§ 4.5.18 - L.P. 3 settembre 1984, n. 5.
Disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi degli esercizi alberghieri.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:03/09/1984
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Fino all'entrata in vigore della disciplina dei prezzi degli esercizi alberghieri di cui alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, come modificata con legge provinciale 27 dicembre [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 4.5.18 - L.P. 3 settembre 1984, n. 5. [1]

Disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi degli esercizi alberghieri.

(B.U. 11 settembre 1984, n. 44).

 

Art. 1.

     1. Fino all'entrata in vigore della disciplina dei prezzi degli esercizi alberghieri di cui alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, come modificata con legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 31, e con la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, ed allo scopo di favorire le esigenze del turismo invernale del Trentino, il termine annuale per la presentazione della denuncia dei prezzi, ai sensi della legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è fissato al 15 settembre. i prezzi denunciati hanno validità dal successivo 1 dicembre e fino al 30 novembre dell'anno susseguente.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.