Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 finanza locale |
Data: | 03/09/1987 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Programmazione pluriennale degli interventi finanziari. |
Art. 2. Equilibrio del bilancio. |
Art. 3. Modalità di finanziamento dei comuni. |
Art. 4. Fondo ordinario. |
Art. 5. Fondo perequativo. |
Art. 6. Fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi. |
Art. 7. Fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti. |
Art. 8. Fondo per lo sviluppo degli investimenti minori. |
Art. 9. Disposizioni per gli incentivi delle opere pubbliche. |
Art. 10. Modifica della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12, concernente Norme per il superamento di situazioni emarginanti sopportate da persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali. |
Art. 11. Certificazioni. |
Art. 12. Assegnazioni ed erogazioni. |
Art. 13. Autorizzazioni di spesa. |
Art. 16. Entrata in vigore. |
§ 6.3.12 - L.P. 3 settembre 1987 n. 22.
Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1987 - 1989 [1].
(B.U. 15 settembre 1987, n. 41).
Art. 1. Programmazione pluriennale degli interventi finanziari. [2]
[1. Al fine di consentire ai comuni una corretta programmazione finanziaria, gli interventi in materia di finanza locale, previsti e disciplinati dalla presente legge, riguardano il triennio 1987-1989.
2. L'entità dei trasferimenti a favore dei comuni in quanto non stabilita nella presente legge verrà fissata con apposite norme da inserire nelle leggi finanziarie relative agli anni 1988 e 1989.]
Art. 2. Equilibrio del bilancio. [3]
[1. Il bilancio di previsione dei comuni deve essere deliberato in pareggio.
2. I comuni sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.]
Art. 3. Modalità di finanziamento dei comuni. [4]
[1. La Provincia concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni con trasferimenti finalizzati alle spese generali di funzionamento nonché allo sviluppo degli investimenti.
2. I trasferimenti per le spese generali di funzionamento si articolano nei seguenti fondi:
a) fondo ordinario;
b) fondo perequativo.
3. I trasferimenti per lo sviluppo degli investimenti si articolano nei seguenti fondi:
a) fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi;
b) fondo per lo sviluppo degli investimenti minori;
c) fondo per la promozione delle opere pubbliche;
d) fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti.]
[1. Il fondo ordinario viene determinato per l'anno 1987 nell'importo di lire 90 miliardi.
2. A valere sul fondo ordinario viene corrisposto a ciascun comune, per il 1987, un contributo di importo pari:
a) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1986 in applicazione di quanto disposto dall'articolo 6, primo e secondo comma, e dell'articolo 7, terzo comma, lettere a), b), c) della
b) all'ammontare del maggior onere a carico del bilancio comunale 1987 per effetto dell'aumento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 31 della
dell'assoggettamento a contribuzione INADEL della quota complessiva dell'indennità integrativa speciale;
c) all'ammontare dell'85 per cento della spesa derivante dalla corresponsione al personale degli acconti previsti, per gli anni 1985-1987, dall'articolo 46 dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987 per il rinnovo contrattuale 19851987 dei dipendenti degli enti locali, richiamato più brevemente nella presente legge con il termine «contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1987».
3. Per l'anno 1988 l'entità del fondo viene stabilita con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, in modo da assicurare:
a) un'assegnazione a ciascun comune di importo corrispondente alle somme del trasferimento corrisposti a valere sul fondo ordinario dell'anno precedente, al netto delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), e dei trasferimenti corrisposti sul fondo perequativo dell'anno precedente, considerati nella misura dell'85 per cento;
b) la copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso contratto per gli anni 1986 e 1987, dedotto l'ammontare degli acconti previsti per gli anni medesimi dall'articolo 46 del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1987;
c) la copertura, nel limite dell'85 per cento dei maggiori oneri, di competenza dell'anno 1988, connessi con i nuovi trattamenti economici del personale previsti dal contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1987 [6].
3 bis. Per l'anno 1989 l'entità del fondo viene stabilita con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, in modo da assicurare a ciascun comune una assegnazione di importo corrispondente alla somma dei trasferimenti corrisposti a valere sul fondo ordinario dell'anno precedente, dedotta la quota di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 1, secondo comma, saranno altresì stabiliti i criteri e le modalità di computo e di ammissibilità dei maggiori oneri di cui alla lettera b) del precedente comma, ai fini dell'attribuzione a ciascun comune delle relative assegnazioni [7].
5. Qualora la disponibilità del fondo di cui al primo comma risulti insufficiente rispetto all'entità complessiva delle somme spettanti ai sensi del secondo comma, la Giunta provinciale è autorizzata a rideterminare in proporzione la quota percentuale di riconoscimento delle spese di cui alla lettera c) del secondo comma medesimo.]
Art. 5. Fondo perequativo. [8]
[1. All'ulteriore processo di riequilibrio della spesa corrente dei comuni avviato nel 1986 la Provincia provvede per il triennio 1987-1989 con il fondo perequativo la cui entità viene fissata in 10 miliardi di lire per il 1987 e con le modalità di cui all'articolo 1, secondo comma, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, tenendo conto dei criteri di cui al successivo comma.
2. La determinazione della dotazione di cui al precedente comma per gli anni 1988-1989 sarà effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:
- le minori assegnazioni attribuite dallo Stato a valere sui fondi ordinari previsti nei provvedimenti per la finanza locale;
- limitatamente al 1988, la quota dei maggiori oneri, di competenza dell'anno 1988, connessi con i nuovi trattamenti economici del personale previsti dal contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985- 1987, dedotta la quota determinata per 1 fini di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4;
- le somme necessarie per conseguire un incremento, rispetto al precedente esercizio, pari al tasso programmato di inflazione relativamente ai seguenti trasferimenti:
a) attribuzioni statali spettanti ai comuni ai sensi dei provvedimenti per la finanza locale;
b) ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali a valere sul fondo ordinario e sul fondo perequativo, dedotte le quote connesse agli oneri per l'applicazione del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1 987.
3. La ripartizione del fondo per i comuni viene attuata per l'anno 1987 come segue:
a) per il 90 per cento in proporzione alla popolazione di ciascun comune, considerando a tal fine la popolazione residente alla data del censimento generale 1981 e assegnando il coefficiente moltiplicatore 1,25 ai cittadini con età pari o superiore ai 65 anni. La popolazione così determinata viene ulteriormente ponderata con i coefficienti moltiplicatori di cui alla tabella A allegata alla
b) per il 10 per cento in base a parametri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le rappresentanze dell'ANCI e dell'UNCEM, che tengano conto del gettito medio INVIM del triennio 1983-1 985 nonché della variazione del gettito INVIM relativo al periodo 1 luglio 1986 - 30 giugno 1987, risultante dalla certificazione inviata dai comuni entro i termini di cui al secondo comma dell'articolo 11, rispetto al predetto gettito medio.
4. La ripartizione del fondo tra i comuni verrà effettuata, per gli anni 1988 e 1989, ad esclusione della quota di cui al successivo comma, con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del comitato per la qualificazione della spesa pubblica di cui all'articolo 5 della
- il riequilibrio della dotazione dei servizi offerti alla popolazione rispetto a standards medi provinciali;
- modalità organizzative dei servizi finalizzate alla riduzione dei costi di gestione;
- criteri di efficienza nella gestione dei servizi anche attraverso rispondenti modalità di incentivazione finanziaria;
- considerazione dei differenziali di costo nella produzione dei servizi in relazione alle diverse condizioni ambientali e alle differenti caratteristiche della popolazione servita;
- incentivi ai comuni con più elevata incidenza del prelievo di risorse su base locale rispetto alle potenzialità impositive e tariffarie.
5. Limitatamente al 1988 una quota non superiore al 10 per cento del fondo è ripartita sulla base dei criteri di cui alla lettera d), comma 3, articolo 7 della
Art. 6. Fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi.
1. Ai fini di concorrere agli oneri di ammortamento dei mutui stipulati dai comuni entro l'esercizio 1986, è istituito nel bilancio della Provincia un «fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi» con dotazione determinata per l'anno 1987 nell'importo di lire 29.000.000.000.
2. A valere sul fondo di cui al presente articolo la Provincia assegna a ciascun comune per l'anno 1987, contributi sulle rate di ammortamento dei mutui stipulati per il finanziamento di investimenti con esclusione di quelle afferenti i settori della produzione di energia elettrica e della distribuzione di gas
metano, secondo le seguenti modalità:
a) per i mutui contratti negli anni 1985 e precedenti una somma pari ai contributi concessi per il 1986 ai sensi dell'articolo 5 della
b) per i mutui contratti nel 1986 una somma pari alla quota percentuale dell'onere netto a carico del comune, determinata con le modalità di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 5 della
3. Per gli esercizi 1988-1989 la dotazione del fondo di cui al presente articolo, è determinata con le modalità di cui all'articolo 1, secondo comma, tenuto conto dell'entità complessiva delle rate di ammortamento di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, in scadenza nei singoli anni.
4. In ciascuno dei predetti anni sono assegnati ad ogni comune somme in misura pari all'onere derivante dalle rate di ammortamento dei medesimi anni determinato con le modalità di cui al secondo comma, lettera a).
Art. 7. Fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti. [9]
[1. La Provincia concorre agli oneri di ammortamento dei nuovi mutui per investimenti assunti dai comuni negli anni 1987 e 1988 mediante l'istituzione nel bilancio provinciale di un «fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti» destinato alla concessione di contributi annui costanti ai comuni.
2. La dotazione del fondo è stabilita per gli esercizi 1988 e 1989 nell'importo complessivo di lire 7.500.000.000; alla relativa ripartizione nei singoli anni si provvederà con le modalità cui all'articolo 1, secondo comma.
3. A valere sul fondo di cui al presente articolo sono corrisposti ai comuni contributi annui costanti, determinati entro il limite massimo calcolato nel modo seguente:
a) una quota per abitante calcolata ripartendo la somma di lire 6 miliardi in base alla popolazione residente, come risultante dal censimento generale 1981 ponderata per un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 (uno) e il massimo di 1,5 (uno virgola cinque) in relazione ad indicatori espressivi dei fenomeni di pendolarismo scolastico e da lavoro gravanti sulle strutture pubbliche comunali, nonché dei flussi turistici interessanti gli ambiti comunali. I coefficienti moltiplicatori relativi a ciascun comune sono riportati alla tabella A) allegata alla presente legge;
b) una quota per abitante calcolata ripartendo la somma di lire 1.500.000.000 in base alla popolazione residente, come risultante dal censimento generale 1981, ponderata per un coefficiente moltiplicatore rappresentato dal rapporto tra investimento pro-capite comunale e investimento pro-capite provinciale. Ai fini del calcolo del coefficiente moltiplicatore sono considerati gli elementi determinati, per l'esercizio 1987, per i fini di cui al quarto comma dell'articolo 10 della
4. I riparti di cui al comma precedente sono effettuati assicurando comunque a ciascun comune una quota non inferiore a 10 milioni.
5. I contributi annui sono determinati in misura pari al 70 per cento della spesa effettivamente a carico dei comuni per rate di ammortamento dei mutui assunti, computando a tal fine gli oneri di ammortamento in base al tasso di interesse praticato per i mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione di opere pubbliche. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e comunque per un periodo non superiore a dieci anni.
6. La concessione dei contributi è disposta sulla base delle domande presentate dai comuni secondo le modalità e con le documentazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.
7. I contributi sono erogati direttamente ai comuni in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è scaduta la prima rata di ammortamento dei mutui assunti da ciascun comune.
8. (Omissis).
9. Ai fini della determinazione delle dotazioni fondo nei singoli esercizi, ai sensi del precedente comma quinto, i comuni sono tenuti a presentare entro il 15 ottobre 1987, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, il piano di prevedibile utilizzo, avuto riguardo ai fabbisogni finanziari dei comuni e alle indicazioni degli strumenti di programmazione finanziaria provinciale.]
Art. 8. Fondo per lo sviluppo degli investimenti minori. [10]
[1. La dotazione del fondo per lo sviluppo degli investimenti minori istituito per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 8 della
2. Il fondo viene ripartito fra i comuni con i seguenti criteri:
- lire 20.000.000. a ciascun comune;
- per l'ammontare residuo in proporzione alla popolazione residente, come risultante dal censimento generale 1981, ponderata con i coefficienti moltiplicatori di cui alla tabella B) allegata alla presente
Art. 9. Disposizioni per gli incentivi delle opere pubbliche. [11]
[1. Relativamente al fondo per la promozione delle opere pubbliche si applica la disciplina di cui agli articoli 10 e seguenti della
2. (Omissis) [12].
3. (Omissis) [13].
4. (Omissis) [14].
5. I contributi a favore di comuni e loro consorzi previsti dall'articolo 3 della
6. Ai fini della determinazione della misura dei contributi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10, quarto comma e seguenti, della
7. Ai fini della definizione dei criteri e modalità di determinazione dei contributi previsti dal quarto comma dell'articolo 10 della
8. Con il provvedimento di cui al comma precedente la Giunta provinciale è autorizzata altresì a fissare i termini, qualora non previsti dalle leggi, per la presentazione delle domande, a disporre per la formazione di piani di opere e di interventi, fissando i relativi termini di approvazione, nonché a prevedere eventuali riserve di fondi per l'accoglimento di domande, presentate oltre i termini, relative ad interventi di Carattere urgente e indifferibile.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6, 7 e 8 si applicano ai piani e programmi relativi a periodi con decorrenza dall'esercizio 1988 nonché ai volumi di investimento programmati per gli esercizi 1988 e successivi previsti nei piani e programmi relativi anche a periodi precedenti [15].]
Art. 10. Modifica della
(Omissis).
[1. Ai fini dell'applicazione della presente legge i comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia i dati relativi alla situazione debitoria e finanziaria comunale, al gettito INVIM accertato nel periodo 1 luglio 1986 - 30 giugno 1987, alla spesa per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1987 nonché agli altri oneri connessi con il trattamento economico del personale, secondo le modalità e in conformità alle indicazioni stabilite con apposito provvedimento della Giunta provinciale.
2. La comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, dovrà essere trasmessa al Servizio enti locali della Provincia entro il termine fissato con il provvedimento di cui al comma precedente.]
Art. 12. Assegnazioni ed erogazioni. [18]
[1. Le assegnazioni spettanti ai comuni ai sensi dei precedenti articoli vengono determinate annualmente dalla Giunta provinciale facendo riferimento ai dati trasmessi dai comuni ai sensi del precedente articolo 11.
2. In caso di mancata trasmissione entro il termine di cui all'articolo 11, secondo comma, la Giunta provinciale provvede agli adempimenti di cui al quinto comma dell'articolo 4 facendo esclusivamente riferimento ai dati di spesa dei comuni per i quali è stata regolarmente inoltrata la certificazione. Agli adempimenti per gli altri comuni sarà disposto nei limiti della disponibilità residua del fondo.
2 bis. In caso di mancata trasmissione dei dati entro i termini stabiliti per gli esercizi 1988 e 1989, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11, la Giunta provinciale provvede agli adempimenti relativi alle assegnazioni spettanti ai comuni in base alla presente legge, facendo riferimento ai dati comunque in possesso o direttamente acquisiti dai competenti servizi provinciali [19].
3. Le erogazioni ai comuni, a valere sui fondi di cui agli articoli 4, 5 e 6, detratte le somme corrisposte a titolo di acconto in attuazione dell'articolo 17 della
3 bis. L'erogazione delle assegnazioni spettanti ai comuni per gli esercizi 1988 e 1989 a valere sui fondi di cui agli articoli 4, 5, 6 avranno luogo in una o più soluzioni in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 della
Art. 13. Autorizzazioni di spesa. [21]
[1. Per la costituzione dei fondi per i trasferimenti correnti, di cui all'articolo 3, comma 2, è autorizzato lo stanziamento di 23 miliardi 300 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1987.
2. Per i medesimi fini sono altresì utilizzate le quote dello stanziamento autorizzato con l'articolo 17 della
3. Per il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori, di cui all'articolo 8, si utilizza lo stanziamento di 10 miliardi, a carico dell'esercizio finanziario 1987, autorizzato con l'articolo 1 della
4. Per la costituzione dei fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi, di cui all'articolo 6, è autorizzato lo stanziamento di lire 29.000.000.000. a carico dell'esercizio finanziario 1987.]
Artt. 14. - 15. [22]
(Omissis) [23].
Art. 16. Entrata in vigore. [24]
[1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con il
ALLEGATO [25]
TABELLA A.
Coefficienti moltiplicatori utilizzati per la ripartizione del fondo
di cui alla lett. a) del 30 comma dell'articolo 7.
------------------------------------------------------------------ |
COMUNE COMUNE |
------------------------------------------------------------------ |
1 Ala 1.01286 49 Cavedago 1.03016 |
2 Albiano 1.06269 50 Cavedine 1.01136 |
3 Aldeno 1.01359 51 Cavizzana 1.01625 |
4 Amblar 1.05363 52 Cembra 1.03148 |
5 Andalo 1.38496 53 Centa San Nicolò 1.01978 |
6 Arco 1.04478 54 Cimego 1.02286 |
7 Avio 1.00879 55 Cimone 1.00247 |
8 Baselga di Pinè 1.08972 56 Cinte Tesino 1.02623 |
9 Bedollo 1.03527 57 Cis 1.02492 |
10 Bersone 1.00973 58 Civezzano 1.04885 |
11 Besenello 1.00899 59 Cles 1.07528 |
12 Bezzecca 1.16095 60 Cloz 1.01225 |
13 Bieno 1.10845 61 Commezzadura 1.07403 |
14 Seggio inferiore 1.14546 62 Concei 1.03238 |
15 Seggio superiore 1.02559 63 Condino 1.03666 |
16 Bocenago 1.15696 64 Coredo 1.06684 |
17 Bolbeno 1.04414 65 Croviana 1.03726 |
18 Bondo 1.02628 66 Cunevo 1.01819 |
19 Bondone 1.01629 67 Daiano 1.06681 |
20 Borgo Valsugana 1.06780 68 Dambel 1.00982 |
21 Bosentino 1.03065 69 Daone 1.02629 |
22 Breguzzo 1.11015 70 Darè 1.13865 |
23 Brentonico 1.06387 71 Denno 1.03108 |
24 Bresimo 1.00000 72 Dimaro 1.39637 |
25 Brez 1.02957 73 Don 1.06387 |
26 Brione 1.00946 74 Dorsino 1.01687 |
27 Caderzone 1.10794 75 Drena 1.00831 |
28 Cagnò 1.00423 76 Dro 1.02342 |
29 Calavino 1.03303 77 Faedo 1.03163 |
30 Calceranica |
al lago 1.11243 78 Fai della Paganella 1.16003 |
31 Caldes 1.02037 79 Faver 1.01494 |
32 Caldonazzo 1.03876 80 Fiavè 1.02570 |
33 Calano 1.03539 81 Fiera di Primiero 1.29606 |
34 Campitello |
di Fassa 1.36055 82 Fierozzo 1.00682 |
35 Campodenno 1.00862 83 Flavon 1.00722 |
36 Canal San Bovo 1.02875 84 Folgaria 1.11703 |
37 Canazei 1.36197 85 Fondo 1.06456 |
38 Capriana 1.02144 86 Fornace 1.04824 |
39 Carano 1.16029 87 Frassilongo 1.00895 |
40 Carisolo 1.37182 88 Garniga 1.07799 |
41 Carzano 1.01800 89 Giovo 1.00993 |
42 Castel Condino 1.02671 90 Giustino 1.17089 |
43 Castelfondo 1.01120 91 Grauno 1.01599 |
44 Castello Molina |
di Fiemme 1.05771 92 Grigno 1.00526 |
45 Castello Tesino 1.06649 93 Grumes 1.02185 |
46 Castelnuovo 1.11777 94 Imer 1.06007 |
47 Cavalese 1.15450 95 Isera 1.01347 |
48 Cavareno 1.11021 96 Ivano-Fracena 1.03333 |
------------------------------------------------------------------ |
97 Lardaro 1.09420 150 Riva del Garda 1.07983 |
98 Lasino 1.01516 151 Romallo 1.01199 |
99 Lavarone 1.35482 152 Romeno 1.05051 |
100 Lavis 1.03262 153 Roncegno 1.02284 |
101 Levico Terme 1.10559 154 Ronchi Valsugana 1.00790 |
102 Lisignago 1.01346 155 Roncone 1.04064 |
103 Livo 1.01210 156 Ronzone 1.13721 |
104 Lomaso 1.05331 157 Roverè della Luna 1.00741 |
105 Lona-Lases 1.05234 158 Rovereto 1.05955 |
106 Luserna 1.00907 159 Ruffrè 1.11065 |
107 Malè 1.10233 160 Rumo 1.03930 |
108 Malosco 1.15010 161 Sagron Mis 1.04406 |
109 Massimeno 1.07831 162 Samone 1.03066 |
110 Mazzin 1.50000 163 San Banale 1.05630 |
111 Mezzana 1.41618 164 S. Michele all'Adige 1.08174 |
112 Mezzano 1.04974 165 Sant'Orsola 1.02211 |
113 Mezzocorona 1.04030 166 Sanzeno 1.01061 |
114 Mezzolombardo 1.05265 167 Sarnonico 1.03731 |
115 Moena 1.17038 168 Scurelle 1.04364 |
116 Molina di Ledro 1.06640 169 Segonzano 1.01103 |
117 Molveno 1.20687 170 Sfruz 1.06529 |
118 Monclassico 1.04836 171 Siror 1.31711 |
119 Montagne 1.04142 172 Smarano 1.05878 |
120 Mori 1.01548 173 Soraga 1.23943 |
121 Nago-Torbole 1.13096 174 Sover 1.01043 |
122 Nanno 1.01638 175 Spera 1.00991 |
123 Nave San Rocco 1.01263 176 Spiazzo 1.17482 |
124 Nogaredo 1.01556 177 Spormagqiore 1.04872 |
125 Nomi 1.01367 178 Sporminore 1.00837 |
126 Novaiedo 1.01257 179 Stenico 1.03701 |
127 Ospedaletto 1.03647 180 Storo 1.01685 |
128 Ossana 1.21898 181 Strembo 1.09222 |
129 Padergnone 1.02001 182 Strigno 1.06616 |
130 Palù del Fersina 1.01040 183 Taio 1.03326 |
131 Panchià 1.09334 184 Tassullo 1.01323 |
132 Ronzo-Clienis 1.05754 185 Telve 1.03102 |
133 Pejo 1.12573 186 Telve di Sopra 1.00717 |
134 Pellizzano 1.07106 187 Tenna 1.04819 |
135 Pelugo 1.05113 188 Tenno 1.02273 |
136 Pergine Valsugana 1.01952 189 Terlago 1.01949 |
137 Pieve di Sono 1.06056 190 Terragnolo 1.01718 |
138 Pieve di Ledro 1.29341 191 Terres 1.02342 |
139 Pieve Tesino 1.06559 192 Terzolas 1.02958 |
140 Pinzolo 1.47011 193 Tesero 1.06991 |
141 Pomarolo 1.01004 194 Tiarno di Sopra 1.03873 |
142 Pozza di Fassa 1.28808 195 Tiarno di Sotto 1.05911 |
143 Praso 1.00839 196 Tione di Trento 1.12599 |
144 Predazzo 1.08648 197 Ton 1.00831 |
145 Preore 1.04397 198 Tonadico 1.21481 |
146 Prezzo 1.01378 199 Torcegno 1.01173 |
147 Rabbi 1.02987 200 Trambileno 1.02621 |
148 Ragoli 1.30971 201 Transacqua 1.13571 |
149 Revò 1.05056 202 Trento 1.03285 |
------------------------------------------------------------------203 Tres |
1.03105 214 VigodiFassa 1.30097 |
204 Tuenno 1.01238 215 Vigolo Vattaro 1.03167 |
205 Valda 1.02193 216 Vigo Rendena 1.05941 |
206 Valfloriana 1.00893 217 Villa Agnego 1.02641 |
207 Vallarsa 1.04742 218 Villa Lagarina 1.04041 |
208 Varena 1.08911 219 Villa Rendena 1.02523 |
209 Vattaro 1.04836 220 Volano 1.02017 |
210 Vermiglio 1.12096 221 Zambana 1.01768 |
211 Vervò 1.01593 222 Ziano di Fiemme 1.09149 |
212 Vezzano 1.04554 223 Zuclo 1.02915 |
213 Vignola-Falesina 1.10539. |
[1] Come dispone l'art. 46 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 14 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[8] Articolo modificato dall'art. 14 della
[9] Articolo modificato dall'art. 10 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[12] Modifica il terzo comma dell'art. 10 della
[13] Modifica il quarto comma dell'art. 10 della
[14] Modifica il sesto comma dell'art. 10 della
[15] Comma così modificato dall'art. 4 della
[16] Abrogato dall'art. 27 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[19] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[20] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[22] Articoli abrogati dall'art. 61 della
[23] Recano disposizioni finanziarie.
[24] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[25] Allegato abrogato dall'art. 61 della