Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 17/12/1993 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 concernente assunzione di personale, assegnazione di sede e trasferimento. |
Art. 2. Concorsi e prove selettive riservati per il personale provinciale non di ruolo delle scuole a carattere statale. |
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 concernente gli assistenti educatori dei comprensori. |
Art. 4. Personale assistente educatore dei comprensori. |
Art. 5. Norma transitoria concernente il personale assistente educatore dei comprensori. |
Art. 6. Norma abrogativa. |
Art. 7. Modifica dell'articolo 2 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 3 concernente i requisiti per la partecipazione al concorso per la nomina a guardia dei sottufficiali e guardie forestali della [...] |
Art. 8. Modifica dell'articolo 52 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 concernente «Disposizioni sul funzionamento della struttura provinciale - modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. [...] |
Art. 9. Modifica dell'articolo 8 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17 concernente «Disposizioni per l'adeguamento normativo ed economico della dirigenza anche in relazione al nuovo regime [...] |
Art. 10. Modifica dell'articolo 18 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento». |
Art. 11. Modifica dell'articolo 165 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento». |
Art. 12. Modifica dell'articolo 194 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento». |
Art. 13. Modifica dell'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento». |
Art. 14. Contribuzione ai fini dell'indennità premio di servizio. |
Art. 15. Collocamento a riposo. |
Art. 16. Provvidenze a favore dei soggetti affetti da miopatia metabolica. |
Art. 17. Copertura degli oneri. |
Art. 18. Variazioni di bilancio. |
§ 5.1.64 - L.P. 17 dicembre 1993, n. 43.
Norme in materia di personale e provvidenze integrative in materia sanitaria.
(B.U. 28 dicembre 1993, n. 62).
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 8 della
(Omissis).
Art. 2. Concorsi e prove selettive riservati per il personale provinciale non di ruolo delle scuole a carattere statale. [2]
1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata ad indire concorsi e prove selettive riservati, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale provinciale non di ruolo delle scuole a carattere statale della provincia di Trento.
2. Sono ammessi a concorso riservato per l'immissione in ruolo nel profilo di assistente amministrativo/contabile del VI livello funzionale- retributivo, i richiedenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio non di ruolo per almeno dodici mesi, anche non continuativi, in scuole a carattere statale della provincia di Trento, nel medesimo profilo professionale, in periodo successivo all'entrata in vigore del
3. Sono ammessi a prove selettive riservate per l'immissione in ruolo nei profili professionali di operatore amministrativo del IV livello funzionale-retributivo, di tecnico di laboratorio scolastico del IV livello funzionale-retributivo e di bidello del III livello funzionale-retributivo, i richiedenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio non di ruolo per almeno dieci mesi, anche non continuativi, in scuole a carattere statale della provincia di Trento, nel profilo professionale per il quale concorrono ovvero in profilo professionale immediatamente superiore, in periodo successivo all'entrata in vigore del
4. Il bando di concorso e gli avvisi di selezione, da indirsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano le modalità di svolgimento delle relative procedure nonché i titoli valutabili e i criteri di valutazione.
5. L'aver prestato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ventiquattro mesi di servizio utile alla stregua di cui ai precedenti commi 2 e 3, costituisce titolo di precedenza assoluta.
6. Le graduatorie dei concorrenti del concorso e delle prove attitudinali riservati di cui al presente articolo sono utilizzate, fino al loro esaurimento, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, nei limiti di cui all'articolo 12, lettera d), della
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 9 della
(Omissis).
Art. 4. Personale assistente educatore dei comprensori. [4]
[1. (Omissis) [5].
2. Per la copertura di posti di assistente educatore resisi vacanti e non soppressi i comprensori, in relazione alle esigenze del proprio territorio, prima di procedere all'emanazione del bando di pubblico concorso, determinano se il rapporto di impiego relativo ai posti medesimi è a tempo determinato a ventiquattro o trenta ore o a tempo pieno e consentono conseguentemente, secondo la regolamentazione vigente, il preventivo esercizio di opzione al personale assistente educatore di ruolo in servizio.]
Art. 5. Norma transitoria concernente il personale assistente educatore dei comprensori. [6]
[1. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 9 della
2. Gli assistenti educatori di ruolo, in servizio presso i comprensori alla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare per il mantenimento del proprio orario di servizio o per un orario a ventiquattro, trenta o trentasei ore settimanali, entro i termini e con le modalità fissati con propria deliberazione dalla Giunta provinciale nel rispetto comunque del monte ore complessivo di cinquemila ore settimanali relativo ai posti di ruolo previsti nelle piante organiche dei comprensori e sulla base delle effettive esigenze di servizio. L'applicazione del nuovo orario decorre dall'anno scolastico 1994/1995.]
Art. 6. Norma abrogativa.
1. Sono abrogati gli articoli 7, 8, 10 e 11 della
2. La tabella A allegata alla
Art. 7. Modifica dell'articolo 2 della
(Omissis).
Art. 8. Modifica dell'articolo 52 della
1. I commi 1 e 3 dell'articolo 52 della
(Omissis).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti del personale cessato dal servizio in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. Modifica dell'articolo 8 della
(Omissis).
Art. 10. Modifica dell'articolo 18 della
(Omissis).
Art. 11. Modifica dell'articolo 165 della
(Omissis).
Art. 12. Modifica dell'articolo 194 della
(Omissis).
Art. 13. Modifica dell'articolo 197 della
(Omissis).
Art. 14. Contribuzione ai fini dell'indennità premio di servizio.
1. All'articolo 197 della
(Omissis).
Art. 15. Collocamento a riposo.
1. All'articolo 166 della
(Omissis).
Art. 16. Provvidenze a favore dei soggetti affetti da miopatia metabolica. [12]
[1. Allo scopo di assicurare gli strumenti indispensabili alla sopravvivenza e di migliorare le condizioni di vita dei soggetti affetti da miopatia metabolica la Provincia autonoma di Trento assume a proprio carico l'effettuazione degli interventi previsti dal presente articolo, ad integrazione delle prestazioni garantite in via generale dal servizio sanitario nazionale.
2. Ai soggetti affetti da miopatia metabolica aventi titolo all'assistenza sanitaria da parte del servizio sanitario provinciale è garantito l'accesso alle seguenti prestazioni, secondo criteri e modalità che saranno definiti con deliberazione della Giunta provinciale:
a) concessione di contributi nella misura massima dell'ottanta per cento sulle spese sostenute per l'acquisto di farmaci non previsti dal prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, di prodotti dietetici e di speciali presidi termici atti ad assicurare il mantenimento della temperatura corporea;
b) accesso a prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio secondo specifici protocolli operativi.
3. All'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, che costituiscono prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, della
4. La Giunta provinciale è autorizzata a concorrere con contributi, previa, se del caso, la stipula di convenzioni con università o altri istituti, centri od organismi scientifici pubblici o privati, al finanziamento di progetti di ricerca volti a conseguire una migliore conoscenza della miopatia metabolica e ad individuare idonee terapie, nonché a favorire la raccolta e la diffusione delle informazioni in materia.
5. Agli oneri inerenti all'applicazione del presente articolo si fa fronte mediante apporti aggiuntivi al fondo sanitario provinciale a carico del bilancio della Provincia ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della
Art. 17. Copertura degli oneri.
1. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati nell'importo di lire 750.000.000, nonché all'onere una tantum valutato nell'importo di lire 5.200.000.000, per un ammontare complessivo a carico dell'esercizio finanziario 1994 di lire 5.950.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Interventi del programma di Giunta (spese correnti)», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996».
2. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 1.750.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1995, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriali», area di intervento «Interventi del programma di Giunta» del bilancio pluriennale 1994-1996, di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
Art. 18. Variazioni di bilancio.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[2] L'art. 70 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[5] Comma abrogato dall'art. 13 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[12] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 62 della