzo della ferrovia, della posta, dei corrieri e di altro mezzo pubblico di trasporto ovvero di commissionari o di altri rappresentanti del mittente.

     Se il possessore o destinatario è un consumatore o un commerciante al minuto, questo è senz'altro tenuto al pagamento dell'imposta; se invece è un commerciante all'ingrosso, deve darsene carico sul registro di cui all'art. 33.

     Se il possessore o destinatario è un consumatore o un commerciante al minuto, questo è senz'altro tenuto al pagamento dell'imposta; se invece è un commerciante all'ingrosso, deve darsene carico sul registro di cui all'art. 33.

     I trasporti da uno ad altro comune debbono essere notificati dall'ufficio delle imposte del comune di origine a quello di destinazione e provvisti di apposita bolletta di accompagnamento, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

 

     Art. 36. (Estrazione dai locali di deposito).

     Si considera vendita, soggetta alla imposta di consumo in luogo, la estrazione delle bevande da qualsiasi locale di deposito, anche se appartenente a produttori privati.

     Sotto l'osservanza delle norme da stabilirsi nel regolamento, non costituiscono vendita nel senso indicato nel precedente comma le estrazioni delle bevande quando siano fatte:

     a) per il trasporto da un luogo di deposito ad un altro;

     b) per le spedizioni fuori del comune;

     c) per le destinazioni previste negli articoli 29 e 30.

 

     Art. 37. (Carni).

     L'imposta di consumo sulle carni bovine, ovine, suine ed equine si riscuote alla macellazione degli animali.

     Per le carni provenienti da altri comuni o dall'estero si applicano le norme degli articoli 33, 34, 35 e 36.

 

     Art. 38. (Gas-luce ed energia elettrica).

     L'imposta di consumo sul gas-luce per illuminazione e riscaldamento e sull'energia elettrica per illuminazione si riscuote sul consumo di detti generi e viene percetta mediante liquidazione da farsi alle officine di produzione a carico dell'esercente, il quale ha diritto di rivalersene sui consumatori.

 

     Art. 39. (Materiali per costruzioni edilizie).

     L'imposta di consumo sui materiali per costruzioni di riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato.

     Nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste nell'art. 1604 del codice civile l'imposta si esige mediante abbonamento obbligatorio, secondo le orme da stabilirsi nel regolamento.

 

     Art. 40. (Altri generi tassati).

     L'imposta di consumo sugli altri generi indicati all'art. 2 si riscuote con le stesse norme di cui agli articoli 32, numeri 2 e 3, 33, 34, 35 e 36. L'obbligo della denunzia e della relativa bolletta di accompagnamento, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 35, è però limitato al trasporto del pesce comunque conservato e dei formaggi e latticini in quantità superiore ai limiti che saranno fissati nel regolamento.

     Per commerciante all'ingrosso di detti generi intendesi chi non vende abitualmente al diretto consumatore.

     Ove i generi stessi siano fabbricati da commercianti al minuto, questo è, senz'altro, tenuto al pagamento dell'imposta.

 

     Art. 41. (Transito, deposito e passaggio di generi da uno ad altro esercizio).

     Sono permessi il transito dei generi soggetti ad imposta, il deposito dei generi soggetti ad imposta, il deposito dei generi stessi per conto degli esercenti e il passaggio, in esenzione da nuovo pagamento d'imposta, dei generi dagli esercizi condotti a tariffa ad altri esercizi esistenti nello stesso comune, nei termini e con le garanzie e norme da determinarsi nel regolamento.

 

     Art. 42. (Riscossione a tariffa e per abbonamento).

     La riscossione delle imposte di consumo è fatta in seguito a dichiarazione del contribuente, e mediante l'applicazione della tariffa alle materie imponibili.

     Salvo le limitazioni stabilite nel regolamento, l'amministrazione delle imposte di consumo può fare convenzioni d'abbonamento tanto coi singoli contribuenti, esercenti o fabbricanti, quanto con classi di esercenti o fabbricanti.

     L'abbonamento, per essere valido, deve risultare da atto scritto, secondo le norme da determinarsi nel regolamento, e deve essere garantito per un sesto del canone.

 

     Art. 43. (Speciale metodo di riscossione per i mobili e le pelliccerie).

     Nelle gestioni dirette, ed in quelle appaltate ad aggio, il comune può altresì deliberare che la riscossione delle imposte di consumo sui mobili e sulle pelliccerie sia effettuata al momento della vendita o cessione ai singoli consumatori, sulla base delle fatture da rilasciarsi obbligatoriamente per ogni singola vendita. Di ogni fattura deve conservarsi il duplicato presso il venditore.

     Ove sia adottato tale sistema di riscossione, l'aliquota della imposta deve essere fissata per qualsiasi specie di dette merci in misura unica, entro il limite massimo stabilito dall'art. 99, e va ragguagliata al totale importo di ciascuna fattura. Nel calcolo dell'imposta la frazione di lira è computata per una lira.

     L'imposta si esige mediante applicazione ed annullamento di speciali marche doppie sulle fatture; se però il suo importo, per ogni fattura, ammonti a lire cinquecento ed oltre, l'imposta si corrisponde invece mediante versamento sul conto corrente postale del comune. L'applicazione delle marche deve essere fatta in modo che una sezione di marca aderisca alla fattura destinata all'acquirente, e l'altra rimanga apposta sulla copia o duplo del detto documento.

     L'applicazione e l'annullamento delle marche od il versamento in conto corrente deve eseguirsi a cura e sotto la responsabilità dei commercianti all'ingrosso, fabbricanti o non, e dei commercianti al minuto per tutte le vendite a consumatori in luogo.

     Trattandosi di acquisto fatto direttamente dal consumatore presso commerciante fuori del comune, l'obbligo del pagamento dell'imposta nel comune di destinazione spetta al consumatore con le modalità ordinarie, oppure, ove in detto comune sia applicato lo speciale metodo di riscossione di cui al presente articolo, su presentazione della relativa fattura all'ufficio delle imposte di consumo. Questo, in tal caso, provvede alla applicazione sulla fattura medesima di entrambe le sezioni delle marche, nonchè al loro annullamento oppure al rilascio della bolletta di pagamento.

     Tuttavia per gli acquisti di pelliccerie limitati a quanto può costituire indumento personale dell'acquirente, il pagamento dell'imposta deve essere effettuato nel comune di acquisto con le modalità di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

     Le marche di cui al presente articolo, anche per le gestioni appaltate, sono fornite dal comune in vari tagli, non eccedenti tuttavia il valore di lire centocinquanta.

     Nelle gestioni appaltate, gli appaltatori sono tenuti a tutte le operazioni inerenti all'applicazione dell'imposta nei modi sopraindicati, verso corresponsione dell'aggio sulle riscossioni, al netto delle spese incontrate dal comune.

 

     Art. 44. (Abbonamento obbligatorio).

     L'abbonamento è obbligatorio per la riscossione delle imposte sui dolciumi e cioccolato, nei limiti e secondo le norme da determinarsi nel regolamento.

     Con decreto del Ministro delle finanze l'abbonamento obbligatorio può essere esteso ad altri generi tassati.

     L'abbonamento è altresì obbligatorio quando, per le condizioni speciali dell'esercizio ovvero per altri motivi da determinarsi nel regolamento, la riscossione a tariffa sia difficile o dispendiosa.

     In caso di disaccordo tra l'amministrazione ed il contribuente, la determinazione del canone è determinata alla commissione comunale prevista nell'art. 278.

     Contro il provvedimento della commissione è ammesso il ricorso al prefetto entro 30 giorni da quello della notificazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo ed è obbligatorio per il contribuente e la amministrazione.

 

     Art. 45. (Pagamento dell'imposta. Indennità di mora).

     Al contribuente, nell'atto del pagamento dell'imposta, viene rilasciata una ricevuta che è il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento.

     Le tasse di bollo sulle ricevute sono a carico del contribuente.

     Il ritardo, oltre i 10 giorni, nel pagamento delle imposte sul consumo del gas-luce ed energia elettrica, dei materiali per costruzioni edilizie ed in genere delle imposte dovute in virtù di abbonamento, giusta gli articoli 42 e 44, fa incorrere il contribuente nell'indennità di mora del 6 per cento sulla somma non pagata.

 

     Art. 46. (Generi contenuti nei pacchi postali).

     Le imposte di consumo sui generi contenuti nei pacchi postali sono pagate dai destinatari, all'atto del ritiro dei pacchi.

     Alla amministrazione postale è dovuto un compenso, a titolo di rimborso di spese, pari al cinque per cento delle imposte riscosse sui pacchi postali.

     Possono essere venduti dalla amministrazione postale, senza preavviso e formalità giudiziarie, i pacchi i cui destinatari rifiutino di pagare i diritti dovuti.

     La vendita può farsi quando l'amministrazione lo creda necessario.

     Il prezzo ricavato da tale vendita, dopo prelevato l'ammontare delle imposte, resta per 5 anni a disposizione di chi vi ha diritto, trascorso il quale termine, è devoluto all'erario.

 

     Art. 47. (Merci rifiutate o abbandonate. Vendita nelle stazioni ferroviarie).

     Per la vendita, eseguita nelle stazioni ferroviarie, delle merci rifiutate dal destinatario o non consegnate per irreperibilità del medesimo ovvero abbandonate, l'amministrazione ferroviaria risponde del pagamento della imposta soltanto sino a concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita.

 

     Art. 48. (Procedimento coattivo. Prescrizioni).

     Le imposte dovute e, in tutto o in parte, non pagate nei tempi e modi prescritti dal presente capo e dal regolamento e l'indennità di mora di cui all'art. 45, sono recuperate col procedimento privilegiato

dell'ingiunzione, secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro.

     Il credito della amministrazione si prescrive trascorsi 3 anni dal giorno in cui avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

     L'amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato responsabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di 3 anni sia stato infruttuosamente escluso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere la azione contro il debitore, l'abbia invece lasciata cadere in prescrizione.

     Queste prescrizioni speciali non sono applicabili nel caso in cui il mancato o incompleto pagamento della imposta derivi da fatti del contribuente o dell'impiegato che costituiscano delitti provveduta dal presente capo.

     La prescrizione per l'azione civile è sospesa, quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine per l'azione civile decorra nuovamente dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

 

          Art. 48 bis. (Interessi). [18]

     La disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applica alle imposte comunali di consumo, nonchè agli altri tributi locali per i quali si osservano, per legge, le norme sull'accertamento e sulla riscossione delle dette imposte.

 

     Art. 49. (Privilegi).

     Per i crediti di cui all'articolo precedente, l'amministrazione delle imposte ha il privilegio, innanzi ad ogni altro creditore, salvi, per altro, i privilegi spettanti allo Stato in virtù delle norme vigenti:

     a) sui generi soggetti ad imposte di consumo, sui relativi recipienti e mezzi di trasporto e sui meccanismi di produzione dei generi tassati;

     b) sui materiali per costruzioni edilizie, soggetti ad imposta di consumo a computo metrico, anche se posti in opera.

 

     Art. 50. (Rimborsi).

     il contribuente ha diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate, purchè ne faccia domanda all'amministrazione nel termine di 3 anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dell'originale bolletta di pagamento. Trascorso il triennio, l'azione rimane estinta.

     Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso senza che occorra la domanda degli interessati.

 

SEZIONE IV

RESTITUZIONI

 

     Art. 51. (Generi esportati all'estero).

     Sui generi soggetti ad imposte di consumo ed esportati all'estero è restituita l'imposta pagata, sotto la osservanza delle norme da stabilirsi nel regolamento.

 

     Art. 52. (Carni trasportate in altri comuni).

     Quando gli animali, per i quali sia pagata l'imposta a tenore della tariffa, sono trasportati, in quantità non minore di un quarto per le bestie bovine e di mezza bestia per gli animali di altra specie, da uno ad altro comune, il pagamento di una nuova imposta a tariffa dà diritto alla restituzione di quella già soddisfatta per la macellazione a carico dell'amministrazione del comune nel quale avvenne la macellazione stessa, nei modi e termini da stabilirsi nel regolamento.

     La restituzione dell'imposta, nel limite di quantità sopraindicato, ha luogo anche per le carni congelate.

 

     Art. 53. (Generi trasportati da uno ad altro esercizio di altri comuni). quando i generi, per i quali sia stata pagata l'imposta a tenore di tariffa, siano trasportati da uno ad altro esercizio al minuto di altri comuni, il pagamento di una nuova imposta a tariffa dà diritto alla restituzione di quella precedentemente corrisposta, nei limiti e nei modi da stabilirsi nel regolamento.

     Col regolamento stesso saranno inoltre stabilite le altre norme intese ad evitare duplicazioni di pagamento.

     La restituzione della imposta sulle carni ha luogo secondo le norme del precedente articolo.

 

SEZIONE V

VIGILANZA

 

     Art. 54. (Locali di fabbrica, di vendita e di deposito. Facoltà degli agenti).

     Secondo le norme e modalità da stabilirsi nel regolamento, i locali di fabbrica, di vendita e di deposito dei commercianti all'ingrosso ed al minuto, ed il trasporto dei generi tassati, sono soggetti a particolare vigilanza.

     Nei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto di vino e di bevande vinose gli agenti hanno facoltà di prelevare campioni con le norme indicate nel decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e nel relativo regolamento approvato col regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361.

     Gli agenti dell'amministrazione possono entrare nei detti locali nelle ore in cui sono aperti, per farvi le necessarie verificazioni.

     Fuori delle ipotesi previste nel comma precedente, quando occorra procedere a perquisizioni domiciliari si osservano le disposizioni del codice di procedura penale. in caso di flagranza di reato gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria si uniformano alle disposizioni dell'art. 222 di detto codice.

     Gli addetti alle aziende delle imposte di consumo che, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento, siano muniti di apposita patente per i servizi di riscossione e di vigilanza attinenti alle imposte medesime, rivestono qualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria a seconda che abbiano, rispettivamente, attribuzioni direttive o esecutive.

     Dalla patente deve risultare se il titolare di essa ha funzioni direttive o esecutive.

 

SEZIONE VI

PENALITA'

 

     Art. 55. (Casi di frode).

     E' punito con la multa da una a dieci volte l'imposta dovuta il produttore il commerciante all'ingrosso e al minuto e, in generale, chiunque, mediante atti fraudolenti, si sottrae o tenta di sottrarsi al pagamento dell'imposta, anche mediante abuso delle esenzioni stabilite nel presente capo.

     La stessa pena si applica quando i trasporti di generi siano fraudolentemente sprovvisti di bollette di accompagnamento nei casi in cui tale bolletta è prescritta, oppure siano provvisti di bolletta irregolare o non più valida, nonchè per la fraudolenta omissione o irregolare tenuta del registro di carico e scarico da parte del commerciante all'ingrosso.

     La pena della multa non può, comunque, essere applicata in misura inferiore a lire cinquanta.

     Ove il commerciante all'ingrosso o al minuto abbia già riportato due condanne per violazioni previste da questo articolo, può essere ordinata la chiusura dell'esercizio per un periodo da quindici giorni a sei mesi. L'applicazione della multa non dispensa dal pagamento dell'imposta dovuta.

 

     Art. 56. (Abitualità nella frode).

     A colui che nei tre anni precedenti abbia già riportato tre condanne per i delitti previsti nell'art. 55 può inoltre essere applicata la pena della reclusione estensibile a tre mesi.

 

     Art. 57. (Casi di raddoppiamento di pena).

     Le pene sono raddoppiate per l'impiegati e salariati addetti ai servizi di riscossione, di vigilanza e d'ispezione delle imposte di consumo, nonchè per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che abbiano partecipato al delitto di frode.

     Le pene sono anche raddoppiate per gl'impiegati ed agenti delle strade ferrate, per i capitani di bastimenti, per i corrieri, per i proprietari, impresari o conduttori di vetture e di tramvie e per il personale comunque posto alla loro dipendenza.

 

     Art. 58. (Vendita o cessione fraudolenta in locali privati).

     L'atto di vendita o cessione, eseguito in frode in locali privati, è considerato come apertura di esercizio non autorizzato e dà luogo all'applicazione della multa, comminata dall'articolo 55, su tutto il genere defraudato e su quelli esistenti nel locale della vendita abusiva, anche se appartenenti a terze persone, ovvero su tutta la quantità della merce rinvenuta, ove trattisi di vendita ambulante.

     Per genere defraudato, a sensi del precedente comma, si intende quello già venduto, ceduto o consumato, quando la qualità e la quantità di esso risultino da prova certa.

 

     Art. 59. (Conversione della multa in ammenda).

     Per le violazioni previste negli articoli 55 a 58, qualora non sussista l'estremo della frode, in luogo della pena della multa si applica quella dell'ammenda da L. 100 a L. 5000, oltre il pagamento dell'imposta dovuta da calcolarsi, ove ne sia il caso, su tutti i generi ai sensi dell'art. 58. Nei casi di lieve entità e, ove non si tratti di recidivi, la pena dell'ammenda può essere applicata anche a misura inferiore a L. 100.

 

     Art. 60. (Falsa o incompleta dichiarazione in pacchi postali).

     La falsa od incompleta dichiarazione del contenuto dei pacchi postali è punita con l'ammenda da lire 20 a lire 50 da applicarsi con le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi postali.

 

     Art. 61. (Contravvenzioni generiche).

     Le violazioni delle disposizioni del presente capo sono punite con l'ammenda da lire 20 a lire 500, qualora non sia stabilita una pena più grave.

     La stessa pena si applica per le violazioni delle norme del regolamento che sarà emanato per l'esecuzione delle disposizioni del capo anzidetto.

 

     Art. 62. (Accertamento delle trasgressioni).

     Gli agenti debbono condurre i trasgressori, con le merci e i mezzi di trasporto relativi alla trasgressione, all'ufficio delle imposte più prossimo od a quello centrale, per la compilazione del processo verbale.

     Essi hanno diritto, a garanzia delle multe o delle ammende, di sequestrare, oltre i generi relativi alla trasgressione, anche i recipienti o i veicoli nei quali detti generi sono trasportati.

     Se gli oggetti sequestrati sono esposti a deperimento, o la loro custodia è difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, l'ufficio delle imposte può venderli all'incanto o a licitazione o trattativa privata, col permesso e l'intervento dell'autorità giudiziaria.

     Il proprietario od il conduttore però può ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati, salvo quando sia necessario ritenerli per l'istruzione del processo, mediante deposito in denaro o garanzia per l'ammontare dell'imposta, delle spese e della pena pecuniaria richiesta dall'amministrazione.

 

     Art. 63. (Processo verbale).

     Il capo dell'ufficio delle imposte di consumo, dove furono portate le merci e condotti i trasgressori, dispone che sia immediatamente redatto il processo verbale, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

     Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

 

     Art. 64. (Custodia delle merci sequestrate).

     Quando il reato sia accertato in un pubblico esercizio, o comunque non sia possibile il trasporto dei generi all'ufficio delle imposte di consumo, il verbale relativo è compilato da chi diresse gli agenti che accertarono il reato.

     Per la custodia delle merci sequestrate, quando non si ritenga di procedere alla loro vendita, viene nominato un consegnatario responsabile.

 

     Art. 65. (Arresto dei trasgressori).

     Gli agenti delle imposte di consumo non possono arrestare i trasgressori che in caso di flagranza di uno dei reati preveduti nel presente capo e quando questo reato sia accompagnato da altro reato punito con pena restrittiva della libertà personale, ovvero il reato in flagranza sia punibile con la pena detentiva e si tratti di una delle persone indicate nell'art. 235, primo capoverso, del codice di procedura penale.

 

     Art. 66. (Definizione amministrativa delle trasgressioni).

     Prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'autorità giudiziaria di primo grado, il trasgressore, con domanda da lui sottoscritta e che è considerata irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della pena dell'ammenda, nei limiti del minimo e del massimo, stabiliti dalla legge, sia fatta dall'amministrazione delle imposte di consumo.

     La domanda non è valida se contiene riserve o condizioni, e se il trasgressore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dell'imposta, della pena dell'ammenda e delle spese, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

     La decisione spetta al podestà od alla commissione consorziale in caso di gestione unica e complessiva fatta per consorzi di comuni, e si estende, ove del caso, alle imposte e alle spese.

     Contro l'indicata decisione è ammesso il ricorso gerarchico di cui all'art. 90 del presente testo unico e non compete gravame davanti l'autorità giudiziaria.

     Le trasgressioni possono definirsi altresì amministrativamente, in via breve, secondo le norme da determinarsi nel regolamento.

 

     Art. 67. (Esazione delle oblazioni).

     Per l'esazione delle somme dovute a titolo di oblazione si osservano le norme stabilite per l'esazione della tassa di registro.

     Per le somme anzidette l'amministrazione ha il privilegio di cui all'art. 49.

 

     Art. 68. (Conversione delle pene pecuniarie nella reclusione).

     Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono, à termini del codice penale, nella reclusione per non oltre tre mesi o nell'arresto per non oltre due mesi.

     Qualora il condannato sia recidivo in reati della stessa indole, il limite massimo della reclusione è elevato a sei mesi e quello dell'arresto a quattro mesi.

 

     Art. 69. (Prescrizione per i reati).

     La prescrizione per i delitti è di tre anni e per le contravvenzioni è di due anni.

 

     Art. 70. (Devoluzione delle somme riscosse per pene pecuniarie).

     Le somme riscosse per multe ed ammende, dopo prelevate le spese, sono devolute in parti centesimali come segue:

     a) trenta per cento al comune, anche in caso di gestione appaltata;

     b) quindici per cento a profitto della massa degli agenti delle imposte di consumo.

     Le somme rimanenti sono devolute ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati. Le norme per il conferimento di tali premi saranno stabilite nel regolamento.

     Se la somma riscossa a titolo di pena pecuniaria supera le lire diecimila, la quota da ripartire è, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza va a profitto del comune.

     Le questioni concernenti il riparto delle dette quote sono decise in sede amministrativa, à termini del successivo art. 90.

 

SEZIONE VII

GESTIONE DIRETTA DEI COMUNI

 

     Art. 71. (Consorzi di comuni).

     Per la gestione diretta o in economia delle imposte di consumo i comuni possono riunirsi in consorzio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

     Nei comuni delle classi H ed I, con l'autorizzazione del prefetto, la riscossione delle imposte di consumo in economia può farsi mediante convenzioni di abbonamento obbligatorio con gli esercenti e con i privati, secondo le norme stabilite nell'art. 44.

 

     Art. 72. (Regolamento per il personale).

     I comuni ed i consorzi debbono compilare uno speciale regolamento per provvedere allo stato degli impiegati ed agenti addetti esclusivamente alla riscossione delle imposte di consumo, in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 170 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), sostituito dall'art. 47 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

     Il regolamento stesso deve stabilire altresì le norme per disciplinare il passaggio temporaneo dei detti impiegati ed agenti al servizio dell'appaltatore che abbia assunto la riscossione delle imposte di consumo.

     Al personale predetto sono applicabili le disposizioni delle leggi 6 marzo 1904, n. 88 e 11 giugno 1916, n. 720.

     Dall'osservanza del presente articolo sono esonerati i comuni che affidano il servizio delle imposte di consumo a personale comunale già in pianta stabile per altri servizi municipali.

 

     Art. 73. (Regolamento di gestione).

     I comuni ed i consorzi debbono compilare lo speciale regolamento prescritto dall'art. 189, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, determinando particolarmente:

     a) l'inventario dei locali e dei mobili d'ufficio;

     b) i registri, i bollettari e gli stampati di amministrazione, nonchè le norme relative alla loro somministrazione, uso e conservazione;

     c) la custodia del denaro, degli effetti e delle carte di valore;

     d) l'epoca e le modalità dei versamenti delle somme riscosse;

     e) le verifiche alle casse, il controllo sulle riscossioni e su tutte le altre operazioni dell'azienda delle imposte di consumo;

     f) la tenuta delle cauzioni prestate dai contribuenti;

     g) le spese di gestione;

     h) il rendimento dei conti relativi agli introiti, ai registri ed altri stampati, al patrimonio mobile, e i documenti giustificativi da porsi a corredo dei detti conti;

     i) la formazione delle statistiche dei consumi.

 

     Art. 74. (Comuni contermini).

     Dove per la contiguità e vicinanza delle abitazioni o borgate la vigilanza lo richiegga, i comuni possono essere autorizzati ad assumere la riscossione delle imposte di consumo nel territorio dei comuni contermini, anche limitatamente ad una delle frazioni contermini, sulla base della rispettiva tariffa.

     L'aggregazione, con le condizioni relative, viene stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i comuni interessati, la giunta provinciale amministrativa e la commissione centrale per la finanza locale.

     I depositi esistenti nel territorio aggregato sono sottoposti a speciali discipline da stabilirsi nel regolamento.

 

     Art. 75. (Statistiche).

     I comuni debbono formare e trasmettere al Ministero delle finanze, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, la dimostrazione dei consumi dei generi tassati. Contro i comuni inadempienti è provveduto a norma dell'art. 216 della legge comunale e provinciale, sostituito dall'art. 63 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

     Agli amministratori, funzionari ed impiegati che non rilasciano ai contribuenti le bollette delle imposte pagate, che non tengono la gestione contabile ed amministrativa delle imposte di consumo a norma delle prescrizioni regolamentari e che forniscono statistiche irregolari od inesatte, su denunzia dell'intendente di finanza o dei podestà, od anche d'ufficio, è applicata una pena pecuniaria da lire 50 a lire 500.

     Detta pena è applicata dal prefetto, ed è riscossa mediante atto d'ingiunzione del competente ufficio del registro.

 

SEZIONE VIII

APPALTI

 

     Art. 76. (Appalti a canone fisso e ad aggio).

     Per la riscossione delle imposte di consumo i comuni delle classi H ed I, salvo quanto è disposto dall'art. 89, possono fare appalti a canone fisso o ad aggio.

     Per i consumi delle altre classi e per i consorzi di comuni l'appalto deve essere conferito esclusivamente ad aggio.

     Agli appalti sono applicabili le norme della legge comunale e provinciale e del presente testo unico.

 

     Art. 77. (Incompatibilità).

     Non possono essere appaltatori delle imposte di consumo:

     1. i membri del parlamento e quelli della giunta provinciale amministrativa;

     2. i Ministri dei culti;

     3. i pubblici impiegati in attività di servizio, il podestà, il vice podestà ed i consultori del comune, ed in generale coloro che, avendo avuto parte nell'amministrazione del comune, non hanno reso i conti ovvero che, dichiarati debitori, sono morosi al pagamento;

     4. i precedenti gestioni;

     6. coloro che sono in lite col comune in dipendenza di precedenti gestioni;

     7. gli agenti delle imposte di consumo, e coloro che direttamente o per interposta persona hanno la gestione di esercizi nei quali si spacciano generi soggetti alle dette imposte;

     8. coloro che, per legge o per provvedimento giudiziale, non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori;

     9. coloro che sono in istato di interdizione o inabilitazione per infermità di mente;

     10. i condannati per mendicità;

     11. i condannati alla pena dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e a quella della reclusione per un tempo maggiore di tre anni;

     12. i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

     13. i condannati per delitti contro la personalità dello Stato; per peculato, concussione e corruzione; per turbata libertà degli incanti; calunnia, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, subornazione di testimoni, periti o interpreti; per delitti di infedeltà al patrimonio o di consulenza, preveduti negli articoli 380 e 381 del codice penale; associazione per delinquere, di cui all'articolo 416 dello stesso codice, per i delitti contro la incolumità pubblica, previsti nei capi I e II, titolo VI, libro II del codice penale; per falsità in monete e in carte di pubblico credito, per falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento; per i delitti di falsità in atti, contemplati nel capo III, titolo VII, libro II del codice penale; per violenza carnale e per corruzione di minorenni; per il delitto di atti osceni, preveduto nell'articolo 527, parte prima, del codice penale; per istigazione e costrizione alla prostituzione; per i delitti di tratta di donne e di minori, contemplati negli articoli 535, 536 e 537 del codice penale; per i delitti contro la integrità della stirpe preveduti negli articoli da 545 a 550 del codice penale; per omicidio, escluso quello colposo; per lesioni personali accompagnate dalle circostanze di cui agli articoli 583 e 584 del codice penale; per i delitti contro la personalità individuale preveduti negli articoli da 600 a 604 del codice penale; per il delitto di sequestro di persone contemplato nell'articolo 605 del codice penale; per furto, salvi i casi preveduti nell'art. 626 del codice penale; per rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di rapina o di estorsione; per truffa e per insolvenza fraudolenta; per danneggiamento e appropriazione indebita nei casi in cui per questi delitti si debba procedere di ufficio; per ricettazione e per bancarotta fraudolenta;

     14. i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

     15. coloro che, a norma di quanto dispone l'art. 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, sono stati due volte condannati per essere stati colti in stato di ubriachezza molesta e ripugnante, ovvero per delitto commesso in stato di ubriachezza. Tale incapacità ha la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorre un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna;

     16. i condannati per reato di diserzione, anche se abbiano beneficiato di qualsivoglia condono od indulto;

     17. coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva, nonchè gli ammoniti a norma di legge, i soggetti alla libertà vigilata e gli assegnati al confino di polizia. Tale incapacità cessa cinque anni dopo cessata l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, l'ammonizione, la vigilanza o il confino;

     18. gli esercenti i locali di cui al titolo VII della legge di P.S. (testo unico 18 giugno 1931, n. 773);

     19. coloro che non dimostrano di aver l'idoneità a ben condurre la gestione delle imposte di consumo con un certificato rilasciato dal prefetto della provincia in cui hanno la sede principale dei propri affari.

     Le disposizioni del presente articolo, tranne quelle di cui ai numeri da 8 a 18, non sono applicabili agli esercenti riuniti in consorzio a termini del successivo articolo 89. Tuttavia le persone contemplate nei numeri da 1 a 6 non possono far parte della delegazione consorziale.

 

     Art. 78. (Diritti ed obblighi degli appaltatori).

     L'appaltatore subentra in tutti i diritti ed obblighi del comune verso i contribuenti, e le facoltà dei suoi agenti sono equiparate, per tutti gli effetti del presente capo, a quelle degli agenti comunali.

     L'appaltatore stesso conserva il diritto di escutere con i privilegi fiscali i debitori morosi per imposte di consumo per il periodo di un anno dalla data di cessazione dell'appalto.

 

     Art. 79. (Personale nominato direttamente dall'appaltatore).

     Nei comuni nei quali non sia costituito un organico del personale delle imposte di consumo a termini del precedente art. 72, l'appaltatore provvede direttamente alla nomina del personale medesimo osservate, in quanto siano ritenute applicabili dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, le norme stabilite per il personale delle esattorie delle imposte dirette dagli articoli 106 e seguenti del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 e successive modificazioni.

     Per i servizi di amministrazione, cassa e contabilità, l'appaltatore può, in ogni caso, nominare personale di sua fiducia.

 

     Art. 80. (Nuove e maggiori imposte nel corso dell'appalto).

     L'appalto per la riscossione delle imposte di consumo deve essere unico in ciascun comune, e deve comprendere la riscossione di tutte le imposte, salvo le eccezioni da autorizzarsi previamente e caso per caso dal Ministro delle finanze su motivata proposta del prefetto.

     La riscossione delle imposte istituite o aumentate dai comuni nel corso dell'appalto deve essere affidata all'appaltatore in carica.

     Sul maggiore provento derivante dall'aumento delle imposte già esistenti è dovuto all'appaltatore l'aggio di riscossione nella misura del 4 per cento; su quello, invece, derivante dalle imposte di nuova istituzione, è dovuto all'appaltatore stesso un aggio nella misura dal quinto al terzo di quello stabilito nel contratto di appalto in corso e, in ogni caso, non inferiore al 4 per cento.

     Se l'appalto è a canone fisso, l'appaltatore è tenuto a corrispondere un congruo aumento del canone stesso da stabilirsi tra comune e appaltatore con contratto suppletivo.

     In caso di disaccordo fra le parti, l'aggio sulla riscossione delle nuove imposte o l'aumento del canone è determinato con la procedura stabilita dal r. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, e con eguale procedura è determinato l'aumento di aggio o la diminuzione di canone eventualmente spettante all'appaltatore in caso di abolizione o di riduzione delle imposte deliberata nel corso dell'appalto.

     Le predette disposizioni sono applicabili anche per gli aumenti o diminuzioni di proventi di dipendenza di provvedimenti legislativi che sopprimano, modifichino o stabiliscano esenzioni dalle imposte di consumo.

     L'appalto non può essere ceduto senza il consenso del podestà, prestato mediante deliberazione da approvarsi dal prefetto.

 

     Art. 81. (Cauzione dell'appaltatore).

     I comuni che danno in appalto a canone fisso la riscossione delle imposte di consumo debbono richiedere che l'appaltatore presti una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto.

     La cauzione è prestata dall'appaltatore anche per mezzo di una terza persona, in numerario, o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili, entro un mese dalla nomina e, in ogni caso, prima dell'inizio della gestione.

     Sull'idoneità della cauzione delibera il podestà.

     Nei casi di ritardo a prestare la cauzione o a stipulare il contratto si applicano le disposizioni dell'articolo 85.

     Nei casi di insufficienza o di diminuzione di valore della cauzione sono applicate le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette.

 

     Art. 82. (Versamento del canone).

     L'appaltatore è tenuto a versare le rate del canone di appalto alla cassa del comune alle scadenze stabilite nei contratti o nei capitolati, ed in caso di ritardo è sottoposto all'indennità di mora del 6 per cento sulle somme non versate, che possono essere recuperate dai comuni stessi col procedimento privilegiato della ingiunzione, secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro.

     I comuni, in caso di mancato versamento di due rate mensili di canone, possono procedere alla esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore con le norme stabilite dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 e dal relativo regolamento per la escussione degli esattori delle imposte dirette.

     In tal caso i comuni possono altresì promuovere dal prefetto l'invio di un sorvegliante presso l'azienda delle imposte a termini dell'art. 92 del presente testo unico.

 

     Art. 83. (Cambiamento di gestione).

     Quando nella gestione delle imposte di consumo a canone fisso, il comune succede ad un appaltatore o viceversa ovvero dalla gestione a canone fisso si passi a quello ad aggio o viceversa, l'amministrazione uscente deve soddisfare alla nuova l'imposta riscossa sui generi introdotti negli esercizi di vendita non abbonati, e rimasti invenduti al termine della gestione stessa.

     Per l'esazione di tali somme il comune od il nuovo appaltatore possono procedere con ingiunzione verso l'appaltatore uscente, e possono altresì procedere sulla cauzione da lui prestata con le norme stabilite dal testo unico 17 ottobre 1922, numero 1401, per la escussione degli esattori delle imposte dirette.

     Quando debitore delle rimanenze sia il comune, l'appaltatore ritiene l'ammontare del suo credito nei versamenti del canone di appalto.

 

     Art. 84. (Irregolarità nella gestione).

     Le disposizioni dell'art. 75 sono applicabili anche agli appaltatori delle imposte di consumo ed ai loro impiegati. La pena pecuniaria ivi prevista è applicata agli appaltatori anche in caso di illecito ribasso delle tariffe delle imposte deliberate dai comuni, e può essere ricuperata a norma dell'articolo 82.

 

     Art. 85. (Decadenza dell'appaltatore).

     Il prefetto, sopra richiesta da farsi con deliberazione del podestà, o anche d'ufficio, può pronunziare la decadenza dell'appaltatore con decreto motivato, sentito il consiglio di prefettura.

     La decadenza può essere pronunziata nei seguenti casi:

     a) quando non sia stata prestata o completata la cauzione nel termine rispettivamente prescritto o prorogato, ovvero quando l'appaltatore non siasi presentato a stipulare il contratto nel giorno fissato dal comune o dal prefetto;

     b) quando non si rinnovi l'assicurazione dagli incendi dei fabbricati offerti in cauzione;

     c) per continuate irregolarità o reiterati abusi verificatisi nella gestione;

     d) per abbandono dell'ufficio;

     e) per la scoperta preesistenza o per la verificatasi sopravvenienza, durante l'appalto, di uno dei casi che rendono l'appaltatore incompatibile a coprire la carica, a norma dell'art. 77 del presente testo unico.

     Nel caso previsto nel comma c) la decadenza dell'appaltatore non può essere di regola pronunziata se non dopo l'applicazione del provvedimento previsto nel primo comma dell'art. 92.

     Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze, il quale decide, sentita la commissione centrale per la finanza locale.

 

     Art. 86. (Conferimento dell'appalto ad aggio).

     Negli appalti ad aggio, questo si determina sull'ammontare lordo dei proventi della riscossione.

     Nei relativi contratti può essere stabilito un minimo di provento, che l'appaltatore deve garantire e versare al comune.

     Il conferimento della gestione ad aggio, di cui al presente articolo ha luogo, di regola, mediante licitazione privata tra persone o ditte che abbiano una adeguata organizzazione in materia e che diano pieno affidamento di retta amministrazione per solvibilità, correttezza e competenza tecnica.

     Quando la licitazione risulti infruttuosa ovvero quando gravi ragioni consiglino di prescindere dalla licitazione stessa, il prefetto può autorizzare il conferimento della gestione ad aggio mediante trattativa privata con le persone o ditte in possesso dei requisiti sopra indicati.

 

     Art. 87. (Obblighi dell'appaltatore ad aggio).

     L'appaltatore ad aggio ha l'obbligo di provvedere indistintamente a tutte le spese di esazione, comprese quelle del personale; di prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione corrispondente alle riscossioni prevedibili di un mese, e di versare alla cassa comunale, al massimo ogni quindici giorni, i proventi delle riscossioni, dedotto l'aggio di riscossione.

     Mancando ad uno solo dei versamenti quindicinali, l'appaltatore è dichiarato immediatamente decaduto con decreto del podestà da notificarsi da un ufficiale giudiziario od anche dal messo comunale, ed il comune, senza ulteriore formalità, ed indipendentemente da qualsiasi opposizione giudiziaria od amministrativa, può immettersi subito nel possesso della gestione.

     Sono applicabili agli appalti ad aggio le disposizioni del presente capo concernenti gli appalti a canone fisso, in quanto non sia diversamente disposto da questo articolo e da quello precedente.

 

     Art. 88. (Conferma dell'appaltatore).

     Su domanda dei podestà, il prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa, può autorizzare i comuni ed i consorzi di comuni a confermare, per un quinquennio, l'appaltatore in carica, purchè le condizioni del nuovo contratto non siano per nessun rispetto più onerose, per i comuni, di quelle del contratto vigente.

 

     Art. 89. (Consorzio degli esercenti).

     Il prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa, può autorizzare i comuni delle classi H ed I a concedere la gestione delle imposte di consumo alla maggioranza degli esercenti riuniti in consorzio, verso il pagamento di un canone annuo, che non può essere inferiore al presumibile reddito netto che il comune potrebbe conseguire dalla gestione diretta delle imposte medesime.

     Sono escluse dalla concessione predetta le imposte sui materiali per costruzioni edilizie e sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica, che devono essere riscosse direttamente dal comune.

 

SEZIONE IX

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 90. (Ricorsi dei contribuenti in sede amministrativa).

     Contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo e degli appaltatori, si può ricorrere, in sede amministrativa, in prima istanza al podestà ed in secondo e terzo grado rispettivamente al prefetto ed al Ministro delle finanze nei termini e modi da stabilirsi nel regolamento.

     Il ricorso in sede amministrativa non pregiudica l'ordinaria competenza giudiziaria, non di meno le decisioni definitive dell'autorità amministrativa sono obbligatorie per le parti, ove non sia adita l'autorità giudiziaria nel termine di tre mesi dalla notificazione di esse, nel qual caso non è più ammessa l'azione giudiziaria.

     Contro l'appaltatore inadempiente i comuni, a richiesta dei contribuenti interessati nella contestazione, possono procedere sulla cauzione con le norme richiamate nell'art. 82.

 

     Art. 91. (Vigilanza sulle gestioni delle imposte di consumo).

     Il Ministro delle finanze, per mezzo degli ispettori istituiti col r. decreto 24 marzo 1930, n. 250, e i prefetti hanno facoltà di far eseguire ispezioni sulle gestioni delle imposte di consumo tenute sia in economia, sia per appalto, allo scopo di assicurare che siano osservate rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti sulla materia, che le riscossioni siano fatte in base alla tariffa regolarmente approvata dalle autorità competenti, e che i contribuenti non siano sottoposti al pagamento di diritti indebiti.

 

     Art. 92. (Sorvegliante).

     Ove i risultati delle ispezioni eseguite a sensi del presente articolo dimostrino che la gestione non procede regolare ed ordinata, il prefetto, oltre all'applicazione della pena pecuniaria prevista negli articoli 75 e 84, può provvedere all'invio di un sorvegliante presso l'azienda delle imposte di consumo con le facoltà ed attribuzioni che saranno stabilite nel regolamento.

     Le spese della sorveglianza sono a carico dei comuni o degli appaltatori, secondo che la gestione sia tenuta in economica od in appalto.

     La nomina del sorvegliante è revocata dal prefetto, appena la gestione sia divenuta regolare.

 

     Art. 93. (Sostituzione dell'appalto alla gestione diretta).

     Quando la gestione in economia delle imposte di consumo non proceda regolare ed ordinata, il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, può sostituirvi l'appalto.

     La sostituzione deve sempre ordinarsi quando il prefetto ritenga, a suo discrezionale giudizio, che il comune non ritragga dalla gestione stessa tutto il provento che potrebbe conseguire in relazione alle possibilità economiche dei suoi abitanti, tenuto conto altresì delle necessità del bilancio comunale.

     I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

 

     Art. 94. (Delegazioni sulle imposte di consumo).

     I comuni, in mancanza di altri cespiti delegabili per legge, possono rilasciare delegazioni sulle imposte di consumo, a garanzia di debiti assunti o da assumersi, purchè la riscossione sia data in carico all'appaltatore delle dette imposte, e, nel caso di gestione diretta, all'esattore delle imposte dirette o al tesoriere comunale, con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e il Ministro delle finanze (direzione generale delle dogane, e imposte indirette) dia il benestare con riferimento ai tre quinti del cespite netto, tenuto conto di tutti gli altri vincoli su di esso imposti.

     Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del debito, la riscossione del cespite risultasse insufficiente, il comune debitore dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali, ammissibili per legge, da darsi in riscossione con le forme e con le condizioni del presente articolo.

 

     Art. 95. (Tariffa massima).

     La tariffa massima delle imposte di consumo è la seguente:

     (Omissis) [19].

 

     Art. 96. (Norme particolari di tassazione per le bevande).

     Il mosto e l'uva fresca destinata alla vinificazione sono tassati rispettivamente in ragione del 90 e del 65 per cento dell'imposta stabilita per il vino; il mosto concentrato paga il triplo di quello ordinario. Le uve atte alla vinificazione, che siano da consumarsi invece come frutta, non vanno soggette ad imposta se destinate al diretto consumatore in quantità isolate non superiori a kg. 10 ovvero ai pubblici venditori al minuto, specialmente autorizzati dai comuni, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

     Il vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto sono tassati in ragione della metà del vino. Dette bevande sono esenti da imposta quando non superino i due gradi di alcolicità.

     Il sidro e le altre bevande fermentate ricavate dalle frutta pagano il 60 per cento dell'imposta stabilita per il vino.

     Per i vini spumanti in bottiglia si intendono lo champagne e tutti i vini spumanti "tipo champagne" contenuti in bottiglie di vetro temperato, resistenti ad elevate pressioni, del tipo "champenoise", e chiuse con tappo assicurato con filo metallico.

     S'intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacità superiore al mezzo litro sino al litro. Con lo stesso metodo si liquida e si riscuote l'imposta per qualsiasi altra bevanda vinosa e per le bevande alcooliche.

 

     Art. 97. (Norme particolari di tassazione per le carni).

     Per i maiali ad uso particolare sino al numero di due per ogni famiglia e per ogni anno, i comuni, con l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, possono fissare aliquote inferiori a quelle deliberate per i maiali in genere, entro il limite massimo di riduzione del 50 per cento.

     L'imposta sulle bestie si può riscuotere in base alla tariffa a peso vivoin quei comuni che provvedano i pesi occorrenti.

     La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca, deducendo il 20 per cento per i suini, per i vitelli e per gli ovini, il 40 per cento per gli altri bovini e per gli equini.

     Sulle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri comuni o dall'estero, l'imposta è aumentata del 20 per cento.

     Le carni semplicemente cotte sono assoggettate all'imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche; per quelle conservate in iscatola l'imposta si applica al 50 per cento del peso al lordo del recipiente immediato.

     Per le carni di bassa macelleria e per quelle congelate non disossate, l'imposta è ridotta, rispettivamente, della metà e di un terzo.

 

     Art. 98. (Limite di tassazione dei materiali per costruzioni edilizie).

     L'imposta sui materiali per costruzioni edilizie si applica secondo le norme stabilite dall'articolo 39 e non può eccedere l'8 per cento del valore in provvista dei materiali impiegati nei lavori edilizi.

 

     Art. 99. (Limite della speciale tassazione per i mobili e le pelliccerie).

     Per i mobili e le pelliccerie l'aliquota della imposta non può superare il 4 per cento del valore, qualunque sia la qualità dei detti generi, quando sia adottato lo speciale sistema di riscossione previsto dall'art. 43 del presente testo unico.

 

     Art. 100. (Diritti accessori).

     I comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nelle misure massime sottoindicate:

     1. - diritti di statistica (nei soli comuni delle classi A, B, C e D) 10 centesimi per ciascuna bolletta.

     2. - Diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: L. 4 nei comuni delle classi A, B, C, D e E e L. 2 nei comuni delle altre classi, per ogni ora e per ogni impiegato od agente.

     3. - Diritti di magazzinaggio:

     a) per le merci depositate nei magazzini di proprietà

dell'amministrazione, per ogni collo di kg. 100, L. 0,10 al giorno.

     I colli inferiori a kg. 100 pagano come se di kg. 100.

     Quelli che superano i kg. 100 si considerano come di due quintali e così di seguito;

     b) per le merci depositate nei magazzini di proprietà privata: per ogni apertura di deposito, e per le operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora, L. 3 nei comuni delle classi A, B, C, D e E e L. 1,50 nei comuni delle altre classi.

     Per le ore successive, L. 1,50 per ogni ora o frazione di ora.

     4. - Diritti di marcazione, suggelli e contrassegni:

     a) per ogni marcazione di veicolo, fusto o recipiente con l'impressione a fuoco che ne indichi il peso o la capacità, L. 0,60;

     b) per l'apposizione di ogni targhetta per damigiana, per accertarne la capacità o la tara, L. 0,50;

     c) per la marcazione di ogni animale, L. 0,30;

     d) per contrassegni e suggelli, a bottiglie e fiaschi, nei casi previsti dal regolamento, ognuno L. 0,05; ad altri recipienti ed oggetti, ognuno L. 0,10.

     I diritti non possono in alcun caso eccedere l'ammontare dell'imposta dovuta.

 

CAPO IV

IMPOSTA SUL VALORE LOCATIVO

 

     Art. 101. (Oggetto dell'imposta; tariffa).

     L'imposta sul valore locativo colpisce i locali adibiti ad uso di abitazione e loro dipendenze.

     L'imposta è applicata, al valore locativo dei locali, con aliquote progressive, dal cinque al nove per cento, in conformità della seguente tabella:

     (Omissis) [20].

 

     Art. 102. (Soggetto dell'imposta; denunzie).

     L'imposta sul valore locativo è dovuta da chiunque, cittadino o straniero, tenga a propria disposizione nel territorio del comune, una casa di abitazione fornita di mobili, siano questi propri od altrui.

     Tra le case di abitazione sono comprese, agli effetti dell'imposta, le camere e gli appartamenti abitati dai proprietari, direttori, amministratori, insegnanti, sanitari e personale di servizio addetto agli alberghi, uffici, stabilimenti, istituti e simili, nonchè le abitazioni comprese negli edifici destinati al culto, quando anche non venga corrisposto per esse alcun canone di affitto.

     Entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto il proprietario deve farne denunzia all'ufficio comunale quando l'importo della pigione annua non sia inferiore al limite di esenzione vigente nel comune.

     L'imposta è dovuta per l'intero anno: ma se la casa d'abitazione sia stata tenuta a disposizione per un tempo non inferiore ad uno e non superiore ai sei mesi, è dovuta per un solo semestre.

 

     Art. 103. (Dipendenze delle abitazioni).

     Per dipendenze dell'abitazione si intendono i giardini, i parchi, i cortili, le aree comunque usate dal possessore dell'abitazione e tutti i locali e costruzioni di qualsiasi specie, che formino un annesso o un'appendice dell'abitazione stessa, quand'anche ne siano materialmente disgiunti.

 

     Art. 104. (Determinazione del valore locativo).

     Il valore locativo si desume dal fitto reale o presunto.

     E' fitto reale quello risultante da contratto scritto regolarmente registrato: è presunto in ogni altro caso.

     Il fitto reale non può, in ogni caso, essere inferiore al reddito lordo accertato agli effetti dell'imposta fabbricati per i locali dati in fitto.

     Lo accertamento del fitto presunto è fatto dal comune tenuto conto dei valori locativi correnti. Se però i locali, per i quali deve determinarsi il valore locativo dovuto da chi li tiene a propria disposizione, hanno già formato oggetto, nell'attuale destinazione e stato, di accertamento da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte nel triennio anteriore, il reddito che sia stato definitivamente stabilito vale anche per l'applicazione dell'imposta sul valore locativo.

     Per le abitazioni date in ammortamento dallo Stato o da altri enti e cooperative, che godano del contributo statale di cui al testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, il valore locativo è ragguagliato all'interesse del 3,50 per cento sulla somma capitale accertata dal collaudo definitivo quale costo dell'abitazione.

 

     Art. 105. (Denunzie all'ufficio distrettuale delle imposte).

     Qualora il comune ritenga che il valore locativo superi, di almeno un terzo, il reddito stabilito dall'ufficio distrettuale delle imposte, ha l'obbligo di farne denunzia all'ufficio stesso, comunicandogli gli opportuni elementi, anche presuntivi.

     Ove il reddito venga aumentato in seguito a revisione e sia divenuto definitivo, l'imposta sul valore locativo è applicata, con effetto retroattivo, sul maggior reddito definitivamente accertato.

 

     Art. 106. (Limiti di esenzione; aliquote dell'imposta).

     La giunta provinciale amministrativa stabilisce, per ciascuna delle classi di comuni indicate nella tabella di cui all'art. 101, i limiti minimo e massimo di esenzione dal tributo.

     Il podestà, con deliberazione da approvarsi dalla giunta provinciale amministrativa, determina le aliquote da applicarsi a seconda della classe cui il comune appartiene, entro quelle massime previste nella tabella, ferma restando la graduazione dei redditi e la progressività ivi stabilita.

     I comuni ai quali siano riconosciute le caratteristiche di stazioni di cura, soggiorno o turismo possono essere autorizzati ad applicare le aliquote spettanti alla categoria immediatamente superiore.

     La autorizzazione è data con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno, previo parere della commissione centrale per la finanza locale. Con lo stesso decreto il maggior provento dovuto all'applicazione delle aliquote della categoria superiore può essere attribuito, in tutto o in parte, all'azienda autonoma della stazione.

 

     Art. 107. (Riduzioni per figli a carico).

     L'imposta è dovuta sull'intero ammontare del fitto reale o presunto quando superi il limite di esenzione, ed è ridotta del cinque per cento, che non può però, in alcun caso, superare le lire cento per ogni figlio di età inferiore ai venti anni, convivente ed a carico.

 

     Art. 108. (Esenzioni).

     Oltre le esenzioni previste da leggi speciali, ovvero da accordi o convenzioni internazionali, sono anche esenti dall'imposta:

     1. i palazzi e le villeggiature facenti parte della dotazione della corona e dell'appannaggio dei principi della famiglia reale;

     2. le abitazioni degli ambasciatori ed agenti diplomatici delle nazioni estere;

     3. le abitazioni degli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè esista parità di trattamento negli stati dai quali dipendono e purchè non esercitino nel regno un commercio, un'industria od una professione e non siano amministratori di aziende commerciali;

     4. le case che non siano fornite di mobili in verun tempo dell'anno;

     5. le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori e al ricovero del bestiame o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari;

     6. le abitazioni dei funzionari dello Stato i quali godano, per ragioni del loro ufficio, di alloggi a fitto ridotto o a titolo gratuito, limitatamente al numero dei vani destinati esclusivamente ad uso di rappresentanza.

 

     Art. 109. (Obbligo dell'imposta).

     Per le case, o camere che si affittano mobiliate, l'imposta sul valore locativo è dovuta dal proprietario, se questi le ha date in affitto direttamente; è dovuta dal primo inquilino, se questi le ha date in subaffitto.

     E' ammessa la rivalsa, a carico dello inquilino o subinquilino, da parte del proprietario o del primo inquilino.

 

     Art. 110. (Applicazione dell'imposta sul valore locativo in luogo dell'imposta di famiglia).

     I comuni delle ultime quattro classi indicate nell'articolo II che abbiano istituita, ai sensi dell'art. III, l'imposta di famiglia, hanno facoltà di applicare, a carico di coloro che, non avendo nel comune l'abituale dimora, non possono essere assoggettati alla detta imposta, l'imposta sul valore locativo a norma del precedente art. 101.

 

CAPO V

IMPOSTA DI FAMIGLIA

 

     Art. 111. (Comuni che possono istituire l'imposta).

     I comuni delle ultime quattro classi indicate nell'articolo II, che non applicano l'imposta sul valore locativo, possono essere autorizzati dalla giunta provinciale amministrativa ad istituire l'imposta di famiglia.

 

     Art. 112. (Soggetto dell'imposta).

     S'intende per famiglia, agli effetti dell'imposta, l'unione di più persone, strette da vincoli di parentela o di affinità, insieme conviventi nella stessa casa ed aventi patrimonio unico ed indiviso.

 

     Art. 113. (Persone considerate come famiglia).

     Sono considerate come altrettante famiglie:

     a) le persone sole, ancorchè convivano con altre che non siano nè parenti nè affini;

     b) le persone sottoposte a tutela, quando abbiano rendite proprie, anche se convivono col tutore;

     c) le persone che abitano presso altre famiglie, anche se unite a queste con vincoli di parentela o di affinità, quando abbiano patrimonio proprio e redditi di qualunque natura, non compresi nella comunione.

 

     Art. 114. (Aggregazioni di individui; stranieri).

     Sono soggette all'imposta le aggregazioni di individui conviventi che si propongono fini d'istruzione, di educazione o di culto.

     Vi sono soggetti anche gli stranieri, salvo le particolari disposizioni delle convenzioni e dei trattati internazionali.

 

     Art. 115. (Comune nel quale è dovuta l'imposta).

     L'imposta è dovuta per intero al comune nel quale il capo della famiglia ha la dimora abituale ai sensi dell'art. 16 del codice civile, indipendentemente dalla dimora degli altri componenti.

     I componenti di ciascuna famiglia sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta.

 

     Art. 116. (Sgravio in caso di cambiamento di residenza).

     L'imposta di famiglia non è dovuta, per lo stesso anno, che in un solo comune. I contribuenti che nel primo semestre dell'anno cessano di risiedere nel comune, sono sgravati dal pagamento dell'intera imposta purchè provino di essere stati iscritti, per detta imposta o per quella sul valore locativo, nei ruoli del comune di nuova residenza: in caso diverso, sono sgravati di metà dell'imposta.

 

     Art. 117. (Oggetto dell'imposta; determinazione dell'imponibile).

     L'imposta colpisce l'agiatezza della famiglia desunta dai redditi o proventi di qualsiasi natura e da ogni altro indice apparente di agiatezza.

     Nella determinazione dell'imponibile deve tenersi conto:

     a) dei redditi o proventi, qualunque ne sia l'origine, il modo ed il luogo in cui sono prodotti, depurati dalle spese di produzione, dalle imposte, sovrimposte e tasse, dai censi, canoni, livelli ed altri oneri patrimoniali che li gravano;

     b) della natura dei redditi o proventi, secondo che siano patrimoniali, industriali o professionali;

     c) di ogni altro indizio di ricchezza individuale, desunto dal valore locativo dell'abitazione, dal lusso della casa, dalla posizione sociale;

     d) della costituzione della famiglia e cioè: del numero, dell'età, del sesso e della condizione dei suoi componenti.

     Nella determinazione dei redditi o proventi delle famiglie operaie si tien conto del coefficiente di disoccupazione annua.

 

     Art. 118. (Minimi redditi imponibili ed aliquote).

     Ai fini dell'applicazione dell'imposta, la giunta provinciale amministrativa determina, per ciascuna delle ultime quattro classi di comuni indicate nell'articolo 11:

     a) i minimi redditi imponibili. Questi però sono aumentati della metà quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di quattro: sono, per contro, ridotti di un quarto quando il contribuente non abbia persone di famiglia a suo carico;

     b) la graduazione dei redditi imponibili;

     c) le aliquote, da non superare l'otto per cento e da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione.

     La deliberazione della giunta provinciale amministrativa è approvata dal Ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno, udita la commissione centrale per la finanza locale.

 

     Art. 119. (Contribuenti assoggettati all'imposta complementare di Stato).

     Per i contribuenti assoggettati all'imposta complementare di Stato, le aliquote dell'imposta di famiglia sono applicate agli imponibili, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, che servirono di base alla determinazione della complementare, senza che occorrano ulteriori accertamenti da parte del comune.

     Ai detti contribuenti non si applica il disposto della lettera a) dello articolo precedente.

 

     Art. 120. (Riduzione proporzionale dell'imposta).

     Ove, per la morte di uno dei componenti della famiglia, venga dimostrato che la cessazione del reddito personale del defunto importi una diminuzione di agiatezza, l'imposta è proporzionalmente ridotta con effetto dal semestre solare immediatamente successivo alla morte.

 

     Art. 121. (Esenzioni).

     Sono esenti dall'imposta di famiglia:

     primo le persone indicate ai numeri 1, 2 e 3 dello art. 108;

     secondo le istituzioni di assistenza e beneficienza riconosciute come enti morali.

 

CAPO VI.

IMPOSTE SUL BESTIAME, SUGLI

ANIMALI CAPRINI E SUI CANI

 

SEZIONE I

IMPOSTA SUL BESTIAME

 

     Art. 122. (Oggetto dell'imposta).

     Sono soggetti all'imposta sul bestiame: i cavalli, i muli, gli asini, gli animali bovini, bufalini, caprini, pecorini e suini, tenuti nel comune, indipendentemente dagli eventuali corrispettivi dovuti per il godimento in natura dei beni comunali e per l'introduzione del bestiame nelle terre demaniali riservate all'uso civico del pascolo.

 

     Art. 123. (Esenzioni).

     Sono esenti dalla imposta sul bestiame:

     a) gli animali lattanti;

     b) i cavalli ed i muli in servizio del r. esercito e degli altri corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni;

     c) gli animali introdotti nel comune per il transito, la vendita o la macellazione, purchè non vi siano trattenuti per più di quindici giorni.

 

     Art. 124. (Soggetto dell'imposta; sgravi).

     Sono solidalmente tenuti al pagamento della imposta, insieme con i detentori, i proprietari di bestiame, anche se risiedono in comuni diversi.

     La morte del bestiame nel corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio dell'imposta, a decorrere dal trimestre solare successivo a quello in cui venne presentata la relativa denunzia.

     Se il bestiame non dimora per l'intero anno nello stesso comune, l'imposta è dovuta per dodicesimi in proporzione della permanenza nel territorio del comune, purchè essa superi i quindici giorni. Ogni mese incominciato, dopo il primo, si ha per compiuto.

     Il comune ha facoltà di concordare annualmente con gl'interessati il numero medio dei capi di ciascuna specie di bestiame da assoggettarsi alla imposta.

     E' mantenuta al governatorato di roma la facoltà di applicare l'imposta, senza procedere ad accertamento diretto dei singoli capi di bestiame, su quelli che si presume possano trovarsi nei fondi in base all'estimo pascolativo di questi, a norma della legge 11 luglio 1907, n. 502 (art. 41).

     Rimangono ferme le esenzioni disposte dalla legge 13 dicembre 1903, n. 474 sul bonificamento dell'agro romano e dal r. decreto 5 febbraio 1922, n. 260.

 

     Art. 125. (Riparto dell'imposta fra due o più comuni).

     Se il fondo in cui il bestiame dimora abitualmente fa parte del territorio di due o più comuni, l'imposta è ripartita in proporzione della superficie di terreno situata in ciascun comune.

 

     Art. 126. (Aliquota).

     L'imposta è ragguagliata ad un'aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame, che è determinato di anno in anno dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del consiglio provinciale dell'economia corporativa.

     L'aliquota non può eccedere l'uno per cento del valore predetto; è elevata fino al due per cento per gli animali pecorini e suini, nonchè per i cavalli, muli ed asini non appartenenti alle aziende agricole.

 

SEZIONE II

IMPOSTA SUGLI ANIMALI CAPRINI

 

     Art. 127. (Obbligatorietà dell'imposta; oggetto, misura).

     Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, è obbligatoria per tutti i comuni del regno l'applicazione di una speciale imposta sugli animali caprini appartenenti ad uno stesso proprietario ovvero a uno o più membri di una stessa famiglia insieme conviventi.

     L'imposta è di L. 10 per ogni capo quando i capi non siano superiori a dieci; di L. 20 per ogni capo quando i capi siano oltre dieci. L'imposta non è dovuta da chi dimostri di possedere, fra lui e i membri della sua famiglia seco lui conviventi, non più di tre capi.

     L'imposta colpisce gli animali caprini che pascolano, anche occasionalmente, nei boschi sottoposti o non ai vincoli di cui al r. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267, o nei terreni ricoperti da cespugli che dalla sezione agraria del consiglio provinciale dell'economia corporativa siano stati riconosciuti aventi funzioni protettive ai sensi ed agli effetti del r. decreto suddetto, anche se i boschi ed i terreni cespugliati, di cui sopra, appartengano allo stesso proprietario del bestiame.

     Sono esenti dall'imposta gli animali lattanti.

 

     Art. 128. (Compartecipazione dello Stato e del comune).

     Il provento dell'imposta, di cui all'articolo precedente, è dovuto per tre quarti allo Stato e per un quarto al comune.

 

     Art. 129. (Licenza per l'immissione al pascolo).

     Le capre non possono essere immesse al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati, di cui all'art. 127 senza espressa licenza del podestà.

     Dalla licenza deve risultare il numero delle capre e l'indicazione dei boschi e terreni cespugliati nei quali sia stato autorizzato dalla sezione agraria del consiglio provinciale dell'economia corporativa l'esercizio del pascolo caprino.

 

SEZIONE III

IMPOSTA SUI CANI

 

     Art. 130. (Obbligatorietà dell'imposta). [21]

 

     Art. 131. (Classificazione dei cani). [22]

 

     Art. 132. (Misura dell'imposta). [23]

 

     Art. 133. (Esenzioni). [24]

 

     Art. 134. (Soggetto dell'imposta; denunzia). [25]

 

     Art. 135. (Decorrenza dell'imposta; sgravi). [26]

 

     Art. 136. (Piastrina metallica). [27]

 

CAPO VII

IMPOSTE SULLE VETTURE E SUI DOMESTICI

 

SEZIONE I

IMPOSTA SULLE VETTURE

 

     Art. 137. (Soggetto dell'imposta; veicoli esclusi).

     Sono soggetti all'imposta sulle vetture i possessori e concessionari di vetture pubbliche e private, tanto per uso proprio che per fine di speculazione o per servizio altrui.

     L'imposta non colpisce i veicoli contemplati dalla legge 30 dicembre 1923, numero 3283 sulle tasse ciclistiche e automobilistiche. Sono pure escluse le vetture delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, della Croce Rossa e delle associazioni private, attrezzate per il trasporto degli infermi.

 

     Art. 138. (Decorrenza dell'imposta; sgravi).

     L'imposta decorre dal primo giorno del trimestre solare nel quale si è verificato il possesso o la detenzione.

     La cessazione del possesso o della detenzione dà diritto allo sgravio a decorrere dal trimestre successivo.

     L'acquisto di una vettura già assoggettata all'imposta e la sostituzione di una vettura con altra della stessa categoria non danno luogo ad altre imposizioni.

 

     Art. 139. (Vetture pubbliche).

     Sono considerati come vetture pubbliche i veicoli di qualsiasi forma e dimensione coi quali, mediante corrispettivo, si trasportano persone anche promiscuamente con merci.

 

     Art. 140. (Classificazione).

     Per gli effetti dell'imposta, le vetture pubbliche si distinguono in due categorie:

     prima categoria: vetture che fanno servizio a periodo fisso, ma con destinazione determinata;

     seconda categoria: vetture da nolo, da rimessa o da piazza, le quali fanno corse eventuali a volontà dei passeggeri, entro o fuori della città; carri funebri.

     Le vetture date a nolo abituale o permanente sono classificate come vetture di seconda categoria. Per nolo abituale s'intende qualunque locazione di durata superiore agli otto giorni.

 

     Art. 141. (Misura massima dell'imposta).

     La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche è stabilita dalla seguente tabella:

 

Classi di comuni (art. 11)

Prima categoria

Seconda categoria

Classe A

150

120

Classe B

120

100

Classe C

100

80

Classe D

80

70

Classe E

70

60

Classe F

60

50

Classe G

50

40

Classe H

40

30

Classe I

30

20

 

     Art. 142. (Soggetto dell'imposta).

     L'imposta sulle vetture pubbliche è dovuta dai rispettivi possessori e concessionari od esercenti nel comune nel quale è la sede principale del servizio.quando manchi un criterio per stabilire detta sede si ritiene che questa sia nel comune più popolato fra quello di partenza e quello di arrivo.

 

     Art. 143. (Vetture private).

     Sono considerati come vetture private i veicoli di qualsiasi forma e dimensione e9destinati al trasporto delle persone, posseduti o posti per qualsiasi titolo, anche gratuito, a disposizione di chi non sia esercente il servizio delle vetture pubbliche.

     L'imposta è dovuta anche se le vetture non vengono usate.

 

     Art. 144. (Misura massima dell'imposta).

     La misura massima dell'imposta sulle vetture private è stabilita dalla seguente tabella:

 

Classi di comuni (art. 11)

Vetture a quattro ruote con due cavalli

Vetture a quattro ruote con un cavallo

Vetture a due ruote

Classe A

300

200

150

Classe B

250

180

130

Classe C

200

150

120

Classe D

150

120

100

Classe E

120

100

80

Classe F

100

80

60

Classe G

80

60

50

Classe H

60

50

40

Classe I

50

40

30

 

     Art. 145. (Comune nel quale è dovuta l'imposta).

     L'imposta è dovuta nel comune nel quale il contribuente ha la dimora abituale.

     I fabbricanti o negozianti di carrozze o di altri veicoli sono soggetti all'imposta per quelle sole vetture che servono per uso proprio o della famiglia.

 

     Art. 146. (Raddoppiamento dell'imposta).

     L'imposta sulle vetture private, fregiate di stemmi o emblemi gentilizi, può essere raddoppiata.

 

     Art. 147. (Esercenti alberghi).

     Gli esercenti alberghi ed altri stabilimenti che adoperano veicoli pel trasporto dei clienti alle stazioni ferroviarie, ai porti, ai bagni e simili, se non fanno contemporaneamente l'esercizio di noleggiatori di cavalli e vetture, sono soggetti alla tassa stabilita per i possessori di vetture private.

 

     Art. 148. (Gondole e barche).

     Le gondole, le barche a remi, a vela od a motore sono, agli effetti del presente capo, equiparate alle vetture, pubbliche o private.

 

SEZIONE II

IMPOSTA SUI DOMESTICI

 

     Art. 149. (Soggetto ed oggetto dell'imposta).

     L'imposta sui domestici colpisce chiunque tenga al servizio, suo o della propria famiglia, domestici dell'uno o dell'altro sesso, somministri o no ad essi l'alloggio o il vitto.

     Sono pure considerati domestici, agli effetti del presente capo, gli individui che prestano opera da inserviente o di custode presso società o circoli di divertimento.

 

     Art. 150. (Persone non comprese tra i domestici).

     Non sono compresi tra i domestici:

     1. i commessi, i fattorini, gli operai e i giornalieri che prestano i loro servizi esclusivamente per lavori agricoli, industriali e commerciali;

     2. gli attendenti degli ufficiali del r. esercito e degli altri corpi armati;

     3. i vetturali, conducenti, sorveglianti, meccanici e mozzi delle vetture pubbliche a trazione animale o meccanica;

     4. gli inservienti e custodi al servizio delle amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli istituti di educazione, istruzione, assistenza e beneficienza;

     5. i portinai delle private abitazioni quando servono più inquilini;

     6. le persone addette al servizio esclusivo degli ammalati;

     7. le balie.

 

     Art. 151. (Misura massima dell'imposta).

     La misura massima dell'imposta è stabilita dalla seguente tabella:

     per una domestica L. 25

     per una seconda domestica L. 59

     per ogni domestica in più L. 50

     per un domestico L. 75

     per un secondo domestico L. 125

     per un domestico in più, oltre i due primi L. 200

     l'imposta è ridotta alla metà quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata.

 

     Art. 152. (Comune nel quale è dovuta l'imposta).

     L'imposta sui domestici è dovuta nel comune nel quale il contribuente ha la dimora abituale.

     Può essere imposta in più comuni, quando il contribuente tenga, nei medesimi, casa aperta, con separato personale di servizio.

 

SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPOSTE

SULLE VETTURE E SUI DOMESTICI

 

     Art. 153. (Iscrizione delle imposte).

     Le imposte sulle vetture e sui domestici sono iscritte a carico dei capi di famiglia e, quando trattisi di enti collettivi, associazioni, circoli e simili, a carico delle persone che li dirigono, presiedono o rappresentano.

 

     Art. 154. (Esenzioni).

     Sono esenti dalle imposte sulle vetture e sui domestici le persone indicate ai numeri i, 2 e 3 dell'art. 108.

 

CAPO VIII

IMPOSTE SUI PIANOFORTI E SUI BIGLIARDI

 

     Art. 155. (Soggetto ed oggetto dell'imposta).

     Sono soggetti alle imposte sui pianoforti e sui bigliardi tutti coloro che, anche senza farne uso, posseggono in proprio o tengono a noleggio, o per altro titolo, uno o più pianoforti o bigliardi, salvo quanto è disposto agli articoli 159 e 160.

 

     Art. 156. (Strumenti oggetto dell'imposta).

     Tra i pianoforti s'intendono compresi, agli effetti di cui al precedente articolo, gli strumenti tutti del genere, di qualsiasi forma, sistema o modalità di costruzione, anche se mossi da forza meccanica od elettrica, eccezione fatta per quegli strumenti che, per quanto provvisti di corde metalliche e di martelletti, non agiscono però per mezzo di tasti nonchè per quelli che, pur essendo provvisti di tasti, siano privi di corde metalliche.

 

     Art. 157. (Misura massima dell'imposta).

     La misura massima dell'imposta è stabilita dalla seguente tabella:

     pianoforti L. 50

     bigliardi L. 125

     bigliardi che si trovino in circoli di divertimento o in pubblici locali L. 250.

 

     Art. 158. (Decorrenza dell'imposta; sgravi).

     L'imposta decorre dal primo giorno del trimestre solare nel quale si è verificato il possesso o il noleggio del pianoforte o bigliardo.

     La cessazione del possesso o del noleggio dà diritto allo sgravio a decorrere dal trimestre solare successivo.

     L'acquisto di un pianoforte o bigliardo già assoggettato all'imposta e la sostituzione non danno luogo ad altra imposizione.

 

     Art. 159. (Esenzioni).

     Sono esenti dall'imposta:

     1. i pianoforti ed i bigliardi che si trovano presso i costruttori, i negozianti od i noleggiatori e sono destinati ad essere venduti o noleggiati;

     2. i pianoforti usati per l'insegnamento esistenti negli istituti d'istruzione musicale;

     3. i pianoforti ed i bigliardi posseduti dalle persone indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 108.

 

     Art. 160. (Esenzione limitata e riduzione dell'imposta).

     L'esenzione dall'imposta è accordata, limitatamente ad un pianoforte:

     a) ai maestri ed alle maestre di musica, ai maestri di orchestra ed agli artisti di canto;

     b) ai pubblici istituti di educazione, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza riconosciute come enti morali, alle sezioni dell'opera nazionale del dopolavoro ed ai pubblici ricreatori.

     L'imposta è ridotta alla metà per quelle famiglie che, disponendo di un reddito annuo complessivo non superiore alle lire diecimila, dimostrino di valersi del pianoforte per avviare i figli all'arte musicale.

 

CAPO IX

IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, I COMMERCI, LE PROFESSIONI.

ADDIZIONALE PROVINCIALE - IMPOSTA DI PATENTE

 

SEZIONE I

IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, I COMMERCI,

LE ARTI E LE PROFESSIONI

 

     Art. 161. (Soggetto ed oggetto dell'imposta; ripartizione del reddito).

     L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni colpisce chiunque eserciti, anche in modo non continuativo, un'industria, un commercio, un'arte o una professione da cui tragga un reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile. L'obbligo dell'imposta sorge col sorgere dell'industria, commercio, arte o professione.

     L'imposta grava sul reddito o sulla parte di reddito che si produce nel comune.

     La ripartizione del reddito che si produce in due o più comuni è fatta dall'ufficio distrettuale delle imposte che ha eseguito l'accertamento, tenendo conto, in giusta misura, così degli elementi tecnici, come di quelli direttivi ed amministrativi che concorrono alla formazione del reddito. La ripartizione è notificata, tanto ai vari comuni interessati quanto al contribuente, a cura del comune nel quale il contribuente stesso figura iscritto agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile; è notificata anche alle amministrazioni provinciali interessate quando riguarda comuni appartenenti a provincie diverse.

 

     Art. 162. (Aliquote; esenzioni).

     L'imposta sulle industrie è applicata al reddito netto iscritto a ruolo agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che può giungere fino al limite del 3 per cento se trattasi di redditi di categoria b) e del 2,40 per cento se trattasi di redditi di categoria c-1), fermo sempre tra l'una e l'altra aliquota, il rapporto suindicato.

     L'applicazione dell'imposta viene fatta dai comuni prendendo per base il reddito per il quale il contribuente figura iscritto a ruolo, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, per l'anno cui si riferisce.

     L'imposta è applicata anche sui redditi esenti, in virtù di leggi speciali, dall'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che può giungere fino al limite del 4,50 per cento per i redditi di categoria b) e del 3,60 per cento per quelli di categoria c-1), fermo sempre, tra le due aliquote, il rapporto suindicato. La valutazione di tali redditi è fatta dal comune, salvo il diritto di ricorso a norma degli articoli 277 e 282, e può essere annualmente riveduta, tanto ad iniziativa del comune quanto ad istanza del contribuente.

     Ai redditi di cui al precedente comma non possono essere applicate le addizionali previste nell'art. 164.

     Nulla è innovato, nei riguardi dei Ministri del culto per l'esercizio del Ministero sacerdotale, alle disposizioni dell'art. 29, lettera h) del concordato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810.

     Nulla è del pari innovato alle disposizioni del r. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119, recante provvedimenti a favore dell'industria estrattiva dello zolfo.

 

     Art. 163. (Sgravio dell'imposta).

     Lo sgravio del reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile dà luogo a quello dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e dell'addizionale provinciale. A tal fine l'ufficio distrettuale delle imposte comunica i provvedimenti di sgravio al podestà ed al preside, per le conseguenti risoluzioni.

 

SEZIONE II

ADDIZIONALE PROVINCIALE

 

     Art. 164. (Autonomia del tributo; aliquote).

     La facoltà accordata alle provincie di istituire l'addizionale di cui all'art. 12 può essere esercitata anche quando il comune non abbia applicata l'imposta principale.

     Le aliquote dell'addizionale possono giungere fino al limite di L. 1,50 per cento sui redditi di categoria b) e di L. 1,20 per cento sui redditi di categoria c-1), fermo sempre fra le due aliquote il rapporto suindicato.

 

SEZIONE III

IMPOSTA DI PATENTE

 

     Art. 165. (Soggetto dell'imposta).

     L'imposta comunale di patente colpisce chiunque eserciti, anche in modo non continuativo, un'industria, un commercio, una arte od una professione da cui tragga un reddito che non possa essere assoggettato all'imposta di ricchezza mobile o, comunque, non ancora accertato agli effetti di tale imposta.

 

     Art. 166. (Misura dell'imposta).

     L'imposta di patente è annuale: essa è applicata per categorie di contribuenti secondo la tabella seguente:

     prima categoria L. 60

     seconda categoria L. 50

     terza categoria L. 40

     quarta categoria L. 30

     quinta categoria L. 25

     sesta categoria L. 20

     settima categoria L. 15.

 

     Art. 167. (Graduazione dell'imposta).

     Ai fini della graduazione dell'imposta si tien conto della natura dell'industria, del commercio, dell'arte o della professione, della località in cui si svolge, del personale che vi è addetto, del numero o della prigione dei locali.

 

     Art. 168. (Esenzioni).

     Sono esenti dall'imposta:

     a) gli impiegati e coloro che prestano l'opera propria verso corresponsione di uno stipendio, salario od aggio presso amministrazioni ed uffici pubblici e privati, ancorchè di carattere industriale o commerciale;

     b) i Ministri del culto per l'esercizio del Ministero sacerdotale ai sensi dell'art. 29 lettera h) del concordato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

     c) coloro che rivendono esclusivamente generi riservati al monopolio dello Stato.

 

CAPO X

IMPOSTA DI SOGGIORNO E IMPOSTA DI CURA

 

SEZIONE I

IMPOSTA DI SOGGIORNO

 

     Art. 169. (Soggetto dell'imposta).

     L'imposta di soggiorno è dovuta da chiunque si rechi nel comune per dimorarvi temporaneamente.

 

     Art. 170. (Misura dell'imposta).

     L'imposta è ragguagliata al prezzo di locazione delle camere o di altro alloggio occupato in alberghi, pensioni, stabilimenti e luoghi di cura, e può raggiungere il 10 per cento del prezzo stesso.

 

     Art. 171. (Stazioni climatiche e balneari).

     Nelle stazioni climatiche e balneari, ancorchè non riconosciute a norma di legge, l'imposta è applicabile anche in confronto di coloro che dimorino in ville od altre abitazioni di affitto ed è commisurata, in base alla stessa aliquota di cui al precedente articolo, al prezzo di locazione della villa o dell'abitazione.

 

SEZIONE II

IMPOSTA DI CURA

 

     Art. 172. (Comuni che hanno facoltà d'istituire l'imposta).

     I comuni al cui territorio siano state riconosciute, a norma di legge, le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno o turismo, hanno facoltà di sostituire alla imposta di soggiorno l'imposta di cura.

 

     Art. 173. (Misura massima dell'imposta; soggetto).

     L'imposta di cura è annuale e non può eccedere la somma di lire 30 a persona.

     E' dovuta per intero da tutti coloro che si rechino nella stazione per ragioni di cura, soggiorno o svago e vi dimorino per un periodo non inferiore a cinque giorni, anche se interrotto da brevi assenze.

     Per fronteggiare spese di carattere inderogabile attinenti all'incremento e sviluppo delle stazioni, le amministrazioni comunali interessate possono essere autorizzate ad applicare, a carico di coloro che vi dimorino per un più breve periodo, l'imposta di soggiorno con le modalità di cui al precedente articolo 170. L'autorizzazione è data con r. decreto promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze.

 

     Art. 174. (Graduazione dell'imposta).

     Agli effetti della graduazione dell'imposta, gli alberghi, le ville, le pensioni e gli alloggi in genere per forestieri sono classificati in categorie a seconda della rispettiva importanza e della località in cui sono situati.

     La classificazione è stabilita dal podestà, udito il comitato locale dell'azienda autonoma della stazione.

 

     Art. 175. (Contributo speciale di cura; misura massima).

     Il contributo speciale dovuto, ai sensi dell'art. 14 del r. decreto- legge 15 aprile 1926, n. 765, da coloro che, per l'esercizio di commerci, industrie, professioni, traggono particolari vantaggi economici dall'esistenza della stazione di cura, soggiorno o turismo, è corrisposto con un'addizionale non superiore al 0,50 per cento dei redditi colpiti dall'imposta sulle industrie i commerci, le arti e le professioni, o dall'imposta di patente.

     Ove le dette imposte non siano istituite, il contributo è applicato, in misura non superiore al 0,50 per cento, ai redditi d'industrie, commerci, arti e professioni soggetti all'imposta di ricchezza mobile, nonchè ai redditi esenti da tale imposta, anche in virtù di leggi speciali.

 

     Art. 176. (Comuni dei territori annessi).

     Rimane ferma la facoltà del Ministro dell'interno di consentire, di concerto con quello delle finanze, l'ulteriore applicazione, nei comuni dei territori annessi, dichiarati stazioni di cura dagli ordinamenti precedentemente in vigore, delle tasse di cura e di musica e del contributo di cura, secondo le speciali disposizioni già in vigore, quando ciò risulti indispensabile per fronteggiare inderogabili esigenze delle stazioni stesse.

 

     Art. 177. (Contribuzioni speciali).

     Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 15 del r. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, recante provvedimenti per la tutela e sviluppo dei luoghi di cura, soggiorno o turismo.

 

SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPOSTE

DI SOGGIORNO E DI CURA

 

     Art. 178. (Riscossione delle imposte).

     Le imposte di soggiorno e di cura sono riscosse direttamente dal comune, sia per mezzo del proprio tesoriere o di speciali percettori, sia per mezzo di coloro che gestiscono alberghi, pensioni, stabilimenti o luoghi di cura o comunque cedono in locazione ville od alloggi, in genere, agli ospiti di cura, soggiorno o turismo.

 

     Art. 179. (Quote per l'assistenza della maternità e infanzia).

     Il quarto del provento delle imposte di soggiorno e di cura previste negli articoli 169 e 172, al netto delle spese di riscossione, è dovuto all'opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277.

 

     Art. 180. (Applicazione dell'imposta di cura a parte del territorio).

     Qualora la stazione di cura, soggiorno o turismo comprenda soltanto parte del territorio comunale, la facoltà di applicare l'imposta di cura è limitata al solo territorio della stazione. Il provento dell'imposta di soggiorno, applicata eventualmente nella rimanente parte del territorio e devoluto a favore del bilancio comunale.

 

     Art. 181. (Tariffe).

     Le tariffe delle imposte di soggiorno e di cura sono deliberate dal podestà e sottoposte alla approvazione della giunta provinciale amministrativa.

     Per i domestici e per i fanciulli al di sotto di dodici anni l'imposta di cura è ridotta alla metà.

 

     Art. 182. (Esenzioni).

     Sono esenti dalle imposte di soggiorno e di cura:

     1. coloro che hanno nel comune la loro residenza o vi dimorino temporaneamente in ville od abitazioni di loro proprietà, o, comunque, sono stati assoggettati all'imposta sul valore locativo;

     2. gli ambasciatori e gli agenti diplomatici delle nazioni estere;

     3. i consoli e gli agenti consolari, non regnicoli, nè naturalizzati, purchè esista parità di trattamento negli stati dai quali dipendono e purchè non esercitino nel regno un commercio, un'industria o una professione o non siano amministratori di aziende commerciali.

     4. i funzionari governativi, gli ufficiali del r. esercito, della r. marina, della r. aeronautica, della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dei rr. carabinieri e degli altri corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato, in missione per ragioni di servizio.

     Nei comuni sedi di stazioni climatiche e balneari sono inoltre esenti:

     5. i poveri inviati, per ragioni di cura, a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni o delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;

     6. gli appartenenti alle colonie marine o montane organizzate dai detti enti, dall'Opera Nazionale Balilla e dalle federazioni provinciali del Partito Nazionale Fascista;

     7. i sanitari e le loro famiglie; queste s'intendono costituite, oltre che dal coniuge, dei figli e dei genitori conviventi col capo di famiglia ed a carico di esso;

     8. i militari di truppa del r. esercito, della r. marina, della r. aeronautica, della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dei rr. carabinieri e degli altri corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato inviati alla cura per disposizioni delle autorità competenti;

     9. il personale amministrativo e direttivo, nonchè il personale di servizio addetto agli alberghi a gestione stagionale.

 

CAPO XI

IMPOSTA DI LICENZA

 

     Art. 183. (Soggetto e oggetto dell'imposta). [28]

 

     Art. 184. (Esercizi di vendita di bevande vinose ed alcooliche). [29]

 

     Art. 185. (Aliquote dell'imposta). [30]

 

     Art. 186. (Alberghi, ristoranti, circoli e simili). [31]

 

     Art. 187. (Stabilimenti sanitari, bagni pubblici, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e locali di stallaggio). [32]

 

     Art. 188. (Rinnovazione della licenza). [33]

 

     Art. 189. (Sale pubbliche per balli, bigliardi ed altri giuochi leciti). [34]

 

     Art. 190. (Macchine per caffè tipo espresso). [35]

 

     Art. 191. (Esercizi di vendita di bevande ultra alcooliche).

     Nulla è innovato a quanto è disposto dal r. decreto 9 dicembre 1928, n. 2745, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1434, recante modificazioni alle tasse sulle concessioni governative dovute per gli esercizi di vendita di bevande ultra alcooliche.

 

CAPO XII

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED

AREE PUBBLICHE E TASSA SULLE INSEGNE

 

SEZIONE I

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

 

     Art. 192. (Oggetto della tassa). [36]

     Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonchè nei tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

     Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile gestito in regime di concessione amministrativa [37].

 

     Art. 193. (Concessioni di occupazione). [38]

     Le concessioni di occupazione di cui al precedente articolo sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente testo unico e nei regolamenti di polizia locale e di edilizia, deliberati ed approvati a norma di legge.

     Esse sono sempre revocabili, salvo il caso previsto nel penultimo comma dell'art. 195.

     Le concessioni del sottosuolo non possono però essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

     La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione, esclusa qualsiasi altra indennità.

 

     Art. 194. (Le occupazioni sono permanenti o temporanee). [39]

     Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

     La tassa ègraduata a seconda dell'importanza della località ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

     A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 192 sono classificate in categorie, in rapporto alla loro importanza.

     L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio comunale, sentita la Commissione edilizia, o dal Consiglio provinciale ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici

 

     Art. 195. [40]

     Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica in base alla seguente tariffa:

     a) occupazione del suolo di pertinenza dei Comuni:

 

Classi di Comuni (art. 11)

Tassa per metro quadrato in lire massima

Classe A

20.000

Classe B

16.000

Classe C

12.000

Classe D

9.000

Classe E

7.000

Classe F

5.000

Classe G

 

Classe H

3.000

Classe I

 

 

     b) occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non può superare le lire 5.000 a metro quadrato;

     c) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere può essere ridotta fino alla metà.

     La tassa è ridotta del 50 per cento, per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici od ai fondi; è in facoltà dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori.

     Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta ad un decimo e si applica per le occupazioni di ogni piano. E' in facoltà dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori o di non applicare la tassa.

     Sono, comunque, esenti dalla tassa i balconi di superficie non superiore ai 4 metri quadrati.

     I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo.

 

     Art. 195 bis. [41]

     Per le occupazioni permanenti la tassa è annuale; è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica in base alla seguente tariffa: a) occupazione del suolo di pertinenza dei Comuni:

 

Classi di Comuni (art. 11)

Tassa per metro quadrato in lire massima

Classe A

35

Classe B

35

Classe C

35

Classe D

25

Classe E

25

Classe F

25

Classe G

15

Classe H

15

Classe I

15

 

     b) occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non può superare le lire 15 a metro quadrato;

     c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere può essere ridotta fino alla metà.

     La tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

     Le tariffe di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti, i produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti [42].

     Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati [43].

     Per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente è in facoltà dei Comuni e delle Province disporre la riscossione della tassa mediante convenzione a tariffa ridotta sino al massimo del 50 per cento.

 

     Art. 195 ter. [44]

     Agli appalti, stipulati dai Comuni e dalle Province per la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 80 a 88, 91 e 92 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

     In caso di gestione diretta del servizio sono applicabili le norme dell'art. 93 del predetto testo unico.

 

     Art. 196. (Autovetture e vetture a trazione animale da piazza). [45]

     La tassa può colpire anche le autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'autorità comunale, ma non può superare i due terzi della tassa annua di circolazione, per i Comuni delle classi A, B, C; la metà per i Comuni delle classi D, E, F; un terzo per i Comuni delle classi G, H, I.

 

     Art. 197. (Occupazione del sottosuolo stradale). [46]

     Le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia e simili, per qualsiasi altro scopo o servizio, sono tassate in ragione dello sviluppo a metro lineare delle occupazioni stesse.

     La applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al comune o alla provincia le spese sostenute per rimettere in pristino la strada.

     Quando gli utenti eseguano lavori per riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsarne il comune o la provincia.

     Il comune o la provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

 

     Art. 198. (Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo e contributi). [47]

     La tassa di occupazione del sottosuolo stradale è annua ed è applicata in base alla seguente tariffa massima a metro lineare:

     a) condutture, cavi ed impianti in genere:

     di diametro inferiore a centimetri 20, lire150;

     di diametro di centimetri 20 e altre, lire 300;

     b) condutture di acqua potabile:

     di diametro inferiore a centimetri 20, lire 50;

     di diametro di centimetri 20 e oltre, lire 100 [48].

     I Comuni o le Province, che provvedano alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e egli impianti, hanno diritto di imporre, oltre alla tassa annua di cui al primo comma, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente nel massimo il 50 per cento delle spese medesime. La deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale, che determina la misura del contributo, è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa [49].

 

     Art. 199. (Distributori di carburanti; tassa; tariffa). [50]

     Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del comune è dovuta una tassa unica annuale nei limiti seguenti:

 

Località ove si trovano situati gli apparecchi

Classi di Comuni (Art. 11)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

a) Centro dell'abitato

600

600

500

450

375

300

200

100

100

b) Zona limitrofa

400

400

350

300

250

200

100

100

100

c) Sobborghi e zone perif.

200

200

100

100

100

100

100

100

100

d) Frazioni

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

     Per l'occupazione del suolo e sottosuolo di proprietà della provincia la tassa unica annuale non può superare le lire cinquanta.

     La tassa è applicabile per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacità non superiore ai 3000 litri.

     Se il serbatoio è di maggior capacità, la tariffa viene aumentata di un quinto, per ogni mille litri o frazione di mille litri.

     E' ammessa la tolleranza del 5 per cento nella misura della capacità.

     Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento alla capacità di un solo serbatoio, che sarà quello minore nel caso che essi siano di differente capacità [51].

     Tale tassa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro serbatoio [52].

     Per l'occupazione temporanea del suolo fatta con carrelli mobili per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, la tassa non può superare il quarto di quella prevista dal primo e secondo comma del presente articolo, quando il carrello non sia raccordato a serbatoi collocati nel suolo pubblico [53].

     Per l'impianto, l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo di pertinenza del comune è dovuta una tassa annuale nei limiti come seguono [54].

 

Località in cui si trovano situati gli apparecchi

Classi di comuni (art. 11)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

a) Centro dell'abitato

60

60

50

45

37,50

30

20

10

10

b) Zona limitrofa

40

40

35

30

25

20

10

10

10

c) Sobborghi e zone periferiche

20

20

10

10

10

10

10

10

10

d) Frazioni

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

     Per l'occupazione del suolo o soprassuolo di pertinenza della provincia la tassa unica annuale è fissata in lire cinque [55].

 

 

     Art. 200. (Esenzioni). [56]

     Sono esenti dalla tassa:

     a) i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per trasporto di energia appartenenti a linee di amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato, nonchè le cassette per l'impostazione delle corrispondenze, i quadri contenenti orari e avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici; gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione di tabacchi. In ogni caso gli enti e le società concessionari di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo [57];

     b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari delle ferrovie, tramvie, funicolari ed ascensori pubblici, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;

     c) gli orologi funzionanti per comodo del pubblico, sebbene di privata pertinenza;

     d) le aste delle bandiere;

     e) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concessi o autorizzati, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;

     f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale.

     g ) le occupazioni con impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile nei casi in cui la proprietà degli impianti stessi sia stata trasferita al comune all'atto della concessione o successivamente, o ne sia prevista nel disciplinare la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione, o, nelle convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, siano stati previsti a carico del concessionario oneri in natura o in denaro a titolo di corrispettivo della concessione [58].

     h) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici [59];

     i) le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci [60];

     l) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad esse assegnati [61].

 

SEZIONE II [62]

TASSA SULLE INSEGNE

 

     Artt. 201 - 208. [63]

 

CAPO XIII

DIRITTI DI PESO PUBBLICO E DI MISURA

PUBBLICA E AFFITTO DI BANCHI PUBBLICI

 

     Art. 209. (Limiti delle facoltà dei comuni).

     La facoltà, accordata ai comuni dal n. 4 dell'art. 10, di esercitare, anche con privativa, il diritto di peso pubblico e di misura pubblica e l'affitto di banchi pubblici non importa il divieto dell'uso, da parte dei privati, di pesi, misure e banchi propri, o presi occasionalmente in prestito, per vendere o per esporre merci di loro proprietà.

     La prestazione gratuita di pesi, misure o banchi tra privati è consentita, salvo che, per la sua frequenza, danneggi l'esercizio del diritto di privativa da parte del comune, nel qual caso i contravventori sono puniti ai sensi degli articoli 226 e seguenti della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificati con il r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e il r. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 867, nonchè con l'art. 296 del presente testo unico.

 

     Art. 210. (Soggetto del corrispettivo).

     Il corrispettivo del diritto di peso e misura è a carico di colui che richiede l'operazione.

 

     Art. 211. (Tariffe).

     Le tariffe per il peso pubblico, la misura pubblica e l'affitto di banchi pubblici sono determinate unicamente in base alle quantità pesate o misurate e alle dimensioni dei banchi.

     Per il peso pubblico le tariffe devono distinguere il corrispettivo per le stadere a ponte in bilico per carichi voluminosi e quello per le stadere semplici o a bilico.

     Il corrispettivo del diritto di peso comprende anche il peso della tara.

 

     Art. 212. (Tariffe; modalità).

     Le tariffe sono deliberate dal podestà, pubblicate per il termine di 15 giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, e sono soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa.

 

     Art. 213. (Affitto di pesi e misure).

     E' in facoltà del comune o del suo appaltatore di dare in affitto pesi e misure, ma il corrispettivo che si può esigere non deve rivestire il carattere di privativa ed è determinato esclusivamente in base al numero dei giorni pei quali è concesso l'uso dei pesi o delle misure.

 

CAPO XIV

TASSA DI CIRCOLAZIONE SUI VEICOLI A

TRAZIONE ANIMALE E SUI VELOCIPEDI E

CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI UTENZA STRADALE

 

SEZIONE I

TASSA DI CIRCOLAZIONE SUI VEICOLI A

TRAZIONE ANIMALE E SUI VELOCIPEDI

 

     Art. 214. (Obbligatorietà della tassa; tariffa).

     La circolazione delle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale, dei velocipedi e delle macchine ed apparecchi ad essi assimilabili è assoggettata a una tassa annuale obbligatoria a favore delle province, dei comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:

 

Categoria dei veicoli

 

Contributo annuale per veicolo (lire)

Carri od altri veicoli a trazione animale del peso lordo (cioè peso proprio più carico massimo)

fino a quintali cinque per ruota

25

 

da oltre cinque fino a quintali quindici per ruota

50

 

oltre quintali quindici per ruota

100

Vetture

a due posti compreso quello del conducente

25

 

a più di due posti compreso quello del conducente

50

Velocipedi e macchine od apparecchi ad essi assimilabili, a uno o più posti

 

10

 

     Per i carri e le macchine agricole, che non siano esenti ai sensi dell'art. 220,  lettera g), del presente testo unico, la tassa è ridotta del 50 per cento.

 

     Art. 215. (Riscossione e riparto della tassa; modalità).

     La tassa di circolazione, che costituisce il contributo di manutenzione stradale previsto dagli articoli 9 a 11 del r. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, è riscossa dalla amministrazione provinciale anche per conto dei comuni e dei consorzi ed è ripartita in proporzione delle spese sostenute dagli enti predetti per la ordinaria manutenzione delle rispettive strade, nel penultimo anno anteriore a quello al quale la tassa si riferisce.

     A pena di decadenza dalla compartecipazione al provento relativo, i podestà comunicano all'amministrazione provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi delle spese di manutenzione, di cui al primo comma, sostenute dai comuni e dai consorzi nell'anno precedente.

     In base agli elenchi sopraindicati, debitamente controllati dall'ufficio tecnico della provincia, il rettorato stabilisce entro il mese di febbraio le aliquote di riparto a favore degli enti della circoscrizione.

     La deliberazione del rettorato è inserita in sunto nel foglio degli annunzi legali e comunicata ai singoli enti interessati, ed è sottoposta, non prima di trenta giorni da quello della inserzione, alla giunta provinciale amministrativa, la quale decide, in via definitiva, anche sui reclami che nel detto termine siano stati presentati.

     Entro il 15 luglio e il 15 gennaio la provincia corrisponde ai comuni ed ai consorzi le rispettive quote sui proventi incassati, al netto degli sgravi e delle spese di riscossione.

 

     Art. 216. (Esattori comunali; contrassegni metallici).

     La tassa di circolazione è applicata per ciascuna categoria di veicoli, in base alla tariffa fissata dall'art. 214 ed è riscossa dagli esattori comunali mediante la vendita di speciali contrassegni metallici, dati in carico agli stessi esattori dall'amministrazione provinciale e corrispondenti alla categoria ed alla portata del veicolo.

     I contrassegni devono indicare: la provincia, l'anno solare al quale si riferiscono e l'ammontare della tassa, e debbono essere a cura degli interessati e sotto la loro responsabilità, fissati sul tubo anteriore del telaio (tubo dello sterzo) per i velocipedi, macchine od apparecchi ad essi

 

assimilabili, e per gli altri veicoli, in prossimità della targa di cui

essi devono essere provvisti ai sensi dell'art. 40 del r. decreto-legge 2

dicembre 1928, n. 3179, recante norme per la tutela delle strade e per la

circolazione.

     Il contrassegno è valido per l'anno solare cui si riferisce e costituisce la sola prova del pagamento della tassa.

     All'esattore è corrisposto, dalla amministrazione provinciale, un aggio nella misura unica dal due al cinque per cento, per l'intera provincia, da stabilirsi dal prefetto, sentito l'intendente di finanza. L'aggio è liquidato dal preside sull'importo dei contrassegni effettivamente venduti dall'esattore.

 

     Art. 217. (Obbligatorietà del contrassegno; cambio dei contrassegni deteriorati).

     Entro l'1 marzo tutti i veicoli, che circolano sulle strade provinciali, comunali e consorziali devono essere muniti del contrassegno, di cui al precedente articolo, comprovante il pagamento della tassa per l'anno in corso.

     E' ammesso il cambio dei contrassegni deteriorati, mediante il pagamento di un corrispettivo fisso di lire cinque. All'atto della consegna del nuovo, l'esattore ritira il contrassegno deteriorato.

 

     Art. 218. (Versamenti degli esattori; rendiconto).

     Alle scadenze stabilite per le imposte dirette gli esattori versano al tesoriere della provincia le somme riscosse nel bimestre. In caso di ritardo l'esattore è assoggettato, per le somme non versate, all'indennità di mora del 6 per cento a favore della provincia, che può procedere all'esecuzione contro di lui.

     Al 5 luglio e al 5 gennaio di ogni anno l'esattore presenta il rendiconto dei contrassegni venduti e di quelli rimasti a tutto il semestre solare precedente, salvo alla provincia la facoltà di disporre gli opportuni accertamenti.

     Al 5 gennaio restituisce i contrassegni rimasti invenduti e quelli ritirati perchè deteriorati.

 

     Art. 219. (Provincia cui è dovuta la tassa; riduzione; sostituzione dei veicoli).

     Per i velocipedi, le macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, la tassa dev'essere pagata nella provincia in cui il proprietario risiede; per gli altri veicoli in quella in cui è compreso il comune nel quale il veicolo è stato immatricolato ai sensi dell'art. 40 del r. decreto- legge 2 dicembre 1928, n. 3179. La tassa è ridotta alla metà se il veicolo è messo in circolazione nel secondo semestre dell'anno.

     L'acquisto di un veicolo già assoggettato alla tassa e la sostituzione di un veicolo con altro della stessa categoria e della stessa portata non danno luogo ad altra tassazione.

 

     Art. 220. (Esenzioni).

     Sono esenti dalla tassa di circolazione:

     a) i veicoli appartenenti alla casa di S. M. il Re e dei membri della famiglia reale, alla S. sede, ai componenti il collegio dei cardinali, agli ambasciatori ed agli agenti diplomatici delle nazioni estere;

     b) i veicoli appartenenti ai consoli e agli agenti consolari, non regnicoli nè naturalizzati, purchè esista parità di trattamento negli stati dai quali dipendono e purchè non esercitino nel regno un commercio, un'industria o una professione o non siano amministratori di aziende commerciali;

     c) i veicoli di proprietà dello Stato, dell'azienda autonoma statale della strada delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, della croce rossa, nonchè quelli delle associazioni private attrezzati per il trasporto d'infermi;

     d) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei corpi armati dello Stato, purchè condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di distintivi facilmente riconoscibili;

     e) i velocipedi ed apparecchi ad essi assimilabili, usati personalmente da mutilati od invalidi;

     f) i veicoli addetti ai servizi pubblici, concessi o autorizzati;

     g) i carri e le macchine agricole di pertinenza delle aziende agricole che circolano nel fondo, ovvero percorrono le strade pubbliche per recarsi, per la via più breve, ad un altro fondo della stessa azienda;

     h) i veicoli tenuti in deposito a scopo di vendita.

 

     Art. 221. (Sopratassa).

     Senza pregiudizio di quanto dispone l'articolo seguente, ai conducenti ed ai proprietari di veicoli, che posteriormente all'1 marzo circolino su strade provinciali, comunali o consorziali senza il contrassegno di cui all'art. 216 o con contrassegno di categoria inferiore, è applicata una sopratassa pari alla tassa non pagata, ovvero alla differenza tra la tassa pagata e quella dovuta.

     I conducenti ed i proprietari dei veicoli sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa e della sopratassa.

 

     Art. 222. (Contravvenzioni).

     Oltre gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati ad elevare le contravvenzioni di cui all'articolo precedente i cantonieri addetti alle strade provinciali, comunali o consorziali, muniti di regolare nomina.

     Per il procedimento contravvenzionale sono applicate le disposizioni contenute negli articoli 226 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificati con gli articoli 70 e 72 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e con il r. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 867, nonchè con l'art. 296 del presente testo unico.

     Nessuna conciliazione in via amministrativa è ammessa se non sia accompagnata dal pagamento della tassa o della differenza della tassa.

     L'importo delle somme versate per conciliazione è devoluto a favore della provincia.

     La terza parte dell'importo delle pene riscosse è devoluta ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno scoperto ed accertato il reato. Le norme per il conferimento di tali premi saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione del presente capo.

 

     Art. 223. (Vendita abusiva e contraffazioni dei contrassegni).

     E' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 500 chiunque abusivamente vende o pone in vendita contrassegni, chiunque li acquista da persone non autorizzate a venderli, o li cede, anche temporaneamente, con o senza corrispettivo.

     Le disposizioni del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente testo unico, allo sciente uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti, ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione.

 

     Art. 224. (Tipi e fornitura dei contrassegni).

     I contrassegni sono forniti dall'opera nazionale che sarà designata, ogni triennio, con suo decreto, dal capo del governo.

     Con lo stesso decreto il capo del governo stabilisce il numero dei contrassegni per i velocipedi da porsi a disposizione delle prefetture del Regno per i servizi segreti di pubblica sicurezza.

     Il Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, fissa i tipi dei contrassegni, uniformi per tutto il regno e il prezzo di cessione.

 

SEZIONE II

CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI UTENZA STRADALE

 

     Art. 225. (Obbligatorietà; soggetto ed oggetto del contributo).

     Il contributo integrativo di utenza stradale, che sostituisce quello previsto dal r. decreto 30 maggio 1929, n. 997, è obbligatorio, ed è dovuto dagli enti e società, comunque costituiti e dalle persone che, in dipendenza dello esercizio di un'industria o di un commercio, cagionano, col transito dei veicoli a trazione meccanica o animale, propri o di terzi, un eccezionale logorio delle strade statali, provinciali, comunali e consorziali soggette a pubblico transito.

     Qualora gli enti, le società e le persone sopra indicate abbiano più stabilimenti o esercizi, l'applicazione del contributo è fatta separatamente e per ciascuno di essi.

 

     Art. 226. (Base di applicazione).

     Il contributo integrativo, di cui al precedente articolo, è applicato in base alla intensità dei trasporti ed alla loro durata, alla specie dei veicoli, alle lunghezze dei percorsi abituali, alla natura ed al peso delle merci, nonchè alla maggiore spesa che le amministrazioni interessate debbono, in fatto, sostenere per la manutenzione e sistemazione dei tronchi delle strade soggetti ad eccezionale logorio.

     Agli effetti del presente articolo, per l'applicazione del contributo non si tien conto della maggiore intensità di trasporti che fosse determinata da esigenze di lavoro occasionati da pubbliche calamità.

 

     Art. 227. (Esenzioni).

     Sono esenti dal contributo le amministrazioni dello Stato e gli esercenti di servizi pubblici concessi od autorizzati.

     Gli stabilimenti di nuovo impianto sono esenti dal contributo durante il primo anno di esercizio; tale esenzione si estende ad un triennio per gli stabilimenti che vengano aperti nelle provincie meridionali e nelle isole.

 

     Art. 228. (Misura del contributo).

     L'eccezionale logorio delle strade è valutato dalla commissione di cui all'articolo seguente e il relativo contributo varia da un minimo di lire 100 a un massimo di lire 30.000.

     Sono esenti dal contributo gli stabilimenti od esercizi che effettuano o promuovono un transito non superiore a mille tonnellate-chilometro annue.

     Questo limite può essere ridotto per gli stabilimenti ed esercizi che provochino il logorio delle strade con macchine o veicoli non destinati a transitare ordinariamente su di esse.

 

     Art. 229. (Commissione provinciale per l'utenza stradale).

     In ogni provincia è istituita una commissione provinciale per l'utenza stradale. La commissione è presieduta dall'intendente di finanza ed è composta: a) di due membri nominati uno dal preside della provincia fra i rettori o i funzionari dell'amministrazione provinciale e l'altro dal podestà del comune capoluogo fra i consultori o i funzionari del comune, b) di un funzionario dell'ufficio compartimentale della viabilità nominato dal capo compartimento, c) di uno dei podestà della provincia, escluso quello del capoluogo, scelto dal prefetto.

     I membri della commissione durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

     La commissione ha la sua sede presso gli uffici della provincia.

 

     Art. 230. (Denunzia).

     Nel mese di gennaio di ciascun anno gli enti, le società e le persone indicate nell'art. 225, nei cui confronti non siano applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 227 e 228, sono tenuti a presentare alla commissione provinciale, per mezzo del podestà del comune nel quale ha sede lo stabilimento o l'esercizio, anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita denunzia da cui risultino i dati attinenti all'intensità dei trasporti, alla specie dei veicoli, alla lunghezza dei percorsi abituali, alla natura ed al peso delle merci trasportate nell'anno precedente, e tutte le altre indicazioni necessarie per valutare l'eccezionale logorio cagionato alle strade statali, provinciali, comunali e consorziali soggette a pubblico transito.

     La denunzia non è necessaria per i contribuenti già iscritti nei ruoli quando le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

     Le denunzie sono trasmesse dal podestà al presidente della commissione provinciale nel termine di 20 giorni dalla presentazione, completate con l'indicazione dei tratti di strada percorsi, della maggiore spesa sostenuta dal comune o dal consorzio per la manutenzione in dipendenza dell'eccezionale logorio, del tonnellaggio lordo medio trasportato giornalmente dal denunziante, del numero e della specie dei veicoli adoperati. In mancanza di dati più sicuri, per la determinazione del tonnellaggio lordo si aggiunge al tonnellaggio di carico il trenta per cento per la tara dei veicoli.

     Gli utenti non dispensati dalla denunzia a norma del secondo comma del presente articolo, che abbiano omesso di presentarla nei termini stabiliti, sono passibili di un contributo suppletivo da lire 100 a lire 500 a favore della provincia, da pagarsi insieme con quello principale.

 

     Art. 231. (Esame e rettifica delle dichiarazioni).

     Entro il 15 marzo di ciascun anno la commissione esamina ed, occorrendo, rettifica le dichiarazioni presentate a norma dell'articolo precedente e procede, di sua iniziativa, agli accertamenti a carico dei contribuenti che non le abbiano presentate.

     Nello adempimento delle proprie funzioni la commissione può consultare i registri e gli atti del comune o di altre pubbliche amministrazioni, purchè queste vi consentano, e può procedere ad interrogatori ed indagini, sia direttamente, sia per mezzo dell'ufficio tecnico provinciale e della milizia nazionale stradale.

 

     Art. 232. (Procedura).

     La commissione per l'utenza stradale determina la misura del contributo da applicare ad ogni stabilimento od esercizio, ai sensi dell'art. 225.

     La deliberazione della commissione è depositata per estratto, a cura dell'amministrazione provinciale, insieme con l'estratto dei ruoli dell'anno in corso, per 15 giorni negli uffici dei comuni dove risiedono le ditte interessate; il deposito è reso noto mediante avviso da affiggersi nell'ambo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

     Per le notificazioni, per i ricorsi e per le relative decisioni e per la formazione dei ruoli principali e suppletivi si osservano le disposizioni degli articoli 284 e seguenti.

 

     Art. 233. (Riscossione).

     L'amministrazione provinciale, in base alle deliberazioni della commissione, provvede alla formazione del ruolo con l'indicazione delle relative scadenze, e ne dispone la pubblicazione per estratto nei comuni dove risiedono gli enti, le società o le persone tenute al pagamento.

     La riscossione del contributo è fatta dagli esattori con i privilegi fiscali autorizzati dalla legge di riscossione delle imposte dirette, in quattro rate scadenti nei mesi di giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno, da versarsi al ricevitore provinciale.

 

     Art. 234. (Riparto del contributo).

     Entro il mese di aprile la commissione provinciale stabilisce, in base allo sviluppo chilometrico delle strade statali, provinciali, comunali e consorziali soggette a pubblico transito ed ai coefficienti di logorio determinati a norma dell'art. 235, la quota di contributo spettante all'azienda autonoma statale della strada, alla provincia, ai comuni ed ai consorzi interessati e ne dà comunicazione alle rispettive amministrazioni. Queste possono, nel termine di giorni trenta da tale comunicazione, far pervenire le loro osservazioni alla commissione che decide definitivamente.

     Le decisioni di cui al precedente comma sono, a cura del presidente della commissione, comunicate, non oltre il 15 maggio, al prefetto che ordina la ricevitore provinciale di versare, al netto dell'aggio, le quote dovute ai singoli enti creditori. Le quote spettanti all'azienda autonoma stradale della strada sono versate nello speciale conto corrente istituito presso la r. tesoreria centrale a norma della legge 17 maggio 1928, n. 1094.

 

     Art. 235. (Coefficienti di logorio).

     Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e dei lavori pubblici, udita la commissione centrale per la finanza locale, stabilisce i coefficienti: da attribuire alle diverse categorie di strade ed alle diverse pavimentazioni di ogni categoria, per determinare le quote di contributo spettanti ai vari enti interessati.

 

CAPO XV

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

 

     Art. 236. (Specie ed oggetto del contributo).

     E' data facoltà ai comuni di istituire contributi di miglioria specifica e di miglioria generica diretti a colpire rispettivamente:

     1) l'incremento di valore dei beni rustici ed urbani, escluse le aree fabbricabili, per la parte di maggior valore che sia conseguenza dell'opera pubblica eseguita;

     2) l'incremento di valore delle aree fabbricabili, che sia da attribuirsi all'espansione dell'abitato ed al complesso delle opere pubbliche eseguite dal comune.

     Il contributo di miglioria specifica può essere applicato anche dalle provincie, limitatamente alle proprietà extra-urbane, il cui valore sia cresciuto per effetto dell'esecuzione di opere pubbliche provinciali.

 

     Art. 237. (Esenzioni).

     Sono esenti dall'onere del contributo:

     a) i beni appartenenti a S. M. il Re, ai membri della famiglia reale, quelli di pertinenza della S. sede esenti da tributi in virtù degli articoli 15 e 16 del trattato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810, quelli appartenenti allo Stato, alle provincie, ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

     b) le aree sulle quali non possano, per l'esistenza di servitù, sorgere nuove costruzioni, salvo che siano utilizzate nello stato in cui si trovano.

     Possono inoltre essere colpite dal contributo di miglioria generica quelle aree che da tali servitù vengano liberate per effetto di opere di miglioria.

     E' abrogato l'articolo 16 della legge 17 agosto 1928, n. 2102.

 

     Art. 238. (Incremento di valore; limiti del contributo; aliquote).

     L'incremento di valore, su cui è applicabile il contributo di miglioria specifica o generica, è calcolato in base alla differenza tra il prezzo di mercato dei beni e delle aree fabbricabili; da determinarsi nella stessa deliberazione con la quale viene stabilita l'applicazione dell'uno o dell'altro contributo, e quello successivamente accertato come agli articoli seguenti.

     Dall'incremento di valore si devono detrarre le spese sostenute e la presunta rimunerazione dell'opera eventualmente prestata dal contribuente o da altri componenti la sua famiglia per migliorare i beni a cui l'incremento si riferisce, nonchè gli aumenti di valore dovuti a cause diverse da quelle indicate nell'articolo 236.

     La somma da ripartire a carico di tutti i proprietari colpiti dal contributo di miglioria specifica non può eccedere, in alcun caso, il trenta per cento della spesa sostenuta dal comune o dalla provincia per l'esecuzione dell'opera; e l'aliquota da applicarsi all'incremento di valore non può superare, per il detto contributo, il quindici per cento dell'incremento stesso.

     L'aliquota per il contributo di miglioria generica non può eccedere il quindici per cento del maggior valore delle aree.

 

     Art. 239. (Procedura: ricorsi).

     La deliberazione che istituisce l'uno o l'altro contributo, e stabilisce le norme per l'applicazione e riscossione di essi, è soggetta all'approvazione della giunta provinciale amministrativa ed all'omologazione del Ministro delle finanze.

     Essa deve determinare esattamente la zona in cui sono comprese le proprietà da sottoporre ai contributi, i prezzi dei beni e delle aree, come all'articolo precedente, le ditte intestatarie, e, per le aree fabbricabili, deve indicare anche lo stato di parcellamento.

     La deliberazione è depositata per 20 giorni nell'ufficio comunale e del deposito viene dato avviso al pubblico con apposito manifesto; essa è inoltre notificata individualmente ai proprietari interessati.

     Contro tale deliberazione i detti proprietari possono ricorrere alla giunta provinciale amministrativa nel termine di 20 giorni dalla notificazione.

     Nello stesso termine, decorrente però dall'ultimo giorno del deposito, ciascun contribuente del comune può reclamare alla giunta provinciale amministrativa per indebite esclusioni di beni od aree o per inesatta determinazione dei prezzi iniziali. In tal caso il reclamo dev'essere munito della prova dell'eseguita notificazione alla ditta interessata che può dare le proprie deduzioni nei venti giorni susseguenti.

     La giunta provinciale amministrativa può, quando lo creda utile, e deve, quando le parti ne facciano richiesta, sentire gl'interessati, personalmente o per mezzo di legali rappresentanti. Essa può, inoltre, ordinare all'amministrazione comunale o provinciale o agl'interessati la produzione dei documenti e degli schiarimenti che ritenga necessari, e può altresì ordinare inchieste, perizie, verificazioni o accessi sui luoghi, a spese delle amministrazioni stesse o degl'interessati.

     La decisione della giunta provinciale amministrativa dev'essere notificata a coloro i cui ricorsi o reclami non siano stati accolti: essi possono ricorrere, anche per il merito, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, al Ministro delle finanze.

     In sede di omologazione dell'atto che istituisce il contributo, il Ministro, sentita la commissione centrale per la finanza locale, provvede definitivamente sui ricorsi ed ha anche facoltà di modificare le aliquote.

     Esaurito tale procedimento, non sono ammissibili ulteriori ricorsi circa la determinazione delle zone e dei prezzi iniziali dei beni e delle aree da assoggettare ai contributi.

 

     Art. 240. (Contributo di miglioria specifica).

     Il calcolo, di cui al primo comma dell'art. 238, per i beni soggetti al contributo di miglioria specifica viene effettuato in occasione del primo trapasso di proprietà che dà luogo ad accertamenti di valore, da parte degli uffici finanziati dello Stato, ai fini dell'applicazione della tassa di registro.

     La liquidazione del contributo avviene, di regola, al momento della determinazione definitiva del valore da parte di detti uffici: tuttavia, in pendenza di tale determinazione, può essere liquidato provvisoriamente il contributo sulla base del valore dichiarato dagli interessati, salvo conguaglio.

     E' fatto obbligo agli uffici del registro di comunicare, senza spesa al comune o alla provincia, che ne faccia richiesta, tutte le notizie relative ai contratti di trapasso degli immobili compresi nelle zone soggette a contributo.

     Ove entro un quinquennio dal compimento dell'opera non avvengano trapassi di proprietà, il comune o la provincia procede in via presuntiva all'accertamento dell'incremento di valore.

     La relativa deliberazione è notificata al proprietario interessato che può esperimentare i ricorsi previsti negli articoli 277, e 282 a 285, 288 e 289.

     L'applicazione del contributo sopra gli stessi beni e per la stessa opera pubblica non è consentita che una sola volta.

 

     Art. 241. (Contributo di miglioria generica).

     Per l'applicazione del contributo di miglioria generica si osservano le norme del primo, secondo, terzo e sesto comma dell'articolo precedente.

     E' in facoltà del comune di procedere ad accertamenti suppletivi di incrementi di valore in occasione dei successivi trapassi di proprietà, finchè l'area rimanga fabbricabile.

     Ove in un quindicennio non avvengano trapassi di proprietà, oppure l'ultimo accertamento sia fatto da più di tre anni, l'incremento di valore è determinato, in via presuntiva, al momento in cui l'area viene utilizzata a scopo edilizio. Alle relative deliberazioni è applicabile il disposto del quinto comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 242. (Soggetto del contributo; iscrizione a ruolo).

     Il contributo è iscritto a ruolo a carico dei proprietari degli immobili all'atto dell'accertamento. L'iscrizione è fatta con la procedura stabilita per i tributi locali, ma con la rateazione di cui all'articolo seguente. I beni indivisi vengono ripartiti, agli effetti del contributo nelle quote spettanti ai singoli comproprietari, con l'osservanza del disposto dell'art. 674 del codice civile.

     Le società commerciali e gli altri enti collettivi sono considerati, agli effetti del contributo di miglioria, come unico contribuente.

     Per quanto non è disciplinato diversamente dal presente articolo, valgono le disposizioni del capo XIX di questo titolo.

 

     Art. 243. (Riscossione).

     La riscossione del contributo di miglioria deve effettuarsi di regola, a rate semestrali non inferiori a dieci, decorrenti:

     a) per il contributo di miglioria specifica, dal primo trapasso di proprietà ovvero dall'accertamento fatto dal comune o dalla provincia e divenuto definitivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 240;

     b) per il contributo di miglioria generica, dall'ultimo accertamento eseguito dal comune e divenuto definitivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 241.

     Il contribuente ha facoltà di anticipare, in tutto o in parte, il pagamento del contributo: in tal caso ha diritto allo sconto al tasso dell'interesse legale, per il periodo di anticipazione.

     Il comune o la provincia può, su richiesta dell'interessato, autorizzare il pagamento in un numero di rate non superiore a venti, con l'aggiunta dell'interesse annuo al tasso legale per ogni semestralità oltre il quinquennio, salvo sempre al contribuente il diritto di rinunziare, in ogni tempo, alla dilazione totale o parziale, con esonero dal relativo interesse.

 

     Art. 244. (Imposte dirette; detrazione del contributo).

     Il contributo di miglioria, dovuto ai comuni e alle provincie a norma dei precedenti articoli, viene detratto in sede di valutazione del reddito che debba essere assoggettato ad imposta diretta di Stato per effetto della realizzazione del maggior valore dei beni stessi.

 

     Art. 245. (Delegazioni di pagamento).

     Sul provento dei contributi di miglioria i comuni e le provincie possono rilasciare delegazioni di pagamento a favore della cassa depositi e prestiti e di altri istituti di diritto pubblico, che siano autorizzati a concedere mutui ai detti enti.

 

     Art. 246. (Contributo di miglioria dello Stato).

     Nulla è innovato alle disposizioni della legge 16 dicembre 1926, n. 2251 e del relativo regolamento 16 febbraio 1928, n. 470, concernente l'imposizione del contributo di miglioria per opere di pubblica utilità eseguite da enti pubblici col concorso dello Stato; nonchè alle disposizioni del r. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, che approva il piano regolatore della città di Roma.

 

CAPO XVI

CONTRIBUTO DI FOGNATURA

 

     Art. 247. (Autorizzazione ad imporre il contributo; soggetto ed oggetto).

     Con decreto reale, da promuoversi dal Ministro dell'interno, sentita la commissione centrale per la finanza locale ed il Consiglio di Stato, i comuni delle classi da A a D, i comuni capoluoghi di provincia non compresi in dette classi, nonchè quelli al cui territorio siano state riconosciute le particolari caratteristiche di stazioni di cura, soggiorno o turismo, possono essere autorizzati, in caso di riconosciuta necessità, a imporre contributi per la manutenzione delle opere di fognatura di nuova o di vecchia costruzione, a carico dei proprietari degli stabili che, direttamente o indirettamente, vi scarichino materie di rifiuto.

 

     Art. 248. (Misura del contributo; esenzione temporanea).

     Il contributo di cui al precedente articolo è annuo e non può eccedere due centesimi per ogni lira di reddito imponibile risultante dai ruoli dell'anno al quale il contributo si riferisce. Per i fabbricati esenti da imposte, il reddito imponibile è stabilito per via di confronto con i fabbricati che siano posti in condizioni analoghe.

     Il proprietario, che abbia concorso alle spese di costruzione della fognatura mediante pagamento del contributo di miglioria, è esonerato per cinque anni dal contributo di manutenzione.

 

     Art. 249. (Riduzione del contributo).

     Ove una proprietà fronteggi più vie, piazze o aree pubbliche e la fognatura non si estenda che ad alcune di esse o, comunque, sia costruita in modo che una parte di detta proprietà, non inferiore al quarto, non possa usufruirne, il contributo è proporzionalmente ridotto fino a quando le opere di fognatura non siano completate.

 

     Art. 250. (Affrancazione e aumento del contributo).

     I proprietari degli stabili gravati da contributi di fognatura possono, in qualunque tempo, affrancarli da tale onere mediante il versamento di un capitale pari a venti volte il contributo annuo.

     Qualora, in conseguenza di nuove costruzioni o sopraelevazioni, il reddito imponibile degli stabili, affrancati da contributi di fognatura, subisca un aumento di almeno un quinto rispetto a quello accertato all'atto dell'affrancazione, è dovuto un contributo suppletivo proporzionato all'aumento del reddito imponibile.

 

     Art. 251. (Riscossione).

     I contributi di fognatura sono riscossi con ruoli nominativi per mezzo degli esattori comunali con i privilegi fiscali autorizzati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

     Sono applicabili ai detti contributi le disposizioni di cui all'art. 298 nonchè le norme del capo XIX concernenti le tariffe, gli accertamenti e i ricorsi.

 

     Art. 252. (Esenzioni).

     Sono esenti dal contributo di fognatura gli stabili indicati alla lettera a) dell'articolo 237.

 

     Art. 253. (Abolizione del contributo di costruzione; disposizioni transitorie e speciali).

     A decorrere dalla entrata in vigore del presente testo unico, la facoltà attribuita al governo del re dagli art. 11 della legge 12 luglio 1896, n. 303, 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, e 196 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico), è abolita per quanto riguarda il contributo di costruzione della fognatura, che s'intende assorbito in quelli di miglioria consentiti dal capo XV.

     Nondimeno i comuni a favore dei quali detta facoltà fu già esercitata possono continuare a riscuotere i contributi, così per la costruzione come per la manutenzione delle fognature, nei limiti e con le modalità stabilite nei rispettivi decreti di concessione.

     Nulla è innovato al decreto legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, che reca provvedimenti per la fognatura e la pavimentazione stradale della città di napoli, al r. decreto 16 gennaio 1921, n. 195 riguardante l'ente autonomo per l'acquedotto pugliese e al r. decreto legge 22 agosto 1930 n. 1356, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 1931 n. 428, concernente il governatorato di Roma.

 

CAPO XVII

SOVRIMPOSTE FONDIARIE

 

     Art. 254. (Limiti delle sovrimposte fondiarie).

     E' data facoltà ai comuni ed alle provincie di sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino ai limiti di cui alla seguente tabella, salvo, per i comuni, quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 321. [64]

 

COMUNI

 

 

 

Terreni

Fabbricati

(per ogni lira d'imposta erariale)

 

 

Limite normale

cent. 200

cent. 50

Eccedenza

cent. 200

cent. 50

Secondo limite

cent. 400

cent. 100

Ulteriore eccedenza

cent. 100

cent. 25

Terzo limite

cent. 500

cent. 125

PROVINCE

 

 

Limite normale

cent. 300

cent. 100

Eccedenza

cent. 100

cent. 25

Secondo limite

cent. 400

cent. 125

Ulteriori eccedenze

cent. 50

cent. 25

Terzo limite

cent. 450

cent. 150

 

     L'imposta erariale, sulla quale deve essere commisurata la sovrimposta, è quella risultante dall'applicazione della aliquota ordinaria all'imponibile dell'anno al quale l'imposta medesima si riferisce.

     Nei limiti previsti dal presente articolo non è computata la quota di sovrimposta spettante ai consigli provinciali dell'economia corporativa, in virtù della legge 18 aprile 1926, n. 731 e del r. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578. Tale quota è, alle rispettive scadenze, versata direttamente dal ricevitore provinciale al consiglio provinciale dell'economia corporativa. Resta modificato di conformità il r. decreto 31 maggio 1928, n. 1627.

 

     Art. 255. [65]

     I Comuni e le Provincie possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo.

     Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad applicare eccedenze, oltre le aliquote massime, purchè, contemporaneamente:

     a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, con le rispettive aliquote massime;

     b) per i Comuni, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e alla imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni fino a centesimi cinquanta per i redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C/1), per ogni cento lire d'imponibile;

     c) per le Provincie, vengano aumentate le aliquote dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria B) ed a lire 1,40 per cento sui redditi di categoria C/1).

     A tutti gli effetti di legge, le addizionali di cui alla lettera b) e le aliquote fino al limite fissato dalla lettera c) del secondo comma si intendono comprese entro il limite delle aliquote massime

 

     Art. 256. [66]

 

     Art. 257. (Ripartizione delle sovrimposte fondiarie). [67]

 

     Art. 258. (Procedura). [68]

     Le deliberazioni del podestà o del rettorato provinciale, relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie, devono essere pubblicate per copia allo albo pretorio per otto giorni, e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere inoltre depositato in segreteria a disposizione del pubblico; la deliberazione del rettorato provinciale dev'essere inserta in sunto nel foglio degli annunzi legali della provincia.

 

     Ogni contribuente può reclamare contro dette deliberazioni alla giunta provinciale amministrativa. Il reclamo deve essere proposto nei venti giorni successivi allo ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali, ed a quello dell'inserzione nel foglio periodico per le provinciali.

     Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati, entro il limite normale per le provincie ed anche in eccedenza a tale limite e fino a raggiungere il terzo limite, per i comuni, sono date dalla giunta provinciale amministrativa.

     La giunta provinciale amministrativa esamina la regolarità dei singoli stanziamenti, e, previa notificazione alle amministrazioni interessate, decide sugli eventuali reclami ed apporta al bilancio le modificazioni necessarie per assicurarne il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo nei riguardi delle spese, a norma degli articoli 304 e 305.

     Le decisioni della giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate all'albo pretorio per otto giorni: quelle concernenti le provincie sono, inoltre, inserte per sunto nel foglio periodico degli annunzi legali.

     Contro la decisione della giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di giorni venti, al Ministro dell'interno da parte del prefetto, del podestà, del rettorato e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia.

     Per i comuni e le provincie il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria; pei contribuenti decorre dall'ultimo della pubblicazione di cui al quinto comma, se si tratta di comune, e dalla data d'inserzione nel foglio periodico degli annunzi legali, se si tratta di provincie.

     Il decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi, nei casi di autorizzazione alle eccedenze, di concerto col Ministro delle finanze, previo parere della commissione centrale per la finanza locale, è definitivo e contro di esso è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà.

     La sezione pronunzia in camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentati dalle parti, senza che occorra Ministero di avvocato.

     Le autorizzazioni alle provincie per le sovrimposte eccedenti il limite normale sono date con l'esercizio di tutti i poteri indicati nel quarto comma, dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno, su parere della giunta provinciale amministrativa, che deve emetterlo entro il 31 ottobre, e udita la commissione centrale per la finanza locale. Il decreto del Ministro dev'essere pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia ed è impugnabile nei modi e termini previsti nei due comma precedenti.

 

     Art. 259. (Estensione delle sovrimposte).

     I comuni e le provincie hanno facoltà di estendere le sovrimposte agli aumenti, comunque avvenuti, delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati.

     E' abrogato l'art. 1 della legge 25 marzo 1888, n. 5308.

 

     Art. 260. (Sgravio delle sovrimposte).

     In caso di sospensione o di abbuono dell'imposta erariale sui terreni per infortuni straordinari, possono le provincie ed i comuni, con la approvazione della giunta provinciale amministrativa, concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte e provvedere ai mezzi necessari per le spese obbligatorie con le norme stabilite dall'art. 147 del testo unico delle leggi sulla cassa dei depositi e prestiti approvato con r. decreto 2 gennaio 1913, num. 453.

 

CAPO XVIII

PROVENTI DI SERVIZI MUNICIPALIZZATI

 

SEZIONE I

NORME GENERALI

 

     Art. 261. (Tariffe).

     Nei regolamenti speciali delle aziende in gestione diretta dei comuni, delle provincie e dei consorzi non possono essere stabilite, per le prestazioni fatte ai detti enti, tariffe superiori a quelle minime previste per i privati.

 

     Art. 262. (Ripartizione degli utili).

     Le deliberazioni con le quali si provvede alla ripartizione degli utili delle gestioni dei servizi assunti direttamente dai comuni, dalle provincie e dai consorzi, accertati in base ai conti approvati a norma dell'articolo seguente, e alla devoluzione degli utili netti agli scopi indicati nel quinto comma dell'art. 2 della legge 15 ottobre 1925, n. 2578 (testo unico) sono soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

     Son altresì soggette a speciale approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni con le quali si provvede allo stanziamento, nel bilancio comunale o provinciale, delle somme necessarie per far fronte alle perdite accertate nella gestione dei servizi predetti. Tali deliberazioni devono indicare le cause delle perdite stesse e i provvedimenti che l'amministrazione si propone di attuare per evitare che possano ripetersi per l'avvenire. La giunta provinciale amministrativa, qualora riconosca insufficienti le misure proposte, promuove dal prefetto le riforme da apportare al funzionamento dell'azienda, o anche la revoca della autorizzazione all'esercizio diretto, ai sensi dell'art. 19 del citato testo unico.

 

     Art. 263. (Esame e approvazione dei conti).

     L'esame e l'approvazione dei conti delle aziende dei servizi assunti in gestione diretta dai comuni, dalle provincie e dai consorzi, sono regolati dalle disposizioni dell'art. 2 del r. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289.

 

     Art. 264. (Accertamento delle responsabilità).

     Per l'accertamento delle responsabilità degli amministratori, del direttore e degli impiegati delle aziende dei servizi assunti in gestione diretta dai comuni, dalle provincie e dai consorzi, sono applicabili le disposizioni degli art. 100 e 101 del r. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, sostituiti dagli articoli 2 e 3 del r. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289, nonchè quelle dei successivi articoli 107 a 112.

     Il direttore, il segretario e il ragioniere dell'azienda sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 108 del citato r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nelle ipotesi ivi previste, anche quando abbiano proposto il riparto di utili che in seguito siano riconosciuti, in tutto o in parte; insussistenti, ancorchè tali proposte siano state deliberate dal podestà o dal preside ed approvate a norma dell'art. 262 del presente testo unico.

 

     Artt. 265. - 267. [69]

 

SEZIONE II [70]

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI [71]

 

     Art. 268. (Tassa). [72]

 

     Art. 269. (Contribuenti). [73]

 

     Art. 270. (Tariffa). [74]

 

     Art. 271. (Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni). [75]

 

     Art. 272. (Delegazioni). [76]

     A garanzia dei mutui assunti o da assumere per finanziare le spese inerenti al servizio di smaltimento dei rifiuti e per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa nei limiti dei quattro quinti del cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio.

     Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del mutuo, la riscossione del cespite risultasse insufficiente a garantire l'ammortamento stesso, il comune dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti delegabili.

 

CAPO XIX

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

 

     Art. 273. - (Tariffe).

     Non oltre il primo di agosto di ciascun anno, i podestà stabiliscono, con apposita deliberazione da sottoporsi all'approvazione della giunta provinciale amministrativa e, quando sia richiesta dal presente testo unico, all'approvazione od omologazione del Ministro delle finanze, la tariffa da applicarsi nell'anno successivo per ogni imposta, tassa e contributo [77].

     Qualora tali deliberazioni non vengano adottate nel termine anzidetto, s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

     Il prefetto trasmette copia delle tariffe approvate al Ministro delle finanze il quale può annullarle, in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, in quanto siano contrarie a disposizioni di legge o di regolamenti generali.

 

     Art. 274. (Denunzie; termini).

     Nei primi cinque giorni di settembre il podestà, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita i contribuenti a denunziare, entro il 20 settembre, i singoli cespiti soggetti alle imposte e tasse istituite dal comune.

     La denuncia va fatta su appositi moduli messi dal Comune a disposizione degli interessati. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli stessi in misura pari al loro costo [78].

     La denunzia non è necessaria da parte dei contribuenti già iscritti nei ruoli, quando le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

     L'obbligo della denunzia non esclude gli accertamenti di ufficio che possono essere eseguiti in qualunque tempo.

     Per le denunzie e l'accertamento del bestiame soggetto all'imposta possono, per particolari condizioni locali, riconosciute dalla giunta provinciale amministrativa, stabilirsi termini diversi da quelli sopra indicati: in tale ipotesi sono analogamente modificati i termini previsti nei successivi articoli.

 

     Art. 275. (Denunzie; contenuto).

     Le denunzie debbono contenere: nome, cognome, paternità, residenza e abitazione del contribuente, la data in cui vengono presentate, quella in cui è sorto il cespite tassabile e tutte le altre indicazioni necessarie per l'applicazione del tributo.

     Dalle denunzie presentate dai pubblici istituti, enti morali, società commerciali, associazioni, circoli e simili, deve risultare la denominazione dell'istituto, lo scopo, la sede, nonchè le persone che ne hanno la rappresentanza legale o li dirigono.

     Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a cura o, comunque, non abbiano la capacità di obbligarsi, la denunzia è fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

     Di ogni denunzia l'ufficio comunale rilascia ricevuta su apposito modulo.

     Ai fini dell'accertamento di ufficio e del controllo delle denuncie presentate dai contribuenti, le pubbliche amministrazioni e le ditte private, a richiesta dell'ufficio comunale, sono tenute a fornire le informazioni riguardanti gli stipendi ed emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai loro dipendenti [79].

 

     Art. 275 bis. (Trasferimenti di residenza). [80]

     In caso di trasferimento di residenza di un cittadino da un Comune ad un altro, il Comune di provenienza, entro trenta giorni dalla dichiarazione di trasferimento, deve comunicare a quello di nuova residenza l'ammontare degli imponibili definitivamente accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali.

     A richiesta del Comune di nuova residenza, deve inoltre rimettere copia di tutti gli atti ed elementi relativi all'accertamento, anche se non ancora definito, di tutti i tributi diretti locali.

     Il segretario comunale è responsabile della osservanza del presente articolo. La responsabilità ricade altresì sugli amministratori comunali, che ne abbiano eventualmente ordinato la inosservanza.

 

     Art. 276. (Ruoli).

     In base alle denunzie, alle rettificazioni apportatevi di ufficio ed agli accertamenti eseguiti nei riguardi degli altri contribuenti compresi nei ruoli dell'anno in corso, il potestà predispone, con apposita deliberazione, entro il 20 di ottobre, le variazioni da introdursi nei ruoli stessi per l'esercizio prossimo e la formazione dei ruoli delle imposte e tasse di nuova istituzione.

     E' tuttavia consentito di protrarre, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo, l'esecuzione dei suddetti adempimenti, anche suddividendo le variazioni in deliberazioni distinte [81].

     I vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti decorrono dalla data di ciascuna deliberazione [82].

 

     Art. 277. (Notificazioni; ricorsi).

     La deliberazione della Giunta municipale, con allegati gli elenchi di variazione compilati per ordine alfabetico e per ordine decrescente di imposta, tributo per tributo, è depositata nell'Ufficio comunale, insieme con i ruoli dell'anno in corso, entro il mese di ottobre, per venti giorni consecutivi [83].

     Il deposito è reso noto mediante avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

     Nello stesso termine di 20 giorni sono notificate agli interessati dal messo comunale, anche per mezzo della posta nelle forme stabilite dal r. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le nuove iscrizioni o variazioni e le eventuali rettificazioni delle denunzie.

     Agli effetti, però, dell'applicazione della imposta sulle industrie la pubblicazione, di cui al secondo comma, vale anche come notificazione individuale dello accertamento ai contribuenti già inscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile.

     Nei venti giorni successivi a quello della notificazione possono ricorrere alla commissione, di cui all'articolo seguente, tutti i contribuenti già iscritti o proposti per l'iscrizione nei ruoli del comune. Il termine decorre dall'ultimo giorno del deposito per coloro che non ricorrono nell'interesse proprio e diretto e contro le tassazioni che li riguardano, ma per chiedere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito. In quest'ultimo caso, il ricorso è, a cura della commissione, notificato allo interessato [84].

     Quando il ricorso investe accertamenti di ufficio, l'interessato deve dichiarare esplicitamente la base imponibile e l'importo del tributo che ritiene di dovere pagare. Mancando tale dichiarazione, il Comune è autorizzato ad iscrivere a ruolo fino ai due terzi dell'imponibile accertato o rettificato d'ufficio [85].

     Per i ricorsi concernenti l'applicazione delle imposte di consumo e delle sovrimposte fondiarie si osservano, rispettivamente le norme di cui agli articoli 44, 90 e 258 del presente testo unico.

 

     Art. 278. (Commissione comunale). [86]

     Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale.

     La Commissione è formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe A; di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi B e C; di trenta in quelli appartenenti alle classi D ed E; di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'art. 11.

     In caso di comprovata necessità il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può aumentare il numero dei componenti, purchè risulti divisibile per tre. I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe A, di settantacinque per quelli delle classi B e C, di quarantacinque per quelli delle classi D ed E e di trenta per quelli delle altre classi. Essi debbono avere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. La Commissione è costituita con provvedimento del sindaco: due terzi dei componenti sono nominati dal Consiglio comunale e un terzo dal Prefetto tra i contribuenti del Comune.

     Per la nomina ogni consigliere comunale non può trascrivere nella scheda di votazione un numero di nominativi superiore ai due terzi dei componenti la Commissione. La Commissione elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il presidente ed uno o più vice- presidenti.

     I membri nominati decadono dalle funzioni se, all'atto dell'insediamento della Commissione, ovvero successivamente, hanno contestazioni pendenti nell'accertamento dei tributi comunali dovuti da essi. Il segretaro comunale, o altro impiegato del Comune, funziona da segretario della Commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione.

     I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati [87].

 

     Art. 279. (Sottocommissioni).

     Nei comuni appartenenti alle prime cinque classi la commissione può suddividersi in sottocommissioni, composta ciascuna di almeno cinque membri.

     Per la validità delle adunanza della commissione e delle sottocommissioni occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

     I commissari devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni concernenti ricorsi d'interesse proprio e dei loro congiunti od affini siano al quarto grado, ovvero di enti o società da essi amministratori o vigilati o presso i quali prestano opera retribuita, oppure di persone con le quali siano legati da contratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

     Per la risoluzione delle questioni di massima, il presidente della commissione e quelli delle sottocommissioni possono promuovere una decisione della commissione in adunanza plenaria.

 

     Art. 280. (Poteri della commissione). [88]

     La Commissione comunale, in sede di esame dei ricorsi, ha la facoltà di aumentare la base imponibile accertata. In tal caso la Commissione invita l'Amminitrazione comunale a notificare il nuovo accertamento al contribuente, il quale potrà produrre ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, alla Commissione stessa.

     Nell'adempimento delle proprie funzioni la Commissione può consultare i registri e gli atti del Comune o di altre pubbliche Amministrazioni, purchè queste vi consentano, e può procedere ad interrogatori ed indagini.

     Il contribuente che ha ricorso nel proprio interesse, ovvero quello che è investito dal ricorso di un terzo, ha diritto di essere sentito personalmente, o per mezzo di un suo fiduciaro, se lo richiede esplicitamente.

     I ricorsi sono presentati all'ufficio comunale, che deve comunicarli alla Commissione nel termine di cinque giorni dalla presentazione.

     Il sindaco può fare deduzioni per iscritto, ovvero verbalmente, anche per mezzo di un impiegato del Comune; il ricorrente ha diritto di prendere visione delle deduzioni scritte

 

     Art. 281. (Decisioni). [89]

     La Commissione deve emettere decisioni motivate, non prima di venti nè oltre sessanta giorni da quello in cui i ricorsi le sono stati comunicati.

     Le decisioni devono essere, nel termine di dieci giorni, notificate, a cura del sindaco, tanto al contribuente che ha ricorso nell'interesse proprio quanto al contribuente che ha ricorso per i motivi di cui al terz'ultimo comma dell'art. 277.

     L'Amministrazione comunale può pubblicare mensilmente all'Albo pretorio, per la durata di quindici giorni, l'elenco delle decisioni adottate dalla Commissione.

     L'elenco deve contenere gli estremi delle decisioni.

 

     Art. 282. (Appello alla giunta provinciale amministrativa). [90]

     Contro le decisioni della Commissione, il Comune e i contribuenti che hanno ricorso nell'interesse proprio, ovvero per i motivi di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 277, possono, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorrere in appello alla sezione speciale per i tributi locali della Giunta provinciale amministrativa.

     Possono, inoltre, ricorrere entro il termine fissato dal quinto comma dell'art. 277 direttamente a detta sezione speciale, contro l'indebito esonero o l'insufficiente tassazione di un terzo, anche i contribuenti che non abbiano preventivamente prodotto ricorso alla Commissione comunale.

     I ricorsi degli interessati sono presentati al sindaco, che ne rilascia ricevuta e li trasmette al Prefetto, entro venti giorni, con la copia delle decisioni notificate e con le proprie deduzioni, delle quali il ricorrente ha diritto di prendere visione.

     I ricorsi del Comune e dei terzi, prima di essere trasmessi, sono, a cura del sindaco, notificati agli interessati che, nel termine di venti giorni, possono presentare le loro deduzioni.

 

     Art. 283. (Composizione della giunta provinciale amministrativa; decisioni). [91]

     Per la risoluzione dei ricorsi previsti dal precedente art. 282, è istituita presso la Giunta provinciale amministrativa una sezione speciale per i tributi locali.

     La detta sezione speciale dura in carica quattro anni e si compone:

     del prefetto o di chi ne fa le veci che la presiede;

     del vice prefetto ispettore o del ragioniere capo di prefettura, ispettore;

     dell'intendente di finanza;

     di un consigliere di prefettura designato dal prefetto;

     di un funzionario dell'Intendenza di finanza designato dall'intendente;

     di un rappresentante dei Comuni nominato dal prefetto e di un rappresentante dei lavoratori designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro;

     di tre membri effettivi e tre supplenti scelti fra persone esperte in materia giuridica amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della Deputazione provinciale approvata dal prefetto;

     di due membri effettivi e due supplenti scelti dal prefetto su terne proposte dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura.

     Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

     I supplenti intervengono alle sedute soltanto in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive categorie [92].

     La Giunta provinciale amministrativa provvede, di regola, sui ricorsi non prima di venti e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione; può avvalersi della facoltà indicata nell'art. 280 (primo  comma) e deve sentire il ricorrente ed il rappresentante dell'Amministrazione comunale quando ne abbiano fatto esplicita richiesta nel ricorso o nelle controdeduzioni [93].

     Le decisioni, di mano in mano che vengono pronunciate, sono trasmesse al podestà che ne cura la notificazione agli interessati entro dieci giorni dal ricevimento.

 

     Art. 284. (Tributi provinciali).

     Per l'applicazione, da parte della provincia, della tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, dell'addizionale all'imposta sulle industrie e del contributo di miglioria nonchè del contributo integrativo di utenza stradale, valgono, in quanto non sia diversamente disposto nei relativi capi, le norme stabilite negli articoli 173 a 277, e 283, intendendosi sostituito al comune la provincia, al podestà il preside o il rettorato, secondo le rispettive competenze, all'ufficio ed albo comunali quelli provinciali, alla commissione la giunta provinciale amministrativa, e con le seguenti altre modificazioni:

     a) gli avvisi di cui agli articoli 274 e 277 devono essere anche inseriti nel foglio degli annunzi legali della provincia e, nel caso in cui questa applica l'addizionale con ruoli propri, devono essere altresì pubblicati all'albo pretorio di ciascun comune: tale pubblicazione vale anche come notificazione individuale dell'accertamento ai contribuenti già inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;

     b) sui ricorsi contro l'applicazione dei detti tributi, nonchè del contributo provinciale di miglioria specifica e del contributo integrativo di utenza stradale, decide la giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa con le facoltà e nei termini previsti dagli articoli 280 e 283 (secondo e terzo comma);

     c) contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa è ammesso, entro 20 giorni dalla notificazione, ricorso alla giunta stessa integrata ai sensi dell'articolo 283 (primo comma), la quale decide con le facoltà e nei termini sopra indicati [94].

 

     Art. 284 bis. [95]

     Contro le decisioni sulle controversie concernenti l'applicazione dei tributi locali emessi in sede di appello, dalla giunta provinciale amministrativa, integrata ai sensi del precedente art. 283 (primo comma), salvo che non sia stabilito una speciale procedura nei capi riguardanti i singoli tributi predetti, è ammesso ulteriore gravame, per soli motivi di legittimità, e nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, alla commissione centrale per le imposte dirette.

     A tal fine è aggiunta alla commissione centrale suindicata, costituita nei modi di cui all'art. 32 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, un'apposita altra sezione per la risoluzione dei ricorsi proponibili a termine del precedente comma, composta di un vice-presidente scelto fra i membri del senato del regno, da un consigliere di Stato, da un magistrato di grado non inferiore al 4° e da due funzionari di grado non inferiore al 6°, appartenenti uno all'amministrazione centrale del ministero dell'interno e l'altro a quella del ministero delle finanze.

     Il ricorso eventualmente prodotto ai sensi del primo comma del presente articolo non sospende la iscrizione a ruolo del tributo.

 

     Art. 285. (Ricorso all'autorità giudiziaria). [96]

     Esauriti i ricorsi di cui agli art. 282-284 e 284-bis, ogni ulteriore questione, che non si riferisca ad estimazione di redditi o ad accertamenti di fatto relativi alla materia imponibile, può essere proposta unicamente davanti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, allegato E.

     In tutti i casi il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate di imposta o contributo già scadute [97].

     Il ricorso stesso non può essere proposto dopo trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione, prescritta dal terzo comma dell'articolo seguente, del ruolo in cui fu compreso il contribuente o dalla data di notifica dell'ultima decisione delle commissioni amministrative, se questa interviene in epoca posteriore al ruolo.

 

     Art. 286. (Ruoli principali).

     Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, o rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla base delle denuncie, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'art. 276, la compilazione dei ruoli principali [98].

     Ove il Comune si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operante sulla base delle denuncie presentate dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica [99].

     Debbono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente o quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'art. 277, nonchè le partite contestate dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione [100].

     Tuttavia, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza [101]

     I ruoli sono resi esecutori dal prefetto e poscia depositati per otto giorni consecutivi nell'ufficio comunale. Con avvisi da affiggersi nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il podestà o il preside rende noto tale deposito, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

     La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento del tributo alle scadenze fissate.

 

     Art. 287. (Ruoli suppletivi). [102]

     Per le partite comunque non iscritte nei ruoli principali e per quelle definite nel merito successivamente alla compilazione dei detti ruoli, sono formati ruoli suppletivi con le modalità dei precedenti articoli.

 

     Art. 288. (Errori materiali). [103]

 

     Art. 289. (Controversie circa la spettanza dei tributi). [104]

     Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di più Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facoltà di ricorrere alla GPA, sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro per le finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse Provincie.

     La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione è alternativa.

     Il ricorso deve essere presentato all'autorità cui spetta decidere nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ovvero della cartella esattoriale che concreta la contemporanea applicazione di uno stesso tributo.

     Il contribuente è tenuto a dichiarare presso quale dei Comuni che hanno applicato il tributo ritiene di dover assolvere il debito d'imposta. Per effetto di tale dichiarazione il Comune indicato dal contribuente iscrive a ruolo il tributo, a titolo provvisorio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 277, sesto comma, e 286, terzo e quarto comma; gli altri Enti sospendono l'iscrizione a ruolo.

     Il ricorso sospende i procedimenti contenziosi.

     Esso viene comunicato ai Comuni interessati che possono controdedurre non oltre trenta giorni ed agli Organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente gravame.

     Qualora il contribuente abbia eccepito, avanti agli Organi contenziosi di cui al precedente comma, la contemporanea applicazione di uno stesso tributo, da parte di più Enti locali, l'Organo adito sospende ogni pronuncia nel merito della vertenza e rimette in termine il contribuente per la proposizione del gravame di cui al primo comma del presente articolo.

     Il provvedimento che decide il ricorso è notificato, a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo, al ricorrente ed agli altri Comuni interessati. Questi ultimi provvederanno a comunicare la decisione agli Organi contenziosi eventualmente aditi, nonchè ad effettuare, di ufficio, lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e il rimborso di quanto già riscosso.

     Il Comune al quale sia stato attribuito il tributo procede, se necessario, alla prosecuzione degli atti per la definizione dell'accertamento e per la riscossione.

 

     Art. 290. (Ruoli suppletivi: limiti).

     I ruoli principali e suppletivi non possono riguardare che le imposte previste nei bilanci in corso e dei due precedenti.

     Per le partite contestate e successivamente definite possono essere compilati ruoli suppletivi anche oltre i limiti suindicati, ma non mai oltre sei mesi dalla comunicazione all'ente della decisione definitiva.

     Le partite di cui al comma precedente possono essere provvisoriamente riportate nel ruolo stesso anche per gli anni successivi a quello cui esse si riferiscono, qualora l'accertamento relativo a tali anni non sia divenuto definitivo [105].

 

     Art. 291. (Scioglimento delle commissioni).

     Quando le commissioni comunali non adempiano al loro compito nel termine stabilito dall'art. 281 o quando i podestà, i presidi e i rettorati non provvedano nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente capo, ovvero non curino l'esazione delle imposte, delle tasse e dei contributi, vi provvede di ufficio il prefetto mediante un commissario, che ha le facoltà spettanti alla commissione, al podestà, al preside ed al rettorato.

     Il prefetto può dichiarare la decadenza dei membri della commissione comunale che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive; può, inoltre, decretare lo scioglimento delle commissioni, se non funzionano regolarmente.

     Quando il podestà non nomini i membri della commissione comunale e quando i ruoli comunali e provinciali siano stati compilati irregolarmente o si abbiano elementi per ritenere non equamente ripartito il tributo, il prefetto promuove i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa.

     Nei casi previsti nei due precedenti comma la spesa dell'invio del commissario è anticipata dal comune o dalla provincia, salvo rimborso verso chi di ragione.

     Nell'ipotesi di cui al primo comma, il commissario accerta anche i motivi della mancata compilazione o trasmissione dei ruoli e ne riferisce al prefetto, per gli eventuali provvedimenti disciplinari da adottarsi, a norma degli articoli 55 e seguenti e 42, 43 e 49 dei rr. decreti 21 marzo 1929, n. 371 e 30 dicembre 1923, n. 2839, a carico del segretario o del ragioniere del comune o della provincia.

 

     Art. 292. (Sanzioni amministrative). [106]

     1. Per l'omessa presentazione delle denunzie di cui all'art. 274 si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare del tributo dovuto.

     2. Per la denuncia incompleta o infedele si applica la sanzione dell'ottanta per cento dell'ammontare della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire un milione.

 

     Art. 293. (Sanzioni civili; ricorsi).

     Le sanzioni civili previste nel precedente articolo sono applicate dal podestà o dal preside, previa contestazione all'interessato.

     Contro tale provvedimento l'interessato può esperimentare i ricorsi di cui agli articoli 277 e seguenti: la pronunzia definitiva circa l'accertamento del tributo stabilisce altresì la misura della sopratassa da applicarsi.

     (Omissis) [107].

     Le somme dovute in applicazione di questo articolo sono riscosse con i privilegi fiscali consentiti dalla legge, e, di regola, insieme col tributo accertato.

 

     Art. 294. (Condono per legge).

     Le sanzioni civili applicate in dipendenza dei precedenti articoli sono condonabili soltanto con provvedimento legislativo.

 

     Art. 295. (Sanatoria per la presentazione delle denunzie).

     Coloro che alla data della pubblicazione del presente testo unico non avessero ancora presentate le denunzie nei modi e termini stabiliti, o le avessero presentate incomplete o infedeli, sono ammessi a farle o rettificarle entro tre mesi dalla data anzidetta senza incorrere nelle sanzioni previste negli articoli 292 e 296.

     Il contribuente che presenti la denunzia nel termine di cui al comma precedente e prima che alcun atto di accertamento gli sia stato notificato, è assoggettato all'imposta soltanto dall'1 gennaio dell'anno in corso.

 

     Art. 296. (Ammende). [108]

 

     Art. 297. (Riscossione).

     Le imposte, le tasse e i contributi a favore dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono, di regola, riscossi in sei rate bimestrali alle scadenze previste per i tributi diretti erariali.

     Quando ciò non sia possibile, la riscossione può effettuarsi in un numero di rate bimestrali non inferiore a quattro, da determinarsi dal prefetto con lo stesso provvedimento che rende esecutivo il ruolo.

     E' pure in facoltà del prefetto di autorizzare, in ogni tempo, per comprovate ragioni di urgenza, la compilazione di ruoli straordinari per i tributi locali e di fissare il numero e le scadenze delle rate.

     Sono applicabili alla riscossione dei tributi locali gli articoli 24, salvo il disposto del precedente comma, e 25 a 31 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

     Nulla è innovato, per quanto riguarda la compilazione, la esecutorietà, la fissazione delle scadenze e la pubblicazione dei ruoli della sovrimposta fondiaria, alle norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 (testo unico), modificato dal r. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1454, nonchè dal r. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465.

 

     Art. 297 bis. (Maggiorazione a favore detto Ente locale). [109]

     Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli principali dell'anno cui si riferisce il tributo, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dai precedenti articoli 292 e 296, a carico dei contribuenti che abbiano omesso le denuncie o che le abbiano presentate infedeli, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle somme o sulle maggiori somme dovute, in base ad accertamento d'ufficio o rettifica, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione di tali somme.

     La maggiorazione è parimenti dovuta sulle somme iscritte a ruolo ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 286 per i semestri decorsi fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione ed il contribuente resta esonerato, per tali somme, dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi.

     La maggiorazione è iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo del tributo cui si riferisce.

 

     Art. 297 ter. (Decorrenza della maggiorazione per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni). [110]

     Per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni previste dal presente testo unico, la maggiorazione di cui all'art. 297 bis si applica a decorrere dal semestre successivo alla data in cui, per effetto delle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 205, primo e secondo comma, e 269, secondo comma, è dovuta la tassa o la maggiore tassa.

 

     Art. 297 quater. (Indennità a carico dell'ente locale). [111]

     Il contribuente che sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma pagata, ad una indennità pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero escluso il primo, compresa tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta o tassa e la data del provvedimento con il quale l'Ente provvede a dare esecuzione allo sgravio o al rimborso della maggiore imposta o tassa medesima.

     L'indennità è liquidata dall'Ente con il provvedimento di sgravio o con quello di rimborso dell'imposta o tassa non dovuta.

 

     Art. 297 quinquies. (Tributi ai quali non si applicano la maggiorazione e d'indennità). [112]

     La maggiorazione prevista dall'art. 297-bis e L'indennità di cui all'art. 297-quater non si applicano al diritto di peso pubblico e di misura pubblica e affitto di banchi pubblici, nonchè all'imposta di soggiorno previsti dal presente testo unico, alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ed al contributo di miglioria specifica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, e successive modificazioni, ed alle contribuzioni speciali per svaghi e trattenimenti previste dall'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni.

     Resta ferma, per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per il contributo di miglioria, l'applicabilità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 42, terzo comma, e nell'art. 38 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

 

     Art. 297 sexies. (Maggiorazione ed indennità dei tributi di Enti diversi dai Comuni e dalle Provincie). [113]

     La maggiorazione prevista dall'art. 297 bis, nonchè la maggiorazione di cui al successivo art. 297 octies, e l'indennità di cui all'art. 297 quater, sono dovute rispettivamente, a favore ed a carico del comune e della provincia anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad enti diversi dall'ente locale che provvede all'iscrizione a ruolo [114].

     Restano ferme le disposizioni dell'art. 275-bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni.

 

     Art. 297 septies. (Prolungamento della rateazione). [115]

     La Giunta municipale e la Giunta provinciale hanno facoltà di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 12 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi di imposta arretrati, già iscritto o da iscrivere nei ruoli, quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso.

     E' in facoltà del prefetto autorizzare, in casi eccezionali e sentito l'organo locale impositore, una rateazione maggiore di quella sopra indicata, sino ad un massimo di 18 rate bimestrali. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

     L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza della maggiore rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo.

 

     Art. 297 octies. (Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione). [116]

     Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima.

     La maggiorazione è determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il posticipato pagamento della imposta ed è riscossa, con gli aggi relativi, unitamente alla imposta, alle scadenze stabilite.

     Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 297-septies la maggiorazione è dovuta solo per le rate già scadute.

 

     Art. 297 novies. (Contenzioso). [117]

     Contro l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 297-bis si può ricorrere al Prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli in cui la maggiorazione stessa viene iscritta.

     Contro il provvedimento di liquidazione dell'indennità prevista dall'articolo 297-quater è ammesso analogo ricorso entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente ha avuto comunicazione dello sgravio o del rimborso. I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

 

     Art. 298. (Privilegi).

     Per la riscossione delle imposte, tasse e contributi previsti dal presente testo unico s'intendono estesi, a favore dei comuni e delle provincie, i privilegi stabiliti dagli articoli 1957 e 1962 del codice civile e, per l'imposta sull'industrie e relativa addizionale, anche il privilegio di cui all'articolo 62 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e la responsabilità solidale del nuovo esercente, a norma dell'articolo 63 dello stesso testo unico, sempre subordinatamente ai diritti spettanti allo Stato in virtù di tutti i citati articoli.

 

     Art. 298 bis. (Privilegi). [118]

     I privilegi che assistono la riscossione delle imposte, delle tasse e dei contributi dovuti ai Comuni ed alle Provincie si applicano anche alle maggiorazioni previste dagli articoli 297 bis e 297 octies del presente testo unico.

 

TITOLO IV

BILANCI E CONTI COMUNALI E PROVINCIALI

E RELATIVE RESPONSABILITA'

 

CAPO I

NORME GENERALI

 

     Art. 299. (Esercizio finanziario). [119]

     L'esercizio finanziario comincia coll'1 gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Però, agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

 

     Art. 300. (Operazioni comprese nell'esercizio). [120]

     L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano la gestione del bilancio da quelle che attengono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

 

     Art. 301. (Entrate e spese; conto del bilancio e del patrimonio). [121]

     Le entrate e le spese che si inscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioè per le entrate, quanto si crede che potranno produrre durante l'esercizio, i diversi cespiti di entrata, e, per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.

     Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, le riscossioni degli esattori e tesorieri, i versamenti nella tesoreria del comune e della provincia e i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

     Appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, del materiale ed altre attività risultanti dagli inventari, i crediti e debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio sia che si verifichino per altra causa.

 

     Art. 302. (Bilanci). [122]

     I bilanci comunali e provinciali debbono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

     Trascorso il detto termine, la compilazione del bilancio è deferita al prefetto che vi provvede per mezzo di un commissario.

     Il commissario accerta anche le ragioni dell'inadempimento e ne riferisce al prefetto per gli eventuali provvedimenti da adottarsi, rispettivamente, a norma degli articoli 55 e seguenti e 42, 43 e 49 dei rr. decreti 21 marzo 1929, n. 371 e 30 dicembre 1923, n. 2839, a carico del segretario e del ragioniere.

 

     Art. 303. (Avanzo o disavanzo). [123]

     Al bilancio dev'essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, con la dimostrazione della condizione di esigibilità dei residui attivi.

     L'avanzo di amministrazione non può essere impiegato se non in spese che abbiano carattere straordinario e transitorio per un solo esercizio. Di tali spese devono essere indicati nella suddetta tabella i corrispondenti articoli del bilancio, e dei relativi fondi non si può disporre durante l'esercizio se non quando sia dimostrata, con la deliberazione che approva il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, l'effettiva disponibilità dell'avanzo applicato al bilancio, ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

     L'applicazione del disavanzo risultante dalla detta tabella è obbligatoria.

     Quando i risultati dell'ultimo esercizio chiuso, in confronto all'avanzo o al disavanzo inscritto nel bilancio, siano tali da alterarne il pareggio, il podestà o il rettorato deve deliberare i mezzi per assestare il bilancio stesso. La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione delle autorità competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiarie.

 

     Art. 304. (Riduzione e rinvio di spese). [124]

     Le autorità competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono eliminare qualsiasi eccesso di previsione nelle spese, anche per gli enti che non superano i limiti normali, e, per quelli che li sorpassano, devono ridurre anche le spese obbligatorie nella misura strettamente necessaria.

     Devono altresì curare che, per i comuni le cui sovrimposte eccedono il secondo limite, siano rinviate le spese straordinarie, ancorchè obbligatorie, che non abbiano carattere di urgenza.

 

     Art. 305. (Spese facoltative). [125]

     I comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte possono essere autorizzati a mantenere od inscrivere, nei loro bilanci, spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizza l'eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per la sanità e l'igiene, l'educazione nazionale, l'assistenza e beneficenza, l'agricoltura e i servizi postali, telegrafici e telefonici.

     I comuni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno facoltà d'inscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione d'indumenti, di libri di testo ed altro occorrente per l'istruzione, sempre che a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.

     I comuni che eccedono il secondo, ma non il terzo limite delle sovrimposte fondiarie, possono essere autorizzati a mantenere nei propri bilanci i soli contributi a favore di istituzioni locali di assistenza, il cui funzionamento non potrebbe essere assicurato senza le contribuzioni medesime.

     Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti minimi indispensabili e non possono superare, in alcun caso, per i comuni e le provincie che eccedono i limiti normali, il dieci per cento delle entrate effettive ordinarie.

     Tale percentuale è ridotta al cinque per cento per i comuni che eccedono il secondo, ma non il terzo limite, e per le provincie che ricorrono alle quote di concorso di cui all'art. 327.

     Nel calcolo delle percentuali suaccennate non si tien conto, per i comuni di cui al comma precedente, delle eccedenze di sovrimposte in confronto al secondo limite, nonchè degli aumenti degli altri tributi previsti nell'art. 256, e, per le provincie di cui allo stesso comma, delle quote di concorso sopra indicate.

     Per i comuni e le provincie che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 338 non si tiene altresì conto delle quote di sovrimposte eccedenti il secondo limite regolarmente impegnate, con delegazioni, per pagamento di mutui o per altre passività.

     Quando le nuove spese facoltative non riguardino la sanità e l'incolumità pubblica, rimane fermo l'obbligo di aumentare

contemporaneamente del dieci per cento dell'importo di esse, il fondo destinato alla refezione scolastica, ovvero al patronato scolastico, ai sensi del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126.

 

     Art. 306. (Sussidi a linee di comunicazione). [126]

     I comuni e le provincie, quando vi concorra l'interesse locale, possono accordare sussidi alle ferrovie, tramvie e servizi automobilistici e di navigazione fluviale ed aerea, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica da decorrere dal giorno in cui la linea sarà aperta all'esercizio, ferma restando l'osservanza dell'articolo precedente, al disposto del quale può essere derogato soltanto in caso di evidente utilità pubblica, per decreto reale su parere favorevole del Consiglio di Stato.

     E' vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.

 

     Art. 307. (Nuove o maggiori spese facoltative). [127]

     Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai comuni e dalle provincie deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative, quando pure rivestano i caratteri indicati nell'articolo 305, se non venga dimostrata l'urgenza di esse e la disponibilità dei mezzi per provvedervi. Le deliberazioni adottate dai podestà e dai rettorati sono pubblicate nei modi stabiliti dal primo comma dell'art. 258 e sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa. Le decisioni della giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate nei modi stabiliti dal quinto comma del citato articolo e contro di esse è ammesso ricorso, anche nel merito, al Ministro dell'interno, da parte del prefetto, del podestà, del rettorato e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia. Il provvedimento del Ministro dell'interno è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nei termini e con le modalità stabilite nel terzultimo e penultimo comma dell'articolo 258.

     Per i comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensate da riduzioni nelle spese facoltative già ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 305.

 

     Art. 308. (Fondi di riserva e per le spese impreviste). [128]

     Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio è inscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I comuni e le provincie che eccedono i limiti normali non possono far prelevamenti dal detto fondo se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio.

     Dev'essere altresì inscritto in bilancio un fondo per le spese impreviste, da erogarsi soltanto per spese che abbiano carattere meramente accidentale, che per la loro entità non richiedano uno speciale stanziamento in bilancio, che siano imposte da inderogabili necessità e non possano essere rinviate senza evidente detrimento del pubblico servizio, e che non impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

 

     Art. 309. (Storni di fondi). [129]

     Per gli storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria o da una categoria ad un'altra del bilancio occorre che la spesa, cui s'intende provvedere, sia di urgente necessità, e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

     Sono vietati gli storni da articoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi ordinari.

     Sono vietati inoltre gli storni tra i residui e quelli tra i residui e i fondi della competenza.

 

     Art. 310. (Entrate non comprese in bilancio). [130]

     Tutte le entrate non comprese in bilancio, che si verificassero durante l'esercizio, devono essere dal podestà o dal preside denunziate al prefetto e date in carico al tesoriere.

     Le somme riscosse, per qualsivoglia titolo, da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella tesoreria del comune o della provincia nei termini prescritti.

 

     Art. 311. (Autorizzazione di nuove o maggiori spese). [131]

     Fermo il disposto degli articoli 307 e 308, dopo approvato il bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa può essere autorizzata se non siano indicati i mezzi per provvedervi. La relativa deliberazione del podestà e del rettorato è soggetta, in ogni caso, all'approvazione del prefetto.

 

     Art. 312. (Riscossione entrate). [132]

     Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici esercitati dai comuni e dalle provincie si osservano le disposizioni della legge 14 aprile 1910, n. 639 (testo unico).

 

     Art. 313. (Allocazioni d'ufficio in bilancio). [133]

     Spetta alla giunta provinciale amministrativa, udito il podestà o il rettorato, di fare di ufficio in bilancio, anche nel corso dell'esercizio, le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie e per quelle dipendenti da impegni validamente assunti.

 

     Art. 314. (Contrattazioni di mutui). [134]

     I comuni e le provincie non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

     1. che abbiano per iscopo di provvedere a opere pubbliche di carattere obbligatorio debitamente autorizzate e ove trattisi di opere pubbliche comunali, i relativi progetti tecnici abbiano riportato il visto dell'ingegnere capo del competente ufficio del genio civile e il parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici, se l'importo delle opere superi le L. 500.000, ovvero un milione di lire, se si tratta di provincie o dei comuni delle prime tre classi.

     Prima di impartire l'approvazione nei riguardi di tali mutui, la giunta provinciale amministrativa deve accertare che si è già provveduto, con mezzi adeguati, al finanziamento di altre opere pubbliche improrogabili, eventualmente in corso di esecuzione;

     2. che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, ovvero di debiti dipendenti da condanne o da transazioni regolarmente approvate e, per le provincie, di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie, o riguardino, in ogni caso, l'acquisto di stabili per pubblico servizio o altre finalità previste da leggi speciali;

     3. che sia garantito l'ammortamento, determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi pel pagamento degli interessi.

     Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni, con o senza interessi.

 

     Art. 315. (Condizioni richieste per la contrattazione di mutui). [135]

     Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dai comuni se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo.

     I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati per un importo superiore all'ottava parte delle entrate effettive ordinarie del comune, o della provincia, valutate nei modi sopra indicati. Gli amministratori che abbiano emesso titoli cambiari per somme maggiori sono in proprio ed in solido responsabili del debito che risulta a carico dell'ente.

     Per la validità delle cartelle di debito comunale o provinciale, e d'ogni altro titolo nominativo o al portatore, occorre la firma del prefetto, al solo scopo di garantire l'ottenuta autorizzazione.

     Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la cassa depositi e prestiti o con altri istituti autorizzati dalle leggi, ai sensi del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

     Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma del presente articolo.

 

     Art. 316. (Responsabilità degli amministratori e dei funzionari). [136]

     Al r. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

     gli amministratori del comune e della provincia incorrono nelle responsabilità di cui all'art. 3 del r. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289, anche quando ordinano spese finanziate con mutui prima che gli organi competenti degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione, ovvero spese fronteggiate con avanzi di amministrazione prima che i medesimi siano realizzati. Tale responsabilità si estende al segretario e al ragioniere, dove esista, a meno che essi dimostrino che il loro concorso nei provvedimenti suaccennati fu dato in seguito ad ordine scritto del capo dell'amministrazione.

     Il segretario del comune o della provincia ed il ragioniere, ove esista, sono soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti negli articoli 55 e seguenti e 42, 43 e 49 dei regi decreti 21 marzo 1929, n. 371 e 30 dicembre 1923, n. 2839, quando nella formazione del bilancio commettano errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili, o includano, tra le obbligatorie, spese facoltative.

     I ragionieri delle prefetture, incaricati della revisione dei bilanci, sono personalmente responsabili quando omettano di rilevare le irregolarità sopraccennate e la mancanza del pareggio tra le entrate e le spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione. Gl'ispettori superiori del Ministero dell'interno nelle verifiche ordinarie e straordinarie, debbono accertare in qual modo procedano i servizi dei bilanci e dei conti ed elevare, a carico di detti funzionari, le eventuali responsabilità.

 

     Art. 317. (Attribuzioni di vigilanza degli uffici di ragioneria). [137]

     Gli uffici di ragioneria delle provincie, nonchè quelli dei comuni, ove siano istituiti, vigilano sull'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti:

     a) la conservazione del patrimonio provinciale e comunale;

     b) l'esatto accertamento delle entrate;

     c) la regolare gestione dei fondi di bilancio.

     I dirigenti degli uffici predetti riferiscono al preside o al podestà su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specialmente per ciò che riguarda l'andamento degli impegni di spesa.

 

     Art. 318. (Impegno delle spese). [138]

     Le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti che approvano contratti o che, comunque, autorizzino spese a carico del bilancio della provincia o del comune, debbono essere comunicati all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno di spesa.

     L'ufficio di ragioneria, prima di eseguire la registrazione, verifica la legalità della spesa e la regolarità della documentazione e accerta la giusta imputazione della spesa medesima al bilancio, nonchè la disponibilità del fondo sul relativo articolo.

     Allo ufficio di ragioneria debbono, altresì, comunicarsi le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti dai quali possono derivare impegni di spesa, indicando l'ammontare presunto di tali impegni, nonchè l'esercizio finanziario e l'articolo del bilancio cui debbono imputarsi.

     L'ufficio di ragioneria prenota nelle sue scritture, in sede separata, tali impegni in corso di formazione.

     Sulle deliberazioni, atti e provvedimenti di cui al presente articolo l'ufficio di ragioneria deve apporre il visto per l'assunzione dello impegno.

     Nei comuni ove non esiste ufficio di ragioneria, provvede agli adempimenti suddetti, sotto la propria responsabilità, il segretario comunale.

 

     Art. 319. (Quadro di classificazione delle entrate e spese). [139]

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico il Ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, sentita la commissione centrale per la finanza locale, stabilirà un nuovo quadro di classificazione delle entrate e delle spese comunali e provinciali e predisporrà nuovi modelli per la compilazione dei bilanci e dei conti.

 

     Art. 320. (Statistica delle entrate e delle spese). [140]

     I comuni e le provincie devono rimettere annualmente al prefetto, che ne cura la trasmissione al Ministero delle finanze:

     a) entro il 31 marzo, un prospetto indicante:

     1. l'ammontare delle entrate stanziate nel bilancio dell'anno in corso, distinte in entrate effettive ordinarie, entrate effettive straordinarie ed entrate per movimento di capitali;

     2. l'ammontare delle spese stanziate nello stesso bilancio, distinte in obbligatorie ordinarie e facoltative ordinarie, obbligatorie straordinarie fronteggiate con entrate effettive, obbligatorie straordinarie finanziate con mutui ed altri mezzi straordinari, facoltative straordinarie, quote di ammortamento di prestiti in corso di estinzione, altre spese per movimenti di capitali;

     b) entro il 30 giugno, analogo prospetto per le entrate e le spese accertate nell'anno precedente secondo i risultati del conto presentato dal tesoriere e deliberato dal podestà o dal rettorato.

 

CAPO II.

PROVVEDIMENTI ECCEZIONALI CONCERNENTI

I COMUNI CHE NON SONO IN GRADO DI ASSICURARE

AI PROPRI BILANCI IL PAREGGIO ECONOMICO

 

     Art. 321. (Comuni che non raggiungono il pareggio; poteri della commissione centrale). [141]

     I bilanci dei comuni che, nonostante le eccezionali imposizioni previste nell'art. 250, non possono raggiungere il pareggio fra le entrate e spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, sono consolidati per un biennio ed assoggettati all'approvazione della commissione centrale della finanza locale, sentita la giunta provinciale amministrativa.

     Alla stessa commissione è altresì demandata l'approvazione di tutte le variazioni che, durante il biennio, dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili; nonchè l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre un biennio.

     In sede di approvazione dei bilanci, la commissione ha tutti i poteri indicati nell'art. 258 del presente testo unico per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione dei comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla legge comunale e provinciale.

     Essa può, inoltre, rivedere le tariffe delle imposte e i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale, e promuoverne le modificazioni necessarie.

     Può infine, in casi eccezionali, autorizzare l'applicazione di nuove imposte di consumo su voci comprese nella tariffa annessa al r. decreto 24 settembre 1923, n. 2030 sul riordinamento dei soppressi dazi interni ed autorizzare altresì ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, nonchè ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio dei bilanci.

 

     Art. 322. (Divieto di contrarre nuovi mutui; eccezioni). [142]

     Ai comuni contemplati dall'articolo precedente è vietato di contrarre nuovi mutui.

     Tale divieto non si estende ai mutui per il riscatto di passività onerose, per la prosecuzione di opere pubbliche improrogabili, iniziate prima dell'emanazione del presente testo unico, e per la costruzione e la sistemazione di acquedotti, fognature e cimiteri.

     I provvedimenti relativi alla contrattazione di tali prestiti sono sottoposti alla approvazione della commissione centrale per la finanza locale, sentita la giunta provinciale amministrativa.

     La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, su proposta della commissione centrale per la finanza locale, ai detti comuni, mutui da ammortizzare in 35 anni per l'estinzione dei disavanzi delle gestioni attinenti agli anni 1931 e precedenti, a carico dei fondi provenienti dai buoni postali fruttiferi.

 

     Art. 323. (Attribuzioni deferite alla commissione centrale). [143]

     Nei riguardi dei comuni i cui bilanci sono, a norma dei precedenti articoli, sottoposti all'approvazione della commissione centrale per la finanza locale, le attribuzioni riservate alla giunta provinciale amministrativa dalla legge 17 maggio 1900, n. 173, e successive modificazioni, sono trasferite alla commissione stessa.

     Nei confronti dei comuni anzidetti i giudizi speciali di responsabilità, di cui all'art. 4 del r. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289, possono essere iniziati anche su richiesta della commissione centrale per la finanza locale.

     Contro i provvedimenti adottati dalla commissione centrale per la finanza locale a norma di questo e dei due precedenti articoli, non è ammesso alcun gravame neanche per motivi di legittimità.

 

     Art. 324. (Divieto di spese facoltative). [144]

     Ai comuni che si trovino nelle condizioni previste nel presente capo non sono consentite spese facoltative.

 

CAPO III

INTEGRAZIONE DEI BILANCI PROVINCIALI

 

     Art. 325. (Fondo d'integrazione). [145]

 

     Art. 326. (Conto corrente presso la Cassa Depositi e Prestiti). [146]

 

     Art. 327. (Ripartizione del fondo d'integrazione). [147]

 

     Art. 328. (Consolidamento delle quote di concorso). [148]

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 329. (Commissione centrale per la finanza locale; composizione). [149]

     La commissione centrale per la finanza locale, istituita dall'art. 22 del r. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, e modificata dall'art. 14 del r. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, è presieduta dal sottosegretario di Stato al Ministero delle finanze, designato dal Ministro ed è composta come appresso:

     a) un vice presidente scelto dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'interno;

     b) di un preside e di un podestà da designarsi dal Ministro dell'interno;

     c) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei Conti;

     d) i direttori generali della amministrazione civile, delle imposte dirette e delle dogane ed imposte indirette;

     e) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal segretario;

     f) di due componenti del consiglio nazionale delle corporazioni, designati dal comitato corporativo centrale;

     g) due esperti nella materia delle finanze locali scelti rispettivamente, l'uno dal Ministro delle finanze e l'altro dal Ministro dell'interno.

     Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al nono, dei quali uno appartenente al ruolo dell'amministrazione centrale delle finanze, e l'altro a quello dell'amministrazione dello interno.

     E' in facoltà del presidente di ripartire la commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri eguali a quelli della commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

     Per la validità delle adunanze tanto della commissione quanto delle sottocommissioni è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei membri che le compongono.

     Alla nomina della commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto reale su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'interno.

     I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

     Le spese pel funzionamento della commissione sono liquidate nel modo da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, e gravano sugl'interessi del conto corrente di cui all'art. 326.

     Oltre alle attribuzioni previste dal presente testo unico, la commissione è chiamata a dare parere su tutte le questioni relative alla finanza locale che siano sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze e dal Ministro dell'interno.

 

     Art. 330. (Commissione per i comuni danneggiati da terremoti). [150]

     Le attribuzioni riguardanti i comuni danneggiati da terremoti, l'amministrazione provinciale di Zara e i comuni di Zara e Lagosta sono esercitate da una speciale commissione di sei membri, oltre il presidente.

     Della commissione fanno parte: il direttore generale della amministrazione civile, il direttore generale della cassa depositi e prestiti, il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette, il direttore generale dei servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici, il direttore capo della divisione servizi speciali presso il Ministero dell'interno, ed il dirigente l'ufficio di ragioneria presso la detta divisione: quest'ultimo funzionario ha altresì l'ufficio di segretario.

     Il presidente è nominato dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno.

     Alla liquidazione ed al pagamento delle spese pel funzionamento della commissione si provvede a norma del penultimo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 331. (Passaggio di servizi allo Stato).

     Entro due anni dall'entrata in vigore del presente testo unico, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, saranno stabilite le modalità per il passaggio dei servizi dell'istruzione elementare allo Stato, coordinandosi le attribuzioni del Ministero predetto con quelle spettanti ai comuni, anche nei riguardi della vigilanza e delle opere assistenziali.

     Con decreto reale, promosso dal Ministro della giustizia e degli affari di culto di concerto col Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità per il passaggio del servizio delle carceri mandamentali e della custodia dei detenuti e per quelli della somministrazione dei locali e mobili degli uffici giudiziari, illuminazione e riscaldamento dei locali stessi, dando, ove occorra, al detto trasferimento, una decorrenza diversa da quella indicata dall'art. 2, ma non oltre il 30 giugno 1933.

     Per il periodo successivo all'1 gennaio 1932, pel quale i servizi indicati nel precedente comma continuassero ad essere affidati ai comuni, lo Stato provvederà al rimborso delle spese all'uopo anticipate dai comuni stessi. Le somme da rimborsarsi non potranno superare quelle effettivamente sostenute dagli enti predetti nel 1930, ridotte delle economie dipendenti dall'applicazione del r. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

 

     Art. 332. (Trattamento economico del personale insegnante dei comuni autonomi).

     Gl'ispettori scolastici, i direttori didattici e gl'insegnanti elementari dipendenti dai comuni che conservano l'autonomia delle scuole hanno lo stesso trattamento economico stabilito, con le disposizioni in vigore, rispettivamente per gli ispettori scolastici e direttori didattici governativi e per gl'insegnanti elementari dipendenti dai provveditorati regionali scolastici.

     Il personale in servizio presso i comuni sui indicati al 31 dicembre 1931 che, per effetto delle disposizioni, di cui al primo comma, consegua un complessivo trattamento economico lordo inferiore a quello fruito, per assegni fissi e continuativi alla data predetta, conserva la differenza a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti.

     Agli effetti esclusivi della liquidazione della pensione e dell'applicazione delle relative ritenute, lo stipendio del personale in parola non potrà, per i servizi resi posteriormente a 31 dicembre 1931, essere calcolato in misura inferiore a quella degli assegni utili a pensione goduti alla data medesima.

     Con r. decreto da promuoversi dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'educazione nazionale, entro due mesi dalla pubblicazione del testo unico, saranno stabilite le norme eventualmente necessarie per l'applicazione del presente articolo e delle altre disposizioni concernenti il passaggio, alla dipendenza dello Stato, del personale predetto.

 

     Art. 333. (Trattamento di quiescenza del personale insegnante dei comuni autonomi).

     A decorrere dall'1 gennaio 1932 sono trasferiti a carico dei rr. provveditorati agli studi, i contributi al monte pensioni amministrato dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, dovuti per gl'ispettori scolastici, per i direttori didattici e per gl'insegnanti elementari dai comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, a norma del capo III titolo I, del testo unico 23 marzo 1931, n. 707. nulla è innovato nei riguardi del trattamento di quiescenza a favore dei detti insegnanti, alle disposizioni del citato testo unico.

     Gl'ispettori scolastici, i direttori didattici e gl'insegnanti elementari ancora iscritti ai regolamenti speciali di pensione dei comuni sopra indicati sono, con la stessa decorrenza, iscritti al monte pensioni, a cui saranno corrisposti dagli interessati e dai rr. provveditorati agli studi, in sostituzione dei comuni, i contributi rispettivamente stabiliti dal citato testo unico. Le pensioni e le indennità spettanti a tali insegnanti saranno liquidate a norma degli articoli 94 e seguenti dello stesso testo unico e ripartite, a carico del monte pensioni e dei comuni, in proporzione della durata dei servizi, rispettivamente resi con iscrizione al monte pensione o ai regolamenti speciali.

     Gl'ispettori scolastici, i direttori didattici e gli insegnanti elementari che si trovino nelle condizioni previste al precedente comma, le loro vedove e i loro orfani minorenni hanno facoltà di chiedere che la pensione o l'indennità sia liquidata, per l'intera durata del servizio, secondo le norme dei regolamenti speciali ai quali siano iscritti all'entrata in vigore del presente testo unico. in tale ipotesi la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico del monte pensioni secondo il citato testo unico 23 marzo 1931, n. 707, comunicandone l'importo alla Corte dei Conti.

     La Corte provvede al conferimento dell'assegno complessivo dovuto all'ispettore scolastico, al direttore didattico o all'insegnante in base al regolamento speciale del comune, valutando, a carico del comune medesimo, anche il periodo pel quale sia stata effettuata la devoluzione di cui agli articoli 161 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, modificato con il r. decreto-legge 1 dicembre 1930, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 426, che può essere chiesta dal direttore didattico o dall'insegnante anche posteriormente all'iscrizione al monte pensioni.

     L'importo della pensione o dell'indennità è ripartito dalla Corte dei Conti tra il monte pensioni e i comuni con regolamento proprio, con le norme di cui ai precedenti comma: la differenza tra la quota a carico del monte pensioni, secondo la liquidazione deliberata dalla corte dei conti e quella risultante dalla liquidazione già eseguita dal monte in base alle norme del testo unico 23 marzo 1931, n. 707, fa carico allo Stato.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi del governatorato di roma e dei direttori didattici e degl'insegnanti elementari da esso dipendenti.

 

     Art. 334. (Personale degli archivi provinciali di Stato delle provincie napoletane e siciliane).

     Agli effetti del trasferimento disposto con l'art. 3 (n. 10), entro il 30 giugno 1932 sarà provveduto, con decreto reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, all'inquadramento del personale degli archivi provinciali di Stato delle provincie napoletane e siciliane ed a quant'altro occorra per l'esecuzione della citata disposizione.

     A decorrere dalla data del trasferimento, gl'impiegati degli archivi sopra indicati diventano impiegati governativi, anche agli effetti del trattamento di quiescenza.

     Con il r. decreto di cui al primo comma saranno dettate le norme per il riparto dell'onere delle pensioni od indennità, tra lo Stato e gli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti, per gl'impiegati e salariati iscritti agl'istituti predetti e, tra lo Stato e le amministrazioni provinciali, per quelli ancora iscritti a regolamenti speciali di pensione vigenti presso le provincie interessate.

 

     Art. 335. (Tassa sugli esercizi e rivendite).

     I comuni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 256 e che abbiano già in applicazione la tassa sugli esercizi e rivendite, in luogo dell'imposta sull'industria e di quella di patente, possono, limitatamente al triennio 1932-34, essere autorizzati a mantenerla secondo le disposizioni in vigore. L'autorizzazione è data dal Ministro delle finanze, in base a deliberazione approvata dalla giunta provinciale amministrativa e udita la commissione centrale per la finanza locale.

     Le esenzioni previste dalle disposizioni sopra indicate sono estese ai Ministri del culto per l'esercizio del Ministero sacerdotale, ai sensi dell'art. 29 lettera h) del concordato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810.

     Alla tassa sugli esercizi e rivendite non si applicano gli aumenti di cui al citato art. 256.

 

     Art. 336. (Imposta di cura).

     I comuni ai quali siano state riconosciute le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno o turismo e che, all'entrata in vigore del presente testo unico, applicano l'imposta di cura anche a carico di coloro che dimorino temporaneamente in ville o abitazioni di loro proprietà e siano comunque assoggettati all'imposta sul valore locativo, possono essere autorizzati a mantenere in vigore l'imposta di cura anche nei confronti dei detti contribuenti, limitatamente al triennio 1932-34, quando ciò sia richiesto da inderogabili esigenze dei servizi della stazione.

     L'autorizzazione è data dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno, in base a deliberazione approvata dalla giunta provinciale amministrativa e udita la commissione centrale per la finanza locale.

     Ai comuni, che abbiano conseguita l'autorizzazione di cui al comma precedente, non si applica il disposto dell'articolo 106.

 

     Art. 337. (Sovrimposte fondiarie).

     Nella prima attuazione del presente testo unico le sovrimposte che siano già applicate entro il limite normale di cui all'art. 254, o in eccedenza a tale limite, ma entro il secondo, non potranno essere mantenute se non in seguito alle autorizzazioni prescritte dall'art. 258 ed a condizione che, durante l'anno, siano istituiti e posti in riscossione tutti i tributi rispettivamente previsti nell'art. 255.

 

     Art. 338. (Sovrimposte fondiarie vincolate). [151]

     I comuni e le provincie che, prima dell'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano regolarmente impegnate, con delegazioni pel pagamento di mutui, o di altre passività, sovrimposte eccedenti i limiti normali stabiliti dall'art. 254, e che non possano trasferire tali garanzie sopra altri cespiti, ammessi dalle disposizioni vigenti, sono autorizzati a mantenere in applicazione dette sovrimposte per il tempo necessario all'ammortamento, ma sono obbligati a ridurre subito la eccedenza alla sola parte vincolata.

     La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere il trasferimento senza che occorra la deliberazione del consiglio di amministrazione.

     A misura che, per effetto dell'estinzione dei mutui vengono a ridursi o a eliminarsi le quote vincolate, deve, di altrettanta somma, diminuirsi l'importo delle sovrimposte, salvo se del caso, l'applicazione degli articoli 258 e 321.

     I comuni e le provincie che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma di questo articolo rimangono soggetti, a seconda della misura dell'eccedenza, alle rispettive disposizioni concernenti i bilanci, le spese e la tutela.

     Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche ai prestiti già deliberati dal competente organo dell'istituto mutuante all'entrata in vigore del presente testo unico e pei quali il comune o la provincia non abbia ancora delegate le corrispondenti quote di sovrimposta.

 

     Art. 339. (Spese facoltative). [152]

     Le spese facoltative già autorizzate a norma dell'art. 313 della legge 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico), modificato dall'art. 98 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, non possono essere mantenute nei bilanci dei comuni e delle provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte fondiarie, se non con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 304 e 305, salvo gl'impegni validamente assunti.

     Per i comuni ai quali è applicabile l'art. 321, le dette spese possono essere mantenute soltanto nei limiti di tali impegni e fino al termine di essi.

 

     Art. 340. (Contributi all'I.N.I.E.L.).

     I contributi dovuti all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degl'impiegati degli enti locali, ai sensi dell'art. 16 della legge 2 giugno 1930, n. 733, sono trattenuti, nei riguardi delle provincie, sulle quote di concorso ad esse spettanti ai sensi del titolo IV, capo III del presente testo unico.

     Pei comuni sono applicate le norme in vigore per la riscossione dei contributi dovuti agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 341. (Risoluzione di contratti di affitto in corso).

     E' data facoltà al Ministro competente di dichiarare risoluti, con preavviso di sei mesi e senza alcun indennizzo, i contratti di affitto dei locali ad uso delle carceri e degli uffici giudiziari, che i comuni capoluoghi di mandamento e quelli delle circoscrizioni giudiziarie abbiano stipulato posteriormente alla pubblicazione del testo unico.

     La stessa disposizione si applica per i contratti di affitto degli immobili adibiti ad uso di campi di fortuna.

 

     Art. 342. (Disposizioni mantenute in vigore).

     Nulla è innovato:

     primo alla legge 14 giugno 1928, n. 1312, concernente concessioni di esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose;

     secondo alle disposizioni dell'articolo 71 della legge 15 giugno 1931, n. 889, su riordinamento dell'istruzione media tecnica, salvo quanto dispongono gli articoli 2 e 3 del presente testo unico;

     terzo a tutte le disposizioni che regolano lo speciale ordinamento del governatorato di Roma;

     quarto alle disposizioni dell'art. 6 del r. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1757, concernente provvedimenti per la città di Napoli [153];

     quinto alle disposizioni vigenti nei riguardi delle località danneggiate dai terremoti, nonchè nei riguardi dell'amministrazione provinciale di Zara e comuni della provincia stessa [154];

     sesto alle disposizioni dell'art. 3 del r. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente la soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo e alla tassa di scambio;

     settimo alle speciali disposizioni vigenti in materia daziaria per i comuni di Zara, Lagosta, Fiume e per i comuni della riviera del Carnaro;

     ottavo alle disposizioni dell'art. 6 del r. decreto 23 aprile 1923, n. 982, circa la concessione di sussidi, da parte delle amministrazioni provinciali e comunali, alle congregazioni di carità, nei territori annessi al regno in base agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 2 della legge 19 dicembre detto, n. 1778 [155];

     nono alle disposizioni dell'art. 2 del r. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, recante modificazioni alla tariffa di vendita di alcune qualità di sali.

 

     Art. 343. (Abrogazione delle disposizioni contrarie al testo unico).

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente testo unico o incompatibili con esso.

     La commissione centrale per la finanza locale continuerà a funzionare nell'attuale composizione e con la procedura stabilita negli articoli 14 e 15 del r. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, fino a quando non sia data esecuzione agli articoli 329 e 330 del testo unico.

 

     Art. 344. (Norme integrative e transitorie; regolamenti e istruzioni).

     Il governo è autorizzato ad emanare, udita la commissione centrale per la finanza locale, norme integrative e transitorie e, uditi la commissione stessa e il Consiglio di Stato, i regolamenti per l'esecuzione del testo unico.

     Fino a quando non siano pubblicati tali regolamenti, e non oltre il 30 giugno 1932, rimangono in vigore, per le imposte di consumo, in quanto non siano contrarie od incompatibili con quelle del testo predetto, le disposizioni del regolamento approvato con r. decreto 25 febbraio 1924, n. 540.

     Per le imposte di consumo e per le altre imposte, tasse e contributi il Ministro delle finanze è autorizzato a dettare, di concerto col Ministro dell'interno, udita la commissione centrale per la finanza locale, norme provvisorie di applicazione aventi carattere obbligatorio fino al 30 giugno 1932.

     Con le stesse formalità stabilite nel comma precedente, il Ministro delle finanze può dare esecuzione, anche prima del termine stabilito nell'ultimo comma del presente articolo, a quelle disposizioni di cui ritenga opportuno anticipare l'attuazione. le norme di esecuzione, che all'uopo saranno emanate, avranno vigore fino alla pubblicazione dei regolamenti preveduti da questo articolo, e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1932.

     Con le formalità sopra indicate il Ministro delle finanze è autorizzato anche a stabilire, per il primo anno di applicazione del testo medesimo, termini diversi da quelli fissati nei capi XIV e XIX del titolo III e nel capo I del titolo IV.

     Le disposizioni adottate dal Ministro delle finanze ai sensi dei tre comma precedenti debbono essere pubblicate nella "gazzetta ufficiale" del Regno.

     Le autorizzazioni previste nei precedenti comma avranno efficacia dal giorno stesso della pubblicazione nella "gazzetta ufficiale", del decreto che approva il testo unico.

     Il presente testo unico avrà completa esecuzione a decorrere dall'1 gennaio 1932.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Numero abrogato dall'art. 27 della L. 29 novembre 1941, n. 1405.

[3] Numero abrogato dall'art. 8 della L. 24 aprile 1941, n. 392.

[4] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[5] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[6] Per la riduzione a due anni del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 5 della L. 26 aprile 1954.

[7] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[8] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[9] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[10] Numero così sostituito dall'art. 26 della L. 20 marzo 1941, n. 366.

[11] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[12] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[13] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[14] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[15] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[16] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[17] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 18 maggio 1967, n. 388.

[19] Le imposte comunali di consumo sono state abrogate dall'art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[20] L'imposta sul valore locativo è stata abrogata dall'art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

[21] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 14 agosto 1991, n. 281.

[22] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 14 agosto 1991, n. 281.

[23] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 14 agosto 1991, n. 281.

[24] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 14 agosto 1991, n. 281.

[25] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 14 agosto 1991, n. 281.

[26] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 14 agosto 1991, n. 281.

[27] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

[28] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 1 marzo 1968, n. 174.

[29] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 1 marzo 1968, n. 174.

[30] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 1 marzo 1968, n. 174.

[31] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 1 marzo 1968, n. 174.

[32] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 1 marzo 1968, n. 174.

[33] Articolo abrogato dall'art. 37 della L. 2 luglio 1952, n. 703.

[34] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 1 marzo 1968, n. 174.

[35] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 1 marzo 1968, n. 174.

[36] Articolo abrogato dall'art. 55 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme di cui al capo II dello stesso D.Lgs. 507/93.

[37] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.D.L.25 febbraio 1939, n. 338.

[38] Articolo abrogato dall'art. 55 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme di cui al capo II dello stesso D.Lgs. 507/93.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 18 aprile 1962, n. 208. Articolo abrogato dall'art. 55 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme di cui al capo II dello stesso D.Lgs. 507/93.

[40] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 18 aprile 1962, n. 208. Articolo abrogato dall'art. 55 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme di cui al capo II dello stesso D.Lgs. 507/93.

[41] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. 18 aprile 1962, n. 208. Articolo abrogato dall'art. 55 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme di cui al capo II dello stesso D.Lgs. 507/93.

[42] Comma così modificato dall'art. 10 della L. 18 marzo 1968, n. 357.

[43] Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 18 marzo 1968, n. 357.

[44] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. 18 aprile 1962, n. 208. Articolo abrogato dall'art. 55 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme di cui al capo II dello stesso D.Lgs. 507/93.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 18 aprile 1962, n. 208. Articolo abrogato dall'art. 55 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme di cui al capo II dello stesso D.Lgs. 507/93.

[46] Articolo abrogato dall'art. 55 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme di cui al capo II dello stesso D.Lgs. 507/93.

[47] Articolo abrogato dall'art. 55 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme di cui al capo II dello stesso D.Lgs. 507/93.

[48] Tariffa così modificata dall'art. 10 ter del D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

[49] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 18 aprile 1962, n. 208.

[50] Articolo abrogato dall'art. 55 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme di cui al capo II dello stesso D.Lgs. 507/93.

[51] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.D. 5 giugno 1933, n. 712.

[52] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.D. 5 giugno 1933, n. 712.

[53] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.D. 5 giugno 1933, n. 712.

[54] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.D. 5 giugno 1933, n. 712.

[55] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.D. 5 giugno 1933, n. 712.

[56] Articolo abrogato dall'art. 55 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme di cui al capo II dello stesso D.Lgs. 507/93.

[57] Lettera già modificata dall'art. 2 del R.D. 5 giugno 1933, n. 712 e così ulteriormente modificata dall'art. 40 della L. 2 luglio 1952, n. 703.

[58] Lettera aggiunta dall'art. 1 del R.D.L. 25 febbraio 1939, n. 338.

[59] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L. 18 aprile 1962, n. 208.

[60] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L. 18 aprile 1962, n. 208.

[61] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L. 18 aprile 1962, n. 208.

[62] Sezione abrogata dall'art. 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

[63] Sezione abrogata dall'art. 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

[64] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737.

[65] Gli originari articoli 255 e 256 sono stati sostituiti dall'attuale art. 255 per effetto dell'art. 20 della L. 16 settembre 1960, n. 1014.

[66] Gli originari articoli 255 e 256 sono stati sostituiti dall'attuale art. 255 per effetto dell'art. 20 della L. 16 settembre 1960, n. 1014.

[67] Articolo abrogato dall'art. 18 del R.D.L. 7 dicembre 1942, n. 1418.

[68] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[69] Articoli abrogati dall'art. 35 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[70] Sezione così sostituita dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Comprende gli artt. da 268 a 272.

[71] Rubrica così sostiutita dall'art. 8 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

[72] Articolo abrogato dall'art. 80 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

[73] Articolo abrogato dall'art. 80 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

[74] Articolo abrogato dall'art. 80 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

[75] Articolo abrogato dall'art. 80 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

[76] Sezione così sostituita dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Comprende gli artt. da 268 a 272.

[77] Il termine di cui al presente comma è stato fissato al 31 ottobre dall'art. 10 del D.L. 18 gennaio 1983, n. 8.

[78] Comma così sostiutito dall'art. 42 della L. 2 luglio 1952, n. 703.

[79] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261.

[80] Articolo aggiunto dall'art. 45 della L. 2 luglio 1952, n. 703.

[81] L'originario comma secondo, aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261, è stato sostituito dagli attuali commi secondo e terzo per effetto dell'art. unico della L. 22 dicembre 1960, n. 1579.

[82] L'originario comma secondo, aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261, è stato sostituito dagli attuali commi secondo e terzo per effetto dell'art. unico della L. 22 dicembre 1960, n. 1579.

[83] Comma così sostituito dall'art. 46 della L. 2 luglio 1952, n. 703.

[84] Per la modifica a trenta giorni del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del R.D.L. 26 dicembre 1936, n. 2394.

[85] Comma così sostituito dall'art. 46 della L. 2 luglio 1952, n. 703.

[86] Articolo così sostituito dall'art. 47 della L. 2 luglio 1952, n. 703.

[87] La Corte Costituzionale, con sentenza 16 maggio 1989, n. 281, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che i membri della commissione comunale per i tributi locali , nominati dal Consiglio comunale, possono essere confermati.

[88] Articolo così sostituito dall'art. 48 della L. 2 luglio 1952, n. 703.

[89] Articolo così sostituito dall'art. 49 della L. 2 luglio 1952, n. 703.

[90] Articolo così sostituito dall'art. 50 della L. 2 luglio 1952, n. 703.

[91] La Corte Costituzionale, con sentenza 19 luglio 1989, n. 451, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[92] Comma primo così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261.

[93] Comma secondo così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261.

[94] Per la modifica a trenta giorni del termine di cui alla presente lettera, vedi l'art. 1 del R.D.L. 26 dicembre 1936, n. 2394.

[95] Articolo aggiunto dall'art. 2 del R.D.L. 26 dicembre 1936, n. 2394.

[96] Articolo così sostituito dall'art. 3 del R.D.L. 26 dicembre 1936, n. 2394.

[97] La Corte Costituzionale, con sentenza 3 luglio 1962, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[98] I commi primo e secondo, che sostituivano l'originario comma primo per effetto dell'art. 51 della L. 2 luglio 1952, n. 703, sono stati sostituiti dagli attuali commi dal primo al quarto per effetto dell'art. 1 della L. 18 maggio 1967, n. 388.

[99] I commi primo e secondo, che sostituivano l'originario comma primo per effetto dell'art. 51 della L. 2 luglio 1952, n. 703, sono stati sostituiti dagli attuali commi dal primo al quarto per effetto dell'art. 1 della L. 18 maggio 1967, n. 388.

[100] I commi primo e secondo, che sostituivano l'originario comma primo per effetto dell'art. 51 della L. 2 luglio 1952, n. 703, sono stati sostituiti dagli attuali commi dal primo al quarto per effetto dell'art. 1 della L. 18 maggio 1967, n. 388.

[101] I commi primo e secondo, che sostituivano l'originario comma primo per effetto dell'art. 51 della L. 2 luglio 1952, n. 703, sono stati sostituiti dagli attuali commi dal primo al quarto per effetto dell'art. 1 della L. 18 maggio 1967, n. 388.

[102] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 18 maggio 1967, n. 388.

[103] Articolo abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

[104] Articolo già sostituito dall'art. 52 della L. 2 luglio 1952, n. 703 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L. 18 maggio 1967, n. 388.

[105] Comma aggiunto dall'art, 53 della L. 2 luglio 1952, n. 703.

[106] Articolo così da ultimo sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[107] Comma abrogato dall'art. 55 della L. 2 luglio 1952, n. 703.

[108] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[109] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 18 maggio 1967, n. 388.

[110] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 18 maggio 1967, n. 388.

[111] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 18 maggio 1967, n. 388.

[112] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 18 maggio 1967, n. 388.

[113] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 18 maggio 1967, n. 388.

[114] Comma così sostituito dall'art. 25 della L. 22 dicembre 1969, n. 964.

[115] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 18 maggio 1967, n. 388.

[116] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 18 maggio 1967, n. 388.

[117] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 18 maggio 1967, n. 388.

[118] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 18 maggio 1967, n. 388.

[119] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[120] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[121] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[122] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[123] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[124] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[125] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[126] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[127] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[128] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[129] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[130] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[131] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[132] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[133] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[134] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[135] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[136] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[137] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[138] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[139] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[140] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[141] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[142] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[143] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[144] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[145] Articolo abrogato dall'art. 7 del R.D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737.

[146] Articolo abrogato dall'art. 7 del R.D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737.

[147] Articolo abrogato dall'art. 7 del R.D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737.

[148] Articolo abrogato dall'art. 7 del R.D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737.

[149] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[150] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[151] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[152] Il presente articolo ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[153] Il presente numero ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[154] Il presente numero ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[155] Il presente numero ha cessato di far parte del presente R.D. per effetto dell'art. 427 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.