§ 6.3.9 - L.P. 3 settembre 1984, n. 4.
Disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:03/09/1984
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Norma generale.
Art. 2.  Mutui.
Art. 3.  Determinazione quota base.
Art. 4.  Correttivi per frazionamento e/o decremento di popolazione.
Art. 5.  Ulteriori assegnazioni.
Art. 6.  Assegnazione Sostitutiva SO.CO.F.
Art. 7.  Assegnazione integrativa.
Art. 8.  Detrazioni.
Art. 9.      1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per entrate patrimoniali si intendono
Art. 10.  Detrazioni patrimoniali.
Art. 11.  Trasferimento garantito.
Art. 12.  Erogazioni.
Art. 13.  Personale.
Art. 14.  Autorizzazione di spesa.


§ 6.3.9 - L.P. 3 settembre 1984, n. 4. [1]

Disposizioni in materia di finanza locale.

(B.U. 11 settembre 1984, n. 44).

 

Art. 1. Norma generale.

     1. Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1984 deve essere deliberato in pareggio.

 

     Art. 2. Mutui.

     1. Al fine dell'indicazione del limite dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti potrà destinare nella Provincia di Trento per il 1984 ai settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, comunica al Ministero per il Tesoro il programma degli investimenti pubblici diretti o agevolati dalla Provincia autonoma di Trento al cui finanziamento debba provvedersi, totalmente o parzialmente, mediante l'assunzione di prestiti dallo stesso istituto.

 

     Art. 3. Determinazione quota base.

     1. Allo scopo di adeguare la finanza dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge ed al fine di conseguire il pareggio del bilancio, la Provincia assegna ai comuni, per l'anno 1984, quote di integrazione commisurate alla popolazione residente in ogni singolo comune risultante dal censimento generale della popolazione del 1981.

     2. Per i comuni con popolazione fino a 500 abitanti, la quota base è determinata in lire 166.000 per abitante; per i comuni con popolazione residente da 501 a 2.500 abitanti, la quota base è determinata in lire 150.000 per abitante; per i comuni con popolazione residente da 2.501 a 5.000 abitanti, la quota base è determinata in lire 143.000 per abitante; per i comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti e fino ai 10.000 abitanti, la quota base è determinata in lire 166.000 per abitante.

     3. Per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, la quota base è determinata in lire 186.000 per abitante.

     4. Per i comuni aventi una popolazione superiore a 30.000 abitanti, la quota base è determinata in lire 199.000 per abitante e per il comune capoluogo della Provincia in lire 207.000 per abitante.

 

     Art. 4. Correttivi per frazionamento e/o decremento di popolazione.

     1. La quota base di cui al precedente articolo è aumentata rispettivamente di lire 6.000, 12.000 e 18.000, qualora il centro abitato maggiormente popolato, alla data del censimento del 1981, abbia sulla base dei dati comunicati dal Servizio statistica della Provincia autonoma di Trento, una popolazione residente compresa tra il 70 per cento ed il 50 per cento, ovvero inferiore al 50 per cento ma superiore o pari al 30 per cento, ovvero inferiore al 30 per cento, di quella dell'intero comune.

     2. quota base viene ulteriormente aumentata rispettivamente di lire 10.000, 15.000 e 20.000, qualora la popolazione abbia subito, nel periodo compreso tra il censimento generale del 1971 e quello del 1981; un decremento pari o superiore al 10 per cento ma inferiore al 15 per cento, pari o superiore al 15 per cento ma inferiore al 20 per cento, pari o superiore al 20 per cento.

 

     Art. 5. Ulteriori assegnazioni.

     1. Per i comuni che nell'anno 1983 hanno deliberato l'applicazione della sovraimposta sul reddito dei fabbricati di cui agli articoli 19 e seguenti del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, si provvede alla assegnazione di una ulteriore quota pro capite nell'importo massimo di lire 3.500 elevato a lire 7.500, nel caso sia stata applicata nel corrente anno anche l'addizionale sull'energia elettrica di cui all'articolo 24, quarto comma del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, come integrato e modificato dall'articolo 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

     2. Le quote pro capite di cui al comma precedente sono determinate in proporzione alla aliquota della sovraimposta deliberata.

 

     Art. 6. Assegnazione Sostitutiva SO.CO.F.

     1. Per i comuni che nell'anno 1983 hanno deliberato la sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati, si provvede all'assegnazione del maggiore importo tra la somma riscossa alla data del 31 maggio 1984 e quella definitivamente prevista in bilancio nel limite, per quest'ultima, dell'importo computato con le percentuali indicate nel primo comma dell'articolo 7 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sui trasferimenti statali di cui all'articolo 2, punto 1, della predetta disposizione e sulle assegnazioni provinciali di cui all'articolo 5 della legge provinciale 23 agosto 1982, n. 16.

 

     Art. 7. Assegnazione integrativa.

     1. Ai comuni fino a 500 abitanti che nell'anno 1983 hanno deliberato l'istituzione della sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati con l'aliquota massima prevista dall'articolo 19 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, viene assegnata una ulteriore quota pro capite di lire 10.000.

 

     Art. 8. Detrazioni.

     1. Dalla quota di integrazione, determinata ai sensi degli articoli precedenti, vengono detratti gli importi risultanti dalla applicazione della percentuale delle attribuzioni statali spettanti in base al primo comma dell'articolo 2 bis del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, pari al:

     a) 12 per cento, 13,6 per cento, 15,2 per cento e 16,8 per cento, nel caso di applicazione dell'addizionale sull'energia elettrica per l'anno 1984 e della sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati, di cui ai precedenti articoli, secondo che l'aliquota applicata sia rispettivamente del 20 per cento, 16 per cento, 12 per cento e 8 per cento;

     b) 16 per cento, 16,8 per cento, 17,6 per cento e 18,4 per cento nel caso di applicazione della so la sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati, a seconda che l'aliquota applicata sia rispettivamente del 20 per cento, 16 per cento, 12 per cento e 8 per cento;

     c) 20 per cento nel caso di non applicazione della sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati.

 

     Art. 9.

     1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per entrate patrimoniali si intendono:

     a) quelle accertate alla categoria proventi dei beni patrimoniali, titolo terzo, del bilancio del comune;

     b) quelle provenienti dalla gestione del patrimonio delle amministrazioni separate dei beni di uso civico e/o delle aziende speciali per la gestione del patrimonio comunale.

     2. In esse non vanno compresi i proventi straordinari derivanti da schianti boschivi prodotti da calamità atmosferiche. La quantità di tali beni assegnati deve essere certificata dall'Ispettore distrettuale delle foreste competente per territorio e mediante verbale di misurazione e l'ammontare dei proventi relativi rispettivamente da parte del sindaco o da parte del presidente del comitato di amministrazione e, in entrambi i casi, dal segretario e dal ragioniere ove esista.

     3. Tutti i proventi o le entrate, vanno considerate al netto delle eventuali e relative spese concernenti la fatturazione dei prodotti boschivi.

     4. Il totale delle entrate accertate ed il totale delle eventuali spese impegnate da detrarre, sono certificate da apposita dichiarazione del sindaco o de presidente del comitato di amministrazione, sottoscritta, in entrambi i casi, dal segretario e dal ragioniere ove esista, riportante gli importi desunti dai conti consuntivi 1980-1981, o, per le sole amministrazioni separate dei beni di uso civico, qualora le stesse non abbiano ancora approvato tali conti consuntivi, dagli importi risultanti dai relativi verbali di chiusura.

 

     Art. 10. Detrazioni patrimoniali.

     1. Dalla quota di integrazione determinata ai sensi dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, viene inoltre detratto un importo determinato applicando il coefficiente moltiplicativo di 1,5 alla eventuale eccedenza tra la quota delle entrate patrimoniali calcolate con le seguenti modalità:

     a) il 40 per cento della media delle entrate di cui alla lettera a) del precedente articolo 9, risultanti dai conti consuntivi 1980-1981;

     b) similmente, il 40 per cento delle entrate proprie di cui alla lettera b) del precedente articolo 9, qualora esistano amministrazioni separate dei beni di uso civico con bilanci distinti da quelli dei comuni e aziende speciali per la gestione del patrimonio comunale;

     c) il 20 per cento della media delle entrate di cui alla precedente lettera b), per i comuni aventi beni di uso civico amministrati dai comitati previsti dall'articolo 3 della legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6, e la detrazione stabilita in:

     - Lire 5.000.000 complessivi per i comuni fino a 500 abitanti;

     - Lire 8.000.000 complessivi per i comuni fra i 501 e 1.600 abitanti;

     - Lire 5.000 per abitante per i comuni con popolazione superiore ai 1.600 abitanti.

 

     Art. 11. Trasferimento garantito.

     1. E garantito ai comuni, per il 1984, un trasferimento pari alle somme attribuite per l'anno 1983 in applicazione a quanto previsto dalla legge provinciale 12 settembre 1983, n. 32, in aggiunta all'assegnazione prevista dal precedente articolo 6.

 

     Art. 12. Erogazioni.

     1. Le erogazioni ai comuni delle quote di integrazione determinate ai sensi degli articoli precedenti, detratte le somme corrisposte a titolo di acconto in attuazione dell'articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, avranno luogo in una o più soluzioni sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 9 della presente legge e restano subordinate alla deliberazione del conto consuntivo 1982.

 

     Art. 13. Personale.

     1. Per l'anno 1984, le assunzioni di personale possono essere effettuate nei limiti di cui agli articoli 16 e 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, fatte salve le assunzioni dei vincitori dei concorsi pubblici deliberati nell'anno 1983 e precedenti, anche se le relative graduatorie siano state formate nell'anno 1984.

 

     Art. 14. Autorizzazione di spesa.

     1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 23.050.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984. Per i medesimi fini possono essere altresì utilizzate le quote dello stanziamento autorizzato con l'articolo 13, secondo comma della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, non utilizzate per la corresponsione ai comuni delle somme di cui al medesimo articolo 13.

 

     Artt. 15. - 17.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.