§ 3.3.4 - L.P. 27 novembre 1964, n. 13.
Garanzia della Provincia di Trento sui mutui che la società per azioni "Autostrada del Brennero" assumerà per il finanziamento dei lavori di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:27/11/1964
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di consentire le operazioni di finanziamento dei lavori per la costruzione dell'autostrada «Brennero - Modena», la Giunta provinciale è autorizzata - ai sensi e per gli effetti [...]
Art. 2.      1. La prestazione della garanzia della Provincia di cui all'art. 1 dovrà essere subordinata alle seguenti condizioni
Art. 3.      (Omissis)


§ 3.3.4 - L.P. 27 novembre 1964, n. 13. [1]

Garanzia della Provincia di Trento sui mutui che la società per azioni "Autostrada del Brennero" assumerà per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada "Brennero - Modena".

(B.U. 8 dicembre 1964, n. 54).

 

     Art. 1.

     1. Allo scopo di consentire le operazioni di finanziamento dei lavori per la costruzione dell'autostrada «Brennero - Modena», la Giunta provinciale è autorizzata - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sostituito dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 - a garantire con fidejussione il pagamento dei mutui e delle obbligazioni, che la società per azioni «Autostrada del Brennero» andrà a contrarre rispettivamente ad emettere sia all'interno che all'estero sino alla concorrenza di lire 108.800.000.000 per il capitale oltre agli interessi ed agli altri accessori.

 

     Art. 2.

     1. La prestazione della garanzia della Provincia di cui all'art. 1 dovrà essere subordinata alle seguenti condizioni:

     a) che il tasso annuo di interesse dei mutui e delle obbligazioni non ecceda 8 per cento;

     b) che la durata dell'ammortamento dei mutui e delle obbligazioni non sia superiore ad anni 30;

     c) che la fidejussione venga prestata solidamente che la Regione Trentino - Alto Adige, province e comuni partecipanti alla s.p.a. «Autostrada del Brennero», che ai sensi dell'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, garantiranno il pagamento del capitale e relativi interessi sui mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalla s.p.a. «Autostrada del Brennero»;

     d) che i rapporti fra i fidejussori di cui alla precedente lettera c), vengano regolati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1954 Codice civile, da apposite convenzioni per la ripartizione nella proporzione delle azioni con le quali gli enti fidejussori partecipano alla società, rapportate all'intero ammontare del capitale sociale.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Reca disposizioni finanziarie.