§ 2.1.62 - Legge Provinciale 29 dicembre 1981, n. 25.
Concessione di miglioramenti economici al personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento del personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/12/1981
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al riassetto normativo ed economico della categoria e comunque non oltre il 30 giugno 1982, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione del [...]
Art. 2.      Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al riassetto normativo ed economico della categoria e comunque non oltre il 30 giugno 1982, al personale di cui al precedente articolo 1 è attribuito, per [...]
Art. 3.      Con effetto dal 1° febbraio 1981, per il personale medico contemplato dall'articolo 1 della Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, e successive modificazioni, e dall'articolo 8 della Legge [...]
Art. 4.      Con effetto dal 1° febbraio 1981, al personale medico di cui al precedente articolo 3, in aggiunta allo stipendio, competono le misure dell'indennità ospedaliera medico - professionale e [...]
Art. 5.      Alla determinazione dei nuovi stipendi di cui al precedente articolo 3 spettanti al personale ivi contemplato si provvede valutando, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata [...]
Art. 6.      A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale provinciale competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:
Art. 7.      L'inquadramento nei livelli retributivi di cui al precedente articolo 6 è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato [...]
Art. 8.      Qualora lo stipendio derivante dall'applicazione del precedente articolo 7 risulti inferiore al trattamento economico in godimento per stipendio e acconto previsto dall'articolo 1 della Legge [...]
Art. 9.      Con effetto dalla data di attribuzione dei nuovi stipendi di cui ai precedenti articoli 6 e 7, cessa la corresponsione dell'acconto sui futuri miglioramenti economici di cui all'articolo 1 della [...]
Art. 10.      Con effetto dal 1° febbraio 1981 al personale appartenente al ruolo speciale dei Sottufficiali e Guardie Forestali, nonchè ai Vigili del Fuoco del Ruolo Tecnico del Servizio Antincendi è [...]
Art. 11.      Per il personale contemplato dall'articolo 32 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e successive modificazioni, ai fini della determinazione, a decorrere dal 1° febbraio 1981, della [...]
Art. 12.      Le disposizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, si applicano anche nei confronti del personale proveniente da altri enti e transitato nei [...]
Art. 13. 
Art. 14.      La Giunta provinciale è autorizzata a disporre per il pagamento dei nuovi trattamenti economici previsti dalla presente legge, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti [...]
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18.      Le disposizioni recate dall'articolo 61 della Legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31 si applicano anche per l'estinzione dei titoli di spesa emessi per il pagamento di pensioni, di [...]
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.      Alla copertura del maggiore onere di Lire 5.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari [...]
Art. 21.      (Omissis)


§ 2.1.62 - Legge Provinciale 29 dicembre 1981, n. 25. [1]

Concessione di miglioramenti economici al personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento del personale.

(B.U. 29 dicembre 1981, n. 62).

 

Art. 1.

     Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al riassetto normativo ed economico della categoria e comunque non oltre il 30 giugno 1982, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione del personale contemplato dal primo e secondo comma dell'articolo 6 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, risultanti dall'applicazione del primo comma dell'articolo 6 della Legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, sono aumentate del 23 per cento.

     I miglioramenti derivanti dall'applicazione del primo comma non sono utili ai soli effetti della determinazione del compenso per lavoro straordinario.

     L'importo degli scatti convenzionali attribuiti a norma del terzo comma dell'articolo 9 della Legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7, sui quali non operano gli incrementi di cui al primo comma, verrà riassorbito nella misura di un terzo, conservando la rimanenza a titolo di assegno personale riassorbibile con un terzo dei futuri miglioramenti economici di carattere generale. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione economica per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per lavoro straordinario.

 

     Art. 2.

     Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al riassetto normativo ed economico della categoria e comunque non oltre il 30 giugno 1982, al personale di cui al precedente articolo 1 è attribuito, per ogni mensilità, compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno da detto riassetto, un assegno pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello stipendio e dell'indennità di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario.

 

     Art. 3.

     Con effetto dal 1° febbraio 1981, per il personale medico contemplato dall'articolo 1 della Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, e successive modificazioni, e dall'articolo 8 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni, gli stipendi tabellari fissati dall'articolo 22 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, come incrementati con gli articoli 5 e 6 della Legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, sono sostituiti con quelli previsti, per il corrispondente personale medico, dall'accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero e riportati nella seguente tabella:

 

 

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     QUALIFICA                           STIPENDIO ANNUO LORDO

                                     tempo pieno   tempo definito

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     Consigliere

     (Assistente, Medico)                5.940.000     4.455.000

     Direttore di Divisione

     (Aiuto, Coadiutore, Medico)         8.300.000     6.225.000

     Ispettore Generale

     (Direttore Psichiatra, Primario,

     Radiologo, Direttore Medico I.P.A.I.,

     Direttore Laboratorio provinciale

     d'igiene e profilassi - Sezione

     medica, Direttore del Centro di

     orientamento professionale, Medico) 8.700.000     6.525.000

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     La progressione economica dello stipendio indicato nella tabella si sviluppa in otto classi biennali di stipendio, dell'importo di Lire 400.000 annue per le prime due classi, nonchè dell'8 per cento costante computato sulla retribuzione iniziale della qualifica di appartenenza per le restanti sei ed in successivi aumenti periodici biennali calcolati sull'ultima classe di stipendio.

     Per i Consiglieri e qualifiche corrispondenti, le classi dell'8 per cento costante vanno computate sull'importo retributivo conseguito dopo i primi due anni di servizio.

 

     Art. 4.

     Con effetto dal 1° febbraio 1981, al personale medico di cui al precedente articolo 3, in aggiunta allo stipendio, competono le misure dell'indennità ospedaliera medico - professionale e dell'indennità di medico ospedaliero previste, per il corrispondente personale medico, dall'accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero e riportate rispettivamente nelle seguenti tabelle A) e B):

 

 

 

                                TABELLA A)

 

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Anzianità         Consigliere e    Direttore di     Ispettore

di servizio       qualifiche       Divisione e      Generale e

nella qualifica   corrispondenti   qualifiche       qualifiche

anni                               corrispondenti   corrispondenti

------------------------------------------------------------------

  1 - 2             3.350.000       3.950.000       4.450.000

  3 - 4             4.020.000       4.740.000       5.340.000

  5 - 6             4.355.000       5.135.000       5.785.000

  7 - 8             4.690.000       5.530.000       6.230.000

  9 - 10            5.025.000       5.925.000       6.675.000

11 - 12            5.360.000       6.320.000       7.120.000

  e oltre

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                                TABELLA B)

 

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Anzianità         Consigliere      Direttore di    Ispettore

di servizio       e qualifiche     Divisione       Generale

nella qualifica   corrispondenti   e qualifiche    e qualifiche

anni                               corrispondenti  corrispondenti

------------------------------------------------------------------

   1               1.700.000        3.000.000       6.580.000

   3               1.700.000        3.000.000       6.580.000

   5               2.000.000        3.300.000       7.500.000

   7               2.660.000        3.300.000       8.200.000

   9               2.660.000        3.600.000       8.200.000

  11               3.500.000        3.600.000       8.200.000

  13               3.500.000        4.350.000       8.200.000

  15               3.500.000        4.350.000       8.200.000

  17               4.105.000        4.350.000       8.200.000

e oltre

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     L'indennità di cui alla tabella A) compete esclusivamente al personale medico con rapporto a tempo pieno in relazione all'effettiva anzianità di servizio prestato nella posizione di tempo pieno.

     L'indennità di cui alla tabella B) compete ai medici a tempo pieno in misura intera nonchè ai medici a tempo definito in ragione dei trenta quarantesimi della corrispondente qualifica ed anzianità [2].

 

     Art. 5.

     Alla determinazione dei nuovi stipendi di cui al precedente articolo 3 spettanti al personale ivi contemplato si provvede valutando, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata nella qualifica di appartenenza.

     Le misure dell'indennità di cui al precedente articolo 4 competono al personale interessato in relazione all'anzianità di effettivo servizio prestato nelle rispettive qualifiche di appartenenza.

     Al personale rivestente la qualifica di Direttore di Sezione e qualifiche equiparate è attribuito lo stipendio nonchè le indennità stabiliti per il personale con qualifica di Consigliere, valutando ai fini della progressione economica l'intera anzianità di servizio.

     I servizi di ruolo prestati presso enti ospedalieri, ospedali psichiatrici pubblici e facoltà mediche degli istituti universitari, nonchè i servizi prestati presso la Provincia anteriormente alla riammissione in servizio ai sensi dell'articolo 168 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, purchè svolti con qualifica corrispondente a quella di appartenenza, sono valutati per intero agli effetti della progressione economica, per stipendio e indennità.

     Qualora il nuovo trattamento economico complessivo per stipendio e indennità derivante dall'applicazione del presente articolo, risulti inferiore a quello complessivo in godimento al 31 gennaio 1981 - per stipendio comprensivo degli aumenti biennali, indennità di cui alla Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, o assegno di cui all'articolo 8 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e competenze accessorie di cui al primo comma dell'articolo 6 della Legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 3 maggiorato del 23 per cento, la differenza verrà attribuita a titolo di assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per lavoro straordinario. Per il personale che nel periodo compreso fra il 1° febbraio 1981 e la data di entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito la nomina alla qualifica superiore, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alla data della nomina stessa.

     Le qualifiche di Direttore di Sezione e di Consigliere previste nel ruolo speciale del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - Sezione medica - quadro G1, nel ruolo speciale dei Servizi di salute mentale - quadro G2 e nel ruolo speciale del Personale Sanitario - quadro G13 di cui all'allegato 1 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dall'unica qualifica di Consigliere, fatta salva la conservazione ad personam per le qualifiche rivestite.

     Le disposizioni di cui all'articolo 32 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono abrogate.

     Con effetto dalla data di attribuzione delle misure degli stipendi e delle indennità di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono soppresse l'indennità di cui alla Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, l'assegno di cui all'articolo 8 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, le competenze accessorie di cui al primo comma dell'articolo 6 della Legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 3, e cessa inoltre nei confronti del personale rivestente la qualifica di Consigliere e Direttore di Sezione la corresponsione dell'acconto sui futuri miglioramenti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 13 aprile 1981, n. 5.

     Ai fini della determinazione del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale di cui al precedente articolo 3 continuano a considerarsi le retribuzioni stabilite per il medesimo personale alla data del 31 gennaio 1981.

 

     Art. 6.

     A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale provinciale competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

 

     primo livello                                  L. 2.916.000

     primo livello dopo 6 mesi                      L. 3.240.000

     secondo livello                                L. 3.612.600

     terzo livello                                  L. 4.098.600

     quarto livello                                 L. 4.482.000

     quinto livello                                 L. 4.941.000

     sesto livello                                  L. 5.562.000

     settimo livello                                L. 6.804.000

 

     La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio dell'8 per cento computato sullo stipendio iniziale di livello e in successivi aumenti periodici biennali computati sull'ultima classe di stipendio.

     Per il primo livello le classi biennali si calcolano su Lire 3.240.000 escludendo i primi sei mesi dal periodo utile per il conseguimento delle classi stesse.

     Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

     Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 3.

 

     Art. 7.

     L'inquadramento nei livelli retributivi di cui al precedente articolo 6 è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze della Provincia fino al 31 gennaio 1981, salvo quanto previsto dai successivi ottavo e nono comma.

     Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

     a) per il personale che all'1 febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo più alto tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stipendio corrispondente al periodo di servizio prestato nelle qualifiche non di vertice della medesima carriera, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese. Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento e qualora Importo si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di vertice. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

     b) per il personale che alla data 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo più basso tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità di carriera. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio. Per il personale della ex carriera ausiliaria atipica il livello retributivo più basso è considerato il terzo;

     c) il personale che abbia prestato servizio di ruolo o a tempo indeterminato anche in carriera o categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio è valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del 3 per cento, per i successivi anni, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera in cui il servizio è stato prestato. L'importo del beneficio viene temporizzato e l'anzianità risultante si aggiunge a quella maturata nella carriera o qualifica corrispondenti al livello di inquadramento, ai fini della progressione economica in quest'ultimo livello.

     La temporizzazione del beneficio espressa in mesi è pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo dell'incremento della classe o dello scatto in corso di maturazione nel livello di inquadramento.

     Se più favorevole, per il personale che abbia prestato servizio di ruolo o a tempo indeterminato in carriera corrispondente al livello immediatamente inferiore a quello di inquadramento, si determina nel livello inferiore lo stipendio relativo all'anzianità maturata in detta carriera, valutando anche le eventuali frazioni di biennio, escluse le frazioni di mese. Lo stipendio così determinato si riporta nel livello retributivo di inquadramento e si procede poi secondo i criteri stabiliti alla precedente lettera a), parte seconda;

     d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio è valutato attribuendo un beneficio pari all'1,25 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato sullo stipendio iniziale del livello retributivo più basso corrispondente alla carriera o categoria in cui il servizio non di ruolo è stato prestato. Si provvede poi alla temporizzazione del beneficio, applicando le disposizioni previste alla precedente lettera c).

     Nei confronti del personale per il quale le corrispondenze di cui agli articoli 2 e 3 della Legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, sono stabilite fra livello funzionale - retributivo e qualifica, lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità maturata nella qualifica di appartenenza. Qualora detto personale abbia prestato anche servizio non di ruolo e servizio di ruolo in qualche diverse da quella rivestita si applicano le disposizioni di cui alle precedenti lettere c) e d).

     Per l'Ispettore Infermiere, l'anzianità maturata nelle qualifiche di Infermiere Scelto e di infermiere è valutata nei modi di cui alla precedente lettera c), calcolando il beneficio sullo stipendio iniziale del terzo livello retributivo.

     Per i Vice Ispettori Infermieri lo stipendio è determinato secondo i criteri stabiliti alla precedente lettera a) valutando l'anzianità maturata nelle qualifiche di Infermiere Scelto e di Infermiere nel terzo livello retributivo e quella di Capo Sala Infermiere nel livello di inquadramento.

     Per il personale contemplato dalla Legge provinciale 18 dicembre 1971, n. 17, il nuovo stipendio è determinato valutando l'intera anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, da computarsi sul 90 per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo di riferimento.

     Per il personale insegnante con incarico a tempo indeterminato di cui all'articolo 55 della Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, ai fini della determinazione del nuovo stipendio si valuta nel sesto livello retributivo l'anzianità di servizio riconosciuta dalla Provincia.

     Per il personale proveniente da altri enti e transitato nei ruoli provinciali, ai fini della determinazione del nuovo stipendio si valuta il servizio di ruolo e non di ruolo prestato o comunque riconosciuto negli enti di provenienza secondo i criteri previsti dal presente articolo, sulla base della corrispondenza di ogni singola posizione con le carriere e qualifiche provinciali con riferimento alle equiparazioni fissate nelle relative leggi di inquadramento nei ruoli provinciali. Il servizio prestato a tempo indeterminato, considerando tale anche quello svolto con continuità per almeno due anni, si valuta come servizio di ruolo.

     Nel caso in cui, dopo la data 1° febbraio 1981, il dipendente abbia conseguito o consegua la nomina in un livello superiore, l'inquadramento economico nel nuovo livello avviene alla classe di stipendio o aumento periodico d'importo pari o immediatamente superiore allo stipendio percepito nel livello di provenienza.

 

     Art. 8.

     Qualora lo stipendio derivante dall'applicazione del precedente articolo 7 risulti inferiore al trattamento economico in godimento per stipendio e acconto previsto dall'articolo 1 della Legge provinciale 13 aprile 1981, n. 5, maggiorato di una somma pari a Lire 120.000 annue, al dipendente è attribuito uno stipendio ad personam d'importo pari a quest'ultimo trattamento.

     Per il personale di cui al precedente comma l'inquadramento nel livello è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico d'importo pari o immediatamente inferiore allo stipendio ad personam. La differenza fra quest'ultimo e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica, mediante temporizzazione che si determina secondo i criteri stabiliti al precedente articolo 7, lettera c).

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi in cui, nel periodo compreso fra il 1° febbraio 1981 e la data di entrata in vigore della presente legge, il personale abbia conseguito nei preesistenti livelli retributivi miglioramenti economici per effetto della progressione nei medesimi livelli.

 

     Art. 9.

     Con effetto dalla data di attribuzione dei nuovi stipendi di cui ai precedenti articoli 6 e 7, cessa la corresponsione dell'acconto sui futuri miglioramenti economici di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 13 aprile 1981, n. 5.

 

     Art. 10.

     Con effetto dal 1° febbraio 1981 al personale appartenente al ruolo speciale dei Sottufficiali e Guardie Forestali, nonchè ai Vigili del Fuoco del Ruolo Tecnico del Servizio Antincendi è concessa una indennità pari al 35 per cento dello stipendio di livello.

     L'indennità di cui al precedente comma è pensionabile ed è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la riduzione, la sospensione o il ritardo.

     Nei confronti del personale previsto dal primo comma non trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 20 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, e nell'articolo 18 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.

     Con effetto dalla data di attribuzione del nuovo trattamento economico, cessa la corresponsione dei benefici previsti dall'articolo 5 della Legge 3 novembre 1980, n. 707, e dall'articolo 1 del D.P.R. 4 novembre 1980, n. 718 [3].

 

     Art. 11.

     Per il personale contemplato dall'articolo 32 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e successive modificazioni, ai fini della determinazione, a decorrere dal 1° febbraio 1981, della nuova misura dell'assegno alimentare di cui al terzo comma del precitato articolo, si considera il 45 per cento dei trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge.

 

     Art. 12.

     Le disposizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, si applicano anche nei confronti del personale proveniente da altri enti e transitato nei ruoli provinciali.

     Qualora il personale di cui al precedente comma abbia maturato la prescritta anzianità per il conferimento del trattamento economico della qualifica di Ispettore Generale anteriormente alla data dell'inquadramento nei ruoli provinciali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 138 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, si procede alla ricostruzione della posizione economica considerando gli aumenti periodici, da valutarsi nella misura prevista per il corrispondente personale provinciale, acquisiti per stipendio fino alla data del conseguimento del medesimo trattamento economico.

     Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto con decorrenza dalla data di inquadramento nei ruoli provinciali.

 

     Art. 13. [4]

     [(Omissis) [5].

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

     Nei confronti dei Vigili del Fuoco del ruolo tecnico del Servizio antincendi l'indennità oraria per lavoro straordinario compete in misura pari a quella spettante al personale di cui al precedente articolo 6 con corrispondente livello funzionale].

 

     Art. 14.

     La Giunta provinciale è autorizzata a disporre per il pagamento dei nuovi trattamenti economici previsti dalla presente legge, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali di inquadramento. Dette disposizioni sono adottate in relazione alle decorrenze recate dalla legge medesima.

 

     Art. 15. [6]

     (Omissis) [7].

 

     Art. 16. [8]

     [Il limite di età di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 162 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, viene elevato a 60 anni. Le Puericoltrici e le Assistenti Sanitarie Visitatrici, che risultino collocate a riposo nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 1981 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono riammesse in servizio, a domanda, a norma dell'articolo 168 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche e integrazioni subordinatamente alla vacanza dei posti, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita alla data del collocamento a riposo [9]].

 

     Art. 17. [10]

     [Il limite del 10 per cento di cui al terzo comma dell'articolo 2 della Legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni, è elevato ai 12 per cento, a decorrere dai 1° gennaio 1982].

 

     Art. 18.

     Le disposizioni recate dall'articolo 61 della Legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31 si applicano anche per l'estinzione dei titoli di spesa emessi per il pagamento di pensioni, di integrazioni ed acconti di pensione e di assegni alimentari.

 

     Art. 19.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 20.

     Alla copertura del maggiore onere di Lire 5.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della Legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, come modificato con l'articolo 4 della Legge provinciale 1° settembre 1981, n. 20.

     All'onere valutato nell'importo di Lire 5.400.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1981 - 1983 di cui all'articolo 13 della Legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, come modificato con l'articolo 7 della Legge provinciale 1° settembre 1981, n. 20.

     Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 21.

     (Omissis) [12].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, tranne l'art. 19.

[2] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.P. 25 gennaio 1982, n. 3.

[3] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.P. 25 gennaio 1982, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[5] Comma modificativo dell'art. 35 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[7] Articolo modificativo dell'art. 131 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[8] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[9] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.P. 25 gennaio 1982, n. 3.

[10] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[11] Articolo modificativo dell'art. 19 della L.P. 13 aprile 1981, n. 8.

[12] Disposizione finanziaria transitoria ed entrata in vigore.