§ 3.5.10 - L.P. 18 maggio 1987, n. 8.
Ulteriori disposizioni di salvaguardia dell'ambiente.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:18/05/1987
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. In attesa delle norme di attuazione dello Statuto speciale relative alla tutela del paesaggio, necessarie per l'applicazione in Provincia di Trento della legge 8 agosto 1985, n. 431, si [...]
Art. 2.  (Omissis)
Art. 3.  (Omissis)
Art. 4.  (Omissis)
Art. 5.      1. Il parere della Commissione per la tutela del paesaggio previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16, è sostituito, salvo non sia già stato espresso all'entrata in [...]


§ 3.5.10 - L.P. 18 maggio 1987, n. 8. [1]

Ulteriori disposizioni di salvaguardia dell'ambiente.

(B.U. 19 maggio 1987, n. 23).

 

Art. 1.

     1. In attesa delle norme di attuazione dello Statuto speciale relative alla tutela del paesaggio, necessarie per l'applicazione in Provincia di Trento della legge 8 agosto 1985, n. 431, si osservano, ad integrazione della vigente legislazione provinciale, le disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. (Omissis) [2].

 

     Art. 3. (Omissis) [3].

 

     Art. 4. (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     1. Il parere della Commissione per la tutela del paesaggio previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16, è sostituito, salvo non sia già stato espresso all'entrata in vigore della presente legge, dal parere di una Commissione nominata dalla Giunta provinciale e così composta:

     1) dal presidente della Commissione urbanistica e tutela del paesaggio che la presiede;

     2) dal dirigente il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio con funzioni di vicepresidente;

     3) da uno dei due liberi professionisti della Commissione per la tutela del paesaggio di cui ai numeri 11 e 12 dell'articolo 4 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;

     4) da un esperto in materia giuridico-amministrativa;

     5) da un architetto assegnato al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

     2. Si applicano le disposizioni di cui al quarto ed al settimo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni; ai componenti la Commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

     3. (Omissis) [5].

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis) [6].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 158 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22.

[3] Articolo abrogato dall'art. 158 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22.

[4] Articolo abrogato dall'art. 158 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22.

[5] Modifica l'art. 9 della L.P. 2 settembre 1985, n. 16.

[6] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.