§ 4.5.22 - L.P. 23 novembre 1987, n. 30.
Modificazioni e integrazioni delle leggi provinciali in materia di incentivazioni per il settore alberghiero e degli impianti a fune e altre [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:23/11/1987
Numero:30


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.  Intervento straordinario nel settore alberghiero.
Art. 3.  Norma transitoria.
Art. 7.  Provvidenze integrative.
Art. 8.  Disposizione transitoria relativa alla legge provinciale concernente «Nuova organizzazione della promozione turistica nella Provincia autonoma di Trento».


§ 4.5.22 - L.P. 23 novembre 1987, n. 30. [1]

Modificazioni e integrazioni delle leggi provinciali in materia di incentivazioni per il settore alberghiero e degli impianti a fune e altre disposizioni finanziarie.

(B.U. 1 dicembre 1987, n. 54).

 

CAPO I

Modifiche e integrazioni in materia di incentivazioni per il settore alberghiero

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2. Intervento straordinario nel settore alberghiero.

     1. A favore dei titolari degli esercizi alberghieri danneggiati da fenomeni valanghivi a seguito delle precipitazioni nevose verificatesi nella stagione invernale 1986 - 1987, può essere concesso un contributo nella misura non superiore al 50 per cento, ed entro un limite di lire 70.000.000, delle spese già sostenute per il ripristino dell'esercizio, ivi compresi anche gli arredamenti e le attrezzature pertinenti.

     2. Il contributo è concesso a carico del fondo iscritto al capitolo 48255 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1987, della Giunta provinciale con propria deliberazione con la quale sono stabiliti la misura del contributo stesso e l'entità della spesa ammessa. Gli immobili finanziati ai sensi del presente articolo sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero per cinque anni decorrenti dalla data di concessione del contributo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 17, terzo e quarto comma, della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41, nonché, per la liquidazione del contributo, quelle di cui all'articolo 15, secondo comma e 17, primo comma, secondo trattino, della medesima legge.

     3. La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da un consuntivo finale di spesa e da un certificato del sindaco che attesti che il danneggiamento è avvenuto a causa del fenomeno valanghivo.

 

     Art. 3. Norma transitoria.

     1. L'esclusione delle provvidenze disposta dall'articolo 16, comma quinto della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 1 2 non trova applicazione per le domande di contributo presentate, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41, anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12.

 

CAPO II

Modifiche e disposizioni in materia di provvidenze per la costruzione di impianti a fune

 

     Artt. 4. - 6.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7. Provvidenze integrative.

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26, alle iniziative ammesse a contributo sulla medesima legge sull'esercizio finanziario 1986 può essere concessa un'integrazione delle provvidenze, sino al limite complessivo pari alla misura massima stabilita dall'articolo 3 della medesima legge e con riferimento alla spesa già ammessa a contributo.

     2. La Giunta provinciale provvede a concedere le integrazioni tenuto conto delle priorità stabilite dall'articolo 7, secondo comma della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26 così modificato dall'articolo 5 della presente legge. La liquidazione dell'integrazione è subordinata alla liquidazione del contributo

già concesso. Si applicano anche per le integrazioni le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26.

     3. La Giunta provinciale stabilisce la quota degli stanziamenti del bilancio 1987 da riservare agli interventi di cui al presente articolo.

 

CAPO III

Altre disposizioni finanziarie

 

     Art. 8. Disposizione transitoria relativa alla legge provinciale concernente «Nuova organizzazione della promozione turistica nella Provincia autonoma di Trento».

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere le spese per le iniziative di cui all'articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, realizzate entro il termine previsto dall'articolo 78, comma 1, punto 1), lettera a) della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Modifica l'articolo 10 della L.P. 22 dicembre 1980, n. 41.

[3] Modificano gli articoli 6, 7 e 8 della L.P. 27 ottobre 1977, n. 26.