§ 4.2.28 - L.P. 8 aprile 1991, n. 7.
Provvedimenti in materia di armonizzazione dello sviluppo produttivo agli obiettivi ambientali e di tutela della qualità e dell'ambiente di lavoro.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:08/04/1991
Numero:7


Sommario
Art. 9.  Assegnazione di personale dirigenziale per incarichi speciali.


§ 4.2.28 - L.P. 8 aprile 1991, n. 7.

Provvedimenti in materia di armonizzazione dello sviluppo produttivo agli obiettivi ambientali e di tutela della qualità e dell'ambiente di lavoro.

(B.U. 16 aprile 1991, n. 17).

 

     Artt. 1. - 8. [1]

 

Art. 9. Assegnazione di personale dirigenziale per incarichi speciali. [2]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 nonché per il coordinamento degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, le unità di personale di cui al comma 6 del citato articolo 5 sono aumentate da tre a cinque.

     2. Per lo svolgimento delle attività previste dagli articoli richiamati al comma 1, la Giunta provinciale determina le strutture operative, con il relativo personale, e vi prepone i responsabili, ai quali si applicano le disposizioni vigenti per i dirigenti preposti ai dipartimenti, rispettivamente ai servizi.

     3. I posti di organico di dirigente generale previsti dall'articolo 60 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato con l'articolo 31 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, sono aumentati in corrispondenza al numero dei dirigenti generali incaricati delle funzioni di cui agli articoli richiamati al comma 1 e per la durata del loro incarico, sempreché non mantengano la preposizione al dipartimento.

 

     Artt. 10. - 13. [3]

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[3] Articoli abrogati dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.