Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.2 albi professionali |
Data: | 31/12/1962 |
Numero: | 1866 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito il seguente |
Art. 2. Alla maggiore spesa di lire 15.000.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo, si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione dello [...] |
§ 59.2.1a - Legge 31 dicembre 1962, n. 1866. [1]
Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.
(G.U. 2 febbraio 1963, n. 30).
All'art. 5 della
"Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla metà qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione.
Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre indennità.
Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della
Alla maggiore spesa di lire 15.000.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo, si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del