§ 5.1.19 - Legge Provinciale 3 maggio 1975, n. 21.
Piano ospedaliero della Provincia autonoma di Trento. [*]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:03/05/1975
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Piano ospedaliero.
Art. 2.  Contenuto del piano.
Art. 3.  Enti soggetti al piano.
Art. 4.      Ogni complesso ospedaliero, dipendente da enti soggetti al piano, è dotato di un numero complessivo di posti letto, stabiliti sulla base delle successive fasi di applicazione del piano ed in [...]
Art. 5.  Classificazione degli ospedali ed istituzione di enti ospedalieri.
Art. 6.  Programma annuale.
Art. 7.  Verifica dell'attuazione dei programmi e degli interventi.
Art. 8.  Deliberazioni delle amministrazioni ospedaliere.
Art. 9.  Interventi della Provincia.
Art. 10.  Trasferimento del personale e delle attrezzature.
Art. 11.  Controllo sull'attuazione dal piano.
Art. 12.  Modificazione ed aggiornamento del piano.
Art. 13.  Rinnovazione del piano.
Art. 14.  Decentramento di servizi di salute mentale.
Art. 15.  Organici degli enti ospedalieri.
Art. 16.  Inquadramento personale di ruolo ospedaliero in posti d'organico di grado superiore alla qualifica riconosciuta.
Art. 17.  Inquadramento personale ospedaliero in servizio provvisorio.
Art. 18.  Copertura posti personale ospedaliero vacanti dopo inquadramenti di cui ai precedenti articoli 16 e 17.
Art. 19.  Concorsi.
Art. 20.  Riconoscimento servizio non di ruolo ai fini


§ 5.1.19 - Legge Provinciale 3 maggio 1975, n. 21.

Piano ospedaliero della Provincia autonoma di Trento. [*]

(B.U. 9 maggio 1975, n. 22 - straord.).

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Piano ospedaliero.

     E' approvato il Piano ospedaliero della Provincia autonoma di Trento per il quinquennio 1975-1979.

     Il piano, oltre che dalle disposizioni di cui al successivi articoli, è costituito dalle allegate tabelle A, B, C e D, che ne fanno parte integrante come limite massimo raggiungibile non superabile.

 

     Art. 2. Contenuto del piano.

     Il piano individua gli Enti ospedalieri, le Amministrazioni ospedaliere, l'ospedale gestito dalla Provincia, lei relative divisioni, sezioni e servizi strettamente necessari ad appagare inderogabili e non altrimenti soddisfattibili esigenze assistenziali delle popolazioni dei comprensori della provincia e ne determina la distribuzione sul territorio.

 

     Art. 3. Enti soggetti al piano.

     Gli Enti ospedalieri, le Amministrazioni ospedaliere e l'ospedale gestito dalla Provincia soggetti alle prescrizioni del piano sono quelli indicati nell'allegata tabella A.

     Le prescrizioni di piano sono vincolanti a tutti gli effetti per i soggetti di cui al comma precedente che non possono deliberare opere edilizie, istituzioni di divisioni, sezioni e servizi speciali e ampliamenti delle correlate piante organiche che non siano previsti nelle prescrizioni del piano stesso e dei singoli programmi annuali.

     Durante il periodo di validità del piano non potranno essere adottati provvedimenti per il riconoscimento come enti pubblici ospedalieri delle associazioni e fondazioni di cui agli articoli 12 e seguenti dei Codice civile e per la classificazione di ospedali dipendenti da istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

 

     Art. 4.

     Ogni complesso ospedaliero, dipendente da enti soggetti al piano, è dotato di un numero complessivo di posti letto, stabiliti sulla base delle successive fasi di applicazione del piano ed in ogni caso in numero non superiore a quello indicato nell'allegata tabella B.

     La dotazione complessiva delle divisioni, delle sezioni e dei servizi speciali di ogni complesso ospedaliero, deve realizzarsi gradualmente secondo le procedure e le indicazioni contenute nei piani annuali di cui al successivo articolo 7, entro i limiti indicati nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

     Al fine di adeguare il servizio ospedaliero alle esigenze del territorio, l'ente ospedaliero che vi opera può richiedere, in occasione della formulazione del programma annuale di cui all'art. 6, una maggiore dotazione di servizi rispetto a quanto previsto nella presente legge.

 

     Art. 5. Classificazione degli ospedali ed istituzione di enti ospedalieri.

     Gli ospedali mantengono la classificazione loro attualmente attribuita e riportata nell'allegata tabella A, sino a quando, a seguito dell'attuazione del piano, non trovino diversa collocazione nell'organizzazione territoriale dei servizi ospedalieri.

     Gli enti ospedalieri nuovi previsti dal piano sono istituiti con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa conforme delibera della Giunta stessa, sentito il parere del Comitato provinciale di sanità.

     La delibera di istituzione determina la composizione del Consiglio di Amministrazione in conformità alle vigenti norme e la sede dell'ente.

     La fusione degli enti ospedalieri e delle Amministrazioni ospedaliere esistenti è disposta nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo.

     La delibera di fusione, oltre a quanto previsto dal precedente comma, disporrà la denominazione dell'ente, lo scioglimento dei Consigli di Amministrazione degli enti da fondersi e la nomina di un commissario.

     Il commissario provvede all'amministrazione del nuovo ente risultante dalla fusione e, entro e non oltre sei mesi dalla nomina, promuove gli atti necessari per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

 

 

TITOLO II

Attuazione del piano

 

     Art. 6. Programma annuale.

     Entro il mese di giugno di ciascun anno di efficacia del piano, l'Assessore provinciale competente per materia, indice in ogni comprensorio udienze conoscitive con i Presidenti e i Consigli di Amministrazione degli Ospedali ricadenti nei comprensori stessi e con gli organi direttivi dei Consorzi di gestione unificata dai Presidi sanitari di base di cui alla Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, al fine di acquisire elementi in relazione alla priorità di attuazione de piano.

     Nel caso in cui la gestione unificata dei Presidi sanitari di base di cui alla Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, sia stata affidata ai comprensori, alle udienze di cui al comma precedente partecipano gli organi rappresentativi di base dei comprensori stessi.

     Allorquando gli Enti previsti dalla Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, non siano stati costituiti, alle udienze conoscitive di cui al presente articolo, partecipano tutti i Sindaci dei Comuni aventi sede nell'ambito del Comprensorio interessato.

     Entro il mese di ottobre, tenuto conto delle risultanze delle udienze, l'Assessore provinciale, udito il parere del Comitato provinciale di sanità, propone alla Giunta provinciale, per l'approvazione, il programma annuale di attuazione del piano, le opere e le attrezzature necessarie, la previsione di massima della spesa e l'ammontare dei finanziamenti a carico della Provincia. Copia del programma viene trasmessa al Consiglio provinciale.

 

     Art. 7. Verifica dell'attuazione dei programmi e degli interventi.

     Entro il 31 gennaio di ciascun anno di validità del piano ogni ente gestore di ospedali soggetti al piano stesso provvede a trasmettere al Presidente della Giunta una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui all'articolo 6.

     Qualora il Presidente della Giunta rilevi inadempimenti o violazioni del programma di cui all'art. 6,

adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

 

     Art. 8. Deliberazioni delle amministrazioni ospedaliere.

     I soggetti di cui al precedente articolo 2, conformemente alle prescrizioni del piano e dei programmi, deliberano gli adeguamenti strutturali e funzionali delle proprie divisioni, sezioni e servizi.

     I soggetti di cui al precedente articolo 2 provvedono al finanziamento degli interventi previsti dal piano nel limiti delle disponibilità, anche potendo a tale esclusivo fine alienare beni immobili e titoli facenti parte del loro patrimonio, nonché costituire diritti reali sui medesimi beni, previa autorizzazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 9. Interventi della Provincia.

     La Provincia autonoma di Trento provvede all'attuazione del piano predisponendo con apposite leggi i fondi necessari.

     Tutti i fondi già stanziati da leggi provinciali per interventi nel settore ospedaliero sono utilizzati conformemente alle previsioni del piano.

 

     Art. 10. Trasferimento del personale e delle attrezzature.

     Nel caso in cui il piano comporti modificazioni dei servizi tali da implicare riduzioni degli organici del personale o delle attrezzature sanitarie, i Consigli di Amministrazione degli ospedali interessati, previo concerto, formano gli elenchi del personale e dei beni da trasferirsi, sentite le organizzazioni sindacali di categoria interessate.

     Il personale che non possa trovare nell'amministrazione da cui dipende diversa sistemazione e che non avanzi domanda di dimissioni, sarà collocato presso altre amministrazioni ospedaliere della provincia con provvedimento della Giunta provinciale, udito l'interessato, e con priorità per il collocamento presso amministrazioni ospedaliere contigue al suo luogo di domicilio abituale.

     Il personale trasferito mantiene le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

     I beni sono trasferiti con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo, in quanto applicabili, ed il provvedimento di trasferimento regola i rapporti patrimoniali tra le amministrazioni ospedaliere interessate.

     Le stesse provvedono conseguenzialmente agli adeguamenti delle piante organiche e degli inventari.

 

     Art. 11. Controllo sull'attuazione dal piano.

     La Giunta provinciale trasmette al Consiglio, al termine di ciascun anno di progressiva applicazione del piano, una relazione illustrativa dello stato di attuazione del piano stesso.

 

     Art. 12. Modificazione ed aggiornamento del piano.

     Alle eventuali modificazioni ed aggiornamenti del presente piano, la Giunta provinciale provvederà a mezzo di apposito disegno di legge, da sottoporre al parere del Comitato provinciale di sanità.

     A tal fine entro il 31 dicembre 1975 l'Assessore provinciale competente per materia, previe udienze conoscitive comprensoriali con gli organi direttivi dei Consorzi di gestione unificata del Presidi sanitari di base di cui alla Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, e con i Presidenti dei Consigli di amministrazione degli ospedali operanti nell'ambito di ciascun consorzio, propone alla Giunta provinciale modificazioni ed aggiornamenti del piano.

     Nel caso in cui la gestione unificata dei Presidi sanitari di base di cui al comma precedente, sia stata affidata ai comprensori, alle udienze partecipano gli organi rappresentativi di base dei comprensori stessi.

     Allorquando gli Enti previsti dalla Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, non siano stati costituiti, alle udienze conoscitive di cui al presente articoli, partecipano tutti i Sindaci dei Comuni aventi sede nell'ambito del comprensorio interessato.

 

 

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 13. Rinnovazione del piano.

     Al termine del quinquennio di applicazione del piano ospedaliero, il Consiglio provinciale provvede al suo rinnovo per il successivo quinquennio, coordinandone i contenuti con le altre strutture sanitarie esistenti o la cui costituzione sia prevista a seguito dell'applicazione della riforma sanitaria.

     L'Assessore provinciale competente acquisisce i dati necessari mediante le opportune indagini e propone alla Giunta provinciale per l'approvazione un progetto di piano ospedaliero.

     Il progetto di piano, approvato dalla Giunta, è discusso in udienze conoscitive comprensoriali con i soggetti di cui all'articolo precedente e con gli organismi locali preposti all'assistenza sanitaria che venissero eventualmente costituiti.

     I risultati delle udienze conoscitive sono raccolti in apposito fascicolo ed unitamente al progetto di piano sono sottoposti al Comitato provinciale di sanità per un parere di merito.

     La Giunta provinciale adotta il progetto di piano definitivo tenendo conto anche delle indicazioni  emerse nel corso del procedimento formativo e lo propone al Consiglio provinciale mediante apposito disegno di legge.

 

     Art. 14. Decentramento di servizi di salute mentale.

     Nel quadro dell'organizzazione degli ospedali di zona, provinciali e regionali, la Giunta provinciale provvederà al graduale decentramento dei servizi di salute mentale dell'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine presso le divisioni psichiatriche degli ospedali generali, secondo la tabella B, la cui attività sarà strettamente integrata e coordinata con i servizi territoriali di salute mentale decentrati nei comprensori, in modo da assicurare la continuità preventiva, curativa, riabilitativa dell'intervento psichiatrico.

     La Giunta provinciale provvederà, contemporaneamente al decentramento di cui al precedente comma, alla riconversione del complesso ospedaliero di Pergine mediante l'istituzione di strutture, servizi sanitari e parasanitari, atti alla qualificazione del complesso stesso nel quadro della ristrutturazione della rete ospedaliera e sanitaria della provincia.

     I primari delle singole divisioni psichiatriche decentrate esercitano le attribuzioni del Direttore dell'Ospedale psichiatrico previste dalle vigenti disposizioni in merito ai ricoveri coatti.

     Correlativamente alla disponibilità di idonee strutture, l'Ospedale psichiatrico di Pergine mantiene la gestione dei reparti per lungodegenti ad esaurimento dei pazienti ricoverati alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali reparti saranno organizzati secondo le direttive della Giunta provinciale con i più moderni criteri curativi quali quelli delle «comunità terapeutiche».

     La Giunta provinciale predispone le necessarie iniziative per assicurare l'aggiornamento e la riqualificazione del personale, al fine del suo riutilizzo nelle istituende strutture e servizi sanitari provinciali e di zona.

     Il personale dell'Ospedale psichiatrico, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene le posizioni giuridiche ed economiche derivanti dal rapporto di lavoro in atto.

     Il personale di ruolo in servizio presso l'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine alla data di entrata in vigore della presente legge può essere trasferito ad altra amministrazione ospedaliera, qualora ne faccia richiesta.

 

     Art. 15. Organici degli enti ospedalieri.

     Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, le amministrazioni ospedaliere non possono aumentare i propri organici e assumere, anche temporaneamente, nuovo personale, salvo la sostituzione del personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio e salvo il caso dell'istituzione, del completamento o del potenziamento, previa autorizzazione della Giunta provinciale, di divisioni, sezioni e servizi che si rendono strettamente necessari a seguito dell'attuazione del piano.

 

     Art. 16. Inquadramento personale di ruolo ospedaliero in posti d'organico di grado superiore alla qualifica riconosciuta.

     Il personale ospedaliero di ruolo diverso da quello sanitario ed amministrativo della carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore della legge 17 agosto 1974, n. 386, su dichiarazione del rispettivo Consiglio di Amministrazione e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 56 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, richiamata dalla Legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, svolga da almeno sei mesi consecutivi mansioni di qualifica superiore, viene (inquadrato nei posti d'organico vacanti esistenti o istituiti a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente, purchè in possesso di tutti i requisiti di legge e di regolamento, con deliberazione del Consiglio stesso, nelle qualifiche dei ruoli corrispondenti alle mansioni affidate o ad esse analoghe.

     L'inquadramento di cui al comma precedente, per il personale che, alla data indicata, abbia meno di sei mesi di servizio, può avvenire solo mediante concorso interno per titoli.

 

     Art. 17. Inquadramento personale ospedaliero in servizio provvisorio.

     Avvenuto l'inquadramento di cui all'articolo precedente, il personale ospedaliero non di ruolo diverso da quello sanitario ed amministrativo della carriera direttiva, che, alla data di entrata in vigore della legge 17 agosto 1974, n. 386, presti servizio, in base a formale atto deliberativo, da almeno sei mesi in posizione d'incarico o di straordinariato, viene inquadrato nei posti d'organico esistenti o istituiti a norma del precedente articolo 15, purchè in possesso di tutti i requisiti di legge e di regolamento, ad eccezione del limite massimo di età, con deliberazione del competente Consiglio di Amministrazione, nelle qualifiche iniziali dei ruoli corrispondenti alle mansioni affidate o ad esse analoghe.

     L'inquadramento in ruolo di cui al comma precedente, per il personale che, alla data indicata, abbia meno di sei mesi di servizio,. può avvenire solo mediante concorso interno per titoli.

 

     Art. 18. Copertura posti personale ospedaliero vacanti dopo inquadramenti di cui ai precedenti articoli 16 e 17.

     Qualora dopo gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 16 e 17 risultino nelle piante organiche del personale delle Amministrazioni ospedaliere posti vacanti di grado iniziale delle singole carriere, gli stessi possono essere coperti, mediante concorso interno per titoli ed esami, cui possono partecipare i dipendenti in servizio di ruolo o non di ruolo presso le Amministrazioni medesime, purchè in possesso di tutti i requisiti di legge e di regolamento richiesti, ad eccezione del limite massimo di età.

 

     Art. 19. Concorsi.

     I concorsi di cui alla presente legge sono disciplinati dalla Legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, e dai regolamenti organici delle amministrazioni ospedaliere, in quanto applicabili.

     Gli inquadramenti di cui agli articoli 16, 17 e 18 vengono operati per una sola volta ai fini di un riassetto degli organici e del personale ospedaliero nella prospettiva di una corretta gestione programmatica del settore, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. Riconoscimento servizio non di ruolo ai fini

dell'inquadramento nei posti di capo-sala.

     Agli effetti del servizio richiesto per l'inquadramento nei posti di capo-sala di cui all'articolo 120 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 richiamato dalla Legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, si tiene conto anche del servizio prestato in posizione d'incarico o di straordinario, purché in una delle qualifiche prescritte.

 

 

TABELLA C

Servizi speciali di diagnosi e cura

GRUPPO A

 

Servizi previsti per tutti gli ospedali generali di zona

 

     - accettazione e pronto soccorso

     - radiologia

     - analisi chimico - cliniche e microbiologiche con sezione trasfusionale

     - anestesia e rianimazione

     - recupero e rieducazione funzionale

     - poliambulatori e farmacia interna (Vedere Tabella D - Gruppo A)

 

 

TABELLA C

Servizi speciali di diagnosi e cura

GRUPPO B

 

Servizi particolari previsti per alcuni ospedali

 

     B1 recupero e rieducazione funzionale ortopedico traumatologico presso l'Ente Ospedaliero Alto Garda e Ledro.

     B2 recupero e rieducazione funzionale per lungodegenti broncopneumopatici presso l'Ente Ospedaliero «L. Armanni» di Arco.

     B3 fisiopatologia respiratoria presso l'Ente Ospedaliero «L. Armanni» di Arco.

 

TABELLA C

Servizi speciali di diagnosi e cura

GRUPPO C

 

Servizi previsti per l'Ospedale generale provinciale

 

     Servizio di pronto soccorso

     Servizio di accettazione

- accettazione sanitaria

- accettazione amministrativa

     Servizio di radiologia

- radiodiagnostica

     radioterapia

     Servizio di analisi

- laboratorio di analisi

     Servizio di trasfusione

- centro trasfusionale

     Servizio di anestesia e di rianimazione

- posti letto di degenza n. 16

     Poliambulatori per le specialità

- medicina generale pediatria

- neurologia

- dermatologia

- cardiologia

- chirurgia generale

- ostetricia e ginecologia

- ortopedia e traumatologia

- oculistica

- otorinolaringoiatria

- urologia

- odontostomatologia

     Servizio di recupero e rieducazione funzionale

- servizio di rieducazione ortopedica

- servizio di riabilitazione neurolesi

- centro di rieducazione motoria per spastici e discinetici

- servizio di ortofonia

- servizio di logopedia

- servizio di ortottica

     Farmacia interna

Servizio di dietetica

Servizio di cardiologia

Servizio di elettroencefalografia

Servizio di audiologia

 

 

TABELLA C

Servizi speciali di diagnosi e cura

GRUPPO D

 

Servizi previsti per l'Ospedale generale regionale

 

     Pronto soccorso

- divisione di Pronto soccorso e Chirurgia d'urgenza

- astanteria e medicina d'urgenza Accettazione

- accettazione sanitaria con organico proprio

- accettazione amministrativa

     Radiologia

- radiodiagnostica generale

- radiodiagnostica angiologica

- neuroradiologia

     Termomammografia

     Radioterapia

     Medicina nucleare

     radiodiagnostica

     Analisi

- analisi chimica e analisi morfologica

- microbiologia

- ricerche genetiche

- radioimmunologia

- sierologia

 

     Trasfusione

- centro trasfusionale

- immunoematologia

- coagulazione

     Anestesia e rianimazione

- posti letto di degenza n. 23 (per i quattro Centri ospedalieri)

- centro contro le intossicazioni

- centro di algoterapia

     Poliambulatori

- di medicina e chirurgia generale e di specialità

- ostetricia e ginecologia

- geriatria

- pediatria

- ortopedia e traumatologia

- otorinolaringoiatria

- oculistica

- neurologia

- neuropsichiatra infantile

- chirurgia ed ortopedia infantile

- odontostomatologia

- cardiologia

- urologia

- dermatologia

- nefrologia

     Recupero e rieducazione funzionale

- servizio di rieducazione ortopedica

- servizio di ortofonia

- servizio di logopedia

- servizio di ortottica

 

     Astologia e anatomia patologica

- settore di citologia

- prelevamento e conservazione di parti istologiche

     Farmacia interna

     Dietetica

     Assistenza sociale e sanitaria

     Nefrologia e dialisi

     Cardiologia

- unità coronarica

- emodinamica

 

     Fisiopatologia respiratoria

     Fisica sanitaria

     Scuole

- infermieri generici

- infermieri professionali

- specializzazione in assistenza chirurgica

- specializzazione in anestesia e rianimazione

- specializzazione a funzioni direttive (caposala)

- tecnici di radiologia

- tecnici di laboratorio

     Biblioteca

     Centri per le malattie sociali

- centro antidiabetico

- centro delle coagulopatie e centro emofilici

- centro dermovenereo

- centro cardioreumatologico

- centro oncologico

     Altri centri speciali

- centro di immunologia

- centro RH

- centro di prevenzione e terapia dei paramorfismi

- centro subvedenti

- centro disritmici

- centro ipoacustici

- centro di audiometria

- centro per la prevenzione e la terapia dei dismetabolismi e mucoviscidosi

- centro vaccino profilattico antitubercolare neonatale

- centro ustioni

- centro di medicina del lavoro

     Servizi di specialità annessi a divisioni

- servizi di gastroenterologia con servizio di endoscopia

- servizi di malattie endocrine e dismetaboliche servizi di angiochirurgia

- servizi di medicina neonatale

- servizi di ostetricia a rischio

     Servizio di stomatologia conservativa

- centro di ortodonzia

     Elettroencefalografia

 

 

TABELLA D

Servizi ambulatoriali specialistici

GRUPPO A

 

Servizi ambulatoriali previsti per tutte le categorie di Ospedali generali

 

- medicina generale

- chirurgia generale

- cardio-reumatologia

- ostetricia e ginecologia

- pediatria

- oculistica

- otorinolaringoiatria

- ortopedia e traumatologia

- psichiatria

- odontostomatologia

- chirurgia orale e conservativa

- geriatria

servizi ospedalieri interni a disposizione anche dei pazienti esterni

ambulatoriali

- analisi

- radiologia

- cure

- medicina preventiva

     Tali servizi ambulatoriali saranno istituiti anche presso l'Ospedale di Ala.

 

 

TABELLA D

Servizi ambulatoriali specialistici

GRUPPO B

 

Servizi poliambulatoriali previsti per le sedi di Pozza di Fassa, Fiera di

Primiero, Levico, Malé

 

- ostetricia e ginecologia

- pediatria

- cardio-reumatologia

- oculistica

- otorinolaringoiatria

- chirurgia orale e conservativa

- analisi

- radiodiagnostica

- cure fisiche

 

 


[*] Abrogata dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 1999.