Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 23/01/1993 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. [8] |
Art. 3. 1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo;45, comma 1;, 46, comma 1 ; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 [...] |
Art. 3. bis [33] |
Art. 3. ter [34] |
Art. 3. quater [35] |
Art. 3. quinquies [36] |
Art. 3. sexies [37] |
Art. 4. 1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 5. 1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino [...] |
Art. 6. [51] |
Art. 7. [55] |
Art. 8. 1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, [...] |
Art. 9. 1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 10. 1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei [...] |
Art. 11. 1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti [...] |
Art. 12. 1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della [...] |
Art. 13. 1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 14. 1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del [...] |
Art. 14 bis. [80] |
Art. 15. 1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore delle Ferrovie dello Stato SpA, disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e [...] |
Art. 16. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 95.15.59 - D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 [1].
Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie
(G.U. 23 gennaio 1993, n. 18)
1. [2].
2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della
4. All'articolo 7 del
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.";
b) nel comma 4 è aggiunta la seguente lettera:
"i bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4 bis. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al
4 ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del
5. A decorrere dal periodo di imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è abrogato il comma 4 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
5 bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
5 ter. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 52 della
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della
1 bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera b), del
1 ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera a), del
1 quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonché sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti. [12]
1 quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della
1 sexies. [14]
1 septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della
1 octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al
1 nonies. Al quarto comma dell'articolo 19 del
1 decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-octies, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. [18]
1 undecies. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonché dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'articolo 35 del
2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1, primo e secondo periodo. [20]
3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della
4. [21]
5. [Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della
1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo;45, comma 1;, 46, comma 1 ; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della
2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63 comma 5, della citata
3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono effettuare senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 20 giugno 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute. [25]
4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, e quelle ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata
5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della citata
6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43, comma 1, primo e secondo periodo della citata
7. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della citata
8. All'articolo 17, comma 7, della citata
9. [30]
10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del
10 bis. In relazione alle astensioni dal lavoro dei lavoratori bancari ed esattoriali verificatesi nel giorno 2 del mese di dicembre 1986, si considerano tempestivi i versamenti di cui all'articolo 1 della
1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di cui all'articolo 3 del
2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del comma 1, si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente dichiarazione aumentato della metà del maggiore valore accertato ovvero, in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la metà del valore finale accertato.
3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti, per la vertenza che si intende definire, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. La dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 49, 50 e 52 della
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo VI della
1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere definite mediante la presentazione all'ufficio competente di apposita istanza entro il 20 giugno 1993. Si applica l'articolo 24 del
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del
1. Alla
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: ", e successive modificazioni." il seguente periodo "Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentossessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.";
b) nell'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del
b bis) nell'articolo 29, comma 1, le parole: "10 settembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1993"; e le parole: "di entrata in vigore del citato
c) nell'articolo 34:
1) al comma 1, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4," sono sostituite dalle parole: "anteriormente al 1° ottobre 1991";
2) il comma 4 è soppresso;
d) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sino alle parole: "e successive modificazioni", sono sostituite dalle parole "fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del
e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3 bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del
f) nell'articolo 44:
1) al comma 1, dopo le parole: "60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata" sono inserite le parole: "dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale" e le parole: "ai sensi dell'articolo 54" sono sostituite dalle parole: "ai sensi degli articoli 54 e 55";
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.";
3) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;
g) nell'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4 bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del
h) nell'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;
i) nell'articolo 53:
1) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.";
2) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.";
3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
"12 bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
"12 ter. I termini di impugnativa di cui al
l) nell'articolo 55, comma 8, le parole: "30 aprile 1992" sono sostituite dalle parole: "20 giugno 1993" [41] ;
m) nell'articolo 57:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono inserite le parole: "l'accertamento e";
2) al comma 3, le parole: "di cui agli articoli da 44 a 48" sono sostituite dalle parole: "di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48";
3) al comma 4, le parole: "1° settembre 1991" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1991";
n) nell'articolo 59:
1) al comma 1, le parole: "articoli 34 e 44" sono sostituite dalle parole: "articoli 34, 36 e 44";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:"1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.";
o) nell'articolo 63, comma 9, le parole: "1° settembre 1991" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1991".
2. [42]
3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della
4. L'articolo 19, del
5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di fusione e di scissione effettuate dalle società derivanti dalle trasformazioni, fino a quando sono interamente possedute dallo Stato e comunque non oltre tre anni dalla trasformazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della
6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della
7. [43].
8. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facoltà di non svolgere le attività previste dall'articolo 78, comma 13, della
8 bis. [44].
9. [45]
9 bis. All'articolo 15 del
a) al comma 2, le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo"; e le parole; "entro il 15 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile";
b) al comma 5, le parole: "Entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 20 giugno". [46]
1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del
2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata
2 bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 del
3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata
4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata
5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46 del
6. Dopo l'articolo 62 della citata
"Art. 62-bis. - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993.".
6 bis. All'articolo 13, primo comma, del
[1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti [52] .
2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del
3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi possono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi. I contribuenti possono altresì redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà emanare le istruzioni applicative [53] .
4. [54].]
1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.
2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri. [56]
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta nel corso del quali il credito è stato concesso. L'eccedenza del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 2 non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° luglio 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministero delle finanze 13 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il periodo d'imposta 1994. [57]
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico del capitolo 6939 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e del corrispondente capitolo 3531 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della
6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazioni di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio 1992 e n. 117 del 21 maggio 1992, ai sensi della
6 bis. In alternativa al beneficio di cui al comma 6 e per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalità di cui al medesimo comma, possono optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Con i crediti di cui al citato comma 6 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della concessione del credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti attuativi, il beneficio è revocato. [59]
6 ter. Le esenzioni d'imposta di cui ai commi 6 e 6-bis devono essere rappresentati nel bilancio dello Stato mediante corrispondente stanziamento di importo non superiore a 80 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1993, 1994 e 1995 da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro le disponibilità del predetto capitolo sono trasferite allo stato di previsione dell'entrata, a compensazione delle minori entrate che si verificano in conseguenza dell'applicazione dei commi 6 e 6-bis. [60]
6 quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 6-bis, valutati in lire 80 miliardi per gli anni 1993 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. [61]
1. Nell'articolo 9 del
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente.";
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.".
2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del
"3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, numeri 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);".
3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso un azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonché la causale del versamento e l'anno di riferimento.
5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'articolo 3-bis del
6. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico.
7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, del
8. Il secondo comma dell'articolo 8 del
9. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non calcolati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del
10. [Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
10 bis. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 15, della
10 ter. All'articolo 18, primo comma, del
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
11 bis. La disposizione di cui all'articolo 4, lettera a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni di riscontro, è effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.
2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 1° marzo 1993, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma.
2 bis. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal primo gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti, è effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4.792,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 585 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1993, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari"; quanto a lire 256 miliardi per il 1993 e a lire 512 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e a lire 73 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi. La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllate agli enti e società controllanti che si sono avvalsi per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del
2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si applicano all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto articolo 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tal caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993.
2 bis. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti d'imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede con riguardo ai soggetti nei confronti dei quali non risulti notificato alcun avviso di accertamento all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del
2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del
3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione scadute nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1993, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del
4. Al
a) all'articolo 62, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dilazione è usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce.";
b) all'articolo 78, le parole: il "concessionario deve dimostrare" sono sostituite dalle seguenti: "il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo, del
5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5-ter del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del
5 bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5 possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le frazioni sono state accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a lire quattro milioni. [74]
5 ter. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del
5 quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [76] e fino al 30 aprile 1993 [77] non si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. [78]
5 quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 aprile 1993, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente articolo. [79]
1. All'articolo 61 del
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesegibilità. La remunerazione è articolata come segue:
a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;
b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;
c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera
b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;
d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.".;
b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate.";
c) al comma 8, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "e degli interessi"; le parole: "tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo".
2. La misura minima del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera b), del
3. Per l'anno 1993, la rideterminazione dei compensi deve essere contenuta nei limiti della dotazione del pertinente capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.
1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del
2. Per lo stesso anno 1992 ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d), del
3. Ai fini di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 1993, verranno determinati l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione, nonché le modalità ed i termine di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione.
4. Il contributo di cui al comma 3 è attribuito con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 1993.
5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del
6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella regione siciliana.
1. Il versamento da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del
a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza, i tre decimi dell'importo di ciascuna rata;
b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, ulteriori tre decimi dell'importo di ciascuna rata;
c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi dell'importo di ciascuna rata.
2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 62 del
1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore delle Ferrovie dello Stato SpA, disposto dagli articoli 1 e 15 della
2. Le Ferrovie dello Stato SpA contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa, con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura. [82]
3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente "Ferrovie dello Stato" e delle Ferrovie dello Stato SpA non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e le Ferrovie dello Stato SpA sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. [83]
3 bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 4 del
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma inserito dalla legge di conversione.
[5] Comma inserito dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Per l’interpretazione autentica delle presenti disposizioni, vedi l'art. 74 della
[9] Comma sostituito dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 2 del
[10] Comma inserito dalla legge di conversione.
[11] Comma inserito dalla legge di conversione.
[12] Comma inserito dalla legge di conversione.
[13] Comma inserito dalla legge di conversione.
[14] Comma inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 26 della
[15] Comma inserito dalla legge di conversione.
[16] Comma inserito dalla legge di conversione. L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 22 del
[17] Comma inserito dalla legge di conversione.
[18] Comma inserito dalla legge di conversione.
[19] Comma inserito dalla legge di conversione.
[20] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[21] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[22] Comma abrogato dall'art. 4 del
[23] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[24] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[25] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[26] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[27] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[28] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[29] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[30] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[31] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[32] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[33] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[34] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[35] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[36] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[37] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[38] Lettera inserita dalla legge di conversione.
[39] Lettera così modificata dall'art. 62 del
[40] Numero così modificato dalla legge di conversione.
[41] Lettera così modificata dall'art. 62 del
[42] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[43] Comma abrogato dall'art. 16 del
[44] Comma abrogato dall'art. 4 del
[45] Comma abrogato dall'art. 4 del
[46] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[47] Comma così modificato dall'art. 62 del
[48] Comma inserito dalla legge di conversione.
[49] Comma così modificato da errata corrige, pubblicata nella G.U. 21 del 27 gennaio 1993.
[50] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[51] Articolo abrogato dall'art. 4 del
[52] Comma così modificato dall'art. 3 del
[53] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[54] Comma sostituito dall'art. 54 del
[55] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[56] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[57] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[58] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[59] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[60] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[61] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[62] La ritenuta di cui al presente comma è stata elevata al 27 per cento dall'art. 7 del
[63] Comma sostituito dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 62 ter del
[64] Comma abrogato dall'art. 29 del
[65] Comma inserito dalla legge di conversione.
[66] Comma inserito dalla legge di conversione.
[67] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[68] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[69] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[70] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[71] Comma già modificato dall'art. 3 della
[72] Comma così modificato dall'art. 62 del
[73] Comma così sostituito dalla
[74] Comma aggiunto dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 ottobre 1995 dall’art. 2 della
[75] Comma aggiunto dalla legge di conversione. Il termine 30 aprile 1993 di cui al presente comma è stato differito al 31 ottobre 1995 dall'art. 2 della
[76] Data differita a quella di entrata in vigore della
[77] Termine differito al 31 ottobre 1995 dall'art. 2 della
[78] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[79] Comma aggiunto dalla legge di conversione,
[80] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[81] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[82] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[83] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[84] Comma aggiunto dalla legge di conversione.