Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 finanza locale |
Data: | 01/09/1986 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Pareggio del bilancio di previsione. |
Art. 2. Mutui con la Cassa depositi e prestiti. |
Art. 3. Modalità di finanziamento dei comuni. |
Art. 4. Fondi per i trasferimenti correnti. |
Art. 5. Fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui. |
Art. 6. Fondo ordinario. |
Art. 7. Fondo perequativo. |
Art. 8. Fondo per lo sviluppo degli investimenti minori. |
Art. 9. Assegnazioni ed erogazioni. |
Art. 10. Fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni. |
Art. 11. Concessione ed erogazione dei contributi per le opere pubbliche. |
Art. 12. [15] |
Art. 13. Disposizioni relative alle leggi provinciali in materia di opere pubbliche. |
Art. 14. Certificazioni. |
Art. 15. Corresponsione ai comuni di ulteriori acconti. |
Art. 16. Autorizzazioni di spesa. |
Art. 19. Entrata in vigore. |
§ 6.3.11 - L.P. 1 settembre 1986, n. 26. [1]
Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1986.
(B.U. 5 settembre 1986, n. 39 - straord.).
Art. 1. Pareggio del bilancio di previsione. [2]
[1. Il bilancio di previsione dei comuni deve essere deliberato in pareggio.]
Art. 2. Mutui con la Cassa depositi e prestiti. [3]
[1. Al fine dell'indicazione del limite dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti potrà destinare nella provincia di Trento ai settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del
Art. 3. Modalità di finanziamento dei comuni. [4]
[1. La Provincia concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni con i seguenti fondi:
a) fondi per i trasferimenti correnti finalizzati agli oneri di ammortamento dei mutui e alle spese di funzionamento;
b) fondo per lo sviluppo degli investimenti minori dei comuni;
c) fondo per la promozione delle opere pubbliche.]
Art. 4. Fondi per i trasferimenti correnti. [5]
[1.I trasferimenti correnti a favore dei bilanci comunali, determinati per l'anno 1986 nell'importo complessivo di lire 102.000.000.000 si articolano nei seguenti fondi:
a) fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui;
b) fondo ordinario;
c) fondo perequativo.
2. La determinazione dell'entità di ciascun fondo, secondo le disposizioni recate dai successivi articoli 5, 6, 7, sarà effettuata dalla Giunta provinciale sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni ai sensi dell'articolo 14.]
Art. 5. Fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui. [6]
[1. A valere sul fondo di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, la Giunta provinciale assegna somme ai comuni a copertura delle rate di ammortamento dei mutui di competenza dell'anno 1986 al netto dei concorsi e contributi concessi dalla Provincia per l'agevolazione degli investimenti finanziari con i predetti mutui.
2. Nella determinazione delle somme di cui al precedente comma sono esclusi gli oneri di ammortamento relativi a mutui contratti dai comuni per il finanziamento di investimenti nei settori della produzione e distribuzione di energia elettrica e della distribuzione di gas metano.
3. Per i mutui contratti entro il 31 dicembre 1984 le somme spettanti a ciascun comune sono, inoltre, determinate per un importo non superiore alla assegnazione effettiva di cui al primo e secondo comma dell'articolo 9 della
4. Nella determinazione delle somme spettanti ai comuni, gli incrementi degli oneri di ammortamento per l'esercizio 1986, rispetto all'esercizio precedente sono riconosciuti in misura graduata con riferimento al valore del rapporto percentuale di ciascun comune, per l'esercizio finanziario 1985, tra il totale delle entrate dei primi tre titoli e le spese correnti al netto degli ammortamenti dei beni patrimoniali, come segue:
- in misura pari all'80% (ottanta per cento) per i comuni con un valore del rapporto non superiore al 107% (centosette per cento);
- secondo aliquote decrescenti determinate con riferimento alla misura dell'80% (ottanta per cento) diminuita di cinque punti percentuali per ogni successivo incremento di un punto percentuale o frazione del valore del rapporto indicato al precedente alinea.
5. L'incremento di cui al comma precedente è riconosciuto comunque in misura non inferiore al 15% (quindici per cento).]
[1. A valere sul fondo ordinario viene corrisposta a ciascun comune una somma corrispondente al risultato differenziale tra l'ammontare dell'assegnazione spettante ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 9 della
2. Al fine di assicurare l'adeguamento delle risorse ai maggiori costi intervenuti nella gestione dei servizi l'assegnazione di cui al primo comma è incrementata in misura pari:
- al 6% (sei per cento) dell'assegnazione spettante ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 9 della
- all'8,25% (otto e venticinque per cento) delle attribuzioni statali spettanti al comune per l'anno 1985 ai sensi dell'articolo 2 bis del
3. L'intervento eccezionale disposto dalla
Art. 7. Fondo perequativo. [8]
[1. Per l'avvio di un graduale processo di attenuazione e rimozione degli squilibri di finanziamento della spesa corrente dei comuni con riferimento alla tipologia e qualità dei servizi da assicurare alla popolazione, viene istituito il fondo perequativo per la spesa corrente.
2. La dotazione del fondo è rappresentata dalla disponibilità residua risultante dalla detrazione dall'assegnazione complessiva di cui al primo comma del precedente articolo 4 delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
3. La ripartizione del fondo fra i comuni avviene con i seguenti criteri e modalità:
a) per il 30% (trenta per cento) in proporzione alle attribuzioni statali spettanti per l'anno 1985 ai sensi della
b) per il 60% (sessanta per cento) in proporzione alla popolazione residente, come risultante dal censimento generale 1981, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di uno ed il massimo di due, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Tale coefficiente è determinato sulla base della funzione di cui al secondo comma, lettera a) dell'articolo 5 del
c) per il 4% (quattro per cento) sulla base della popolazione residente, come risultante dal censimento generale 1981, in favore dei comuni con una incidenza - riferita all'esercizio finanziario 1985 - della spesa complessiva per il personale e per gli oneri di ammortamento dei mutui determinati ai sensi dell'articolo 5, primo e secondo comma, superiore al 60% (sessanta per cento) dell'ammontare complessivo delle entrate dei tre primi titoli del bilancio;
d) per il restante 6% (sei per cento) sulla base di criteri determinati dalla Giunta provinciale, sentite le rappresentanze dell'ANCI e dell'UNCEM, volti ad assicurare il superamento di rilevanti situazioni di squilibrio economico-finanziario di carattere strutturale, ovvero conseguenti a fenomeni di natura eccezionale e/o imprevedibili, con particolare riferimento ai comuni di minori dimensioni.]
Art. 8. Fondo per lo sviluppo degli investimenti minori. [9]
[1. La Provincia promuove lo sviluppo degli investimenti minori dei comuni, derivanti in particolare da interventi di manutenzione straordinaria delle opere ed infrastrutture pubbliche, ovvero da acquisti di macchine ed attrezzature tecniche, attraverso l'istituzione di un apposito fondo destinato a trasferimenti di parte capitale. Il fondo è determinato per il 1986 nell'importo di 10.000.000.000.= (dieci miliardi) di Lire.
2. Il fondo viene ripartito fra i comuni con i seguenti criteri:
- Lire 15.000.000 (quindici milioni) a ciascun comune; - per l'ammontare residuo in proporzione alla popolazione residente risultante dal censimento generale del 1981 ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 (uno) ed il massimo di 2 (due) in relazione ad indicatori espressivi del grado di frazionamento dei comuni, della popolazione altimetrica, dei fenomeni di pendolarismo scolastico gravanti sulle strutture pubbliche comunali, nonché dei flussi turistici interessanti gli ambiti comunali. i coefficienti moltiplicatori relativi a ciascun comune sono riportati alla tabella B allegata alla presente legge.]
Art. 9. Assegnazioni ed erogazioni. [10]
[1. Le assegnazioni spettanti ai comuni ai sensi dei precedenti articoli vengono determinate dalla Giunta provinciale facendo riferimento ai dati trasmessi dai comuni stessi a norma del successivo articolo 14.
2. In caso di mancata trasmissione entro il termine stabilito dal predetto articolo 14, la Giunta provinciale provvede alla determinazione delle somme spettanti ai comuni interessati, limitando le assegnazioni a quelle previste dagli articoli 6, 7 e 8.
3. Le erogazioni ai comuni, detratte le somme corrisposte a titolo di acconto in attuazione dell'art. 20 della
Art. 10. Fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni.
1. E' costituito il «Fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni» destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie per la realizzazione da parte dei comuni e loro consorzi delle opere pubbliche incluse nei piani di intervento di cui alla
2. Il fondo, alimentato da apporti a carico del bilancio provinciale, è destinato alla concessione agli enti beneficiari di contributi in misura non superiore al 95% e non inferiore al 50% della spesa ammessa nei piani di intervento e comunque nei limiti della spesa prevista nei progetti esecutivi delle opere.
3. Le agevolazioni possono essere concesse nella forma di contributi in conto capitale e/o di contributi annui constanti per la durata massima di dieci anni.
I contributi annui costanti sono determinati secondo importi tali da assicurare che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata dei contributi e al tasso di interesse dei mutui già contratti dal comune, alla data del provvedimento di concessione dei contributi medesimi, con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle opere ovvero, in mancanza, al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, alla medesima data, per i mutui finalizzati all'esecuzione di opere pubbliche, risulti, tenuto altresì conto degli eventuali contributi in conto capitale, di importo corrispondente all'entità dei contributi previsti al precedente comma [11].
4. La misura, la durata e la diversa tipologia delle agevolazioni finanziarie sono stabilite secondo criteri e modalità fissati con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le rappresentanze dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M., tenuto conto:
- dell'entità complessiva degli investimenti per la realizzazione, anche tramite consorzi, delle opere previste nei piani e programmi relativi alle leggi di intervento per le quali si applicano le modalità di determinazione dei contributi previste dal presente articolo, nonché nei piani di cui alla
- della situazione finanziaria dei comuni, da valutarsi anche con riferimento alla possibilità di acquisizione di altre fonti finanziarie esterne agevolate, nonché ai livelli e alle potenzialità di indebitamento [12].
5. La Giunta provinciale provvede altresì con propria deliberazione ad individuare, in relazione a significative diversificazioni delle condizioni previste al comma precedente, classi differenziate di collocazione dei comuni con prefigurazione per ciascuna di esse dei livelli di contribuzione da graduare in misura comunque non inferiore al 5% della spesa ammessa; con la medesima deliberazione sono determinati inoltre per ciascun comune la tipologia delle agevolazioni e i livelli di contribuzione.
6. I comuni il cui territorio è individuato come zona svantaggiata ai sensi dell'articolo 3 della
7. La Giunta provinciale è autorizzata, nei casi e con le modalità previste nel provvedimento di cui al quarto comma, a ridefinire la collocazione nell'entità complessiva degli investimenti agevolati rispetto alla spesa assunta a riferimento per i fini di cui al terzo comma.
8. Qualora i piani di intervento di cui al primo comma prevedano la realizzazione di opere da parte di consorzi tra comuni, la determinazione delle agevolazioni è disposta secondo i criteri e le modalità previste dai precedenti commi con riferimento alle agevolazioni spettanti ai singoli comuni consorziati relativamente alle quote di spesa a carico dei medesimi. L'assegnazione ed erogazione delle agevolazioni può essere disposta direttamente a favore dei consorzi.
Art. 11. Concessione ed erogazione dei contributi per le opere pubbliche. [14]
[1. La concessione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 10 è disposta con le modalità previste dall'articolo 4, secondo comma, della
2. L'erogazione dei contributi in conto capitale è disposta in via anticipata in una o più soluzioni fino alla misura massima dell'80% (ottanta per cento) secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui ai quarto comma dell'articolo 10.
3. I contributi annui costanti sono erogati di rettamente agli enti beneficiari in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni.
4. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 della
(Omissis). [16]
Art. 13. Disposizioni relative alle leggi provinciali in materia di opere pubbliche. [17]
[1. Relativamente alle opere dei comuni e loro consorzi previste nei piani di intervento di cui al primo comma dell'articolo 10, a decorrere dal piano relativo al periodo 1986 - 1988, cessano di applicarsi, salvo quanto disposto al comma successivo, le disposizioni concernenti le modalità di determinazione, concessione ed erogazione delle agevolazioni previste nelle leggi richiamate nel medesimo comma.
2. Continuano ad applicarsi per la concessione di contributi per spese di revisione prezzi le disposizioni previste dall'articolo 1 della
[1. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia i dati finanziari e di indebitamento necessari per la determinazione delle assegnazioni e dei contributi nonché per l'effettuazione dei riparti previsti dalla presente legge, in conformità alle indicazioni di un apposito schema-tipo approvato dalla Giunta provinciale.
2. La comunicazione, sottoscritta dal sindaco, dal segretario 8 dal ragioniere, ove esiste, dovrà essere trasmessa al Servizio enti locali della provincia entro trenta giorni dall'invio dello schema-tipo di cui al precedente comma.]
Art. 15. Corresponsione ai comuni di ulteriori acconti. [19]
[1 In attesa della determinazione delle assegnazioni spettanti ai comuni a valere sui fondi per i trasferimenti correnti, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere a ciascun comune un ulteriore acconto per un importo pari alla differenza tra l'ammontare delle somme spettanti al comune stesso ai sensi dell'articolo 9, primo e secondo comma, della
2. L'erogazione è disposta con le modalità di cui all'articolo 6 della
Art. 16. Autorizzazioni di spesa. [20]
[1. Per la costituzione dei fondi per i trasferimenti correnti, di cui all'articolo 4, nonché degli acconti di cui all'articolo 15 delle presente legge, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di Lire 52.000.000.000.= (cinquantadue miliardi) a carico dell'esercizio finanziario 1986.
2. Per i medesimi fini possono essere altresì utilizzate le quote dello stanziamento autorizzato con l'articolo 20 della
3. A valere inoltre sul predetto stanziamento possono essere disposti pagamenti in conto dell'anno 1985 per le finalità di cui alla
4. Per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti minori, di cui all'articolo 8 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di Lire 10.000.000.000.= (dieci miliardi) a carico dell'esercizio finanziario 1986.
5. Per la costituzione del fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni, di cui all'articolo 10 della presente legge, sono autorizzati:
a) la spesa complessiva di Lire 20.000.000.000.= (venti miliardi) da utilizzare per la concessione di contributi in conto capitale e da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 10.000.000.000.= (dieci miliardi) a carico dell'esercizio finanziario 1986 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con leggi di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 19871988;
b) il limite di impegno di Lire 1 .500.000.000.= (un miliardo e cinquecento milioni) a carico dell'esercizio finanziario 1986, da utilizzare per la concessione dei contributi annui costanti; le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 1 .500.000.000.= (un miliardo e cinquecento milioni) per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1986 al 1996.]
Artt. 17. - 18. [21]
(Omissis) [22].
Art. 19. Entrata in vigore. [23]
[1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il
TABELLA A. [24]
Coefficienti moltiplicatori utilizzati ai fini della ripartizione del fondo perequativo di cui all'art. 7.
------------------------------------------------------------------ |
INDICE INDICE |
------------------------------------------------------------------ |
COMUNE FONDO PEREQUATIVO COMUNE FONDO PEREQUATlVO |
------------------------------------------------------------------ |
1 Ala 1.02955 51 Cavizzana 1.60616 |
2 Albiano 1.07804 52 Cembra 1.07638 |
3 Aldeno 1.02424 53 Centa San Nicolò 1.33088 |
4 Amblar 1.63720 54 Cimego 1.36070 |
5 Andalo 1.14626 55 Cimone 1.26946 |
6 Arco 1.09961 56 Cinte Tesino 1.29661 |
7 Avio 1.00565 57 Cis 1.42404 |
8 Baselga di Pinè 1.00580 58 Civezzano 1.01407 |
9 Bedollo 1.06372 59 Cles 1.01812 |
10 Bersone 1.46146 60 Cloz 1.20041 |
11 Besenello 1.06855 61 Commezzadura 1.15999 |
12 Bezzecca 1.26506 62 Concei 1.19157 |
13 Bieno 1.35992 63 Condino 1.07742 |
14 Bleggio inferiore 1.13933 64 Coredo 1.08764 |
15 Bleggio superiore 1.07466 65 Croviana 1.33293 |
16 Bocenago 1.46990 66 Cunevo 1.27756 |
17 Bolbeno 1.46146 67 Daiano 1.25888 |
18 Bondo 1.24890 68 Dambel 1.32095 |
19 Bondone 1.21910 69 Daone 1.23781 |
20 Borgo Valsugana 1.01356 70 Darè 1.58706 |
21 Bosentino 1.26076 71 Denno 1.11879 |
22 Breguzzo 1.28017 72 Dimaro 1.13397 |
22 Brentonico 1.00776 73 Don 1.62026 |
24 Bresimo 1.41207 74 Dorsino 1.32420 |
25 Brez 1.17955 75 Drena 1.38109 |
26 Brione 1.70191 76 Dro 1.01031 |
27 Caderzone 1.28334 77 Daedo 1.33778 |
28 Cagnò 1.37814 78 Fai della Paganella 1.16517 |
29 Calavino 1.11779 79 Faver 1.17137 |
30 Galceranica a lago 1.13319 80 Fiavè 1.12940 |
31 Galdes 1.12204 81 Fiera di Primiero 1.26029 |
32 Caldonazzo 1.02428 82 Fierozzo 1.34132 |
33 Calano 1.12940 83 Flavon 1.29604 |
34 Campitello di Fassa 1.22818 84 Folgaria 1.00827 |
35 Campodenno 1.07794 85 Fondo 1.06873 |
36 Canal San Bovo 1.03288 86 Fornace 1.15408 |
37 Canazei 1.05800 87 Frassilongo 1.32486 |
38 Capriana 1.27045 88 Garniga 1.38978 |
39 Carano 1.18210 89 Giovo 1.02575 |
40 Carisolo 1.19188 90 Giustino 1.27964 |
41 Carzano 1.39607 91 Grauno 1.73522 |
42 Castel Condino 1.46867 92 Grigno 1.01797 |
43 Castelfondo 1.20471 93 Grumes 1.33156 |
44 Castello Molina |
di Fiemme 1.03266 94 Imer 1.10738 |
45 Castello Tesino 1.05068 95 Isera 1.02835 |
46 Castelnuovo 1.16268 96 Ivano-Fracena 1.53150 |
47 Cavalese 1.00575 97 Lardaro 1.68138 |
48 Cavareno 1.16823 98 Lasino 1.15547 |
49 Cavedago 1.30420 99 Lavarone 1.10738 |
50 Cavedine 1.02063 100 Lavis 1.02499 |
------------------------------------------------------------------ |
101 Levico Terme 1.01675 154 Ronchi Valsugana 1.38890 |
102 Lisignago 1.31458 155 Roncone 1.08553 |
103 Livo 1.16517 156 Ronzone 1.38714 |
104 Lomaso 1.08788 157 Roverè della Luna 1.07710 |
105 Lona-Lases 1.20707 158 Rovereto 1.34947 |
106 Luserna 1.32886 159 Ruffrè 1.34132 |
107 Malè 1.03332 160 Rumo 1.16243 |
108 Malosco 1.46625 161 Sagron Mis 1.54725 |
109 Massimeno 2.00000 162 Samone 1.32819 |
110 Mazzin 1.38802 163 S. Lorenzo Banale 1.11980 |
111 Mezzana 1.15950 164 S. Michele all'Adige 1.03830 |
112 Mezzano 1.05701 165 Sant'Orsola 1.17955 |
113 Mezzocorona 1.00718 166 Sanzeno 1.16218 |
114 Mezzolombardo 1.01524 167 Sarnonico 1.25427 |
115 Moena 1.01582 168 Scurelle 1.09537 |
116 Molina di Ledro 1.07567 169 Segonzano 1.07279 |
117 Molveno 1.14390 170 Sfruz 1.47987 |
118 Monclassico 1.21654 171 Siror 1.10131 |
119 Montagne 1.46384 172 Smarano 1.47359 |
120 Mori 1.04589 173 Soraga 1.29042 |
121 Nago-Torbole 1.02304 174 Sover 1.13475 |
122 Nanno 1.24284 175 Spera 1.28281 |
123 Nave San Rocco 1.16047 176 Spiazzo 1.11451 |
124 Nogaredo 1.06640 177 Spormaggiore 1.12866 |
125 Nomi 1.11119 178 Sporminore 1.21582 |
126 Novaledo 1.18354 179 Stenico 1.12848 |
127 Ospedaletto 1.19066 180 Storo 1.00575 |
128 Ossana 1.20107 181 Strembo 1.36542 |
129 Padergnone 1.25157 182 Strigno 1.08136 |
130 Palù del Fersina 1.48631 183 Taio 1.02128 |
131 Panchià 1.25112 184 Tassullo 1.04471 |
132 Ronzo-Chienis 1.12665 185 Telve 1.04871 |
133 Peio 1.03622 186 Telve di Sopra 1.24627 |
134 Pellizzano 1.17032 187 Tenna 1.22818 |
135 Pelugo 1.46867 188 Tenno 1.06213 |
136 Pergine Valsugana 1.12719 189 Terlago 1.08658 |
137 Pieve di Bono 1.07163 190 Terragnolo 1.12996 |
138 Pieve di Ledro 1.34783 191 Terres 1.46504 |
139 Pieve Tesino 1.16243 192 Terzolas 1.28549 |
140 Pinzolo 1.00926 193 Tesero 1.01721 |
141 Pomarolo 1.05508 194 Tiarno di Sopra 1.18617 |
142 Pozza di Fassa 1.05701 195 Tiarno di Sotto 1.24412 |
143 Praso 1.34132 196 Tione di Trento 1.00766 |
144 Predazzo 1.00597 197 Ton 1.10187 |
145 Preore 1.41501 198 Tonadico 1.09576 |
146 Prezzo 1.63074 199 Torcegno 1.22320 |
147 Rabbi 1.05574 200 Trambileno 1.09788 |
148 Ragoli 1.18587 201 Transacqua 1.04596 |
149 Revò 1.10560 202 Trento 1.78308 |
150 Riva del Garda 1.12048 203 Tres 1.29949 |
151 Romallo 1.25291 204 Tuenno 1.02551 |
152 Romeno 1.10215 205 Vada 1.63288 |
153 Roncegno 1.02125 206 Valfloriana 1.22207 |
------------------------------------------------------------------ |
207 Vallarsa 1.06765 216 Vigo Rendena 1.39156 |
208 Varena 1.17622 217 Villa Agnego 1.22510 |
209 Vattaro 1.19720 218 Villa Lagarina 1.01396 |
210 Vermiglio 1.05075 219 Villa Rendena 1.18441 |
211 Vervò 1.22975 220 Volano 1.01896 |
212 Vezzano 1.04969 221 Zambana 1.05301 |
213 Vignola Falesina 1.70191 222 Ziano di Fiemme 1.08836 |
214 Vigo di Fassa 1.15806 223 Zuclo 1.37519 |
215 Vigolo Vattaro 1.07577. |
TABELLA B. [25]
Coefficienti moltiplicatori utilizzati ai fini della ripartizione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'art. 8.
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INDICE INDICE |
------------------------------------------------------------------ |
COMUNE FONDO PEREQUATlVO COMUNE FONDO PEREQUATIVO |
------------------------------------------------------------------ |
1 Ala 1.01 33 Calano 1.01 |
2 Albiano 1.02 34 Campitello di Fiemme 1.30 |
3 Aldeno 1.02 35 Campodenno 1.04 |
4 Amblar 1.21 36 Canal San Bovo 1.08 |
5 Andalo 1.32 37 Canazei 1.28 |
6 Arco 1.01 38 Capriana 1.09 |
7 Avio 1.01 39 Carano 1.158 |
Baselga di Pinè 1.06 40 Carisolo 1.31 |
9 Bedollo 1.08 41 Carzano 1.08 |
10 Bersone 1.09 42 Caste Condino 1.12 |
11 Besenello 1.01 43 Castelfondo 1.07 |
12 Bezzecca 1.32 44 Castello Molina di Fassa 1.06 |
13 Bieno 1.12 45 Castello Tesino 1.07 |
14 Bleggio inferiore 1.31 46 Castelnuovo 1.02 |
15 Bleggio superiore 1.06 47 Cavalese 1.13 |
16 Bocenago 1.20 48 Cavareno 1.12 |
17 Boibeno 1.09 49 Cavedago 1.10 |
18 Bondo 1.08 50 Cavedine 1.03 |
19 Bondone 1.14 51 Cavizzana 1.15 |
20 Borgo Valsugana 1.04 52 Cembra 1.08 |
21 Bosentino 1.06 53 Centa San Nicolò 1.18 |
22 Breguzzo 1.14 54 Cimego 1.06 |
23 Brentonico 1.06 55 Cimone 1.14 |
24 Bresimo 1.14 56 Cinte Tesino 1.08 |
25 Brez 1.08 57 Cis 1.10 |
26 Brione 1.23 58 Civezzano 1.05 |
27 Caderzone 1.17 59 Cles 1.04 |
28 Cagnò 1.08 60 Cloz 1.05 |
29 Calavino 1.09 61 Commezzadura 1.11 |
30 Calceranica al lago 1.08 62 Concei 1.08 |
31 Caldes 1.09 63 Condino 1.02 |
32 Caldonazzo 1.03 64 Coredo 1.06 |
------------------------------------------------------------------ |
65 Croviana 1.08 119 Montagne 1.19 |
66 Cunevo 1.05 120 Mori 1.01 |
67 Daiano 1.12 121 Mago-Torbole 1.08 |
68 Dambel 1.09 122 Nanno 1.06 |
69 Daone 1.06 123 Nave San Rocco 1.04 |
70 Darè 1.37 124 Nogaredo 1.02 |
71 Denno 1.07 125 Nomi 1.01 |
72 Dimaro 1.30 126 Novaledo 1.04 |
73 Don 1.21 127 Ospedaletto 1.02 |
74 Dorsino 1.10 128 Ossana 1.37 |
75 Drena 1.04 129 Padergnone 1.05 |
76 Dro 1.05 130 Palù del Fersina 1.26 |
77 Faedo 1.07 131 Panchià 1.13 |
78 Fai della Paganella 1.13 132 Ronzo-Chienis 1.05 |
79 Faver 1.04 133 Peio 1.14 |
80 Fiavè 1.06 134 Pellizzano 1.14 |
81 Fiera di Primiero 1.37 135 Pelugo 1.10 |
82 Fierozzo 1.19 136 Pergine Valsugana 1.01 |
83 Flavon 1.05 137 Pieve di Bono 1.11 |
84 Folgaria 1.09 138 Pieve di Ledro 1.21 |
85 Fondo 1.16 139 Pieve Tesino 1.09 |
86 Fornace 1.05 140 Pinzolo 1.27 |
87 Frassilongo 1.22 141 Pomarolo 1.03 |
88 Garniga 1.19 142 Pozza di Fassa 1.22 |
89 Giovo 1.03 143 Praso 1.08 |
90 Giustino 1.11 144 Predazzo 1.06 |
91 Grauno 1.27 145 Preore 1.09 |
92 Grigno 1.03 146 Prezzo 1.14 |
93 Grumes 1.10 147 Rabbi 1.08 |
94 Imer 1.05 148 Ragoli 1.42 |
95 Isera 1.02 149 Revò 1.15 |
96 Ivano-Fracena 1.08 150 Riva del Garda 1.04 |
97 Lardaro 1.19 151 Romallo 1.06 |
98 Lasino 1.07 152 Romeno 1.06 |
99 Lavarone 1.33 153 Roncegno 1.03 |
100 Lavis 1.03 154 Ronchi Valsugana 1.12 |
101 Levico Terme 1.08 155 Roncone 1.06 |
102 Lisignago 1.06 156 Ronzone 1.21 |
103 Livo 1.07 157 Roverè della Luna 1.01 |
104 Lomaso 1.12 158 Rovereto 1.02 |
105 Lona-Lases 1.07 159 Ruffrè 1.24 |
106 Luserna 1.13 160 Rumo 1.10 |
107 Malè 1.17 161 Sagron Mis 1.39 |
108 Malosco 1.18 162 Samone 1.09 |
109 Massimeno 1.25 163 S. Lorenzo in Banale 1.09 |
110 Mazzin 1.37 164 S. Michele all'Adige 1.02 |
111 Mezzana 1.34 165 Sant'Orsola 1.12 |
112 Mezzano 1.07 166 Sanzeno 1.03 |
113 Mezzocorona 1.04 167 Sarnonico 1.09 |
114 Mezzolombardo 1.03 168 Scurelle 1.02 |
115 Moena 1.14 169 Segonzano 1.07 |
116 Molina di Ledro 1.06 170 Sfruz 1.17 |
117 Molveno 1.17 171 Siror 1.34 |
118 Monclassico 1.07 172 Smarano 1.21 |
------------------------------------------------------------------ |
173 Soraga 1.23 199 Torcegno 1.07 |
174 Sover 1.10 200 Trambileno 1.11 |
175 Spera 1.04 201 Transacqua 1.09 |
176 Spiazzo 1.21 202 Trento 1.00 |
177 Spormaggiore 1.06 203 Tres 1.10 |
178 Sporminore 1.04 204 Tuenno 1.02 |
179 Stenico 1.08 205 Vada 1.19 |
180 Storo 1.04 206 Valfloriana 1.16 |
181 Strembo 1.32 207 Vallarsa 1.18 |
182 Strigno 1.15 208 Varena 1.13 |
183 Taio 1.05 209 Vattaro 1.10 |
184 Tassullo 1.01 210 Vermiglio 1.13 |
185 Telve 1.06 211 Vervò 1.11 |
186 Telve di Sopra 1.05 212 Vezzano 1.12 |
187 Tenna 1.07 213 Vignola Falesina 1.50 |
188 Tenno 1.06 214 VigodiFassa 1.25 |
189 Terlago 1.05 215 VigoloVattaro 1.08 |
190 Terragnolo 1.09 216 Vigo Rendena 1.07 |
191 Terres 1.10 217 Villa Agnego 1.03 |
192 Terzolas 1.07 218 Villa Lagarina 1.09 |
193 Tesero 1.06 219 Villa Rendena 1.06 |
194 Tiarno di Sopra 1.07 220 Volano 1.01 |
195 Tiarno di Sotto 1.07 221 Zambana 1.03 |
196 Tione di Trento 1.07 222 Ziano di Fiemme 1.08 |
197 Ton 1.05 223 Zuclo 1.11 |
198 Tonadico 1.23 |
[1] Come dispone l'art. 46 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[11] Comma così modificato dell'art. 9 della
[12] Comma così modificato dell'art. 9 della
[13] Comma così modificato dell'art. 9 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[16] Modifica l'art. 25 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[21] Articoli abrogati dall'art. 61 della
[22] Recano disposizioni finanziarie.
[23] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[24] Tabella abrogata dall'art. 61 della
[25] Tabella abrogata dall'art. 61 della