Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 10/02/1989 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 7. 1. L'articolo 25 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, è abrogato. |
Art. 8. 1. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è abrogato. |
Art. 9. 1. Il termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è [...] |
Art. 10. |
Art. 11. 1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della [...] |
Art. 12. 1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, è prorogato al 31 dicembre [...] |
§ 38.10.21 - L. 10 febbraio 1989, n. 48.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 14 febbraio 1989, n. 37).
Artt. 1 - 6. (Omissis)
Capo II
Disposizioni in materia di opere pubbliche
1. L'articolo 25 del
1. Il settimo comma dell'articolo 1 della
1. Il termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della
1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della
2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 800 milioni per il 1989, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.
1. Il termine di efficacia della
Artt. 13. - 22. (Omissis)
[1] Sostituisce l'art. 13 del