Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.3 lavori pubblici |
Data: | 27/11/1964 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. 1. Allo scopo di consentire le operazioni di finanziamento dei lavori per la costruzione dell'autostrada «Brennero - Modena», la Giunta provinciale è autorizzata - ai sensi e per gli effetti [...] |
Art. 2. 1. La prestazione della garanzia della Provincia di cui all'art. 1 dovrà essere subordinata alle seguenti condizioni |
Art. 3. (Omissis) |
§ 3.3.4 - L.P. 27 novembre 1964, n. 13. [1]
Garanzia della Provincia di Trento sui mutui che la società per azioni "Autostrada del Brennero" assumerà per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada "Brennero - Modena".
(B.U. 8 dicembre 1964, n. 54).
1. Allo scopo di consentire le operazioni di finanziamento dei lavori per la costruzione dell'autostrada «Brennero - Modena», la Giunta provinciale è autorizzata - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della
1. La prestazione della garanzia della Provincia di cui all'art. 1 dovrà essere subordinata alle seguenti condizioni:
a) che il tasso annuo di interesse dei mutui e delle obbligazioni non ecceda 8 per cento;
b) che la durata dell'ammortamento dei mutui e delle obbligazioni non sia superiore ad anni 30;
c) che la fidejussione venga prestata solidamente che la Regione Trentino - Alto Adige, province e comuni partecipanti alla s.p.a. «Autostrada del Brennero», che ai sensi dell'art. 1 della
d) che i rapporti fra i fidejussori di cui alla precedente lettera c), vengano regolati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1954 Codice civile, da apposite convenzioni per la ripartizione nella proporzione delle azioni con le quali gli enti fidejussori partecipano alla società, rapportate all'intero ammontare del capitale sociale.
(Omissis) [2].
[1] Legge abrogata dall'art. 61 della
[2] Reca disposizioni finanziarie.