§ 6.1.12 - L.P. 22 dicembre 1983, n. 45.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:22/12/1983
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Disposizioni concernenti il programma di sviluppo 1. In relazione al secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 12 agosto 1980, n. 25, il programma di sviluppo approvato con legge [...]
Art. 2.  Finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 3.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 4.  Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi.
Art. 5.  Disposizioni concernenti l'Agenzia del lavoro.
Art. 6.      (Omissis)


§ 6.1.12 - L.P. 22 dicembre 1983, n. 45. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 30 dicembre 1983, n. 68 - straord.).

 

Art. 1. Disposizioni concernenti il programma di sviluppo 1. In relazione al secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 12 agosto 1980, n. 25, il programma di sviluppo approvato con legge provinciale 21 marzo 1983, n. 11, viene fatto scorrere di un anno e pertanto ha efficacia per il triennio 1984-1986.

 

     Art. 2. Finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico dell'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 3. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella ed in tale misura transitano tra le economie sugli esercizi finanziari anteriori al 1984 a carico dei quali erano state autorizzate, cessando altresì di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1984 e successivi secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

 

     Art. 4. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi.

     1. Per l'esercizio finanziario 1984 è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nella misura di lire 1 miliardo 800.000.000 per l'assegnazione alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

 

     Art. 5. Disposizioni concernenti l'Agenzia del lavoro.

     1. Per l'esercizio finanziario 1984 l'Agenzia del lavoro istituita con legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, adotta un bilancio di previsione redatto secondo le modalità e con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 29 della medesima legge. Entro un mese dall'approvazione da parte della Giunta provinciale del piano degli interventi di politica del lavoro previsto dall'articolo 1 della medesima legge, l'Agenzia del lavoro dispone le necessarie integrazioni al bilancio di previsione che dovranno essere comunicate entro dieci giorni dalla Giunta provinciale per l'approvazione.

     2. Le commissioni e gli organi dell'Agenzia del lavoro previsti dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, che siano nominati per la prima attuazione della legge medesima prima della fine della legislatura nella quale e entrata in vigore la stessa, rimangono in carica anche per la durata della legislatura successiva.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

 

     TABELLA A.

     (Omissis).

 

 

     TABELLA B.

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.