§ 5.2.B - L.P. 23 agosto 1976, n. 24.
Revisione della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 - Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:23/08/1976
Numero:24


Sommario
Art. 3.      Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, hanno effetto a decorrere dal 1. [...]
Art. 11.      Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari dell'assegno mensile di cui alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, saranno ammessi d'ufficio al godimento [...]
Art. 12.      Alla copertura del maggior onere annuo di Lire 96.000.000 nonché dell'onere «una tantum» di Lire 84.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, si provvede, [...]
Art. 13.      (Omissis)


§ 5.2.B - L.P. 23 agosto 1976, n. 24. [1]

Revisione della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 - Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili.

(B.U. 31 agosto 1976, n. 37).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [2].

 

Art. 3.

     Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, hanno effetto a decorrere dal 1. gennaio 1975.

 

     Artt. 4. - 10.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 11.

     Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari dell'assegno mensile di cui alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, saranno ammessi d'ufficio al godimento dell'assegno previsto dal precedente articolo 2, a seconda del grado di minorazione già riconosciuta.

     A coloro che abbiano presentato domanda dopo il 1. gennaio 1975 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile è concesso nella misura di cui al precedente articolo 2, con la stessa decorrenza prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4.

 

     Art. 12.

     Alla copertura del maggior onere annuo di Lire 96.000.000 nonché dell'onere «una tantum» di Lire 84.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, si provvede, mediante riduzione per l'importo complessivo di Lire 180.000.000, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B per l'esercizio finanziario 1976.

     I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 13.

     (Omissis) [4].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Modificano la L.P. 22 gennaio 1973, n. 4.

[3] Modificano la L.P. 22 gennaio 1973, n. 4.

[4] Norma finanziaria.