§ 5.2.40 - Legge Provinciale 8 novembre 1993, n. 33.
Ulteriori modificazioni alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4concernente «Norme di integrazione alle provvidenze statali per i [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:08/11/1993
Numero:33


Sommario
Art. 5.  Trasferimento di personale della Provincia e delle unità sanitarie locali nei ruoli del personale dei comprensori e dei comuni.
Art. 6.  Subentro degli enti gestori.
Art. 7.  Articolazione in uffici del servizio attività socio- assistenziali.


§ 5.2.40 - Legge Provinciale 8 novembre 1993, n. 33. [1]

Ulteriori modificazioni alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4concernente «Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili» ed altre disposizioni in materia socio-assistenziale.

(B.U. 16 novembre 1993, n. 56).

 

CAPO I

Ulteriori modificazioni alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 concernente «Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili»

 

     Artt. 1. - 4.

     (Omissis).

 

CAPO II

Trasferimento di personale della Provincia e delle unità sanitarie locali ai comprensori ed ai comuni di Trento e Rovereto ed altre disposizioni connesse all'attuazione della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 concernente «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento»

 

Art. 5. Trasferimento di personale della Provincia e delle unità sanitarie locali nei ruoli del personale dei comprensori e dei comuni.

     1. A decorrere dalla data di operatività dell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 concernente «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento», il personale della Provincia addetto alle funzioni socio- assistenziali, individuato con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 della medesima legge provinciale ed il personale delle unità sanitarie locali della provincia addetto alle funzioni in materia socio-assistenziale di cui all'articolo 14 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33 concernente «Disciplina del servizio sanitario provinciale», individuato con deliberazione della Giunta provinciale a seguito della ricognizione effettuata dalle unità sanitarie stesse, è trasferito ai comprensori ed ai comuni che provvedono direttamente all'esercizio delle medesime funzioni delegate.

     2. Il personale di cui al comma 1 appartenente al profilo professionale assistente sociale è trasferito all'ente che esercita le funzioni delegate nell'ambito territoriale in cui svolge la propria attività di servizio. Nel caso in cui il predetto personale operi sul territorio di due enti gestori, l'ente di destinazione è stabilito sulla base di criteri definiti d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale. Il trasferimento del personale appartenente ad altri profili professionali può essere disposto anche prescindendo dall'ambito territoriale di riferimento della rispettiva attività.

     3. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, con la stessa decorrenza stabilita per l'operatività dell'esercizio delle funzioni delegate, nella qualifica funzionale dell'ente di destinazione in conformità alle corrispondenze fissate nella tabella costituente l'allegato A alla presente legge. Nell'ambito della qualifica funzionale di inquadramento fissata nell'anzidetta tabella il personale è collocato nel profilo professionale pari o corrispondente a quello rivestito presso l'ente di provenienza.

     4. Alla determinazione del trattamento economico spettante per effetto dell'inquadramento di cui al comma 3 si provvede mediante una ricostruzione della posizione economica applicando per il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato anteriormente al trasferimento le disposizioni contenute nei regolamenti organici del personale dei comprensori e dei comuni. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello acquisito nell'ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

 

     Art. 6. Subentro degli enti gestori.

     1. Qualora, alla data di operatività dell'esercizio delle funzioni delegate, non si sia provveduto da parte degli enti gestori agli adempimenti previsti dall'articolo 38 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, i medesimi enti gestori subentrano nei rapporti in essere tra la Provincia ed i soggetti pubblici e privati che gestiscono servizi o attuano interventi socio-assistenziali per le finalità di cui al comma 1 del predetto articolo 38 a favore degli utenti residenti nel rispettivo territorio.

 

     Art. 7. Articolazione in uffici del servizio attività socio- assistenziali.

     1. In relazione allo svolgimento delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento degli enti preposti all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, nonché per lo svolgimento delle funzioni in materia socio- assistenziale cui la Provincia continua a provvedere direttamente, è autorizzata l'istituzione, nell'ambito del servizio attività socio- assistenziali, di tre uffici, in aggiunta a quelli stabiliti dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni.

 

 

 

ALLEGATO A

(articolo 5, comma 3)

 

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          POSIZIONE DI PROVENIENZA

                                                         QUALIFICA

ENTE DI PROVENIENZA                                  FUNZIONALE DI

QUALIFICA, LIVELLO           QUALIFICA O             INQUADRAMENTO

O POSIZIONE                  PROFILO PROFESSIONALE

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Provincia

 

               7°            Collaboratore per

                             l'assistenza sociale               7°

                             ad esaurimento

 

               7°            Collaboratore amministrativo       7°

                             contabile ad esaurimento

 

               6°            Assistente all'infanzia            6°

 

               4°            Cuoco di comunità di ridotte       4°

                             dimensioni

 

               3°            Operaio qualificato                3°

 

               3°            Addetto ai servizi ausiliari       3°

                             e di anticamera

 

Unità sanitarie locali

 

               7°            Assistente sociale coordinatore    7°

 

               6°            Assistente sociale collaboratore   7°

 

               6°            Assistente amministrativo          6°

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[1] Abrogata dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista. La presente legge aveva cessato di applicarsi a decorrere dalla data stabilita nel comma 1, art. 41 della L.P. 15 giugno 1998, n. 7.