§ 95.19.66 - D.L. 20 aprile 1971, n. 163 .
Regime fiscale degli apparecchi di accensione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:20/04/1971
Numero:163


Sommario
Art. 1.  Imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione
Art. 2.  Importazione - Sovraimposta di confine – Esportazione.
Art. 3.  Licenza per la fabbricazione, per l'importazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico.
Art. 4.  Importazione di un apparecchio di accensione senza licenza a mezzo di pacco postale.
Art. 5.  Tenuta del registro di carico e scarico.
Art. 6.  Controllo e vigilanza sulle fabbriche, sui magazzini degli importatori e sugli esercizi autorizzati alla vendita.
Art. 7.  Sanzioni a carico dei titolari di licenza di fabbricazione, importazione, distribuzione e vendita.
Art. 8.  Sanzioni.
Art. 9.  Modalità di attuazione.
Art. 10.  Gestione dei servizi.
Art. 11.  Disposizioni transitorie.
Art. 12.  Autorizzazione alle variazioni di bilancio.
Art. 13.  Disposizioni finali.
Art. 14.  Decorrenza.


§ 95.19.66 - D.L. 20 aprile 1971, n. 163 [1].

Regime fiscale degli apparecchi di accensione.

(G.U. 21 aprile 1971, n. 98).

 

     Art. 1. Imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione

     Agli effetti del presente decreto è considerato apparecchio di accensione qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, completo in ogni sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi con esclusione degli accendigas per uso domestico anche se incorporati o annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, e degli accenditori di stufe a kerosene [2].

     Per qualsiasi apparecchio di accensione e per ogni parte o pezzo di ricambio principale dello stesso, prodotti in Italia e destinati al consumo nel territorio della Repubblica, è dovuta all'erario un'imposta di fabbricazione nelle seguenti misure:

     a) per ogni accendisigari per autovetture

da

L.

300

a

L.

600

     b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione

da

L.

400

a

L.

600

     c) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b)

da

L.

800

a

L.

1500

     d) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione

da

L.

100

a

L.

150

     e) per ogni accendigas per uso domestico

da

L.

150

a

L.

200

     f) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato o annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina [3]

da

L.

600

a

L.

1000

     L'avvenuta corresponsione dell'imposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato.

     Non sono soggetti alla tassazione di cui alla lettera d) le parti o pezzi di ricambio principali introdotte in fabbrica ed utilizzate per la produzione degli apparecchi di accensione.

     Non sono soggetti all'imposta gli apparecchi di accensione incorporati in impianti e dispositivi di carattere industriale e in caldaie di impianti di riscaldamento.

 

          Art. 2. Importazione - Sovraimposta di confine – Esportazione.

     Per l'importazione degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali, è dovuta una sovraimposta di confine in misura pari all'imposta di fabbricazione stabilita dall'art. 1.

     Il pagamento di detta sovraimposta è comprovato mediante l'applicazione, da effettuarsi a cura dell'importatore, degli appositi contrassegni di Stato.

     Sugli apparecchi e sulle parti o pezzi di ricambio principali prodotti in Italia e destinati all'estero, è concesso l'abbuono dell'imposta di cui al precedente art. 1, con l'osservanza delle norme delle leggi doganali.

 

          Art. 3. Licenza per la fabbricazione, per l'importazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico.

     La fabbricazione, anche come semplice montaggio di accenditori, l'importazione, la distribuzione all'ingrosso e la vendita al pubblico degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di ricambio principali, possono esercitarsi soltanto previo rilascio di apposita licenza fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria, per lo stabilimento, per la ditta o per la persona cui viene rilasciata.

     Tali licenze sono valide per l'anno solare di emissione e sono rinnovate automaticamente con il pagamento dei relativi diritti annuali, ove dovuti.

     Oltre che nei casi di revoca previsti dai successivi articoli 7 e 8 i titolari delle licenze che non effettuino entro i termini prescritti il versamento dei diritti dovuti decadono dal rinnovo della licenza stessa. Essi tuttavia potranno ottenere tale rinnovo qualora effettuino il pagamento entro i successivi quindici giorni; in tal caso sono assoggettati alla pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 400.000 [4] .

     Per il rilascio della licenza per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico è dovuto un diritto annuale nelle seguenti misure:

     a) lire 400.000 per la fabbricazione di tutti gli apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali, ad eccezione degli accendigas domestici e degli accendisigari per autovetture [5];

     b) lire 200.000 per la fabbricazione degli accendisigari per autovetture [6];

     c) lire 100.000 per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b) [7];

     d) lire 40.000 per la vendita al pubblico dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b) [8].

     I fabbricanti che provvedono direttamente alla vendita all'ingrosso o al minuto non sono tenuti al pagamento del diritto di cui alle lettere c) e d).

     I rivenditori di generi di monopolio non sono soggetti al pagamento del diritto di cui alla lettera d).

     E' in ogni caso vietata la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la cessione e la vendita di apparecchi di accensione a scopo pubblicitario. Non costituisce pubblicità l'iscrizione sui medesimi del nome della ditta costruttrice.

     La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi ovvero con ornamentazioni o rivestimento in metalli preziosi, è effettuata esclusivamente dalle rivendite di generi di monopolio.

     Gli apparecchi di accensione non compresi nella riserva di cui al precedente comma possono essere venduti al pubblico anche da privati esercenti in possesso della licenza, di cui alla lettera d).

 

          Art. 4. Importazione di un apparecchio di accensione senza licenza a mezzo di pacco postale.

     E' consentita l'importazione, senza licenza di cui al primo comma, del precedente art. 3, di un apparecchio di accensione, per ciascun destinatario di pacco postale o di un invio della postalettere munito di cartellino verde modello C 1 (Douane), proveniente dall'estero, previo pagamento della sovraimposta di confine, di cui all'art. 2, e degli altri diritti dovuti.

 

          Art. 5. Tenuta del registro di carico e scarico.

     I fabbricanti, gli importatori ed i distributori all'ingrosso degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale debbono annotare tutte le operazioni inerenti alla fabbricazione, all'importazione ed allo smercio dei prodotti anzidetti.

 

          Art. 6. Controllo e vigilanza sulle fabbriche, sui magazzini degli importatori e sugli esercizi autorizzati alla vendita.

     Le fabbriche, i magazzini degli importatori e dei distributori all'ingrosso, gli esercizi autorizzati alla vendita al pubblico degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali, sono soggetti al controllo della guardia di finanza, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e degli ispettorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     Per le fabbriche ed i magazzini degli importatori o dei distributori all'ingrosso l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di disporre la vigilanza saltuaria o permanente.

 

          Art. 7. Sanzioni a carico dei titolari di licenza di fabbricazione, importazione, distribuzione e vendita.

     Ai fabbricanti, agli importatori ed ai distributori all'ingrosso che impediscono l'esercizio del controllo e della vigilanza di cui al precedente articolo ovvero non tengono il registro di carico e scarico di cui all'art. 5 o non ottemperano alle prescrizioni relative alla sua regolare tenuta, si applica la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000 [9].

     Ai titolari di licenza di vendita al pubblico che impediscono l'esercizio del controllo di cui all'art. 6 si applica la pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 400.000 [10] .

     In caso di reiterata violazione delle suddette disposizioni può essere revocata ai contravventori la licenza di fabbricazione, di importazione, di distribuzione o di vendita .

 

          Art. 8. Sanzioni.

     E' punito con la multa da cinque a venti volte il tributo dovuto per ogni apparecchio di accensione o parte o pezzo di ricambio principale che formi oggetto dell'infrazione, oltre al pagamento di una sopratassa pari al tributo evaso e senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale:

     1) chiunque, senza la prescritta licenza, fabbrica o importa ovvero vende, pone in vendita o detiene per la vendita apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato;

     2) il fabbricante, l'importatore, il distributore all'ingrosso, il rivenditore, munito di licenza, il quale detiene per la vendita, cede o vende apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato.

     E' punito con la multa da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni apparecchio di accensione che formi oggetto dell'infrazione, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale, chiunque in violazione del divieto di cui al settimo comma del precedente art. 3, fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende apparecchi di accensione predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone scritte o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente fabbricati o importati.

     Nei casi di cui ai precedenti commi si provvede alla confisca delle cose oggetto del reato ed alla revoca della licenza di importazione, di fabbricazione, di distribuzione all'ingrosso o di vendita.

     Si applica la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000 a chiunque vende o pone in vendita, senza la prescritta licenza, apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali muniti del prescritto contrassegno di Stato [11].

 

          Art. 9. Modalità di attuazione.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale:

     a) le parti o pezzi di ricambio che, ai fini del presente decreto, sono ritenuti principali per il funzionamento dei vari tipi di apparecchi di accensione;

     b) le caratteristiche dei diversi tipi di contrassegni di Stato e le modalità di distribuzione e di applicazione degli stessi agli apparecchi o parti o pezzi di ricambio principali fabbricati o importati per il consumo nel territorio della Repubblica;

     c) le modalità per il rilascio e per l'esercizio delle licenze di cui all'art. 3;

     d) le caratteristiche del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 e le modalità per la sua tenuta;

     e) le modalità per l'esercizio dei controlli e della vigilanza di cui all'art. 6.

 

          Art. 10. Gestione dei servizi.

     L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla gestione di tutti i servizi necessari all'attuazione del presente decreto, ivi compresa la contabilizzazione dei relativi tributi.

     Il gettito di tali tributi è imputato al campo IV, capitolo 1604, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1971 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

 

          Art. 11. Disposizioni transitorie.

     I fabbricanti, gli importatori, i distributori all'ingrosso ed i rivenditori di apparecchi di accensione e di parti o pezzi di ricambio devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a denunziare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quantitativo di apparecchi di accensione e di tutte le parti o pezzi di ricambio giacenti, alla data stessa, nelle rispettive fabbriche, magazzini od esercizi. Per i rivenditori di generi di monopolio la denuncia va fatta all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio. I fabbricanti e gli importatori ed i distributori all'ingrosso devono inoltre provvedere, entro lo stesso termine, agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui al precedente art. 5.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la denunzia di cui al precedente comma, procede alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 1 ed alla notificazione alle ditte interessate, dandone comunicazione alla Direzione generale dei monopoli di Stato. Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni dalla ricevuta notificazione, al pagamento dell'imposta mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.

     Per l'omissione della denunzia, di cui al primo comma, si applica la pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000. La stessa pena si applica per il caso di inesatta o tardiva denunzia [12].

     I fabbricanti, gli importatori e gli esercenti abilitati alla vendita al pubblico delle marche contrassegno per apparecchi di accensione di cui all'art. 2 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, hanno diritto al rimborso del valore al netto dell'aggio del 10 per cento, corrispondente alle marche in loro possesso relative all'anno in cui entra in vigore il presente decreto, con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

     I privati esercenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già autorizzati ad effettuare la vendita al pubblico degli apparecchi oggetto della riserva di cui al penultimo comma del precedente art. 3, conseguono, a richiesta, il rinnovo della licenza.

 

          Art. 12. Autorizzazione alle variazioni di bilancio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 13. Disposizioni finali.

     Allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto verrà a cessare il monopolio fiscale sulle pietrine focaie che potranno essere liberamente fabbricate, importate, distribuite e vendute nel territorio della Repubblica.

     E' abrogato l'art. 9 della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi annesso al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

     Sono abrogate altresì tutte le norme concernenti gli apparecchi di accensione contenute nel regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni, nonchè nell'annessa convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi.

     E' abrogato, infine, il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109.

 

          Art. 14. Decorrenza.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 18 giugno 1971, n. 376.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 20 febbraio 1975, n. 19.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4.

[5] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4.

[6] Lettera già modificata dalla legge di conversione e così ulteriormente modificata dall'art. 6 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4.

[7] Lettera così modificato dall'art. 6 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4.

[8] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4.

[10] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4.

[12] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4.