Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 31/12/2001 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale. |
Art. 2. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002 - 2003 del comparto del personale provinciale delle autonomie locali. |
Art. 3. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002 - 2003 del comparto della scuola. |
Art. 4. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002 - 2003 del comparto del servizio sanitario provinciale. |
Art. 5. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. |
Art. 6. Disposizioni in materia di aliquote IRAP. |
Art. 7. Disposizioni per la conversione in euro. |
Art. 8. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 6.1.114 - L.P. 31 dicembre 2001, n. 11.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
(B.U. 8 gennaio 2002, n. 2 - Suppl. n. 4).
Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale.
1. I trasferimenti spettanti ai comuni ai sensi degli articoli 5, 6, 6 bis, 11, 16, 17 e 19 della
2. Per i fini di questo articolo sono autorizzate le spese riportate nell’allegata tabella B. In aggiunta ai trasferimenti spettanti ai comuni in applicazione della percentuale di cui all’articolo 2, comma 2, della
3. Per i fini di cui all’articolo 1, comma 3, in materia di interventi per la sicurezza del territorio, della
a) unità previsionale di base 4.1.125:
1) euro 2.582.284,50 per l’anno 2002;
2) euro 2.582.284,50 per l’anno 2003;
3) euro 2.582.284,50 per l’anno 2004;
b) unità previsionale di base 4.1.225:
1) euro 1.291.142,25 per l’anno 2002;
2) euro 1.291.142,25 per l’anno 2003;
3) euro 1.291.142,25 per l’anno 2004.
Art. 2. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002 - 2003 del comparto del personale provinciale delle autonomie locali.
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della
2. L’onere di cui al comma 1 è integrato di euro 2.065.827,60 per l’anno 2002, di euro 3.098.741,39 per l’anno 2003 e di euro 4.131.655,19 per l’anno 2004, in relazione alle necessità del personale del comparto delle autonomie locali derivanti dal nuovo ordinamento professionale e dall’adeguamento della retribuzione accessoria anche al fine di consentire l’attuazione del processo di razionalizzazione e riduzione della dotazione complessiva del personale di cui all’articolo 5, comma 1. L’integrazione di cui al presente comma trova copertura nelle economie conseguibili ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.
3. L’onere relativo all’autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto del personale delle autonomie locali è determinato, in relazione al tasso di inflazione programmato e al recupero del differenziale inflazionistico relativo al biennio 2000 - 2001, in euro 222.076,47 per l’anno 2002 e euro 330.532,42 per l’anno 2003.
4. In relazione all’assunzione da parte della dirigenza delle competenze gestionali previste dalla
5. Per i medesimi fini di cui ai commi da 1 a 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell’allegato "Variazioni compensative" al "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004", sono determinati in euro 2.324.056,05 per l’anno 2002, euro 3.511.906,91 per l’anno 2003 e euro 3.821.781,05 per l’anno 2004.
6. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3 con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese sull’unità previsionale di base 7.1.120:
a) euro 5.819.436,35 per l’anno 2002;
b) euro 8.696.101,27 per l’anno 2003;
c) euro 9.729.015,07 per l’anno 2004.
7. Per i fini di cui al comma 5 con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese sull’unità previsionale di base 81.1.110:
a) euro 2.324.056,05 per l’anno 2002;
b) euro 3.511.906,91 per l’anno 2003;
c) euro 3.821.781,05 per l’anno 2004.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4 si provvede nei limiti di spesa fissati con l’articolo 5, comma 2.
Art. 3. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002 - 2003 del comparto della scuola.
1. In relazione a quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2 del
2. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della
3. L’onere relativo all’autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto della scuola è determinato, in relazione al tasso di inflazione programmato, al recupero del differenziale inflazionistico e al processo di equiparazione all’area della dirigenza del comparto del personale delle autonomie locali in euro 810.837,33 per l’anno 2002, in euro 1.022.584,66 per l’anno 2003 e euro 1.265.319,40 per l’anno 2004.
4. L’onere di cui al comma 1 è integrato di euro 2.582.284,50 per l’anno 2002, euro 3.615.198,29 per l’anno 2003 e euro 7.230.396,59 per l’anno 2004.
5. Per i fini di cui ai commi 1, 3 e 4 con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull’unità previsionale di base 10.6.130:
a) euro 10.396.277,38 per l’anno 2002;
b) euro 14.910.110,67 per l’anno 2003;
c) euro 18.768.043,71 per l’anno 2004.
6. Per i fini di cui al comma 2, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull’unità previsionale di base 7.1.120:
a) euro 2.990.285,45 per l’anno 2002;
b) euro 4.364.060,80 per l’anno 2003;
c) euro 4.741.074,33 per l’anno 2004.
Art. 4. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002 - 2003 del comparto del servizio sanitario provinciale.
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma terzo, del
2. La determinazione dell’onere relativo all’autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale nonché per la dirigenza medica e veterinaria del comparto del servizio sanitario provinciale di cui all’articolo 54, commi 4 e 6, della
3. E’ autorizzata la spesa di euro 1.032.913,80 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 finalizzata al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche, sia attraverso l’attribuzione al personale sanitario di appositi incentivi sia attraverso l’adeguamento dei limiti di spesa derivanti da specifici accordi contrattuali con le strutture sanitarie private accreditate. A tal fine le risorse di cui al comma 1 sono integrate di euro 516.456,90 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 e la quota residua è autorizzata a carico del fondo sanitario. La Giunta provinciale, nell’ambito delle direttive di cui al comma 2, determina i presupposti e le condizioni per l’utilizzo delle risorse aggiuntive di cui al presente comma.
4. Per i fini di cui ai commi 1 e 3 con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull’unità previsionale di base 24.1.110:
a) euro 9.884.985,05 per l’anno 2002;
b) euro 14.202.564,73 per l’anno 2003;
c) euro 14.202.564,73 per l’anno 2004.
Art. 5. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.
1. Ai sensi dell’articolo 63 della
2. Ai sensi dell’articolo 63 della
Art. 6. Disposizioni in materia di aliquote IRAP.
1. L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) stabilita dall’articolo 4, comma 1, della
2. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 45, comma 1, del
2 bis. Ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della
2 ter. Ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della
3. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo di cui al codice 63.30.1 della classificazione delle attività economiche - ATECO ‘91, è determinata nella misura del 3,25 per cento.
4. Le variazioni di gettito conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all’articolo 42, comma 7, del
Art. 7. Disposizioni per la conversione in euro.
1. Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e statale in materia di conversione in euro, l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Provincia nelle materie di propria competenza che, a seguito dell’operazione di conversione in euro, risulti espresso in cifre decimali è definito in misura fissa eliminando le cifre decimali medesime.
2. Gli importi fino a un milione di lire relativi alle soglie di riferimento per lo svolgimento dell’attività amministrativa provinciale previsti dalla legislazione provinciale e da atti di carattere generale emanati dalla Provincia che, a seguito dell’operazione di conversione in euro, risultino espressi in cifre decimali, sono arrotondati alla decina di euro superiore fatti salvi i limiti di cui agli articoli 52, comma 2, e 59, comma terzo, della
3. Gli importi superiori a un milione di lire relativi alle soglie di riferimento per lo svolgimento dell’attività amministrativa provinciale previsti dalla legislazione provinciale e da atti di carattere generale emanati dalla Provincia che, a seguito dell’operazione di conversione in euro, risultino espressi in centinaia o migliaia di euro, sono arrotondati rispettivamente al centinaio o al migliaio di euro superiore.
4. Le modalità per l’arrotondamento degli importi a seguito delle operazioni di conversione in euro previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche con riferimento ai rapporti sorti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge. In prima applicazione le predette modalità di arrotondamento non si applicano alle soglie minime previste per l’ammissione a benefici provinciali, nei casi in cui i termini per la presentazione delle corrispondenti domande siano già aperti e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Al fine di assicurare, a seguito della conversione in euro, il pagamento delle somme dovute dalla Provincia, è istituito nel documento tecnico nell’ambito dell’unità previsionale di base 75.1.110 un "Fondo per la regolazione degli scarti conseguenti alla conversione in euro". La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 27 della
6. Il fondo di cui al comma 5 può essere utilizzato anche per l’imputazione diretta delle maggiori spese conseguenti alla conversione in euro.
7. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i casi per i quali non si procede all’utilizzo del fondo qualora la conversione in euro determini uno scarto di entità non superiore a 2 euro.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.
9. Per i fini di cui al comma 5 con la tabella B, allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa annua di euro 50.000 sull’unità previsionale di base 75.1.110 a decorrere dall’anno 2002.
Art. 8. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità di base e nelle partite di giro riportate nella tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nell’allegata tabella C.
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabella A
Trasferimenti in materia di finanza locale per il triennio 2002-2004.
(Omissis)
Tabella B
Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa
(Omissis)
Tabella C
Copertura degli oneri (art. 8, comma 2)
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall’art. 4 della
[2] Comma così modificato dall’art. 8 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 8 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 8 della