Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 03/09/1984 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le nuove declaratorie dei livelli funzionali-retributivi sono definite nella tabella costituente l'allegato A) della presente legge |
Art. 2. 1. Il personale rivestente le particolari qualifiche di cui all'articolo 206, primo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 |
Art. 3. |
Art. 4. 1. (Omissis) |
§ 2.1.76 – L.P. 3 settembre 1984, n. 8. [1]
Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale.
(B.U. 11 settembre 1984, n. 44).
1. Le nuove declaratorie dei livelli funzionali-retributivi sono definite nella tabella costituente l'allegato A) della presente legge.
1. Il personale rivestente le particolari qualifiche di cui all'articolo 206, primo comma, della
2. Il personale rivestente la qualifica di segretario capo ed equiparate, coadiutore superiore, contabile capo, puericultrice superiore, capo autista, capo usciere, usciere-bidello scelto, usciere-bidello [3° livello], nonché il personale dei ruoli ad esaurimento rivestente la qualifica di assistente tecnico coordinatore, assistente coordinatore, revisore principale, addetto principale [6° livello], agente tecnico, commesso e inserviente, verrà inquadrato, nell'ambito del rispettivo livello funzionale di appartenenza, in specifici profili professionali ad esaurimento, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 207 della
3. Il personale dell'ex carriera ausiliaria che, dalla data di entrata in vigore della
4. Il personale rivestente la qualifica di puericultrice e puericultrice principale che, dalla data di entrata in vigore della
5. I dipendenti di ruolo che, dalla data di entrata in vigore della
6. All'accertamento delle mansioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto provvederà la commissione di cui al primo comma dell'articolo 209 della
7. Al personale che, in applicazione del presente articolo, sarà inquadrato in un profilo professionale di un livello funzionale superiore a quello di appartenenza, verrà attribuito il trattamento economico come disciplinato dall'articolo 131 della
8. L'inquadramento nei profili professionali del personale contemplato dal presente articolo avverrà con la stessa decorrenza stabilita nel terzo comma dell'articolo 206 della
[1 In relazione a quanto disposto dall'articolo 60, terzo comma, della
2. I preesistenti ruoli del personale della Provincia formanti l'allegato I della
3. I posti d'organico relativi al personale provinciale assegnato alle unità sanitarie locali ed avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 della
4. Il personale rivestente la qualifica di inserviente del preesistente ruolo speciale 4E dei ruoli speciali ad esaurimento del personale delle scuole dell'infanzia - quadro P2 viene collocato nei posti d'organico ad esaurimento del 2° livello funzionale.
5. Il personale che, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 207, primo comma, della leggi provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e del precedenti articolo 3, è inquadrato in un profilo professionali di un livello funzionale diverso da quello di appartenenza, viene collocato in soprannumero nel rispettivo livello. In relazione ai soprannumeri che si verificheranno, saranno resi indisponibili un eguale numero di posti nella dotazione organica di ciascuno dei livelli funzionali di provenienza, i quali saranno utilizzati in corrispondenza della cessazione dei soprannumeri.
6. Ad avvenuta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 206, 207, primo comma, della
7. I vincitori di concorsi pubblici banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli idonei dei medesimi concorsi che eventualmente verranno assunti, saranno inquadrati nel profilo professionale del livello funzionale corrispondente alla qualifica prevista nel relativo bando di concorso].
1. (Omissis) [4].
2. (Omissis) [5].
3. In relazione alla
4. A seguito dell'entrata in vigore della predetta legge provinciale n. 12 si intendono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 19 e gli articoli 24, 25 e 26 della
5. (Omissis) [6].
6. Nella prima attuazione delle agenzie istituite con disposizioni di leggi provinciali ed equiparate a servizi, possono essere provvisoriamente incaricati della direzione delle agenzie medesime, conservando la responsabilità della struttura cui sono preposti, dirigenti di servizio. La durata di tali incarichi non può essere superiore ad un anno.
7. [In relazione alla
8. (Omissis) [8].
9. (Omissis) [9].
Artt. 5. - 6.
(Omissis) [10].
ALLEGATO A)
Tabella delle declaratorie
dei livelli funzionali-retributivi [11]
ALLEGATO B)
Tabella di corrispondenza |
|
Qualifica vigente nel Livello funzionale-retributivo |
preesistente ordinamento del profilo di inquadramento |
------------------------------------------------------------------ |
|
- Operaio 3° |
- Cantoniere |
- Autista, autista scelto 4° |
- Agente tecnico del ruolo degli agenti tecnici |
- Meccanico camionista, meccanico camionista scelto |
- Capo meccanico camionista 5° |
- Assistente dei ruoli speciali ad esaurimento del |
personale delle scuole dell'infanzia ruolo speciale 3 E |
- Coadiutore/analista preparatore di II classe, coadiutore |
principale/analista preparatore di II classe |
- Coadiutore/assistente, coadiutore/assistente principale del ruolo |
speciale del personale tecnico della sperimentazione |
- Assistente tecnico, assistente tecnico principale del ruolo tecnico dei |
lavori pubblici |
- Disegnatore, disegnatore principale |
- Istruttore tecnico del ruolo tecnico del servizio antincendi |
- Coadiutrice sanitaria 6° |
- Tecnico d'igiene, tecnico d'igiene principale |
- Istruttori del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione |
e l'addestramento professionale |
------------------------------------------------------------------ |
ALLEGATO C) (Omissis) [12]
[1] Abrogata dall'art. 78 della
[2] Per la
[3] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[4] Comma di modifica della
[5] Comma di modifica della
[6] Comma di modifica della
[7] Comma abrogato dall'art. 115 della
[8] Comma abrogato dall'art. 115 della
[9] Comma di modifica della
[10] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.
[11] Vedi ora le nuove declaratorie costituenti l'allegato A della
[12] Tabella modificata dall'art. 10 della