§ 6.3.8 - L.P. 12 settembre 1983, n. 32.
Disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:12/09/1983
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Norma generale.
Art. 2.  Mutui.
Art. 3.  Determinazione quota base.
Art. 4.  Correttivi per frazionamento e/o decremento di popolazione.
Art. 5.  Ulteriori assegnazioni.
Art. 6.  Assegnazione integrativa.
Art. 7.  Detrazioni.
Art. 8.  Erogazioni.
Art. 9.  Personale.
Art. 10.  Autorizzazione di spesa.


§ 6.3.8 - L.P. 12 settembre 1983, n. 32. [1]

Disposizioni in materia di finanza locale.

(B.U. 20 settembre 1983, n. 47).

 

Art. 1. Norma generale.

     1. Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio.

 

     Art. 2. Mutui.

     1. Al fine dell'indicazione del limite dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti potrà destinare nella Provincia di Trento per il 1983 ai settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, la Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, comunica al Ministero per il tesoro il programma degli investimenti pubblici diretti o agevolati dalla Provincia autonoma di Trento al cui finanziamento debba provvedersi, totalmente o parzialmente, mediante l'assunzione di prestiti dallo stesso istituto.

 

     Art. 3. Determinazione quota base.

     1. Allo scopo di adeguare la finanza dei comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge ed al fine di conseguire il pareggio del bilancio, la Provincia assegna ai comuni, per l'anno 1983, quote di integrazione commisurate alla popolazione residente in ogni singolo comune risultante dal censimento generale della popolazione del 1981.

     2. Per i comuni con popolazione fino a 500 abitanti la quota base è determinata in Lire 127.000 per abitante; per i comuni con popolazione residente da 501 a 2500 abitanti, la quota base è determinata in Lire 115.000 per abitante; per i comuni con popolazione residente da 2501 a 5000 abitanti, la quota base è determinata in Lire 110.000 per abitante; per i comuni con popolazione residente superiore ai 5000 abitanti e fino ai 10.000 abitanti, la quota base è determinata in Lire 127.000 per abitante.

     3. Per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, la quota base è determinata in Lire 143.000 per abitante.

     4. Per il comune avente una popolazione superiore a 30.000 abitanti, la quota base è determinata in Lire 153.000 per abitante e per il comune capoluogo della Provincia in Lire 160.000 per abitante.

 

     Art. 4. Correttivi per frazionamento e/o decremento di popolazione.

     1. La quota base di cui al precedente articolo è aumentata rispettivamente di Lire 6.000; 12.000 e 18.000, qualora il centro abitato maggiormente popolato, alla data del censimento del 1981 abbia, sulla base dei dati comunicati dall'Ufficio di statistica della Provincia di Trento, una popolazione residente compresa tra il 70 per cento ed il 50 per cento, inferiore al 50 per cento ma superiore o pari al 30 per cento ed inferiore al 30 per cento, di quella dell'intero comune.

     2. La quota base viene ulteriormente aumentata rispettivamente di Lire 10.000, 15.000 e 20.000, qualora la popolazione abbia subito, nel periodo compreso tra il censimento generale del 1971 e quello del 1981, un decremento pari o superiore al 10 per cento ma inferiore al 15 per cento, pari o superiore al 15 per cento ma inferiore al 20 per cento, pari o superiore al 20 per cento.

 

     Art. 5. Ulteriori assegnazioni.

     1. Per i comuni che hanno deliberato l'applicazione della sovraimposta sul reddito dei fabbricati di cui agli articoli 19 e seguenti del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, si provvede all'assegnazione di un'ulteriore quota pro capite, nell'importo massimo di Lire 3.500, elevato a Lire 7.500 nel caso sia stata applicata anche l'addizionale sull'energia elettrica di cui all'articolo 24, quarto comma, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

     2. Le quote pro capite di cui al comma precedente sono determinate in proporzione alla aliquota della sovraimposta deliberata.

 

     Art. 6. Assegnazione integrativa.

     1. Ai comuni fino ai 500 abitanti che hanno deliberato l'istituzione della sovraimposta sul reddito dei fabbricati con l'aliquota massima prevista. dall'articolo 19 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, viene assegnata una ulteriore quota pro capite di Lire 10.000.

 

     Art. 7. Detrazioni.

     1. Dalla quota di integrazione, determinata ai sensi degli articoli precedenti, vengono detratti gli importi risultanti da:

     1) applicazione della percentuale delle attribuzioni statali spettanti in base al punto 1) dell'articolo 2 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, pari al:

     a) 12 per cento, 13,6 per cento, 15,2 per cento e 16,8 per cento, nel caso di applicazione dell'addizionale sull'energia elettrica e della sovraimposta sul reddito dei fabbricati, di cui ai precedenti articoli, a seconda che l'aliquota applicata sia rispettivamente del 20 per cento, 16 per cento, 12 per cento e 8 per cento;

     b) 16 per cento, 16,8 per cento, 17,6 per cento e 18,4 per cento nel caso di applicazione della sola sovraimposta sul reddito dei fabbricati, a seconda che l'aliquota applicata sia rispettivamente del 20 per cento, 16 per cento, 12 per cento e 8 per cento;

     c) 20 per cento nel caso di non applicazione della sovraimposta sul reddito dei fabbricati;

     2) la quota delle entrate patrimoniali determinata ai sensi dell'articolo 5, commi settimo, ottavo e nono, della legge provinciale 23 agosto 1982, n. 16.

     2. E' comunque garantito un trasferimento pari alle somme attribuite per l'anno 1982, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge provinciale 23 agosto 1982 n. 16.

 

     Art. 8. Erogazioni.

     1. Le erogazioni ai comuni dell'integrazione determinata ai sensi dell'articolo 7 avrà luogo in una o più soluzioni, sulla base di specifica dichiarazione di avvenuta attuazione degli adempimenti stabiliti dagli articoli 19 e seguenti del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e resta subordinata alla delibera di approvazione del conto consuntivo 1981.

 

     Art. 9. Personale.

     1. Per l'anno 1983, i comuni possono assumere nuovo personale entro I limiti del piano generale di riorganizzazione degli uffici adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, e successive integrazioni e modifiche.

 

     Art. 10. Autorizzazione di spesa.

     1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 49.350.000 a carico dell'esercizio 1983.

 

     Artt. 11. - 13.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.