Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 08/11/1993 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 5. Trasferimento di personale della Provincia e delle unità sanitarie locali nei ruoli del personale dei comprensori e dei comuni. |
Art. 6. Subentro degli enti gestori. |
Art. 7. Articolazione in uffici del servizio attività socio- assistenziali. |
§ 5.2.40 - Legge Provinciale 8 novembre 1993, n. 33. [1]
Ulteriori modificazioni alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4concernente «Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili» ed altre disposizioni in materia socio-assistenziale.
(B.U. 16 novembre 1993, n. 56).
CAPO I
Ulteriori modificazioni alla
Artt. 1. - 4.
(Omissis).
CAPO II
Trasferimento di personale della Provincia e delle unità sanitarie locali ai comprensori ed ai comuni di Trento e Rovereto ed altre disposizioni connesse all'attuazione della
Art. 5. Trasferimento di personale della Provincia e delle unità sanitarie locali nei ruoli del personale dei comprensori e dei comuni.
1. A decorrere dalla data di operatività dell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 10 della
2. Il personale di cui al comma 1 appartenente al profilo professionale assistente sociale è trasferito all'ente che esercita le funzioni delegate nell'ambito territoriale in cui svolge la propria attività di servizio. Nel caso in cui il predetto personale operi sul territorio di due enti gestori, l'ente di destinazione è stabilito sulla base di criteri definiti d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale. Il trasferimento del personale appartenente ad altri profili professionali può essere disposto anche prescindendo dall'ambito territoriale di riferimento della rispettiva attività.
3. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, con la stessa decorrenza stabilita per l'operatività dell'esercizio delle funzioni delegate, nella qualifica funzionale dell'ente di destinazione in conformità alle corrispondenze fissate nella tabella costituente l'allegato A alla presente legge. Nell'ambito della qualifica funzionale di inquadramento fissata nell'anzidetta tabella il personale è collocato nel profilo professionale pari o corrispondente a quello rivestito presso l'ente di provenienza.
4. Alla determinazione del trattamento economico spettante per effetto dell'inquadramento di cui al comma 3 si provvede mediante una ricostruzione della posizione economica applicando per il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato anteriormente al trasferimento le disposizioni contenute nei regolamenti organici del personale dei comprensori e dei comuni. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello acquisito nell'ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.
Art. 6. Subentro degli enti gestori.
1. Qualora, alla data di operatività dell'esercizio delle funzioni delegate, non si sia provveduto da parte degli enti gestori agli adempimenti previsti dall'articolo 38 della
Art. 7. Articolazione in uffici del servizio attività socio- assistenziali.
1. In relazione allo svolgimento delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento degli enti preposti all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 10 della
ALLEGATO A |
(articolo 5, comma 3) |
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POSIZIONE DI PROVENIENZA |
QUALIFICA |
ENTE DI PROVENIENZA FUNZIONALE DI |
QUALIFICA, LIVELLO QUALIFICA O INQUADRAMENTO |
O POSIZIONE PROFILO PROFESSIONALE |
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Provincia |
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7° Collaboratore per |
l'assistenza sociale 7° |
ad esaurimento |
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7° Collaboratore amministrativo 7° |
contabile ad esaurimento |
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6° Assistente all'infanzia 6° |
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4° Cuoco di comunità di ridotte 4° |
dimensioni |
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3° Operaio qualificato 3° |
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3° Addetto ai servizi ausiliari 3° |
e di anticamera |
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Unità sanitarie locali |
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7° Assistente sociale coordinatore 7° |
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6° Assistente sociale collaboratore 7° |
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6° Assistente amministrativo 6° |
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[1] Abrogata dall'art. 54 della