Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 01/09/1988 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali. |
Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali. |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. Modificazioni alla legge provinciale concernente: «Disposizioni concernenti i compensi spettanti ai componenti di commissioni, consigli e comitati». |
Art. 5. [2]. |
Art. 6. Disposizioni straordinarie in materia di aziende di soggiorno. |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. Partecipazioni. |
Art. 9. Maggiorazione delle misure degli interventi a favore dei comuni situati nel territorio dei parchi. |
Art. 10. (Omissis) |
Art. 11. Concorso della Provincia all'attività di cooperazione allo sviluppo. |
Art. 12. (Omissis) |
Art. 13. (Omissis) |
§ 6.1.21 - Legge Provinciale 1 settembre 1988, n. 29.
Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990.
(B.U. 6 settembre 1988, n. 40 - S.O. n. 2. Errata corrige in B.U. 27
settembre 1988, n. 43).
Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi provinciali indicate nella tabella A, annessa alla presente legge, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali e i limiti di impegno per gli imponi esposti nello stesso allegato, a carico degli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.
Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative a leggi provinciali indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli imponi esposti nello stesso allegato ed in tale misura cessano di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1988 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nel medesimo allegato, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.
(Omissis) [1].
Art. 4. Modificazioni alla legge provinciale concernente: «Disposizioni concernenti i compensi spettanti ai componenti di commissioni, consigli e comitati».
1. L'efficacia delle disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della
Art. 6. Disposizioni straordinarie in materia di aziende di soggiorno.
1. Per l'anno 1988 i contributi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera e) della
2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.
(Omissis) [3].
Art. 8. Partecipazioni.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento, di cui alla
2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della s.p.a di gestione «Aeroporto di Verona - Villafranca», di cui all' - articolo 1 della
3. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società «Aeroporto Gianni Caproni s.p.a» di Trento, di cui all' articolo 2 della
4. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società automobilistica «Atesina s.p.a», di cui alla
5. Sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1988 le spese di lire 5.000.000.00o per i fini di cui al comma 1, di lire 300.000.000 per i fini di cui al comma 2, di lire 500.000.000 per i fini di cui al comma 3 e di lire 2.500.000.000 per i fini di cui al comma 4.
Art. 9. Maggiorazione delle misure degli interventi a favore dei comuni situati nel territorio dei parchi.
1. Ai fini della determinazione della misura dei contributi relativi alle opere e agli interventi dei comuni per i quali s applicano le disposizioni dell'articolo 10 della
2. Per i comuni di cui al comma 1, il cui territorio è ricompreso nei parchi per una quota superiore al 45 per cento, le misure dei contributi previste dalle leggi di seguito indicate sono elevate con decorrenza dall'esercizio 1989 nel seguente modo:
a) di due punti Percentuali per i contributi annui costanti di cui all'articolo 42 della
b) di dieci punti percentuali per i contributi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 13, alle lettere b) e c) dell'articolo 14, alle lettere b) e c) dell'articolo 15 e all'articolo 17 della
3. Gli aumenti delle misure dei contributi previsti dal comma 2 sono ridotti del 50 per cento per gli altri comuni di cui al presente articolo.
(Omissis) [4].
Art. 11. Concorso della Provincia all'attività di cooperazione allo sviluppo.
1. Per la realizzazione delle iniziative attivate ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2 della
2. Per l'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 non si applica la
(Omissis) [5].
(Omissis) [6].
TABELLA A.
(Omissis).
TABELLA B.
(Omissis).
[1] Modifica la
[2] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 104 della
[4] Modifica la
[5] Modifica l'art. 5 della
[6] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.