Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.1 urbanistica |
Data: | 21/11/1970 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. unico. Alle norme di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Trento, allegate alla L.P. 11 novembre 1968, n. 20, di approvazione di detto Piano, è aggiunto il seguente articolo 25 |
§ 3.1.6 - L.P. 21 novembre 1970, n. 13. [1]
Variante al Piano regolatore generale del Comune di Trento.
(B.U. 1 dicembre 1970, n. 49).
Alle norme di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Trento, allegate alla
«Articolo. 25 - Deroghe».
Previa deliberazione del Consiglio comunale, e subordinatamente al nulla-osta della Giunta provinciale sentita la Commissione Urbanistica Provinciale, possono essere autorizzate dal Sindaco per edifici ed impianti pubblici le seguenti deroghe:
1) all'altezza massima, quando si aumenti opportunamente l'area non coperta dalla costruzione;
2) alle prescrizioni di zona, quando si tratti di ampliare, modificare o completare edifici o complessi edilizi già esistenti alla data dell'approvazione del presente piano.
Per edifici e impianti industriali sono ammesse, con le medesime formalità, le deroghe previste al punto 2, con l'osservanza delle prescrizioni contenute all'articolo 9. In particolare, per edifici o impianti industriali situati al di fuori delle aree industriali previste dal Piano Urbanistico provinciale, l'ampliamento nei limiti delle aree che risultino di loro pertinenza alla data del 18 novembre 1969, e subordinatamente a giudizio favorevole con riguardo sia a ragioni di assetto urbanistico sia a motivi di molestia e nocività degli impianti.
Per le deroghe a favore degli edifici e impianti industriali le domande delle relative licenze edilizie devono pervenire entro il 31 dicembre 1972 e gli ampliamenti non possono interessare aree facenti parte di zone destinate a verde pubblico.
Con l'osservanza delle norme di cui al precedente comma secondo, in quanto applicabili, e delle prescrizioni contenute nell'articolo 11, sono ammesse deroghe a favore di aziende artigianali esistenti nelle zone industriali alla data del 18 novembre 1969.
[1] Legge abrogata dall'art. 61 della