Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 22/12/1983 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni concernenti il programma di sviluppo 1. In relazione al secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 12 agosto 1980, n. 25, il programma di sviluppo approvato con legge [...] |
Art. 2. Finanziamenti di leggi provinciali. |
Art. 3. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali. |
Art. 4. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi. |
Art. 5. Disposizioni concernenti l'Agenzia del lavoro. |
Art. 6. (Omissis) |
§ 6.1.12 - L.P. 22 dicembre 1983, n. 45. [1]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
(B.U. 30 dicembre 1983, n. 68 - straord.).
Art. 1. Disposizioni concernenti il programma di sviluppo 1. In relazione al secondo comma dell'articolo 8 della
Art. 2. Finanziamenti di leggi provinciali.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico dell'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.
Art. 3. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella ed in tale misura transitano tra le economie sugli esercizi finanziari anteriori al 1984 a carico dei quali erano state autorizzate, cessando altresì di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1984 e successivi secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.
Art. 4. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi.
1. Per l'esercizio finanziario 1984 è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla
Art. 5. Disposizioni concernenti l'Agenzia del lavoro.
1. Per l'esercizio finanziario 1984 l'Agenzia del lavoro istituita con
2. Le commissioni e gli organi dell'Agenzia del lavoro previsti dalla
(Omissis) [2].
TABELLA A.
(Omissis).
TABELLA B.
(Omissis).
[1] Legge abrogata dall'art. 61 della
[2] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.