Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.5 patrimonio e partecipazioni |
Data: | 01/09/1960 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' autorizzato l'acquisto degli immobili in comune catastale di Trento, iscritti in P.T. 333, p.e. 1272/1, e p.e. 1272/3, p.e. 1272/4, p.e. 1681/2; P.T. 527, p.e. 1261, p.f. 714/2, p.f. [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. 1. L'importo complessivo dei mutui da accendere, di cui all'art. 3 della legge provinciale 16 maggio 1960, n. 6, viene elevato dall'importo complessivo di lire 461.000.000 a lire 811.000.000 |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. 1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato alla stipulazione del contratto di acquisto con il Comune di Trento alle condizioni indicate nell'art. 1 della presente legge |
Art. 6. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 6.5.2 - L.P. 1 settembre 1960, n. 10. [1]
Acquisto dell'edificio ad uso sede dell'istituto tecnico commerciale in Trento e dell'area per la costruzione dell'istituto tecnico industriale in Trento.
(B.U. 6 settembre 1960, n. 38).
1. E' autorizzato l'acquisto degli immobili in comune catastale di Trento, iscritti in P.T. 333, p.e. 1272/1, e p.e. 1272/3, p.e. 1272/4, p.e. 1681/2; P.T. 527, p.e. 1261, p.f. 714/2, p.f. 715/2, p.f. 715/3, della superficie totale di mq. 22.370, di proprietà del Comune di Trento, costituenti l'edificio sede dell'istituto tecnico commerciale in Trento, da restaurare, per il prezzo a corpo di lire 304.504.000 e dell'area per la costruzione dell'istituto tecnico industriale in Trento per il prezzo a corpo di lire 290.496.000; in totale lire 595.000.000, oltre le spese inerenti all'acquisto per lire 5.000.000.
(Omissis) [2].
1. L'importo complessivo dei mutui da accendere, di cui all'art. 3 della
(Omissis) [3].
1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato alla stipulazione del contratto di acquisto con il Comune di Trento alle condizioni indicate nell'art. 1 della presente legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall'art. 61 della
[2] Norme finanziarie.
[3] Norme finanziarie.