§ 4.3.31 – L.P. 22 dicembre 1983, n. 46.
Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:22/12/1983
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Soggetti.
Art. 4.  Piano provinciale di politica commerciale.
Art. 5.  Contenuti del piano provinciale di politica commerciale.
Art. 6.  Piano comprensoriale di politica commerciale.
Art. 7.  Contenuti del piano comprensoriale di politica commerciale.
Art. 8.  Piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale.
Art. 9.  Commissione provinciale.
Art. 10.  Commissioni comprensoriali.
Art. 11.  Commissioni comunali.
Art. 12.  Procedura di approvazione dei piani.
Art. 13.  Termini per i piani e interventi surrogatori della Provincia.
Art. 14.  Assistenza tecnica e finanziaria per l'elaborazione dai piani commerciali.
Art. 15.  Disposizioni generali.
Art. 16.  Piano urbanistico provinciale.
Art. 17.  Coordinamento con il piano provinciale di politica commerciale.
Art. 18.  Piani urbanistici comprensoriali.
Art. 19.  Registro degli esercenti il commercio.
Art. 20.  Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita superiore a 800 mq.
Art. 21.  Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita compresa tra 400 e 800 mq.
Art. 22.  Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 400 mq.
Art. 23.  Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa appartenenti ad altri settori merceologici.
Art. 24.  Centri commerciali al dettaglio.
Art. 24 bis.  Indennizzo per cessazione di attività.
Art. 25.  Commercio ambulante.
Art. 26.  Autorizzazione per il commercio ambulante.
Art. 27.  Commercio ambulante. Competenze del comune.
Art. 28.  Vendita a domicilio.
Art. 29.  Vendita per corrispondenza.
Art. 30.  Mostre, esposizioni o simili.
Art. 31.  Distributori automatici.
Art. 32.  Spacci interni e cooperative di consumo per soli soci.
Art. 33.  Subingresso.
Art. 34.  Rilascio dell'autorizzazione.
Art. 35.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 36.  Pubblicità dei prezzi.
Art. 37.  Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande.
Art. 38.  Autorizzazioni stagionali.
Art. 39.  Somministrazione di alimenti e bevanda negli spacci interni.
Art. 39 bis.  Chiusura temporanea dell'esercizio.
Art. 40.  Revoca dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 41.  Subingresso.
Art. 42.  Esposizione dell'autorizzazione e pubblicità dei prezzi.
Art. 43.  Commercio all'ingrosso.
Art. 44.  Mercati all'ingrosso di prodotti alimentari.
Art. 45.  Funzioni dei mercati all'ingrosso.
Art. 46.  Autorizzazioni dei mercati.
Art. 47.  Gestione dei mercati e regolamento di mercato.
Art. 48.  Commissione di mercato.
Art. 49.  Regolamento tipo per i mercati all'ingrosso.
Art. 50.  Norme transitorie.
Art. 51.  Centri commerciali all'ingrosso.
Art. 52.  Rivendite di giornali e riviste.
Art. 53.  Distributori di carburanti.
Art. 54.  Orario di attività di vendita al dettaglio fisso e ambulante.
Art. 55.  Orario di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 56.  Orari dei distributori carburanti.
Art. 71.  Primo piano provinciale di politica commerciale.
Art. 72.  Vendita piani comunali.
Art. 73.  Ricorsi.
Art. 74.  Vigilanza.
Art. 75.  Sanzioni.
Art. 76.  Sfera di applicazione della legge.
Art. 77.  Norme regolamentari.
Art. 78.  Disposizioni transitorie per le domande di agevolazione.
Art. 79.  Norme che cessano di avere applicazione nella Provincia di Trento.
Art. 80.  Abrogazioni di leggi provinciali.
Art. 81.  Proroghe di date e/o periodi previsti dalla vigente «Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere».
Art. 82.  Autorizzazioni di spesa e rinvio.


§ 4.3.31 – L.P. 22 dicembre 1983, n. 46. [1]

Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento.

(B.U. 10 gennaio 1984, n. 2 - S.O.).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. Nel quadro degli obiettivi generali del programma di sviluppo provinciale, la Provincia determina gli indirizzi e pone in atto gli strumenti indicati nella presente legge diretti a favorire l'ammodernamento strutturale e lo sviluppo del sistema commerciale trentino, al fine di assicurare, attraverso l'adeguamento delle strutture, una maggiore funzionalità dei servizi offerti nell'interesse generale del consumatore, del turismo e degli altri settori produttivi.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. La politica provinciale per il settore del commercio è rivolta a:

     a) valorizzare la funzione del commercio nel processo di sviluppo del sistema economico provinciale;

     b) incrementare la produttività delle risorse investite nel settore, al fine del contenimento dei costi di distribuzione e della qualificazione dei servizi offerti;

     c) favorire lo sviluppo di nuove iniziative da parte di singole imprese o di imprese associate in forme consortili o cooperativistiche;

     d) promuovere e sostenere la trasformazione e l'ammodernamento del sistema commerciale, anche attraverso interventi diretti alla realizzazione di centri commerciali e di altre strutture destinate alla

commercializzazione della produzione locale;

     e) stimolare la concorrenza e rendere più funzionali i rapporti fra il settore commerciale e gli altri rami produttivi, nonché fra i vari stadi del processo distributivo, al fine di razionalizzare i meccanismi di formazione dei prezzi;

     f) assicurare la presenza di un livello minimo di servizi commerciali nelle aree economicamente meno privilegiate;

     g) accrescere la propensione e la capacità del commercio ad integrarsi e partecipare al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta turistica trentina;

     h) assicurare un miglior assetto funzionale, territoriale ed urbanistico degli insediamenti commerciali, con particolare riferimento alle esigenze di rivitalizzazione degli insediamenti storici.

 

     Art. 3. Soggetti.

     1. Sono soggetti della politica commerciale la Provincia autonoma, i comprensori ed i comuni, secondo le attribuzioni loro spettanti in base alla legge.

 

TITOLO II

Programmazione commerciale

 

     Art. 4. Piano provinciale di politica commerciale.

     1. Per i fini di cui alla presente legge la Giunta provinciale approva il piano provinciale di politica commerciale, di durata quinquennale, che deve essere coordinato con il programma di sviluppo provinciale e, qualora sia necessario, aggiornato in relazione allo scorrimento di tale programma.

     2. Il piano provinciale, da articolare in relazione al territorio di ogni comprensorio, verrà elaborato in armonia con le previsioni del programma di sviluppo provinciale e sulla base di un'analisi dello stato e delle tendenze di sviluppo dell'apparato commerciale trentino, nei suoi diversi comparti, con particolare riguardo agli aspetti territoriali, alla situazione delle imprese, alla consistenza ed all'articolazione tipologica degli esercizi ed all'occupazione.

     3. Il piano provinciale di politica commerciale si conforma alle disposizioni sugli insediamenti commerciali contenute nel piano urbanistico provinciale.

     4. Il piano provinciale di politica commerciale costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e di autorizzazione delle attività commerciali, previste dalla presente legge, da parte della Provincia, dei comprensori e dei comuni [2].

 

     Art. 5. Contenuti del piano provinciale di politica commerciale.

     1. Il piano provinciale di politica commerciale:

     a) specifica, in armonia con le finalità e le norme della presente legge, gli obiettivi che la Provincia autonoma di Trento si propone di realizzare e definisce le linee essenziali degli interventi correlati a tali obiettivi;

     b) stabilisce - in relazione ad individuate esigenze di ristrutturazione o di controllo dell'espansione della rete di vendita - i settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa, compresi in ogni caso quelli alimentari e dell'abbigliamento, da sottoporre a criteri di programmazione, per il rilascio delle autorizzazioni amministrative. Per gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai valori indicati per ciascun settore merceologico dallo stesso piano provinciale, dovranno essere previsti limiti di sviluppo tenendo conto della consistenza della superficie di vendita globale alla data del piano per i diversi settore merceologici nonchè degli obiettivi di ristrutturazione della rete commerciale da perseguire ai diversi livelli territoriali. Per gli esercizi aventi superficie di vendita fino ai valori suindicati dovranno essere determinati limiti di sviluppo sulla base di rapporti tipo fra popolazione ed esercizi, per i vari settori merceologici, tenuto conto, im particolare, delle esigenze delle zone di nuova urbanizzazione;

     c) definisce i programmi ed i relativi criteri di attuazione concernenti le aree, i centri e gli esercizi commerciali di rilevanza provinciale o sovracomprensoriale nonché i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 20 e 24 [3];

     d) definisce i programmi ed i relativi criteri di attuazione concernenti l'istituzione, l'ampliamento, lo spostamento e la soppressione dei mercati ambulanti e detta direttive per il loro funzionamento e per il rilascio delle autorizzazioni;

     e) prevede le direttive alle quali i comprensori ed i comuni si devono attenere nell'esercizio delle competenze loro demandate dalla legge, con riguardo im particolare alla concreta applicazione dei criteri di programmazione di cui al presente articolo, all'individuazione dei comuni tenuti all'approvazione dei piani commerciali ed alla localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste;

     f) [determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico con esclusione di quelli annessi ad esercizi alberghieri. Limitatamente ai comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti, il piano provinciale stabilisce direttive di massima sulla base delle quali i comuni medesimi provvedono all'adozione di un proprio piano di durata quinquennale secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 13] [4].

     2) La Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale un rapporto sulla situazione del settore commerciale.

 

     Art. 6. Piano comprensoriale di politica commerciale.

     1. Nell'ambito delle previsioni del piano provinciale di politica commerciale ed in armonia con il programma di sviluppo comprensoriale, i comprensori adottano il piano comprensoriale di politica commerciale, di durata quinquennale.

     2. Il piano comprensoriale deve essere coordinato con il piano provinciale di politica commerciale e con il programma di sviluppo comprensoriale e, qualora sia necessario, aggiornato in relazione alle eventuali loro modificazioni.

     3. Il piano comprensoriale di politica commerciale si conforma alle disposizioni sugli insediamenti commerciali contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale.

 

     Art. 7. Contenuti del piano comprensoriale di politica commerciale.

     1. Il piano comprensoriale di politica commerciale:

     a) specifica gli obiettivi fissati nel piano provinciale e definisce per linee essenziali le modalità per il loro conseguimento;

     b) specifica i programmi ed i relativi criteri di attuazione concernenti i centri e gli esercizi commerciali da ubicarsi nel territorio comprensoriale;

     c) formula l'elenco dei comuni, compresi in ogni caso quelli sede di comprensorio o con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti che, in funzione del loro ruolo commerciale, sono tenuti ad approvare un piano di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale;

     d) programma la localizzazione dei punti ottima di vendita di giornali e di riviste per i comuni non inclusi nell'elenco di cui alla precedente lettera c).

 

     Art. 8. Piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale.

     1. I comuni compresi negli elenchi di cui all'articolo 7 adottano il piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale di durata quinquennale nell'ambito delle previsioni del piano provinciale e del rispettivo piano comprensoriale di politica commerciale con i quali deve essere coordinato.

     2. Il piano, qualora sia necessario, viene aggiornato in relazione alle eventuali modificazioni del piano comprensoriale di politica commerciale.

     3. Il piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale si conforma alle disposizioni sugli insediamenti commerciali contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale.

     4. Il piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale:

     - specifica gli obiettivi fissati nel piano provinciale e comprensoriale da realizzare nei diversi settori e nelle diverse zone e determina i limiti di sviluppo per i settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa soggetti a criteri di programmazione;

     - programma la localizzazione dei punti ottima di vendita di giornali e di riviste.

 

     Art. 9. Commissione provinciale.

     1. Presso la Provincia autonoma di Trento è istituita la commissione provinciale per il commercio, che esprime parere obbligatorio sui contenuti del piano provinciale di politica commerciale, sulle domande di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento degli esercizi al dettaglio con superficie di vendita superiore a 800 mq. La commissione esprime altresì parere nelle materie di cui alla presente legge su richiesta del Presidente della Giunta provinciale [5].

     2. La commissione è composta da:

     a) l'Assessore provinciale competente in materia di commercio, che la presiede;

     b) tre esperti designati dalla Giunta provinciale competenti in materia di commercio, urbanistica e turismo;

     c) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     d) nove componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, dei quali: uno per il commercio all'ingrosso, due per il commercio al dettaglio in sede fissa, uno per le imprese della grande distribuzione, uno per le unioni volontarie, uno per i gruppi di acquisto, due per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e uno per i rivenditori di giornali e riviste;

     e) due rappresentanti degli albergatori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello provinciale [6];

     f) due rappresentanti della cooperazione di consumo designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;

     g) tre rappresentanti dei commercianti ambulanti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello provinciale;

     h) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali;

     i) il funzionario responsabile del settore della polizia amministrativa.

     3. Della commissione vengono chiamati a far parte, con diritto di voto, un rappresentante del comune e un rappresentante del comprensorio interessato qualora debba esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni.

     4. Funge da segretario un funzionario del Servizio provinciale competente in materia di commercio.

     5. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

     6. Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente.

     7. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

     8. Le deliberazioni della commissione sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza del presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     9. [7].

     10. I membri della commissione che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono d'ufficio e sono sostituiti, nei modo di cui ai commi precedenti, per il rimanente periodo di durata in carica della commissione.

     11. Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

 

     Art. 10. Commissioni comprensoriali.

     1. Presso ogni comprensorio è istituita la commissione comprensoriale per il commercio che esprime parere obbligatorio sui contenuti del piano comprensoriale di politica commerciale, sulle domande di autorizzazioni per l'apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi di vendita, di competenza del Presidente del comprensorio.

     2. La commissione è composta da:

     a) l'Assessore comprensoriale competente in materia di commercio, che la presiede;

     b) tre esperti designati dalla giunta comprensoriale competenti in materia di commercio, urbanistica e turismo;

     c) sette componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, dei quali: uno per il commercio all'ingrosso, due per il commercio al dettaglio in sede fissa, uno per le imprese della grande distribuzione, due per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e uno per i rivenditori di giornali e riviste;

     d) due rappresentanti degli albergatori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello provinciale [8];

     e) due rappresentanti della cooperazione di consumo designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;

     f) tre rappresentanti dei commercianti ambulanti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello provinciale;

     g) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali.

     3. Della commissione è chiamato a far parte, con diritto di voto, un rappresentante del comune interessato qualora debba esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni.

     4. Funge da segretario un funzionario del comprensorio.

     5. La commissione è nominata con deliberazione della giunta comprensoriale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

     6. Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente.

     7. Alle spese per il funzionamento della commissione provvede il comprensorio con i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 42 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10.

     8. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

     9. Le deliberazioni della commissione di cui al presente articolo sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     10. Qualora una o più designazioni non pervenissero entro trenta giorni dalla richiesta, la giunta comprensoriale dovrà ugualmente provvedere alla nomina della commissione prescindendo dalla nomina dei componenti dei quali manca la designazione, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti e ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

     11. I membri della commissione che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono d'ufficio e sono sostituiti nei modi di cui ai commi precedenti, per il rimanente periodo di durata in carica della commissione.

 

     Art. 11. Commissioni comunali.

     1. Presso i comuni, di cui all'elenco previsto dall'articolo 7, è istituita una commissione per il commercio che esprime parere obbligatorio sui contenuti del piano di cui all'articolo 8, nonché in ordine al rilascio delle autorizzazioni di competenza del sindaco.

     2. La commissione è composta da:

     a) il sindaco, che la presiede;

     b) tre esperti designati dalla giunta comunale competenti in materia di commercio, urbanistica e turismo;

     c) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, dei quali: uno per il commercio all'ingrosso, due per il commercio al dettaglio in sede fissa, uno per le imprese della grande distribuzione, due per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

     d) due rappresentanti degli albergatori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello provinciale [9];

     e) due rappresentanti della cooperazione di consumo designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;

     f) tre rappresentanti dei commercianti ambulanti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello provinciale;

     g) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali.

     3. Della commissione per i comuni di Trento e Rovereto fa parte anche un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     4. Funge da segretario un funzionario del comune.

     5. La commissione è nominata con deliberazione del consiglio comunale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

     6. Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente.

     7. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la maggioranza dei suoi componenti.

     8. Le deliberazioni della commissione di cui al presente articolo sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     9. Qualora una o più designazioni non pervenissero entro trenta giorni dalla richiesta, il consiglio comunale dovrà ugualmente provvedere alla nomina della commissione prescindendo dalla nomina dei componenti dei quali manca la designazione, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti e ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

     10. I membri della commissione che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono d'ufficio e sono sostituiti, nei modi di cui ai commi precedenti, per il rimanente periodo di durata in carica della commissione.

 

     Art. 12. Procedura di approvazione dei piani.

     1. Lo schema dei piani commerciali di cui al presente titolo, approvato dal competente organo, viene depositato in copia presso la segreteria dell'ente interessato per la libera consultazione per trenta giorni consecutivi successivi alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione dello schema.

     2. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito di cui al comma precedente, chiunque ne abbia interesse può far pervenire all'ente interessato proprie osservazioni scritte e motivate.

     3. Successivamente, tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute, si provvede all'approvazione del piano provinciale di politica commerciale o all'adozione degli altri piani commerciali da trasmettere, senza ritardo, alla Giunta provinciale per la loro approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine i piani si intendono comunque approvati.

     4. I piani commerciali, successivamente alla loro approvazione, vengono pubblicati, anche solo per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione e si considerano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

     5. I medesimi rimangono in vigore anche oltre la data della loro scadenza fino all'entrata in vigore dei piani che li sostituiscono.

 

     Art. 13. Termini per i piani e interventi surrogatori della Provincia.

     1. I comprensori ed i comuni compresi negli elenchi di cui all'articolo 7 devono provvedere, entro sei mesi dall'approvazione del piano provinciale, ovvero dall'adozione del rispettivo piano comprensoriale di politica commerciale, all'adozione del piano comprensoriale di politica commerciale o rispettivamente del piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale da trasmettere senza ritardo alla Provincia.

     2. Se entro i termini suddetti non si provveduto all'adozione dei piani, la Giunta provinciale diffida l'ente interessato a provvedere entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data della diffida.

     3. Trascorso inutilmente tale termine la Giunta provinciale provvede direttamente all'approvazione del piano a spese ed in sostituzione dell'ente inadempiente.

 

     Art. 14. Assistenza tecnica e finanziaria per l'elaborazione dai piani commerciali.

     1. La Provincia assicura, nelle forme ritenute più idonee, un servizio di assistenza ai comprensori, ai comuni e ai loro consorzi per l'elaborazione dei piani commerciali di rispettiva competenza; ai comuni non compresi negli elenchi di cui all'articolo 7, lettera c), della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 concernente la disciplina del settore commerciale della Provincia autonoma di Trento la Provincia concede inoltre contributi fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, per il finanziamento degli oneri relativi all'effettuazione di indagini e ricerche richieste dalle disposizioni contenute nelle norme di attuazione del piano provinciale di politica commerciale [10].

 

TITOLO III

URBANISTICA COMMERCIALE

 

     Art. 15. Disposizioni generali.

     1. La disciplina urbanistica degli insediamenti commerciali definita nel presente titolo attuata in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nella provincia autonoma di Trento.

     2. Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni comunali previste dalla vigente legislazione urbanistica subordinato alla conformità delle iniziative previste ai piani commerciali di cui alla presente legge.

 

     Art. 16. Piano urbanistico provinciale.

     1. La localizzazione delle aree da destinare ad insediamenti di attività commerciali di rilevanza provinciale determinata dal piano urbanistico provinciale, in conformità alle leggi che ne regolano la formazione.

     2. Il piano urbanistico provinciale stabilisce inoltre i criteri e gli indirizzi per I individuazione e la localizzazione, nei piani comprensoriali, delle aree da destinare ad insediamenti commerciali.

 

     Art. 17. Coordinamento con il piano provinciale di politica commerciale.

     1. La revisione del piano urbanistico provinciale che interessi le disposizioni di urbanistica commerciale comporta la revisione del piano provinciale di politica commerciale.

     2. L'approvazione del piano provinciale di politica commerciale può costituire riferimento per varianti del piano urbanistico provinciale.

 

     Art. 18. Piani urbanistici comprensoriali.

     1. La localizzazione delle aree da destinare ad insediamento di attività commerciali all'ingrosso di rilevanza comprensoriale nonché la localizzazione di aree da destinare all'insediamento di centri o esercizi del commercio al dettaglio, ivi compresi i mercati ambulanti di rilevanza comprensoriale, sono determinate dal piano urbanistico comprensoriale in conformità alle leggi che ne regolano la formazione.

 

TITOLO IV

ACCESSO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE

 

     Art. 19. Registro degli esercenti il commercio. [11]

     [1. Per l'iscrizione nel registro, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del capo I della legge stessa, sostituendosi agli organi regionali da esso previsti i corrispondenti organi della Provincia.]

 

TITOLO V

COMMERCIO AL DETTAGLIO

 

     Art. 20. Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita superiore a 800 mq.

     1. L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 800 mq. e relativi ai settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa stabiliti dal piano provinciale di politica commerciale è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale, in conformità ai criteri indicati nel piano provinciale di politica commerciale, previo parere della commissione prevista dall'articolo 9, nonché del parere favorevole del comune interessato all iniziativa, espresso secondo le modalità contenute nelle norme di attuazione della presente legge.

 

     Art. 21. Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita compresa tra 400 e 800 mq.

     1. L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 400 e 800 mq. e relativi ai settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa stabiliti dal piano provinciale di politica commerciale è rilasciata dal presidente del comprensorio, in conformità ai criteri indicati nel piano comprensoriale di politica commerciale previo parere della commissione prevista dall'articolo 10 e del parere favorevole del comune interessato all iniziativa, espresso secondo le modalità contenute nelle norme di attuazione della presente legge.

     2. Nei comuni sedi di comprensorio o con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti, la predetta autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune interessato, in conformità ai criteri previsti nel piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale, previo parere della commissione prevista dall'articolo 11.

 

     Art. 22. Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 400 mq.

     1. L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento degli esercizi aventi superficie di vendita fino a 400 mq. e relativi ai settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa, stabiliti dal piano provinciale di politica commerciale, è rilasciata dal sindaco del comune interessato, in conformità ai criteri previsti dal piano provinciale e dal piano comprensoriale di politica commerciale e, ove esistente, dal piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale, previo parere della commissione di cui all'articolo 11.

     2. L'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita fino a complessivi 200 mq. è subordinata esclusivamente al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana ed igienico-sanitaria e delle norme urbanistiche.

 

     Art. 23. Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa appartenenti ad altri settori merceologici.

     1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, appartenenti a settori merceologici diversi da quelli per i quali il piano provinciale determina l'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti, sono soggetti ad autorizzazione del sindaco, da rilasciarsi previo accertamento che il richiedente sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio e che l'esercizio di vendita sia conforme ai regolamenti locali di polizia urbana ed igienico-sanitaria ed alle norme urbanistiche, previo parere, ove esistente, della commissione di cui all'articolo 11.

     2. Quando la superficie di vendita è superiore a 800 mq. l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale previo parere della commissione di cui all'articolo 9.

     3. Resta in ogni caso di competenza del sindaco il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062.

 

     Art. 24. Centri commerciali al dettaglio.

     1. Per centro commerciale al dettaglio si intende una struttura edilizia concepita, progettata e realizzata unitariamente, costituita da un complesso di esercizi di vendita e di unità di servizio differenti per superficie, per settore e per forme di imprese, destinato ad essere organizzato e gestito in modo coordinato.

     2. Il centro commerciale è dotato di adeguate aree per il parcheggio e delle necessarie infrastrutture di servizio.

     3. Colui che intende promuovere la creazione di un centro commerciale al dettaglio deve avanzare richiesta all'organo competente per il rilascio di una autorizzazione alla realizzazione dell'iniziativa.

     4. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale quando si tratti di centri aventi una superficie complessiva di vendita superiore a 5000 mq. esclusi magazzini e depositi. Questo limite è ridotto a 2500 mq. nel caso di comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti.

     5. Negli altri casi l'autorizzazione è rilasciata dal presidente del comprensorio, salvo che nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti dove è rilasciata dal sindaco del comune interessato.

     6. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani commerciali provinciali, comprensoriali e comunali, e con il parere favorevole del comune interessato all'iniziativa - espresso secondo le modalità contenute nelle norme di attuazione della presente legge.

     7. Entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione di cui al terzo comma, il promotore del centro commerciale deve, a pena di decadenza, presentare all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione una proposta dettagliata comprensiva delle necessarie indicazioni sull'articolazione funzionale del centro, sul numero e sulle caratteristiche dimensionali e merceologiche degli esercizi, sulle unità e sulle infrastrutture di servizio e su ogni altro elemento utile.

     8. Il progetto di dettaglio, nonché le domande per il rilascio della concessione edilizia e delle autorizzazioni amministrative all'esercizio, sono presentate successivamente all'atto con cui l'autorità amministrativa approva la proposta e determina il tempo necessario per la realizzazione dall'iniziativa, trascorso inutilmente Io stesso, l'approvazione può essere revocata.

     9. Le autorizzazioni amministrative previste dalla presente legge vengono rilasciate esclusivamente ai titolari degli esercizi di vendita del centro commerciale.

 

     Art. 24 bis. Indennizzo per cessazione di attività. [12]

 

     Art. 25. Commercio ambulante. [13]

     1. L'esercizio del commercio ambulante è soggetto all'iscrizione nel registro esercenti il commercio e ad apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune.

     2. Per commercio ambulante si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate da persone fisiche o da società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte ovvero presso il domicilio dei consumatori.

     3. Sono vietate la vendita e l'esposizione su aree pubbliche di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi. Sono inoltre vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 176, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213 [14].

     4. Per esigenze di carattere igienico-sanitario o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante o al domicilio dei consumatori può essere oggetto di limitazioni e divieti secondo quanto stabilito dal regolamento. La concessione del posteggio può essere sospesa o revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. In tal caso l'interessato ha titolo ad ottenere, per il tempo della sospensione o in luogo del posteggio revocato, un altro posteggio nel mercato o nel territorio comunale.

     5. Con apposito regolamento deliberato dalla Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per l'assegnazione dei posteggi nonché le disposizioni necessarie per l'applicazione delle norme previste dalla presente legge per il commercio ambulante.

     6. La Giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, delibera in materia di tasse di posteggio, dividendo i comuni della Provincia in classi, in base alla popolazione ed eventualmente anche all'attività economica prevalente e alla dislocazione geografica, entro i limiti dei quali i singoli comuni devono attenersi per la determinazione della tassa di posteggio comunale in relazione anche alle infrastrutture di servizio predisposte dagli stessi sulle aree di mercato.

     7. L'elenco delle classi, comunque non superiore a sei, dovrà essere aggiornato ogni cinque anni.

 

     Art. 26. Autorizzazione per il commercio ambulante. [15]

     1. L'autorizzazione per esercitare il commercio ambulante mediante posteggio, su aree date in concessione, è efficace per il territorio del comune nel quale il richiedente intende svolgere l'attività.

     2. L'autorizzazione per esercitare il commercio ambulante in forma itinerante o al domicilio dei consumatori è efficace nell'ambito del territorio della provincia di Trento.

 

          Art. 27. Commercio ambulante. Competenze del comune.

     1. I comuni, in conformità al piano provinciale di politica commerciale e nel rispetto delle norme contenute negli strumenti urbanistici, sentita, presso i Comuni compresi negli elenchi previsti dall'articolo 7, la commissione di cui all'articolo 11, provvedono:

     a) all'istituzione, all'ampliamento, allo spostamento e alla soppressione dei mercati ambulanti;

     b) alla determinazione delle aree per l'esercizio del commercio ambulante;

     c) alla determinazione della tassa di posteggio entro i limiti minimo o massimo fissati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 25.

 

     Art. 28. Vendita a domicilio.

     1. L'esercizio della vendita al domicilio dei consumatori, a mezzo di appositi incaricati, è soggetto all'iscrizione del titolare dell'impresa nel registro degli esercenti il commercio.

     2. Per l'esercizio della vendita a domicilio è necessario che gli incaricati alla vendita siano in possesso di autorizzazione rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio su presentazione degli elenchi degli stessi da parte dell'impresa interessata. L'autorizzazione è negata in tutti i casi di cui all'articolo 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

     3. Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.

     4. Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche alle persone incaricate dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata al domicilio dei consumatori.

     5. Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano alla ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venire rimborsato il prezzo pagato.

     6. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce i generi merceologici per i quali è ammessa la vendita a domicilio, anche esercitata in proprio, nonché i termini e le condizioni atte a garantire la rigorosa rispondenza dei prodotti alle caratteristiche dichiarate e la idoneità all'uso cui i prodotti stessi sono destinati.

     7. Per esigenze igienico-sanitarie le competenti autorità possono vietare o limitare l'esercizio delle attività di cui al presente articolo.

 

     Art. 29. Vendita per corrispondenza.

     1. L'esercizio della vendita per corrispondenza, per telefono, per televisione e tramite video-text è soggetta esclusivamente all'iscrizione del titolare dell'impresa nel registro degli esercizi il commercio.

     2. Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia ai fini della loro rigorosa rispondenza alle caratteristiche dichiarate e della idoneità all'uso cui sono destinati e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.

 

     Art. 30. Mostre, esposizioni o simili.

     1. Per le mostre, esposizioni o simili organizzate da singoli per i propri prodotti, aperte al pubblico o alle quali il pubblico abbia in qualsiasi modo accesso, senza che sia effettuata attività di vendita, la Giunta provinciale potrà fissare con propria deliberazione i limiti temporali di apertura.

     2. L'organizzazione di aste, è soggetta al preventivo rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza competente, dell'autorizzazione prevista dall'articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

     3. Nelle aste possono essere offerti al pubblico quadri, sculture, mobili antichi, tappeti, porcellane e ceramiche antiche, gioielli antichi e quant'altro in conformità ai criteri stabiliti dalle norme di esecuzione della presente legge, che faranno riferimento anche ai limiti temporali di apertura, costituisca di norma opera artistica, artigianale o comunque un «unicum irripetibile».

     4. E' vietata l'organizzazione di aste in alberghi, ristoranti, bar e, in genere, negli esercizi pubblici.

 

     Art. 31. Distributori automatici. [16]

     1. La vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico mediante distributori automatici quando non siano effettuate direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o di somministrazione o nelle sue immediate adiacenze, sono soggette ad autorizzazione del sindaco.

     2. E' vietata la vendita al pubblico di bevande alcooliche mediante distributori automatici.

     3. La procedura ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni saranno indicati dal regolamento di esecuzione.

 

     Art. 32. Spacci interni e cooperative di consumo per soli soci.

     1. La vendita di merci in appositi locali non aperti sulla pubblica via, ad esclusivo favore di dipendenti di amministrazioni, di enti o di imprese, è sottoposta ad autorizzazione del sindaco rilasciata all'amministrazione, ente o impresa interessata.

     2. L'autorizzazione è soggetta esclusivamente al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana e igienico-sanitaria ed alla condizione che siano posti in vendita solo prodotti alimentari e articoli di abbigliamento.

     3. Qualora l'attività non sia esercitata direttamente

dall'amministrazione, ente o impresa, la gestione deve essere affidata a soggetto iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

     4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione di merci al dettaglio esclusivamente a favore dei soci possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico e sono soggetti ad autorizzazione del sindaco, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, nonché dei regolamenti locali di polizia urbana ed igienico-sanitaria.

     5. Le autorizzazioni sono revocate nel caso in cui la vendita sia effettuata a favore di soggetti diversi da quelli indicati dai commi precedenti.

     6. Nel caso di cooperative di consumo e dei loro consorzi gli acquirenti devono risultare regolarmente iscritti nel libro dei soci prima dell'effettuazione dell'acquisto.

 

     Art. 33. Subingresso.

     1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, da parte del titolare o di chi l'abbia ricevuta a causa di morte o per donazione, comporta il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'esercizio dell'attività commerciale stessa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio [17].

     2. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'azienda può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro stesso e I' autorizzazione prevista.

     3. Qualora il subentrante non ottenga l'iscrizione entro il termine di un anno dalla data predetta, egli decade dal diritto di continuare l'attività del dante causa. Tale termine è prorogato dall'autorità competente quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

 

     Art. 34. Rilascio dell'autorizzazione.

     1. (Omissis) [18].

     2. L'organismo competente deve pronunciarsi sulla domanda entro novanta giorni dalla data di presentazione della medesima. Qualora non si pronunci entro il predetto termine, l'autorizzazione si intende negata [19].

     3. Possono essere rilasciate anche autorizzazioni stagionali, con l'osservanza delle stesse norme previste per le altre autorizzazioni.

     4. Per autorizzazione stagionale si intende una autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentocinquanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

 

     Art. 35. Revoca dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

     a) non attivi l'esercizio di vendita entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

     b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'esercizio dell'attività;

     c) venga cancellato dal registro degli esercenti il commercio.

     2. I termini di cui alle lettere a) e b) rimangono sospesi qualora il mancato esercizio dell'attività non sia imputabile al titolare.

 

     Art. 36. Pubblicità dei prezzi.

     1. I prodotti posti in vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo.

     2. La Giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 9, può stabilire modalità particolari di indicazione del prezzo o esentare dall'obbligo dell'indicazione stessa determinati prodotti comunque non del settore alimentare o

dell'abbigliamento.

 

TITOLO VI

Somministrazione di alimenti e bevande

 

     Art. 37. Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande. [20]

     [1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, anche se annessi a esercizi alberghieri, sono autorizzati dal Presidente della Giunta provinciale.

     2. Il tipo e la classe degli esercizi di cui al presente articolo sono individuati, nel provvedimento di autorizzazione, in relazione alle funzioni svolte, da presidente medesimo; per quelli annessi ad esercizi alberghieri vale la classificazione del relativo esercizio alberghiero.

     3. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che il richiedente sia iscritto nel registro esercenti il commercio e che l'esercizio sia conforme ai regolamenti locali di polizia urbana ed igienico-sanitari, alle norme urbanistiche e, per quelli annessi agli esercizi alberghieri, alle norme sulla classificazione alberghiera. L'autorizzazione può essere negata dal Presidente della Giunta provinciale per motivate esigenze di pubblica sicurezza, fermo restando, per i requisiti soggettivi, quanto previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

     4. L'organo competente deve pronunciarsi sulla domanda entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. Qualora non si pronunci entro il predetto termine, l'autorizzazione si intende negata.

     5. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere l'autorizzazione temporanea per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

     6. Tali autorizzazioni sono rilasciate alle condizioni che il richiedente sia iscritto al registro esercenti il commercio e sia in possesso dei requisiti previsti dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e siano rispettate le norme igienico-sanitarie e le norme sulla prevenzione incendi, e comunque nell'osservanza dei criteri contenuti nelle norme di esecuzione della presente legge.]

 

     Art. 38. Autorizzazioni stagionali. [21]

     [1. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali con l'osservanza delle norme previste dai primi tre commi dell'articolo precedente.

     2. Per autorizzazione stagionale si intende una autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentocinquanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.]

 

     Art. 39. Somministrazione di alimenti e bevanda negli spacci interni. [22]

     [1. Sono sottoposte ad autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale:

     a) la somministrazione di alimenti e bevande in spacci annessi a circoli privati, cooperative, enti a carattere locale o nazionale aventi finalità mutualistiche o assistenziali, sportive, culturali o ricreative previa la presentazione dello statuto - atto costitutivo - del circolo o ente;

     b) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da terzi in spacci annessi ad aziende, ad amministrazioni, ad istituti scolastici;

     c) la somministrazione di alimenti e bevande in spacci annessi a complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, nonché a complessi sportivi a pagamento ed a cinema o teatri o altri locali di pubblico spettacolo.

     2. L'autorizzazione è subordinata alla sola osservanza delle norme igienico-sanitarie, purché la somministrazione sia effettuata in locali senza accesso diretto dalla pubblica via e privi di pubblicità esterna ed a favore rispettivamente dei soli soci iscritti, dei soli dipendenti o studenti o utenti autorizzati e per la sola durata della manifestazione sportiva, cinematografica o teatrale.]

 

     Art. 39 bis. Chiusura temporanea dell'esercizio. [23]

     [1. Il titolare deve dare notizia della sospensione dell'attività dell'esercizio di durata superiore a trenta giorni all'autorità locale di pubblica sicurezza. Tale notizia deve essere data almeno dieci giorni prima dell'inizio della chiusura salvo causa di forza maggiore. Decorso il periodo di chiusura comunicato l'esercizio deve essere riaperto.

     2. La sospensione dell'attività di durata superiore ai novanta giorni nell'anno, è soggetta ad autorizzazione, rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale:

     a) in caso di comprovata necessità su domanda motivata dell'interessato;

     b) quando il servizio nella zona risulta assicurato da un piano di turnazione predisposto dal sindaco sentite le organizzazioni locali degli esercenti e dei lavoratori, nonché quelle turistiche.]

 

     Art. 40. Revoca dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande. [24]

     [1. L'autorizzazione è revocata qualora:

     a) l'esercizio di somministrazione al pubblico non venga attivato entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione salvo che sia concessa proroga per cause di comprovata necessità e su motivata istanza dell'interessato;

     b) l'attività dell'esercizio venga sospesa senza autorizzazione per un periodo superiore ad un anno;

     c) il titolare venga cancellato dal registro esercenti il commercio;

     d) ricorrano i motivi indicati nel regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

     2. Nei casi di cui all'articolo 39 l'autorizzazione è revocata qualora il titolare effettui la somministrazione al pubblico.]

 

     Art. 41. Subingresso. [25]

     [1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, da parte del titolare o di chi l'abbia ricevuta a causa di morte o per donazione, comporta il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio e sia in possesso dei requisiti previsti dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

     2. Il subentrante per causa di morte può continuare a titolo provvisorio, anche se non iscritto nel registro esercenti il commercio, l'attività del dante causa per sei mesi dalla data del decesso.

     3. Dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, il subentrante per causa di morte può continuare l'attività del dante causa, a condizione che abbia chiesto l'autorizzazione prevista e, qualora non iscritto nel registro esercenti il commercio, anche l'iscrizione nel registro.

     4. Qualora il subentrante non ottenga l'iscrizione entro il termine di un anno dalla data del decesso del dante causa, egli decade dal diritto di continuare l'attività. Tale termine è prorogato dall'autorità competente quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

     5. In qualsiasi momento qualora siano accertati motivi che ostino al rilascio della nuova autorizzazione, il Presidente della Giunta provinciale può ordinare l'immediata cessazione dell'attività.]

 

     Art. 42. Esposizione dell'autorizzazione e pubblicità dei prezzi. [26]

     [1. Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche annessi ad esercizi alberghieri, deve essere esposta, in modo chiaro e ben visibile all'interno dell'esercizio l'autorizzazione di cui all'articolo 37. La tabella dei prezzi praticati va esposta in modo chiaro e ben visibile anche dall'esterno dell'esercizio; per gli esercizi di somministrazione al pubblico dei soli alimenti, la tabella va esposta all'interno ed all'esterno dell'esercizio.]

 

TITOLO VII

Commercio all'ingrosso

 

     Art. 43. Commercio all'ingrosso.

     1. Ai fini della presente legge l'esercizio del commercio all'ingrosso è libero, fatta salva l'iscrizione al registro esercenti il commercio.

     2. Il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui al successivo articolo 44 può svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso sia fuori dei mercati stessi.

 

     Art. 44. Mercati all'ingrosso di prodotti alimentari.

     1. I mercati all'ingrosso di prodotti alimentari sono strutture attrezzate per lo svolgimento, da parte di una pluralità di venditori e compratori, di attività di commercializzazione all'ingrosso, di:

     - prodotti agricolo alimentari freschi, conservati e/o trasformati comprese le bevande;

     - prodotti degli allevamenti zootecnici ed avicunicoli;

     - prodotti della pesca e degli allevamenti ittici;

     - fiori, sementi e piante;

     - attrezzature ed articoli necessari alla produzione agricola, zootecnica ed ittica.

     2. Nei mercati all'ingrosso possono essere esplicate, altresì, attività complementari strettamente connesse con le attività di commercializzazione sopra indicate e possono essere organizzate esposizioni delle merci di cui al comma precedente.

     3. I mercati all'ingrosso possono essere istituiti da comuni o da altri enti pubblici, da società e da altre forme associative costituite fra privati o fra enti pubblici e privati.

     4. Non costituiscono mercati all'ingrosso i centri di raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione dei produttori singoli e associati, nonché gli stabilimenti delle aziende di trasformazione singole o associate.

 

     Art. 45. Funzioni dei mercati all'ingrosso.

     1. I mercati all'ingrosso previsti e disciplinati dal presente titolo hanno lo scopo di concorrere allo sviluppo e all'organizzazione delle attività di commercializzazione indicate nel precedente articolo 44.

     2. Il funzionamento e la gestione del mercato all'ingrosso devono conformarsi ai seguenti criteri:

     a) possibilità di partecipazione di una pluralità di operatori all'attività di compravendita;

     b) rilevazione e pubblicità dei prezzi e delle quantità delle merci immesse e vendute nel mercato in aderenza all'effettivo andamento delle transazioni, anche ai fini della tutela dei consumatore;

     c) tutela dell'igiene e della sanità in tutte le attività dei mercati, nel quadro della difesa della salute pubblica.

 

     Art. 46. Autorizzazioni dei mercati.

     1. La Giunta provinciale autorizza:

     a) l'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso;

     b) il trasferimento dei mercati esistenti;

     c) la ristrutturazione, l'ampliamento dei mercati esistenti.

     2. I mercati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 50, continuano ad operare; tuttavia la Giunta provinciale può disporre la soppressione qualora in relazione alla funzionalità del mercato stesso, se ne ravvisi l'opportunità.

     3. Le autorizzazioni suddette vengono concesse, ai soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 44, sulla base delle indicazioni del piano provinciale di politica commerciale, sentita la commissione prevista dall'articolo 9 integrata da un rappresentante del comune e da un rappresentante del comprensorio interessato.

 

     Art. 47. Gestione dei mercati e regolamento di mercato.

     1. La gestione dei mercati deve essere affidata, previa autorizzazione della Giunta provinciale, ad aziende pubbliche od a società, anche consortili, a partecipazione pubblica.

     2. Il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso sono disciplinati dall'ente gestore in conformità al regolamento di cui all'articolo 49 con apposito regolamento di mercato approvato, prima dell'entrata in funzione del mercato stesso, dalla Giunta provinciale.

     3. I corrispettivi di concessione dei punti di vendita e le tariffe relative ai servizi di mercato dovranno essere fissati in modo che i proventi della gestione risultino corrispondenti alle spese necessarie al funzionamento del mercato e dei suoi servizi, compreso l'ammortamento, il miglioramento e l'adeguamento dei relativi impianti.

 

     Art. 48. Commissione di mercato.

     1. Presso ogni mercato è istituita una commissione nominata dal comune ove ha sede il mercato e presieduta dal sindaco del comune stesso ovvero da un suo delegato.

     2. La composizione, la durata, il funzionamento e i compiti della commissione di mercato sono fissati nel regolamento tipo per i mercati all'ingrosso.

     3. La nomina e l'insediamento della commissione devono avvenire prima dell'approvazione del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 47.

 

     Art. 49. Regolamento tipo per i mercati all'ingrosso.

     1. La Giunta provinciale approva il regolamento tipo per i mercati all'ingrosso, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Nel regolamento tipo devono essere previste norme relative:

     - alla composizione, alla durata, al funzionamento ed ai compiti della commissione di mercato;

     - all'organizzazione ed alla disciplina dei servizi di mercato, nonché dei criteri per la fissazione delle relative tariffe;

     - ai criteri e alle modalità per la concessione dei punti di vendita;

     - alla disciplina dell'attività degli operatori e del personale da essi dipendente;

     - ai calendari ed agli orari di funzionamento dei mercati;

     - ai servizi igienico-sanitari ed annonario;

     - ai tipi di venditori e compratori ammessi ai mercati;

     - ai criteri di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 44;

     - alla disciplina delle vendite con il sistema dell'astazione;

     - alle sanzioni disciplinari ed amministrative relative all'inosservanza del regolamento di mercato;

     - alla nomina del direttore di mercato e alle sue, funzioni;

     - ad ogni altra materia attinente il funzionamento e la disciplina del mercato [27].

 

     Art. 50. Norme transitorie.

     1. Gli enti che gestiscono i mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'articolo 44, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno provvedere entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento tipo di cui all'articolo 49 ad adeguare o modificare il regolamento di mercato, in conformità alla presente legge [28].

     2. Entro tale termine viene altresì data attuazione al disposto del primo comma dell'articolo 47.

     3. La Giunta provinciale, previa richiesta dell'ente gestore, potrà autorizzare, in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 47, la prosecuzione della forma di gestione vigente all'entrata in vigore della presente legge per un periodo non superiore a tre anni, sentito il comune ove ha sede il mercato.

 

     Art. 51. Centri commerciali all'ingrosso.

     1. Per centro commerciale all'ingrosso si intende una struttura attrezzata, comprendente una pluralità di esercizi commerciali all'ingrosso, anche appartenenti a settori merceologici diversi, ubicati nella medesima area ed aventi infrastrutture a servizi in comune.

     2. Nei centri commerciali all'ingrosso di prodotti alimentari possono essere inseriti anche i mercati all'ingrosso di cui al presente titolo.

     3. La Provincia, i comprensori ed i comuni, in attuazione dei rispettivi piani di politica commerciale, promuovono la creazione di centri commerciali all'ingrosso.

 

TITOLO VIII

Rivendite di giornali e riviste

 

     Art. 52. Rivendite di giornali e riviste.

     1. Il rilascio delle autorizzazioni per le rivendite di giornali e riviste deve avere come obiettivi l'economica gestione della distribuzione, l'incremento della diffusione di tale pubblicazione e la parità di trattamento fra le varie testate.

     2. I piani comprensoriali di politica commerciale ed i piani comunali di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale per i comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 7 - programmano la localizzazione dei punti ottima di vendita in conformità alle direttive fissate dal piano provinciale di politica commerciale nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) per i comuni con popolazione superiore a quella fissata nel piano il numero dei punti vendita sarà proporzionato agli abitanti residenti distribuiti sul territorio, in relazione alle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o circoscrizione;

     b) per le zone turistiche può essere previsto il rilascio di autorizzazioni stagionali;

     c) per i nuclei abitati di minore entità e per le zone rurali e montane, si terrà conto in modo particolare delle condizioni di accesso;

     d) saranno previsti punti vendita in località con particolare frequenza di pubblico, quali stazioni ferroviarie e di autolinee, strade di grande traffico, luoghi destinati a ritrovi o manifestazioni artistiche, sportive, grandi centri commerciali al dettaglio.

     3. Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci in conformità ai piani di cui al secondo comma del presente articolo.

     4. Qualora non vengano presentate domande per la gestione dei punti ottima di vendita possono essere autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici i titolari di altre autorizzazioni al commercio con preferenza alle rivendite di generi di monopolio, librerie, agli esercizi della grande distribuzione, agli alberghi e pensioni.

     5. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

     a) per la vendita di quotidiani o periodici di partito, di sindacato e di enti di culto nelle sedi dei medesimi o tramite l'opera di volontari ambulanti a scopo di propaganda sindacale, politica o religiosa;

     b) per la vendita nelle sedi delle società editrici, delle loro redazioni distaccate, di associazioni culturali, sportive o di beneficenza, di giornali, periodici o bollettini editi dalle medesime;

     c) per la vendita di pubblicazioni periodiche a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;

     d) per la vendita tramite apparecchi automatici e per la consegna porta a porta curata dall'editore o dai titolari delle autorizzazioni di vendita in sede fissa.

     6. E' vietato l'affidamento in gestione a terzi delle rivendite.

     7. L'inosservanza dell'obbligo di assicurare la parità di trattamento fra le varie testate comporta la revoca della autorizzazione.

     8. Per quanto non diversamente disposto dal presente titolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

 

TITOLO IX

Distributori di carburanti

 

     Art. 53. Distributori di carburanti.

     L'attività inerente all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, compresi quelli installati sulle autostrade, è soggetta a concessione da parte della Giunta provinciale.

     L'attività inerente all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche locali, nonché quelli ubicati nell'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa è soggetta ad autorizzazione della Giunta provinciale.

     Le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente articolo vengono rilasciate previo parere del comune interessato, dell'ente proprietario della strada, dei vigili del fuoco e dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

     Le modalità relative all'installazione, al trasferimento in altre località, alle modifiche, alla concentrazione di impianti di distribuzione stradali nel territorio provinciale, come pure le modalità relative al rilascio, alla revoca, al rinnovo della concessione nonché le disposizioni relative alla rilevazione e regolamentazione dei settore degli impianti di distribuzione carburanti stradali e di quelli ad uso privato saranno disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

     L'installazione o il trasferimento degli impianti previsti dal primo comma possono comunque essere concessi solo a condizione che nei nuovi impianti sia prevista l'erogazione di gas metano e che le attrezzature siano fruibili dai portatori di minorazioni, ovvero qualora si verifichino, contestualmente, le seguenti condizioni:

     a) chiusura, per ogni impianto nuovo o trasferito, di almeno tre impianti di distribuzione carburanti esistenti;

     b) distanza minima di 10 chilometri rispetto agli esercizi esistenti, sulla stessa direttrice di marcia, ed in ogni caso di 5 chilometri in tutte le direzioni;

     c) superficie minima di 1.000 metri quadrati, 2.000 metri quadrati, 3.000 metri quadrati se in fregio rispettivamente a strada comunale, strada provinciale o strada statale;

     d) le attrezzature devono essere fruibili dai portatori di minorazioni [29].

     La Giunta provinciale può, con provvedimento motivato, autorizzare deroghe ai requisiti previsti dalle lettere a) e b) del quinto comma in caso di trasferimenti conseguenti alla riorganizzazione della viabilità o comunque motivati da altre ragioni di interesse pubblico. L'installazione del gas metano è comunque obbligatoria per gli impianti delle aree di servizio autostradali, servite dalla rete distributiva del gas metano, nel caso di ristrutturazione degli impianti stessi [30].

     Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

     Per disporre di strumenti di quantificazione delle entrate della Provincia, relative al gettito delle accise sui carburanti per autotrazione, i rivenditori all’ingrosso operanti nel territorio provinciale, che riforniscono gli impianti indicati nel secondo comma, comunicano alla Provincia le quantità di prodotto fornite a ciascun impianto e la sua ubicazione. Ferme restando le comunicazioni previste dalla vigente legislazione statale e provinciale, i gestori dei predetti impianti comunicano alla Provincia la quantità di prodotto erogata. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti criteri e modalità per l’attuazione di questo comma [31].

     In sede di prima applicazione dell'ottavo comma, i soggetti titolari di impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, di qualunque capacità e sistema di erogazione, situati nel territorio della provincia di Trento e privi dell'autorizzazione di cui al secondo comma, purché in regola con le disposizioni vigenti in materia, possono proseguire l'attività di gestione degli impianti subordinatamente alla presentazione, entro il 30 giugno 2007, della domanda di autorizzazione di cui al secondo comma, corredata della documentazione prevista dalla normativa vigente nonché:

     a) di un'idonea certificazione di un tecnico abilitato attestante la corrispondenza dell'impianto alle norme per la tutela dell'ambiente, a quelle per la prevenzione d'incendi e urbanistiche;

     b) della comunicazione relativa alla quantità di prodotto erogata nel corso del 2005 e del 2006, secondo le modalità indicate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'ottavo comma. [32]

     Ai soggetti che non presentano la domanda di autorizzazione ai sensi del nono comma è vietata la continuazione dell'attività inerente la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti. [33]

     Per i fini del nono comma il collaudo della commissione provinciale previsto dal regolamento di esecuzione di questa legge è effettuato unicamente con riguardo agli impianti con capienza superiore ai 9 metri cubi. [34]

     Ai soggetti che presentano la domanda di autorizzazione ai sensi del nono comma, corredata della documentazione ivi prevista, non si applicano le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della disciplina provinciale in materia, subordinatamente al pagamento, entro lo stesso termine, della somma di 200 euro per gli impianti con capienza inferiore a 4 metri cubi, di 400 euro per gli impianti con capienza da 4 metri cubi a 9 metri cubi e di 800 euro per gli impianti con capienza superiore a 9 metri cubi. [35]

     A chi ha presentato o presenta nei termini di legge la domanda di autorizzazione ai sensi del nono comma, corredata della documentazione ivi prevista, e prova di aver eseguito il pagamento previsto dal dodicesimo comma, è concesso un contributo massimo a titolo di "de minimis" di 2.000 euro, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, esclusivamente ai fini di adeguare i serbatoi di carburante alla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente e di prevenzione degli incendi, anche attraverso l'eventuale sostituzione o, se necessario, attraverso l'interramento dei serbatoi. Non sono agevolabili interventi per spese ammissibili inferiori a 1.000 euro [36].

     La domanda di contributo dev'essere presentata entro il 30 giugno 2007 alla struttura provinciale competente in materia di commercio, corredata dalla seguente documentazione:

     a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente attestante i contributi già ottenuti a titolo di "de minimis" nei tre anni precedenti la presentazione della domanda;

     b) relazione di un tecnico abilitato, integrativa di quella prevista dal nono comma, che descriva la tipologia e la necessità dell'intervento ai fini della tutela dell'ambiente e della prevenzione degli incendi, e che attesti la regolarità dei lavori, anche dal punto di vista edilizio e urbanistico, nonché la loro effettuazione nel periodo compreso fra il 4 gennaio 2006 e il 30 giugno 2007;

     c) originali delle fatture o dei documenti equipollenti relativi agli interventi e alle spese ammissibili, con relative quietanze [37].

     Il contributo è erogato entro sei mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, previa verifica della documentazione presentata sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione che ai fini del riconoscimento del contributo. In sede d'istruttoria può essere effettuato un sopralluogo di verifica e può essere richiesta, per motivate ragioni, eventuale ulteriore documentazione [38].

 

TITOLO X

Limiti temporali di svolgimento delle attività commerciali

 

     Art. 54. Orario di attività di vendita al dettaglio fisso e ambulante.

     1. La Giunta provinciale sentiti i comuni, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti dei lavoratori addetti al commercio, dei venditori ambulanti, nonché le associazioni dei consumatori, determina i limiti temporali per lo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio fisso e ambulante, uniformandosi ai seguenti criteri:

     a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi;

     b) la chiusura infrasettimanale di mezza giornata, che può essere differenziata per località e per settori merceologici [39];

     c) i limiti giornalieri di apertura e di chiusura sono stabiliti fra le ore 7 e le ore 21, con possibilità di prevedere l'anticipo o il posticipo di un'ora per specifici settori merceologici e per periodi di tempo limitati [40];

     d) l'orario giornaliero può essere differenziato per località e per settori merceologici, distinguendo fra settore alimentare e non alimentare [41].

     2. La Giunta provinciale, sentiti i soggetti di cui al precedente comma, determina i limiti temporali per lo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio fisso ed ambulante indipendentemente dalle disposizioni di cui al comma precedente, per le località ad economia turistica e per quelle che in determinati periodi dell'anno possono essere ad esse assimilate in relazione al più ampio afflusso dei consumatori - come determinate con la deliberazione medesima.

     Nel caso di più festività consecutive e di altre festività tipicamente locali e nel periodo natalizio il sindaco può sospendere, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al primo comma, la chiusura domenicale e festiva nonché la chiusura infrasettimanale [42].

 

     Art. 55. Orario di attività di somministrazione di alimenti e bevande. [43]

     [1. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche annessi ad aziende alberghiere, il Presidente della Giunta provinciale, sentiti i sindaci e le associazioni di categoria e dei lavoratori, determina con proprio decreto l'orario giornaliero di attività minimo e massimo. L'orario scelto dall'esercente, nei limiti di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale, dovrà essere portato a conoscenza dei pubblico mediante l'esposizione di appositi cartelli. L'accesso del pubblico è consentito fino all'ora scelta per la chiusura; da tale ora deve cessare ogni ulteriore servizio o somministrazione.

     Lo sgombero del locale deve essere effettuato non oltre mezz'ora dall'orario di chiusura.

     2. La chiusura settimanale dei pubblici esercizi rimane disciplinata dalla legge 1 giugno 1971, n. 425, tuttavia il primo comma dell'articolo 7 della legge medesima è sostituito dal seguente:

     «1. Per i comuni o frazioni di comune ove in particolari ricorrenti periodi dell'anno si verifica un eccezionale flusso turistico, il sindaco, sentite le organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, gli enti e le organizzazioni turistiche locali, può emanare ordinanze di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per periodi complessivamente non superiori a giorni 250 per ogni anno solare».]

 

     Art. 56. Orari dei distributori carburanti.

     1. Gli orari di apertura e di chiusura nonché i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con deliberazioni della Giunta provinciale, sentiti le associazioni di categoria dei gestori, i rappresentanti delle società petrolifere e degli enti interessati e comunque tenendo conto delle esigenze del traffico, del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione carburanti.

 

TITOLO XI [44]

Agevolazioni finanziarie

 

     Artt. 57. - 70. (Omissis).

 

TITOLO XII

Norme transitorie e finali

 

     Art. 71. Primo piano provinciale di politica commerciale.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge la Giunta provinciale approva il primo piano provinciale di politica commerciale.

 

     Art. 72. Vendita piani comunali.

     1. I piani comunali, previsti dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 19 maggio 1976, n. 398, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere applicati fino all'entrata in vigore di quelli comunali previsti dalla legge stessa e, per comuni non compresi negli elenchi di cui all'articolo 7, fino all'entrata in vigore del rispettivo piano comprensoriale di politica commerciale nonché fino all'entrata in vigore del primo piano provinciale di politica commerciale in sostituzione dello stesso.

     Fino a tale ultima data le autorizzazioni di cui al primo comma dell'articolo 37 e quelle dell'articolo 38 sono rilasciate sulla base dei piani comunali previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, ovvero, in mancanza, dei principi generali ivi richiamati; per il rilascio delle autorizzazioni può essere richiesto il parere delle commissioni comunali istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, come integrate ai sensi della legge 14 ottobre 1974, n. 524 [45].

     2. Fino all'entrata in vigore del rispettivo piano comprensoriale di politica commerciale continua ad operare presso ciascun comune la commissione comunale istituita ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, come integrata ai sensi della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 40, per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni in materia di commercio ambulante [46].

     3. Il rilascio di nuove autorizzazioni o di ampliamenti merceologici, riguardanti settori sottoposti a programmazione dal piano provinciale di politica commerciale di cui all'articolo 4, è sospeso fino all'entrata in vigore dei piani di cui agli articoli 6 e 8, fatta eccezione per i settori elencati nell'articolo 2 del decreto ministeriale 30 agosto 1971 per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei piani comunali vigenti [47].

 

     Art. 73. Ricorsi.

     1. Fino a quando non sarà costituito e funzionante il Tribunale di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti del sindaco, del presidente del comprensorio e del Presidente della Giunta provinciale, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti, alla Giunta provinciale.

     2. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso alla Giunta provinciale senza che questa si sia pronunciata, il ricorso si intende respinto e sul medesimo la Giunta provinciale non può più pronunciarsi.

 

     Art. 74. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e delle relative norme di esecuzione è esercitata, oltre che dagli organi di vigilanza, anche dai dipendenti addetti al servizio provinciale competente in materia di commercio a ciò autorizzati dalla Giunta provinciale.

     2. [La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre che dagli organi di vigilanza, è esercitata anche dai dipendenti addetti al settore della polizia amministrativa, nonché da quelli addetti al servizio provinciale competente in materia di turismo, a ciò autorizzati dalla Giunta provinciale] [48].

     3. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni i dipendenti indicati nei commi precedenti, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso ai locali adibiti ad esercizi commerciali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

 

     Art. 75. Sanzioni. [49]

     Chiunque eserciti le attività disciplinate dalla presente legge senza essere iscritto, per l'attività esercitata, nel registro degli esercenti il commercio o nell'elenco ad esso annesso o essendone stato cancellato, oppure senza possedere l'autorizzazione richiesta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 a 10.000 euro. [50]

     Nei casi del comma precedente il sindaco, ovvero il Presidente della Giunta provinciale per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ordina inoltre la chiusura dell'esercizio; nel caso di distributori automatici e nel commercio ambulante, il sindaco dispone l'immediata confisca degli impianti di vendita e della merce, in tale ultimo caso il sindaco dispone con ordinanza la devoluzione delle merci confiscate ad istituti di beneficenza ovvero l'alienazione delle stesse; qualora si tratti di merci deperibili può essere ordinata la loro distruzione. Provvede parimenti con ordinanza a disporre l'alienazione degli impianti e delle attrezzature confiscate. Le somme eventualmente ricavate sono introitate nel bilancio del comune.

     Chiunque venda merci non comprese nel settore merceologico stabilito con l'autorizzazione o, nei casi in cui questa non sia necessaria, non compresi nel settore merceologico per il quale si è ottenuta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 800.000 a lire 2.500.000.

     Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa o violi le limitazioni e i divieti imposti ai sensi del quarto comma dell'articolo 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000.

     Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 28, 31, 32 e 39 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000.

     Il subentrante per atto tra vivi, iscritto nel registro degli esercenti il commercio, in un esercizio di somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande, che inizi l'attività prima di aver chiesto la relativa autorizzazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 della presente legge e all'articolo 51 del regolamento di esecuzione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.

     Il subentrare per causa di morte in un esercizio di somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande che continui l'attività del dante causa dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 41, secondo comma, senza aver prima chiesto la relativa autorizzazione secondo quanto disposto dall'articolo 41 medesimo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.»

     Le violazioni delle disposizioni contenute nel titolo X o ivi richiamate - ad eccezione dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 1 giugno 1971, n. 425 - e dei conseguenti atti amministrativi, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 450.000.

     Chiunque voli le altre disposizioni della presente legge compresa la violazione di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 1 giugno 1971, n. 425, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 300.000.

     La violazione delle norme emanate con i regolamenti previsti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

     Nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 53, ottavo comma, si applica ai rivenditori all'ingrosso la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.500 a un massimo di 9.000 euro, e ai gestori degli impianti di cui al secondo comma la sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro. Se i predetti obblighi non sono adempiuti nel nuovo termine fissato dalla Provincia, comunque non inferiore a trenta giorni, si applica l'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 a un massimo di 10.000 euro per i rivenditori all'ingrosso e da un minimo di 1.500 a un massimo di 9.000 euro per i gestori degli impianti di cui al secondo comma. [51]

     Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Il sindaco, ovvero il Presidente della Giunta provinciale per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei casi di ripetute violazioni o di particolare gravità, può inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni; nel caso di commercio ambulante il sindaco può sospendere l'autorizzazione per un massimo di trenta giorni.

     Le ordinanze di cui al secondo e precedente comma sono immediatamente eseguibili.

     L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge.

     Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da leggi statali e provinciali di competenza della Provincia in materia di commercio nonché di esercizi pubblici, ivi compresi gli esercizi alberghieri e di affittacamere, anche già diversamente attribuite o delegate, sono delegate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     Le somme introitate a titolo di sanzione verranno versate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alla fine di ogni anno e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla tesoreria provinciale per essere introitate nel bilancio della Provincia.

     In relazione a quanto sopra, la Provincia rimborsa alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le spese per l'esercizio delle funzioni delegate ed a tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'ente delegato.

 

     Art. 76. Sfera di applicazione della legge.

     1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

     1) ai soggetti iscritti all'albo di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

     2) ai titolari di imprese agricole singole, o associati quali esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni;

     3) agli industriali e artigiani che vendono i loro prodotti nei locali di produzione, ferme restando le disposizioni sull'iscrizione al registro degli esercenti il commercio;

     4) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, quando vendano esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;

     5) ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, e relativo regolamento;

     6) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo;

     7) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria o dalla pubblica amministrazione;

     8) negli altri casi nei quali l'esercizio di particolari attività commerciali è disciplinato da leggi o disposizioni speciali.

     2. Le disposizioni sull'iscrizione al registro esercenti il commercio non si applicano alla vendita dei carburanti e lubrificanti.

 

     Art. 77. Norme regolamentari.

     1. Le norme di esecuzione della presente legge, che dovranno riguardare anche la classificazione merceologica delle merci ed i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni, saranno deliberate dalla Giunta provinciale entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della legge stessa.

     2. Entro lo stesso termine la Giunta provinciale approva l'elenco dei settori merceologici, compresi in ogni caso quelli degli alimentari e dell'abbigliamento, a cui si applicano, fino all'entrata in vigore del primo piano provinciale di politica commerciale, le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22.

 

     Art. 78. Disposizioni transitorie per le domande di agevolazione.

     1. Nella prima applicazione della presente legge le domande di agevolazione previste dall'articolo 65 sono presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

     2. Le domande presentate ai sensi della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, e successive modificazioni, e per le quali non sono stati adottati i relativi provvedimenti di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge vengono transitate sulla presente legge qualora intervenga una domanda in tal senso da parte del richiedente, in tal caso le domande devono essere integrate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la documentazione prevista dall'articolo 65, secondo comma.

 

     Art. 79. Norme che cessano di avere applicazione nella Provincia di Trento.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale:

     1) gli articoli 86 e 99 limitatamente alla parte relativa alla somministrazione di alimenti e bevande e gli articoli 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98 e 103 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

     2) gli articoli 154, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ed il primo comma dell'articolo 180 limitatamente agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché gli articoli 169, 170, 171. 174,175, 176, 178, 186 e 190 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

     3) la legge 25 marzo 1959, n. 125;

     4) l'articolo 1 e l'articolo 2, primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 32;

     5) la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, ad eccezione dei capo I e fatte comunque salve le disposizioni di carattere giurisdizionale;

     6) la legge 19 maggio 1976, n. 398;

     7) le leggi regionali 7 febbraio 1952, n. 2, e 10 gennaio 1956, n. 1 [52];

     8) il terzo comma dell'articolo 8 del D.L. 1. ottobre 1982, n. 697, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 887;

     9) ogni altra norma contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del titolo X della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale gli articoli 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558; l'articolo 8 della legge 1° giugno 1971, n. 425; la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e ogni altra norma contraria al predetto titolo X o con esso incompatibile [53].

 

     Art. 80. Abrogazioni di leggi provinciali.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi provinciali 23 agosto 1975, n. 35; 3 dicembre 1976, n. 40; 27 ottobre 1977, n. 27, e successive modificazioni, e il titolo II della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del titolo X della presente legge è abrogata la legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 27.

     3. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro il termine di cui al precedente comma saranno definiti secondo le procedure previste dalla relativa legislazione.

 

     Art. 81. Proroghe di date e/o periodi previsti dalla vigente «Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere». [54]

 

TITOLO XIII

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 82. Autorizzazioni di spesa e rinvio.

     1. Per la concessione dei contributi annui costanti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 63 della presente legge, è autorizzato il limite d'impegno di lire 650.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di lire 650.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1994.

     2. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui alla lettera b) dell'articolo 63 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

     3. Per la concessione dei contributi di cui alla lettera d) dell'articolo 63 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

     4. Al rimborso spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 si provvede con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15.

     5. All'autorizzazione della spesa relativa alla concessione dei contributi di cui alla lettera e) dell'articolo 63 si provvederà con successiva legge.

 

     Artt. 83. - 84.

     (Omissis) [55].

 

 


[1] Per la cessazione dell'efficacia della presente legge, vedi l'art. 32 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4.

[2] Il piano provinciale di politica commerciale è stato approvato con Del.G.P. 12 giugno 1987, n. 5544 (B.U. 30 giugno 1987, n. 30 - S.O. n. 2) e modificato con Del.G.P. 11 agosto 1988, n. 9320 (B.U. 30 agosto 1988, n. 39).

[3] Lettera così sostituita dall'art. 21 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.P. 25 novembre 1988, n. 48, ora abrogata dall'art. 30 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9, a decorere dalla data indicata nell'art. 29 della stessa L.P. 9/2000.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 4 luglio 1984, n. 1.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.P. 4 luglio 1984, n. 1.

[7] Comma abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.P. 4 luglio 1984, n. 1.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.P. 4 luglio 1984, n. 1.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.P. 17 maggio 1991, n. 8.

[11] Vedi il comma 6, art. 29 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[12] Articolo inserito dall'art. 30 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e abrogato dall'art. 32 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4.

[13] Articolo così modificato dall'art. 21 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[14] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[15] Articolo così modificato dall'art. 21 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[16] Per una limitazione dell'efficacia del presente articolo, vedi il comma 2, art. 30 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9.

[17] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 4 luglio 1984, n. 1.

[18] Comma abrogato dall'art. 21 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[19] Per una riduzione del termine di cui al presente comma, vedi il comma 3, art. 29 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[20] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 29 della stessa L.P. 9/2000.

[21] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 29 della stessa L.P. 9/2000.

[22] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 29 della stessa L.P. 9/2000.

[23] Articolo aggiunto dall'art. 23 della L.P. 17 maggio 1991, n. 8, ora abrogato dall'art. 30 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 29 della stessa L.P. 9/2000.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.P. 17 maggio 1991, n. 8, ora abrogato dall'art. 30 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 29 della stessa L.P. 9/2000.

[25] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.P. 4 luglio 1984, n. 1 e dall'art. 25 della L.P. 17 maggio 1991, n. 8, ora abrogato dall'art. 30 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 29 della stessa L.P. 9/2000.

[26] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 29 della stessa L.P. 9/2000.

[27] Per il regolamento-tipo vedi Del.G.P. 6 dicembre 1985, n. 11526 (B.U. 21 gennaio 1986, n. 3).

[28] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 4 luglio 1984, n. 1.

[29] Comma inserito dall’art. 9 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[30] Comma inserito dall’art. 9 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 e così modificato dall'art. 40 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[31] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[32] Comma aggiunto dall’art. 40 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20 e così modificato dall'art. 40 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[33] Comma aggiunto dall’art. 40 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[34] Comma aggiunto dall’art. 40 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[35] Comma aggiunto dall’art. 40 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[36] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[37] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[38] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[39] Lettera così sostituita dall'art. 29 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[40] Lettera così sostituita dall'art. 29 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[41] Lettera così sostituita dall'art. 29 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[42] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[43] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 29 della stessa L.P. 9/2000.

[44] Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, art. 27, della L.P. 17 maggio 1991, n. 8, le norme di cui al presente Titolo cessano di avere efficacia.

[45] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 4 luglio 1984, n. 1.

[46] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 4 luglio 1984, n. 1.

[47] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 25 novembre 1988, n. 48.

[48] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 29 della stessa L.P. 9/2000.

[49] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.P. 4 luglio 1984, n. 1, dall'art. 26 della L.P. 17 maggio 1991, n. 8 e dall'art. 21 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23. Per una limitazione della sua efficacia, vedi il comma 2, art. 30 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9.

[50] Comma così modificato dall’art. 40 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[51] Comma inserito dall’art. 13 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 e così sostituito dall’art. 40 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[52] Per la L.R. 10 gennaio 1956, n. 1 vedi B.U. 5 febbraio 1956, n. 3 - S.O.

[53] Per l'interpretazione autentica vedi l'art. 2 della L.P. 4 luglio 1984, n. 1.

[54] Articolo abrogato dall’art. 51 della L.P. 15 maggio 2002, n. 7.

[55] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.