Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 05/09/1988 |
Numero: | 31 |
§ 5.2.25 - L.P. 5 settembre 1988, n. 31.
Interventi per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna. [1]
(B.U. 13 settembre 1988, n. 41).
(Omissis)
[Articolo 2. Istituzione della Commissione per la realizzazione delle pari opportunità. - 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituita la Commissione provinciale per la realizzazione delle pari opportunità con i seguenti compiti:
a) effettuare direttamente o in collaborazione con altri organismi indagini conoscitive sui problemi inerenti alla condizione femminile nella Provincia;
b) formulare proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza sostanziale la normativa e gli interventi della Provincia in materia di lavoro, formazione professionale, servizi sociali, sanitari e assistenziale;
c) esprimere parere sui disegni di legge proposti dalla Giunta provinciale o di iniziativa consiliare rapportabili direttamente o indirettamente alla condizione femminile;
d) esprimere parere sul piano di interventi di politica del lavoro di cui alla
e) proporre iniziative affinché vengano superati i casi di discriminazione o di violazione del principio delle parità giuridica o sociale;
f) predisporre, entro il settembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione nella provincia delle leggi relative alla parità, con particolare riferimento al lavoro e alle condizioni di impiego, da trasmettere alla Giunta e al Consiglio provinciale;
g) promuovere incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa atta a migliorare la conoscenza e l'approfondimento delle problematiche relative alla condizione femminile;
h) promuovere i progetti di azioni positive da proporre alla Provincia, ai comuni ed ai soggetti che operano nell'ambito della formazione professionale, per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione delle parità ed al superamento di situazioni discriminanti].
(Omissis)
Articolo 7. - (Omissis). [2]
[Modifica gli articoli 6 e 20 della
[1] La presente legge è abrogata dall'art. 11 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 61 della