Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 turismo e industria alberghiera |
Data: | 23/11/1987 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. Intervento straordinario nel settore alberghiero. |
Art. 3. Norma transitoria. |
Art. 7. Provvidenze integrative. |
Art. 8. Disposizione transitoria relativa alla legge provinciale concernente «Nuova organizzazione della promozione turistica nella Provincia autonoma di Trento». |
§ 4.5.22 - L.P. 23 novembre 1987, n. 30. [1]
Modificazioni e integrazioni delle leggi provinciali in materia di incentivazioni per il settore alberghiero e degli impianti a fune e altre disposizioni finanziarie.
(B.U. 1 dicembre 1987, n. 54).
CAPO I
Modifiche e integrazioni in materia di incentivazioni per il settore alberghiero
(Omissis) [2].
Art. 2. Intervento straordinario nel settore alberghiero.
1. A favore dei titolari degli esercizi alberghieri danneggiati da fenomeni valanghivi a seguito delle precipitazioni nevose verificatesi nella stagione invernale 1986 - 1987, può essere concesso un contributo nella misura non superiore al 50 per cento, ed entro un limite di lire 70.000.000, delle spese già sostenute per il ripristino dell'esercizio, ivi compresi anche gli arredamenti e le attrezzature pertinenti.
2. Il contributo è concesso a carico del fondo iscritto al capitolo 48255 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1987, della Giunta provinciale con propria deliberazione con la quale sono stabiliti la misura del contributo stesso e l'entità della spesa ammessa. Gli immobili finanziati ai sensi del presente articolo sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero per cinque anni decorrenti dalla data di concessione del contributo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 17, terzo e quarto comma, della
3. La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da un consuntivo finale di spesa e da un certificato del sindaco che attesti che il danneggiamento è avvenuto a causa del fenomeno valanghivo.
Art. 3. Norma transitoria.
1. L'esclusione delle provvidenze disposta dall'articolo 16, comma quinto della
CAPO II
Modifiche e disposizioni in materia di provvidenze per la costruzione di impianti a fune
Artt. 4. - 6.
(Omissis) [3].
Art. 7. Provvidenze integrative.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della
2. La Giunta provinciale provvede a concedere le integrazioni tenuto conto delle priorità stabilite dall'articolo 7, secondo comma della
già concesso. Si applicano anche per le integrazioni le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 9 della
3. La Giunta provinciale stabilisce la quota degli stanziamenti del bilancio 1987 da riservare agli interventi di cui al presente articolo.
CAPO III
Altre disposizioni finanziarie
Art. 8. Disposizione transitoria relativa alla legge provinciale concernente «Nuova organizzazione della promozione turistica nella Provincia autonoma di Trento».
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere le spese per le iniziative di cui all'articolo 8 della
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall'art. 61 della
[2] Modifica l'articolo 10 della
[3] Modificano gli articoli 6, 7 e 8 della