§ 5.6.4 - L.P.16 luglio 1990, n. 21.
Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 sport e tempo libero
Data:16/07/1990
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. La Provincia autonoma di Trento, nel quadro degli obiettivi di sviluppo civile, sociale e culturale della popolazione, promuove le iniziative atte a favorire la promozione dell'accesso alla [...]
Art. 2.      1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere direttamente o a concedere finanziamenti fino alla concorrenza della spesa [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per le spese di funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive e [...]
Art. 4.      1. La Giunta provinciale può concedere ad enti, società ed associazioni contributi per le spese relative all'attività sportiva di carattere professionistico come individuata ai sensi della legge [...]
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad associazioni ed enti sportivi contributi in conto capitale in misura non [...]
Art. 7 bis. 
Art. 7 ter.  [8]
Art. 7 quater. 
Art. 8.      1. E' istituito il comitato tecnico provinciale per lo sport quale organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale
Art. 9.      1. Spetta al comitato tecnico provinciale per lo sport
Art. 10.      1. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione legislativa, con propri provvedimenti determina
Art. 11.      1. Per agevolare l'accesso al credito per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi nonché per l'acquisto di impianti sportivi nonché per [...]
Art. 12.      1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 i comuni sono delegati dalla Provincia a concedere finanziamenti ad enti, comitati e associazioni svolgenti attività sportiva a [...]
Art. 13.      1. Per gli interventi di cui all'articolo 12 la Giunta provinciale, a decorrere dal 1991, dispone a valere sui fondi per la finanza locale l'assegnazione di somme da ripartire tra i comuni. A [...]
Art. 14.      1. I comuni provvedono alla concessione di finanziamenti ad enti e associazioni sportive per interventi di sistemazione e miglioramento di strutture sportive non aventi le caratteristiche di cui [...]
Art. 15.      1. I comuni provvedono a concedere i finanziamenti di cui agli articoli 12 e 14 ad enti, comitati e associazioni fino alla concorrenza della spesa ammissibile secondo criteri e modalità [...]
Art. 16.      1. La concessione dei contributi per la costruzione da parte di enti pubblici di impianti sportivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi [...]
Art. 17.      1. Nella prima applicazione dell'articolo 5 la Giunta provinciale provvede all'approvazione del programma relativo al periodo 1991-1993 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 18.      1. La presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 4 e 5, si applica a decorrere dal 1 °gennaio 1991
Art. 19.      1. Per i fini di cui all'articolo 4 è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990


§ 5.6.4 - L.P.16 luglio 1990, n. 21.

Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive.

(B.U. 24 luglio 1990, n. 34).

 

Art. 1.

     1. La Provincia autonoma di Trento, nel quadro degli obiettivi di sviluppo civile, sociale e culturale della popolazione, promuove le iniziative atte a favorire la promozione dell'accesso alla pratica sportiva e la diffusione della medesima.

     2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Provincia contribuisce al sostegno ed allo sviluppo dell'associazionismo sportivo e favorisce le iniziative di comuni e loro consorzi per la realizzazione di impianti sportivi.

 

CAPO I

Interventi della Provincia

 

     Art. 2.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere direttamente o a concedere finanziamenti fino alla concorrenza della spesa ammissibile a comuni, consorzi di comuni e comprensori, nonché ad enti, comitati e associazioni svolgenti attività sportive a carattere dilettantistico, anche privi di personalità

giuridica, per lo svolgimento delle seguenti iniziative:

     a) organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, nazionale o internazionale;

     b) realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport;

     c) attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni ed indagini in materia sportiva;

     d) organizzazione di convegni, corsi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, per tecnici e per il personale medico-sportivo.

     2. I finanziamenti per le iniziative di cui alla lettera c) possono essere altresì concessi ad associazioni ed enti con finalità di studio o di ricerca.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere direttamente all'acquisto di materiale e di attrezzature sportive per propagandare la pratica dello sport dilettantistico.

 

     Art. 2 bis. [1]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni o ai consorzi di comuni, che gestiscono impianti sportivi aventi caratteristiche di significativa complessità tecnologica, di unicità sul territorio provinciale e destinati a competizioni di livello nazionale o internazionale, ovvero ai soggetti ai quali i comuni e i consorzi di comuni medesimi ne abbiano affidato la gestione, un contributo fino alla misura massima del 50 per cento del disavanzo relativo alle spese di gestione.

 

     Art. 3.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per le spese di funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. Sono comprese tra le spese ammissibili a contributo quelle per l'organizzazione di manifestazioni sportive, quelle per lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-organizzativa a favore delle associazioni sportive nonché quelle per lo svolgimento anche tramite le società sportive affiliate di attività di specializzazione agonistica.

     1 bis. Tra le spese ammissibili a contributo ai sensi del comma 1 sono comprese le spese sostenute dalle associazioni e dalle società sportive affiliate per l'assicurazione obbligatoria e integrativa degli atleti di età inferiore ai venticinque anni, dei tecnici e dei dirigenti per l'esercizio delle attività sportive regolamentate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. I contributi sono accordati cumulativamente alle federazioni e agli enti secondo i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale [2].

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere al comitato provinciale del CONI contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta provinciale può concedere ad enti, società ed associazioni contributi per le spese relative all'attività sportiva di carattere professionistico come individuata ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono determinati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammessa e comunque nei limiti del disavanzo di gestione annuale derivante dalle attività di cui al precedente comma.

     3. I contributi sono concessi sulla base del disavanzo di gestione a condizione che il soggetto beneficiario si impegni alla realizzazione di un programma annuale di attività comprendente iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva. Con la deliberazione di concessione del contributo è approvato il programma di attività suddetto.

     4. In caso di mancata o parziale realizzazione del programma il contributo viene rispettivamente revocato o ridotto in proporzione. Si provvede al recupero delle somme erogate ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

 

     Art. 4 bis. [3]

     1. La Giunta provinciale può concedere alle associazioni sportive che svolgono attività a carattere dilettantistico contributi in misura non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile risultante dai programmi di attività promozionale e per l'attività sportiva da realizzare in ambito interregionale, nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alle società che favoriscono la crescita dello sport in provincia di Trento e che valorizzano in prevalenza atleti trentini.

 

     Art. 5. [4]

     1. Al fine di assicurare idonee condizioni di svolgimento delle attività sportive e di coordinare, nel quadro della programmazione economica e territoriale, gli interventi nel settore, la Giunta provinciale approva, tenuto conto anche delle domande presentate da enti, da associazioni sportive e, fino alla riforma della finanza locale, dai comuni e loro consorzi, un piano triennale per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento delle strutture sportive. Il piano è informato a criteri di equilibrata diffusione, di massima utilizzazione, di polivalenza degli impianti e di economicità di gestione.

     2. Il piano comprende esclusivamente opere e interventi di rilevanza sovracomunale o aventi caratteristiche economiche e sociali definite di rilevanza provinciale dal programma di sviluppo provinciale. La rilevanza sovracomunale e determinata tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanza locale.

     3. Il piano:

     a) individua, secondo criteri di priorità, le strutture oggetto di intervento, indicando per ciascun impianto la tipologia, il bacino d'utenza, la localizzazione e le condizioni di equilibrio economico per la gestione;

     b) determina la spesa ammissibile a finanziamento per ciascun intervento. Sono oggetto d'intervento anche singoli lotti funzionali di impianti sportivi;

     c) stabilisce i termini per la presentazione della documentazione necessaria per l'adozione del provvedimento di concessione dei contributi.

 

     Art. 6. [5]

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni o ai loro consorzi contributi in misura non superiore al 95 per cento e non inferiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     2. Le agevolazioni possono essere concesse nella forma di contributo in conto capitale e/o di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni. I contributi annui costanti sono determinati secondo importi tali da assicurare che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata dei contributi e al tasso di interesse dei mutui già contratti dal comune, alla data del provvedimento di concessione dei contributi medesimi, con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle opere ovvero, in mancanza, al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, alla medesima data, per i mutui finalizzati all'esecuzione di opere pubbliche, risulti, tenuto altresì conto degli eventuali contributi in conto capitale, di importo corrispondente all'entità dei contributi previsti al comma 1.

     3. La determinazione della misura, della tipologia e della durata delle agevolazioni è effettuata secondo le disposizioni previste dalla legislazione in materia di finanza locale per il fondo per la promozione delle opere pubbliche. Nella determinazione dei contributi si tiene conto, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, anche delle agevolazioni eventualmente spettanti ai comuni e loro consorzi ai sensi dell'articolo 11.

     4. Ai fini dell'erogazione dei contributi si applicano le disposizioni previste dalla legislazione in materia di finanza locale per il fondo per la promozione delle opere pubbliche.

 

     Art. 7.

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad associazioni ed enti sportivi contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     2. La costruzione di nuovi impianti dovrà essere effettuata su terreni di proprietà comunale o dei quali comunque il comune abbia la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 16.

 

     Art. 7 bis. [6]

     1. Allo scopo di agevolare la costruzione e l'ammodernamento di opere connesse con lo svolgimento di campionati mondiali delle discipline olimpiche, la Giunta provinciale è autorizzata, sulla base di criteri e di modalità determinati dalla stessa con propria deliberazione, ad intervenire a sostegno di soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 90 per cento della spesa ammessa. Le opere previste dal presente comma sono finanziate sul fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale di cui all'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 [7].

 

          Art. 7 ter. [8]

     1. La Provincia può assegnare al comune di Trento un finanziamento, fino alla copertura della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione o per l’acquisizione di una struttura da mettere a disposizione degli organismi provinciali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive, delle organizzazioni sportive per le discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché delle strutture del comune operanti nel settore dello sport. [9]

     2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la definizione delle spese ammissibili e per la determinazione dell’entità del finanziamento, nonché le sue modalità di erogazione, anche in rate costanti e per la durata massima di dieci anni.

 

          Art. 7 quater. [10]

     1. La Provincia è autorizzata a concedere ad associazioni o società sportive finanziamenti in conto capitale fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi di ammodernamento degli impianti sportivi destinati alla disciplina del calcio con la realizzazione di manti in erba artificiale.

     2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti, per la definizione delle spese ammissibili, per la determinazione dell'entità del finanziamento e per le modalità di erogazione.

 

     Art. 8.

     1. E' istituito il comitato tecnico provinciale per lo sport quale organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale.

     2. Il comitato è costituito dai seguenti membri:

     a) l'Assessore provinciale alle attività sportive, con funzioni di presidente;

     b) il dirigente del servizio turismo e attività sportive;

     c) due esperti designati dal comitato provinciale del CONI, di cui uno competente in materia di impianti sportivi e programmazione;

     d) due rappresentanti degli enti locali, designati rispettivamente dalle sezioni provinciali dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

     e) un rappresentante dei comprensori, designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori;

     f) un dirigente di associazione sportiva dilettantistica operante nel Trentino scelto fra una terna proposta dal comitato provinciale del CONI;

     g) un esperto in medicina sportiva;

     h) il sovrintendente scolastico o un suo delegato;

     l) un esperto in materia giuridica con particolare riferimento al diritto sportivo;

     i) un rappresentante degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività sportiva dilettantistica;

     m) due consiglieri provinciali di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

     3. Il comitato elegge nel suo seno il vicepresidente.

     4. Il presidente del comitato può di volta in volta invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni esperti nelle tematiche poste al'ordine del giorno.

     5. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura provinciale.

     6. Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario provinciale appartenente al servizio turismo e attività sportive.

     - 1. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alle leggi provinciali 1 settembre 1986, n. 27 e 23 febbraio 1990, n. 6.

 

     Art. 9.

     1. Spetta al comitato tecnico provinciale per lo sport:

     a) proporre iniziative dirette a sviluppare la diffusione e la pratica delle attività sportive nella provincia;

     b) esprimere parere sul piano di cui all'articolo 5 [11];

     c) esprimere parere sugli interventi di cui all'articolo 3 nonché sui parametri di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 13;

     d) esprimere altri pareri in materia di sport su richiesta della Giunta provinciale.

 

     Art. 10.

     1. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione legislativa, con propri provvedimenti determina:

     a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di concessione di contributi e finanziamenti;

     b) la documentazione da allegare alle domande di cui alla lettera a) e quella di cui all'articolo 5;

     c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile alle agevolazioni;

     d) i criteri per la determinazione delle agevolazioni di cui agli articoli 2, 2 bis, 3, 4 e 4 bis da definirsi tenendo conto anche delle risorse proprie dei soggetti beneficiari [12];

     e) le modalità di erogazione delle agevolazioni qualora non previste in legge;

     f) le modalità e i termini di rendicontazione qualora non previsti in legge.

 

     Art. 11.

     1. Per agevolare l'accesso al credito per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi nonché per l'acquisto di impianti sportivi nonché per l'acquisto di impianti e attrezzature mobili da parte dei comuni e dei loro consorzi la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito ed, in particolare, con l'Istituto per il credito sportivo.

     2. Le convenzioni stabiliscono l'ammontare delle linee di credito assicurate, la natura delle opere finanziabili, l'ammontare delle agevolazioni concesse e ogni altra modalità inerente la concessione dei mutui.

 

CAPO II

Interventi dei comuni

 

     Art. 12.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 i comuni sono delegati dalla Provincia a concedere finanziamenti ad enti, comitati e associazioni svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico anche privi di personalità giuridica per:

     a) le spese di funzionamento ivi comprese quelle per l'organizzazione di manifestazioni sportive di interesse locale;

     b) l'acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili.

 

     Art. 13.

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 12 la Giunta provinciale, a decorrere dal 1991, dispone a valere sui fondi per la finanza locale l'assegnazione di somme da ripartire tra i comuni. A tale fine una quota dei fondi per la finanza locale, da determinare annualmente con le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di finanza locale, viene ripartita fra i comuni sulla base di parametri, da individuare con apposita deliberazione della Giunta provinciale, che tengano conto in particolare della popolazione, della diffusione dell'associazionismo sportivo e della pratica dilettantistica dello sport.

     2. Le somme di cui al comma 1 sono assegnate ai comuni con vincolo di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 12 o comunque in favore delle attività sportive.

 

     Art. 14.

     1. I comuni provvedono alla concessione di finanziamenti ad enti e associazioni sportive per interventi di sistemazione e miglioramento di strutture sportive non aventi le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 5 [13].

     2. Per gli interventi di cui al comma 1 i comuni provvedono utilizzando le somme assegnate ai sensi delle leggi in materia di finanza locale.

 

     Art. 15.

     1. I comuni provvedono a concedere i finanziamenti di cui agli articoli 12 e 14 ad enti, comitati e associazioni fino alla concorrenza della spesa ammissibile secondo criteri e modalità stabiliti con apposito regolamento comunale [14].

 

CAPO III

Norme finali e transitorie

 

     Art. 16.

     1. La concessione dei contributi per la costruzione da parte di enti pubblici di impianti sportivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni.

     2. La concessione dei contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento o il miglioramento degli impianti sportivi comporta il vincolo di destinazione degli impianti all'uso sportivo per la durata di almeno quindici anni.

 

     Art. 17.

     1. Nella prima applicazione dell'articolo 5 la Giunta provinciale provvede all'approvazione del programma relativo al periodo 1991-1993 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto anche delle proposte fatte pervenire dai comuni, dai loro consorzi, dai comprensori nonché dalle associazioni ed enti sportivi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18.

     1. La presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 4 e 5, si applica a decorrere dal 1 °gennaio 1991.

     2. L'articolo 4 e le disposizioni dell'articolo 10 per la parte relativa agli interventi previsti al medesimo articolo 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

     3. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono abrogate, ferma restando l'applicazione delle norme medesime in ordine ai rapporti sorti e agli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti sotto il loro vigore, le seguenti disposizioni provinciali:

     a) legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39 come modificata con: legge provinciale 4 gennaio 1975, TI. 3; legge provinciale 28 gennaio 1978, n. 4; articoli 68, 70 e 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8; articolo 13, comma 4,della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8; articolo 11 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2; articolo 9 della legge provinciale 10 marzo 1986,n.7;

     b) legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 2;

     c) legge provinciale 25 novembre 1982, n. 24 come modificata con articolo 7 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3 e con articolo 11 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3 e con articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35.

     4. Per l'anno 1990 gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, come modificati da ultimo con l'articolo 9 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, si applicano con riferimento alle domande presentate entro il 30 settembre 1989. Le domande pervenute successivamente a tale data ed entro il 30 settembre 1990 sono esaminate ai sensi della presente legge. Le stesse dovranno essere completate con la documentazione eventualmente richiesta con i provvedimenti di cui all'articolo 10.

     5. Per l'anno 1990 le disposizioni di cui alla legge provinciale 25 novembre 1982, n. 24 si applicano limitatamente per la concessione dei contributi relativi agli impianti sportivi previsti nel piano triennale 1987-1989 la cui realizzazione è in fase di completamento.

     6. Le domande presentate ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, per le quali non si sia provveduto entro la data del 31 dicembre 1990, ad esclusione di quelle relative alle manifestazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della presente legge, sono trasmesse ai comuni nel cui territorio abbiano sede i soggetti interessati e i comuni provvedono ai sensi delle disposizioni di cui al capo II.

 

     Art. 19.

     1. Per i fini di cui all'articolo 4 è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990.

     2. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991, sono estese ai fini di cui all'articolo 2, esclusi gli interventi di cui all'articolo 13 ed ai fini di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

     3. Con successive leggi provinciali si provvederà all'autorizzazione delle spese per i fini di cui agli articoli 6 e 7.

 

     Artt. 20. - 21.

     (Omissis) [15].

 


[1] Articolo inserito dall'art. 26 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[2] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[3] Articolo inserito dall'art. 14 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10. Per effetto dell’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di programmazione degli interventi contenute nel presente articolo.

[5] Le disposizioni del presente articolo cessano di applicarsi per effetto dell'art. 14, L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 14, L.P. 3/98.

[6] Articolo inserito dall'art. 26 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[7] Comma così modificato dall'art. 45 della L.P. 20 marzo 2000, n.3.

[8] Articolo inserito dall’art. 35 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[9] Comma così modificato dall’art. 53 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[10] Articolo aggiunto dall’art. dall’art. 53 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[11] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[12] Lettera sostituita dall'art. 14 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e così modificata dall'art. 26 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[13] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[14] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[15] Recano disposizioni finanziarie.