Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica e istruzione |
Data: | 08/08/1988 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. Autorizzazione di spesa. |
Art. 9. (Omissis) |
§ 5.3.11 - L.P. 8 agosto 1988, n. 25. [1]
Interventi a favore dell'Opera universitaria dell'Università degli studi di Trento.
(B.U. 16 agosto 1988, n. 36).
Artt. 1. - 6.
(Omissis) [2]
(Omissis) [3].
Art. 8. Autorizzazione di spesa.
1. Per i fini di cui all'articolo 2 è autorizzato lo stanziamento di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988; per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
2. Con successive leggi provinciali saranno autorizzate le spese per i fini di cui all'articolo 3.
(Omissis) [4].
Artt. 10. - 11.
(Omissis) [5].
[1] Legge abrogata dall'art. 61 della
[2] Articoli abrogati dall'art. 26 della
[3] Modifica l'allegato C alla
[4] Articolo abrogato dell'art. 12 della
[5] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.