§ 3.2.6 - L.P. 18 novembre 1974, n. 36.
Rifinanziamento per l'esercizio 1974 della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 18, e finanziamento dei superi di spesa.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:18/11/1974
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. Per la concessione dei contributi straordinari in conto capitale previsti dalla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 18, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico [...]
Art. 2.      1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nel programma straordinario approvato a sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 18, per la cui esecuzione, [...]
Art. 3.      1. Il contributo di cui all'articolo 2 può essere concesso sulla maggiore spesa verificatasi sia in sede di affidamento dei lavori in appalto o in economia per cottimo fiduciario, sia per [...]
Art. 4.      1. Per ottenere i benefici di cui all'articolo 2 gli interessati devono inoltrare alla Giunta provinciale domanda corredata da idonea documentazione


§ 3.2.6 - L.P. 18 novembre 1974, n. 36. [1]

Rifinanziamento per l'esercizio 1974 della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 18, e finanziamento dei superi di spesa.

(B.U. 26 novembre 1974, n. 55).

 

     Art. 1.

     1. Per la concessione dei contributi straordinari in conto capitale previsti dalla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 18, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974, da erogarsi secondo le disposizioni della medesima legge provinciale.

     2. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nel programma straordinario approvato a sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 18, per la cui esecuzione, date le mutate condizioni di mercato, la spesa ammessa è inadeguata, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a carico dello stanziamento di cui al precedente articolo 1, su proposta dell'Assessore all'istruzione, contributi integrativi in conto capitale sull'importo risultante dalla differenza fra la spesa sostenuta come documentata dal conto finale e la spesa ammessa per le medesime opere dalla Giunta provinciale con propria deliberazione di impegno.

 

     Art. 3.

     1. Il contributo di cui all'articolo 2 può essere concesso sulla maggiore spesa verificatasi sia in sede di affidamento dei lavori in appalto o in economia per cottimo fiduciario, sia per revisione prezzi. La Giunta provinciale fisserà con propria deliberazione la spesa massima ammissibile per ogni sezione.

 

     Art. 4.

     1. Per ottenere i benefici di cui all'articolo 2 gli interessati devono inoltrare alla Giunta provinciale domanda corredata da idonea documentazione.

     2. La domanda va presentata:

     a) entro 60 giorni dalla registrazione dell'atto contrattuale nel caso di maggiore spesa derivante da gara di appalto o da affidamento per cottimo fiduciario;

     b) entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori nel caso di maggiore spesa per revisione prezzi.

     3. Per le opere già iniziate o ultimate che non possono fruire dei termini stabiliti dal precedente comma le domande vanno presentate entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.