§ 39.3.1 - L. 13 agosto 1979, n. 384.
Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia .


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.3 elezioni per il parlamento europeo
Data:13/08/1979
Numero:384


Sommario
Art. 1.      Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sarà [...]
Art. 2.      Ai membri del Parlamento europeo indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quale [...]
Art. 3.      I membri del Parlamento europeo indicati nell'art. 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle [...]
Art. 4.      Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che sono anche membri del Parlamento nazionale, l'indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è cumulabile con [...]
Art. 5.      Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che siano anche consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dall'art. 1 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 [...]


§ 39.3.1 - L. 13 agosto 1979, n. 384.

Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia [1].

(G.U. 20 agosto 1979, n. 227).

 

Art. 1.

     Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sarà diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennità mensile pari all'indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 [2].

     All'indennità mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonché il trattamento di cui all'articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e la ritenuta nella misura stabilita dall'art. 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

     L'indennità di cui al primo comma è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea.

 

     Art. 2.

     Ai membri del Parlamento europeo indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quale modificato con l'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 [3].

     Il primo comma dell'art. 31, L. 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     I membri del Parlamento europeo indicati nell'art. 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi membri è concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti [4].

 

     Art. 4.

     Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che sono anche membri del Parlamento nazionale, l'indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea [5].

 

     Art. 5.

     Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che siano anche consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dall'art. 1 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge [6].

     L'indennità mensile di cui al primo comma dell'art. 1 non è cumulabile con l'indennità inerente alla carica di consigliere regionale. Restano ferme le diarie a titolo di rimborso spese per l'espletamento del mandato regionale.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.

     La spesa è iscritta in apposito capitolo, da qualificarsi «spesa obbligatoria», dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al quale sono attribuiti i compiti inerenti all'attuazione della presente legge, che saranno espletati dalla Direzione generale del Tesoro.

     Alla corresponsione dell'indennità di cui alla presente legge si provvede con ordinativo diretto emesso a favore degli interessati, estinguibile, a richiesta dei medesimi, anche mediante accreditamento in conto corrente bancario.

     Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[4] Comma già modificato dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.