Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 turismo e industria alberghiera |
Data: | 05/09/1991 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Iniziative ammesse alle agevolazioni. |
Art. 2. Soggetti beneficiari. |
Art. 3. Agevolazioni. |
Art. 4. Programmazione degli interventi. |
Art. 5. Modalità per la richiesta delle agevolazioni e valutazione delle domande. |
Art. 6. Concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni. |
Art. 7. Obblighi dei richiedenti. |
Art. 8. Sanzioni. |
Art. 9. Norme transitorie. |
Art. 10. Modifiche all'articolo 11 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10. |
Art. 11. Autorizzazioni di spesa. |
Art. 12. Copertura degli oneri. |
Art. 13. Variazioni di bilancio. |
§ 4.5.31 - L.P. 5 settembre 1991, n. 21. [1]
Interventi a favore delle agenzie di viaggio e turismo e modificazioni a disposizioni provinciali in materia di promozione turistica.
(B.U. 10 settembre 1991, n. 39).
Capo I [2]
Agevolazioni alle agenzie di viaggio e turismo.
Art. 1. Iniziative ammesse alle agevolazioni.
(Omissis).
Art. 2. Soggetti beneficiari.
(Omissis).
Art. 3. Agevolazioni.
(Omissis).
Art. 4. Programmazione degli interventi.
(Omissis).
Art. 5. Modalità per la richiesta delle agevolazioni e valutazione delle domande.
(Omissis).
Art. 6. Concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni.
(Omissis).
Art. 7. Obblighi dei richiedenti.
(Omissis).
Art. 8. Sanzioni.
(Omissis).
Art. 9. Norme transitorie.
(Omissis).
Capo II
Modifiche alla
"Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento"
Art. 10. Modifiche all'articolo 11 della
(Omissis).
Capo III
Disposizioni finanziarie
Art. 11. Autorizzazioni di spesa.
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di Lire 150.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con leggi di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1992 e 1993.
2. Per la concessione dei contributi annui costanti di cui all'articolo 3, con riferimento alle tipologie dell'articolo 7, comma 2, della
3. Per l'assegnazione di somme all'Azienda per la promozione turistica del Trentino da utilizzare per l'attuazione di progetti e di particolari iniziative, con specifico riferimento a quelle previste dal comma 2, lettera b), dell'articolo 11 della
Art. 12. Copertura degli oneri.
(Omissis).
Art. 13. Variazioni di bilancio.
(Omissis).
[1] Legge abrogata dall'art. 61 della
[2] Capo abrogato dall'art. 58 della