§ 6.3.5 - L.P. 29 luglio 1980, n. 23.
Disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:29/07/1980
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  [6]
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 6.3.5 - L.P. 29 luglio 1980, n. 23.

Disposizioni in materia di finanza locale.

(B.U. 5 agosto 1980, n. 41).

 

Art. 1. [1]

     [1. Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio.]

 

     Art. 2. [2]

     [1. I comuni, i consorzi e le rispettive aziende che hanno ottenuto l'approvazione dei piani generali di riorganizzazione dalla Giunta provinciale dopo il 1 gennaio 1981, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero di posti di organico del piano approvato nel limite del 30 per cento nell'anno 1981, del 30 per cento nell'anno 1982 e del 40 per cento nell'anno 1983. E' consentito derogare da tali limiti esclusivamente per i posti eventualmente previsti nel piano per l'attivazione di nuove opere.

     2. Per i comuni che hanno ottenuto l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte della Giunta provinciale entro il 31 dicembre 1980, le limitazioni suddette si applicano per i posti per i quali a tale data non era stata ancora deliberata l'indizione del relativo concorso.

     3. Le limitazioni di cui al primo periodo del precedente comma non si applicano al comune capoluogo per quanto concerne la facoltà di coprire, anche nel solo anno 1980, tutti i posti con qualifica di vige urbano vacanti in pianta organica dopo l'approvazione del piano di riorganizzazione degli uffici e dei servizi.

     4. Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi attualmente gestiti, a condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio.]

 

     Art. 3. [3]

     [1. Gli enti locali che non avranno inoltrato alla Giunta provinciale, entro il 31 ottobre 1980, il piano generale di riorganizzazione, oltre a perdere da tale data la facoltà di assumere nuovo personale ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, non potranno altresì, fino all'inoltro del piano medesimo, effettuare nuove assunzioni per la copertura dei posti d'organico vacanti o che si renderanno vacanti né avvalersi del tipo di prestazioni lavorative a carattere occasionale e saltuario (giornalieri) per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali) nonché di quello che risulti incaricato con contratto d'opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

     2. Gli enti locali possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, mediante l'istituzione dei posti strettamente indispensabili, ed alla assunzione del relativo personale, per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purché le stesse risultino ultimate e non attivate o in corso e da attivare entro il 31 dicembre 1980 [4].]

 

     Art. 4. [5]

     [1. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 3 e 4 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6.

     2. E' confermato, inoltre, anche per l'anno 1980, salvo quanto consentito dai precedenti articoli, il divieto di assumere nuovo personale oltre i! `mite stabilito nell'articolo 4 della succitata legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6.

     3. Per l'anno 1980 non potrà essere assunto personale con mansioni stagionali per un periodo, anche discontinuo, superiore a sei mesi.]

 

     Art. 5. [6]

     1. Gli enti locali non possono assumere mutui relativamente alle materie previste dall'articolo 72 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti, approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n. 453, come modificato dall'articolo 19 del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con istituti di credito diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti se non dopo che la Cassa Depositi e Prestiti abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale disposizione non si applica a tutte le operazioni per le quali sia già intervenuta ai 31 dicembre 1979 la delibera consiliare di assunzione del mutuo.

     2. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto legge 7 maggio 1980, n. 153, gli enti locali interessati potranno ricorrere ad altri istituti di credito.

 

     Art. 6. [7]

     [1. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi e al fine del conseguimento del pareggio dei bilanci, la Provincia assegna ai comuni, per l'anno 1980, quote di integrazione commisurata alla popolazione residente in ogni singolo comune alla data del 31 dicembre 1979, desunta dalle risultanze anagrafiche pubblicate dall'ISTAT.

     2. Per i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti la quota base è fissata in Lire 70.000 per abitante. Tale quota è aumentata del 5 per cento, del 10 per cento e rispettivamente del 15 per cento, qualora il centro abitato maggiormente popolato alla data del censimento del 24 ottobre 1971, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, abbia una popolazione residente inferiore al 70 per cento ma superiore o pari alla metà, inferiore alla metà ma superiore o pari al 30 per cento e rispettivamente inferiore al 30 per cento, di quella dell'intero comune.

     3. Per i comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000, rispettivamente per quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000, la quota base di cui al secondo comma del presente articolo è aumentata del 10, rispettivamente del 20 per cento.

     4. Per il comune avente una popolazione superiore a 30.000 abitanti la quota base è fissata in Lire 95.000 per abitante, mentre per il comune capoluogo della Provincia in Lire 115.000 per abitante.

     5. Per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti che sono sedi di pretura, è attribuita un'ulteriore maggiorazione nella misura del 5 per cento della quota base di cui al precedente secondo comma.

     6. La quota di integrazione viene infine determinata detraendo dall'importo computato a norma dei precedenti commi il 15 per cento delle attribuzioni statali dovute a norma dell'articolo 15, primo comma, del decreto legge 7 maggio 1980, n. 153, limitatamente alla parte di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nonché il 40 per cento della media delle entrate accertate alla categoria IV, titolo 111 (proventi dei beni comunali) del bilancio comunale risultante dai conti consuntivi 1977 e 1978. Tali entrate o proventi vanno considerati al netto delle eventuali e relative spese concernenti la fatturazione dei prodotti boschivi. Qualora esistano una azienda speciale per la gestione del patrimonio comunale o amministrazioni separate dei beni di uso civico con bilanci distinti da quello del comune, l'importo da dedurre è pari al 40 per cento delle entrate proprie provenienti dalla gestione del patrimonio di tale azienda e/o amministrazioni separate, computate al netto delle spese di fatturazione so i indicate.

     7. Per i comuni aventi beni di uso civico amministrati per mezzo del comitato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6, la detrazione delle entrate patrimoniali di cui al comma precedente è ridotta al 20 per cento.

     8. Nell'accertamento delle entrate patrimoniali di cui ai precedenti due commi non vanno compresi i proventi straordinari derivanti da schianti boschivi prodotti da calamità atmosferiche od incendi; la quantità di tali beni assegnati deve essere certificata dall'ispettore distrettuale delle foreste competente per territorio e col verbale di misurazione, e l'ammontare dei proventi relativi da parte del sindaco, e rispettivamente da parte del presidente del comitato di amministrazione, dal segretario e dal ragioniere ove esiste.

     9. Il totale delle entrate accertate ed il totale delle eventuali spese impegnate da detrarre sono certificate da apposita dichiarazione del sindaco, e rispettivamente del presidente del comitato di amministrazione, sottoscritta pure dal segretario, e dal ragioniere ove esiste, riportante gli importi desunti dai conti consuntivi 1977 e 1978 o, per le sole amministrazioni separate dei beni di uso civico qualora le stesse non abbiano ancora approvato tali conti consuntivi, dagli importi risultanti dai relativi verbali di chiusura.

     10. Sarà comunque assicurato un trasferimento non inferiore alla erogazione determinata per l'esercizio 1978, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20.

     11. L'erogazione ai comuni della integrazione di cui al presente articolo avrà luogo in unica soluzione sulla base delle dichiarazioni di cui al precedente nono comma.]

 

     Art. 7. [8]

     [1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 30.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.]

 

     Artt. 8. - 10. [9]

     (Omissis) [10].

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Articolo modificato dall'art. 3 della L.P. 1 settembre 1981, n. 21 ed abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[3] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[4] Termine prorogato al 31 dicembre 1981 dell'art. 3 della L.P. 1 settembre 1981, n. 21.

[5] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[6] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[8] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[9] Articoli abrogati dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[10] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.