§ 2.1.36 - L.P. 20 marzo 1976, n. 13.
Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:20/03/1976
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Ai membri della Giunta provinciale è attribuita una indennità di carica mensile nelle seguenti misure
Art. 1 bis. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. Ai membri della Giunta provinciale è consentito l'uso del proprio automezzo per viaggi da compiere per ragioni del loro ufficio. In tal caso spetta loro l'indennità chilometrica nella misura [...]
Art. 4.      1. Ai membri della Giunta provinciale che non risiedono nel capoluogo compete, per l'esercizio delle funzioni connesse con la carica nella suddetta sede, una indennità stabilita dalla Giunta [...]
Art. 5.      1. Le indennità di cui agli articoli precedenti sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta provinciale al lordo delle ritenute fiscali, in quanto dovute, e sono corrisposte ai membri [...]
Art. 5 bis. 
Art. 6.      1. Le disposizioni di cui alla presente legge, hanno effetto dal 1° gennaio 1975, salvo quelle previste dall'articolo 1 che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1976
Art. 7.      (Omissis)


§ 2.1.36 - L.P. 20 marzo 1976, n. 13.

Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale.

(B.U. 23 marzo 1976, n. 12).

 

Art. 1.

     1. Ai membri della Giunta provinciale è attribuita una indennità di carica mensile nelle seguenti misure:

     a) al Presidente della Giunta il 50 per cento dell'ammontare mensile dell'indennità spettante ai consiglieri regionali del Trentino - Alto Adige;

     b) agli assessori effettivi e supplenti il 30 per cento dell'ammontare mensile dell'indennità spettante ai consiglieri regionali del Trentino - Alto Adige.

     2. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, concernente "Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" l'indennità di carica mensile di cui al primo comma è calcolata con riferimento agli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri regionali [1].

 

          Art. 1 bis. [2]

     1. Ai componenti della Giunta provinciale che non fanno parte del Consiglio provinciale, oltre alle indennità di carica previste dall'articolo 1 e fermo restando quanto spettante ai sensi degli articoli da 2 a 5 bis, compete altresì:

     a) il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto per i consiglieri regionali dalla legge regionale n. 2 del 1995 alle condizioni previste dalla medesima legge, ove gli stessi siano stati eletti nella legislatura in corso quali consiglieri provinciali;

     b) il trattamento economico previsto per i consiglieri regionali della legge regionale n. 2 del 1995 al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, ove gli stessi non siano stati eletti nella legislatura in corso quali consiglieri provinciali.

     2. Per l'amministrazione dei contributi e delle quote aggiuntive, nonché per l'erogazione dei trattamenti economici previdenziali e assistenziali di cui al comma 1, lettera a), la Provincia può stipulare con il Consiglio regionale apposita convenzione che disciplina i reciproci rapporti giuridici ed economici.

 

     Art. 2. [3]

     1. Ai membri della Giunta provinciale che, per ragioni d'ufficio, si recano fuori sede, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio nonché delle altre spese direttamente connesse con la missione effettivamente sostenute. Per i soli viaggi all'estero il rimborso delle spese può essere sostituito, su richiesta dell'interessato, con un'indennità forfettaria stabilita dalla Giunta provinciale.

     2. Si applicano altresì le disposizioni provinciali in materia di anticipazione delle spese di missione valevoli per i dipendenti provinciali.

 

     Art. 3.

     1. Ai membri della Giunta provinciale è consentito l'uso del proprio automezzo per viaggi da compiere per ragioni del loro ufficio. In tal caso spetta loro l'indennità chilometrica nella misura prevista per i dipendenti provinciali [4].

     2. Gli interessati devono rilasciare una dichiarazione scritta dalla quale risulti che la Provincia è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del loro automezzo.

 

     Art. 4.

     1. Ai membri della Giunta provinciale che non risiedono nel capoluogo compete, per l'esercizio delle funzioni connesse con la carica nella suddetta sede, una indennità stabilita dalla Giunta provinciale con le stesse modalità ed in misura non superiore a quella spettante ai Consiglieri provinciali per le trasferte connesse alla partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

     2. Compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio di cui al precedente articolo 2, primo comma, ovvero il corrispettivo di cui al precedente articolo 3 nel caso di uso dell'automezzo privato, per raggiungere la sede di servizio e per rientrare al luogo di residenza [5].

 

     Art. 5.

     1. Le indennità di cui agli articoli precedenti sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta provinciale al lordo delle ritenute fiscali, in quanto dovute, e sono corrisposte ai membri della Giunta provinciale, con decorrenza dalla data della rispettiva elezione, per tutto il periodo di effettiva durata nelle singole cariche [6].

 

     Art. 5 bis. [7]

     1. Ai membri della Giunta provinciale che, per ragioni d'ufficio, si recano fuori provincia o all'estero, è data facoltà di richiedere, in luogo della corresponsione dell'indennità giornaliera prevista dal precedente articolo 2, il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio in albergo di prima categoria, dietro presentazione di regolare fattura.

     2. Nel caso di richiesta di rimborso delle sole spese di alloggio l'indennità di cui al precedente articolo 2, secondo comma, è ridotta di un terzo.

 

     Art. 6.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge, hanno effetto dal 1° gennaio 1975, salvo quelle previste dall'articolo 1 che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1976.

     2. Per l'anno 1975, ai membri della Giunta provinciale è attribuita una indennità di carica mensile nelle seguenti misure:

     a) al Presidente della Giunta provinciale lire 300.000;

     b) agli Assessori effettivi e supplenti lire 200.000.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [8].

 

 


[1] Comma inserito dall'art. 8 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[2] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.P. 21 novembre 2002, n. 14.

[3] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.P. 26 gennaio 1987, n. 5, modificato dall'art. 78 della L.P. 24 gennaio 1992, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall’art. 9 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[4] Comma così modificato dall'art. 79 della L.P. 24 gennaio 1992, n. 5, con decorrenza 1 gennaio 1991.

[5] Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 3 della L.P. 26 gennaio 1987, n. 5.

[6] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.P. 3 settembre 1984, n. 8. Per l'interpretazione autentica vedi l'art. 11 della L.P. 28 dicembre 1984, n. 17.

[7] Articolo inserito dall'art. 26 della L.P. 26 maggio 1980, n. 13, modificato dall'art. 3 della L.P. 26 gennaio 1987, n. 5 ed abrogato dall’art. 9 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20, con effetto dal 1° gennaio 2006.

[8] Norma finanziaria ed entrata in vigore.