§ 80.9.422 - D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:26/03/2001
Numero:107


Sommario
Art. 1.  Denominazioni e oggetto
Art. 2.  Il dipartimento
Art. 3.  Capo del dipartimento
Art. 4.  Uffici di livello dirigenziale generale
Art. 5.  Ufficio studi e politiche economico-fiscali
Art. 6.  Ufficio studi e politiche giuridico-tributarie
Art. 7.  Ufficio agenzie e enti della fiscalità
Art. 8.  Ufficio amministrazione delle risorse
Art. 9.  Ufficio relazioni internazionali
Art. 10.  Ufficio federalismo fiscale
Art. 11.  Ufficio comunicazione istituzionale
Art. 12.  Ufficio coordinamento tecnologie informatiche
Art. 13.  Organi collegiali del Ministero
Art. 14.  Consulta nazionale e comitati tributari
Art. 15.  Organi collegiali delle agenzie
Art. 16.  Dotazione organica
Art. 17.  Inquadramento definitivo del personale
Art. 18.  Assegnazione definitiva dei dirigenti
Art. 19.  Disposizioni transitorie relative al personale
Art. 20.  Disposizioni finali
Art. 21.  Disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Art. 22.  Disposizioni sul SECIT
Art. 23.  Abrogazioni


§ 80.9.422 - D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze

(G.U. 10 aprile 2001, n. 84, S.O.)

 

CAPO I

 

     Art. 1. Denominazioni e oggetto [1]

     [1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

     a) Per Ministro, il Ministro delle finanze;

     b) per Ministero, il Ministero delle finanze;

     c) per dipartimento, il dipartimento per le politiche fiscali;

     d) per agenzie, le agenzie fiscali;

     e) per decreto n. 300/1999, il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

     f) per decreto n. 29/1993, il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le successive integrazioni e modifiche.

     2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto n. 300/1999, detta disposizioni relative alla organizzazione, alla disciplina degli uffici del dipartimento ed alle dotazioni organiche del Ministero.]

 

CAPO II

Organizzazione del dipartimento

 

          Art. 2. Il dipartimento [2]

     [1. I centri di responsabilità nei quali si articola il Ministero fanno capo al dipartimento per le politiche fiscali. Il dipartimento è centro unitario di direzione amministrativa della fiscalità statale; assicura il supporto istituzionale, la conoscenza di dati di base e la loro elaborazione per le decisioni dei vertici politici e ne cura l'attuazione, gestendo le relazioni con le agenzie e gli altri enti che operano nel settore, nonché curando i rapporti con la Guardia di finanza, secondo le modalità previste dalla legge 23 aprile 1959, n. 189, e dal presente regolamento. Nella propria attività il dipartimento favorisce lo sviluppo del federalismo fiscale e dell'integrazione comunitaria; concorre, nei rapporti con i cittadini, alla diffusione delle informazioni e al migliore adeguamento dei servizi fiscali alle esigenze della collettività.

     2. Il dipartimento svolge le seguenti funzioni statali:

     a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in campo nazionale, comunitario e internazionale; valuta gli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali;

     b) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle misure giuridico-tributarie, in relazione alle quali predispone analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale e comunitario; effettua valutazioni dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie;

     c) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie e degli altri enti impositori; svolge attività propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarietà del sistema nell'esercizio delle funzioni della fiscalità e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale;

     d) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo l'attività del Ministro di valutazione e controllo strategico, nonché di alta vigilanza, effettua la verifica sui risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalla convenzione, individuando le cause degli scostamenti; effettua il monitoraggio organizzato e sistematico dei fattori gestionali interni alle agenzie al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge le attività dirette al controllo delle deliberazioni dei comitati direttivi delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto n. 300/1999; svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi i consorzi e società partecipate dal Ministero;

     e) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma rimanendo l'attività del Ministro di alta vigilanza, in particolare, le modalità complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme nei confronti dei contribuenti, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.

     f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: promuove, coordinando tale attività con le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti delle agenzie, la conoscenza del sistema, della normativa fiscale e dei suoi effetti; raccoglie ed elabora notizie in merito alle aspettative e livello di soddisfazione dei contribuenti;

     g) coordinamento del sistema informativo della fiscalità, in relazione al quale: svolge attività di supporto al Ministro, per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo e della rete unitaria di settore.

     3. Il Ministro con proprio decreto individua le articolazioni del dipartimento presso le quali operano gli ufficiali della Guardia di finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra i compiti istituzionali del Corpo.]

 

          Art. 3. Capo del dipartimento [3]

     [1. Il capo del dipartimento, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto n. 29/1993 e dal quale dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, esercita i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto n. 300/1999.

     2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2; rappresenta il dipartimento nelle relazioni con i vertici delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, nonchè con la Guardia di finanza; fornisce direttamente o per il tramite degli uffici il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.

     3. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle attività e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale fra le strutture dipartimentali, la cooperazione con la Guardia di finanza, anche a livello operativo, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di più strutture operative.

     4. Alle dirette dipendenze del capo del dipartimento operano:

     a) l'ufficio per il controllo interno di gestione, che esercita le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     b) il servizio di vigilanza che esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), acquisendo le informazioni necessarie e curandone l'analisi e l'elaborazione; il servizio accerta, sulla base di metodologie e parametri predefiniti, nonché di un'azione programmata, la conformità e la regolarità dell'azione degli uffici delle agenzie e, in base alla legge, degli altri soggetti operanti nel settore della fiscalità di competenza dello Stato, nei confronti dei contribuenti, anche in funzione di richieste specifiche del Ministro, dei vertici degli enti interessati ovvero di soggetti terzi; sviluppa le metodologie per migliorare l'efficacia dell'attività di vigilanza e ne cura la diffusione.]

 

          Art. 4. Uffici di livello dirigenziale generale [4]

     [1. Il dipartimento è articolato in otto uffici di livello dirigenziale generale, nell'ambito dei quali operano uffici dirigenziali non generali individuati e disciplinati con decreto del Ministro di natura non regolamentare.

     2. Gli uffici di cui al comma 1 sono:

     a) ufficio studi e politiche economico-fiscali;

     b) ufficio studi e politiche giuridico-tributarie;

     c) ufficio agenzie e enti della fiscalità;

     d) ufficio amministrazione delle risorse;

     e) ufficio relazioni internazionali;

     f) ufficio federalismo fiscale;

     g) ufficio comunicazione istituzionale;

     h) ufficio coordinamento tecnologie informatiche.

     3. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto n. 29/1993.]

 

          Art. 5. Ufficio studi e politiche economico-fiscali [5]

     [1. L'ufficio studi e politiche economico-fiscali svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del presente regolamento.

     2. A tali fini, l'ufficio attiva, governa, aggiorna e rende disponibili, sulla base di specifiche direttive del Ministro, i flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali; effettua previsioni sulle entrate e monitora l'andamento del gettito fiscale, assicurando le elaborazioni statistiche e la loro diffusione e curando i rapporti con il sistema statistico nazionale; predispone indagini e studi economici, di analisi fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio, delle implicazioni e degli effetti derivanti dall'adozione e applicazione di politiche e provvedimenti fiscali; fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del documento di programmazione economico finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale; concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale.]

 

          Art. 6. Ufficio studi e politiche giuridico-tributarie [6]

     [1. L'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente regolamento.

     2. A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'ufficio effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale e comunitario, predisponendo, a richiesta del Ministro, schemi di atti normativi, di relazioni tecniche, amministrative e finanziarie sui disegni di legge e sugli emendamenti, di valutazioni dell'impatto amministrativo della regolazione, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie; monitora la legislazione fiscale; fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo; collabora all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali; assicura consulenza tecnico-giuridica, inclusa la redazione di atti, convenzioni e contratti e la gestione del relativo contenzioso, a tutte le strutture del dipartimento e, qualora richiesto, alle agenzie.]

 

          Art. 7. Ufficio agenzie e enti della fiscalità [7]

     [1. L'ufficio agenzie e enti della fiscalità svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d).

     2. A tali fini, l'ufficio svolge attività di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, nonché attua e gestisce le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie; verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalità ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico; assicura la conoscenza e il monitoraggio degli assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e fornisce tempestivamente al Ministro elementi conoscitivi richiesti per la valutazione e il controllo strategico; assicura il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo degli altri enti operanti nel campo della fiscalità statale; assicura il supporto al capo del dipartimento ai fini del coordinamento delle attività e dei rapporti con le agenzie e tra di esse e gli altri enti operanti nel campo della fiscalità statale; assicura la funzione di segreteria della Consulta tributaria; cura la raccolta di tutte le informazioni relative agli altri enti operanti nel settore della fiscalità; svolge le attività istruttorie e di supporto al Ministro quanto ai controlli sulle agenzie di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto n. 300/1999; svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi consorzi e società partecipate dal Ministero.]

 

          Art. 8. Ufficio amministrazione delle risorse [8]

     [1. L'ufficio amministrazione delle risorse cura la gestione, lo sviluppo ed il monitoraggio delle risorse organizzative, umane, economico-finanziarie, strumentali, logistiche e tecnologiche necessarie allo svolgimento dei compiti del Ministero e all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie e del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

     2. A tali fini, l'ufficio cura, in collaborazione con gli altri uffici di livello dirigenziale generale, la gestione del personale e delle politiche di sviluppo professionale, predisponendo programmi di formazione, programmando i fabbisogni e gestendo le conseguenti attività di reclutamento, selezione, inserimento, in coerenza con gli indirizzi del Ministro ed in collaborazione con la Scuola centrale tributaria; assicura, mediante analisi e revisioni periodiche, che l'organizzazione del dipartimento sia funzionale al raggiungimento degli scopi che gli sono attribuiti; cura le relazioni sindacali e la gestione della contrattazione collettiva; svolge attività di supporto per l'elaborazione ed aggiornamento dei sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni, assicurandone la corretta applicazione; svolge attività di analisi dei fabbisogni informativi e collabora alla definizione dell'architettura dei sistemi informatici e telematici del Ministero, in raccordo con l'ufficio di cui all'articolo 12 e realizzando gli specifici progetti attuativi inclusi l'addestramento e l'assistenza specialistica agli uffici interessati; assicura la gestione e la manutenzione dei sistemi condivisi a supporto delle dotazioni hardware e software dell'amministrazione finanziaria; predispone le previsioni di spesa corrente e di investimento per le esigenze dell'amministrazione finanziaria; cura la programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali dell'intero Ministero e ne gestisce l'acquisizione; gestisce il patrimonio e l'inventario dei beni del Ministero; assicura il supporto al funzionamento del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, delle Commissioni tributarie e la gestione del relativo personale di segreteria; cura la gestione del personale di supporto per le esigenze di carattere generale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e del personale dei servizi di supporto dipartimentali.]

 

          Art. 9. Ufficio relazioni internazionali [9]

     [1. L'Ufficio relazioni internazionali assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri ed il dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi, nonché il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalità e il collegamento con le analoghe attività svolte dalla Guardia di finanza.

     2. A tali fini, l'ufficio predispone, coordinandosi con gli altri uffici dipartimentali, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati; monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa comunitaria, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali; partecipa alla elaborazione dei testi relativi, inclusi i provvedimenti di ratifica, di esecuzione e di attuazione della legislazione comunitaria; cura, anche con il supporto delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, nonché della Guardia di finanza, le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attività ed assicurando la partecipazione dell'amministrazione finanziaria, ivi compresa, ove opportuno, la Guardia di finanza, nelle sedi comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati; assume le iniziative necessarie all'attuazione del diritto fiscale comunitario e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso; favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della fiscalità e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie.]

 

          Art. 10. Ufficio federalismo fiscale [10]

     [1. L'ufficio del federalismo fiscale, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali, per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

     2. A tali fini, l'ufficio svolge l'attività di osservatorio, valutazione e raccolta degli atti normativi regionali e locali in materia tributaria; cura le relazioni con il sistema delle autonomie regionali e locali, ed il supporto alle funzioni politiche di raccordo interistituzionale; promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalità statale e quelli preposti alla fiscalità locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia; predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale; assicura, in collaborazione con l'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie, consulenza ed assistenza alle Regioni ed agli enti locali; svolge attività di supporto quanto all'elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali; assicura il monitoraggio dei dati della fiscalità regionale e locale e quello previsto dalla legge sui regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali; cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.]

 

          Art. 11. Ufficio comunicazione istituzionale [11]

     [1. L'ufficio comunicazione istituzionale svolge, anche in collaborazione con l'ufficio stampa del Ministro e con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f).

     2. A tali fini, l'ufficio elabora, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, tenuto conto dell'attività del suo ufficio stampa e coordinandosi con le agenzie e con gli altri enti della fiscalità, le strategie operative della comunicazione istituzionale, assicurandone la coerente attuazione tanto negli interventi a carattere generale del dipartimento, quanto nelle attività di informazione e di assistenza ai contribuenti da parte delle agenzie; vigila sul corretto esercizio delle funzioni attribuite agli uffici per le relazioni con il pubblico delle agenzie; progetta e cura campagne informative rivolte all'opinione pubblica; partecipa ad eventi comunicativi organizzati a livello nazionale ed internazionale; promuove la conoscenza del sistema fiscale italiano all'estero, con particolare riguardo alle esigenze degli scambi internazionali e a quelle degli italiani residenti in altri stati; cura la redazione di pubblicazioni tecniche e divulgative del Ministero; assicura la gestione tecnica e amministrativa del sito Internet del Ministero e delle infrastrutture di comunicazione condivise con le agenzie, la Guardia di finanza e gli altri enti gestori della fiscalità; provvede alla raccolta ed alla elaborazione di notizie in merito alle aspettative e del livello di soddisfazione dei contribuenti.]

 

          Art. 12. Ufficio coordinamento tecnologie informatiche [12]

     [1. L'ufficio coordinamento tecnologie informatiche svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g).

     2. A tali fini, l'ufficio svolge attività di supporto al Ministero per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; coordina ed assicura la compatibilità delle scelte compiute in materia dal dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza e la coerenza con la strategia assunta; definisce le linee generali del piano triennale dell'informatica, e il suo aggiornamento annuale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorità, tempi, costi e vincoli tecnici, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi; redige entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione di consuntivo sull'attività svolta nell'anno precedente e sullo stato dell'informatizzazione dell'Amministrazione; definisce le norme tecniche necessarie per collegare il sistema informativo della fiscalità statale con il sistema fiscale allargato; gestisce le relazioni con gli organismi esterni, necessarie a garantire l'unitarietà del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria; verifica l'adeguamento all'evoluzione tecnologica dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalità, assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza di cui alle leggi 31 dicembre 1996, nn. 675 e 676; assicura che il sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria sia in grado di attestare, a richiesta degli interessati, di amministrazioni pubbliche e di gestori di servizi pubblici, le posizioni di ogni contribuente in materia di obblighi e diritti di natura fiscale, nonché di fornire ai soggetti che ne hanno diritto tutte le altre informazioni acquisite attraverso il sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria.

     3. Nello svolgimento dei propri compiti l'ufficio opera in stretta collaborazione con le agenzie, contemperando le esigenze di unitarietà del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime.]

 

CAPO III

Organi collegiali

 

          Art. 13. Organi collegiali del Ministero [13]

     [1. Oltre agli organi collegiali espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge e regolamentari nonché a quelli istituiti in base a contratti collettivi di lavoro che disciplinano in via generale l'organizzazione e il funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni, presso il Ministero operano:

     a) la Consulta nazionale e i comitati tributari;

     b) la Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; con decreto del Ministro, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la nuova composizione della predetta Commissione che, fino all'entrata in vigore del medesimo decreto, continua ad operare nell'attuale composizione.]

 

          Art. 14. Consulta nazionale e comitati tributari [14]

     [1. La consulta nazionale, istituita nell'ambito del Ministero delle finanze con funzioni consultive e propositive, esamina gli effetti del prelievo tributario a livello nazionale e l'andamento della gestione della fiscalità statale; formula proposte in merito alla semplificazione delle procedure e alle altre misure di carattere organizzativo, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti; esprime pareri su ogni altra questione sottoposta dal Ministro.

     2. La consulta è presieduta dal Sottosegretario di Stato delegato.

     3. Sono componenti di diritto della stessa:

     a) il capo del dipartimento;

     b) i direttori delle agenzie, il comandante generale della Guardia di finanza, il Direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

     c) un delegato di ciascun comitato tributario.

     4. Ne sono altresì componenti, per la durata di due anni dalla nomina disposta con decreto del Ministro:

     a) un rappresentante del Ministero del lavoro;

     b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentative in sede nazionale;

     c) un rappresentante scelto tra le associazioni di categoria rappresentative in sede nazionale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative;

     d) un rappresentante scelto tra gli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro;

     e) un rappresentante scelto tra il consiglio nazionale del notariato e il consiglio nazionale forense;

     f) un rappresentante scelto tra le associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione;

     g) un rappresentante scelto tra le associazioni dei consumatori;

     h) un rappresentante dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

     5. I componenti di cui al comma 4 sono designati dai soggetti ivi indicati entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza dell'incarico. In sede di prima applicazione tale designazione è effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     6. I Comitati tributari regionali e, nella regione Trentino-Alto Adige, i Comitati tributari delle province autonome di Trento e Bolzano, costituiscono articolazioni territoriali della Consulta nazionale.

     7. I comitati tributari svolgono le seguenti attribuzioni:

     a) concorrono all'attività di analisi delle condizioni economico – produttive delle regioni e degli effetti del prelievo tributario sulle varie categorie dei contribuenti, anche ai fini della programmazione dell'attività di accertamento e dell'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali;

     b) esprimono pareri e formulano proposte in merito alla semplificazione delle procedure e all'organizzazione del lavoro degli uffici, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti;

     c) esprimono pareri su ogni altra questione loro sottoposta dall'amministrazione finanziaria.

     8. I comitati tributari possono assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a più posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati in forma anonima. Per l'adempimento dei propri compiti, il Comitato può altresì acquisire la documentazione ritenuta necessaria ed invitare a comparire i contribuenti nonché i soggetti di cui al predetto articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto n. 600 del 1973.

     9. Sono componenti di diritto di ciascun comitato i dirigenti delle competenti articolazioni territoriali delle agenzie e il comandante regionale della Guardia di finanza.

     10. Sono, altresì, componenti dei comitati tributari, per la durata di due anni dalla nomina disposta con decreto del direttore dell'agenzia delle entrate:

     a) un rappresentante del Ministero del lavoro;

     b) un rappresentante della regione;

     c) due rappresentanti delle province;

     d) quattro rappresentanti dei comuni;

     e) un rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

     f) un rappresentante scelto tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentative in sede locale;

     g) un rappresentante scelto tra le associazioni di categoria rappresentative in sede locale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative;

     h) un rappresentante scelto tra gli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro;

     i) un rappresentante scelto tra il Consiglio nazionale del notariato e il Consiglio nazionale forense;

     j) un rappresentante scelto tra le associazioni della banche e dei concessionari della riscossione;

     k) un rappresentante scelto tra le associazioni dei consumatori.

     11. I componenti di cui al comma 10 sono designati dai soggetti ivi indicati entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza dell'incarico. In sede di prima applicazione tale designazione è effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     12. I comitati tributari sono presieduti dal dirigente dell'agenzia delle entrate che ne è componente di diritto.

     13. Le regole di funzionamento della Consulta nazionale e dei comitati tributari sono stabilite, con apposita deliberazione della Consulta stessa approvata dal Ministro.

     14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.]

 

          Art. 15. Organi collegiali delle agenzie [15]

     [1. Ferma restando l'autonomia delle agenzie con riferimento alla disciplina di organi collegiali del proprio ordinamento, i seguenti organi continuano ad operare secondo le disposizioni vigenti:

     a) presso l'agenzia delle entrate, il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive di cui alla legge del 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni ed all'articolo 11, comma 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212; con decreto del Ministro, sentito il direttore dell'agenzia delle entrate, è stabilita la nuova composizione del predetto Comitato che, fino all'entrata in vigore del medesimo decreto, continua ad operare nell'attuale composizione;

     b) presso l'agenzia delle entrate, le commissioni istituite in base alle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 e 8 aprile 1998, n. 169;

     c) presso l'agenzia delle dogane, il Collegio centrale dei periti doganali e i Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) presso l'agenzia del territorio, la Commissione censuaria centrale e le Commissioni censuarie provinciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni ed integrazioni.]

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di personale

 

          Art. 16. Dotazione organica [16]

     [1. La dotazione organica del Ministero è determinata secondo l'allegata tabella A. Il personale del ruolo speciale, anche dirigenziale di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto n. 300/1999, è interamente ripartito tra i nuovi uffici del Ministero e delle agenzie, con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 73, comma 5 del decreto n. 300/1999, e secondo le previsioni del piano adottato ai sensi del citato articolo 74.]

 

          Art. 17. Inquadramento definitivo del personale [17]

     [1. Il personale del ruolo speciale distaccato presso il Ministero, e ad esso assegnato ai sensi dell'articolo 16, è inquadrato con apposito provvedimento del dirigente dell'ufficio amministrazione delle risorse, entro 12 mesi nell'ambito dei posti previsti nella dotazione organica di cui all'articolo 16, secondo le disposizioni recate dal decreto n. 29/1993. Lo stato giuridico ed economico del personale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali.]

 

          Art. 18. Assegnazione definitiva dei dirigenti [18]

     [1. All'inquadramento definitivo dei dirigenti si provvede, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 73 del decreto n. 300/1999, nonché del decreto n. 29/1993 e del contratto collettivo di comparto vigente, e nei limiti della dotazione organica.]

 

CAPO V

Norme finali e transitorie

 

          Art. 19. Disposizioni transitorie relative al personale

     1. Entro il primo trimestre del 2001, per necessità di omogeneizzazione degli interventi correlati alla prima applicazione delle disposizioni di cui al decreto n. 300/1999, è fatta salva la facoltà di prevedere, con provvedimento ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del decreto n. 300/1999, aumenti o riduzioni delle unità di personale collocato nel ruolo speciale e distaccato presso il Ministero.

     2. Fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, al personale del Ministero e delle agenzie continuano ad applicarsi le disposizioni di legge recanti condizioni diversificate di trattamento economico dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

     3. Fino alla stipulazione dei prossimi contratti collettivi nazionali, al personale del Ministero, anche successivamente alla unificazione del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle agenzie, continua ad applicarsi la disciplina sul Fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione finanziaria, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, e 21 dicembre 1984, n. 1034.

     4. Nulla è innovato quanto al ruolo provvisorio ad esaurimento istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

 

          Art. 20. Disposizioni finali

     1. A partire dalla dada di entrata in vigore del presente regolamento tutti i riferimenti ad uffici ed organi del Segretariato generale, della Direzione generale degli affari generali e del personale e dei Dipartimenti contenuti in norme legislative e regolamentari si intendono effettuati nei confronti rispettivamente degli uffici ed organi del dipartimento e in base ai propri regolamenti di amministrazione delle competenti agenzie.

     2. [La dotazione organica iniziale minima, impregiudicata la definizione del fabbisogno di personale nell'ambito dei programmi annuali di attività della scuola centrale tributaria, è fissata secondo l'allegata tabella B. La denominazione della scuola centrale tributaria è sostituita dalla seguente: “scuola superiore dell'economia e delle finanze”] [19].

     3. Le agenzie subentrano al Ministero nei rapporti giuridici, poteri, competenze e controversie relative alle funzioni ad esse trasferite e al proprio personale. Alle agenzie si applica, in materia di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il dettato dell'articolo 43, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

     4. Il dipartimento delle politiche fiscali, successivamente alla data prevista dall'articolo 55, comma 1, del decreto n. 300/1999, costituisce uno dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto n. 300/1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri.

     5. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 21. Disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

     1. Nel regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) nell'articolo 1, primo comma, le parole: “, alla quale presiede il Ministro per le finanze assistito da un Consiglio di amministrazione e coadiuvato da un direttore generale”;

     b) l'articolo 2;

     c) l'articolo 3, primo comma;

     d) nell'articolo 10, quarto comma, le parole: “, sentito il Consiglio di amministrazione”;

     e) l'articolo 11;

     f) nell'articolo 14, primo comma, le parole: “le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, le norme per il funzionamento di esso e per la nomina e la durata in carica dei suoi componenti, nonché”.

     2. Nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) al comma 1, lettera a), le parole: “i direttori generali del Ministero, compreso”;

     b) al comma 1, lettera d) le parole: “un esperto in legislazione tributaria”.

     3. [Sono componenti del comitato generale per i giochi, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 3 della legge n. 357 del 1988, il Capo del dipartimento del Ministero delle finanze, il Direttore dell'agenzia delle entrate e tre esperti in materie tributarie e amministrative. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio] [20].

 

          Art. 22. Disposizioni sul SECIT [21]

     [1. Il Servizio consultivo e ispettivo tributario, composto di cinquanta esperti, elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro per la definizione degli obiettivi e dei programmi anche ai sensi dell'articolo 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, acquisendo informazioni e utilizzando dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, ivi comprese le agenzie, e a richiesta del Ministro e sulla base di specifiche direttive effettua valutazioni sulle modalità complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte del corpo della Guardia di finanza, e delle agenzie ai fini della vigilanza generale da parte del Ministro stesso. Il servizio resta disciplinato dalla legge 24 aprile 1980, n. 146. Per soddisfare esigenze di studio e di vigilanza del dipartimento, il Ministro può individuare e distaccare presso lo stesso, esperti del servizio nel limite di un contingente non superiore al 50 per cento dei componenti previsti. Detti esperti sono funzionalmente dipendenti dal capo del dipartimento.

     2. La composizione del comitato di coordinamento di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, è modificata con la sostituzione del segretario generale, dei direttori generali dei dipartimenti e del direttore generale degli affari generali e del personale con il capo di Gabinetto, il presidente del Servizio per il controllo interno, il capo del dipartimento e il rettore della Scuola centrale tributaria.

     3. Ai componenti del servizio consultivo ed ispettivo tributario spetta un trattamento economico omnicomprensivo pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia. Tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza il trattamento economico in godimento. In aggiunta al predetto trattamento, ai componenti del servizio è in ogni caso corrisposta una speciale indennità di misura pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia. Ai componenti del servizio nominati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continua ad essere corrisposto il trattamento economico già attribuito, ove più favorevole.

     4. Nella legge n. 146 del 1980, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l'articolo 9;

     b) nell'articolo 10:

     1) il primo comma

     2) al terzo comma, le parole: “, sentito il Consiglio superiore delle finanze”;

     c) nell'articolo 11;

     1) il primo comma;

     2) il secondo periodo del terzo comma,

     3) al quarto comma, il secondo periodo;

     4) al quinto comma, lettera b), le parole: “, previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attività specifica”;

     5) al quinto comma, lettera c), le parole: “a norma della lettera a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'articolo 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti”;

     6) al quinto comma, lettera d), le parole: “per la programmazione sistematica dell'attività antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 9”;

     7) al quinto comma, la lettera e);

     8) il sesto comma;

     9) al settimo comma, terzo periodo, le parole: “assegnati alla seconda sezione”;

     10) l'ottavo e il nono comma;

     d) nell'articolo 12, il primo, il secondo ed il quinto comma.]

 

          Art. 23. Abrogazioni

     1. Sono abrogate tutte le norme relative all'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del decreto legislativo n. 300/99 e con quelle recate dal presente regolamento e, comunque, quelle di seguito elencate:

     a) il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

     b) il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;

     c) il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 724;

     d) il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;

     e) la legge 3 maggio 1955, n. 405;

     f) nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, l'articolo 3, primo comma, lettere a), b) e c), numero 2), l'articolo 5, primo comma, l'articolo 10, primo comma, l'articolo 12, primo comma, e l'articolo 15, primo comma;

     g) il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

     h) l'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

     i) la legge 19 luglio 1962, n. 959;

     j) il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, n. 691;

     k) la legge 15 giugno 1965, n. 703;

     l) il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, n. 1337;

     m) la legge 2 gennaio 1968, n. 2;

     n) il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281;

     o) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

     p) il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

     q) il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646;

     r) il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647;

     s) la legge 23 aprile 1975, n. 142;

     t) la legge 4 agosto 1975, n. 397;

     u) il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96, del 12 aprile 1976;

     v) nella legge 19 luglio 1977, n. 412, gli articoli da 1 a 3, l'articolo 4, primo e secondo comma, l'articolo 7 e l'articolo 8;

     w) il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1978, n. 511;

     x) la legge 23 dicembre 1978, n. 853;

     y) il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702;

     z) il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, ad eccezione dell'articolo 10;

     aa) l'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873;

     bb) il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 1162;

     cc) nel decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n. 721, gli articoli 8, 9, 10 e 12;

     dd) il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 483;

     ee) nella legge 4 ottobre 1986, n. 657, l'articolo 1, comma 1, lettera h);

     ff) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 966;

     gg) il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1987, n. 532;

     hh) il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, ad eccezione dell'articolo 20, dell'articolo 25, dell'articolo 35, dell'articolo 36, dell'articolo 37 e dell'articolo 40;

     ii) nel decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, i commi 6, 7 e 9 dell'articolo 1;

     jj) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 446;

     kk) la legge 29 ottobre 1991, n. 358, ad eccezione dell'articolo 4, dell'articolo 7, comma 7, comma 8 e primo periodo del comma 13, dell'articolo 10, comma 7, dell'articolo 11 e dell'articolo 12, comma 8;

     ll) nella legge 30 dicembre 1991, n. 413, i commi 2 e 3 dell'articolo 77;

     mm) al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287:

     1) nell'articolo 1:

     a) il comma 1;

     b) la lettera a) del comma 3;

     c) commi 4 e 5;

     2) gli articoli da 2 a 12;

     3) il comma 2, dell'articolo 13;

     4) al comma 2, dell'articolo 17, le parole: “, sentito il Consiglio superiore delle finanze”;

     5) il comma 4 dell'articolo 21;

     6) i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 27;

     7) gli articoli da 32 a 74;

     8) nell'articolo 75, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9;

     9) gli articoli da 76 a 86;

     nn) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 561;

     oo) nel decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, l'articolo 5;

     pp) nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i commi 4, 4-bis e 5 dell'articolo 27 e il comma 2, dell'articolo 62-sexies;

     qq) nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699, gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6, nonché le tabelle A e B;

     rr) il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 235.

 

 

 

     Tabella A [22]

     (Prevista dall'art. 16, comma 1)

     Ministero delle finanze

 

DIMENSIONAMENTO DELL'ORGANICO

 

Tabella A

 

Uffici

Organico totale

Dirigenti Uffici Dirigenziali generali

Dirigenti

Altri

Ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze di cui all'art.4 del D.lgs. n. 283 del 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento delle politiche fiscali

1131

9

107

1015

 

Segreterie della commissione tributaria

2682

 

19

2663

 

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

1417

5

40

1372

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

5230

14

166

5050

6395

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[2] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[3] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[4] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[5] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[6] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[7] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[8] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[9] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[10] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[11] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[12] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[13] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[14] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[15] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[16] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[17] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[18] Articolo abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[19] Comma abrogato dall'art. 26 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

[20] Comma abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114.

[21] Articolo abrogato dall'art. 45 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[22] Tabella così sostituita dall'art. 7 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.