§ 6.1.21 - Legge Provinciale 1 settembre 1988, n. 29.
Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:01/09/1988
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.  Modificazioni alla legge provinciale concernente: «Disposizioni concernenti i compensi spettanti ai componenti di commissioni, consigli e comitati».
Art. 5.  [2].
Art. 6.  Disposizioni straordinarie in materia di aziende di soggiorno.
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.  Partecipazioni.
Art. 9.  Maggiorazione delle misure degli interventi a favore dei comuni situati nel territorio dei parchi.
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.  Concorso della Provincia all'attività di cooperazione allo sviluppo.
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      (Omissis)


§ 6.1.21 - Legge Provinciale 1 settembre 1988, n. 29.

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990.

(B.U. 6 settembre 1988, n. 40 - S.O. n. 2. Errata corrige in B.U. 27

settembre 1988, n. 43).

 

Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi provinciali indicate nella tabella A, annessa alla presente legge, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali e i limiti di impegno per gli imponi esposti nello stesso allegato, a carico degli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative a leggi provinciali indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli imponi esposti nello stesso allegato ed in tale misura cessano di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1988 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nel medesimo allegato, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4. Modificazioni alla legge provinciale concernente: «Disposizioni concernenti i compensi spettanti ai componenti di commissioni, consigli e comitati».

     1. L'efficacia delle disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, prorogata dall'articolo 7 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4, è ulteriormente prorogata di sei mesi a decorrere dal 10 luglio 1988.

 

     Art. 5. [2].

 

     Art. 6. Disposizioni straordinarie in materia di aziende di soggiorno.

     1. Per l'anno 1988 i contributi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera e) della legge regionale 23 agosto 1958, n. 18 e successive modificazioni, possono essere integrati in relazione ai fabbisogni finanziari risultanti dal bilancio di previsione assestato per il medesimo esercizio. A tal fine le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo presentano alla Giunta provinciale domanda integrativa di contributo corredata dal bilancio di previsione assestato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 8. Partecipazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento, di cui alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, fino alla concorrenza dell'importo di lire 5.000.000.000.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della s.p.a di gestione «Aeroporto di Verona - Villafranca», di cui all' - articolo 1 della legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11, fino alla concorrenza dell'importo di lire 300.000.000.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società «Aeroporto Gianni Caproni s.p.a» di Trento, di cui all' articolo 2 della legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11, fino alla concorrenza dell'importo di lire 500.000.000.

     4. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società automobilistica «Atesina s.p.a», di cui alla legge provinciale 12 dicembre 1967, n. 10 fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.500.000.000.

     5. Sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1988 le spese di lire 5.000.000.00o per i fini di cui al comma 1, di lire 300.000.000 per i fini di cui al comma 2, di lire 500.000.000 per i fini di cui al comma 3 e di lire 2.500.000.000 per i fini di cui al comma 4.

 

     Art. 9. Maggiorazione delle misure degli interventi a favore dei comuni situati nel territorio dei parchi.

     1. Ai fini della determinazione della misura dei contributi relativi alle opere e agli interventi dei comuni per i quali s applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26 e successive modificazioni, i comuni il cui territorio è ricompreso nei parchi di cui alla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, sono collocati nella seconda classe immediatamente superiore a quella risultante dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26, qualora la quota di territorio comunale ricompresa nel parco sia superiore al 45 per cento e nella prima classe immediatamente superiore negli altri casi. Tali disposizioni si applicano ai piani e programmi relativi a periodi con decorrenza dall'esercizio 1989 nonché ai volumi di investimento programmati per gli esercizi 1989 e successivi previsti nei piani e programmi relativi a periodi precedenti.

     2. Per i comuni di cui al comma 1, il cui territorio è ricompreso nei parchi per una quota superiore al 45 per cento, le misure dei contributi previste dalle leggi di seguito indicate sono elevate con decorrenza dall'esercizio 1989 nel seguente modo:

     a) di due punti Percentuali per i contributi annui costanti di cui all'articolo 42 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) di dieci punti percentuali per i contributi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 13, alle lettere b) e c) dell'articolo 14, alle lettere b) e c) dell'articolo 15 e all'articolo 17 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Gli aumenti delle misure dei contributi previsti dal comma 2 sono ridotti del 50 per cento per gli altri comuni di cui al presente articolo.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 11. Concorso della Provincia all'attività di cooperazione allo sviluppo.

     1. Per la realizzazione delle iniziative attivate ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è autorizzato l'utilizzo, per gli esercizi finanziari 1988 e 1989, di una quota non superiore a lire 40.000.000 per ciascun anno dello stanziamento autorizzato con l'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10.

     2. Per l'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 non si applica la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 13.

     (Omissis) [6].

 

 

     TABELLA A.

     (Omissis).

 

 

     TABELLA B.

     (Omissis).

 

 


[1] Modifica la L.P. 27 agosto 1987, n. 17.

[2] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[4] Modifica la L.P. 25 febbraio 1985, n. 3 e la L.P. 3 settembre 1987, n. 22.

[5] Modifica l'art. 5 della L.P. 25 luglio 1988, n. 23 e abroga l'art. 9 della L.P. 8 agosto 1988, n. 25.

[6] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.