§ 6.1.114 - L.P. 31 dicembre 2001, n. 11.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:31/12/2001
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 2.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002 - 2003 del comparto del personale provinciale delle autonomie locali.
Art. 3.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002 - 2003 del comparto della scuola.
Art. 4.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002 - 2003 del comparto del servizio sanitario provinciale.
Art. 5.  Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.
Art. 6.  Disposizioni in materia di aliquote IRAP.
Art. 7.  Disposizioni per la conversione in euro.
Art. 8.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 6.1.114 - L.P. 31 dicembre 2001, n. 11.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 8 gennaio 2002, n. 2 - Suppl. n. 4).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. I trasferimenti spettanti ai comuni ai sensi degli articoli 5, 6, 6 bis, 11, 16, 17 e 19 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come da ultimo modificata dall’articolo 32 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, tenuto conto delle autorizzazioni di cui al comma 2, sono determinati negli importi risultanti dalla allegata tabella A. La tabella A riporta pure, alla lettera i), i trasferimenti disposti per le leggi di cui al comma 1 dell’articolo 14 (Cessazione dell’efficacia di disposizioni di legge riguardanti la realizzazione di opere comunali) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

     2. Per i fini di questo articolo sono autorizzate le spese riportate nell’allegata tabella B. In aggiunta ai trasferimenti spettanti ai comuni in applicazione della percentuale di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2001, le autorizzazioni relative a ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004 comprendono euro 619.748,28 per sopperire ai mancati gettiti conseguenti all’articolo 33 (Soppressione dell’imposta di soggiorno) della legge provinciale n. 3 del 2001. Le autorizzazioni per l’anno 2002 comprendono inoltre euro 2.065.827,60 quale integrazione a carico del bilancio provinciale del fondo di cui al comma 3 bis dell’articolo 16 della legge provinciale n. 36 del 1993, articolo come da ultimo modificato dall’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2001.

     3. Per i fini di cui all’articolo 1, comma 3, in materia di interventi per la sicurezza del territorio, della legge provinciale 16 agosto 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 5 del medesimo articolo sono rideterminate come segue:

     a) unità previsionale di base 4.1.125:

     1) euro 2.582.284,50 per l’anno 2002;

     2) euro 2.582.284,50 per l’anno 2003;

     3) euro 2.582.284,50 per l’anno 2004;

     b) unità previsionale di base 4.1.225:

     1) euro 1.291.142,25 per l’anno 2002;

     2) euro 1.291.142,25 per l’anno 2003;

     3) euro 1.291.142,25 per l’anno 2004.

 

     Art. 2. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002 - 2003 del comparto del personale provinciale delle autonomie locali.

     1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), l’onere derivante dalla contrattazione relativa al personale del comparto delle autonomie locali è determinato, in relazione al tasso di inflazione programmato e al recupero del differenziale inflazionistico del biennio 2000 - 2001, in euro 3.531.532,28 per l’anno 2002 e euro 5.266.827,46 per l’anno 2003.

     2. L’onere di cui al comma 1 è integrato di euro 2.065.827,60 per l’anno 2002, di euro 3.098.741,39 per l’anno 2003 e di euro 4.131.655,19 per l’anno 2004, in relazione alle necessità del personale del comparto delle autonomie locali derivanti dal nuovo ordinamento professionale e dall’adeguamento della retribuzione accessoria anche al fine di consentire l’attuazione del processo di razionalizzazione e riduzione della dotazione complessiva del personale di cui all’articolo 5, comma 1. L’integrazione di cui al presente comma trova copertura nelle economie conseguibili ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

     3. L’onere relativo all’autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto del personale delle autonomie locali è determinato, in relazione al tasso di inflazione programmato e al recupero del differenziale inflazionistico relativo al biennio 2000 - 2001, in euro 222.076,47 per l’anno 2002 e euro 330.532,42 per l’anno 2003.

     4. In relazione all’assunzione da parte della dirigenza delle competenze gestionali previste dalla legge provinciale n. 7 del 1997 e all’introduzione e attuazione della valutazione, la Giunta provinciale può integrare le risorse in modo da consentire una quantificazione del fondo destinato alla retribuzione di posizione e risultato o analoghe voci retributive del predetto personale in misura comunque non superiore al 50 per cento della retribuzione complessiva annua lorda. Questo comma si applica anche al personale dirigente scolastico di cui all’articolo 1, comma 6, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio) [1].

     5. Per i medesimi fini di cui ai commi da 1 a 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell’allegato "Variazioni compensative" al "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004", sono determinati in euro 2.324.056,05 per l’anno 2002, euro 3.511.906,91 per l’anno 2003 e euro 3.821.781,05 per l’anno 2004.

     6. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3 con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese sull’unità previsionale di base 7.1.120:

     a) euro 5.819.436,35 per l’anno 2002;

     b) euro 8.696.101,27 per l’anno 2003;

     c) euro 9.729.015,07 per l’anno 2004.

     7. Per i fini di cui al comma 5 con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese sull’unità previsionale di base 81.1.110:

     a) euro 2.324.056,05 per l’anno 2002;

     b) euro 3.511.906,91 per l’anno 2003;

     c) euro 3.821.781,05 per l’anno 2004.

     8. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4 si provvede nei limiti di spesa fissati con l’articolo 5, comma 2.

 

     Art. 3. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002 - 2003 del comparto della scuola.

     1. In relazione a quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), articolo come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, nonché per i fini di cui all’articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l’onere derivante dalla contrattazione per il biennio 2002 - 2003 del comparto del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria è determinato, in relazione al tasso programmato di inflazione e al recupero del differenziale inflazionistico relativo al biennio 2000 - 2001, in euro 7.003.155,55 per l’anno 2002 e in euro 10.272.327,72 per l’anno 2003.

     2. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l’onere derivante dalla contrattazione del personale di cui alle lettere b), d) ed e) del numero 2) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 ottobre 1999, n. 15-14/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell’articolo 54 della LP 3 aprile 1997, n. 7) è determinato, in relazione al tasso di inflazione programmato, al recupero inflazionistico 2000-2001 nonché al fine di favorire i processi di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse nel settore scolastico, in euro 2.990.285,45 per l’anno 2002, euro 4.364.060,80 per l’anno 2003 e euro 4.741.074,33 per l’anno 2004.

     3. L’onere relativo all’autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto della scuola è determinato, in relazione al tasso di inflazione programmato, al recupero del differenziale inflazionistico e al processo di equiparazione all’area della dirigenza del comparto del personale delle autonomie locali in euro 810.837,33 per l’anno 2002, in euro 1.022.584,66 per l’anno 2003 e euro 1.265.319,40 per l’anno 2004.

     4. L’onere di cui al comma 1 è integrato di euro 2.582.284,50 per l’anno 2002, euro 3.615.198,29 per l’anno 2003 e euro 7.230.396,59 per l’anno 2004.

     5. Per i fini di cui ai commi 1, 3 e 4 con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull’unità previsionale di base 10.6.130:

     a) euro 10.396.277,38 per l’anno 2002;

     b) euro 14.910.110,67 per l’anno 2003;

     c) euro 18.768.043,71 per l’anno 2004.

     6. Per i fini di cui al comma 2, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull’unità previsionale di base 7.1.120:

     a) euro 2.990.285,45 per l’anno 2002;

     b) euro 4.364.060,80 per l’anno 2003;

     c) euro 4.741.074,33 per l’anno 2004.

 

     Art. 4. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002 - 2003 del comparto del servizio sanitario provinciale.

     1. Ai sensi dell’articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, e dell’articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l’onere derivante dalla contrattazione per il biennio 2002 - 2003 del comparto del personale del servizio sanitario provinciale è determinato, in relazione al tasso programmato di inflazione e al recupero del differenziale inflazionistico relativo al biennio 2000 - 2001, in euro 9.368.528,15 per l’anno 2002 e in euro 13.686.107,83 per l’anno 2003.

     2. La determinazione dell’onere relativo all’autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale nonché per la dirigenza medica e veterinaria del comparto del servizio sanitario provinciale di cui all’articolo 54, commi 4 e 6, della legge provinciale n. 7 del 1997, come modificato dall’articolo 24 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, è effettuata dalla Giunta provinciale nell’ambito delle disponibilità di cui al comma 1 con il provvedimento di emanazione delle direttive all’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi del comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale n. 7 del 1997.

     3. E’ autorizzata la spesa di euro 1.032.913,80 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 finalizzata al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche, sia attraverso l’attribuzione al personale sanitario di appositi incentivi sia attraverso l’adeguamento dei limiti di spesa derivanti da specifici accordi contrattuali con le strutture sanitarie private accreditate. A tal fine le risorse di cui al comma 1 sono integrate di euro 516.456,90 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 e la quota residua è autorizzata a carico del fondo sanitario. La Giunta provinciale, nell’ambito delle direttive di cui al comma 2, determina i presupposti e le condizioni per l’utilizzo delle risorse aggiuntive di cui al presente comma.

     4. Per i fini di cui ai commi 1 e 3 con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull’unità previsionale di base 24.1.110:

     a) euro 9.884.985,05 per l’anno 2002;

     b) euro 14.202.564,73 per l’anno 2003;

     c) euro 14.202.564,73 per l’anno 2004.

 

     Art. 5. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.

     1. Ai sensi dell’articolo 63 della legge provinciale n. 7 del 1997, come da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, la dotazione complessiva del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, è fissata, a decorrere dal 31 dicembre di ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, rispettivamente in 6.013, 5.982 e 5.952 posti a tempo pieno, utilizzabili per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo parziale secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. E’ fatta salva l’indizione dei concorsi riservati per la copertura dei posti di dirigente.

     2. Ai sensi dell’articolo 63 della legge provinciale n. 7 del 1997, la spesa da prevedere sui bilanci degli esercizi 2002, 2003 e 2004 per tutto il personale provinciale in servizio, escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, è fissata, tenendo conto della determinazione degli oneri per la contrattazione autorizzati dall’articolo 2, comma 6, e dall’articolo 3, comma 2, in 233.314.497,32 euro per l'anno 2002, in 236.412.025,79 euro per l'anno 2003 e in 236.789.039,32 euro per l'anno 2004. Nella predetta spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi e attività sulla base di particolari normative di settore [2].

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di aliquote IRAP.

     1. L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) stabilita dall’articolo 4, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2001, come modificato dall’articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 2001, si applica anche per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.

     2. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale.

     2 bis. Ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, la dotazione complessiva del personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento è fissata in 6.775 posti [3].

     2 ter. Ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, la spesa da prevedere sui bilanci degli esercizi 2002, 2003 e 2004 relativamente al personale insegnante della scuola a carattere statale, tenendo conto della determinazione degli oneri per la contrattazione autorizzati dall'articolo 3, commi 1 e 3, è fissata in 274.542.442,43 euro per l'anno 2002, 280.368.956,80 euro per l'anno 2003 e 284.226.889,84 euro per l'anno 2004 [4].

     3. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo di cui al codice 63.30.1 della classificazione delle attività economiche - ATECO ‘91, è determinata nella misura del 3,25 per cento.

     4. Le variazioni di gettito conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all’articolo 42, comma 7, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come da ultimo modificato dall’articolo 16 della legge n. 388 del 2000.

 

     Art. 7. Disposizioni per la conversione in euro.

     1. Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e statale in materia di conversione in euro, l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Provincia nelle materie di propria competenza che, a seguito dell’operazione di conversione in euro, risulti espresso in cifre decimali è definito in misura fissa eliminando le cifre decimali medesime.

     2. Gli importi fino a un milione di lire relativi alle soglie di riferimento per lo svolgimento dell’attività amministrativa provinciale previsti dalla legislazione provinciale e da atti di carattere generale emanati dalla Provincia che, a seguito dell’operazione di conversione in euro, risultino espressi in cifre decimali, sono arrotondati alla decina di euro superiore fatti salvi i limiti di cui agli articoli 52, comma 2, e 59, comma terzo, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), articoli come da ultimo modificati dall’articolo 7 della legge provinciale n. 3 del 2001, che sono stabiliti rispettivamente in 17 euro e in 15 euro.

     3. Gli importi superiori a un milione di lire relativi alle soglie di riferimento per lo svolgimento dell’attività amministrativa provinciale previsti dalla legislazione provinciale e da atti di carattere generale emanati dalla Provincia che, a seguito dell’operazione di conversione in euro, risultino espressi in centinaia o migliaia di euro, sono arrotondati rispettivamente al centinaio o al migliaio di euro superiore.

     4. Le modalità per l’arrotondamento degli importi a seguito delle operazioni di conversione in euro previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche con riferimento ai rapporti sorti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge. In prima applicazione le predette modalità di arrotondamento non si applicano alle soglie minime previste per l’ammissione a benefici provinciali, nei casi in cui i termini per la presentazione delle corrispondenti domande siano già aperti e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Al fine di assicurare, a seguito della conversione in euro, il pagamento delle somme dovute dalla Provincia, è istituito nel documento tecnico nell’ambito dell’unità previsionale di base 75.1.110 un "Fondo per la regolazione degli scarti conseguenti alla conversione in euro". La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale n. 7 del 1979, come da ultimo modificato dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale n. 3 del 2001, a disporre dal predetto fondo storni di somme relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale per tutti i capitoli e articoli di spesa per i quali ci sia la necessità di integrare i predetti stanziamenti per le finalità di cui al presente comma.

     6. Il fondo di cui al comma 5 può essere utilizzato anche per l’imputazione diretta delle maggiori spese conseguenti alla conversione in euro.

     7. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i casi per i quali non si procede all’utilizzo del fondo qualora la conversione in euro determini uno scarto di entità non superiore a 2 euro.

     8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

     9. Per i fini di cui al comma 5 con la tabella B, allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa annua di euro 50.000 sull’unità previsionale di base 75.1.110 a decorrere dall’anno 2002.

 

     Art. 8. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità di base e nelle partite di giro riportate nella tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

     2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nell’allegata tabella C.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

     Tabella A

     Trasferimenti in materia di finanza locale per il triennio 2002-2004.

      (Omissis)

 

     Tabella B

     Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa

      (Omissis)

 

     Tabella C

     Copertura degli oneri (art. 8, comma 2)

      (Omissis)


[1] Comma così modificato dall’art. 4 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[2] Comma così modificato dall’art. 8 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[3] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[4] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.