§ 59.2.1a - Legge 31 dicembre 1962, n. 1866.
Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.2 albi professionali
Data:31/12/1962
Numero:1866


Sommario
Art. 1.      All'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito il seguente
Art. 2.      Alla maggiore spesa di lire 15.000.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo, si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione dello [...]


§ 59.2.1a - Legge 31 dicembre 1962, n. 1866. [1]

Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

(G.U. 2 febbraio 1963, n. 30).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito il seguente:

     "Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla metà qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione.

     Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre indennità.

     Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18".

 

          Art. 2.

     Alla maggiore spesa di lire 15.000.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo, si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.