Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.1 combustibili |
Data: | 09/01/1991 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti. |
Art. 2. Valutazione di impatto ambientale. |
Art. 3. Permesso di prospezione. |
Art. 4. Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione. |
Art. 5. Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti. |
Art. 6. Conferimento del permesso di ricerca, sue dimensioni e durata. |
Art. 7. Rinvenimento di altre risorse naturali. |
Art. 8. Programma unitario di lavoro. |
Art. 9. Concessione di coltivazione. Disposizioni generali. |
Art. 10. Nuove tecnologie. |
Art. 11. Innovazione tecnologica nelle attività di ricerca mineraria e coltivazione. |
Art. 12. Vettoriamento del gas naturale. |
Art. 13. Normativa di raccordo e disciplinari-tipo. |
Art. 14. Norme abrogate. |
Art. 15. Ricerca e coltivazione geotermica. |
Art. 16. Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali ed autorizzazione per opere minori. |
Art. 17. Procedure di concessione e autorizzazione. |
Art. 18. Agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle raffinerie e nei depositi di oli minerali. |
Art. 19. Scorte di riserva di prodotti petroliferi. |
Art. 20. Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali. |
Art. 21. Società commerciali e imprese elettriche degli enti locali. |
Art. 22. Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili |
Art. 23. Circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili |
Art. 24. Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche. |
Art. 25. Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi. |
Art. 26. Aliquote della produzione corrisposte allo Stato. |
Art. 27. Proroga di esenzione dall'ILOR. |
Art. 28. Aliquota IVA per l'allacciamento alle reti di teleriscaldamento. |
Art. 29. Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici. |
Art. 30. Accordi e contratti di programma. |
Art. 31. Istituzione del marchio «Risparmio Energetico». |
Art. 32. Canone per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico. |
Art. 33. Copertura finanziaria. |
Art. 34. Promozione e partecipazione a società da parte dell'Enel. |
Art. 35. Disposizioni finali. |
§ 40.1.15 - L. 9 gennaio 1991, n. 9.
Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.
(G.U. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.).
TITOLO I
Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti
Art. 1. Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
2. Il regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dei principi generali della legislazione vigente in materia, fatto salvo l'intervento nelle procedure da parte delle amministrazioni competenti in base a tale legislazione, dovrà in particolare:
a) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizzi la costruzione dell'impianto, dopo aver verificato la necessità di energia elettrica che l'impianto da realizzare è destinato a soddisfare e la sua compatibilità con le previsioni del Piano energetico nazionale e dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della
b) confermare, per gli impianti idroelettrici, le dighe e gli elettrodotti di cui al presente articolo, l'efficacia delle autorizzazioni e concessioni che consentano l'inizio dei lavori, ottenute ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento;
c) semplificare e coordinare le procedure, anche eliminandone le duplicazioni;
d) fissare termini perentori non inferiori a novanta giorni entro i quali ciascuna autorità dovrà adottare gli atti procedimentali di propria competenza trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;
e) prevedere che in caso di pareri negativi discordanti la decisione possa essere rimessa a un'apposita conferenza dei servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero ad un apposito accordo di programma;
f) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia tenuto a redigere entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la mappa degli impianti per la produzione di energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza e ad aggiornarla annualmente.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con
Art. 2. Valutazione di impatto ambientale. [1]
[1. Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacità superiore a 100.000 metri cubi e per la realizzazione delle relative opere di trasporto delle acque si applicano le norme di cui all'articolo 6 della
2. Qualora venga constatato che la realizzazione dell'impianto può avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro della Comunità economica europea (CEE), il Ministro dell'ambiente ne informa tempestivamente il Ministro degli affari esteri per gli adempimenti necessari.
3. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale e da ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente.]
TITOLO II
Idrocarburi e geotermia
Capo I
Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale
Art. 3. Permesso di prospezione. [2]
1. Il permesso di prospezione è accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate.
2. Il permesso di prospezione è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.
3. Il permesso di prospezione è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.
4. La domanda di permesso di prospezione in mare deve essere corredata da opportuno studio ingegneristico circa la sicurezza ambientale della prospezione con riguardo ai possibili incidenti con effetti dannosi sull'ecosistema marino e le misure che il richiedente intende adottare per evitare tali rischi.
Art. 4. Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione.
1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonchè nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po [3].
Art. 5. Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti.
1. Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino [4].
2. Il permesso di ricerca è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.
Art. 6. Conferimento del permesso di ricerca, sue dimensioni e durata.
1. Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale [5].
2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati; nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e mare [6].
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora valuti che l'area richiesta non abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale in relazione alle finalità ottimali della ricerca, ha facoltà di non accordare il permesso di ricerca fino a quando non si renda possibile l'accorpamento dell'area stessa con aree finitime.
4. La durata del permesso è di sei anni.
5. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso.
6. Al titolare del permesso può essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia. La proroga è accordata per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.
7. I titolari di permesso di ricerca cessato per scadenza, rinuncia o decadenza non possono richiedere un nuovo permesso sulla stessa area o su parte di essa, o subentrarvi acquisendone quote, se non dopo quattro anni dalla cessazione del permesso precedente; tali disposizioni non si applicano nel caso i titolari abbiano ottenuto una concessione di coltivazione nell'ambito del permesso precedente o se abbiano perforato un pozzo nel secondo periodo di proroga previsto nel relativo programma di lavoro [7].
8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilire nel permesso stesso, non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del conferimento del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a sessanta mesi dalla stessa data per le perforazioni [8].
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non poter rispettare i termini stessi per cause di forza maggiore, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore a sei mesi per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio della perforazione, che dovrà in ogni caso iniziare effettivamente entro la prima vigenza del permesso [9].
10. Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti o limitazioni che comportino la sospensione dell'attività di ricerca, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre con decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del permesso, ai soli fini del computo della durata dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli adempimenti stessi. Correlativamente, per lo stesso periodo, sarà sospeso il relativo canone [10].
11. Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'articolo 2 della
12. Le norme di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco nazionale o riserva marina.
Art. 7. Rinvenimento di altre risorse naturali.
1. Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'articolo 9 della
a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi;
b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entità del giacimento presentino un evidente interesse economico.
2. Ove i titolari di permessi di ricerca non adempiano a tutti gli obblighi di cui al comma 1, i permessi di ricerca sono revocati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Ove il rinvenimento di risorse naturali dia luogo all'assegnazione di un titolo di sfruttamento minerario per tali sostanze a persona diversa dal titolare di permesso di ricerca che le ha rinvenute, questi ha diritto a ricevere dal nuovo titolare un indennizzo che, salvo accordo tra le parti, sarà determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di criteri che tengano conto, nei limiti eventualmente posti da criteri di economicità delle risorse stesse, degli oneri sostenuti per il rinvenimento.
Art. 8. Programma unitario di lavoro.
1. L'autorità amministrativa competente può autorizzare, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata.
2. L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari relativamente ai rispettivi permessi e può comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.
3. La mancata esecuzione, totale o parziale del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.
4. La riduzione obbligatoria può essere operata, previo accordo degli interessati, su qualsiasi porzione delle aree cui si riferisce il programma unitario.
Art. 9. Concessione di coltivazione. Disposizioni generali. [11]
1. Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.
2. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma 11 dell'articolo 6.
3. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.
4. Su richiesta dei titolari dei permessi, può essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario.
5. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della
7. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 27 della
8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i sette anni dal rilascio della proroga decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall'articolo 29 della
9 [13].
10. Nei casi di contitolarità della concessione di coltivazione si applica l'articolo 12 della
11. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione di coltivazione è accordata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni a statuto speciale o le province autonome di Trento e Bolzano interessate [14].
Art. 10. Nuove tecnologie.
1. Qualora, a causa di difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, l'attuazione prolungata di particolari prove o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, può essere presentato dall'interessato, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessarie, nonché il tempo necessario alla loro realizzazione.
2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, è autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, l'interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza, il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione nelle forme prescritte.
Art. 11. Innovazione tecnologica nelle attività di ricerca mineraria e coltivazione.
1. I progetti concernenti lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei metodi di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, con particolare riferimento all'incremento della produzione e del recupero degli stessi idrocarburi e al contenimento dell'impatto ambientale, per gli anni 1991, 1992 e 1993, possono essere ammessi in via prioritaria alle agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della
Art. 12. Vettoriamento del gas naturale.
1. Le società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle società produttrici, delle società controllate, delle società controllanti, o di società sottoposte al controllo di queste ultime, o per forniture all'Enel o alle imprese di cui al testo unico approvato con
2. Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere adeguate caratteristiche di trasportabilità e di con tenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con la capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto.
3. Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi di vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonché dell'andamento del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti.
Art. 13. Normativa di raccordo e disciplinari-tipo.
1. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, sono determinate le norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente Capo.
Art. 14. Norme abrogate.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
a) articoli 2, commi primo e secondo; 3, commi primo e secondo; 6; 7 e 13 della
b) articoli 9; 16, primo comma; 17, terzo comma; 19, primo, quinto e sesto comma; 20, primo, secondo e quinto comma; 21, primo e secondo comma; 27, primo, secondo e settimo comma; e 55, secondo comma, della
Capo II
Ricerca e coltivazione geotermica
Art. 15. Ricerca e coltivazione geotermica.
1. Alla domanda di permesso di ricerca di cui all'articolo 4 della
2. Il rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione di cui al comma 1 è subordinato alla prestazione da parte degli interessati di garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione all'entità dei lavori programmati per l'adempimento degli impegni di cui al comma 1.
3. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione e configurazione dell'area, a meno che il titolare non ne chieda la modifica o non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dai permessi o dalle concessioni stesse.
Capo III
Nuove norme in materia di lavorazione di oli minerali e autorizzazione di opere minori
Art. 16. Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali ed autorizzazione per opere minori.
1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la Regione interessata, la costruzione e la gestione di:
a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;
b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;
c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);
d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata anche se l'ampliamento è realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.
2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonché delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste.
Art. 17. Procedure di concessione e autorizzazione.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, dovrà in particolare:
a) fare salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e di tutela ambientale;
b) fissare termini perentori entro i quali ciascuna autorità, compresa la Regione interessata, dovrà adottare gli atti procedimentali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;
c) regolamentare le autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione degli impianti nonché al loro esercizio provvisorio;
d) determinare i casi nei quali la procedura prevista dal
e) provvedere all'aggiornamento della composizione e delle funzioni ed alla determinazione delle modalità di funzionamento della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953, e successive modificazioni, anche in riferimento ai compiti di cui all'articolo 18 della presente legge;
f) stabilire norme transitorie per la definizione delle procedure di autorizzazione o concessione già in corso.
3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate le vigenti norme concernenti le concessioni ed autorizzazioni richiamate dall'articolo 16, nonché le norme procedurali incompatibili con il regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso.
Art. 18. Agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle raffinerie e nei depositi di oli minerali.
1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di tecnologie, di processi e di prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante e a maggiore sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche, possono essere concesse le agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della
2. Il CIPI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
Art. 19. Scorte di riserva di prodotti petroliferi. [15].
TITOLO III
Norme per gli autoproduttori e per le imprese elettriche degli enti locali
Art. 20. Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali.
1. [16].
2. Sono altresì ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, così come definite dall'articolo 22 della
3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le forniture di energia elettrica previste all'art. 6,
5. [18].
6. E' abrogato l'art. 13,
7. I limiti del 70 per cento di cui al n. 6), dell'art. 4,
8. [19].
Art. 21. Società commerciali e imprese elettriche degli enti locali.
1. Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'articolo 4 n. 5) della
2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti, emana, con proprio decreto, la convenzione-quadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i diritti e i doveri delle parti, le modalità relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al
4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione di cui al presente articolo tra l'Enel e le aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.
5. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata inidoneità dell'impresa ad espletare il servizio, che sarà valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, nonché nei casi di decadenza o di rinunzia, i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto ministeriale di trasferimento, con le modalità e con gli indennizzi previsti dal
6. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4) dell'articolo 5 della
7. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti locali concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 1 della
8. Le concessioni di esercizio di attività elettriche già rilasciate dall'Enel alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto nel presente articolo.
9. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono essere costituiti consorzi, oltre che società per azioni, per le finalità e sotto l'osservanza delle condizioni e modalità, in quanto applicabili, di cui all'articolo 34.
10. Sono abrogati l'articolo 1, n. 5, e l'articolo 2, n. 3, del
11. Le società, le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a società di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla
12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, le società, le aziende e gli enti di cui al medesimo comma 11 ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi abbiano già provveduto, non sono più tenuti agli adempimenti previsti dalla
Art. 22. Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili [20].
1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili, ai sensi della normativa vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della
2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.
3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della
4. La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformità ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, che terrà conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali.
5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1. [Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità [22]].
6. E' abrogato l'articolo 4 della
7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della
Art. 23. Circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili [24].
1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'art. 22, oltre agli usi previsti dal terzo capoverso del n. 6) dell'art. 4 della
2. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni.
3. Il CIP determina i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione da cedere, secondo quanto previsto dal comma 2, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.
Art. 24. Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche.
1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'art. 4, numeri 6) e 8), della
2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
3. E' abrogato l'articolo 17 della
4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell'articolo 2, commi primo, secondo e terzo, della
5. Il secondo comma dell'articolo 2 della
6. Nei casi di rinuncia dell'ENEL ai sensi dell'art. 8, comma 4, della
7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, n. 8), della
TITOLO IV
Disposizioni fiscali
Art. 25. Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.
1. [27].
2. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 12 del
3. Nei casi di cumulo del pagamento differito di cui al comma 1 con il pagamento periodico dei diritti doganali previsti dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
4. [28].
5. [29].
Art. 26. Aliquote della produzione corrisposte allo Stato.
1. I titolari di concessione di coltivazione, a decorrere dal 1° gennaio 1990, sono esonerati per un triennio e, previa eventuale conferma ai sensi del comma 9 del presente articolo, fino al 31 dicembre 1996 dalla corresponsione allo Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione prevista dagli articoli 33 e 66 della
1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996 un terzo dell'aliquota è devoluto alle regioni, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con
2. L'esonero compete fino alla concorrenza del 30 per cento del costo delle attività previste nel comma 1 ed è cumulabile con le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 27.
3. Per ottenere l'esonero previsto nel comma 1, i titolari di concessione di coltivazione devono farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono le aliquote, corredandola con un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.
4. L'esonero è concesso dalla sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio sulla base del progetto presentato.
5. Le operazioni per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi devono essere iniziate nello stesso anno cui si riferiscono le aliquote non corrisposte e completate entro i cinque anni successivi.
6. La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonché l'ammontare dei costi sostenuti sono accertati dall'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi attraverso i propri uffici periferici.
7. Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini di cui al comma 6, ovvero che a fronte dei costi sostenuti competa un minore esonero, si fa luogo entro sei mesi dalla scadenza dei predetti termini al recupero del valore corrispondente alle aliquote non corrisposte, determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE con propria delibera stabilisce i criteri per la verifica della persistenza delle attuali condizioni del mercato del greggio al fine della conferma della esenzione di cui al comma 1.
9. La verifica di cui al comma 8 è effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni due anni a decorrere dal 30 giugno del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale conferma dell'esenzione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.
Art. 27. Proroga di esenzione dall'ILOR.
1. L'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della
Art. 28. Aliquota IVA per l'allacciamento alle reti di teleriscaldamento.
1. Fino al 31 dicembre 1996 l'aliquota IVA da corrispondere da parte degli utenti per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico è stabilita nella misura del 4 per cento.
Art. 29. Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici.
1. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici sono determinati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.
3. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa spesa devono essere comprovati da idonee documentazioni, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalità di rilascio della documentazione occorrente [32].
Art. 30. Accordi e contratti di programma.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Enel e la Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), sentite le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, un contratto di programma che preveda, tra l'altro, l'estensione progressiva delle tariffe multiorarie alle utenze. Il CIP nella determinazione e nell'aggiornamento delle tariffe elettriche tiene conto delle iniziative previste dal contratto di programma.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e le regioni un accordo di programma, di durata decennale, che preveda:
a) l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili;
b) la promozione di interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti o imprese;
c) l'attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta; d) lo svolgimento e la promozione di attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché di formazione e assistenza tecnica degli utenti.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio-dipartimento per l'informazione e l'editoria e con gli enti energetici stipula con la RAI e la Federazione italiana editori giornali un contratto di programma, di durata quinquennale che preveda:
a) la diffusione periodica di informazioni riguardanti il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia presso i cittadini e i consumatori finali, nonché presso il corpo docente e gli allievi delle scuole medie secondarie superiori;
b) il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, degli utenti, degli amministratori di immobili, dei tecnici installatori e manutentori, delle imprese del settore e di tutti quei soggetti coinvolti nei cicli di utilizzazione dell'energia;
c) la diffusione di informazioni riguardanti in modo particolare, le caratteristiche e le prestazioni delle apparecchiature domestiche al fine di promuovere l'utilizzazione di quelle a basso consumo di energia.
4. Il CIP nelle deliberazioni di propria competenza nel settore dell'informazione tiene conto dei contenuti del contratto di programma di cui al comma 3.
Art. 31. Istituzione del marchio «Risparmio Energetico».
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'istituzione di un marchio di «Risparmio energetico» l'Enea individua le caratteristiche per la definizione degli apparecchi domestici nonché dei sistemi e dispositivi di illuminazione ad alto rendimento, sulla base di normative tecniche UNI-CEI e tenendo conto dei migliori rendimenti relativi al consumo di energia elettrica disponibili nel l'ambito della CEE e le comunica al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione dell'Enea, alla conclusione dello studio di cui al comma 1, entro centoventi giorni definisce con proprio decreto le caratteristiche degli apparecchi e dei sistemi e dispositivi di cui al comma 1, le procedure e le modalità tecniche per il rilascio del marchio «Risparmio energetico» e la relativa apposizione mediante etichettatura, anche in relazione a quanto previsto dalla
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato coordina e indirizza, avvalendosi per l'attuazione dell'Enel e delle imprese elettriche degli enti locali così come definite dall'articolo 22 della
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Istituto italiano per il marchio di qualità (IMQ), del Comitato elettrotecnico italiano e dell'Enea, effettua controlli a campione sugli apparecchi e dispositivi domestici posti in vendita con il marchio di «Risparmio energetico» al fine di verificare la rispondenza del marchio alle reali caratteristiche e prestazioni dell'apparecchio. I controlli possono essere eseguiti anche a seguito di richieste delle associazioni di tutela dell'ambiente e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
Art. 32. Canone per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico. [33]
TITOLO V
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 33. Copertura finanziaria.
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 115 miliardi per l'anno 1990, in lire 355 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1997, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo del gettito del sovrapprezzo di cui alla deliberazione del CIP del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 305 del 30 dicembre 1988, che, ferma restando l'esigenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi ivi considerati, viene conseguentemente applicato per un periodo di pari durata.
2. Il CIP dispone la reintegrazione all'Enel e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali, secondo le modalità della
3. La Cassa di conguaglio per il settore elettrico effettua, entro il 30 novembre di ciascun anno, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, il versamento degli importi indicati al comma 1, salvo conguaglio da effettuare nell'anno successivo in relazione all'effettivo importo delle minori entrate, accertato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 34. Promozione e partecipazione a società da parte dell'Enel. [34]
Art. 35. Disposizioni finali.
1. Restano ferme tutte le competenze e le procedure stabilite dall'ordinamento vigente in materia di tutela ambientale ed igienico- sanitaria per le attività e per gli impianti previsti dalla presente legge.
[1] Articolo abrogato dall'art. 36 del
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1991, n. 482, ha dichiarato l'illegittimità del presente art., primo e terzo comma, nella parte in cui non prevede che il permesso di prospezione è accordato «d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano».
[3] Comma così modificato dall'art. 26 della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1991, n. 482, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il permesso di ricerca è accordato «d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano».
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1991, n. 482, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il permesso di ricerca è accordato «d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano».
[6] Comma così sostituito dall'art. 9 del
[7] Comma così sostituito dall'art. 10 del
[8] Comma così sostituito dall'art. 11 del
[9] Comma così sostituito dall'art. 11 del
[10] Comma così modificato dall'art. 12 del
[11] La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1991, n. 482, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[12] Comma così modificato dall'art. 13 del
[13] Sostituisce con tre commi il terzo comma, art. 55, della
[14] Comma aggiunto dall'art. 13 del
[15] Articolo abrogato dall'art. 13 del
[16] Modifica il n. 6), art. 4, della
[17] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 bis del
[18] Sostituisce l'art. 10 del
[19] Comma abrogato dall'art. 24 della
[20] Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1120, della
[21] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1120, della
[22] Periodo soppresso dall'art. 1, comma 1120, della
[23] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1120, della
[24] Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1120, della
[25] Comma così sostituito dall'art. 24 della
[26] Comma così sostituito dall'art. 24 della
[27] Sostituisce l'art. 12 del
[28] Sostituisce il primo comma, art. 86, del
[29] Sostituisce l'art. 93 del
[30] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[31] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[32] Comma così modificato dall'art. 2 del
[33] Articolo sostituito dall'art. 24 della
[34] Sostituisce con due commi il settimo comma, art. 1, della